Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 5
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.
Il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 l. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa.
L'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.; ne consegue che non è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello in cui il P.M. non abbia fatto specifico riferimento a tutti i termini dell'ipotesi accusatoria, ma solo a quelli presi in considerazione dalla decisione impugnata.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell'iscrizione a bilancio di una "riserva tecnica" - voce che rappresenta la copertura di maggiori oneri sostenutir fatto imputabile al committente - aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23) nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l'iscrizione della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta redazione).
Commentari • 20
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2016, n. 46689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46689 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
46 6 8 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1992/2016 Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE N.49255/2015 FRANCESCA MORELLI Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ON SETTEMBRE LO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM-SINISTRA DEL SELE nei confronti di: TI GI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] E S LA CH nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] & YOUNG SPA UNIAUDIT SPA REVIT SPA inoltre: IN AU nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/04/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del UI ORSI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; 2 CONCLUSIONI DELLE PARTI I. Sintesi delle conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. LU ORSI. (dalle note depositate in udienza) Annullamento senza rinvio: della sentenza con riferimento alla statuizione di condanna in relazione ai capi B) rubrica ST e A) rubrica Cir perché il fatto non sussiste;
della sentenza di condanna di GL, IC CC e DA OZ relativamente al capo G) rubrica ST. Annullamento con rinvio: della sentenza in ordine ai fatti di cui ai capi C) e D) rubrica ST e B) rubrica Cir;
della sentenza assolutoria degli imputati CO, ND, IR, IN, NI, GL e IC CC quanto al capo di imputazione sub A) rubrica Progresso srl;
della sentenza assolutoria degli imputati in relazione al fatto di cui al capo A) rubrica SI;
della sentenza di condanna riferita al capo I) rubrica ST e C) rubrica Cir perché il giudice di merito: discrimini quali fatture irregolarmente emesse si riferiscono a commesse del tutto inesistenti e quali si riferiscono a commesse comunque eseguite;
se i fatti di cui alle imputazioni siano stati commessi con lo scopo di procurare a sé o altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
della sentenza con riguardo al capo B) rubrica Progresso srl;
della sentenza con riferimento alle modalità di calcolo della pena quanto agli imputati GL, IC CC e HI Rigetto: del primo motivo di ricorso degli imputati GL, IC CC e HI perché non è intervenuta abolitio criminis del falso in bilancio "valutativo"; del ricorso del PG distrettuale con riferimento alla posizione di DA OZ imputato del reato di cui al capo B) rubrica ST perché il fatto non sussiste;
del ricorso di HI in ordine ai fatti di cui ai capi C) e D) rubrica ST;
del ricorso del PG distrettuale in ordine all'assoluzione di DA OZ dai capi C) e D) rubrica ST;
dei ricorsi relativi al capo E) rubrica ST svolti da GL, IN, NI, DA OZ, IC CC e HI;
di ogni altro motivo di ricorso in ordine al capo I) rubrica ST e C) rubrica Cir, diverso da quello per il quale si chiede il suddetto annullamento con rinvio;
del ricorso di DA OZ con riguardo ai capi F) e H); del secondo motivo di ricorso del Consorzio Paestum;
Inammissibilità: del ricorso di HI con riguardo al capo C) per difetto d'interesse; del tredicesimo motivo di ricorso di IC CC;
dei ricorsi in ordine alle statuizioni civili svolti da GL, IC CC e HI. Correzione della sentenza quanto alla condanna alle spese degli imputati di cui ai capi B), C), D), e I) rubrica ST anche del primo grado di giudizio in favore del Consorzio Paestum. >> II. Sintesi delle conclusioni delle difese (dal verbale di udienza del 19 maggio 2016) Prende la parola l'avv. Paviotti in difesa della parte civile non ricorrente soc. Cofiri spa;
dopo breve discussione il difensore chiede che la Corte accolga il ricorso del PG di Bologna nella parte in cui ha chiesto la cassazione della sentenza della corte d'appello bolognese nel capo in cui è stato dichiarato inammissibile l'appello del PM di FE nei confronti dell'assoluzione dei sindaci e dei responsabili delle società di revisione. Deposita conclusioni scritte e nota spese. 3 Per la società Anas spa parte civile non ricorrente - l'avv. Montanini conclude chiedendo il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati con conseguente conferma delle statuizioni civili;
deposita conclusioni scritte e nota spese. -Per la parte civile ricorrente Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra del Sele il difensore di fiducia Avv. Di Perna conclude chiedendo che il ricorso presentato venga accolto;
deposita conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. Marcello Carmelo è presente anche in sostituzione dei difensori delle parti civili non ricorrenti avv.ti Costantino Irene, Avv. Ripamonti Daniele, Maruzzi CL e Carponi Schittar Domenico (deposita delega scritta a firma degli Avv.ti Costantino e Ripamonti;
per le altre deleghe fa presente di averle precedentemente depositate nella precedente udienza del 6 maggio scorso). L'avv. Marcello conclude per le parti civili che rappresenta chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati con conferma delle statuizioni civili. Per delega dei difensori che oggi sostituisce conclude chiedendo inammissibilità o il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati con conferma delle statuizioni civili;
chiede altresì che il ricorso del PG venga accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Deposita note d'udienza e conclusioni scritte con nota spese. -per le parti civili non ricorrenti, conclude chiedendo che il ricorso L'avv. Saporito Antonella presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna venga accolto;
rigetto dei ricorsi presentati dai ricorrenti;
deposita note d'udienza unitamente alle conclusioni scritte e nota spese. E' presente l'avv. Nicola Madia sostituto processuale dell'avv. Titta Madia - difensore di fiducia delle parti civili non ricorrenti deposita delega;
conclude chiedendo l'inammissibilità, o in subordine rigetto di tutti i ricorsi presentati dai ricorrenti. Deposita conclusioni scritte e nota spese. Per il responsabile civile Soc. Reconta Ernst & young spa è presente l'avv. Pisani Nicola difensore di fiducia. L'avv. Pisani rappresenta anche l'imputato TT AR. In qualita' di resposabile civile conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso presentato dal Procuratore Generale. Dovendo abbandonare l'udienza delega oralmente l'Avv. Meyer Aldo a concludere per la posizione del proprio assistito TT AR conclusioni che anticipa chiedendo l'inammissibilità del ricorso presentato dal PG. - (omissis) Per il Resp. Civile Uniaudit spa è presente il difensore di fiducia Avv. Ferroni Francesco. L'avv. Ferroni conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati dal PG e dal Consorzio di Bonifica di Paestum - Sinistra del Sele con la conferma della sentenza della Corte di Appello di Bologna. Deposita note d'udienza. E' presente l'avv. Belli Massimiliano, difensore di fiducia del Resp. Civile soc. Revit spa. Deposita delega in suo favore per sostituire l'avv. Insolera Gaetano difensore di fiducia dell'imputato BR OV. Conclude, in qualita' di responsabile civile, chiedendo che il ricorso del Pg venga dichiarato inammissibile, in subordine il rigetto;
chiede che il ricorso presentato dal Consorzio di bonifica di Paestum - Sinistra del Sele - venga dichiarato inammissibile. - Deposita conclusioni scritte. Per la posizione del BR conclude chiedendo l'inammissibilita' del ricorso del PG. L'avv. Stortoni LU in qualità di difensore di fiducia degli imputati GR AN e Venturi GI AO conclude chiedendo che il ricorso presentato dal Pg venga rigettato. L'avv. Meyer Aldo - difensore di fiducia degli imputati non ricorrenti CE SE LU, Venturi GI AO, TT AR, conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale;
per quanto riguarda il ricorso della parte civile Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra del Sele dichiararlo inammissibile. L'avv. Valgimigli Lorenzo difensore di fiducia del ricorrente IC CC RE, dopo breve discussione, conclude chiedendo per la pronuncia della declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto. Deposita note d'udienza. (omissis) Per il ricorrente GL OV l'avv. Mitaritonna Cesarina conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato. Per gli imputati IR CL, SI IL e CO OR è presente il difensore di fiducia avv. Remondi LO il quale conclude chiedendo che il ricorso del PG venga dichiarato inammissibile, in subordine rigetto;
deposita note d'udienza. L'avv. Remondi dichiara oralmente di sostituire l'avv. Bova Alberto per la posizione di LA IE LU;
per detta posizione chiede che la Corte emetta dichiarazione di non luogo a provvedere non essendoci alcun ricorso per detto imputato. Per le posizioni di RE RT e ER EA il difensore di fiducia avv. Toschi EA conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati. L'avv. Toschi sostituisce il codifensore avv. Onorati Giuliano difensore di RE RT - deposita delega. - In merito a questa posizione conclude in modo analogo. L'avv. Toschi dichiara oralmente di sostituire l'avv. Tarricone Aldo per la posizione di NI AN;
conclude chiedendo il rigetto del ricorso presentato dal PG. Per la posizione del ricorrente HI BE l'avv. Moser CA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato;
il codifensore avv. Somenzari AO conclude chiedendo che il ricorso presentato venga accolto;
per la rideterminazione della pena chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed infine che il ricorso presentato dalla parte civile venga rigettato. (omissis) L'avv. IEaccini GI LU conclude per la posizione di ON CA chiedendo che il ricorso presentato dal PG venga dichiarato inammissibile;
per la posizione del ricorrente DA OZ OR si associa alla richiesta del procuratore generale chiedendo il rigetto per i capi b) c) d); per i capi g) h) i) si riporta ai motivi di ricorso presentati e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Nanni per la posizione di NI Sante conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato. Per la posizione di IN dichiara oralmente di sostituire l'avv. Linguerri Marco che nel pomeriggio si è dovuto allontanare dall'udienza; conclude riportandosi ai motivi di ricorso presentati dal suo collega Linguerri>>. 5 RITENUTO IN FATTO 1. Le sentenze di merito. Con sentenza del 2 aprile 2015 la Corte di Appello di Bologna ha deciso sugli appelli proposti avverso tre sentenze del Tribunale di FE, emesse in procedimenti riuniti all'udienza del 29 ottobre 2014. Si tratta: a) della sentenza emessa in data 16 febbraio 2013 dal Tribunale di FE, relativa alla dichiarazione di insolvenza della COOPERATIVA COSTRUTTORI a responsabilità limitata (dichiarata insolvente in data 2 luglio 2003) e della controllata CIR COSTRUZIONI s.r.l. (dichiarata insolvente in data 30 settembre 2003); b) della sentenza emessa in data 21 gennaio 2013 dal Tribunale di FE, relativa al fallimento della controllata ID s.r.l. (dichiarata fallita in data 31 gennaio 2005); c) della sentenza emessa in data 12 luglio 2012 dal Tribunale di FE relativa al fallimento della controllata PROGRESSO s.r.l. (dichiarata insolvente in data 30 settembre 2003).
2. Imputati. Per quanto di interesse in questa sede, ovvero tenuto conto delle questioni proposte con i ricorsi in esame, si indicano gli imputati le cui posizioni sono rilevanti. Le imputazioni (di bancarotta patrimoniale e documentale) saranno riportate in seguito nella trattazione degli specifici motivi di ricorso.
2.a. I soggetti coinvolti nel procedimento ST e CIR sono: Amministratori: ON AN era legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di ST dall'1.1.1993 al 20.6.2003, nonché in tesi d'accusa amministratore di fatto di CIR COSTRUZIONI sri;
RI MA ZO era legale rappresentante e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ST dall'1.1.1993 al 13.8.2003, nonché in tesi d'accusa amministratore di fatto di CIR COSTRUZIONI srl;
OR IN era legale rappresentante e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ST dall'1.1.1993 al 18.4.1997; DA OZ GI era Procuratore Speciale di ST dal 16.6.1981 al 6.5.2004; Vice Presidente dal 18.4.1997 al 20.6.2003; Presidente dal 20.6.2003 al 6.5.2004; 6 RL EP era Procuratore Speciale di ST dal 6.3.1987 al 6.5.2004; Consigliere dal 6.3.1987 al 27.4.2001; Presidente del Consiglio di Amministrazione di CIR dal 27.4.2001 al 30.9.2003; VI PI UI era Presidente del Consiglio di Amministrazione di CIR fino al 27.4.2001; TI IANI era componente del Consiglio di Amministrazione di CIR fino al 21.3.2003; AZ LI era componente del Consiglio di Amministrazione di CIR fino al 21.3.2003. Sindaci: IN AU era Presidente del Collegio Sindacale di ST dal 15.7.1994, nonché Componente del Collegio Sindacale di CIR fino all'11.4.2003; LA CH era Componente del Collegio Sindacale di ST dal 24.3.1994; LD NT era Componente del Collegio Sindacale di ST dal 6.3.1992; BR AM era Componente del Collegio Sindacale di CIR fino all'11.4.2003; NI LO era Componente del Collegio Sindacale di CIR fino all'11.4.2003; EO BE era Componente del Collegio Sindacale di CIR dall'11.4 al 30.9.2003. Procuratori Speciali: ZZ LU era Responsabile dell'Ufficio Finanziario di ST, nonché procuratore speciale di CIR negli atti notarili con i quali veniva conferito agli enti finanziatori il mandato ad incassare i pagamenti derivanti dalle fatture presentate per l'anticipazione del credito;
VE IA AO rivestiva in CIR identica qualità ed era altresì responsabile dell'Area Commerciale di ST;
NE ON aveva in CIR incarico analogo a quello di ZZ e VE, al quale si aggiungeva il compito di eseguire le notifiche aventi ad oggetto l'attribuzione a detti enti dei mandati all'incasso e la cessione di crediti nel corso delle operazioni di smobilizzo;
lo stesso era altresì procuratore speciale di ST fino al 2003. Revisori: ET LO era socio accomandatario della società di revisione RECONTA ER YOUNG, la quale aveva certificato i bilanci ST relativi agli esercizi 1994- 1995; AG NA era amministratore delegato della società di revisione UNIAUDIT Spa, la quale aveva certificato i bilanci ST relativi agli esercizi 1996- 7 1997-1998; IO SE UI era socio amministratore della società di revisione RIA PARTNERS, la quale aveva certificato i bilanci ST relativi agli esercizi 1999-2000. 2.b. I soggetti coinvolti nel procedimento relativo alla società ID sono: EO BE (componente del CdA della srl ID dal 24 aprile 2002 al 31 gennaio 2005); BA PIGI (componente del CdA dal 5 agosto 1999 al 24 aprile 2002); - DA OZ GI (Presidente del CdA dal 5 agosto 1999 al 31 maggio 2005); ON AN (amministratore di fatto); NE ON (componente del CdA dal 5 agosto 1999 al 31 gennaio 2005); RI MA ZO (amministratore di fatto).
2.c. I soggetti coinvolti nel procedimento relativo alla società PROGRESSO sono: TI GI, Presidente del CdA della società IL PROGRESSO a r.l. dal 30 aprile 2008 al 14 novembre 2003; EO BE ed LI AU, componenti del CdA dal 30 aprile 1998 al 14 novembre 2003; BR AM ed IN AU, componenti del Collegio Sindacale dal 6 giugno 1998 al 14 novembre 2003, nonché NI LO, componente del Collegio Sindacale dal 6 giugno 1998 all'11 aprile 2003; ON AN e RI MA ZO quali amministratori di fatto.
3. Dispositivo della sentenza di appello. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 2013 dal Tribunale di FE, relativa alla dichiarazione di insolvenza di ST a r.l. e della controllata CIR s.r.l., dopo aver dichiarato l'inammissibilità di alcuni appelli (si veda paragrafo successivo), ha così provveduto: W/ dichiara ON OV e RI MA RE, responsabili altresì dei reati di cui ai capi b), c), d) e g) della rubrica "ST" e dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica "CIR"; dichiara RL BE altresì responsabile dei reati di cui ai capi b), c) e d) della rubrica "ST" e dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica "CIR", limitatamente ai fatti commessi dall'aprile 1998 all'aprile 2001; dichiara DA OZ OR altresì responsabile del reato di cui al capo g) della rubrica "ST"; dichiara IN MA e LD Sante responsabili ai soli fini civili dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica "ST"; dichiara non responsabili ai fini civili ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc. pen., ET AR, AG OV e IO SE LU dai reati ascritti ai capi b) e c) della rubrica "ST" per non avere commesso il fatto;
8 assolve ai sensi del capoverso dell'art. 530, cod. proc. pen., OR AL e DA OZ OR dai reati contestati ai capi b), c) e d) della rubrica "ST" per non avere commesso il fatto;
assolve ai sensi del capoverso di cui all'art. 530, cpv., cod. proc. pen. RL BE dai reati ascritti ai capi d) (n.d.r.: l'indicazione di tale reato è erronea ed è stata eliminata con ordinanza successiva) e g) della rubrica "ST” per non aver commesso il fatto;
dichiara non doversi procedere nei confronti di LA IL in ordine ai reati di cui ai capi d), e) e i) per essere i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato; dichiara non doversi procedere nei confronti di ON OV, RI MA RE e DA OZ OR, in relazione al reato contestato al capo f) della rubrica "ST”, qualificato come bancarotta preferenziale, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;
dichiara non doversi procedere nei confronti di ON OV, RI MA RE e DA OZ OR, in relazione al reato contestato al capo h) della rubrica "ST", per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;
assolve ai sensi del capoverso dell'art. 530, cod. proc. pen., VI IEluigi, TI GIni e AZ EL dai reati ascritti ai capi a) e b) della rubrica "CIR" per non aver commesso il fatto;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, precisando, quanto al capo i) della rubrica "ST" che l'affermazione di responsabilità limitata alle scritture contabili relative a crediti da fatture emesse in relazione a lavori non ancora realizzati ed ai risconti attivi;
visto l'art. 130 cod. proc. pen. dispone che, nel dispositivo della gravata sentenza, ai nominativi degli imputati assolti dal reato di cui al capo c) della rubrica "CIR" venga aggiunto quello di RL BE."" In riforma della sentenza emessa in data 21.1.2013 dal Tribunale di FE, relativa al fallimento della SI s.r.l., la Corte di Appello ha così statuito: assolve gli imputati dal reato di cui al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste;
conferma nel resto."" La sentenza emessa in data 12.7.2012 dal Tribunale di FE relativa alla Progresso s.r.l. è stata interamente confermata. La Corte territoriale ha quindi concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e, riconosciuta a RI MA RE la diminuzione di cui agli artt. 438 e 442, cod. proc. pen., ha rideterminato le pene inflitte a: ON OV in anni 6 di reclusione;
RI MA RE in anni 4 di reclusione;
RL BE in anni 3 e mesi 4 di reclusione;
OR AL in anni 2 di reclusione;
concede all'OR il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato penale;
DA OZ OR in anni 2 e mesi 4 di reclusione;
LD Sante in anni 2 e mesi 4 di reclusione;
IN MA in anni 2 e mesi 6 di reclusione. 9 Ha quindi condannato gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
4. La declaratoria di inammissibilità degli appelli. La sentenza della Corte di Appello ha affrontato le questioni devolute con gli appelli, esaminando in primo luogo gli atti di impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili (paragrafo n. 6 della sentenza), dichiarando inammissibili: - l'appello interposto dall'Amministrazione Straordinaria in relazione al capo a) della rubrica "ST"; - l'appello interposto dal Pubblico Ministero in relazione ai capi b), c) della rubrica "ST" nei confronti di IN MA, LA IL, LD Sante (sindaci), ET AR, AG OV e IO SE LU (revisori); - l'appello interposto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili in relazione al capo d) della rubrica "ST" nei confronti di IN MA, LA IL, LD Sante (sindaci), NE AN, VE LO, ZZ CA (procuratori speciali); - l'appello interposto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili appellanti in relazione al capo g) della rubrica "ST" nei confronti di IN MA, LA IL, LD Sante (sindaci); - l'appello interposto dal Pubblico Ministero in relazione al capo a) della rubrica "CIR" nei confronti di BR IL, IN MA, NI AN, EO RT (sindaci) e in relazione al capo b) della rubrica "CIR" nei confronti di BR IL, IN MA, NI AN (sindaci), NE AN, VE LO, ZZ CA (procuratori).
5. I ricorsi. Hanno proposto ricorsi in cassazione: - il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
- il difensore di OV ON;
- il difensore di RE RI MA;
- i difensori dell'imputato BE RL;
- i difensori dell'imputato MA IN;
- il difensore dell'imputato OR DEL OZ;
- il difensore dell'imputato Sante LD;
il difensore e procuratore speciale della parte civile CONSORZIO di BONIFICA PAESTUM SINISTRA del SELE.
6. Il ricorso del Procuratore Generale. E' stato articolato in quattro motivi. 10 R 6.1. Con il primo sono stati denunziati i seguenti vizi: "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità - Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591, comma 1 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen.". In sostanza il ricorrente si duole della decisione della Corte territoriale di dichiarare l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, ritenendo che il profilo della riferibilità soggettiva delle condotte ascrivibili ai sindaci, ai revisori ed ai procuratori non sia stato sufficientemente esplicitato, stante il richiamo alla requisitoria svolta dal Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado. L'assunto, secondo il ricorrente, non è condivisibile e per supportare la propria tesi articola delle deduzioni che comproverebbero la legittimità del richiamo operato nell'atto di appello alla requisitoria scritta depositata in udienza, come atto facente parte del fascicolo processuale. Conclude, quindi, sul punto, sostenendo che l'atto di gravame così integrato contiene i requisiti minimi per ritenere rispettato il criterio della specificità dei motivi di appello avendo consentito al giudice di individuare i rilievi proposti e di esercitare sugli stessi il proprio sindacato. Chiarito ciò, il Procuratore Generale ricorrente articola una serie di argomentazioni a sostegno della configurabilità della responsabilità penale anche dei Sindaci, dei revisori e dei procuratori.
6.2. Con il secondo motivo si denunziano difetto, carenza ovvero illogicità della motivazione che sancisce l'assoluzione di OR DA OZ dall'imputazione di cui ai capi b), c) e d) della sentenza del Tribunale di FE n. 288113 "ST".
6.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla conferma procedimento delle statuizioni della sentenza assolutoria di primo grado emessa nel relativo alla società PROGRESSO a r.I.
6.4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce la carenza ovvero Illogicità della motivazione che sancisce l'assoluzione di ON, DA OZ e RI MA nel procedimento relativo alla società ID s.r.l.. 6bis.1 In data 21 aprile 2016 è stata depositata una memoria nell'interesse di LU ZZ, nella quale si svolgono argomentazioni a sostegno dell'inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti dal Pubblico Ministero e quindi si richiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
7. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato ON E' articolato in nove motivi, che si sintetizzano qui di seguito, evidenziando sin d'ora che molti temi affrontati nel ricorso in esame sono stati trattati in termini analoghi nel ricorso proposto nell'interesse di RI MA. 11 7.1. Con il primo motivo si chiede il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. dai delitti di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 I.f. di cui ai capi b) della rubrica ST e a) della rubrica CIR perché il fatto non é più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abolitio criminis di cui alla legge n.69/2015>>. Sostiene il ricorrente che debba considerarsi priva di rilevanza penale qualunque alterazione del bilancio avente ad oggetto poste valutative e, a tal fine, richiama i principi affermati dalla sentenza di questa Corte Sez. V, 16/06/2015, n. 33774. Sostiene altresì che le poste considerate false nel caso in esame (riserve tecniche, risconti attivi, partecipazioni) sono tutte valutative e come tali non rilevano ai fini dei nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ. Sostiene, inoltre, come sia indubbio che nessuna delle valutazioni effettuate abbia mai superato il limite della "ragionevolezza". Ciò si afferma con particolare riferimento alle riserve tecniche, rispetto alle quali il principio cardine della ragionevole certezza presentava profili di tale indeterminatezza da consentire di definire la materia come estremamente opinabile. Sono emerse ben quattro interpretazioni del medesimo principio, avendo ritenuto la Corte di Appello di effettuare anch'essa un'interpretazione, pretendendo irrazionalmente che il redattore del bilancio di allora si dovesse attenere all'interpretazione che, ora, essa stessa dava al principio novellato, dimenticando che l'OIC 23, all'epoca dei fatti, non conteneva alcun riferimento al criterio dell'accettazione, né tanto meno ad un limite temporale relativo alla probabile epifania di tale unico elemento. Peraltro, il ricorrente ha messo in evidenza come i pareri tecnici acquisiti hanno autorevolmente sostenuto che il giudizio di ragionevole certezza non può che essere un giudizio di tipo probabilistico ed implicante l'esercizio di una discrezionalità tecnica. Dopo una articolata ed approfondita disamina della materia, il ricorrente conclude evidenziando che, in forza delle uniche fonti giurisprudenziali e dottrinarie degli anni '90, l'appostazione delle riserve tecniche secondo i criteri scelti da ST, in assenza di una declinazione oggettiva del principio che facesse riferimento a qualsivoglia parametro legale e dato temporale, non poteva certo intendersi fuori dai canoni della razionalità. Il ricorrente censura, inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le partecipazioni non rientrerebbero nel concetto di posta valutativa in quanto il giudizio di valore troverebbe canoni rigidi di applicazione. In realtà la dizione letterale dell'art. 2426 comma 4 cod. civ. parla di possibilità di appostazione tra due criteri alternativi e sotto questo profilo non potrà che trattarsi di scelta più o meno prudenziale, ma non irragionevole. La sentenza di appello ha ritenuto scontato che vi fossero perdite durevoli nelle partecipate senza che agli atti ve ne fosse prova, non essendosi trattato di elemento analizzato dai periti e nemmeno dai consulenti del Pubblico Ministero. Sulla sussistenza delle perdite durevoli che comportassero l'abbattimento del valore delle partecipazioni, la motivazione -secondo il ricorrente- è completamente assente e non poteva essere diversamente, poiché si trattava di dato non accertato. 12 Sono state svolte deduzioni anche sui risconti attivi, poi sviluppate ulteriormente nella trattazione del seguente secondo motivo.
7.2. Con il secondo motivo si denunzia la inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e di norma extrapenale di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223 comma 2 n.1 1.f. di cui alle ipotesi di reato b) della rubrica ST e a) della rubrica CIR con particolare riferimento alla natura delle poste di bilancio, all'elemento psicologico del reato e al nesso di causalità (art. 606 lettere b ed e cod. proc. pen.)>> Si tratta di imputazione per la quale è intervenuta riforma della sentenza di assoluzione. Il Tribunale aveva fermato la disamina alla tematica eziologica, rispetto alla quale aveva concluso per l'insussistenza del reato e non aveva trattato tutti gli elementi essenziali del delitto e, in particolare, l'elemento soggettivo del dolo, da cui aveva potuto prescindere (peraltro formulando nella nota 273 in calce a pag. 115 della sentenza sintetiche osservazioni favorevoli alla difesa). A seguito di riforma di sentenza assolutoria, la Corte territoriale era tenuta ad un obbligo di motivazione peculiare, aggiuntiva a quella generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà evincibile dalla lettera e) dell'art.606 comma 1 cod. proc. pen., dovendosi confrontare in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza. Il ricorrente svolge quindi analitiche argomentazioni per evidenziare vizi motivazionali e violazione sui quattro passaggi fondamentali sui quali si è incentrata l'analisi della Corte territoriale: a) La falsità oggettiva o meno delle poste contabili in contestazione. b) La sussistenza del nesso causale tra la condotta falsificatoria, ove provata, e l'aggravarsi del dissesto. c) L'accertamento del dolo ivi compreso il fine di profitto. d) La riferibilità soggettiva delle condotte.
7.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223 comma 2 n.2 l.f. in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo C) della rubrica ST. In particolare, si censura la sentenza di appello per difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'azione dolosa e il dissesto. Sostiene il ricorrente che il capitale di rischio non può ingenerare il depauperamento della società, ma rappresenta solo una forma di finanziamento. Nemmeno la dazione di AP in luogo di parte dello stipendio può rappresentare un ulteriore debito, ma è solo la cartolarizzazione di un debito già esistente. 13 Il capo di imputazione non aveva posto l'emissione di AP in nesso eziologico diretto con il dissesto, che assumeva derivare dalla prosecuzione dell'attività in perdita. Era la gestione in perdita che aveva causato il dissesto e la prosecuzione della medesima l'avrebbe aggravato. Il Tribunale aveva ritenuto che il nesso causale tra l'azione e l'evento dovesse, viceversa, risolversi in una conseguenza direttamente connessa con la prima. La Corte, non valutando che il nesso causale prevede un filo diretto tra la condotta e l'evento, è giunta ad una diversa lettura, che il ricorrente censura per violazione di legge.
7.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223 comma 2 n.2 l.f. in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo D) della rubrica ST e b) della rubrica CIR Si tratta di un'ulteriore ipotesi di operazioni dolose, per la quale la sentenza assolutoria di primo grado è stata riformata in appello. I motivi di censura del ricorrente riguardano i seguenti profili: 1) omessa motivazione a fronte di riforma di sentenza assolutoria in relazione alla consapevolezza degli istituti bancari di erogare credito con modalità non veramente auto liquidanti;
2) violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di operazioni dolose con particolare riferimento al rapporto di causalità materiale con il fallimento;
3) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione agli elementi distintivi dei reati. Sostiene, in particolare, il ricorrente che appare in effetti contestato un ricorso abusivo al credito per fronteggiare esigenze di liquidità (si ricorda che gli Enti Pubblici pagavano con un ritardo superiore ai 360 giorni e che la Cooperativa doveva, invece, fare fronte agli impegni assunti con i fornitori in termini ben più ravvicinati) e per proseguire nell'attività di impresa.
7.5. Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge (e in particolare violazione degli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 l.f.), contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla natura distrattiva dell'operazione in relazione al capo E) della rubrica ST. La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale relativamente alla condanna per i finanziamenti erogati dalla ST in favore della società calcistica SPAL, qualificandoli come operazioni distrattive con riferimento alle erogazioni patrimoniali successive all'acquisizione della società calcistica e non l'acquisizione medesima. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello cade in contraddizione logica laddove afferma che l'acquisto ed i finanziamenti erogati durante i primi anni di operatività della controllata società calcistica sarebbero qualificabili come investimenti imprudenti (pagina 288 della sentenza), mentre tutte le condotte poste in essere successivamente al 1993 non potrebbero beneficiare di una simile qualificazione. E' evidente che se nessuna contestazione è stata mossa all'operazione di acquisizione della SPAL, in quanto intrinsecamente non distrattiva, pertinente, coerente 14 con l'oggetto sociale, non si vede - in chiave logica- come possa definirsi invece dissipativa la scelta di continuare a finanziare la medesima società.
7.6. Con il sesto motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione, assenza e contraddittorietà della stessa, in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223 comma 1 l.f., in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo G) della rubrica ST. Secondo il ricorrente ancora una volta la Corte territoriale ha evitato il confronto con la sentenza di primo grado. Il problema non era se il bonus fosse più o meno legittimo sotto il profilo fiscale e statutario, ma se esso concretasse un interesse corrispettivo a fronte del maggior apporto di liquidità alla Cooperativa e se, in questo caso, la dazione dovesse ritenersi distrattiva. Rispetto al presupposto della dazione del bonus, la Corte riprendeva l'argomento sotto altro profilo, valutando che la condotta non integrasse il reato di bancarotta documentale di cui al capo I). A pag. 304 della sentenza, sotto il paragrafo dedicato alla bancarotta documentale si legge: "Non può trascurarsi che detto interesse aggiuntivo era stato oggetto di una decisione del C. di A. risalente ai primi anni '90; di una successiva discussione in assemblea e dell'elaborazione di una vera e propria "griglia" che fissava i parametri di quantificazione". Si tratta, secondo il ricorrente, di affermazione contraddittoria con quella, secondo cui il diritto di credito all'interesse maggiorato fosse privo di certezza e di liquidità. Sicuramente poteva dirsi in violazione della normativa fiscale, non previsto dallo Statuto, ma con altrettanta certezza trovava un fondamento in una disposizione del consiglio di amministrazione, come riconosciuto in sentenza, assumendo così natura contrattuale. Il bonus era, quindi, certo (anche nel corrispettivo poiché erano fissati parametri di quantificazione) ed esigibile. Ne deriva che l'artificio della registrazione degli interessi sui libretti attraverso l'indicazione di un conferimento da parte del socio era finalizzato ad eludere la normativa fiscale relativa alle agevolazioni, ma non rendeva inesistente il credito del risparmiatore e il conseguente debito della Cooperativa, come, del resto, aveva ritenuto il Tribunale.
