Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2016, n. 46689
CASS
Sentenza 30 giugno 2016

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In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

Il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 l. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa.

L'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.; ne consegue che non è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello in cui il P.M. non abbia fatto specifico riferimento a tutti i termini dell'ipotesi accusatoria, ma solo a quelli presi in considerazione dalla decisione impugnata.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell'iscrizione a bilancio di una "riserva tecnica" - voce che rappresenta la copertura di maggiori oneri sostenutir fatto imputabile al committente - aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23) nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l'iscrizione della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta redazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2016, n. 46689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46689
Data del deposito : 30 giugno 2016

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