7.7. Con il settimo motivo si denunziano: - violazione di legge per insussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 l.f.: assenza di condotta falsificatoria dei libri e delle scritture contabili con riferimento ai risconti attivi e alle fatture irregolari-vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità; - violazione di legge per insussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 .f.: l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e/o il volume di affari;
contraddittorietà della motivazione, travisamento delle risultanze istruttorie;
violazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
carenza, contraddittorietà della motivazione. La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente la bancarotta documentale limitatamente alle fatture irregolari e ai risconti attivi. 15 Sennonché, secondo il ricorrente non sussiste il presupposto della bancarotta documentale poiché le predette poste non sono state oggetto di falsificazione. -Quanto ai risconti attivi non esiste alcuna condotta falsificatoria né del bilancio, né tanto meno- delle scritture contabili. Anche con riferimento alle fatture irregolari, non si trattava di una falsificazione, ma di una mera irregolarità contabile. Secondo il ricorrente, non risulta integrato il presupposto dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e/o il volume degli affari, elemento costituivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di bancarotta documentale generale. La sentenza impugnata è contraddittoria e travisa le risultanze istruttorie con riferimento alle spese di competenza futura nell'ambito della posta risconti attivi: invero, i periti si erano limitati a rilevare l'assenza di correlazione tra i costi ed i singoli cantieri e l'assenza di specifici centri di imputazione di costi: circostanza a causa della quale il costo non avrebbe potuto essere rinviato, così come previsto dai principi contabili. Ma essi non hanno mai sostenuto che fosse impossibile ricostruire il patrimonio, il volume degli affari e della consistenza effettiva della società ed anzi, in più occasioni, hanno rilevato come i risconti attivi fossero analiticamente indicati e come posta venisse iscritta nel rispetto dei principi di trasparenza del bilancio. La Corte confonde la violazione del principio contabile che, per poter operare il rinvio del costo, impone una correlazione tra i singoli cantieri e le spese sostenute con l'evento del delitto di bancarotta documentale. E' pacifico che la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia stata attuata con il ricorso alla contabilità ufficiale ed ai documenti provenienti dalle stesse società, senza necessità alcuna di un ausilio esterno. Nemmeno può dirsi che gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Invero, anche con riferimento alle fatture irregolari, la documentazione contabile ufficiale rinvenuta presso la società cooperativa esclude in radice la possibilità di invocare lo standard della particolare diligenza, né gli stessi organi del fallimento si sono mai lamentati della impossibilità di ricostruire il patrimonio e/o il volume degli affari. Quanto alla prova del dolo in relazione alla bancarotta documentale, la Corte osservava che "quelle falsità erano in realtà strumentali al più volte richiamato maquillage contabile che attraverso di esse si intendeva realizzare". In ordine all'evento del reato (difficoltà di ricostruzione del patrimonio) altrettanto apoditticamente si affermava che esso "era stato quantomeno rappresentato ed accettato come possibile dagli agenti" (cfr. pagina 306 sentenza) e che gli imputati “non potessero non rappresentarsi che quelle falsità impedivano o comunque rendevano difficoltoso l'accertamento della consistenza effettiva della società" (cfr. pagina 309 sentenza). Detto passaggio motivazionale si rivela, secondo la difesa, carente e lacunoso ed è del tutto insufficiente a fondare l'affermazione sia di un consapevole mendacio documentale, sia di una 16 volontà protesa a rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio. Esso non consente di sostenere che gli amministratori avessero agito in stato di dolo e di escludere, invece, la colpa al più, la colpa cosciente.0, 7.8. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione di legge in ordine al regime sanzionatorio relativo alla commissione di più fatti di bancarotta fraudolenta nell'ambito dello stesso fallimento e al divieto di reformatio in peius in relazione al capo C) della rubrica CIR. Il Tribunale, in ordine al trattamento sanzionatorio, aveva applicato correttamente la disposizione dell'art. 219 co. 2 n.1 legge fallimentare in relazione al compimento di più fatti di bancarotta della ST. Riguardo alla bancarotta CIR aveva chiarito che il vincolo della continuazione era regolato dall'art. 81 cod. pen.. in quanto, trattandosi di due società giuridicamente distinte, non poteva trovare applicazione l'art.219 co.2 n.1 l.fall.; di conseguenza, in relazione al capo C) della rubrica CIR aveva effettuato l'aumento di un mese. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al capo C), ma ha applicato un aumento per la continuazione nella misura di mesi due di reclusione, modificando quindi in peius il regime sanzionatorio adottato dal primo giudice.
7.9. Con il nono ed ultimo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'art. 539 cod. proc.pen. Manca la motivazione sia in ordine all'ammontare del danno asseritamente sofferto dalle parti civili, che in ordine alla certezza della sussistenza del danno e all'ammontare delle somme liquidate a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva. 7 bis In data 11 aprile 2016 il difensore di ON ha depositato una memoria difensiva con la quale ha richiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, con specifico riferimento ai motivi di gravame relativi alla conferma delle assoluzioni e di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice nel procedimento riguardante la società PROGRESSO, nonché in ordine alla pronunzia assolutoria nel procedimento riguardante la società ID.
8. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RI MA. E' articolato in ventidue motivi, che si rappresenteranno in maniera sintetica, anche perché - come si è già detto- una serie di argomentazioni sono sovrapponibili alle deduzioni articolate nel ricorso del coimputato ON.
8.1. Con il primo motivo si richiede il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. dai delitti di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio - di cui agli artt. 223 co. 2 n. 1. 223 co. 1, del R.D. 267/1942 di cui al capo B) ST e al capo A) CIR- perché il 17 fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito della abolitio criminis di cui alla legge n. 69 del 2015. 8.2. Con il secondo motivo si denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -artt. 223 R.D. 267/1942 e 2621 cod. civ.- e violazione di norme extra - penali di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 2426 n. 11 cod.civ., dell'Organismo Italiano Contabilità 23 e del criterio di ragionevole certezza per l'iscrizione a bilancio delle riserve tecniche;
si denunziano altresì i correlati vizi motivazionali sul punto.
8.3. Con il terzo motivo si denunzia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla stessa questione posta con il secondo motivo, ovvero in relazione all'erronea interpretazione della norma extra penale, nella parte in cui il giudice di seconde cure ha ignorato lo sviluppo diacronico del principio contabile, finendo per sovrapporre al testo originario dell'OIC 23, esistente all'epoca dei fatti, quello pubblicato nel 2014, e proponendone -così- una illegittima lettura sincronica. Precisa il ricorrente che nel testo esistente all'epoca dei fatti, l'OIC 23 lasciava alla discrezionalità degli amministratori il compito di individuare i parametri della "ragionevole certezza", in quanto essi non erano predeterminati, come invece nel testo revisionato. Nel rispetto allora di tale evoluzione, la Corte territoriale era chiamata ad operare un sindacato esterno in ordine all'esercizio di detta discrezionalità, non potendosi limitare ad attestare la difformità da un parametro legale (all'epoca non espressamente indicato) ma dovendo motivare se e in che misura il criterio alternativo a quello di elezione (quand'anche implicitamente ricavabile) fosse da considerarsi -ex sé- totalmente abnorme, irragionevole, espressione di uno sviamento della causa nell'esercizio della soprarichiamata discrezionalità.
8.4. Con il quarto motivo si denunzia ancora vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, con specifico riferimento ai criteri logico contabili utilizzati dalla Corte territoriale nella interpretazione delle poste oggetto delle imputazioni.
8.5. Con il quinto motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova indicata come decisiva;
si denunziano altresì i correlati vizi motivazionali e travisamento della prova. Le censure sono mosse all'accenno fatto nella sentenza impugnata alla circostanza che, almeno in qualche caso, gli amministratori si sarebbero abbandonati ad iscrizioni infondate anche per gli stessi legali dell'azienda. Lamenta allora il ricorrente il fatto che non era stata accolta la sua richiesta di acquisizione, presso la parte civile ST in liquidazione, della documentazione costituita dai 18 pareri dell'ufficio legale, acclusi ai relativi fascicoli interni del contenzioso, proprio allo scopo di acquisire opposto riscontro a quanto affermato dalla Corte. Evidenzia, inoltre come la Corte territoriale sia incorsa in un tipico travisamento della prova, valorizzando un'informazione probatoria del tutto assente agli atti del processo.
8.6. Con il sesto motivo si denunziano vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione alla voce di bilancio dei "risconti attivi". Deduce il ricorrente che anche nell'analisi di tale voce la Corte territoriale ha fatto prevalere il principio della prudenza su quello della competenza. Quest'ultimo imponeva il rinvio del costo sostenuto per la realizzazione di opere extra- contratto a carattere aggiuntivo fino al loro riconoscimento o -in alternativa- fino all'iscrizione di riserva tecnica, dovendosi -per il principio di competenza- correlare con un ricavo.
8.7. Con il settimo motivo si denunziano vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e violazione di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 2426 n. 1e n. 3 cod. civ. e dell'OIC 21 relativi al criterio di valutazione delle "partecipazioni immobilizzate”.
8.8. Con l'ottavo motivo si denunziano violazione di legge in relazione ad un elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 223 R.D. 267/1942 e 2621 cod.civ.: mancata contestazione e dimostrazione del superamento della soglia di punibilità del 10 % per le poste estimative;
violazione dell'art. 2426 cod.civ.; si denunziano altresì i correlati vizi motivazionali.
8.9. Con il nono motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata ed il dissesto di ST, nonché violazione di legge per violazione dell'art. 223 R.D. 267/1942 e dell'art. 41 cod.pen.
8.10. Con il decimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata ed il dissesto di CIR, nonché violazione di legge per violazione dell'art. 223 R.D. 267/1942 e dell'art. 41 cod.pen.
8.11. Con l'undicesimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta societaria da falso in bilancio, nonché violazione di legge e in particolare degli artt. 43 cod.pen. e 2621 cod. civ e 223 L.F. per carenza del coefficiente psicologico doloso. Il motivo viene articolato sotto il duplice profilo della carenza di prova della consapevolezza del mendacio, nonché del dolo intenzionale di trarre in inganno i terzi. 19 La sentenza viene altresì censurata nella valutazione della sussistenza del dolo specifico, ovvero dello scopo di profitto, nonché quanto alla prova del dolo eventuale in relazione alla causazione del dissesto.
8.12. Il dodicesimo motivo riguarda il reato di cui al capo C) della rubrica ST. Si denunzia vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà, illogicità in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le operazioni dolose ed il dissesto, nonché violazione di legge e in particolare dell'art. 223 comma 2 n. 2 R. D. 267/1942. 8.13. Con il tredicesimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le operazioni dolose ed il dissesto, nonché violazione di legge e in particolare dell'art. 223 comma 2 n. 2 R. D. 267/1942 in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati contestati nei capi D) della rubrica ST e B) della rubrica CIR.
8.14. Con il quattordicesimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli elementi distintivi dei reati di bancarotta societaria e ricorso abusivo al credito.
8.15. Con il quindicesimo motivo si censura la sentenza in relazione al capo E) della rubrica ST, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla natura distrattiva dell'operazione.
8.16. I sedicesimo motivo affronta le censure in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva di cui al capo G) della rubrica ST. - -18. 19. Con i motivi 17, 18 e 19 si affrontano i temi relativi ai capi di 8.17. imputazione per i reati di bancarotta documentale (Capo I con riferimento a "ST", capo C con riferimento a "Cir"). Si sostiene l'assenza di condotta falsificatoria dei libri e delle scritture contabili con riferimento ai risconti attivi e alle fatture irregolari, con denunzia di violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità. Si deduce altresì l'insussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 R.D. 267/1942: l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e/o il volume di affari. In proposito si denunzia contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie. 20 Si denunziano altresì violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 8.20.-21. Con i motivi 20 e 21 si censura la sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio, con la proposizione anche dell'argomentazione -già sostenuta nel ricorso ON- della violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al capo C) della rubrica CIR.
8.22. Con l'ultimo motivo si denunziano violazione di legge (in particolare dell'art. 539 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione in merito alle statuizioni civili. 8 bis. Il difensore dell'imputato RI MA ha depositato una memoria in data 19 aprile 2016 con motivi aggiunti di ricorso. 8 bis 1. Un primo motivo è stato dedicato ai capi di imputazione di bancarotta societaria da falso in bilancio. Si richiede l'assoluzione dai delitti perché il fatto non sussiste, non costituisce reato ovvero non è previsto dalla legge come reato. Deduce il difensore ricorrente che la recente sentenza delle Sezioni unite sul falso valutativo, pur senza ancora poter leggere la motivazione, impone una rimeditazione del primo motivo di ricorso, non già per invocare un ritorno all'indietro, predicando l'astratta possibilità di dissenso, ma, al contrario, per cercare di fare applicazione del principio interpretativo alla presente fattispecie. Invero non sfugge come la massima pubblicata contenga un importante limite al giudizio di rilevanza del falso in valutazione, quello dei "criteri normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati". Continuerebbero ad essere penalmente irrilevanti, quindi, i giudizi prognostici o comunque relativi a valori congetturali, sottratti ai criteri di cui sopra ed espressione di discrezionalità molto ampia. Parimenti, anche in presenza di criteri dettati, ci si dovrà porre il problema del grado di dettaglio di detti criteri, atteso che nella materia in oggetto, quello dettato dall'OIC 23, all'epoca dei fatti, rinviava ad un concetto definito "oscuro" dalla stessa sentenza impugnata: la ragionevole certezza della pretesa reddituale maturata. 8bis 2. Il secondo motivo riguarda il capo C) della rubrica ST. Si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare si censura la sentenza nella parte in cui non affronta il profilo del limite di emissione delle AP. 21 8bis 3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla natura dolosa delle condotte di cui ai capi D) della rubrica ST e B) della rubrica CIR.
9. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RL. E' articolato in undici motivi ed investe oltre che la sentenza della Corte di Appello anche l'ordinanza emessa in data 24 febbraio 2015 dalla stessa Corte. Quindi i motivi di impugnazione riguardano: -i punti della sentenza e della citata ordinanza 24 febbraio 2015 concernenti la ritenuta ammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero e dalla Parte civile Amministrazione Straordinaria avverso la sentenza emessa dal Tribunale di FE in data 16 febbraio- 15 maggio 2013; - i capi e punti della sentenza in relazione al profilo della (perdurante) penale rilevanza del falso in bilancio 'in valutazione' ("fatto previsto" dall'articolo 2621 e 2622 cod. civ. contestato in imputazione e richiamato dall'art. 223 L.F. sub capo b della rubrica ST e capo a della rubrica Cir) a seguito della novella delle disposizioni codicistiche contenuta nella L. 27 maggio 2015, n. 69 (in vigore dal14 giugno 2015); - i capi e punti della sentenza concernenti le contestazioni di falso in bilancio seguito da fallimento -cfr. capo b) [artt. 2621 e 2622 cod. civ. in relazione all'art. 223 comma secondo n. 1 L.F. rubrica ST e capo a) rubrica Cir] in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato; il capo e punto della sentenza concernente la sussistenza, in capo al prevenuto, dell'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione contestata al capo c) della rubrica ST (vicenda riguardante l'emissione di Azioni di Partecipazione- cd. 'AP'); - i capi e punti della sentenza concernenti la condanna dell'imputato relativamente alle contestazioni di cui alle lettere d) della rubrica ST e b) della rubrica Cir (vicenda operazioni dolose collegate allo sconto di fatture presso Istituti di credito) in particolare censurandosi il giudizio di ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice;
- i capi ed i punti dell'impugnata decisione afferenti il riconoscimento della penale responsabilità in capo all'imputato in violazione del principio della c.d. motivazione rafforzata ed a seguito della violazione della norma di cui all'art. 6 Convenzione EDU;
- il capo e punto della sentenza, riguardante la condanna del prevenuto per bancarotta per dissipazione/distrazione di cui al capo e) della rubrica ST in relazione, in particolare, alla ritenuta sussistenza, in capo al prevenuto, dell'elemento soggettivo del reato contestato e, in ogni caso, in punto omessa riqualificazione della contestata bancarotta fraudolenta nel meno grave reato di bancarotta semplice per spese imprudenti (con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata ante lettura del dispositivo della sentenza di primo grado); 22 - i punti della sentenza concernenti il trattamento sanzionatorio (in particolare censurandosi l'erronea applicazione della legge penale- art. 219 L.F. e art. 81 cod. pen.- avendo la Corte d'Appello applicato la continuazione 'comune' di cui all'art. 81 cpv cod. pen. tra i diversi fatti di bancarotta 'interni' al singolo dissesto pur avendo contestualmente ravvisato l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta di cui all'art. 219 L.F. ritenuta sub valente rispetto alle attenuanti generiche concesse). - i punti della citata sentenza concernenti le statuizioni civilistiche in particolare censurandosi la condanna del prevenuto al risarcimento dei danni (ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva) a favore delle parti civili costituite in relazione ad un an e quantum risarcitorio identico a quello stabilito per i coimputati amministratori ritenuti in sentenza responsabili di un numero enormemente superiore di illeciti rispetto a quelli attribuiti in sentenza all'imputato.
9.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero: violazione delle norme di cui agli artt. 581, lett. c) e 591 cod. proc. pen., illogicità, incoerenza e mancanza di motivazione sul punto - Art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. Richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello interposto dal Pubblico Ministero.
9.2. Con il secondo motivo si denunzia la mancata dichiarazione d'inammissibilità dell'appello della parte civile "Amministrazione Straordinaria" per tutti i capi impugnati (ad eccezione dei capi A e B ST ed al capo A Cir): omessa motivazione sul punto ex art. 606, lett.e) cod. proc. pen.. (sentenza, "motivi della decisione", pagg. 119 e ss.).
9.3. Con il terzo motivo si affronta il tema della intervenuta modifica della norma penale sostanziale (artt. 2621 e 2622 cod. civ.) contestata, a titolo di bancarotta impropria da reato societario (ex art. 223, comma 2 n. 1) L.F., al capo B) della rubrica ST ed al capo A) della rubrica Cir - In particolare, intervenuta irrilevanza penale del mendacio bilancistico realizzato mediante falso in valutazione (conseguente all'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 ed alla correlativa novella delle disposizioni codicistiche di riferimento) - Mancanza di continuità normativa tra le diverse versioni delle norme codicistiche sanzionatorie delle false comunicazioni sociali in punto penale rilevanza delle false 'valutazioni' Richiesta di annullamento della sentenza impugnata ex artt. 609, comma 2° cod. proc. pen. e 2 cod. pen. non essendo (più) i fatti contestati (e ritenuti in sentenza) previsti come reato.
9.4. Con il quarto motivo si denunzia travisamento della prova [art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.] in punto sussistenza - in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato di false comunicazioni sociali seguite da fallimento di cui al capo b) della rubrica 23 ST ed al capo a) della rubrica Cir - In particolare, travisamento della prova concernente i rapporti intercorsi tra l'imputato e i soggetti appartenenti alle società di revisione nonché il ruolo dell'imputato nei confronti dei medesimi.
9.5. Con il quinto motivo si denunzia la contraddittorietà/manifesta illogicità del provvedimento impugnato risultante dal testo del medesimo e dagli atti del processo specificamente indicati nel presente atto di gravame (allegati al medesimo)- Art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. -Sussistenza delle denunciate patologie motivazionali con riferimento alle statuizioni concernenti i capi b) della rubrica ST ed a) della rubrica Cir in punto di elemento soggettivo del reato di falso in bilancio seguito da fallimento.
9.6. Con il sesto motivo si denunzia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale) richiesto dalla norma penale incriminatrice (art. 2621 e 2622 cod. civ.) contestata ai capi b) della rubrica ST ed al capo a) della rubrica Cir- Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
9.7. Con il settimo motivo si denunzia travisamento della prova [art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.] in punto sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati ai capi c) e d) della rubrica ST ed al capo c) della rubrica Cir- In particolare, travisamento della prova concernente i rapporti intercorsi tra l'imputato e i soggetti appartenenti alle società di revisione nonché il ruolo dell'imputato nei confronti dei medesimi. Contraddittorietà/Manifesta illogicità del provvedimento impugnato risultante dal testo del medesimo e dagli atti del processo specificamente indicati nel ricorso Art. 606, - comma primo, lett. e) cod. proc. pen.- Sussistenza delle denunciate patologie motivazionali con riferimento alle statuizioni concernenti i capi c) e d) della rubrica ST e c) della rubrica Cir in punto elemento soggettivo delle fattispecie contestate.
9.8. Con l'ottavo motivo si denunzia violazione delle norme di cui agli artt. 125, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché illogicità, incoerenza e mancanza di motivazione;
violazione della norma di cui all'art. 6 Convenzione EDU.
9.9. Con il nono motivo si denunziano: Erronea applicazione di legge penale (art. 216 L.F. in luogo dell'art. 217 L.F.) [art. 606 Iett. b) cod. proc. pen.]- Errata qualificazione della condotta contestata alla lettera e) della rubrica ST (vicenda finanziamenti SPAL) alla stregua di bancarotta per dissipazione/distrazione - Sussumibilità delle condotte contestate entro la fattispecie di spese imprudenti di cui all'art. 217 L.F) - Conseguente declaratoria di estinzione del reato conseguente ad intervenuta prescrizione ante statuizione di condanna in primo grado Illogicità della motivazione/travisamento della - 24 prova in punto sussistenza dell'elemento soggettivo del reato [art. 606 lett. e) cod. proc. pen.] 9.10. Le censure proposte con il decimo motivo riguardano il trattamento sanzionatorio · Inosservanza/ erronea applicazione di legge penale sostanziale [art. 606lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 219, comma 2 n.1) L.F. ed art. 81 cpv cod. pen.] Erronea applicazione dell'aumento di pena conseguente alla continuazione (art. 81 cpv. cod. pen.) riferita ad una pluralità di fatti di bancarotta relativi al medesimo dissesto a fronte della ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1) L.F. nonché del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche applicate in regime di prevalenza rispetto alle ritenute aggravanti (doglianza relativa ai fatti di bancarotta concernenti il dissesto ST) - Contestuale ed ulteriore erronea applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen. anziché dell'art. 219, comma 2 n.1), in relazione ai fatti di bancarotta concernenti il dissesto Cir [art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 219, comma 2 n. 1) L.F. ed art. 81 cpv cod. pen.] 9.12. Mancanza/illogicità della motivazione concernente le statuizioni civilistiche riguardanti la posizione dell'imputato [art. 606 lett. e) cod. proc. pen.]- Condanna del prevenuto al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per un ammontare identico a quello statuito per gli altri coimputati amministratori (ON e RI) ritenuti in sentenza responsabili di un numero notevolmente superiore di illeciti produttivi di danni nei confronti delle costituite parti civili. 10. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IN. E' articolato in quattro motivi. 10.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione alla ritenuta ammissibilità degli appelli proposti dalle parti civili. 10.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta per dissipazione di cui al capo E) della rubrica ST. 10.3. Anche con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta per dissipazione di cui al capo E) della rubrica ST.
Considerato che
non si trattava di una partecipazione azionaria qualsiasi, ma della proprietà della storica e locale squadra di calcio rappresentativa della città di FE, in relazione alla quale, dopo l'acquisto da parte della ST, le aspettative dell'intera città erano 25 esponenzialmente aumentate (la squadra in pochi anni era passata dalla C2 alla serie B, gli abbonamenti erano considerevolmente aumentati e lo stadio nelle partite casalinghe era sempre esaurito), e che dunque la sua liquidazione o il suo fallimento avrebbe avuto un impatto devastante sulla città stessa (con inevitabile ricaduta sulla Cooperativa), non è dato comprendere, dall'angolo visuale dei sindaci (che, come detto, avevano assunto l'incarico ad acquisto avvenuto e dunque si trovarono ad esercitare la propria funzione con già in atto la gestione del "fardello"" Spal), quale potesse essere una valida alternativa alla costante ricapitalizzazione di una società, effettuata nel tentativo - tutt'altro che commendevole sotto il profilo del lustro che ne poteva derivare alla città di riportare ai massimi livelli la squadra locale, - e di beneficiare quindi anche del conseguente aumento di valore del relativo vivaio. Tali considerazioni, se ulteriormente- ad avviso della difesa - contribuiscono a non qualificare come dissipatoria (o distrattiva) la gestione della Spal, dall'altro non possono altresì non porsi in chiaro contrasto con una qualsivoglia condotta dolosa da parte dei sindaci che non espressero contrarietà in relazione ai finanziamenti che gli amministratori statuirono a beneficio della Spal. 10.4. Con l'ultimo e quarto motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione ai capi di imputazione relativi ai fatti di bancarotta documentale (capi I della rubrica ST e C della rubrica CIR). 11. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato DA OZ. E' articolato in tre motivi. 11.1. Con il primo motivo si censura la sentenza in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo E) della rubrica ST. Si lamenta la mancata derubricazione nel meno grave reato di bancarotta semplice. Si denunziano quindi violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 2392 2403 cod. civ. - 11.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo G) della rubrica ST. Oltre a contestare i presupposti di attribuibilità di tali fatti al DA OZ, si censura la sentenza anche con riferimento alla qualificazione giuridica, sostenendo che si debba derubricare il reato in quello di bancarotta preferenziale. 11.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione della responsabilità ai fini civili per i reati di cui ai capi F) e H) della rubrica ST. 26 La Corte territoriale ha qualificato tali condotte all'interno dello schema astratto della bancarotta preferenziale, dichiarando l'intervenuta prescrizione. Tuttavia, sostiene la difesa ricorrente, ai fini della responsabilità civile va rilevato come OR DA OZ fosse del tutto estraneo all'ufficio che gestiva i rimborsi occupandosi delle fabbriche. 11bis E' stata depositata una memoria in data 19 aprile 2016 per confutare le deduzioni del Procuratore Generale in ordine alle imputazioni di cui ai capi B), C) e D) della rubrica ST. 12. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LD. E' articolato in quattro motivi e vengono impugnati i capi e i punti della sentenza della Corte d'Appello di Bologna con i quali, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16.2.2013 dal Tribunale di FE ha: - confermato la condanna del LD per i reati di cui al capo E), capo 1) [limitatamente alle scritture contabili relative a crediti da fatture emesse in relazione a lavori non ancora realizzati e ai risconti attivi]; ha affermato la responsabilità ai fini civili del LD per i reati di cui ai capi B) e C); ha confermato la condanna del LD al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in solido con gli altri imputati, da liquidarsi in separato giudizio;
ha disposto nei confronti del LD le provvisionali. -12.1 Con il primo motivo si denunzia ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, con particolare riferimento alla norma di cui all'art. 581, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, si lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità degli appelli delle parti civili. Sostiene il ricorrente che non vi sarebbe alcun accenno ai sindaci nell'atto di appello del CONSORZIO, mentre con riferimento alle ulteriori impugnazioni citate a pag. 313/125 della sentenza impugnata, ovvero a quelle proposte nell'interesse della parti civili MA AZ + 340 e RI NO D'RO + altri, tutta la parte degli appelli in questione relativi alle attribuzioni delle responsabilità soggettive sono incentrate sul ruolo dei revisori e certificatori del bilancio. I sindaci sono chiamati in causa (e solo quanto al capo B) solo con riferimento a due riunioni che i responsabili delle società di revisione avrebbero avuto con loro nel 2000 e nel 2001. 12.2. Con il secondo motivo si denunzia - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza e/o comunque la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ipotizzato sub capo E) (bancarotta per dissipazione con riferimento ai finanziamenti conferiti in Spal) con conseguente conferma della condanna del LD. 27 12.3. Con il terzo motivo si denunzia ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza e/o comunque la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato sub capo E) del processo "ST" (bancarotta per dissipazione con riferimento ai finanziamenti conferiti in Spal) con conseguente conferma della condanna del sig. Sante NI. 12.4. Con il quarto motivo si denunzia ex art. 606, comma 1, letto e), cod. proc. pen. la mancanza e o comunque la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato sub capo I) del processo "ST" (bancarotta documentale) con conseguente conferma della condanna del LD. 13. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile CONSORZIO DI BONIFICA PAESTUM-SINISTRA DEL SELE. La parte civile si duole della decisione impugnata in relazione ai seguenti due profili. 13.1. La Corte territoriale non ha condannato alle spese di soccombenza anche per il primo grado di giudizio gli imputati ON OV (Capi B-C-D in appello, Capo | già in primo grado), RI MA RE ( Capi B-C-D in appello, Capo I già in primo grado), RL BE (Capi B-C-D in appello), IN MA (Capi B-C in appello;
Capo | in primo grado), LD Sante (Capi B-C in appello, Capo I già in primo grado) con riferimento alle rispettive posizioni di cui ai Capi B)-C)- D)-1) della rubrica, nei confronti dei quali la ricorrente era costituita parte civile, La sentenza di primo grado aveva mandato assolti gli imputati dai reati di cui ai Capi B-C-D e li aveva condannati per i reati di cui al Capo I). Coerentemente con le assoluzioni non si era pronunciata sulle richieste risarcitorie della parte civile e sulla richiesta di condanna al ristoro delle spese processuali in favore della parte civile. Incoerentemente con la condanna per il reato di cui al Capo I) aveva respinto le richieste della parte civile sia in ordine al risarcimento che al ristoro delle spese processuali. La parte civile aveva interposto gravame chiedendo la condanna, ai fini civili, al risarcimento dei danni ed al ristoro delle spese processuali sia con riferimento al Capo I, per il quale già c'era stata condanna penale, sia con riferimento ai capi B-C-D per il primo ed il secondo grado di giudizio, previa affermazione di responsabilità ai fini civili. La Corte di Appello di Bologna con la sentenza impugnata, a prescindere dalle statuizioni penali conseguenti all'impugnazione del P.M., aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per i capi di imputazione B-C-D-I, da liquidare in separata sede (concedendo anche una provvisionale) ed aveva condannato gli imputati "alla rifusione delle spese processuali sostenute per il presente grado di giudizio dalle parti civili". 28 E' evidente -secondo la ricorrente- il vizio in cui è incorsa la sentenza impugnata laddove non ha provveduto su tali spese anche per il primo grado di giudizio e senza motivazione. 13.2. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui non ha affermato la responsabilità civile degli imputati TI AR, AG OV e IO LU per i capi B) e C) e conseguentemente delle rispettive Società di Certificazione dei Bilanci, quali responsabili civili degli stessi ritualmente citate, individuate in: RECONTA ER & YOUNG s.p.a. per la posizione di ET AR;
UNIAUDIT s.p.a. per la posizione di AG OV;
RIA & PARTNERS s.p.a. per la posizione di IO SE LU. 14. Le memorie difensive. 14.1. In data 18 aprile 2016 è stata depositata una memoria a firma dei difensori delle parti civili NO CAVALIERI D'ORO e ALTRI, con la quale vengono svolte argomentazioni difensive su: - primo motivo di ricorso di Sante LD e MA IN (relativi alla dedotta inammissibilità degli atti di appello delle parti civili); - ventiduesimo motivo di ricorso di RE RI MA e nono motivo di ricorso di OV ON (relativi ai vizi motivazionali in relazione alle statuizioni civili). - quinto motivo di ricorso di RE RI MA e secondo motivo di ricorso di OV ON (relativi alle censure in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale). secondo motivo di ricorso di Sante LD e MA IN (con i quali si censura la sentenza alla luce delle argomentazioni espresse dalla sentenza CORVETTA e altri) - primo motivo di ricorso di RE RI MA e OV ON, nonché terzo motivo di ricorso di BE RL (relativi alla rilevanza penale dei falsi valutativi). 14.2. Delle altre memorie difensive depositate dalle parti ricorrenti si è già detto sopra. In sede di discussione sono state depositate da diverse difese delle note difensive, di cui dà atto il verbale di udienza come riportato in epigrafe e in ordine alle quali saranno svolte qui di seguito le necessarie considerazioni correlate all'analisi delle questioni proposte con i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata limitatamente ai profili qui di seguito indicati, mentre tutti i ricorsi vanno rigettati con riferimento ai restanti profili. 29 1. Questioni di carattere generale Prima di passare ad affrontare specificamente le tematiche oggetto dei ricorsi in relazione alle singole imputazioni e alla posizione degli imputati, vanno fatte delle precisazioni in diritto di carattere generale, alla stregua delle quali questa Corte ha analizzato i motivi di ricorso proposti dalle parti.
1.1. In primo luogo sono state ritenute inammissibili le doglianze che reiterano in maniera pedissequa quelle già proposte con gli atti di appello e sulle quali la Corte territoriale ha reso motivazione esaustiva ed esente da vizi logici e di metodo. Va ricordato in proposito che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello può essere presente nel motivo di ricorso solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Il motivo di ricorso in cassazione è infatti caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere senz'altro conforme all'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara evidenza che se i motivi di ricorso si limitano come in molte delle censure in esame- a riprodurre i motivi d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, IEantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708).
1.2. Va ulteriormente precisato, sempre in via generale e con riferimento alle deduzioni in fatto svolte dai ricorrenti (e -come si vedrà anche del P.G. ricorrente), che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà 30 può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Solo attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Giova, peraltro, ricordare che il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto dinanzi al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere denunziato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438).
1.3. Richiedono prioritaria trattazione anche delle censure di carattere sostanziale mosse da alcuni ricorrenti, delle quali proprio il carattere comune alle posizioni di più imputati - in una con l'eventuale estensibilità agli altri, ex art. 587 cod. proc.pen. - rende opportuna la trattazione unitaria. Ci si riferisce, in particolare, ad una delle questioni che riguarda la qualificazione del fallimento come "evento" nelle fattispecie di bancarotta (e specificamente in quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale), con la conseguenza che non soltanto esso dovrebbe essere legato alla condotta dell'imprenditore da rapporto di causalità, ma dovrebbe altresì e soprattutto essere previsto e voluto come conseguenza del suo agire, secondo il dettame dell'art. 43 cod.pen.. Tale questione fa leva sui principi affermati dalla sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta e altri, Rv. 253493), secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento, costituendo elemento essenziale del reato, non potrebbe per l'appunto che identificarsi come l'evento -in senso naturalistico inteso- dello stesso e pertanto dovrebbe porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente. Va rilevato che nella motivazione della Corte territoriale si rinvengono corrette argomentazioni in merito alla questione del nesso di causalità tra condotta distrattiva e dissesto e, comunque, si ritiene di fare in questa sede ulteriori precisazioni a confutazione della giurisprudenza sopra richiamata ed invocata ancora in alcuni dei ricorsi in esame. Questa Corte da tempo si è orientata nell'affermare che nel reato di bancarotta fraudolenta i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto 31 dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta>>. Si è rilevato che quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, all'art. 223, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (legge fall., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento>> (Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo). Ancor più analiticamente, gli stessi principi risultano ribaditi quando si è rilevato che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato>>. Si è segnalato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede il dolo specifico, ma si perfeziona con il dolo generico, ossia con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte», precisandosi che non può intendersi rilevante la circostanza che all'epoca della distrazione non si fosse ancora manifestato uno stato d'insolvenza: «infatti, ad integrare il reato non è richiesta la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'impresa, in quanto ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della legge fall., art. 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo. Qualora, poi, la deduzione debba intendersi rapportata alla asserita insussistenza del dissesto all'epoca dei fatti, così implicitamente evocandosi la teoria cd. della "zona di rischio penale" [… ], ugualmente deve essere disattesa in quanto, per la speciale configurazione del precetto, la protezione penale degli interessi creditori è assicurata mediante la sua connotazione di reato di pericolo. L'offesa penalmente rilevante è conseguente anche all'esposizione dell'interesse protetto alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi. Conseguentemente, il delitto di bancarotta non impone contestualità tra l'azione antidoverosa ed il pregiudizio derivante dalla stessa, ma ammette anche uno sfasamento temporale, se esso non elide il portato dannoso dell'azione: sicché la tutela penale dispiega la sua efficacia retroattivamente, risalendo a ritroso, a far data dalla dichiarazione di fallimento, ricapitolando ogni passaggio della gestione dell'impresa fallita nel pregiudizio che viene accertato al momento della dichiarazione di insolvenza con la verifica delle passività gravanti sulla stessa >> (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv 251214). L'orientamento ora illustrato risulta contraddetto da una pronuncia di questa stessa Sezione, come si è detto richiamata da alcune difese, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto all'elemento soggettivo del dolo>> (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493). 32 L'impianto motivazionale di questa sentenza muove dal presupposto che non può da un lato ritenersi che qualsiasi atto distrattivo sia di per sé reato, dall'altro che la punibilità sia condizionata ad un evento>> (la dichiarazione di fallimento, di cui viene diffusamente discussa la natura all'interno della struttura della fattispecie incriminatrice), che può sfuggire totalmente al controllo dell'agente, e dunque ritorcersi a suo danno senza una compartecipazione di natura soggettiva e, ancor peggio, senza che sia necessaria una qualche forma di collegamento eziologico tra la condotta e il verificarsi del dissesto>>; l'analisi viene peraltro parametrata sulle peculiarità del caso allora sub judice, dove - a differenza delle varie fattispecie concrete di cui alla precedente giurisprudenza, nelle quali si trattava di episodi distrattivi compiuti nel periodo immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento, che avevano impoverito l'impresa al punto da provocarne od aggravarne in modo irreversibile la crisi >> a quegli imputati era riferibile una amministrazione priva di contiguità con il fallimento, essendo stata seguita da altre gestioni totalmente estranee>>, con tanto di amministrazione giudiziale ex art. 2409 cod. civ. medio tempore conclusasi senza alcun rilievo dell'amministratore su eventuali situazioni di insolvenza ed addirittura con una vendita della società a terzi dietro corrispettivo>>. La giurisprudenza di questa Sezione, successiva alla sentenza TA, ha aderito all'orientamento precedente, ritenendo che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento>> (Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi). In una quasi coeva decisione, si è precisato che anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento [...]. Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della società è richiesto dalla legge fall., art. 223, comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta "da reato societario", il cui elemento oggettivo nel modello descrittivo recato dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ., richiamati dalla norma incriminatrice è del tutto diverso da - quello che caratterizza le condotte vietate dall'art. 216 della stessa legge, richiamato invece dal citato art. 223, comma 1>> (Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv 254061). Questo collegio ritiene di condividere e ribadire la consolidata e "tradizionale" giurisprudenza, anche in ragione delle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte che nell'analisi del reato di bancarotta hanno avallato l'abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento>> (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, LO;
si vedano in materia Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567). 33 1.4. Altra questione di carattere generale da affrontare è quella della rilevanza dell'interesse di "gruppo", giacché -come si è detto- le società coinvolte nella vicenda processuale oggetto del processo facevano capo tutte al controllo della COOPERATIVA COSTRUTTORI a responsabilità limitata. Qui è opportuno subito evidenziare come questa Corte abbia da tempo affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; si veda anche in materia più di recente Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). L'art. 2643, comma 3, cod. civ. -che riconosce essere non ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo- trova applicazione nei casi in cui gli autori delle operazioni siano società facenti parte di un "gruppo" (inteso empiricamente per le modalità di gestione accentrata di un'impresa economicamente unitaria, ma articolata in più soggetti giuridicamente autonomi), ovvero siano collegate, ai sensi delle norme del medesimo codice civile e delle disposizioni ricavabili da altre norme di legge. Trattasi, invero, di società collegate quelle che presentino le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 3, cod. civ. ("Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”), mentre, per quanto concerne il "gruppo" ( o i "gruppi") di società, pur in assenza di una specifica codificazione del concetto e di un'armonica regolamentazione del fenomeno, è possibile ricavare dal codice civile, anche all'esito della riforma delle società di cui al D.lgs. n. 6 del 2003, le caratteristiche strutturali minime di esso, in relazione all'attività di direzione e coordinamento che lo connaturano. Prima della riforma il codice si occupava solo di aspetti strumentali del fenomeno dei gruppi, dettando la disciplina dei poteri di controllo e limitandosi a delineare, nell'art. 2359 cod. civ., la sola nozione di "controllo", sulla base della quale era possibile ricavare tre distinte forme, tutte ruotanti attorno al concetto di influenza dominante di una società sulle scelte operative di altre società, che assumevano per questo la veste di società controllate. L'opportunità di una disciplina dei gruppi ha costituito una precisa scelta del legislatore delegante che, all'art. 10, lett. a), della legge n. 366/2001, ha imposto di prevedere una disciplina del gruppo, secondo principi di trasparenza, tale da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contemperasse adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime. 34 La legge delegata, tuttavia, ha aderito soltanto in minima parte a tale indicazione, introducendo una disciplina relativa al fenomeno di «direzione e coordinamento di società»>, senza alcun esplicito riferimento al «gruppo», in quanto tale, e senza alcuna preoccupazione definitoria, privilegiando il terreno fattuale e limitandosi alla disciplina delle conseguenze collegate allo svolgimento di attività di direzione e coordinamento di società. Ciò non toglie, tuttavia, che sebbene la fenomenologia dei gruppi di società non possa essere correlata esclusivamente alle poche nuove norme che regolano l'attività di direzione e coordinamento, tale attività debba costituire, comunque, l'elemento essenziale e caratterizzante del fenomeno dei gruppi;
inoltre, dalla pur scarna disciplina codicistica possono ricavarsi gli elementi indefettibili del "gruppo" e tra questi particolarmente significativo quello contemplato, per la tutela dei terzi, dall'art. 2497 bis cod. civ., il quale prescrive le forme di pubblicità cui sono tenute, non soltanto le società aggregate (indicazione negli atti e nella corrispondenza e iscrizione nel registro delle imprese della società o ente cui sono assoggettate), ma anche la stessa capogruppo (iscrizione in apposita sezione presso il registro delle imprese) e che, all'ultimo comma, impone altresì agli amministratori di indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonchè l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (in tali termini si veda la motivazione di Sez. 5, Sentenza n. 8253 del 2016, non massimata). Ciò precisato, si osserva che in effetti gli elementi per la ravvisabilità di un "gruppo" ST in senso tecnico non si ricavano dalle sentenze di merito. Va peraltro sottolineato come i fatti oggetto delle imputazioni siano tutti antecedenti alla riforma del diritto societario del 2003. Già tale constatazione porta in sé ad escludere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ.. Deve evidenziarsi, comunque, come appaia decisiva la circostanza, messa in risalto senza illogicità dai giudici di merito, secondo cui nel caso in esame non si ravvisano, con riferimento ai fatti di cui al capo E) della rubrica ST (di cui si parlerà più diffusamente in seguito), "vantaggi compensativi", ai sensi dell'art. 2634, comma terzo, cod. civ.. Tale previsione normativa, che, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio, in presenza appunto dei "vantaggi", dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito, o sarebbe stata in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza "normativa" a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562). Nella disposizione strettamente civilistica dei "vantaggi compensativi", il legislatore, con la previsione di cui all'art. 2497 comma 1 cod. civ., ha privilegiato una dimensione di tipo 35 aritmetico, laddove nella causa di esclusione della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 2634 comma 3 cod.pen., ha ampliato l'ambito operativo della clausola, estendendone i confini anche ai vantaggi "fondatamente prevedibili": la responsabilità civile viene ad essere esclusa allorquando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo della attività di direzione e coordinamento, ovvero integralmente eliminato a seguito di operazioni a ciò dirette;
mentre, per quel che concerne la responsabilità penale, l'art. 2634 cod. civ. ha preferito una clausola che consente all'interprete di comprendere i vantaggi "fondatamente prevedibili". Tale clausola presuppone che i vantaggi compensativi dell'appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, siano concreti, non essendo sufficiente la mera speranza, e che i vantaggi corrispondenti, compensativi della ricchezza perduta siano "conseguiti" o "prevedibili" "fondatamente" e, cioè, basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa: deve trattarsi, quindi, di una previsione di sostanziale certezza (così in motivazione sempre Sez. 5, Sentenza n. 8253 del 2016, non massimata). Tanto precisato, si ribadisce che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione infragruppo, la regola del "vantaggio compensativo" esclude la rilevanza penale del fatto solo in quanto sia dimostrato che le operazioni contestate abbiano prodotto uno specifico vantaggio, anche indirettamente derivante da quello riferibile al gruppo nel suo complesso, idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi delle operazioni stesse (arg. da Sez. 5, 17/03/2015, n. 23997). Deve escludersi, infatti, l'esistenza di una distrazione se la mancanza di corrispettivo sia solo apparente, in considerazione dei concreti vantaggi che rendano appunto solo apparente la diminuzione patrimoniale della società (Sez. 1, n. 48327 del 26/10/2012). In particolare, se si accerta che l'atto non risponde all'interesse diretto della società, il cui amministratore lo ha compiuto, e che ne è scaturito nell'immediato un danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimo amministratore deduca e dimostri, innanzitutto, l'esistenza di un gruppo, alla luce della quale anche quell'atto è destinato ad una coloritura diversa e quel pregiudizio a stemperarsi assumere (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013), nonché alleghi e provi che gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta, in guisa tale da non renderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente) sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, 24/05/2006, n. 36764, L.B., Rv. 234605; si veda anche Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013). L'interesse che può escludere l'effettività della distrazione non può, dunque, ridursi al fatto stesso della partecipazione al gruppo, nè identificarsi nel vantaggio della società controllante, perché il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa dalla quale muovere per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio (Sez. 1, 26/10/2012, n. 36 48327; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011), perdurando l'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano e altri, Rv. 254519; si vedano anche Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). Quindi, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori e altro, Rv. 253031; si veda anche Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536).
1.5. E' infine necessario precisare, sempre tra le questioni di carattere generale, che sulla controversa interpretazione della nuova normativa in materia di falso in bilancio sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 31 marzo 2016. Le statuizioni di tale decisione sono state riassunte nelle seguenti massime: < Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico>>; Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni>> (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266803). Si vedrà più avanti, trattando delle imputazioni di bancarotta impropria da reati societari, quale portata abbiano nel caso in esame i principi enunciati nella citata decisione delle Sezioni Unite.
2. Sull'ammissibilità degli atti di appello. La questione riguarda solo gli atti di appello avverso la sentenza emessa in data 16 febbraio 2013 dal Tribunale di FE (ovvero quella relativa alla dichiarazione di insolvenza di COOPERATIVA COSTRUTTORI a responsabilità limitata e della controllata CIR COSTRUZIONI s.r.l.) ed è affrontata nel primo motivo di ricorso del Procuratore Generale, nonché nel primo e nel secondo motivo di ricorso dell'imputato RL e nei rispettivi primi motivi di ricorso proposti da IN e da LD. Essa è stata pure trattata durante la discussione finale da tutte le parti civili e dagli imputati interessati. 37 Le imputazioni cui si riferisce la questione sono quelle di cui ai capi B), C) e D) della rubrica ST, nonché di cui ai capi A) e B) delle imputazioni CIR. Si è già sopra dato atto della sintesi delle declaratorie di inammissibilità degli appelli (si veda sopra sub paragrafo 4). Con i ricorsi del PG, di RL, di IN e di LD viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha trattato l'argomento (paragrafo 6), peraltro parzialmente modificando la precedente decisione adottata con ordinanza del 24 febbraio 2015. 2.1. Il primo motivo di ricorso del Procuratore Generale è fondato nei seguenti termini, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna relativamente ai reati di cui ai seguenti capi: B), C) e D) della rubrica ST;
A) e B) della rubrica CIR. Come già evidenziato -e meglio si dirà anche in seguito- il Tribunale aveva assolto gli imputati dai reati oggetto dei capi sopra richiamati per difetto dell'elemento oggettivo, così arrestando la propria disamina a tale profilo. In ragione di ciò, nell'atto di appello il Pubblico Ministero aveva incentrato le proprie doglianze sulla questione della sussistenza del nesso causale, escluso dal giudice di primo grado. In effetti -come si argomenterà pure più avanti- il rappresentante della pubblica accusa non aveva alcuna ragione di svolgere argomentazioni ulteriori di censura alla sentenza, che non aveva avuto modo di affrontare l'attribuibilità, oggettiva e soggettiva, delle condotte a ciascuno degli imputati, attribuibilità che però -con evidenza- era sostenuta nell'ipotesi accusatoria come originariamente articolata. La Corte territoriale ha ritenuto che tale lacuna avesse un particolare rilievo con riferimento a quelle posizioni (sindaci, revisori e procuratori) i cui ruoli non consentivano di ravvisare un'immediata riferibilità ai predetti dei comportamenti incriminati>>. In effetti, la questione era stata superata in via preliminare con l'ordinanza del 24 febbraio 2015, nella quale correttamente si era detto che la lettera a) dell'art. 581 cod. proc. pen. ha la funzione di delimitare il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado attraverso la compiuta indicazione dei capi o punti della sentenza di prime cure oggetto del gravame, che non può che fare riferimento a ciò che il primo giudice ha argomentato. Applicando tale principio al caso di specie, si era affermato nella citata ordinanza che, sulla base della norma richiamata, avendo il Tribunale assolto per difetto di prova circa il nesso causale, l'atto d'appello non poteva che argomentare circa la sussistenza di detto requisito, posto che gli elementi costitutivi residui- e men che meno l'attribuibilità soggettiva delle condotte- non erano stati affrontati dal giudice a quo. Nello stesso provvedimento la Corte di appello aveva osservato come tale soluzione non comportasse alcun vulnus al diritto di difesa, atteso che stante l'effetto devolutivo dell'appello le parti erano rimesse nella fase iniziale del giudizio con possibilità di formulare nuovamente tutte le argomentazioni già svolte, ovvero di prospettarne di nuove. 38 Parallelamente si rilevava come sarebbe stato onere dell'organo deputato a sostenere l'accusa nel corso del giudizio d'appello evidenziare in modo specifico e completo gli elementi sui quali detta accusa si fondava, apporto che peraltro si risolveva, nel caso di specie, in una reiterazione degli elementi sui quali il PM aveva nel procedimento a quo fondato le proprie richieste di condanna>>. Tale decisione è stata "rimeditata" in sentenza. La Corte territoriale, infatti, dopo aver premesso che l'art. 581 lett. c) cpp richiede, ferma restando l'indicazione dei capi o punti oggetto di doglianza richiamata dalla precedente lettera a), che la parte indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta >>, ha valutato l'atto di appello del Pubblico Ministero scindendolo idealmente in due parti: Nella prima il requirente si doleva della statuizione del primo giudice laddove esso riteneva non provato il nesso causale tra le condotte ed il dissesto;
sotto tale profilo l'appellante era quindi tenuto, ai sensi della lettera a) della norma, ad indicare le parti della pronuncia oggetto di doglianza e le ragioni di quest'ultima, limitando la propria esposizione a tali profili. Ma nella seconda parte del gravame veniva poi richiesta l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati, compresi quelli integralmente assolti in primo grado e quindi non appellanti, e detta richiesta doveva, ai sensi della lettera c) richiamata, essere adeguatamente motivata. In altre parole, se con riferimento alla ravvisabilità del nesso causale era sufficiente la mera critica delle argomentazioni del Tribunale, con riferimento all'ulteriore istanza di condanna, pure oggetto del gravame, era ai sensi del citato art. 581 lett. c) cpp necessario che l'appellante spiegasse, a sostegno della stessa, per quali ragioni gli imputati dovessero ritenersi responsabili, esplicitando gli elementi posti a fondamento della specifica riferibilità a ciascun prevenuto dei fatti in contestazione. E questo non solo per consentire al giudice d'appello di valutare la fondatezza della richiesta, ma anche al fine di permettere agli imputati di individuare e comprendere gli elementi posti alla base di quest'ultima e, quindi, di predisporre nel giudizio di secondo grado la propria difesa. E' infatti evidente che se ai sensi della lettera a) della norma citata e stante l'effetto devolutivo dell'impugnazione gli imputati erano, come rilevato, posti in condizione di esplicitare ex novo la propria linea difensiva, il concreto esercizio di quest'ultima al contempo presupponeva, in forza della successiva lettera c), che essi prendessero completa contezza dei dati d'accusa posti a fondamento della richiesta di condanna che radicava il secondo giudizio, così da poterli confutare>> (così la sentenza nel paragrafo 6).
2.2. Le argomentazioni così articolate non sono conformi ad una corretta interpretazione della normativa in materia, dovendo aggiungersi che la Corte territoriale ha operato valutazioni diverse a seconda della qualifica rivestita da ciascun imputato, a tal fine differenziando le posizioni degli amministratori da quelle degli altri interessati >>. Ha sostenuto, infatti, che, atteso che gli amministratori rivestivano una posizione di garanzia ed erano quindi soggetti di per sè coinvolti a pieno titolo, in forza di tale qualità, nelle condotte contestate, nella prospettiva dell'appellante alle argomentazioni poste a sostegno della 39 sussistenza oggettiva del reato consegue anche, implicitamente, la riferibilità soggettiva ai predetti di tali comportamenti. In altre parole quando nella prospettazione dell'accusa viene motivata l'esistenza del reato è chiaro che di esso non possano che essere chiamati a rispondere gli amministratori in qualità di principali artefici delle condotte, la cui commissione non poteva, quantomeno in astratto, prescindere dall'apporto dei predetti >>. Ha così rigettato l'eccezione difensiva per quanto concerne le posizioni di ON, RI MA, OR, RL E DA OZ con riferimento ai capi B), C) e D) ST. E ad analoga conclusione è pervenuta in relazione ai medesimi imputati, nonché a VI, TI e AZ relativamente ai capi A) e B) CIR. Ha diversamente ritenuto per le posizioni dei coimputati sindaci (IN, LA e LD in ST;
BR, IN, NI ed EO in CIR), revisori (ET, AG e IO) ovvero procuratori speciali (NE, ZZ, VE). Ha affermato infatti che si tratta di posizioni in relazione alle quali all'affermazione circa la sussistenza oggettiva dell'illecito non consegue implicitamente l'attribuibilità soggettiva di quest'ultimo, la quale presuppone non solo un apporto causale alla realizzazione del reato, ma anche la consapevolezza di tale contributo. Si tratta quindi di elementi che, se sono ictu oculi intuibili quanto agli amministratori in ragione delle considerazioni già svolte, certo non possono ritenersi implicitamente ravvisabili con riferimento a ruoli diversi >>. La Corte territoriale ha quindi svolto una serie di considerazioni sulla necessità di acquisire determinati elementi probatori per configurare l'attribuibilità dei fatti di bancarotta ai sindaci, ai revisori e ai procuratori speciali. Così operando, però, nella sentenza si sovrappongono argomentazioni riguardanti la valutazione della specificità dei motivi di appello con quelle attinenti il merito della configurabilità della responsabilità dei soggetti cui le imputazioni sono ascritte. In tal senso sono fondate le doglianze della difesa del RL, che ha lamentato l'illogicità della differente decisione adottata in relazione alla posizione rivestita dagli imputati, avendo la Corte territoriale confuso il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione con lo standard probatorio richiesto dalla differente posizione di garanzia degli imputati.
2.3. Vanno allora fatte delle precisazioni in diritto. Il tema dell'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ha visto delinearsi nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto interpretativo, portato nuovamente all'attenzione delle Sezioni Unite (la decisione sarà adottata nell'udienza del 27 ottobre p.v.). Ai fini che interessano in questa sede giova dare sinteticamente atto che, secondo una parte della giurisprudenza di questa Corte, i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione, proprio in ragione della comune riferibilità ad entrambi gli istituti della norma generale di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. Consegue a ciò che, pur nella libertà della loro formulazione, i motivi di appello devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure al fine di delimitare con 40 precisione l'oggetto del gravame. Si esclude, quindi, che, rispetto al giudizio di cassazione, le esigenze di specificità dei motivi possano ritenersi attenuate, atteso che la rivalutazione del fatto da parte del giudice di appello deve comunque avvenire nei rigorosi limiti in cui la parte appellante abbia legittimamente investito il giudice con il mezzo d'impugnazione, che serve sia a circoscrivere l'ambito dei poteri decisori sia ad evitare impugnazioni dilatorie che concorrono ad impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo. Si è, così, ad esempio, osservato che la parte impugnante non può limitarsi ad una generica indicazione dell'articolo di legge asseritamente violato senza esplicitare chiaramente la censura mossa e non può omettere di illustrare le ragioni della dedotta erronea valutazione delle prove arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale (Sez. VI, n. 21873, del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246; Sez. VI, n. 27068, del 23/06/2011, Spinelli, Rv. 250449). Sulla stessa linea, si è ritenuta l'inammissibilità dell'appello in relazione ad una fattispecie in cui i motivi del gravame si erano limitati ad una generica censura di inadeguata valutazione delle prove (Sez. VI, n. 1770, del 18/12/2012, del 2013, Lombardo, Rv. 254204; Sez. V, n. 3277, del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324; Sez. IV, n. 24054, del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586). Si è, dunque, escluso che possa ritenersi sufficiente, ai fini del riconoscimento del requisito della specificità, l'individuazione del punto che si intende devolvere alla cognizione del giudice di appello in assenza della esplicitazione tanto dei motivi di dissenso dalla decisione appellata quanto dell'oggetto di quella diversa sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. VI, n. 7773, del 12/01/2016, Seferovic, Rv. 266433 e Sez. VI, n. 13261, del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195). Secondo un'altra parte della giurisprudenza, invece, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del "favor impugnationis". Si è evidenziato, infatti, che, la questione relativa al grado di necessaria specificità dei motivi di impugnazione deve formare oggetto di diversa lettura in rapporto alla conformazione normativa dell'appello (mezzo integralmente devolutivo, nell'ambito dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi) o del ricorso per cassazione (mezzo a critica strettamente vincolata e con cognizione limitata all'esame dei motivi proposti). Di conseguenza si è affermato che l'analisi della specificità o meno dei motivi proposti in sede di appello deve necessariamente confrontarsi con la natura devolutiva del rimedio in questione atto a provocare un nuovo esame del merito e tale da determinare un minor rigore dei criteri applicati rispetto alla valutazione del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione. Nell'ambito dei punti investiti dai motivi, dunque, la cognizione del giudice di appello non sarebbe vincolata alle alternative proposte con i motivi della parte (così come avviene per il giudizio di cassazione), ben potendo estendersi, a guisa di nuovo giudizio, su tutte le questioni prospettabili e su tutto il materiale del giudizio. E' allora sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le 41 ragioni della richiesta e nell'ambito del devoluto il giudice di appello potrà riesaminare liberamente il materiale del giudizio, senza essere vincolato alle ragioni dei motivi. Ciò che è necessario per l'ammissibilità dei motivi d'appello è, allora, soltanto che essi non siano inficiati da una evidente genericità intrinseca ai motivi stessi, prescindendosi a differenza di quanto avviene nel giudizio di cassazione dalla necessità del confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. VI, n. 3721, del 24/11/2015, Sanna, Rv. 265827; Sez. V, n. 5619, del 24/11/2014, Stankovic, Rv. 262814; Sez. III, n. 31939, del 16/04/2015, Falasca, Rv. 264185; Sez. VI, n. 13449, del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. V, n. 42841, del 26/05/2014, Tarasconi, Rv. 262183; Sez. VI, n. 13446, del 12/02/2014, Meli, Rv. 261830; Sez. VI, n. 18746, del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). Questi stessi principi sono stati affermati in relazione all'appello del Pubblico Ministero. Infatti, questa Corte ha avuto già modo di affermare che è ammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso sentenza di assoluzione di primo grado, la quale, ancorché non formalmente articolata per capi e per punti, censuri il percorso logico e motivazionale del primo giudice, gravando la soluzione assolutoria adottata, stante il suo effetto pienamente devolutivo che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen.>>. (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori e altri, Rv. 262901, che ha richiamato quanto già evidenziato da Sez. 5, n. 46451 del 21/10/2008, Cordisco e altro, Rv. 242600). Tali assunti trovano invero fondamento nella peculiarità dell'atto di impugnazione del Pubblico Ministero avverso sentenza assolutoria, giacché tale gravame non può che essere finalizzato ad ottenere una pronuncia di condanna con riferimento alla ipotesi accusatoria formulata con l'esercizio dell'azione penale. D'altronde le Sezioni Unite di questa Corte da tempo avevano affermato che l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica;
dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231675; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357).
2.4. E' allora evidente nel caso in esame come non possa ritenersi inammissibile l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado solo 42 perché in esso non si è fatto specifico riferimento a tutti i termini dell'ipotesi accusatoria come formulata nei confronti degli imputati: come si è detto, l'appello infatti ha effetto pienamente devolutivo ed attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., ovviamente con i soli limiti di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione. Chiarito ciò, diventa del tutto irrilevante il profilo, pure analizzato dalla Corte territoriale e che è stato ampiamente oggetto sia del ricorso del PG che delle deduzioni di alcune delle difese, in ordine alla circostanza se il vizio di inammissibilità rilevato nella sentenza qui in esame sia stato o meno sanato dal richiamo dell'atto di appello alla trascrizione integrale della requisitoria svolta dal PM nel giudizio di primo grado, nella quale venivano ovviamente esplicitate le ragioni poste a fondamento in quella diversa sede della richiesta di condanna>>. Questo Collegio condivide pienamente quella giurisprudenza secondo la quale è inammissibile, per difetto di specificità, l'appello del P.M. che si limiti a riprodurre una memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, P.G., P.C. in proc. R. e altri, Rv. 247741; si veda però in senso parzialmente difforme la giurisprudenza - Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci e altri, Rv. 263016- che ritiene ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. Contra: Sez. 6, n. 43207 del 12/11/2010, T., Rv. 248823). Tuttavia nel caso in esame il problema è incentrato su altra prospettiva: l'appello del Pubblico Ministero ha censurato in maniera specifica la sentenza assolutoria con argomenti critici solo in ordine alla sussistenza del nesso causale e non poteva (e doveva) fare altrimenti, giacché il Tribunale aveva in tali termini motivato la propria decisione. Ciò, però, non esclude affatto che la Corte territoriale dovesse, per l'effetto devolutivo dell'appello, sottoporre a verifica tutte le risultanze processuali e riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non avessero formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolata alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi di tutte le parti del processo.
2.5. Le considerazioni sopra esposte consentono di rigettare i motivi di ricorso proposti in merito alla inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero da RL, LD e IN e di ritenere manifestamente infondate le doglianze degli stessi in ordine alla ritenuta ammissibilità degli appelli delle parti civili. D'altronde, per superare tutti i rilievi proposti con riferimento a tali ultimi profili, va rimarcato che il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001). 43 3. Le imputazioni di bancarotta impropria da falso in bilancio. Le imputazioni in esame sono contemplate nel capo B) contestato nel processo ST e nel capo A) della rubrica CIR 3.1. Nel paragrafo 7 della sentenza (pagg. 126 - 247) è stata svolta l'analisi dei fatti e delle responsabilità per i reati di bancarotta di cui al suddetto capo B (artt. 219 commi 1 e 2 e 223 commi 1 e 2 n 1 I. fall.; 110 e 40 comma 2 e 61 n. 9 cod. pen.; imputati -tutti assolti in primo grado- ON, RI MA, OR, RL, DA OZ, IN, LA, LD, ET, AG, IO). La condotta contestata è quella di falsificazione dei bilanci, esponendo un attivo, un patrimonio netto ed un risultato economico di gran lunga superiori a quelli reali, occultando le effettive condizioni della società, prospettando irrealistiche possibilità di risanamento e consentendo la prosecuzione dell'attività sociale, così da cagionare o quantomeno aggravare il dissesto. Detta condotta era stata ascritta, oltre che agli amministratori, anche ai sindaci (IN, LA e LD), ai quali si era rimproverato di aver omesso l'attività di controllo pur in presenza di sintomi di rilevanti anomalie, nonché ai revisori (ET, AG, IO), ai quali era stato ascritto di aver formulato un giudizio positivo sui bilanci pur consapevoli delle falsità. Come si è già visto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato penalmente responsabili per i fatti di cui al predetto capo di imputazione ON, RI MA e RL, mentre IN e LD sono stati dichiarati responsabili ai soli fini civili. Ha ritenuto invece non provata la sussistenza del dolo, in capo agli altri amministratori OR e DA OZ. Ha ritenuto pure non sufficientemente provata la responsabilità dei revisori ET, AG e IO, in relazione ai quali ha valutato gli appelli delle sole parti civili, avendo dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero. Nella sentenza è stata svolta un'analisi con riferimento ai seguenti profili: a) falsità oggettiva delle poste contabili in contestazione;
b) sussistenza del nesso causale tra la condotta falsificatoria e l'aggravarsi del dissesto;
c) accertamento del dolo, ivi compreso il fine di profitto;
d) riferibilità soggettiva delle condotte.
3.2. Nel paragrafo 8) la Corte territoriale ha esaminato i fatti di bancarotta impropria di cui al capo A) della rubrica CIR (artt. 223 comma 2 n. 1, 219 commi 1 e 2 I. fall., 110 e 40 comma 2 cod. pen.; imputati -tutti assolti in primo grado- VI, RL, TI, AZ, BR, IN, NI, EO, ON, RI MA). La condotta contestata è quella di esposizione nei bilanci della CIR COSTRUZIONI srl, per gli esercizi dal 1999 al 2002, di dati non rispondenti al vero quanto all'attivo, al patrimonio netto ed al risultato economico;
in particolare tale condotta sarebbe stata finalizzata ad occultare le 44 pesanti perdite della società di cui sopra, così permettendo la prosecuzione dell'attività, ingannando i terzi e consentendo il reperimento di nuove risorse, con conseguente produzione o aggravamento del dissesto. Ritenuto inammissibile l'appello del PM quanto alle posizioni di BR, IN, NI ed EO, la Corte territoriale ha esaminato le posizioni di ON e RI MA quali amministratori di fatto, nonché di RL, VI, TI e AZ quali amministratori operativi. Ha quindi ritenuto con riferimento a VI, TI e AZ non pienamente provata la sussistenza del dolo. Diversamente ha ritenuto per ON, RI MA e RL, di cui ha dichiarato la penale responsabilità.
3.3. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, va in primo luogo dichiarata la inammissibilità del secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale, con il quale è stata censurata la sentenza per l'assoluzione dell'amministratore DA OZ per i fatti di cui al capo B) rubrica ST. L'imputato è stato procuratore per tutti gli anni dal 1994, vice presidente della cooperativa dal 1997 al 2003, presidente dal giugno 2003. E' stato assolto con la formula "per non aver commesso i fatti" perché "non si occupava di questioni finanziarie". Secondo il PG ricorrente il DA OZ, invece, - unitamente a ON, RI MA e RL- era il centro decisionale della cooperativa. Il motivo di ricorso è però articolato in una serie di deduzioni in fatto, con contestuale indicazione di elementi probatori in relazione ai quali neppure viene denunziato travisamento. Si richiamano qui i principi di diritto in materia già delineati sopra nel paragrafo 1.2. 3.4. In accoglimento dei motivi formulati dagli imputati dichiarati responsabili dei reati sopra indicati, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame in relazione ai profili qui di seguito rappresentati.
3.5. Si è già detto sopra come finisca per non rilevare nel caso in esame quanto dedotto dalle difese in ordine alla prospettata abolitio criminis conseguente alla riforma introdotta dalla legge 69/2015 (si veda paragrafo 1.5). Va giusto precisato che appaiono fondati i rilievi fatti dalla difesa di RI MA, secondo i quali la recente sentenza delle Sezioni unite (di cui si è dato già conto sopra nel paragrafo 1.5.) ha affermato un importante limite al giudizio di rilevanza del falso ovvero quello dei "criteri normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati". Indubbiamente ciò comporta che ci si debba porre il problema del grado di dettaglio di detti criteri;
e tale problema assume particolare rilevanza nel caso di specie, perché -come si evidenzierà meglio anche in seguito- il criterio dettato dall'OIC 23 vigente all'epoca dei fatti contestati nel presente processo rinviava ad un concetto definito "oscuro" dalla stessa sentenza 45 impugnata: la "ragionevole certezza" della pretesa reddituale maturata. Condivisibilmente, infatti, la Corte territoriale ha affermato che si tratta di una nozione di difficile comprensione e per certi versi di un ossimoro: invero la certezza o è assoluta o non è certezza, per cui l'individuazione di un grado di certezza non assoluta, ma solo ragionevole pone gravi problemi interpretativi>>. E la suddetta difesa, nella memoria depositata in udienza, ha ulteriormente sviluppato l'argomento: si è detto che non tutti i giudizi di valore sono sindacabili penalmente, ma solo quelli in cui il redattore consapevolmente si distacchi da criteri normativi o tecnici. Quindi, si fa riferimento ai principi contabili come fonti extrapenali cogenti (c.d. vero legale) e non semplici raccomandazioni tecniche, la cui inottemperanza funzionava da "spia" dell'arbitrio posto in essere (c.d. vero relativo). Va ricordato che alla stregua del vecchio testo dell'art. 2621 cod. civ. in materia si sono delineati diversi orientamenti interpretativi, riconducibili a tre filoni: a) Secondo un primo orientamento, basato sul criterio del cd. "vero legale", la falsità penalmente rilevante si identifica semplicemente nell'alterazione e nel mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la redazione del bilancio. Questa tesi sconta profili di criticità perché nonostante la prassi ragionieristica sulle modalità di esposizione in bilancio delle valutazioni contenuta nei principi contabili nazionali o internazionali sia ormai diffusa e accettata nel mondo economico, per diverse poste viene lasciata ampia discrezionalità al redattore del bilancio, sicché può essere messo in crisi il principio di tassatività in sede di accertamento penale. b) Secondo altro orientamento interpretativo possono considerarsi false le valutazioni effettuate in difformità agli affermati principi contabili e che, nel contempo, violino, secondo il principio del "vero relativo", il limite della "ragionevolezza" ovvero risultino totalmente arbitrarie ed artificiose. I profili critici di tale orientamento sono stati evidenziati in ragione alla eccessiva genericità di un parametro come la "irragionevolezza", tanto da comportare una marcata relativizzazione a giudizi meramente soggettivi. Quindi viene ancora una volta messo in crisi il principio di tassatività delle norme penali. c) Altro orientamento interpretativo afferma che il parametro da considerare per ritenere false o meno le valutazioni è quello della mancata corrispondenza tra i criteri legali di valutazione utilizzati e le valutazioni effettuate in bilancio. Si tratta del criterio della c.d. "verità coerente" o della "conformità tra il prescelto e il dichiarato". La rilevanza penale delle valutazioni non consegue alla semplice violazione delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci, non potendo, altrimenti, operare una distinzione tra illecito penale ed irregolarità di natura civile, bensì alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione del bilancio. Insomma, tale criterio finisce per valorizzare il 46 principio della chiarezza del bilancio e la sua funzione informativa, ponendo così particolare attenzione alla capacità decettiva del falso. In effetti, le Sezioni Unite, con la sentenza più volte citata, hanno aderito a una combinazione tra il criterio del "vero legale" e quello della "corrispondenza tra il prescelto ed il dichiarato". Infatti, nella motivazione della citata sentenza si legge che eliminato ogni riferimento a soglie percentuali di rilevanza (chiaro indice di un criterio valutativo agganciato al dato quantitativo), la nuova normativa affida al giudice la valutazione - in concreto - della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa;
dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam. Tale rilevanza, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione (soci, creditori, potenziali investitori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621 bis 2622 cod. civ.. Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. Ed è ovvio, in base a ciò che si è premesso, che tale potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d. "falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio.... (omissis)....A conclusione delle argomentazioni sopra svolte, si deve - dunque - affermare che, pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2015, (anche) in tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale>> Alla luce delle sopra riportate statuizioni delle Sezioni unite di questa Corte si deve procedere all'esame delle censure dei ricorrenti.
3.6. Il capo B) della rubrica ST fa riferimento a falsi riferiti a numerose voci dei bilanci dal 1994 al 2002; come si è già detto, però, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta solo con riferimento alle voci "riserve tecniche", "risconti attivi" e "partecipazioni". Il capo A) della rubrica CIR contempla falsi riferiti solo alle voci "riserve tecniche" e "risconti attivi", come iscritti nei bilanci dal 1999 al 2002. 47 Va detto che indubbiamente sono fondate le censure mosse pure dal Procuratore Generale della Cassazione in ordine alla genericità delle suddette contestazioni;
infatti, in entrambe le imputazioni la condotta è descritta nell'esposizione di valori differenti da quelli che "avrebbero dovuto essere iscritti", ma non vengono precisati i termini della condotta tenuta né quelli della condotta "dovuta". Tale genericità ha influito sulle decisioni dei giudici di merito, peraltro ben consapevoli che in particolare l'imputazione di cui al capo B) rubrica ST presenta, nel procedimento, un'importanza fondamentale, perché in tesi d'accusa l'occultamento dello stato di dissesto della cooperativa si concretizzava in primo luogo ed in via principale in quella reiterata attività di falsificazione dei bilanci più volte richiamata>>. Ha precisato quindi la Corte territoriale che allo stesso tempo tale contestazione concreta una vera e propria chiave di lettura anche delle altre condotte perché, una volta dimostrato l'intento degli amministratori di presentare all'esterno una situazione molto più florida e lontana da quella reale al fine di consentire all'impresa di procurarsi la liquidità necessaria a continuare ad operare, anche le imputazioni residue dovrebbero, evidentemente, interpretarsi tenendo conto di quel progetto di fondo>> (così si legge nell'esordio del paragrafo 7 della sentenza).
3.7. Le difese hanno denunziato violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta falsità delle voci di bilancio.
3.7.1. In particolare, riguardo le riserve tecniche - che l'appaltatore iscrive a bilancio in ragione di maggiori oneri sostenuti per fatto imputabile al committente (si tratta dei cc.dd. claims) le difese hanno fondatamente censurato la statuizione della Corte territoriale, secondo la quale la "ragionevole certezza" che può legittimare l'iscrizione si realizza solo quando il committente accetta, prima della formulazione del bilancio, il maggiore importo. In effetti si tratta di un criterio non presente nella formulazione del principio contabile OIC 23 vigente all'epoca delle condotte. Si è censurata pure l'argomentazione secondo la quale gli amministratori hanno redatto un "libro bianco" indicativo della percentuale di riscossione dei claims, che indica un risultato "gonfiato" e inattendibile (43%), in quanto prende in considerazione i soli claims definiti e non anche quelli annullati o rinviati al futuro, considerando invece i quali la percentuale scende al 23%. Tanto ha ritenuto la Corte territoriale sebbene nessuna norma obblighi ad annullare i claims pendenti. Si è censurato anche l'argomento, speso dai giudici di merito, secondo il quale su questo punto gli amministratori non si sono uniformati ai rilievi critici dei revisori. Si è quindi denunziata la mancata rinnovazione del dibattimento, con acquisizione di tutta la documentazione di dettaglio ovvero di quella documentazione utile a supportare o a confutare le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale.
3.7.2. Quanto ai risconti attivi, ovvero ai costi sostenuti ma da ristornare in esercizi successivi, le difese hanno censurato l'argomentazione secondo la quale tali costi non potevano 48 essere rinviati perché di incerto recupero, sebbene non ne sia stato scrutinato analiticamente il merito.
3.7.3. In ordine alle partecipazioni, le difese hanno censurato la ritenuta ricorrenza di "perdite durevoli" pure in difetto di ogni analisi sul punto.
3.8. Passando all'esame specifico delle singole voci di bilancio ritenute false, va detto che uno dei problemi centrali ha riguardato la correttezza delle modalità di contabilizzazione delle "riserve tecniche", che secondo la stessa Corte territoriale sono le voci più rilevanti ai fini che interessano, in quanto si tratta dei dati contabili che, in esito alle valutazioni sia delle società di revisione sia dei periti, conducevano alle rettifiche di bilancio di maggiore entità, per effetto delle quali il patrimonio netto subiva a propria volta una drastica riduzione. Come si è già più volte evidenziato, nella sentenza impugnata si è affermato che le riserve tecniche erano state appostate in modo scorretto, essendo stato violato il principio contabile OIC 23, ritenuto il dato normativo principale. La Corte territoriale ha affermato che il concetto di "ragionevole certezza", cui si fa riferimento nell'OIC 23, è nozione di difficile comprensione, tanto che nel corso del processo sono emersi ben tre orientamenti interpretativi: quello del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che ha ritenuto configurabile la "ragionevole certezza" solo in presenza di lodo, di una sentenza favorevole, dell'accettazione della controparte, sicché la Corte territoriale ha concordato con la difesa, secondo cui in presenza di tali condizioni la pretesa diventa un vero e proprio credito e deve essere iscritto come tale e non nelle rimanenze;
- quello dei periti, i quali hanno ritenuto che la realizzazione possa essere ragionevolmente certa anche se una delle tre condizioni richiamate dai consulenti di parte del Pubblico Ministero si verifichi entro 12 mesi dalla data di redazione del bilancio (indicazione fortemente criticata dalla Corte Territoriale: < perché 12 mesi? Gli stessi periti davano atto che si trattava di un termine ritenuto congruo sulla base di una valutazione di mera plausibilità>>); quella dei consulenti della difesa, che hanno fatto coincidere la ragionevole certezza con l'elevata probabilità di realizzazione della pretesa e per i quali la fondatezza della riserva dovrebbe essere vagliata di volta in volta sulla base dell'esame della documentazione sottostante e di tutte le circostanze rilevanti. Da qui la richiesta di acquisizione della contabilità di cantiere da parte della difesa degli imputati. E' del tutto evidente che già le suddette incertezze interpretative non possano che incidere anche sull'elemento soggettivo del reato come contestato. In ordine a tale profilo però si dirà meglio in seguito. Qui va detto, invece, che il 5 agosto 2014, nel corso del processo di primo grado, è stato modificato il principio contabile OIC 23; infatti, si è previsto espressamente che la "ragionevole certezza" dovesse farsi coincidere con l'accettazione del committente, ovvero con l'elevata probabilità di accettazione sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica. 49 La Corte territoriale ha ritenuto che la nuova formulazione dell'OIC 23 potesse concretare un utile criterio di interpretazione anche della normativa precedente. Ha affermato quindi che, in sostanza, dalla lettura complessiva della norma emerge che, premesso il richiamo al principio di prudenza quale criterio ispiratore dei redattori del bilancio, il corrispettivo aggiuntivo è considerato ragionevolmente certo solo se accettato dal committente, ovvero se è altamente probabile che verrà accettato>>; e quindi i claims oggetto di contenzioso non definito, il quale presuppone l'assenza di accettazione, non possono essere iscritti all'attivo, proprio in quanto carenti del presupposto della ragionevole certezza>>. Inoltre, secondo la nuova formulazione dell'OIC 23, la possibilità di contabilizzazione della pretesa trova un limite cronologico, potendo essere iscritte solo quelle pretese per le quali fosse altamente probabile che la richiesta venisse accettata, sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica, entro la data del bilancio. Dunque, secondo la Corte territoriale, non è consentita l'iscrizione di una riserva tecnica non accettata ed oggetto di un contenzioso dalla definizione incerta sia nell'an che nel quando. Deve quindi intendersi che proprio la riconducibilità ad un accordo delle parti consenta la contabilizzazione dell'importo oggetto della pretesa nell'esercizio in cui essa sorge poiché tale accordo consente di formulare una prognosi favorevole quanto alla realizzazione della pretesa stessa >>.
3.9. Fondati sono i rilievi delle difese in ordine ai vizi motivazionali da cui è affetta la sentenza. La Corte territoriale non ha chiarito esaurientemente le ragioni della adesione alla opzione interpretativa sopra indicata, non dando conto di tenere in debita considerazione il problema della portata innovativa della norma di cui all'OIC 23 dell'agosto 2014 e della circostanza che i redattori dei bilanci oggetto delle imputazioni in esame certamente non avevano avuto la possibilità di confrontarsi con le precisazioni del nuovo testo. Non può ritenersi sufficiente in tal senso la spiegazione data dalla Corte territoriale: Vero è, infatti, che essa diveniva operativa nel corso del procedimento di primo grado, ma tuttavia, soprattutto in un contesto che vedeva contrapporsi le tesi più svariate, detta disposizione può concretare un utile strumento per l'interprete ed una chiave di lettura anche della normativa precedente>>. Hanno ragione le difese sul fatto che tutto ciò porta ad una forzatura interpretativa, derivante da una definizione di ragionevole certezza che non compariva nel testo in vigore all'epoca dei fatti, con la pretesa che la corretta applicazione del principio contabile di allora non dovesse discostarsi dalla nuova esplicita definizione. Insomma la Corte territoriale non ha affatto chiarito per quali ragioni si debba ritenere che non vi sia stata soluzione di continuità tra vecchio e nuovo testo dell'OIC 23. Precisazione assolutamente necessaria, ove si consideri che i criteri contenuti in tale versione dei principi contabili sono quelli che la stessa Corte ha ritenuto essere i criteri di valutazione 50 normativamente fissati cui fare riferimento per configurare la condotta di false comunicazioni sociali, avendo correttamente operato la distinzione tra la nozione di claim e quella di "corrispettivo contrattuale aggiuntivo" disciplinato dall'art. 2426 n. 11 cod. civ. Ha affermato infatti la sentenza qui in esame che in entrambi i casi si tratta di ricavi non ancora conseguiti, i quali possono essere iscritti all'attivo solo se sussiste una ragionevole certezza di realizzazione. DAla lettura comparata del citato art. 2426 cod.civ. e dell'OIC 23 emergono due sostanziali differenze. Nel caso dei corrispettivi contrattuali, infatti, si tratta di pretese maturate sulla base del contratto, in base alla progressione dei lavori fino a quel momento eseguiti, laddove il claim ha ad oggetto pretese fondate su accadimenti occorsi in corso d'opera per cause non imputabili all'appaltatore e quindi di per sé connotati da un maggior grado di alea sia in relazione all'an, sia al quantum, sia infine al quando. In altre parole, mentre il corrispettivo contrattuale trova la propria base in una pattuizione precedente stipulata tra le parti, la riserva tecnica è oggetto, quantomeno nella fase iniziale, di una mera pretesa unilaterale dell'appaltatore, che non si sa se, quando ed in quali termini troverà soddisfazione. Queste connotazioni di intrinseca incertezza vengono riconosciute anche dall'OIC 23 il quale, proprio per tale ragione, richiama espressamente quanto alle modalità di contabilizzazione, diversamente dall'art. 2426 cod. civ., il principio di prudenza>>. Un confronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'OIC 23 supporta la tesi secondo la quale in quello entrato in vigore nel 2014 si sia inserita una nuova indicazione e non un mero chiarimento interpretativo. Lo evidenzia la stessa "introduzione" del nuovo testo dell'OIC 23, nella quale si sottolinea che si è inteso introdurre nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi >> e per questo si è previsto che essi siano inclusi tra i ricavi di commessa quando: a) entro la data del bilancio vi è l'accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi;
ovvero b) pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che l'incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica >>. Ed è il caso di evidenziare che nella versione dell'OIC 23 previgente, dopo aver premesso che la definizione dei corrispettivi aggiuntivi richiede normalmente tempi lunghi e può anche raggiungersi diversi anni dopo la chiusura della commessa, spesso a seguito di un giudizio arbitrale>> e che tale definizione comporta di frequente un ridimensionamento sostanziale degli importi richiesti >>, si prevedeva che la contabilizzazione dovesse essere effettuata con il rispetto del principio contabile della prudenza e quindi il rimborso dell'onere od il provento devono essere rilevati come differimento di costi o riconoscimento di ricavi, limitatamente agli ammontari la cui manifestazione e quantificazione siano ragionevolmente certi>>. Insomma, i principi contabili cui dovevano attenersi i redattori dei bilanci all'epoca dei fatti per cui è processo erano segnati da più ampi limiti alla discrezionalità ed erano parametrati alle regole ed esigenze generali che stanno alla base della disciplina del bilancio, ovvero i criteri di chiarezza e precisione con i quali deve essere rappresentata la situazione patrimoniale della 51 società e la loro correlazione col principio di verità, perché strumentali alla funzione informativa sulla reale situazione economica e patrimoniale. Sono fondati dunque i rilievi delle difese che hanno sostenuto che il ragionamento motivazionale avrebbe dovuto muoversi in una rigorosa contestualizzazione, ricostruendo il bagaglio culturale di un redattore del bilancio dell'epoca e le modalità con le quali sono state giustificate le scelte di appostazione dei dati. Ne deriva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la difformità dei criteri di "ragionevole certezza" utilizzati dai redattori di bilancio di ST e CIR dal "parametro legale". Infatti, avrebbe dovuto, da una parte, argomentare sulla eventuale totale irragionevolezza del criterio da questi scelto e, dall'altra, chiarire se non vi sia stata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione del bilancio.
3.10. Altro profilo critico da analizzare in ordine alle riserve tecniche è quello scaturente dall'affermazione della Corte territoriale, per cui la percentuale storica di riscossione dei claims, attestata dal cosiddetto "libro bianco" in circa il 43 % del quantum iscritto a libro di cantiere, fosse un dato parziale, che teneva conto delle sole riserve definite e rappresentasse così un'informazione statistica scorretta e strumentale da parte degli amministratori, i quali invece avrebbero dovuto calcolare il dato statistico tenendo conto delle riserve stralciate, annullate e di quelle ancora pendenti o in via di definizione. Se gli amministratori avessero formato l'informazione statistica secondo il canone indicato dalla Corte di Appello, si sarebbero avveduti che la percentuale scendeva al 20%, per cui risultava privo del requisito di ragionevole certezza il residuo 23% a concorrenza del valore appostato in bilancio (pag.141 della sentenza). Appaiono ancora una volta fondati i rilievi delle difese, secondo le quali la critica alla formazione del dato statistico-quantitativo formulata in sentenza finisce per risultare erroneo in chiave logico-contabile. Si è infatti condivisibilmente evidenziato che se i redattori dei bilanci, di anno in anno, avessero calcolato nella base percentuale non solo il petitum delle riserve tecniche definite, ma anche di quelle nuove appena iscritte e di quelle non ancora definite (il dato rappresentato dalle riserve tecniche annullate o stralciate è modestissimo e di fatto non incidente), il dato percentuale di concreta realizzazione sarebbe sceso della metà, per essere le riserve pendenti un valore molto consistente e in sensibile aumento ogni anno per i tempi lunghi con cui venivano definiti i contenziosi. Si era invece ritenuto che il valore di una riserva tecnica dovesse essere certamente abbattuto in ragione delle difficoltà e dei tempi di esazione, ma non cancellato o considerato un "non valore" solo perché non definibile nell'anno o in tempi brevi. In effetti nessuna fonte normativa prevedeva espressamente tale ultima impostazione. I redattori dei bilanci in esame avevano quindi valutato il presumibile valore di realizzo e 52 verificato che per ogni credito azionato l'azienda, al termine del contenzioso, mediamente aveva incamerato il 43% del valore nominale. Il fatto che quel valore rappresentasse solo il 20% di tutti i crediti pendenti a fine esercizio, in ragione della lentezza di smobilizzo, costituiva un'informazione utile, che gli stessi amministratori avevano divulgato in una nota integrativa, ponendo tutti gli interlocutori in condizione di percepire le reali difficoltà, per cui le rimanenze restavano un valore troppo elevato rispetto ai ricavi, perché - per quanto si definisse- altre riserve venivano iscritte. Quindi il meccanismo delle iscrizioni era stato oggetto di informazione da parte dei redattori dei bilanci, perché allarmava gli stessi amministratori, come desumibile da quanto evidenziato nelle assemblee in ordine ai ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni statali. Nelle sentenze dei giudici di merito tutto ciò è acclarato, giacché si è dato atto che dalle relazioni ai bilanci e dai verbali di assemblea emergeva con chiarezza come ON riconducesse la crisi di ST alla criticità del settore ed al ritardo nei pagamenti da parte degli enti committenti, al contempo però evidenziando come l'iscrizione delle riserve tecniche consentisse di chiudere il bilancio quantomeno in pareggio e come il forte contenzioso difendesse la società da ogni rischio ("noi ci difendiamo con un forte contenzioso e con le riserve tecniche", v. relazione al bilancio 1996). In sostanza il prevenuto rappresentava anche ai soci la cooperativa come un'azienda in difficoltà, ma con grandi prospettive di ripresa e, soprattutto, come capace di resistere sul mercato grazie alla strategia aziendale più volte richiamata, il cui esito positivo nel fronteggiare la crisi veniva più volte conclamato e rivendicato>> (pag. 204 della sentenza). E' evidente che la questione sia analoga a quella affrontata nel paragrafo precedente: la Corte territoriale non ha dato conto di aver considerato che non è il criterio utilizzato ad essere di per sé arbitrario o contraddittorio;
di tale criterio, d'altronde, era stata data coerente e chiara informazione sulla base dei dati relativi ai tempi di riscossione, rilevanti al fine del giudizio di quantificazione. Infatti, si era evidenziato che delle riserve non ancora definite alla fine di un esercizio si doveva continuare a tener conto, dovendo essere coltivate nell'ambito del criterio di continuità aziendale e di quello della probabilità di riscossione. Insomma, si ripropone la questione dei criteri cui attenersi secondo la interpretazione del concetto di "ragionevole certezza" cui faceva riferimento l'OIC 23 nella versione vigente all'epoca dei fatti. Infatti la Corte territoriale ha svolto il suo ragionamento sempre sulla base del parametro prescelto. Si legge nella sentenza: Il problema non riguarda, ovviamente, il numeratore (ovvero il numero di riserve definite positivamente), ma il denominatore, il quale doveva avere riguardo al numero complessivo di riserve iscritte, comprese quelle non ancora definite e quelle oggetto di rinuncia. Soltanto così, infatti, sarebbe stato possibile (anche in ottemperanza a quel criterio storico fissato dallo stesso OIC 23 nella più recente formulazione) verificare nell'ambito della posta contabile in esame, comprendente tutti i claims ancora pendenti, ovvero definiti in modo negativo o rinunciati, quali di essi avessero avuto esito positivo, percentuale a propria volta 53 sintomatica dell'alta probabilità di esito favorevole della riserva nel termine richiamato dal principio contabile. Ed in effetti apparentemente anche i compilatori del bilancio sembravano concordare con tale impostazione, atteso che nelle varie note integrative (richiamate a pg. 52 della sentenza) precisavano di avere limitato l'iscrizione agli importi che apparivano certi nell'an e nel quantum. Ma, a fronte dell'esito positivo di una percentuale del 20% circa delle riserve iscritte, come poteva apparire ragionevolmente certo il residuo 23 %, tanto più tenendo conto della rigorosa impostazione del principio contabile sopra richiamata?>> (pagg. 140 - 141 della sentenza). E' ovvio che in tale prospettiva si richiamano tutte le censure formulate nel paragrafo precedente in ordine alla opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale.
3.11. Alla luce di quanto sopra argomentato, fondati appaiono i motivi di ricorso che lamentano la mancata acquisizione di tutta la documentazione, costituita anche dai pareri dell'ufficio legale, acclusa ai fascicoli interni a ST e relativi alle riserve tecniche. Sia in primo che in secondo grado la richiesta era stata respinta, avendo i giudici di merito ritenuto la superfluità di tali prove. Tale giudizio di superfluità, tuttavia, risulta contraddittorio rispetto alle argomentazioni della sentenza qui in esame in ordine al riferimento di iscrizioni in bilancio di riserve infondate tanto da essere oggetto di parere negativo degli uffici legali interpellati>> (pag.141). Il riferimento era alle problematiche antisismiche e al cosiddetto prezzo chiuso, nonché all'aumento dei prodotti petroliferi. Indubbiamente si è trattato di una indicazione generica, senza uno specifico riferimento ai singoli bilanci che avrebbero riportato le riserve infondate o alla percentuale di riserve infondate che sarebbe stata iscritta nei singoli esercizi. Tuttavia si tratta di un elemento che è stato valorizzato per sostenere la tesi accusatoria delle falsità dei bilanci. Allora deve ritenersi fondato l'assunto delle difese, secondo le quali la Corte territoriale è incorsa in un travisamento della prova, avendo dato atto dell'esistenza di pareri legali negativi che però non sono stati acquisiti nel processo nella loro interezza, avendo negato l'acquisizione della relativa documentazione, con evidente violazione anche dell'art. 603 cod.proc.pen. Insomma, sono state ipotizzate sovrastime di voci di bilancio finalizzate a proseguire l'attività d'impresa, ma non è stata ricostruita nella sua globalità la manovra frodatoria, sebbene essa sia stata ritenuta in relazione ad una estesa molteplicità di atti di contabilità gestionale.
3.12. Secondo la Corte territoriale ulteriore elemento da valorizzare per ritenere false le appostazioni in bilancio è la circostanza che non ci si fosse uniformati ai rilievi delle società di revisione. In effetti, come si desume dalle stesse risultanze processuali indicate in sentenza, i rilievi dei revisori, sebbene abbiano costituito una costante dal 1994 al 2002, non si sono mai sostanziati in giudizi contrari ai bilanci. 54.... .. La sentenza impugnata, però, esaminando l'elemento oggettivo del reato di cui al capo B) della rubrica ST, ha dato rilievo ai giudizi critici formulati dai revisori. Riguardo i suindicati claims la sentenza ha sottolineato che già la Reconta nel 1995 e l'Italaudit nel 1996 avevano formulato "reiterate censure" in proposito (pag. 141); che la IA nel 1999 aveva formulato una riserva in modo "ancora più netto" e nel 2000 aveva “emesse censure ancora più pesanti" (pag. 142). A proposito dei risconti attivi, poi, la sentenza ha evidenziato le richiamate eccezioni formulate dai revisori quanto ai costi stralciati (pag. 159). Analogamente ha fatto riguardo alle partecipazioni (pag. 162). Vanno allora condivisi i rilievi critici formulati anche dal Procuratore Generale della Cassazione, che ha evidenziato come occorra chiedersi se sia compatibile la ritenuta idoneità decettiva delle citate voci di bilancio in presenza di un segnale d'allarme che iniziato nel 1994 - va a ripetersi e ad aggravarsi sino al 2002. La sentenza impugnata non solo non considera criticamente il problema di compatibilità logica tra le due affermazioni ovvero che le voci erano state irregolarmente iscritte e che tuttavia i bilanci che le contenevano segnalavano nelle relazioni integrative i dubbi dei revisori;
ma addirittura basa l'affermazione di sussistenza del falso (i bilanci erano irregolari e quindi falsi) proprio sui rilievi critici formulati a suo tempo dai revisori e non considerati dagli imputati amministratori della fallita. Ed allora, va detto che le eccezioni ed i richiami di informativa costituivano meri rilievi che -per espressa dichiarazione dei revisori- non rilevavano come violazione dei principi contabili, tanto che non avevano mai impedito l'asseverazione dei bilanci. Essi, quindi, assolvevano alla funzione di richiamare sia gli amministratori che i terzi a porre particolare attenzione ad aree del bilancio ritenute più delicate o maggiormente a rischio. E' del tutto evidente allora come non si possa affermare che proprio quei rilievi fossero sintomatici delle falsità, giacché essi erano finalizzati ad essere conosciuti anche dai terzi, così da neutralizzare la possibilità di induzione in errore dei destinatari delle comunicazioni. Come si vedrà in seguito tutto ciò ha delle inevitabili ripercussioni anche nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato in questione.
3.13. Riguardo i "risconti attivi" (ovvero i costi sostenuti nel corso dell'esercizio, correlati a ricavi futuri e quindi rinviabili, in base al principio di competenza, all'esercizio nel quale sarebbero stati conseguiti i ricavi), i periti avevano rilevato che nei bilanci di ST la parte preponderante della voce era costituita da costi rinviati rappresentati da spese di competenza futura e da spese di impianti di cantiere, disciplinati dall'OIC 23. Nella posta in oggetto, peraltro, confluivano anche costi relativi a voci non ancora riconosciute dalla committenza, che la società intendeva recuperare attraverso perizie di variante О attraverso claims. Detti oneri venivano definiti nelle note integrative come sostenuti in via anticipata sui cantieri 55 e relativi a produzioni in corso e non ancora contabilizzati >>.
3.13.1. Per i periti tali oneri erano correlati a ricavi la cui riscossione era aleatoria, laddove, viceversa, il principio di competenza presupponeva la piena recuperabilità economica del costo. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che rispetto a questa tipologia di costi non ci fossero i presupposti per operare un rinvio, per cui la modalità di iscrizione di tali spese doveva considerarsi scorretta e non conforme ai principi contabili. Anche per i costi di acquisizione della commessa di cui alla voce "portafogli lavori", secondo i periti, non sarebbero state rispettate le condizioni di cui ai principi contabili, perché non era possibile determinare il costo specificamente sostenuto per ogni singola commessa. Era emerso che al termine di ogni esercizio le spese in oggetto venivano determinate complessivamente e solo in un secondo momento ripartite per le singole commesse sulla base dell'importo di aggiudicazione di ciascun appalto. La Corte territoriale ha ritenuto quindi che non sussistessero i presupposti per il rinvio del costo, poiché il suo recupero non era affatto certo;
ha fatto così prevalere il principio della prudenza su quello della competenza, che avrebbe imposto il rinvio del costo sostenuto per la realizzazione di opere extra contratto a carattere aggiuntivo fino al loro riconoscimento o fino all'iscrizione di riserva tecnica, dovendosi correlare ad un ricavo.
3.13.2. Fondati risultano i motivi di ricorso delle difese di ON e RI MA sulla illogicità di tale motivazione, contraddetta anche dalle risultanze processuali. Invero, le argomentazioni della sentenza portano ad affermare che, per un verso, l'azienda non avrebbe potuto valorizzare le riserve all'attivo ma, d'altra parte, avrebbe dovuto iscrivere i costi per le opere aggiuntive, cui era obbligata da un ordine di servizio direttamente a conto economico. Tuttavia in tal modo non si comprende come potesse essere rispettato il principio della competenza, che impone di correlare costi e ricavi. Né risulta condivisibile l'assunto della Corte territoriale, secondo il quale l'ipotesi di lavori aggiuntivi o extracontratto, su ordine della stazione appaltante, costituisse un esempio a confutazione della tesi difensiva. Infatti, non risulta che sia stato analizzato il merito, cantiere per cantiere, dei cc.dd. "costi non contabilizzati" onde verificare, come sostenuto dalle difese, che gli stessi sono stati abbattuti per le ragioni di incertezza di recuperabilità del costo. Le difese degli imputati ricorrenti hanno fondatamente rappresentato la necessità di una contestualizzazione dei giudizi rispetto alle dinamiche concrete dei pubblici appalti, caratterizzate all'epoca dei fatti da un vastissimo contenzioso con le pubbliche amministrazioni. Ed è peraltro indubbio, anche alla luce di quanto sopra già osservato sulla mancata rinnovazione del dibattimento, che nel processo non si sia verificato in quali casi i lavori aggiuntivi, dei cui costi si tratta, fossero stati ordinati dalla stazione appaltante, anche con ordine formalizzato. Infatti non sono stati analizzati (perché non acquisiti) i fascicoli, nella disponibilità di ST, in cui quei costi erano reclamati a titolo di riserva tecnica ed in cui 56 erano conservati i documenti attestanti le richieste delle stazioni appaltanti.
3.13.3. La Corte territoriale, inoltre, ha condiviso la tesi dei periti, secondo i quali si sarebbe verificata una deviazione dai corretti principi contabili anche nella iscrizione della voce "costi di acquisizione della commessa". Ha quindi evidenziato come anche questi ultimi fossero disciplinati dall'OIC 23, il quale pone precisi e già richiamati limiti alla possibilità di sospenderne l'iscrizione nel conto economico nel quale gli stessi sono sostenuti. Secondo i periti le modalità di contabilizzazione dei costi in esame non hanno rispettato le condizioni poste dal principio contabile e, in particolare, al termine di ogni esercizio le spese in oggetto venivano determinate complessivamente e solo in un secondo momento ripartite per commesse sulla base dell'importo di aggiudicazione di ciascun lavoro>>. A questo conseguiva, ad avviso dei periti e quindi della Corte territoriale, una violazione dell'OIC 23, innanzitutto perché non era possibile determinare il costo specificamente sostenuto per ogni singola commessa e ciò comportava l'impossibilità di controllare adeguatamente i correlativi margini a finire. Tali argomentazioni sembrano contraddire le risultanze processuali, giacché anche in relazione a tali profili è mancato un accertamento analitico sui dati dei cantieri presi alla base del campione, così da rapportarli all'ammontare complessivo dei costi erroneamente contabilizzati, per verificare se questi ultimi fossero stati sospesi legittimamente. Erra, peraltro, la Corte territoriale nel ritenere che ciò avrebbe concretato un'inammissibile inversione dell'onere della prova. Infatti, la sospensione dei costi di acquisizione della commessa doveva ritenersi corretta per rispettare il principio di competenza e sarebbe stato necessario verificare (con indubbio onere a carico della accusa) se sulla base della contabilità analitica i cantieri fossero in perdita nel momento in cui veniva differito ogni singolo costo.
3.14. Profili critici evidenzia anche la parte della motivazione sulla voce "partecipazioni".
3.14.1. In primo luogo va detto che errata è l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale le partecipazioni non rientrerebbero nel concetto di posta valutativa, in quanto il giudizio di valore troverebbe canoni rigidi di applicazione. L'art. 2426 comma 1, n. 4, cod.civ. prevede la possibilità di appostazione delle partecipazioni con criteri alternativi, sicchè non si può che configurare una scelta implicante valutazioni secondo il principio di prudenza. dellaL'OIC 21, poi, prevede che si faccia un'analisi delle condizioni economico-finanziarie partecipata volta ad accertare se, sulla base di riferimenti certi e costanti, le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali. Vengono, quindi, dettati dei parametri, che devono trovare adeguata e motivata applicazione nell'ambito della specifica analisi della situazione finanziaria della società partecipata. Infine, all'esito di tale iter valutativo, si deve giungere alla dimostrazione, sempre sindacabile in caso di non corretta applicazione dei parametri, che non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono 57 essere rimosse in un breve arco temporale>>. Si tratta quindi certamente di una posta implicante un iter valutativo.
3.14.2. I periti hanno affermato che avrebbe dovuto essere abbattuto per intero il valore delle partecipazioni che la ST aveva in società collegate, sul presupposto della mancata rilevazione da parte degli amministratori di una situazione di "perdite durevoli di valore", che avrebbe totalmente eroso il patrimonio netto di dette società collegate e conseguentemente censurato il relativo giudizio a bilancio impostato sul principio del costo storico. Secondo l'OIC 21 vigente all'epoca dei fatti, però, per motivare il presupposto di "perdite durevoli di valore" occorre un procedimento valutativo piuttosto articolato, di cui non sembra si sia dato conto negli accertamenti peritali. Nonostante ciò nella sentenza di appello si ritiene scontato che vi fossero state < perdite durevoli >>, tanto che in effetti non si rinviene motivazione sul punto. E, a fronte delle argomentazioni di segno contrario delle difese, la Corte territoriale ancora una volta fa riferimento a un'inaccettabile inversione dell'onere della prova>>, dimenticando che si gravita nel processo penale e che non è ammissibile ritenere che incomba sull'imputato l'onere di allegare che la perdita non è durevole e che sussistono le condizioni per continuare ad iscrivere al costo la posta in esame>>.
3.15. Passando all'esame dell'elemento soggettivo della bancarotta causativa del dissesto per false comunicazioni sociali, va in primo luogo ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza più volte sopra richiamata, hanno sinteticamente affermato che poiché poi il soggetto attivo (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori) deve avere agito «consapevolmente» ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», il delitto è connotato da dolo specifico>> (in motivazione Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680301). La Corte territoriale correttamente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel reato di bancarotta impropria da falso in bilancio l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa: la fattispecie richiede un dolo generico, consistente nella rappresentazione del mendacio;
un dolo specifico, qualificato dal profitto ingiusto, rispetto ai contenuti dell'offesa; un dolo intenzionale di inganno dei destinatari previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale. Va subito chiarito, però, che il dolo del reato di bancarotta impropria presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 26035601; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 25280401). Nel caso in esame, alla luce delle risultanze processuali come delineate nella sentenza impugnata (cui pure sopra si è fatto riferimento), sebbene si ravvisino elementi sintomatici della volontà 58 degli amministratori di mantenere in vita la società, accettando anche il rischio di incrementare il passivo e quindi di aggravare il dissesto (dolo di accettazione del dissesto), non sono stati indicati in maniera esaustiva elementi che possano far affermare che il suddetto obiettivo sia stato perseguito mediante l'inganno dei terzi (dolo intenzionale) e quindi con appostazioni consapevolmente manipolate ed inveritiere (dolo di mendacio). La Corte territoriale invece ha ritenuto provati anche il dolo intenzionale e quello di mendacio, ma la sentenza presenta sul punto vizi motivazionali, peraltro in buona parte correlati a quelli già evidenziati in tema di falsità delle voci di bilancio.
3.15.1. Riguardo il dolo di mendacio si è già visto che esso atterrebbe ai claims, ai costi rinviati al futuro e (limitatamente ai bilanci della ST) alle partecipazioni sopravalutate. Considerando le prime due voci di bilancio, si è già visto come i criteri di iscrizione siano risultati controversi, mentre la Corte territoriale ha individuato per le riserve tecniche come parametro le indicazioni di principi contabili non vigenti all'epoca dei fatti. Riguardo la voce "partecipazioni", poi, si è visto che la sentenza non ha dato conto di una analisi di dettaglio in ordine alla ritenuta sussistenza della "perdita durevole di valore" delle stesse. Peraltro, considerando tutte le tre voci ritenute mendaci (riserve tecniche, risconti attivi e partecipazioni) si deve ribadire quanto già evidenziato, ovvero che nelle relazioni dei revisori, integrative dei bilanci, dall'anno 1994 in poi erano state indicate criticità, tanto che la Corte territoriale ha ritenuto che proprio tali allarmi dimostrerebbero il dolo di mendacio degli amministratori. Si tratta, però, di argomentazione non corretta, così come non è corretta sul piano dell'elemento soggettivo la mera valorizzazione della regola di appostazione delle voci (l'OIC 23 quanto alle riserve tecniche e la mancata svalutazione di partecipazioni durevolmente in perdita). Ed erroneo è pure l'aver ravvisato il mendacio nello scopo perseguito dagli imputati, ovvero quello di far sopravvivere artificiosamente la società, scopo che invece caratterizza il dolo specifico di ingiusto profitto. Insomma, (così come condivisibilmente evidenziato in sede di discussione dal Procuratore Generale) per ritenere sussistente il dolo di mendacio la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire come si possa non tener conto dei seguenti elementi ostativi: le relazioni dei revisori hanno segnalato costantemente nelle relazioni integrative che le voci riserve tecniche, risconti attivi e partecipazioni presentavano criticità, tali però da non impedire di certificare i bilanci;
il mendacio riferito alla voce riserve tecniche, che riflette il suo effetto menzognero anche sulla correlata voce risconti attivi, è stato ritenuto facendo applicazione di una delle molteplici interpretazioni delle regole di appostazione, scelta peraltro determinata da indicazioni di una norma tecnica (l'OIC23) nella versione vigente in un momento successivo alla commissione dei fatti;
la voce partecipazioni è stata ritenuta mendace sulla base di un dato presupposto - la durevole perdita di valore - del quale la sentenza impugnata reca esclusivamente l'assunto statuito dai periti. Invero, l'errore di fondo da cui è caratterizzata la motivazione sul punto è quello di aver omesso 59 di analizzare la sussistenza del dolo di mendacio con riferimento alle singole voci appostate in bilancio, reputando sufficiente ritenere che tutta la politica di bilancio caratterizzasse l'intento fraudolento degli amministratori. D'altronde, come si è già visto, in materia di false comunicazioni sociali, in ragione della complessità applicativa di molti principi contabili, non si può ritenere che il dolo di mendacio sia "in re ipsa", tenuto conto anche degli orientamenti interpretativi cui pure si è già fatto riferimento, secondo i quali i falsi valutativi si caratterizzano non semplicemente per la violazione dei principi contabili, ma per un uso irragionevole ed arbitrario della discrezionalità valutativa. E' allora evidente che il dolo di mendacio debba essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino nel redattore del bilancio la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole con artifici contabili.
3.15.2. Aspetti critici presenta anche la motivazione sulla sussistenza del dolo intenzionale di inganno dei terzi. Infatti nella sentenza correttamente si sottolinea la necessità, per conseguire il profitto ingiusto di nascondere il dissesto, di ingannare intenzionalmente i lettori dei bilanci, ma la prova dell'intenzione decettiva è ritenuta sulla base di un erroneo assunto, di cui pure si è già parlato, ovvero che i terzi destinatari delle comunicazioni sociali non siano stati messi in condizione di conoscere le criticità presentate dalle voci di bilancio ritenute dalla Corte territoriale mendaci. Nella sentenza si evidenzia che la rappresentazione agli stakeholders di una situazione patrimoniale ben lontana dal reale, e quindi l'inganno di costoro, concretava pertanto un indispensabile passaggio della strategia descritta, rispetto al quale il mendacio contabile era, come rilevato, un fondamentale strumento. In particolare, quanto agli istituti bancari, anche ipotizzando che quantomeno parte dei vertici fossero consapevoli delle reali condizioni della cooperativa si è già rilevato come la falsità fosse necessaria al fine di supportare le linee di finanziamento agli occhi dei soci, degli investitori e dello stesso ufficio di vigilanza della Banca d'Italia. Relativamente ai fornitori ed ai committenti è evidente come costoro certo non avrebbero intrattenuto rapporti contrattuali con una società in stato prossimo alla decozione, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito quanto all'acquisizione di ulteriori commesse ed alla stessa possibilità di realizzarle, la quale presupponeva una sostanziale affidabilità dell'appaltatore. Quanto poi ai soci, dalle drammatiche testimonianze acquisite emergeva come costoro, pur consapevoli della crisi della cooperativa, fossero del tutto ignari delle reali condizioni di quest'ultima>>. La Corte territoriale, però, così non ha chiarito in che termini vi sia stato un effettivo ostacolo informativo sull'entità della crisi della cooperativa, posto che come si è più volte detto- le relazioni integrative dei bilanci, redatte dai revisori, stavano a scandirne gli specifici settori ei numeri delle poste critiche che aumentavano di anno in anno. Se davvero le banche erano così pregiudizialmente favorevoli a far credito alla società, se i soci erano consapevoli della crisi vissuta dalla cooperativa, se i committenti - tardivi pagatori - erano causa e non vittime della crisi e se davvero i bilanci segnalavano, con le relazioni dei revisori, 60 che le voci di cui alle imputazioni erano critiche, siamo in presenza di una situazione in cui non si ravvisa alcun serio segnale del dolo intenzionale di inganno dei terzi.
3.16. La sentenza tratta ampiamente del nesso causale tra false comunicazioni e dissesto (pagg. 167-191), dando atto che il dissesto è stato causato da una pluralità di fattori, in parte esogeni ed in parte endogeni>>. Tra i primi il principale era rappresentato dalla crisi generale del settore conseguita alla stagione giudiziaria nota come "Mani pulite", la quale aveva creato importanti mutamenti nel settore degli appalti pubblici. Le cause ulteriori, di natura endogena, erano però legate alla risposta che l'impresa aveva dato a quella criticità, riassunta nella filosofia, pure più volte richiamata, del "vivere nella crisi" fortemente voluta e fino all'ultimo rivendicata da ON, filosofia rispondente ad una concezione politica della cooperazione, ancor prima che ad una strategia aziendale. Come già evidenziato, "vivere nella crisi" nella visione dei vertici di ST significava innanzitutto salvaguardare ad ogni costo il lavoro dei soci>>. Impostata così la valutazione dei fattori incidenti sul dissesto, non si comprende quale effetto causale abbia avuto la ritenuta efficacia decettiva dei bilanci. Ed in effetti la Corte territoriale sul punto non riesce a fornire una chiara e logica risposta, pur essendosi confrontata con la rilevante questione del nesso causale tra il mendacio contabile e la produzione/aggravamento del default'>. L'analisi che è stata compiuta non ha evidenziato come in effetti l'appostazione delle riserve tecniche, dei risconti attivi e delle partecipazioni abbia causato l'evento, che certamente si realizza anche quando attraverso il mendacio l'imprenditore evita che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli anni successivi (ex multis, Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 26175901). Correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come il dissesto sia un fenomeno graduale e complesso, legato ad una pluralità di fattori in un contesto normativo che sanziona, come rilevato, anche il solo aggravamento di detto squilibrio. Ma proprio per questo esso va delineato in maniera puntuale, giacché è necessario chiarire in che termini la illecita prosecuzione dell'attività d'impresa abbia causato ovvero aggravato il suddetto evento. Per questo è necessaria un'analisi della progressiva formazione del debito e in quali termini su di esso abbiano inciso causalmente i bilanci sospetti di falsità. Di tale analisi però non si rinvengono nella sentenza passaggi motivazionali esaustivi e logici. D'altronde, le carenze motivazionali in esame sono determinate dal fatto che come si vedrà meglio più avanti sono state molteplici le cause del dissesto, sicché sarebbe stato necessario anche chiarire come, secondo l'ipotesi accusatoria, queste concause abbiano interagito. 61 4. Il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo C) della rubrica Coopcostruttori. Nel paragrafo 9) della sentenza impugnata è stata svolta la disamina dei fatti di cui al capo C) della rubrica ST.
4.1. Viene contestato il reato di cui agli artt. 219 commi 1 e 2 e 223 commi 1 e 2 n. 2 1. fall.;110 e 40 comma 2 e 61 n. 9 cod. pen (imputati -tutti assolti in primo grado- ON, RI MA, OR, RL, DA OZ, IN, LA, LD, ET, AG, IO) per aver posto in essere operazioni dolose consistite nell'emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa (d'ora in poi indicate con l'acronimo AP) in misura superiore al valore delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultima certificazione, contesto che non avrebbe consentito detta emissione. Tale condotta, secondo l'ipotesi accusatoria, permetteva l'afflusso di ulteriori entrate finanziarie e protraeva l'attività della società nonostante il disavanzo, così cagionando o aggravando il dissesto. In relazione a tali fatti e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato responsabili penalmente ON, RI MA e RL (quest'ultimo limitatamente ai fatti commessi dall'aprile 1998 all'aprile 2001). IN e LD, invece, sono stati ritenuti responsabili ai soli fini civili.
4.2. Come si è detto, in primo grado gli imputati erano stati assolti con la formula perché il fatto non sussiste.
4.2.1. Il Tribunale aveva ritenuto che l'emissione delle AP, da intendersi pacificamente come capitale di rischio, non avesse in alcun modo cagionato o aggravato il dissesto, giacché esse costituivano quote di capitale sociale o comunque del patrimonio netto e pertanto rappresentavano una ricapitalizzazione. Secondo il Tribunale, ritenere il contrario, avrebbe significato non punire l'aggravamento del dissesto, ma la stessa prosecuzione dell'attività di impresa. In questo caso si sarebbe trattato di una bancarotta semplice, ormai prescritta.
4.2.2. La Corte di appello ha invece ritenuto che l'operazione di emissione di AP (da considerarsi illegittima dal 1998, momento in cui il capitale sociale era da considerarsi azzerato), consentendo il reperimento di nuove risorse finanziarie e quindi la prosecuzione dell'attività, avrebbe contribuito a cagionare il dissesto. Secondo la Corte di Appello, quindi, la condotta doveva qualificarsi come "operazione dolosa", per tale dovendosi intendere qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa >>. Ha quindi precisato che, sebbene fosse vero che l'emissione e la successiva sottoscrizione di nuove azioni aveva, nell'immediato, consentito una ricapitalizzazione della società, tali operazioni avevano invece in una prospettiva più ampia cagionato alla cooperativa un danno sotto molteplici profili. Innanzitutto, come osservato dai periti, l'incremento forzoso della partecipazione dei soci ai 62 bisogni della società di fatto rendeva più costose eventuali operazioni di ristrutturazione che prevedessero una riduzione significativa della forza lavoro interna. In secondo luogo la sottoscrizione di AP in sostituzione di parte della retribuzione spettante ai soci lavoratori comportava, posto che la sottostante emissione era illegittima e che quindi per detta parte detta retribuzione era stata erogata con modalità irrituali, un conseguente aumento dell'esposizione della società nei confronti dei dipendenti, seppure limitato a quella parte di compensi corrisposta attraverso tale modalità>>. Le AP, peraltro, andavano rimborsate al socio in caso di recesso, sicché, secondo la Corte territoriale, l'emissione di azioni, in un quadro di dissesto, aumentava di molto il rischio di richieste di rimborso con ulteriore appesantimento dell'esposizione debitoria anche nei confronti dei sottoscrittori. Quanto all'elemento soggettivo, ha ritenuto che fossero consapevoli ON e RI MA, i quali erano gli artefici di quella politica aziendale che richiedeva ad ogni costo il protrarsi dell'operatività della società. Anche RL era a conoscenza del mendacio contabile e quindi della circostanza che la rappresentazione della realtà fornita dai bilanci fosse molto diversa da quella reale. In ordine ai sindaci IN e LD ha richiamato le considerazioni già svolte sul patrimonio conoscitivo di costoro, il quale consentiva un angolo visuale ampio dal quale emergeva la situazione effettiva nella quale la cooperativa versava.
4.3. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, va ancora una volta dichiarata la inammissibilità del secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale, con il quale è stata censurata la sentenza per l'assoluzione dell'amministratore DA OZ per i fatti di cui al capo C) rubrica ST. Come si è già detto, secondo il Procuratore Generale ricorrente il DA OZ sarebbe stato unitamente a ON, RI MA e RL- il centro decisionale della cooperativa, mentre la sentenza assolutoria di primo grado aveva ritenuto che il suddetto imputato non si occupasse di aspetti finanziari. Il motivo di ricorso è però articolato in una serie di deduzioni in fatto, con contestuale indicazione di elementi probatori in relazione ai quali neppure viene denunziato travisamento. Si richiamano ancora una volta qui i principi di diritto in materia già delineati sopra nel paragrafo 1.2., dovendosi precisare che appare del tutto infondato l'assunto del P.G. ricorrente secondo il quale il DA OZ sarebbe stato consapevole concorrente nei reati in esame solo in ragione delle cariche dallo stesso assunte: come si è già detto era stato vicepresidente del CdA dal 1997 al 2003, nonché procuratore generale, mentre aveva sostituito ON quando questi si era dimesso nel giugno 2003. In quest'ultima fase -secondo il ricorrente- sarebbe provato che il DA OZ avesse seguito alcuni rimborsi di AP. Tali elementi, però, non possono essere valorizzati come vorrebbe il Procuratore Generale distrettuale, che come si è detto- si limita a dedurre elementi di merito. 63 Invero, il concorso in un reato di bancarotta impropria, la cui condotta è articolata in termini complessi, non può essere certamente provato dalla mera assunzione di cariche nella società, sicché appare esaustiva la motivazione della Corte territoriale che ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado, escludendo in capo al suddetto imputato la sussistenza dell'elemento soggettivo, già esclusa per il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio.
4.2. In accoglimento dei motivi formulati dagli imputati dichiarati responsabili del reato in oggetto, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame in relazione ai profili del nesso causale e dell'elemento soggettivo.
4.3. In primo luogo va sottolineato in via generale quanto pure eccepito dalle difese degli imputati in ordine alla circostanza che la Corte territoriale, pur riformando una sentenza assolutoria, non ha adempiuto pienamente al c.d. onere motivazionale rafforzato.
4.3.1. Se ciò può avere, però, rilevanza, come si dirà più avanti, sui profili del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, non può condividersi la censura che le difese hanno fatto alla sentenza in esame perché non si sarebbe confrontata con quella di primo grado in ordine alla natura di "capitale di rischio" delle AP, in relazione alla quale avevano pure concordato i periti. Le AP erano state emesse dalla ST nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 5 della Legge 59/1992: le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale>>. Si tratta con evidenza di una forma di finanziamento cui ricorrere nell'ambito di un programma di ammodernamento aziendale, statutariamente previsto. Le AP sono strutturate sul modello di quelle di risparmio: sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Ai possessori delle azioni di partecipazione spetta (comma 7) una remunerazione maggiorata del 2%, rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori, e in sede di scioglimento della società (comma 8) hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. L'ammontare complessivo delle azioni di partecipazione cooperativa non può superare il valore contabile delle riserve indivisibili (comma 4) o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. A fronte di tali privilegi, i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto, non possono essere nominati amministratori e dalla legge non vengono indicati neanche come "soci" ma come "possessori” delle azioni di partecipazione, a differenza di come si esprime la legge riguardo ai "soci sovventori". E' evidente, allora, che le suddette azioni possano ricondursi nel concetto di "capitale di rischio", che -come è noto- è rappresentativo della partecipazione di terzi al progetto imprenditoriale ed 64 è ovviamente soggetto al rischio d'impresa, in quanto diretto ad incrementare la capacità e la solidità finanziaria delle cooperative. Pur dando atto di ciò, non si può però condividere l'assunto delle difese secondo le quali sul piano oggettivo l'emissione di AP non possano diventare un "atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa" e "comportante un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa". Insomma, viene messa in crisi l'identificazione tra emissione di AP e operazione dolosa, di cui all'art. 223, comma 2, n.2 legge fallimentare. Questa Corte, però, ha reiteratamente sottolineato come le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 26168401). In tale prospettiva non è convincente l'assunto del Tribunale che ha escluso la sussistenza di operazioni dolose sul rilievo che le emissioni di AP ricapitalizzavano nell'immediato la cooperativa. Anche la consumazione di truffe o il sistematico inadempimento del debito erariale arrecano sicuri immediati vantaggi all'impresa che ricorra a queste prassi illecite, ma nessun dubbio può aversi sul fatto che questi comportamenti rappresentino sovente l'indefettibile innesco del dissesto allorché la prassi illecita venga accertata e sanzionata. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che le "operazioni dolose", rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame, possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo: in una fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità, si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997); sempre con riguardo, ad un'ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli 65 effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione). Di conseguenza, fermo restando che è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento>>, anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società>>, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). La configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose è stata affermata anche con rifermento a società che avevano emesso fatture nei confronti di società c.d. "cartiere" nel quadro di una vicenda comunemente definita "truffa carosello", osservandosi che poiché il meccanismo della emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie nazionali (nella prospettiva della generazione del credito di IVA, invece non spettante, verso lo Stato) è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all'Erario esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) le società protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società>> (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione). Nelle ipotesi passate in rassegna, le operazioni illecite, in quanto tali, sono destinate non già a diminuire, ma ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, sicché il fallimento è riconducibile ad esse poiché - sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione), una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società: in forza di tale giudizio di prevedibilità, la natura preterintenzionale della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose rende ragione della riconducibilità di operazioni del genere nel paradigma punitivo di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare. Nel caso in esame, l'emissione di AP effettuata, secondo quanto prospettato dalla Corte territoriale, a patrimonio netto azzerato può aver comportato che le risorse acquisite siano 66 evaporate in una gestione costantemente in perdita e che la cooperativa si sia ritrovata nella immancabile carenza di risorse per rimborsare i sottoscrittori che hanno chiesto il rimborso. In tal senso è condivisibile quanto affermato dalla Corte di Appello, che pure ha fatto riferimento ad ulteriori aspetti pericolosi, come la "fidelizzazione" dei soci sottoscrittori che rende più difficile una riduzione della forza lavoro e la sostituzione di debito retributivo verso i lavoratori con AP, che aumenta l'esposizione nei confronti dei dipendenti.
4.3.2. Indubbiamente criticità presenta il profilo del nesso causale tra l'operazione dolosa dell'emissione di AP e il dissesto. La Corte territoriale ha affermato che nessun dubbio potesse nutrirsi in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le operazioni in esame e l'aggravamento del dissesto, individuato nell'indebita protrazione dell'attività aziendale, la quale avrebbe già dovuto fin dal 1998 arrestarsi. In quel contesto, dunque, tutte le operazioni che comportavano un'ulteriore erogazione di risorse, che permettevano di protrarre l'attività della Cooperativa, presentavano una rilevanza causale, perché, in assenza delle stesse, la società avrebbe dovuto adottare rimedi. Le difese hanno fondatamente censurato la sentenza partendo dall'evidente assunto che l'aggravamento del dissesto deve discendere direttamente dall'esito dell'operazione dolosa;
invece, un dissesto genericamente derivante dalla prosecuzione dell'attività in perdita non può intendersi in nesso causale con l'operazione, che si assume dolosa. E' pur vero che questa Corte ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 26218901). E' anche vero però che il reato in esame rappresenta un'ipotesi residuale, per la quale il legislatore non ha optato per una precisa tipizzazione, bensì per la previsione di condotte non riconducibili a quelle già espressamente contemplate nella legge fallimentare, contraddistinte ed unificate da una comune conseguenza: la causazione del fallimento. Le operazioni dolose, quindi, sono tali perché sono intrinsecamente pericolose per la salute economico finanziaria dell'impresa e hanno contribuito in termini eziologici alla causazione del fallimento (si veda in motivazione Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 26014201). E' allora evidente che l'analisi dei giudici di merito debba essere rigorosa sul piano probatorio, perché la norma richiede una valutazione severa del profilo causale tra azione e fallimento. Sul punto la sentenza in esame risulta carente. 67 Si legge infatti che l'evento del reato è nel caso di specie conseguito all'indebita protrazione dell'attività aziendale, la quale avrebbe dovuto già dal 1998 arrestarsi o comunque proseguire con modalità assai diverse ed idonee a contenere, quando non a superare, il default. In questo contesto, pertanto, tutte le operazioni che comportavano un'ulteriore ed indebita erogazione di risorse, la quale a propria volta permetteva di protrarre l'operatività della cooperativa, presentavano una rilevanza causale, poiché in assenza delle stesse la società già dall'esercizio di cui sopra avrebbe dovuto adottare i rimedi conseguenti allo stato di dissesto attenuandone l'impatto, forse evitando la dichiarazione di insolvenza o comunque arrivando a quell'epilogo con un passivo molto inferiore. Le operazioni in oggetto comportavano infatti un indubbio aumento del passivo, attesa la necessità di rimborsare le azioni a tutti i soci che ne avessero fatto richiesta, sia nell'ultimo periodo della vita della società (caratterizzata dalla già descritta "corsa allo sportello"), sia nella fase successiva. Ed in effetti molti dei soci sottoscrittori venivano ammessi al passivo, il quale quindi aveva dimensioni maggiori di quelle che avrebbe avuto se le AP non fossero state emesse>>. In effetti la Corte territoriale trascura che, anche secondo il tenore della imputazione, sarebbe stata la prosecuzione dell'attività, e non l'emissione di AP, ad aggravare il dissesto. Diventa allora lacunosa ed insufficiente l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la protrazione dell'operatività aziendale era stata resa possibile anche e proprio dall'emissione delle azioni e dall'indebita erogazione di risorse che ne conseguiva, circostanze che presentavano un'indubbia rilevanza quantomeno quali concause dell'evento lesivo. Rimangono infatti così irrisolti una serie di problemi valutativi, come condivisibilmente evidenziato anche dal Procuratore Generale in sede di discussione. Se le emissioni di AP hanno consentito un'inammissibile prosecuzione dell'attività d'impresa, sarebbe stato necessario specificare se l'aggravio del dissesto si sia sostanziato in quella quota di indebitamento maturato conseguentemente alle stesse emissioni e quindi con tutto il debito per cui v'è stata insinuazione al passivo a partire sin dal 1998, ovvero dalla data dalla quale - secondo l'ipotesi accusatoria- non si sarebbe potuto far ricorso a forme di ricapitalizzazione come quella in esame. Sotto altro profilo, tenuto conto che si è sottolineato come l'emissione di AP abbia determinato diritto di rimborso in capo ai sottoscrittori, sarebbe stato necessario precisare se l'aggravio del dissesto si potesse identificare con quella quota di indebitamento costituito proprio dalle insinuazioni al passivo da parte dei suddetti sottoscrittori. Ed è fondata anche l'osservazione del Procuratore Generale, per cui sarebbe stato necessario quantificare i termini dell'aggravio del dissesto nelle opzioni sopra delineate in conseguenza dell'emissione delle AP, proprio per chiarire il rapporto di causalità ed evitare in tal modo di considerare la fattispecie in esame un reato di pericolo, quale effettivamente era prima della riforma del 2002. 4.3.3. Caratterizzata da vizi motivazionali è anche la sentenza nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento soggettivo del reato. 68 Questa Corte ha condivisibilmente evidenziato che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510). Insomma, nel caso di fallimento conseguente ad operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo deve essere ancora più pregnante l'accertamento in ordine alla rappresentazione da parte del soggetto attivo dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri rispetto agli interessi dei creditori. D'altronde, il reato in esame si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, sicché l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società)>> (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731501; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 26220701; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 21261301). Nessun elemento specifico in tal senso è stato rimarcato dalla Corte territoriale, la quale si è limitata a generali affermazioni di principio: la prova del dolo presuppone che l'agente innanzitutto fosse a conoscenza della circostanza che, quantomeno a partire dal 1998, il patrimonio netto effettivo della società non avrebbe consentito l'emissione delle azioni. Ed ancora, ai fini che interessano è necessario dimostrare che l'agente si fosse rappresentato il rischio di aggravamento del dissesto, a propria volta strettamente connesso all'indebita protrazione dell'operatività aziendale, che a detta emissione sarebbe conseguito>>. Ma sotto tali profili non è sufficiente affermare, come ha poi fatto la Corte territoriale, che solo chi sapeva che il patrimonio netto era azzerato a partire dal 1998 poteva sapere che tutte le successive emissioni di azioni non sarebbero state consentite, e che quindi operazioni di tale genere, consentendo la protrazione dell'operatività di una società invece strutturalmente in perdita, non facevano che aumentare il disavanzo. Si tratta di assunto generico che, pur se arricchito con tutte le considerazioni sulla attribuibilità dei fatti ai singoli imputati, non ha chiarito in che termini i singoli, da un lato, fossero pienamente consapevoli, con abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, della dannosità della emissione di AP e, dall'altro, potessero effettivamente rappresentarsi il dissesto come effetto di una condotta antidoverosa. 69 Così generica è sicuramente anche l'affermazione che di ciò fossero pienamente consapevoli ON e RI MA, i quali erano gli artefici di quella politica aziendale che richiedeva ad ogni costo il protrarsi dell'operatività della società>>, soprattutto se è poi collegata alla ulteriore affermazione della falsa rappresentazione della realtà societaria.... attraverso le operazioni di abbellimento contabile sopra ampiamente descritte>>. Si è detto dei profili critici della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente gli elementi costitutivi della bancarotta impropria da falso in bilancio, per cui con evidenza anche nella valutazione dei fatti di emissione di AP non è possibile prescindere dalla negativa valutazione degli asseriti mendaci contabili, così come rappresentata sopra nel paragrafo 3). D'altronde è la stessa Corte territoriale a valorizzare tale collegamento, sottolineando come la consapevolezza delle falsità di bilancio e quindi del reale contesto nel quale la società operava fossero i presupposti dell'ulteriore consapevolezza circa la carenza delle condizioni di emissione delle AP.
5. I reati di bancarotta impropria di cui al capo D) rubrica Coopcostruttori e al capo B) rubrica CIR. Nel paragrafo 10) della sentenza in esame sono stati analizzati i fatti di cui al capo D) della rubrica ST e al capo B) della rubrica CIR: CAPO D (artt. 219 commi 1 e 2; 223 comma 2 n. 2 1. fall.; 110 e 40 comma 2 cod. pen.; imputati ON, RI MA, OR, RL, DA OZ, IN, LA, LD, ZZ, NE e VE, tutti assolti in primo grado): operazioni dolose consistite nel presentare agli enti finanziatori fatture mai inviate ai clienti e comunque prive dei presupposti necessari così ottenendo finanziamenti che venivano utilizzati per proseguire l'attività nonostante la società fosse ormai strutturalmente in perdita e così cagionando o aggravando il dissesto;
alla condotta, oltre agli amministratori ed ai sindaci, concorrevano ZZ, VE e NE quali procuratori addetti alla gestione dei rapporti con detti enti finanziatori. CAPO B (artt. 223 comma 2 n. 2, 219 commi 1 e 2, 110 e 40/2 cod. pen.; imputati VI, RL, TI, AZ, BR, IN, NI, ON, RI MA, ZZ, VE, NE, tutti assolti in primo grado): presentazione agli enti finanziatori di fatture prive dei presupposti al fine di ottenere nuovi finanziamenti e risorse impiegate per fronteggiare crisi di liquidità e proseguire un'attività di impresa strutturalmente in perdita, così cagionando o aggravando il dissesto. La condotta veniva ascritta non solo agli amministratori formali e di fatto (questi ultimi ON e RI MA), ma altresì ai sindaci, responsabili in tesi d'accusa di avere consentito dette operazioni pur in presenza di plurimi segnali di allarme così violando l'obbligo di vigilanza e controllo, nonché ai procuratori della società (ZZ, VE e NE) negli atti notarili volti a conferire agli enti finanziatori il mandato ad incassare i pagamenti di dette fatture, usate per ottenere un'anticipazione del credito. 70 Anche per tali fatti, in riforma della sentenza di primo grado, sono stati ritenuti penalmente responsabili ON e RI MA, nonché RL, limitatamente ai fatti commessi dall'aprile 1998 al mese di aprile 2001. In particolare, in relazione al capo D) della rubrica ST, la Corte territoriale ha dato ancora una volta atto che gli appelli presentati sia dal PM, sia dalle parti civili sono inammissibili per quanto concerne le posizioni di IN, LD, LA, NE, VE e ZZ;
di conseguenza per questa parte la pronuncia assolutoria è divenuta irrevocabile. L'esame delle singole posizioni è stato perciò limitato agli amministratori, ovvero ON, RI MA, RL, OR e DA OZ. In ordine al capo B) della rubrica CIR, si è pure dato atto dell'inammissibilità dell'appello del PM quanto alle posizioni di BR, IN, NI, NE, VE e ZZ, nei confronti dei quali la sentenza assolutoria è quindi passata in giudicato. La disamina della Corte si è articolata solo sulle posizioni di VI, TI, AZ, ON, RI MA e RL. Con riferimento a VI, TI e AZ la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a dimostrarne in modo incontrovertibile il dolo. Quanto invece a ON, RI MA e RL sono state richiamate le considerazioni già formulate con riferimento ai capi B) e C) della rubrica ST ed A) della rubrica CIR, non senza rilevare come, con riferimento a RL, anche in questo caso, il passaggio dalla controllante alla controllata, sempre con funzioni di amministratore, presentasse ai fini che interessano una rilevanza indubbia.
5.1. Come si è visto nel riportare la descrizione sintetica dei capi di imputazione, secondo l'accusa la condotta era consistita nel presentare per lo sconto fatture definite "irregolari", ottenendo risorse finanziarie impiegate per fronteggiare esigenze di liquidità nell'ambito di una gestione d'impresa oramai in perdita e che generava disavanzo. Il Tribunale, però, aveva ritenuto che difettasse il nesso causale tra le operazioni di anticipo delle somme portate dalle fatture e il dissesto. Nonostante la consapevolezza di finanziare crediti non veramente auto liquidanti, gli istituti bancari e finanziari avevano proseguito a - somministrare credito alla cooperativa. Così, secondo il Tribunale, era risultato ampiamente provato che gli istituti bancari erano stati disponibili fino alla fine ad erogare credito alla cooperativa e ciò stava a significare che il sistema bancario, anche in assenza di linee di credito di anticipazione fatture, avrebbe comunque finanziato la ST, utilizzando una forma diversa di erogazione.
5.2. La Corte territoriale ha concordato con il Tribunale sul fatto che l'emissione di fatture in acconto non potesse ritenersi lecita, in quanto la possibilità di cedere crediti futuri non può incidere sui presupposti propri dell'emissione delle fatture, disciplinati dall'art. 21 71 dpr 663/72. La fattura relativa agli stati avanzamento lavori (SAL) poteva emettersi solo a prestazione avvenuta, coincidente con la maturazione degli stessi SAL e quindi non si poteva configurare il regime dei finanziamenti appartenenti alla categoria di quelli "auto-liquidanti". La Corte di Appello non ha invece condiviso il giudizio sull'insussistenza del nesso causale sotto due profili: non era plausibile l'assunto che le banche avrebbero, comunque, finanziato ST;
l'evento in nesso causale con la condotta andava individuato nella prosecuzione dell'attività in perdita, consentita anche dall'erogazione del credito. La Corte non ha concordato con le difese sul fatto che tale condotta, al più, dovesse ricondursi all'ipotesi di ricorso abusivo al credito (reato ormai prescritto), che si applica quando l'agente, dissimulando lo stato di insolvenza o di dissesto, continui a ricorrere al credito laddove detta condotta non sia però eziologicamente collegata al fallimento. Ma qualora, come nel caso di specie, quelle condotte abbiano concorso alla produzione del dissesto, o comunque all'aggravamento dello stesso, esse devono ricondursi alla più grave fattispecie in esame>>. Sono state poi svolte considerazioni sull'attribuibilità soggettiva, valorizzando due elementi, e segnatamente, da un lato, la consapevolezza della connotazione irregolare delle fatture e, dall'altro, la contezza dello stato effettivo nel quale la società versava. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che non vi fossero dubbi che ON e RI MA, in ragione dei ruoli rispettivamente rivestiti e della circostanza che essi elaboravano le linee di politica aziendale alle quali quell'indebita protrazione dell'operatività della società era riconducibile, fossero pienamente consapevoli sia dell'una, sia dell'altra circostanza. Considerazioni più articolate sono state svolte in ordine alla posizione di RL, di cui pure è stata affermata la responsabilità.
5.3. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, va ancora una volta dichiarata la inammissibilità del secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale, con il quale è stata censurata la sentenza per l'assoluzione dell'amministratore DA OZ per i fatti di cui al capo D) rubrica ST. In proposito si richiamano tutte le argomentazioni già svolte nei paragrafi 1.2.), 3.3.) e 4.1).
5.4. I motivi di ricorso degli imputati ON, RI MA e RL sono fondati solo nei termini qui di seguito indicati, sicché la sentenza sul punto va annullata con rinvio per nuovo esame.
5.5. Come si è visto, i reati di cui ai sopraindicati capi di imputazione sono stati contestati come ulteriori ipotesi di operazioni dolose. In particolare, si è ascritto agli imputati di avere emesso, nell'ambito di commesse di lavori pubblici pluriennali, fatture irregolari, portate in banca per l'anticipazione, relative a stati di avanzamento lavori non ancora maturati o a lavori non iniziati. 72 Come si dirà più avanti, le risultanze processuali hanno evidenziato che alcune (ma non si comprende quante e quali) fatture sono state emesse per lavori non commissionati. Secondo l'ipotesi accusatoria, tali operazioni avrebbero permesso il reperimento di risorse finanziare nonostante la situazione di crisi strutturale delle società, consentendo la prosecuzione dell'attività in perdita e così contribuendo a cagionare il fallimento. La Corte territoriale ha sottolineato il fatto che la cooperativa avesse ottenuto per molti anni finanziamenti a mezzo di operazioni auto-liquidanti, mentre, in realtà, si trattava di operazioni di finanziamento più a rischio per gli istituti di credito, classificabili come finanziamenti a scadenza o a revoca. Quindi, la cooperativa aveva ottenuto per lungo tempo maggior credito o comunque un credito con modalità meno onerose e, seppure ciò avesse garantito una maggiore liquidità, tale situazione aveva consentito la prosecuzione di un'attività aziendale strutturalmente in perdita, con tutto ciò che ne era conseguito in termini di aggravamento del dissesto.
5.6. Va fatta innanzitutto una puntualizzazione: le condotte in esame non sono riconducibili nella fattispecie del ricorso abusivo al credito, così come sostenuto dalle difese anche con i ricorsi in esame.
5.6.1. Si è detto infatti nei ricorsi che sarebbe stato contestato un ricorso abusivo al credito per fronteggiare esigenze di liquidità e per proseguire nell'attività di impresa. Si sostiene quindi che, venuta meno, con la riforma dell'art. 218 1. fall. del 2005, la clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca un reato più grave", vi sono oggi molti dubbi che sia possibile distinguere tra operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento e ricorso abusivo al credito, ragionando in termini di intervenuto fallimento. Il venire meno della clausola di salvaguardia lascia supporre che si debba sempre e solo parlare di ricorso abusivo al credito.
5.6.2. Dato per pacifico che, nonostante l'art. 218 1. fall. non faccia menzione della necessità della dichiarazione di fallimento, per configurare il reato occorra tale declaratoria (Sez. 5, n. 44857 del 23/09/2014, P.M. e Graziani, Rv. 26131201) e che quindi la distinzione tra il reato di cui all'art. 223 comma 2 n.2 legge fallimentare e quello di ricorso abusivo al credito non possa certo fondarsi sulla circostanza dell'intervento o meno del fallimento, va detto che, nel caso in esame, se è acclarato che gli istituti che hanno erogato finanziamenti fossero a conoscenza delle "irregolarità” delle fatture (circostanza non contestata dalle difese), non pare che si possa sostenere che vi sia stata una condotta di "abuso" nell'accesso al credito. Il rapporto tra le due citate fattispecie è certamente quello che intercorre tra un reato di mera condotta e un reato d'evento omogenei in termini lesivi. Tuttavia, per configurare il reato di cui all'art. 218 I. fall. la condotta deve avere ad oggetto il ricorso ad un credito "abusivo", perché ottenuto, mediante dissimulazione, ai danni dell'ignaro creditore, il quale quindi può assumere il ruolo di persona offesa. Di contro, nell'art. 223, n. 2, 1. fall. l'operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore, che però 73 diventi causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento.
5.7. Sotto altro profilo va pure detto che indubbiamente il fatto che i soggetti finanziatori fossero consapevoli della "irregolarità" di molte fatture non implica affatto che il credito sarebbe stato comunque erogato in modo "non autoliquidante". In altri termini, non appare convincente la tesi del Tribunale, secondo il quale gli istituti bancari, consapevoli dell'artificio, avrebbero così dimostrato una disponibilità tale da far presumere che avrebbero comunque erogato finanziamenti ordinari più a rischio. Sembra invece fondato l'assunto della Corte territoriale che ha evidenziato che, non è qui in discussione che gli istituti bancari vedessero con favore il sostegno a ST, per ragioni legate all'importanza che detta realtà aziendale rivestiva sul territorio, alle dimensioni della società, a ragioni politiche ed all'indubbio carisma del Presidente. Ma se l'azienda ..... non avesse deciso di fare ricorso alle modalità di erogazione del credito sopra descritte quest'ultimo avrebbe dovuto essere disposto attraverso altre forme le quali, come evidenziato, presentavano una ben diversa classe di rischio. A ciò sarebbe conseguito che l'incapacità della cooperativa di far fronte all'indebitamento sarebbe emersa molto prima, e quindi molto prima si sarebbe arrestata quell'operatività aziendale che, bruciando continuamente nuove risorse, non faceva che rendere sempre più esteso il default'>. E' pacifico, poi, che la consapevolezza da parte degli istituti finanziatori della "irregolarità" delle fatture non escluda il carattere doloso dell'operazione, ove si consideri che è ben possibile configurare anche il concorso degli erogatori di credito. Né può mettersi in dubbio in via astratta che contrarre un debito sulla base di una artificiosa rappresentazione di ricavi inesistenti possa causare ovvero aggravare un dissesto. In tal senso è condivisibile l'assunto della Corte territoriale, secondo il quale può integrare l'operazione dolosa causativa di dissesto l'acquisizione di un credito apparentemente autoliquidante (e quindi apparentemente a basso rischio) e che in realtà non può essere rimborsato con i ricavi dichiarati nelle fatture ma che deve essere fronteggiato con altre risorse.
5.8. Fondati invece risultano i rilievi delle difese sulla mancata esatta individuazione dei termini della condotta dolosa. Secondo l'ipotesi accusatoria, come sottolineato dalla stessa Corte territoriale in sentenza, la ST aveva utilizzato la prassi dello sconto delle fatture in modo del tutto distorto, ovvero presentando fatture relative a crediti non ancora maturati senza rendere nota al debitore la cessione. Le modalità erano state però diverse: spesso le fatture venivano emesse in relazione a SAL non ancora conseguiti e, quando maturavano i presupposti, veniva emessa una nuova fattura per l'importo esatto e quella precedente veniva stornata con nota di accredito. In alcuni casi poi, richiamati a pagina 65 e seguenti della motivazione della sentenza, le irregolarità erano state ancora più gravi perché il debitore aveva disconosciuto i documenti sulla base dei quali la 74 fattura era stata emessa. Che spesso le fatture venissero emesse, e presentate alle banche per l'anticipo, a fronte di SAL non ancora maturati ovvero in alcuni casi di lavori neppure iniziati, e che il debitore ceduto fosse spesso del tutto all'oscuro dell'operazione emergeva dalle numerosissime testimonianze rese dai predetti debitori ..... Come poi evidenziato a pagina 68 e seguenti della motivazione, spesso nei documenti utilizzati per ottenere l'anticipo (alcuni dei quali in quella sede richiamati e titolo esemplificativo) non veniva riportato che si trattava di fatture "in acconto" e pertanto relative a crediti futuri >>. Il debito, dunque, sarebbe maturato utilizzando fatture aventi caratteristiche molto diverse: alcune emesse in relazione a lavori mai commissionati e quindi per operazioni inesistenti;
altre manipolate perché riferite a lavori commissionati ma del tutto o in parte ineseguiti o emesse per interessi, danni e riserve tecniche non accettati dal committente. E' così evidente che le fatture del tutto prive di causale hanno consentito un credito che mai avrebbe potuto essere erogato;
quelle invece riportanti un credito da maturare hanno consentito l'anticipazione di somme effettivamente recuperabili dai debitori. E' quindi altrettanto evidente che la richiesta di finanziamenti derivanti da tale ultimo tipo di fatture non possa considerarsi di per sé operazione dolosa. Sarebbe stato quindi necessario che i giudici di merito puntualizzassero quante e quali fatture fossero non solo "irregolari" ma emesse per crediti "inesistenti". E' infatti fondato l'assunto (sostenuto pure dal Procuratore Generale in sede di discussione) secondo il quale deve escludersi che le fatture utili ad ottenere un finanziamento come anticipo di un ricavo possano essere ricondotte nel concetto di "operazioni dolose". In questi casi il debito è, pur tardivamente, "autoliquidante". I capi di imputazione fanno riferimento a un numero elevatissimo di fatture che nell'arco di un decennio sono state portate allo sconto, ma non è dato comprendere quali e quante fatture siano state oggetto di operazioni dolose ovvero inidonee ad ottenere un finanziamento autoliquidante. Sul punto la motivazione della sentenza qui in esame è carente ed è evidente invece l'importanza di dare specifico conto sul piano oggettivo dei termini della condotta che avrebbe avuto efficacia causale o concausale nel dissesto.
5.9. Altro profilo critico è quello della carenza di motivazione sull'esatta individuazione dell'evento di reato. Invero, a fronte di imputazioni ancora una volta generiche, anche nelle sentenze dei giudici di merito non si è chiarito quale quota del debito bancario sia riferibile a fatture anticipatrici di crediti inesistenti e, per questo, abbia gravato sulla causazione ovvero sull'aggravamento del dissesto. In effetti, la mancanza di motivazione sul punto deriva anche per tali imputazioni (come per quella delle AP) dall'adesione della Corte territoriale alla tesi accusatoria, per la quale l'aggravamento del dissesto sarebbe individuabile nella prosecuzione dell'attività di impresa, resa possibile anche dai finanziamenti fondati su fatture irregolari. 75 La prosecuzione dell'attività di impresa avrebbe determinato un ritardo nella declaratoria del fallimento e quindi un maggiore disavanzo. Afferma la Corte territoriale: < Vero è, infatti, che l'aggravamento del disavanzo era conseguito alla prosecuzione dell'attività della cooperativa in condizioni di dissesto, ma tale prosecuzione era stata resa possibile proprio da tutte le condotte che avevano consentito un'erogazione di risorse ad un'azienda che avrebbe viceversa dovuto adottare misure ben diverse idonee a fronteggiare il default, condotte nelle quali era compresa anche quella in esame>>. Così delineati l'evento del reato e il nesso causale non si possono che ribadire le perplessità già esposte trattando dell'imputazione relativa alle AP. Le argomentazioni della Corte territoriale non delineano affatto un nesso causale tra l'azione dolosa e il dissesto (ovvero il suo aggravamento), che non sarebbe derivato dalle operazioni di finanziamento in sé (anche solo sotto il profilo di concausa), bensì dalla prosecuzione dell'attività. Così impostata la rappresentazione dei fatti si finisce per non gravitare nella struttura della fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n.2 1. fall., per la quale -come si è più volte detto- l'evento deve essere in rapporto causale o concausale con l'azione. In effetti quello che la Corte territoriale ha voluto sottolineare è che, secondo l'ipotesi accusatoria cui ha aderito, i finanziamenti ottenuti in relazione a fatture per ricavi non conseguibili avrebbe aggravato la situazione di crisi strutturale della cooperativa, con conseguente accumulo di perdite ulteriori. Viene allora nuovamente in risalto la necessità di chiarire con lo sconto di quante e quali fatture sia stato causato l'aggravamento cui si fa riferimento e in che termini la prosecuzione dell'attività di impresa, in ragione di tali finanziamenti a rischio e in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, abbia influito sull'accumulo di perdite ulteriori.
5.10. Vizi motivazionali si rinvengono anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In proposito non si possono che richiamare tutti i rilievi già svolti nel paragrafo 4.3.3. Va solo qui ricordato che, sostanziandosi delitto in esame in una eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, è onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione a cui segue il dissesto (o il suo aggravamento), in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa. Anche in ragione di quanto sopra detto in ordine alle carenze motivazionali sui termini della condotta e sul nesso di causalità, risultano lacunose le argomentazioni della Corte territoriale nella parte in cui ritengono provato il dolo in capo a ON, RI MA e RL solo valutando i ruoli da questi rispettivamente rivestiti e dalla circostanza che essi elaboravano le linee di politica aziendale alle quali quell'indebita protrazione dell'operatività della società era riconducibile. 76 La Corte territoriale si è in effetti limitata a sottolineare come non fosse pensabile che il reiterato ricorso a fatture "irregolari" per ottenere finanziamenti auto liquidanti, il quale si era ripetuto - nel corso degli anni finendo per diventare un vero e proprio modus operandi, non venisse realizzato nella piena consapevolezza ed anzi su input dei vertici della cooperativa. Tutto ciò, però, finisce per non chiarire in che termini i suddetti imputati abbiano avuto effettiva consapevolezza e volontà della natura "dolosa" delle operazioni di sconto delle fatture (quante e quali per finanziamenti non autoliquidanti?) e quindi si siano rappresentati la prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa.
6. Il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione di cui al capo E) rubrica Coopcostruttori. Nel paragrafo 11) della sentenza di appello sono stati esaminati i fatti di cui al capo E) della rubrica ST. Si tratta della bancarotta fraudolenta per dissipazione, concretatasi nei reiterati ed ingenti finanziamenti erogati dalla RU in favore della società calcistica SPAL dal 30 giugno 1993 al 2 luglio 2002, per un importo complessivo di euro 38.526.130. Il reato è stato contestato ex artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 n. 1, 223 n. 1, 219 commi 1 e 2, fall. agli imputati ON, RI MA, NI, RL, DA OZ, IN, AR, LD, tutti condannati in primo grado. La condotta è consistita nella sistematica erogazione di somme di denaro in favore della SPAL Spa, acquisita nel 1992 e ceduta nel 2002 e costantemente in perdita, con conseguente dissipazione dei relativi importi ed utilizzazione di questi ultimi per scopi estranei a quelli propri della cooperativa. DAlo specchietto riportato nella rubrica della sentenza di primo grado risulta come l'ammontare dei finanziamenti non fosse stato mai inferiore a 2.417.930 euro (nel 1997) per raggiungere la cifra massima di 5.962.455 euro nel 1994. In relazione a tale capo di imputazione la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, con riferimento all'affermazione di responsabilità di ON, RI MA, NI (non ricorrente), RL, DA OZ, LD ed IN, contestualmente dichiarando relativamente a AR l'improcedibilità del reato, estinto per morte dell'imputato.
6.1. Il Tribunale aveva affermato che le somme erogate (come si è detto, oltre 38 milioni di euro tra il 1993 ed il 2002, anno nel quale la SPAL veniva venduta) erano state dissipate, atteso che dette erogazioni erano estranee all'oggetto sociale. In particolare, seppure l'art. 4 dello Statuto prevedesse la possibilità di gestire impianti sportivi e di assumere partecipazioni in altre società, era altresì indubitabile che tali attività non fossero fine a se stesse, bensì strumentali al conseguimento dello scopo della cooperativa, che era (art. 3) la garanzia ai soci di continuità occupazionale e di migliori condizioni economiche e professionali. Nel caso di specie 7777 nessun vantaggio ai soci era derivato da dette erogazioni, le quali quindi restavano estranee al raggiungimento degli scopi richiamati. Si legge nella sentenza di primo grado (pag. 135) che non è priva di rilievo la circostanza che SPAL venisse periodicamente ricapitalizzata, con contestuale abbattimento del saldo creditorio della controllata, in un contesto nel quale era evidente che i prestiti erogati non sarebbero mai stati restituiti. La cooperativa aveva inoltre erogato 858.241 euro alla società calcistica anche nella fase successiva alla dismissione della partecipazione, senza alcun titolo. Il Tribunale aveva poi ritenuto che né la pressione imposta dalle forze politiche di riferimento locali in persona del Sindaco, né il ritorno pubblicitario che l'operazione avrebbe comportato potessero giustificare quei finanziamenti a fondo perduto erogati da ST a SPAL negli anni indicati.
6.2. La Corte territoriale ha sostanzialmente confermato le argomentazioni del Tribunale: In particolare e riassumendo: quanto al supposto ritorno pubblicitario che sarebbe conseguito all'acquisto della società calcistica, tale prospettiva avrebbe forse potuto presentare un rilievo nella fase genetica dell'operazione, ma non certo in quella successiva, nella quale emergevano in modo macroscopico l'evidenziata antieconomicità delle scelte aziendali;
il contrasto con il principio mutualistico e con la conseguente necessità di tutela dei soci, nonché il pregiudizio alle ragioni creditorie;
l'entità dei finanziamenti;
la circostanza che essi fossero accompagnati dalia ricapitalizzazione della controllata e non sarebbero mai stati recuperati dalla capogruppo attese le condizioni di SPAL;
la reiterazione delle operazioni per un lungo lasso di tempo pur in una condizione di crisi della controllante;
l'assenza di alcuna garanzia;
l'aleatorietà dei supposti vantaggi;
l'entità assai più rilevante dei costi rispetto ai benefici ed infine la chiara evidenza di tutte queste situazioni rappresentano elementi rivelatori del dolo richiesto dalla norma incriminatrice e rendono evidente come nel caso di specie non sia ravvisabile una semplice operazione imprudente, bensì una condotta, reiterata nel tempo, posta in essere nella piena consapevolezza della sua idoneità lesiva in danno dei creditori;
nessun rilievo può ai fini che interessano attribuirsi alla speranza che la squadra si risollevasse ad esempio in esito all'emergere di giovani campioni dal vivaio giovanile: si trattava infatti di una prospettiva del tutto incerta ed aleatoria (tanto che nell'arco di nove anni non si era realizzata), a fronte della quale il pesantissimo esborso operato dalla capogruppo risultava del tutto ingiustificato;
la necessità di non deprezzare la partecipazione pure era priva di alcuna logica - economica, tanto che SPAL veniva venduta ad un prezzo di molto inferiore all'importo dei finanziamenti;
anche in questo caso, peraltro, attesa l'entità di questi ultimi e la loro reiterazione nel tempo la connotazione pregiudizievole di quella scelta per la società e per i creditori era macroscopica;
78 il dolo richiesto dalla norma non comprende la previsione del fallimento, e men che meno il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta;
la posizione degli amministratori operativi e dei sindaci era ben diversa da quella degli amministratori privi di delega prosciolti dal GUP ex art. 425 cpp, in quanto i primi, a differenza degli altri, avevano in ragione delle circostanze esposte avuto modo e tempo di percepire i plurimi segnali di anomalia connessi alle operazioni in questione;
la circostanza, richiamata e documentata nei motivi aggiunti depositati nell'interesse di RL EP, che negli anni interessati la cooperativa avesse acquisito importanti commesse da privati non appare decisiva;
innanzitutto non è affatto certo che esse fossero conseguite alla partecipazione SPAL, tenuto anche conto che molte delle controparti erano società di grandissime dimensioni (quali ENICHEM, MONTEDISON, ERIDANIA) difficilmente influenzate dalla titolarità di una squadra di calcio ed in ogni caso l'importo complessivo delle commesse locali (anche ove fosse provata il che non è- l'incidenza delle operazioni in esame sull'esito positivo dei relativi contratti) è inferiore a quello dei finanziamenti erogati>> (pag. 292 – 293).
6.3. Manifestamente infondati sono tutti i motivi di ricorso presentati dagli imputati ON, RI MA, RL, DA OZ, IN E LD. In via generale va detto, infatti, che molte delle censure si risolvono in valutazioni di merito e non viene denunziato travisamento della prova (si richiamano sul punto le argomentazioni svolte nel paragrafo 1.2.), che peraltro, a fronte di una doppia pronunzia conforme di condanna, avrebbe dovuto essere dedotto solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, avesse richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (ex multis, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 25843801). Peraltro molte delle censure sono reiterative di motivi di appello e su di esse la Corte territoriale ha reso esaustiva e chiara motivazione.
6.4. Destituiti di ogni fondamento sono i motivi con i quali gli imputati hanno denunziato illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene dissipativo il finanziamento SPAL il cui acquisto iniziale invece era stato considerato lecito. Sono state censurate le decisioni dei giudici di merito anche perché basate sull'assunto che l'investimento in una società sportiva non potesse migliorare l'immagine di un'impresa che assumeva commesse dalla P.A. e ritenendo irrilevante che l'investimento fosse stato sollecitato dal sindaco di FE. Con alcuni motivi di appello era stato prospettato che la fallita lavorava anche per privati e un pur modesto ritorno d'immagine avrebbe dovuto far derubricare la bancarotta patrimoniale in colposa. In primo luogo, va detto che la Corte territoriale bene ha fatto a sottolineare l'irrilevanza della natura imprudente dell'acquisto della Spal, evidenziando che l'imputazione non ha ad oggetto 79 tale acquisto, bensì unicamente i successivi finanziamenti. A rilevare sono certamente gli atti dispositivi del patrimonio, che si sono sostanziati in ripetuti consistenti finanziamenti della società calcistica, la quale nel corso degli anni si era rivelata senza alcun positivo ritorno sulla situazione finanziaria della controllante ST. Non è stato quindi illogico puntare l'attenzione sui predetti atti dispositivi senza tener conto della legittimità o meno dell'acquisto iniziale. Peraltro, non è chiaro quali esborsi avesse sostenuto la ST per tale acquisto, ma è palese che i successivi rilevanti finanziamenti a fondo perduto abbiano disperso risorse della cooperativa. E la Corte territoriale ha correttamente valutato se le operazioni presentassero profili di coerenza rispetto all'oggetto sociale facendo riferimento solo alle erogazioni patrimoniali successive all'acquisizione e non a quest'ultima. Peraltro, nella sentenza sono indicate in maniera puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali era emerso che la SPAL si era rivelata fin dall'inizio "un fardello", perché si trattava di una società perennemente in perdita, la cui operatività si sosteneva solo sul supporto di ST, senza che vi fosse coerenza con la logica e gli obiettivi della cooperativa. Se, quindi, il miraggio del ritorno pubblicitario poteva in qualche modo legittimare la scelta iniziale, diveniva ben presto evidente come il mantenimento della SPAL, la quale succhiava continuamente risorse alla capogruppo, era per quest'ultima del tutto antieconomico e non giustificabile con la prospettiva sopra richiamata. In altre parole, i costi dell'operazione erano di gran lunga superiori agli, peraltro indimostrati, vantaggi che la stessa avrebbe potuto portare alla cooperativa. E nella fase successiva all'acquisto della partecipazione i finanziamenti venivano erogati anche in spregio ad ogni principio mutualistico e ad ogni esigenza di salvaguardia dei soci, così collocandosi completamente al di fuori dell'oggetto sociale ed anzi violandolo>> (così si legge a pag. 287 della sentenza). Si è già detto (sopra nel paragrafo n. 1.4.), d'altronde, come non si possa nel caso di specie certamente ritenere applicabile l'art. 2634 cod. civ., sui vantaggi "fondatamente prevedibili", come conseguenti alle erogazioni di denaro da parte della ST alla controllata SPAL. La norma esige che i vantaggi siano concreti, non essendo sufficiente la mera speranza, e che i vantaggi corrispondenti, ovvero compensativi della ricchezza perduta, siano "conseguiti" o "prevedibili" "fondatamente" e, cioè, basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (così in motivazione sempre Sez. 5, Sentenza n. 8253 del 2016, non massimata). Quindi, si ribadisce che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione infragruppo, la regola del "vantaggio compensativo" esclude la rilevanza penale del fatto solo in quanto sia dimostrato che le operazioni contestate abbiano prodotto uno specifico vantaggio, anche indirettamente derivante da quello riferibile al gruppo nel suo complesso, idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi delle operazioni stesse (arg. da Sez. 5, 17/03/2015, n. 23997). 80 Orbene, la Corte territoriale ha motivato in maniera specifica anche sul fatto che, in un contesto di crisi economica come quella che si era delineata, < eventuali liquidità delle quali la cooperativa disponeva avrebbero dovuto essere destinate in via principale a tutelare i soci, già sottoposti ad un regime rigorosissimo, e non certo a finanziare una società in perenne perdita a fronte di benefici del tutto aleatori e comunque molto inferiori ai pesantissimi costi. Si trattava infatti di una scelta che forse neppure un'azienda più florida avrebbe potuto permettersi, ma men che meno poteva permettersela ST, la quale si trovava già dal 1993 in uno stato di difficoltà che a partire dal 1998 diveniva vero e proprio dissesto ed avrebbe dovuto in quel contesto garantire in via principale i soci, e non certo un "fardello" come SPAL'> (pag. 288 della sentenza). Insomma non è priva di rilievo per ritenere sussistente la condotta dissipatoria la circostanza che la SPAL venisse periodicamente ricapitalizzata, con contestuale abbattimento del saldo creditorio della controllata, in un contesto nel quale era evidente che i prestiti erogati non sarebbero mai stati restituiti.
6.5. Manifestamente infondate sono pure le censure dei ricorrenti che lamentano non sia stato considerato che, una volta acquisita, la SPAL non poteva che essere finanziata, altrimenti si sarebbe perduto l'investimento. Si è anche aggiunto che la SPAL comunque aveva conservato un suo valore, tanto che era stata ceduta nel 2002 per un prezzo non irrisorio. Condivisibilmente la Corte territoriale ha evidenziato come non possa accogliersi la tesi difensiva relativa all'intento di evitare che il valore della partecipazione si deprezzasse, posto che a fronte di finanziamenti per complessivi euro 38.526.130 la SPAL veniva nel 2002 venduta, peraltro con difficoltà, solo per euro 792.000, contesto che rendeva anche in questo caso palese la connotazione antieconomica dell'operazione. Vero è che l'acquirente della società si accollava anche i debiti di quest'ultima, ma tale circostanza non faceva, evidentemente, venire meno la sproporzione tra quanto erogato da ST per sostenere SPAL e quanto alla fine guadagnato quale corrispettivo della cessione della partecipazione. In sostanza era del tutto evidente ab initio come l'importo dei finanziamenti non potesse essere recuperato in esito alla vendita, attesa la generale crisi del mercato che rendeva difficoltoso il reperimento di un acquirente e la circostanza che si trattava comunque di una società in forte e costante perdita e quindi scarsamente appetibile. Non solo, ma come evidenziato dal Tribunale a pagina 135 della motivazione la cooperativa erogava 858.241 euro alla società calcistica anche nella fase successiva alla dismissione della partecipazione, senza alcun titolo>> (pag. 259 della sentenza).
6.6. Destituite di fondamento sono pure le censure secondo le quali, proprio per la mancanza di alternative agli ulteriori finanziamenti, pena la perdita dell'investimento, la condotta 81 non sarebbe fraudolenta ma riconducibile nella fattispecie di bancarotta patrimoniale colposa ex art. 217 I. fall.. Come si è visto la Corte territoriale e il Tribunale hanno messo in rilievo la lunga scansione temporale e il rilevante ammontare dei finanziamenti, così da escludere che la condotta potesse essere connotata solo da imprudenza. Sotto tale profilo va ricordato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima(Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 25121801; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv. 22539801). Con riferimento all'elemento psicologico la sentenza in esame ha correttamente subito sgomberato il campo dal richiamo all'orientamento adottato dalla sentenza TA (si veda quanto già diffusamente detto nel paragrafo n. 1.3). Ha quindi delineato con esaustività e chiarezza gli elementi per configurare in capo ai singoli imputati il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, per il quale è sufficiente che l'agente sia consapevole dell'idoneità della condotta a diminuire le garanzie dei creditori (pagg. 289 - 291).
7. I reati di bancarotta preferenziale contestati ai capi F) e H) rubrica Coopcostruttori. Nel paragrafo 12) della sentenza di appello sono stati esaminati i fatti di cui ai capi F) e H) della rubrica ST. Si riportano qui di seguito le imputazioni come sintetizzate dalla Corte territoriale. - CAPO F (artt. 216 comma 1, 223 comma 1, 219 commi 1 e 2 I. fall., 110 e 40 comma 2 cp;
imputati ON, RI MA, OR, RL, DA OZ, IN, LA, LD;
condannati in primo grado ON, RI MA, DA OZ;
assolti OR, RL, IN, LA e LD): rimborsi aventi ad oggetto quote di capitale sociale e di AP e relative ad utili di esercizio non conseguiti e pertanto fittizi;
dette somme venivano erogate senza alcuna giustificazione, distolte dalla loro destinazione giuridicamente vincolante e quindi distratte, in FE fino al 2.7.2003. Con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta. CAPO H (artt. 216 comma 3, 223 comma 1, 219 comma 1 e 2 n. 1 I. fall., 110 e 40 comma 2 cp;
imputati ON, RI MA, RL, DA OZ, IN, LA, LD;
condannati in primo grado ON, RI MA e DA OZ;
assolti IN, LA e LD): rimborsi di quote di prestito sociale effettuate in favore di alcuni soci in pregiudizio della par condicio creditorum, in FE nei primi sei mesi dell'anno 2003. Con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta. 82 7.1. Il capo F), quindi, riguarda i rimborsi di capitale sociale e di AP attribuiti in sede di destinazione di utili di esercizio in tesi d'accusa insussistenti, condotta che avrebbe concretato un atto distrattivo. Il capo H) ha invece ad oggetto la restituzione di parte delle quote di prestito sociale. In relazione a detti illeciti erano stati condannati in primo grado ON, RI MA e DA OZ, mentre i coimputati (OR, RL, IN, LA e LD) erano stati assolti perché il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale, accogliendo la prospettazione degli appellanti, ha qualificato diversamente i fatti come bancarotta preferenziale ex art. 216 comma 3 1. fall., dando poi atto della estinzione per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine di cui agli artt. 157 e seguenti cod. pen.. L'esercizio dell'azione civile da parte della Procedura anche in relazione a detti fatti ha imposto però alla Corte di Appello un vaglio del merito dell'accusa, contestata dagli appellanti sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che ha ritenuto sussistente in capo a ON, RI MA e DA OZ 7.2. Per quanto di interesse in questa sede, avendo presentato ricorso avverso tale decisione solo il DA OZ, si evidenzia che con riferimento alla posizione di costui la Corte territoriale ha rilevato che, ai fini della valutazione del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, è del tutto irrilevante l'assenza di ragioni personali che inducessero a trattare quel singolo creditore diversamente dagli altri, perché come messo in luce dal Tribunale, se anche l'intento che animava gli agenti era quello di accogliere le esigenze ritenute più meritevoli ciò non faceva venir meno la rilevanza della condotta. Attraverso quest'ultima, infatti, la dirigenza aveva sostituito i criteri fissati ex lege per il riparto con parametri propri e diversi, così consapevolmente preferendo alcuni creditori in luogo di altri. In particolare si era scelto di rimborsare le quote di capitale sociale e le AP, così favorendo i relativi titolari, in un contesto che, a partire dal 1999, vedeva la cooperativa in difficoltà nel pagamento delle ritenute d'acconto sugli stipendi e nell'onorare i debiti verso fornitori ed altri creditori, costretti a ricorrere a procedure monitorie.
7.3. Come si è già visto, con il terzo motivo di ricorso DA OZ ha denunziato violazione di legge e vizi di motivazione per l'annullamento ai soli fini civili della condanna risarcitoria. Ha sostenuto di essere del tutto estraneo alla gestione dei rapporti finanziari con i soci, occupandosi delle fabbriche, come emergerebbe dalla testimonianza della teste NA, la quale ha riferito che il DA OZ si era limitato ad andare ad alcuni incontri con i soci, nell'ultima fase di vita della cooperativa (a partire dall'aprile 2003), al solo fine di negare le restituzioni di prestito sociale ed AP e chiedendo loro di pazientare in 83 risollevare le sorti dellaattesa del cosiddetto "prestito ponte" che avrebbe dovuto cooperativa, anche e soprattutto attraverso la vendita delle fabbriche.
7.4. Le doglianze del ricorrente sono infondate. Invero, sebbene non sia stato provato che il DA OZ fosse coinvolto nella gestione delle voci di bilancio (capo B), nella emissione di AP (capo C), nella presentazione di fatture "irregolari" (capo D), non può dirsi estraneo alla condotte di erogazione di risorse quale quella dei finanziamenti alla Spal (capo E) e di rimborso preferenziale ai soci (capi Fe H). Correttamente la sentenza impugnata ha messo in evidenza che sono emersi elementi sul pieno coinvolgimento del DA OZ nelle vicende in esame. -Come si è già detto, questi era stato Vice Presidente della cooperativa dal 1997 al 2003 e in tale ruolo aveva fatto parte del Consiglio di Amministrazione, che aveva deliberato la parziale restituzione ad alcuni soci delle quote di prestito sociale. Peraltro è emerso che al DA OZ era stata conferita la gestione della cd. "corsa allo sportello", nel corso della quale, come documentalmente provato, venivano ad alcuni soci restituiti quantomeno parte delle somme conferite a titolo di capitale sociale, prestito sociale e sottoscrizione di AP. Quindi è indubitabile che, soprattutto nell'ultima fase della vita della cooperativa, alcuni soci fossero stati soddisfatti in danno di altri e delle altre categorie di creditori;
condotta che DA OZ, in qualità di Vice-Presidente ed amministratore operativo materialmente delegato alla gestione dei rapporti con i richiedenti, doveva quantomeno impedire. Le medesime considerazioni sono state fatte nella sentenza in ordine ai fatti di cui al capo H), il quale -come si è già evidenziato- ha ad oggetto la restituzione di parte delle quote di prestito sociale. Anche in questo caso la dirigenza aveva deciso di rimborsare, peraltro parzialmente, solo alcuni soci sulla base di una valutazione della gravità delle relative posizioni. Era quindi emerso che la relativa decisione era stata adottata dal Consiglio di Amministrazione ed il rapporto con i soci creditori era stato gestito dal DA OZ unitamente a LV NA. Coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto che tali condotte risultassero ascrivibili a RI e ON, organi apicali della cooperativa ed artefici delle scelte gestionali più rilevanti, ma anche al DA OZ, il quale non solo rivestiva la carica di amministratore operativo, ma era stato materialmente addetto a gestire il rapporto con i richiedenti, così come emerso anche da alcune prove testimoniali (si veda pag. 297 della sentenza). E' allora del tutto evidente che la motivazione della Corte territoriale non presenti vizi né di carenza, né di illogicità o contraddittorietà, né tantomeno di travisamento della prova, peraltro neppure denunziato dal ricorrente, il quale si è limitato a dedurre elementi finalizzati ad una rilettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità, così come si è già detto trattando delle questioni generali. ळ 84 8. Il reato di bancarotta per distrazione di cui al capo G) della rubrica Coopcostruttori. Nel paragrafo 13) della sentenza di appello è stata esaminata l'imputazione di cui al capo G) della rubrica ST. Si riporta qui di seguito l'imputazione come sintetizzata nella sentenza in esame. CAPO G (artt. 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1, 219 comma 2 n. 1 I. fall., 110 e 40 comma 2 cp;
imputati ON, RI MA, RL, DA OZ, IN, LA, LD;
tutti assolti in primo grado): versamento a favore dei soci di somme a titolo di interessi extra contratto fatte figurare quale restituzione di finanziamenti in realtà mai erogati, versate - senza alcuna giustificazione e quindi distratte dal patrimonio della società, in FE fino al 2.7.2003. Con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta.
8.1. Si è contestato agli amministratori e ai sindaci della Cooperativa la distrazione delle somme corrisposte a numerosi soci a titolo di interessi sul c.d. "prestito sociale", ovvero il finanziamento da parte dei soci alla cooperativa attraverso versamenti o trattenute. La vicenda era stata così ricostruita dai giudici di merito. La cooperativa, intorno agli anni 1990, aveva deciso di incentivare il prestito sociale, corrispondendo un interesse aggiuntivo (negli ultimi anni lo 0,50 in più) alle famiglie che, sommati i vari libretti di deposito, raggiungessero un certo ammontare del prestito. Tale premio variava a seconda dell'importo complessivo del prestito e della tipologia del deposito (libero o vincolato). Alla fine dell'anno il bonus poteva essere ritirato ovvero lasciato sul libretto e registrato come versamento e le circostanze in esame erano note a tutti i soci, così come precisato nella sentenza di primo grado. Era emerso che a circa centottanta gruppi familiari, che prestavano i loro risparmi alla cooperativa, erano stati riconosciuti i bonus sulle somme concesse in prestito. Gli stessi gruppi familiari, nel momento in cui raggiungevano l'ammontare stabilito, richiedevano il tasso di interesse aggiuntivo. Nei bilanci relativi agli esercizi 2002 e 2003 detti importi venivano fatti figurare sui libretti di risparmio come versamenti dei soci in realtà mai eseguiti.
8.2. Il reato era stato contestato a ON, RI MA, RL, DA OZ, IN, AR e LD e tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste".
8.2.1 Il Tribunale, infatti, non aveva ravvisato alcun atto distrattivo perché il tasso di interesse concretava un incentivo ad aumentare gli investimenti da parte dei soci e quindi ad attrarre liquidità alla cooperativa, contesto nel quale quest'ultima beneficiava, a fronte del maggior esborso di denaro conseguito all'aumento del tasso, di un vantaggio corrispettivo.
8.2.2. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili gli appelli proposti dal PM e dalle parti civili quanto alle posizioni dei sindaci IN, AR e LD e, in ragione di ciò, ha evidenziato che la relativa statuizione assolutoria è divenuta irrevocabile. 85 O Ha quindi proceduto all'esame delle sole posizioni dei coimputati, ovvero degli amministratori, e ha ritenuto responsabili dei fatti di bancarotta ON, RI MA e DA OZ. Ha invece ritenuto non sufficienti le prove a carico di RL, assolto ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen, dall'imputazione in esame con la formula "per non avere commesso il fatto".
8.2.3. In sostanza la Corte d'appello, non condividendo la conclusione del Tribunale, ha rilevato che l'erogazione delle somme corrispondenti ai tassi maggiorati non costituiva oggetto di un diritto di credito liquido ed esigibile da parte del socio, a differenza dei rimborsi di AP e del capitale sociale. Non si trattava di un'utilità prevista dallo Statuto né da alcuna altra normativa. Richiedeva l'utilizzo di un artificio contabile, ovvero la necessità di fare figurare quale finanziamento l'importo non ritirato e lasciato sul libretto alla scadenza. Si trattava quindi di devoluzione di utilità non dovute e non previste operata dalla cooperativa al fine di incentivare l'investimento e quindi l'afflusso di ulteriori liquidità>> (pag. 299 della sentenza). La mancanza di una ragione giustificativa al pagamento di detti tassi maggiorati attribuiva a tale operazione una valenza distrattiva, perché ad essa conseguiva una diminuzione patrimoniale in assenza di un presupposto contrattuale o statutario che la legittimasse. La Corte di Appello ha pure escluso che a tale uscita corrispondesse una qualche utilità per la cooperativa, giacché l'incremento del prestito non faceva che aumentare l'indebitamento e la corresponsione degli interessi aggiuntivi era stata disposta negli anni 2001-2002-2003, ovvero in una fase nella quale la cooperativa era ormai in uno stato di dissesto. In questo quadro, quindi, la corresponsione di quelle somme, oltre ad essere priva di alcun presupposto, non faceva che impoverire ulteriormente l'impresa in assenza di alcun vantaggio che controbilanciasse detta uscita.
8.3. Sono fondati i motivi di ricorso e pertanto la sentenza, limitatamente al capo di imputazione in esame, va annullata senza rinvio perché il fatto ascritto non sussiste, così come peraltro richiesto anche dal Procuratore Generale della Cassazione.
8.4. Le difese degli imputati hanno in maniera condivisibile evidenziato l'erroneità delle argomentazioni della Corte territoriale sopra riassunte, in quanto la corresponsione degli interessi aggiuntivi, sebbene non fosse prevista dalla normativa statutaria, aveva trovato la sua fonte in un sinallagma negoziale. Si è quindi fondatamente sostenuto che il problema non era se il "bonus" fosse più o meno legittimo sotto il profilo fiscale e statutario, ma se esso concretasse un interesse corrispettivo a fronte del maggior apporto di liquidità alla cooperativa e se, in questo caso, la dazione dovesse ritenersi distrattiva. E' stata la stessa Corte territoriale, trattando della bancarotta documentale, a evidenziare che < detto interesse aggiuntivo era stato oggetto di una decisione del C. di A. risalente ai primi 86 anni '90; di una successiva discussione in assemblea e dell'elaborazione di una vera e propria "griglia" che fissava i parametri di quantificazione" (pag. 304 della sentenza). Quindi le erogazioni di interessi aggiuntivi erano state previste specificamente in una delibera del Consiglio di Amministrazione ed erano state oggetto di una pattuizione con i soci, tanto che il "bonus" era certo (anche nel corrispettivo poiché erano fissati parametri di quantificazione) ed esigibile. L'artificio contabile pure descritto in imputazione (ovvero quello della registrazione degli interessi non ritirati sui libretti attraverso l'indicazione degli stessi come conferimento da parte del socio) era finalizzato solo ad eludere la normativa fiscale relativa alle agevolazioni, ma di certo non influiva sulla esistenza del credito del risparmiatore e del conseguente debito della cooperativa. Insomma, il meccanismo della corresponsione di interessi aggiuntivi non era estemporaneo, imprevedibile, non codificato e quindi arbitrario nel privilegiare alcuni creditori della società in danno degli altri. In effetti, come sostenuto anche dal Procuratore Generale in sede di discussione, gli interessi aggiuntivi erano stati riconosciuti proprio per promuovere i prestiti e ciò era avvenuto a partire dai primi anni novanta, quando certamente non era ancora insorta la crisi ed era stato -come si è detto il Consiglio di amministrazione dell'epoca a decidere, al fine di incentivare il prestito sociale, di corrispondere un tasso di interesse aggiuntivo dello 0,50% alle famiglie. Irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, è il fatto che questi interessi aggiuntivi venivano poi effettivamente incassati dai beneficiari all'inizio del 2002, per quanto concerneva gli interessi maturati nell'anno precedente, ed all'inizio del 2003, quanto agli interessi maturati nel 2002 ovvero in un periodo in cui si era già manifestato in maniera incontestabile il dissesto. Si trattava comunque di un diritto di credito liquido ed esigibile del socio, sicché tutt'al più sarebbe stata configurabile solo con riferimento a tali ultime elargizioni (ovvero a quelle effettuate in periodo di insolvenza) una condotta di bancarotta preferenziale (ex multis, Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 23948701), reato ormai estinto per intervenuta prescrizione. Va detto, però, che in ragione di quanto sopra già esposto, va escluso pure che sia ravvisabile una bancarotta preferenziale, per la cui configurabilità è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (ex multis, Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol e altri, Rv. 26022101; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Lippi, Rv. 25796301; Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009 - dep. 28/07/2009, Scala, Rv. 24449001). 87 Q 9. I reati di bancarotta documentale di cui al capo I) rubrica Coopcostruttori e capo C) rubrica CIR. Nel paragrafo 14) della sentenza di appello sono stati esaminati il capo I) della rubrica ST ed il capo C) della rubrica CIR. Si riportano qui di seguito le imputazioni come sintetizzate nella stessa sentenza di appello. CAPO I) (artt. 216 comma 1 n. 2, 223 comma 1, 219 commi 1 e 2 1. fall., 110 e 40 comma 2 cp;
imputati ON, RI MA, OR, RL, DA OZ, IN, LA, LD;
condannati in primo grado ON, RI MA, IN, LA, LD;
assolti OR, RL, DA OZ): falsificazione delle scritture contabili esponendo dati difformi dal reale anche in violazione dei principi contabili, in particolare per quanto concerne la contabilizzazione di crediti, risconti attivi, riserve tecniche, avviamento, portafoglio lavori, partecipazione, rimanenze, capitale sociale e debiti nei confronti dei soci;
le scritture venivano comunque tenute i modo da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in FE fino al 2.7.2003. Con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta. CAPO C: (artt. 216 comma 1 n. 2, 223 comma1, 219 commi 1 e 21. fall., 110, 40/2 cp;
imputati VI, RL, TI, AZ, BR, IN, NI, EO, ON, RI MA;
condannati in primo grado IN, ON e RI MA;
assolti VI, TI, AZ, BR, NI, EO;
falsificazione dei bilanci con particolare riguardo a risconti attivi, riserve tecniche, avviamento e debiti;
in particolare venivano esposti dati non rispondenti al vero in violazione dei principi contabili e registrate operazioni inesistenti;
le scritture contabili venivano inoltre tenute in modo da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari della società; in FE fino al 30.9.2003. Con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta ad eccezione di EO.
9.1. Il primo dei capi sopra richiamati ha ad oggetto la bancarotta documentale relativa alla ST. Con la sentenza di primo grado OR, RL e DA OZ venivano assolti;
sul punto non è stata presentata alcuna impugnazione, per cui la relativa statuizione è divenuta irrevocabile. In esito al giudizio di primo grado veniva invece affermata la penale responsabilità di ON, RI MA e dei tre sindaci IN, AR e LD. La contestazione aveva ad oggetto numerose voci del bilancio ed in particolare crediti, riserve tecniche, risconti attivi, avviamento, portafoglio lavori, partecipazioni, rimanenze, capitale sociale, capitale sociale per AP ed infine debiti nei confronti dei soci. Il dispositivo della sentenza di primo grado dichiarava genericamente responsabili i predetti imputati quanto all'intero capo I) della rubrica, ma dalla motivazione (pag. 151 e seguenti) 88 emerge come l'illecito sia stato ravvisato unicamente con riferimento alle fatture emesse in relazione a lavori non ancora realizzati, ai risconti attivi ed agli interessi extra- contratto.
9.2. La Corte territoriale, dopo aver esaminato le risultanze processuali, ha ritenuto responsabili ON e RI MA (i quali erano i principali artefici della politica contabile che si era tradotta, anche, nell'esposizione dei dati sopra esaminati), nonché i sindaci IN e LD (i quali avevano contezza della situazione effettiva della società e del mendacio contabile, o comunque erano in condizione di percepire i segnali di anomalia e nulla avevano fatto per impedire l'illecito).
9.3. Ad analoga conclusione la Corte territoriale è pervenuta con riferimento alla bancarotta documentale in contestazione al capo C) della rubrica CIR. In relazione a detto reato VI, TI, AZ, BR, NI ed EO venivano assolti con la sentenza di primo grado. Quanto a RL, ha rilevato la Corte di Appello che lo stesso non veniva in alcun modo menzionato nel dispositivo (né di condanna, né di assoluzione), ma si trattava di un evidente omissione materiale, posto che dalla motivazione emergeva come anche quest'ultimo dovesse, ad avviso del primo giudice, andare esente da responsabilità. Ha quindi proceduto alla correzione del dispositivo della pronuncia impugnata aggiungendo ai nominativi degli imputati assolti anche quello di RL. Nella sentenza di primo grado venivano invece condannati ON, RI MA e IN, quest'ultimo anche in questo caso in qualità di sindaco. La contestazione ha ad oggetto le falsità delle voci contabili relative a riserve tecniche, avviamento e risconti attivi. Anche in relazione a tale illecito la Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità dei suddetti imputati.
9.4. I motivi di ricorso degli imputati ON, RI MA, IN e LD sono fondati solo nei termini qui di seguito indicati, sicché la sentenza sul punto va annullata con rinvio per nuovo esame.
9.5. Va in primo luogo rilevato che in entrambe le imputazioni risultano contestate sia l'ipotesi di falsificazione delle scritture contabili sia quella di irregolare tenuta della contabilità. Come si dirà meglio più avanti, sembra che la Corte territoriale abbia privilegiato nella sua motivazione la prima delle suddette condotte contestate, sicché l'analisi dei reati di bancarotta documentale non può che scontare le analoghe perplessità rappresentate in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio e di quello di bancarotta per operazioni dolose consistite nello sconto di fatture "irregolari". Invero, è la stessa Corte territoriale che, relativamente all'oggettività delle falsificazioni contabili ha richiamato quanto ampiamente esposto nella trattazione relativa al capo B) della rubrica. 89 Ha poi evidenziato che, sebbene nel capo di imputazione la bancarotta documentale fosse stata contestata in relazione ad entrambi profili considerati dalla norma incriminatrice, e segnatamente da un lato lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, e dall'altro la tenuta delle scritture in guisa da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari>>, dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado sembra invece che solo quest'ultimo aspetto sia stato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, preso in considerazione>>. Peraltro, come si è visto, dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince come l'illecito sia stato ravvisato unicamente con riferimento alle fatture emesse in relazione a lavori non ancora realizzati, ai risconti attivi ed agli interessi extra- contratto. Riguardo le riserve tecniche, poi, è la stessa Corte territoriale a ritenere la pronuncia di primo grado poco chiara e contraddittoria: In particolare a pagina 151 della motivazione si rilevava come, premesso che non tutte le deviazioni dai principi contabili sono idonee a precludere la ricostruzione della consistenza patrimoniale effettiva della società, l'erronea contabilizzazione dei claims non impediva alla procedura di rilevare detta violazione dai principi contabili e di determinare correttamente il patrimonio e l'andamento economico dell'impresa. Nella pagina successiva si evidenziava invece come tale scorretta iscrizione, essendosi tradotta nell'indicazione di un credito in realtà inesistente, di fatto generasse incertezze in ordine alle vicende patrimoniali della cooperativa>>.
9.6. Con la finalità di mettere chiarezza alle suesposte contraddizioni della sentenza di primo grado, la Corte di Appello, dopo aver dato atto correttamente della non piena sovrapposizione tra la falsità dei dati di bilancio rilevante ai sensi dell'art. 223 I. fall. e la falsità delle scritture oggetto della bancarotta documentale, attesa la diversa natura dei destinatari di quelle falsità, ha ritenuto che con riferimento a tutte le voci di bilancio richiamate in imputazione, ad eccezione delle fatture irregolari e dei risconti attivi, gli organi della procedura avessero tutti gli strumenti per rilevare agevolmente le anomalie delle relative modalità di contabilizzazione. Ha di conseguenza ritenuto rilevanti solo le annotazioni relative alle fatture irregolari ed ai risconti attivi.
9.6.1. Quanto alle fatture irregolari, però, anche nell'analisi del reato di bancarotta documentale i giudici di merito non hanno precisato in alcun modo quali documenti fossero riferibili a commesse del tutto inesistenti e quali invece a lavori posticipatamente comunque eseguiti. Si è già visto come, allo scopo di ottenere finanziamenti "autoliquidanti" dagli istituti bancari, erano state presentate fatture emesse per lavori almeno in parte non ancora compiuti oppure mai compiuti. Si è pure detto come l'emissione di queste fatture riguardasse tanto casi in cui il documento anticipava un pagamento effettivo da parte del committente, quanto quelli nei quali le commesse addirittura mancassero. Si è pure rilevato che non era presente agli atti del processo alcuna indicazione analitica di questi differenti casi. 90 Orbene, ai fini che interessano per delineare il reato di bancarotta fraudolenta documentale e tenuto conto che la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una condotta falsificatoria, l'emissione e contabilizzazione delle suddette fatture è rilevante sia sotto il profilo della falsificazione delle stesse fatture, sia sotto il profilo della falsificazione della conseguente contabilizzazione. Ma tali falsificazioni possono essere ritenute oggettivamente sussistenti solo se riferite ad operazioni inesistenti ovvero se attuate con fatture emesse come "pezze giustificative" che rappresentavano una situazione inesistente, così come evidenziato anche dalla stessa Corte territoriale. E' del tutto evidente che la contabilizzazione di fatture meramente "anticipatorie" di ricavi poi effettivamente conseguiti non può ritenersi penalmente rilevante, giacché di certo in questo caso non viene leso il bene giuridico protetto dalla norma ovvero quello della generalità dei creditori alla corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa. Le imputazioni e le sentenze dei giudici di merito non recano alcun elemento distintivo su questo punto, sicché -come si è detto- è necessario un rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
9.6.2. Quanto ai risconti attivi, la Corte territoriale ha rilevato che sia i revisori sia i periti avevano evidenziato come alcune voci (quali le spese di competenza futura) fossero di impossibile ricostruzione alla luce della stessa documentazione di supporto. Si trattava peraltro come già evidenziato di una posta rilevante, per cui anche in questo caso l'impossibilità di determinare esattamente come si fosse addivenuti a quella contabilizzazione, impossibilità riscontrata anche in sede di perizia, aveva reso per la procedura in questo caso impossibile, più che difficile, la ricostruzione delle vicende societarie>>. E' del tutto evidente, allora, che la Corte di Appello faccia riferimento in questo caso all'impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che come si dirà meglio più avanti-, oltre ad essere l'evento del reato, è elemento che caratterizza anche il dolo generico nel caso di tenuta irregolare dei libri e delle altre scritture contabili. Sotto il profilo che interessa in questa sede (ovvero la sussistenza dell'elemento oggettivo), appare non intellegibile la motivazione come sopra riportata, giacché si fa riferimento alla impossibilità di determinare esattamente come si fosse addivenuti alla contabilizzazione dei risconti attivi, non tenendo conto che anche in tale caso sarebbe stato necessario verificare in maniera specifica i termini della condotta nei due aspetti tra di loro connessi: da una parte, la ipotizzata falsificazione della contabilità dei cantieri (in base alla quale si sarebbe fatto apparire il costo riferito a una commessa relativa a ricavi negli esercizi futuri) e, dall'altra, la registrazione in contabilità delle correlate "pezze giustificative". D'altronde, è la stessa sentenza impugnata a sottolineare che presenta rilievo che quelle falsità erano in realtà strumentali al più volte richiamato maquillage contabile che attraverso di esse si intendeva realizzare così fornendo una rappresentazione delle condizioni dell'impresa ben diverse da quella reale>> (pag. 306). 91 Orbene, trattando della bancarotta impropria da falso in bilancio, anche con riferimento ai risconti attivi si è ritenuta la necessità di un nuovo esame e qui non possono che richiamarsi tutte le perplessità evidenziate relativamente alla motivazione avente ad oggetto le risultanze processuali sull'elemento oggettivo del reato. Va ribadito infatti che è mancato in relazione ai risconti attivi un accertamento analitico sui dati dei cantieri presi alla base del campione, così da rapportarli all'ammontare complessivo dei costi che si sostiene siano stati erroneamente contabilizzati. E' allora evidente che se la condotta di bancarotta documentale cui si deve fare riferimento è quella della "falsificazione" delle scritture contabili, è assolutamente necessario che si chiariscano i termini delle falsità, non potendo certo esse essere ricavate dalla argomentazione della violazione dei principi contabili.
9.6.3. Sotto altro profilo -ovvero quello pur preso in considerazione dalla Corte territoriale e riferibile alla condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili- fondati appaiono i rilievi delle difese degli imputati, secondo i quali in effetti i periti si erano limitati a rilevare l'assenza di correlazione tra i costi ed i singoli cantieri e l'assenza di specifici centri di imputazione di costi. A causa di tale circostanza vi sarebbe una violazione dai principi contabili, ma ciò non ha implicato affatto l'impossibilità di ricostruire il patrimonio, il volume degli affari e della consistenza effettiva della società, tanto che gli stessi periti hanno rilevato come i risconti attivi fossero analiticamente indicati e come la posta venisse iscritta nel rispetto dei principi di trasparenza del bilancio. Quindi, appare ulteriormente fondata l'annotazione delle difese, per la quale la Corte di Appello finisce per sovrapporre la rappresentata violazione del principio contabile (che, per poter operare il rinvio del costo, impone una correlazione tra i singoli cantieri e le spese sostenute) con la configurabilità dell'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
9.7. In ordine all'elemento soggettivo la Corte territoriale ha evidenziato ancora una volta come non vi fosse chiarezza nella pronunzia di primo grado, giacché nel capo di imputazione la bancarotta documentale era stata contestata in relazione ad entrambi i profili considerati dalla norma incriminatrice, e segnatamente da un lato lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, e dall'altro la tenuta delle scritture in guisa da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. DA tenore della motivazione sembra invece che solo quest'ultimo aspetto sia stato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, preso in considerazione>>. In effetti, anche la Corte di Appello finisce per prediligere una delle ipotesi previste dal reato di bancarotta documentale fraudolenta, ritenendo quanto al dolo sufficiente che esso si manifesti in forma generica, ovvero nella consapevolezza dell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, non essendo invece necessaria una specifica volontà di impedire quella ricostruzione>>. 92 E sul punto precisa che presenta pertanto rilievo la circostanza che quelle falsità erano in realtà strumentali al più volte richiamato maquillage contabile che attraverso di esse si intendeva realizzare, così fornendo una rappresentazione delle condizioni dell'impresa ben diversa da quella reale. A ciò consegue che i responsabili di dette falsità avevano, più che accettato il rischio, perseguito quella difficoltà di ricostruzione che è elemento costitutivo della norma. In ogni caso tale evento, attesa la riconducibilità delle falsità di cui sopra ad una vera e propria strategia di mendacio contabile, era stato quantomeno rappresentato ed accettato come possibile dagli agenti >> (pag. 309 della sentenza). La motivazione resa in tal senso risulta viziata per contraddittorietà. Se l'elemento oggettivo del reato cui principalmente ha fatto riferimento la Corte territoriale è quello della ipotizzata falsificazione delle scritture contabili, non è sufficiente motivare sulla sussistenza del dolo generico, ma si deve esigere e verificare in capo ai soggetti agenti il dolo specifico. Invero, solo l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall., richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, Sentenza n. 21872 del 25/03/2010 Ud., Rv. 247444; conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 24328 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 2006 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550). Invece, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 26324201; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello e altri, Rv. 24255001; Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Di OV, Rv. 23220901). 10. Le imputazioni relative al dissesto della società PROGRESSO a r.l. Nel paragrafo 15) la Corte territoriale ha trattato le questioni relative al processo in ordine ai fatti di bancarotta patrimoniale e documentale contestati in seguito al dissesto della società controllata PROGRESSO a r.l. ai seguenti imputati: TI GI, Presidente del CdA della società IL PROGRESSO a r.l. dal 30 aprile 2008 al 14 novembre 2003; EO BE ed LI AU, componenti del CdA dal 30 aprile 1998 al 14 novembre 2003; BR AM ed IN AU, componenti del Collegio Sindacale dal 6 giugno 1998 al 14 novembre 2003, nonché NI LO, componente del Collegio Sindacale dal 6 giugno 1998 all'11 aprile 2003; 93 ON AN e RI MA ZO sempre quali amministratori di fatto. Qui di seguito si riportano le imputazioni come sintetizzate nella sentenza in esame: CAPO A) (artt. 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1 l. fall., 110 e 40/2 cp, contestato a tutti gli imputati): i predetti, nelle qualità sopra indicate, avevano in data 20.4.2002 deliberato che la società intervenisse in assenza di alcun corrispettivo in favore della capogruppo ST, dalla quale PROGRESSO era controllata, quale terzo datore di ipoteca in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato tra la predetta capogruppo e la BANCA AN PO VENETA Spa in data 23.5.2002, così sottraendo alla garanzia dei creditori 12 unità immobiliari oggetto dell'ipoteca stessa assumendo il correlativo rischio di escussione di tali beni;
con l'aggravante di avere cagionato un danno di rilevante gravità; CAPO B) (artt. 216 comma 1 n. 2, 223 comma 1, 219 commi 1 e 2 I. fall., 110 e 40/2 cp;
contestato a tutti gli imputati): gli imputati avevano in tesi d'accusa falsificato le scritture contabili della società registrando importi difformi dal reale e comunque non giustificati alla luce dei Principi Contabili vigenti con particolare riguardo alla valutazione di Titoli e partecipazioni (n. 20), nonché ai Lavori in corso su ordinazione (n. 23) allo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e/o di recare pregiudizio ai creditori, e comunque tenendo dette scritture con modalità tali da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Ciò avveniva in particolare quanto al valore della partecipazione nella controllata CIR, iscritto per un importo di euro 4.245.983,82 a fronte di un valore effettivo pari a zero tenuto conto delle durevoli perdite, nonché delle riserve tecniche, iscritte rispettivamente per euro 495.000 (1999); 516.000 (2000); 545.000 (2001) e 572.000 (2002), anche in questo caso a fronte di un valore effettivo pari a zero. 10.1. Il Tribunale aveva assolto tutti gli imputati dal reato di cui al capo A) con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e dal reato di cui al capo B), limitatamente alle riserve tecniche, con la formula "perché il fatto non sussiste"; quanto alla "partecipazione CIR", riqualificato il fatto come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 I. fall., aveva dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che non fosse provato il dolo della bancarotta distrattiva perché: gli immobili erano stati ipotecati per un valore inferiore a quello di mercato;
il soggetto garantito non avrebbe mai goduto di detta ipoteca perché era accesa antecedente ipoteca di grado superiore sugli stessi beni;
la condotta non aveva pregiudicato né avrebbe potuto mai pregiudicare i creditori della fallita;
la condotta degli esponenti di Progresso srl era stata la superflua obbedienza ad un ordine impartito dalla capogruppo. Riguardo alla bancarotta documentale il Tribunale aveva ritenuto insussistente il reato con riguardo alla contabilizzazione delle riserve tecniche non essendovi certezza che le pretese della fallita fossero infondate. Quanto invece alla contabilizzazione della partecipazione in Cir, aveva evidenziato che effettivamente questa presentava uno stato estremamente critico e avrebbe meritato l'azzeramento in contabilità e a bilancio, ma non era provato che alcun creditore fosse 94 stato ingannato;
ciò che qualificherebbe la sopravalutazione alla stregua della bancarotta semplice, estinta per prescrizione. 10.2. La Corte d'appello ha confermato la pronunzia assolutoria dal reato di bancarotta patrimoniale precisando che: la dazione d'ipoteca è oggettivamente distrattiva;
il reato è sì di pericolo ma manca nella specie la prova della consapevolezza del pericolo in capo agli imputati;
l'atto dispositivo non sarebbe apparso pericoloso agli imputati perché altre ipoteche già gravavano sui beni in parola;
l'operazione non sembrava quindi agli imputati foriera di rischi per il patrimonio sociale. Quanto al capo B), la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunale di declaratoria di estinzione del reato, riqualificati tutti i fatti come bancarotta semplice, pur precisando quanto alle riserve tecniche di non condividere l'impostazione del Tribunale, che come si è detto- aveva assolto per insussistenza del fatto. 10.3. Manifestamente infondate devono ritenersi le doglianze proposte dal Procuratore Generale distrettuale con il terzo motivo di ricorso, con il quale sono stati denunziati vizi motivazionali quanto alla pronunciata assoluzione degli imputati TI, EO, LI, BR, IN, NI, ON, RI MA dall'accusa di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale di cui ai capi di imputazione sopra riportati. 10.4. Inammissibili per genericità sono le censure del Procuratore Generale ricorrente in ordine al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo A). In particolare tale genericità si rileva relativamente al problema della configurabilità del c.d. pericolo concreto e alla consapevolezza di esso da parte degli imputati. 10.4.1. Si è visto che i giudici di merito hanno sottolineato come nel caso in esame la dazione della ipoteca di quarto grado non avrebbe avuto alcuna potenzialità offensiva, giacché si è accertato (si veda, in particolare, la sentenza di primo grado) che le ipoteche di grado anteriore finivano per esaurire per intero il valore degli immobili. Orbene, sebbene sia pacifico (così come peraltro ritenuto pure correttamente dalla Corte territoriale) che la dazione di una ipoteca sia un atto oggettivamente distrattivo, in quanto essa è in astratto idonea a sottrarre i beni alla loro naturale funzione di garanzia e a cagionarne la dispersione, per ritenere sussistente il reato di bancarotta patrimoniale è necessario che emerga in tutta chiarezza come l'atto dispositivo possa mettere in pericolo concreto la suddetta funzione di garanzia. Il Procuratore Generale ricorrente sul punto non specifica alcunché, limitandosi a censurare la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente in capo agli imputati il dolo ovvero la consapevolezza del pericolo, quantomeno astratto, derivante dal compimento dell'atto, il quale è elemento costitutivo dell'illecito in esame>>. 595 9 In effetti la Corte territoriale ha in primo luogo escluso la potenziale pericolosità dell'atto, giacché i beni in esame erano già gravati da altre ipoteche, l'ultima e più rilevante delle quali, iscritta nel 1999 e concessa in favore della COOPCREDITO Spa. Non solo, ma anche PROGRESSO versava in una situazione di forte crisi economica ed era gravata da debiti nei confronti della capogruppo;
una volta dichiarata l'insolvenza di quest'ultima anche la controllata veniva infatti, dopo un anno circa, dichiarata a propria volta insolvente. Quanto ai beni in esame, si trattava di immobili il cui valore periziato risultava di euro 900.000 e che, al momento della pronuncia, risultavano ancora invenduti. In ogni caso il relativo ricavato non sarebbe stato destinato ad TA, stante la presenza di creditori ipotecari di grado superiore>> (pag. 312 della sentenza). A fronte di tali dati oggettivi, come ricostruiti dai giudici di merito, è evidente che ci si debba porre in primo luogo il problema della configurabilità del pericolo che la concessione di ipoteca abbia in concreto potuto creare alla funzione di garanzia per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi dalla società PROGRESSO. Va qui ricordato che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di "pericolo concreto" e la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento, tanto che va identificato nella pronuncia della relativa sentenza dichiarativa il momento entro il quale la reintegrazione del patrimonio dell'impresa è ancora in grado di eliminare anche la sola potenzialità del danno per i creditori (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347). In ragione di ciò, non può essere penalmente perseguita la condotta del soggetto che privi una società di rilevanti risorse, quando la stessa possa contare su un patrimonio che comunque consenta di idonee garanzie per le possibili pretese creditorie Analogamente, però, non può rilevare la condotta del soggetto che compia ulteriori atti di disposizione su beni che già risultano gravati da ipoteche di grado anteriore e che già di per sé esauriscano, in rapporto di valore degli stessi beni, la funzione di garanzia di eventuali pretese creditorie. In tal senso possono richiamarsi anche i principi della giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. "bancarotta riparata". Si è detto infatti che può ricorrere tale ipotesi, nella quale non si determina l'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (ex multis, tra le più recenti, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Budola, Rv. 26602501; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 26134701). E' evidente che tale interpretazione trova la sua ratio nell'assunto secondo il quale la condotta costitutiva del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si realizza solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa dei creditori (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni e altri, Rv. 23821201). 96 E' allora altrettanto evidente che non possa rilevare penalmente una condotta che assuma una efficacia per così dire "neutra" in relazione al pericolo come sopra delineato. Ne caso in esame i dati desumibili dalla ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito consentono di escludere che la concessione di ipoteca in favore della TA sui dodici immobili della PROGRESSO abbia potuto comportare un pericolo concreto di squilibrio tra attività e passività della società, così da potersi ricondurre in una di quelle condotte tali da esporre a possibile pregiudizio le ragioni dei creditori. E' vero che avrebbe potuto verificarsi il caso che le ipoteche prioritarie si estinguessero, a vantaggio dei creditori garantiti subalterni. Ma tale evenienza non è stata neppure dedotta dal Procuratore Generale ricorrente, che non ha fornito alcun elemento specifico in base al quale si possa ritenere erroneo il diverso ragionamento fatto dai giudici di merito. Si deve dunque ribadire che, a fronte della ricostruzione della vicenda nei termini sopra indicati, il motivo di ricorso del Procuratore Generale distrettuale si rivela generico, non essendo stati contestati i dati indicati dai giudici di merito e non essendo stati rappresentati in relazione ad essi vizi di travisamento della prova. 10.4.2. Peraltro, va sottolineato che nella sentenza si esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, che ovviamente, sebbene si debba ricondurre al dolo generico, non può essere svincolato dalla considerazione del citato "pericolo concreto". Infatti, oggetto del dolo è la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 26136701). Sul punto il ragionamento della Corte territoriale risulta esaustivo ed esente da vizi logici e di metodo. Attesa infatti la situazione sopra descritta, era plausibile che i predetti avessero agito nella piena convinzione che i beni in esame, data l'insolvenza di PROGRESSO, sarebbero comunque stati oggetto di altre azioni da parte dei creditori di grado superiore;
che detti beni fossero dunque, come rilevato dal Tribunale, "già perduti" (pg. 13) e che pertanto la condotta non presentasse alcuna potenzialità lesiva per la società, data la natura meramente formale della garanzia prestata. Le considerazioni contenute nell'appello del PM e relative agli elementi costitutivi del reato in esame, nonché alle particolari modalità nelle quali quest'ultimo si realizza nei rapporti infragruppo appaiono in astratto condivisibili, tanto che anche la Corte ne ha fatto frequente applicazione nella trattazione che precede. Ma ciò che nel caso di specie rileva non è tanto se l'atto fosse, anche solo potenzialmente, lesivo per la società (quesito al quale lo stesso Tribunale forniva una condivisibile risposta affermativa), ma se gli imputati, atteso il contesto sopra descritto, fossero in grado di percepirne la potenziale pericolosità. 97 E sul punto un ribaltamento della statuizione assolutoria adottata in primo grado presupporrebbe l'emergere di elementi incontrovertibili a sostegno della tesi d'accusa, nella specie invece non ravvisabili. In particolare questi ultimi non sembrano concretati dalle circostanze richiamate a pagina 11 e seguenti dell'atto di gravame, alla luce delle quali il PM appellante rilevava come, invece, la lesività per la società dell'accensione dell'ipoteca in oggetto dovesse apparire manifesta agli imputati. Quanto alla circostanza che l'erogazione del finanziamento da parte di TA presupponesse una verifica positiva della garanzia accordata dalla controllata, si tratta di un elemento non decisivo a fronte dell'evidenziato atteggiamento di estrema disponibilità dei vertici di quell'istituto in favore di ST. Quest'ultimo era infatti, come rilevato a pagina 74 della motivazione del principale troncone dell'odierno processo, uno dei maggiori finanziatori della capogruppo, e continuava ad erogare risorse pur avendo attribuito una diversa classificazione alle operazioni auto- liquidanti già esaminate, declassandole ad operazioni a revoca. Proprio TA aveva inoltre nel corso degli anni continuato ad erogare credito a ST, nonostante il parere negativo degli organi tecnici. In tale contesto è pertanto ipotizzabile che, ai fini del finanziamento in esame, i vertici della banca richiedessero una formale garanzia ai fini di giustificare l'operazione rispetto ai predetti organi tecnici ed agli uffici di vigilanza competenti, senza peraltro effettuare un particolare vaglio sulla solidità della stessa. Se, infatti, quest'ultimo fosse stato disposto, sarebbero emersi tutti gli elementi di criticità sopra richiamati, i quali rendevano evidente l'impossibilità di azionare la garanzia sui beni in esame, già gravati da plurimi oneri dello stesso tipo, e ciò avrebbe costretto i vertici dell'istituto a non concedere il finanziamento. Si è già ampiamente evidenziato come tale atteggiamento delle banche non faccia venir meno il nesso causale tra le illecite condotte oggetto della trattazione che precede ed il dissesto;
esso impedisce però di attribuire una decisiva rilevanza, ai diversi fini che ora interessano, al dato valorizzato dall'appellante. Quanto alle condizioni patrimoniali di PROGRESSO, il PM richiamava a pagina 13 dell'appello un passo della relazione dei Commissari Straordinari, i quali evidenziavano come negli anni dal 1995 al 1999 la società fosse in bonis. Ma gli stessi consulenti dell'accusa rilevavano invece come, quando nel 2002 veniva disposta l'operazione in esame, la società fosse da tempo insolvente, tanto che lo stesso Commissario Giudiziario FALINI ALBERTO riferiva che il passivo della controllata ammontava a 29 milioni di euro a fronte di un attivo realizzabile per 10 milioni e confermava, come ricordato a pagina 7 della memoria presentata nell'interesse di ON, che le speranze di soddisfacimento di TA sui beni della società erano praticamente nulle>> (pagg. 313 – 314). 98 10.6. Passando all'esame della imputazione di cui al capo B), come si è visto essa ha ad oggetto una bancarotta fraudolenta documentale che si sarebbe estrinsecata in alcune falsità contabili, rappresentate da un lato dall'iscrizione all'attivo di cinque riserve tecniche e, dall'altro, dalla scorretta valutazione della partecipazione CIR, la quale non teneva conto delle perdite riportate da quest'ultima società che ne rendevano il valore, di fatto, pari a zero. E' del tutto evidente che una imputazione strutturata in tali termini, sebbene formalmente sia contestata la violazione della norma che prevede la bancarotta fraudolenta documentale, in effetti fa riferimento a fatti di false comunicazioni sociali, tanto che anche la stessa motivazione della sentenza impugnata finisce per articolare considerazioni che sono proprie del reato di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio. La Corte territoriale, infatti, per correggere la pronunzia assolutoria del Tribunale in ordine alle irregolarità delle riserve tecniche, ha precisato che l'iscrizione all'attivo del bilancio di tali riserve nonostante esse non fossero assistite dal requisito della ragionevole certezza nel senso sopra inteso concretava una sicura torsione dai principi contabili, la quale avrebbe potuto, in presenza degli altri elementi costitutivi, presentare una rilevanza ex art. 223 commi 1 e 2 1. fall. Come sopra osservato, però, la sola violazione dei principi contabili non è di per sé idonea a concretare una violazione della norma incriminatrice contestata laddove, come nella specie, l'esatta consistenza della relativa posta sia agevolmente ricostruibile dalla procedura attraverso i dati a disposizione. Tale principio, già richiamato con riferimento al capo i) della rubrica ST, vale ancora di più nel caso in esame, posto che le riserve tecniche erano solo cinque e che pertanto i Commissari avevano a disposizione tutti gli elementi per verificarne le scorrette modalità di iscrizione, con tutto ciò che ne conseguiva quanto alla reale consistenza patrimoniale dell'impresa che in quella sede ne sarebbe emersa>>. Ad analoga conclusione è poi pervenuta < anche con riferimento alla sopravvalutazione della partecipazione CIR. Come infatti già osservato relativamente al capo i) della rubrica ST, anche in questa ipotesi l'adozione di un criterio di valutazione scorretto e la conseguente necessità di svalutare detta partecipazione non impedivano agli organi della procedura di accertare agevolmente dette violazioni dei principi contabili e di ricostruire l'effettiva consistenza della voce in parola>> (pag. 315 della sentenza). A fronte delle suddette discrasie tra imputazione, motivazione e formale reato contestato, le doglianze del Procuratore Generale ricorrente finiscono ancora una volta per non essere specifiche, non confrontandosi affatto con il ragionamento seguito dai giudici di merito. Per vero, il ricorrente esordisce con affermazione perentoria, dando atto che la condotta contestata quella della falsificazione della contabilità (falsificazione ideologica laddove le scritture contabili da un punto di vista formale risultano correttamente tenute, mentre i dati ivi riportati non corrispondono alla realtà sostanziale>>). In ragione di ciò il Procuratore Generale svolge censure in relazione all'elemento soggettivo del reato, mentre, come si è visto, i giudici di merito, dovendosi confrontare con una imputazione equivoca e la contestazione di fatti di falsificazione di alcune voci contabili, hanno articolato il 99 loro ragionamento essenzialmente sull'insussistenza del requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della società fallita, che come è noto- costituisce l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (ex multis, Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 26077401). In conseguenza di tale specifico ragionamento sia il Tribunale che la Corte territoriale (anche con riferimento alle riserve tecniche) hanno ritenuto che potesse essere integrata la fattispecie di bancarotta fallimentare semplice documentale di cui all'art. 217 legge fall., che certamente non contempla l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio. D'altronde è pacifico che, nel caso in cui oggetto di contestazione siano mere irregolarità o errori formali nelle registrazioni comunque inidonei a compromettere la completezza o l'attendibilità delle scritture in quanto dalle stesse emerge l'effettivo contenuto e significato dei dati annotati, il reato non sussiste per difetto di offensività della condotta. Rimane comunque ferma la annotazione che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione della ipotesi di falsificazione di libri e scritture contabili, prevista dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, I. fall., è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 26324201). Né, d'altro canto, l'esistenza dell'elemento soggettivo nei suddetti termini può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 26238401). Alla luce di tali principi, le censure del Procuratore Generale ricorrente si rivelano ancora una volta generiche e in buona parte caratterizzate anche da deduzioni di merito, non valutabili in questa sede. 11. Il reato di bancarotta patrimoniale oggetto del procedimento relativo alla società ID. Come si è già detto, nel procedimento relativo al dissesto della ID s.r.l. sono stati coinvolti i seguenti imputati: RT EO (quale componente del CdA dal 24 aprile 2002 al 31 gennaio 2005), IEgiorgio BA (quale componente del CdA dal 5 agosto 1999 al 24 aprile 2002); DA OZ (quale presidente del CdA dal 5 agosto 1999 al 31 maggio 2005); AN NE (quale componente del CdA dal 5 agosto 1999 al 31 gennaio 2005); ON e RI MA ZO, sempre come amministratore di fatto. 100 Il procedimento ha avuto ad oggetto due imputazioni: al capo A) è stata contestata un'ipotesi di bancarotta per distrazione relativa alla cessione a titolo gratuito di beni appartenenti alla società ID srl, controllata da ST, in assenza di alcun corrispettivo;
al capo B) è stata contestata una bancarotta fraudolenta documentale, poi derubricata nella più lieve fattispecie di cui all'art. 217 I. fall., dichiarata estinta per intervenuta prescrizione. 11.1. In questa sede interessa solo la decisione adottata in relazione al capo A), che si riporta nei termini sintetizzati nella sentenza in esame: (artt., 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1, 219 | fall., 110 cp;
imputati DA OZ, BA, NE, ON, RI MA): gli imputati avevano ceduto senza alcun corrispettivo in data 5 aprile 2002 a ST beni mobili ed attrezzature depositate presso la Casa di Accoglienza GIUBILEO 2000 e costituenti l'intero compendio di beni strumentali della società del valore di euro 177.046, 43, così sottraendoli alla garanzia dei creditori, azzerando il patrimonio aziendale e cagionando un danno di rilevante gravità>>. Con la sentenza di primo grado ON, DA OZ e RI MA venivano ritenuti responsabili del suddetto reato, mentre BA e NE venivano assolti per non avere commesso il fatto. 11.2. La Corte territoriale ha analizzato i fatti di cui al procedimento relativo alla società ID nel paragrafo 16) e, dopo aver estromesso la parte civile, ha assolto gli imputati dal reato di cui al capo A) con la formula "perché il fatto non sussiste", ritenendo sul punto accoglibili, alla luce dell'integrazione istruttoria espletata, le doglianze oggetto degli atti di gravame. In particolare, è stato acquisito ex art. 603 cod. proc. pen. il cd. mastrino relativo alla società fallita, perché le difese avevano sostenuto che tale documento riscontrasse l'avvenuta compensazione tra i crediti vantati dalla capogruppo nei confronti della controllata e quello sorto in capo a quest'ultima per effetto della contestata cessione, che risale al 5 aprile 2002. Gli appellanti avevano chiesto di provare che ST aveva in più occasioni finanziato ID, la quale risultava pertanto esposta nei confronti della capogruppo, esposizione parzialmente compensata con il corrispettivo della cessione dei beni in esame. Il Tribunale, nel confutare la tesi difensiva, aveva osservato innanzitutto come i predetti finanziamenti fossero in realtà versamenti in conto capitale, come tali inidonei a far sorgere in capo alla capogruppo un credito;
in ogni caso dell'asserita compensazione non risultava dagli atti alcuna traccia. Quanto al primo profilo la Corte territoriale ha rilevato che era incontestabile come la controllante avesse in più occasioni erogato somme di denaro alla controllata. DAla documentazione contabile relativa alle due società era emerso come, alla data del 24 aprile 2002, la capogruppo vantasse nei confronti della controllata un credito di 417.055 euro a fronte di un corrispettivo 101 debito nei confronti di quest'ultima di circa 292.000 euro (comprendente, evidentemente, anche il corrispettivo della cessione contestata). Che inoltre la volontà delle parti fosse quella di attribuire alle predette erogazioni la natura di finanziamenti, come tali idonei a far sorgere un credito in capo a ST, era emerso altresì dal verbale di assemblea straordinaria di ID del 24 aprile 2002, nel quale si era dato atto che la controllante rinunciava a parte del credito vantato nei confronti della controllata, il quale veniva utilizzato per ripianarne le perdite (184.000 euro) e per ricostituirne il capitale sociale (25.000 euro, e così complessivamente 209.000 euro). Ulteriore riscontro a tale assunto era stato rinvenuto nel bilancio della fallita al 31 dicembre 2002 (l'ultimo depositato), nel quale le erogazioni di cui sopra venivano iscritte quali debiti nei confronti della controllante. In proposito la Corte territoriale ha evidenziato come non potesse non tenersi conto di detta qualificazione (sebbene giudicata "incongrua" dal Tribunale) al fine di interpretare la volontà delle parti, la quale evidentemente era diretta a qualificare le erogazioni in esame come prestiti e quindi come versamenti idonei a far sorgere un credito in capo a ST. Al 31 dicembre del 2002 la situazione era quindi la seguente: RU vantava nei confronti di ID un credito di 208.000 euro, ovvero la differenza tra il credito complessivo (417.000 euro) e quello rinunciato in esito alla richiamata assemblea straordinaria (209.000 euro); a propria volta ID vantava nei confronti della capogruppo un credito di euro 292.554 complessivi, il quale comprendeva anche il valore dei beni oggetto della contestata cessione, fatturata in precedenza. Che tra le due posizioni fosse stata operata una compensazione emerge chiaramente dal mastrino acquisito ex art. 603 cpp, nel quale quest'ultima operazione veniva espressamente richiamata e, in esito alla stessa, il credito residuo della controllata nei confronti di RU veniva determinato in complessivi euro 61.679,43, somma comprendente anche ulteriori voci rispetto alla quantificazione operata all'assemblea di cui sopra. A ciò consegue che all'atto in esame non può attribuirsi una valenza distrattiva, atteso che il credito conseguito alla cessione era stato, come appena evidenziato, posto in compensazione con i debiti verso la controllante, così diminuendo l'esposizione debitoria della fallita. Né può, come invece ritenuto dal primo giudice, attribuirsi una valenza confessoria alle dichiarazioni sul punto rese da ON e RI MA riportate a pagina 9 e seguenti della motivazione della pronuncia impugnata, posto che in quella sede costoro si limitavano a ribadire che ID era a propria volta esposta nei confronti della controllante e che quindi le relative posizioni erano state compensate (ON: il pagamento di quei mobili ST lo aveva già fatto nel tempo, perché dava continuamente elargizioni di prestiti e faceva versamenti nel conto corrente di ID;
RI: RU ha costantemente finanziato ID fin dall'inizio (...) quando ID vende i mobili non si può far altro che compensare (...) che cosa deve pagare? Ne deve avere di più)>> (pagg. 317 - 318). 102 11.3. A fronte di tali articolate argomentazioni, che si caratterizzano per completezza e logicità, le censure oggetto del quarto motivo di ricorso del Procuratore Generale distrettuale si rivelano inammissibili. Invero, esse hanno ad oggetto valutazioni di merito, con contestazione della ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza dedurne però il travisamento. In particolare, il ricorrente contesta che le erogazioni fatte nel corso degli anni dalla controllante fossero "finanziamenti con finalità di mutuo", sostenendo che esse in effetti erano finanziamenti con finalità di copertura delle perdite e quindi di "supporto" ad una collegata che doveva rimanere in vita per consentire alla ST di percepire somme derivanti dalla costruzione/vendita/ristrutturazione dell'immobile che I'INAIL voleva destinare a finalità sociali. Peraltro, se fosse vero che l'importo del conto sovvenzioni verso ST, pari ad Euro 346.163, riportato nel bilancio al 31.12.2002, era un credito che ST aveva inteso ripagarsi con l'acquisto di beni per un valore di 212.455,72 (cosi si esprime GL nel corso del suo interrogatorio) allora la voce "crediti verso imprese collegate" (che comprende crediti di SI nei confronti di ST, pari ad Euro 292.553) avrebbe dovuto essere ridotta del corrispondente importo, che invece figura ancora nel bilancio al 31.12.2002>> (pag. 42 del ricorso). Orbene, la mera enunciazione di risultanze processuali diversamente valutate dal ricorrente non può essere apprezzata in sede di legittimità onde ritenere erronea la pronunzia assolutoria della sentenza in esame, che come si è visto- è stata fondata anche su diversi elementi probatori, compreso quelli acquisiti ex art. 603 cod. proc. pen., in base ai quali si è ritenuto che le erogazioni della capogruppo ST fossero meri finanziamenti e quindi oggetto di ogni accordo possibile. In tal senso, risulta anche assolto l'onere degli imputati di dimostrare, in presenza di una fattura di vendita emessa e di un prezzo non incassato, che le relazioni infragruppo legittimassero la controllata ID a rinunciare al suddetto prezzo in ragione della compensazione di crediti tra le parti e che, quindi, tale condotta non si sia sostanziata in un fatto distrattivo. 12. Trattamento sanzionatorio. Nel paragrafo 17 la Corte di appello ha motivato sul trattamento sanzionatorio. Anche in relazione a tale profilo sono stati proposti motivi di ricorso. E' del tutto ovvio, però, che le statuizioni di annullamento come sopra riportate comportano che il giudice del rinvio debba provvedere anche alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Qui allora va solo sinteticamente precisato che fondati sono i rilievi delle difese che hanno denunziato violazione di legge in ordine al regime sanzionatorio relativo alla commissione di più fatti di bancarotta fraudolenta nell'ambito dello stesso fallimento e al divieto di reformatio in peius in relazione al capo C) della rubrica CIR. 103 12.1. In relazione al primo profilo va qui ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall' art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. LO, Rv. 249665). Il Supremo Collegio, però, ha avuto altresì modo di precisare che la disposizione menzionata "postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, circostanze, adottato nella rubrica;
b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento (le pene sono aumentate) 4 implica il necessario richiamo all'art. 64 cod.pen., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria", aggiungendo come sia "indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante". Circostanza che la sentenza LO riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che "la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante". Quindi, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ma che ciò non di meno è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime. Ed in tal senso decisivo appare soprattutto il meccanismo di calcolo dell'aumento di pena prescelto, il quale, nel discostarsi vistosamente da quello previsto dall'art. 81 cod.pen., per la continuazione "ordinaria", non si ispira solo al lessico proprio delle norma che configurano circostanze aggravanti, ma sostanzialmente rinvia all'art. 64 cod.pen., unica disposizione idonea a rivelarne l'effettiva misura. Va dunque ribadito che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 cod.pen. e che, pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219, qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione venga ritenuta minusvalente (in questo senso Sez. 5, n. 50349 del 104 22/10/2014, DAla Torre, Rv. 261346, Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, P.G. in proc. Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12 novembre 2013, P.G. in proc. Carrara, Rv. 258675). 12.2. In ordine al secondo profilo denunziato dalle difese, va qui rimarcato che nel giudizio di appello il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013, Rv. 257522). 13. Statuizioni civili. E' del tutto evidente che il rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale impone la riconsiderazione anche dei profili relativi alle statuizioni civili e delle spese in favore delle parti civili. Va qui solo evidenziato che certamente fondato è il primo motivo di ricorso proposto dalla parte civile Consorzio Paestum, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva condannato gli imputati di cui ai capi B), C), D) e I) rubrica ST alla rifusione delle spese del solo grado d'appello, omettendo di pronunciare anche la condanna al pagamento delle spese di primo grado. Su tale questione, però, questa Corte non può adottare il provvedimento richiesto dalla parte civile ricorrente, giacché essa è assorbita dalle statuizioni di annullamento come sopra rappresentate.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo G) rubrica ST perché il fatto non sussiste;
annulla, altresì, la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del primo motivo di ricorso del P.G., relativamente ai reati di cui ai seguenti capi: B), C) e D) della rubrica ST;
A) e B) della rubrica CIR;
annulla, inoltre, la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dei ricorsi degli imputati, relativamente ai reati di cui ai seguenti capi: B), C), D) e I) della rubrica ST;
A), B) e C) della rubrica CIR. Rigetta nel resto i ricorsi. 105 Spese delle parti civili al Così deciso in Roma, Il consigliere estensore Grazia Miccoli definitivo. il 30 giugno 2016 IL PRESIDENTE Stefano PALLA Тана Digimo Tarna IMPOSITATA adell - 8 NOV 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO ouJuice 106