Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società).
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Con decreto che dispone il giudizio del 13 aprile 2023, gli imputati T. e C. sono stati tratti a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta fallimentare suindicati. All'udienza del 7 luglio 2023, in sede di verifica della regolare costituzione delle parti, si è disposto procedersi in assenza dell'imputata T. ed è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, oltre che del verbale di udienza, per l'imputato C.. All'udienza del 22 novembre 2023, è stata confermata la dichiarazione di assenza dell'imputato C., già pronunciata in udienza preliminare; è stata rigettata l'istanza di rinvio per …
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1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
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1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
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Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2014, n. 47621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47621 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2665
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 47270/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI MA N. IL 02/09/1966;
NI RL N. IL 09/07/1976;
NI IA N. IL 28/07/1942;
MA IS N. IL 25/03/1947;
avverso la sentenza n. 106/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ex art. 81 cpv. c.p.. Rigetto nel resto;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Alessandro e (Ndr: testo originale non comprensibile) RA i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/02/2013 la Corte d'appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità di ND OM, ND RA, ND UI, MA IS, il primo quale amministratore di diritto, i restanti quali amministratori di fatto della STM s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 20/01/2010, in relazione ai seguenti reati:
A) gli ultimi due, di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di Euro 28.268,65;
B) tutti: B1) di bancarotta fraudolenta per avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose consistite nella sistematica violazione delle norme contributive sui versamenti previdenziali, che aveva condotto ad accumulare un debito di Euro 274.442,16; B2) di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto tutti gli imputati dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie immobilizzazioni materiali, per insussistenza del fatto, e ha escluso la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Sul piano sanzionatorio, va rilevato che il giudice di prime cure, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate a tutti gli imputati e alla recidiva contestata a ND OM e operata la diminuente per la scelta del rito, aveva condannato ND UI e la MA alla pena di anni tre di reclusione ciascuno e i restanti due imputati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno. La Corte d'appello, per effetto della parziale riforma sopra ricordata, ha condannato: A) ND UI e la MA alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, diminuendo la pena base di anni quattro di reclusione, per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., ad anni tre di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e aumentando la stessa di mesi quattro di reclusione per la bancarotta distrattiva della somma di Euro 28.268,65 e di altri due mesi di reclusione per la bancarotta documentale, per poi giungere alla pena irrogata, per effetto della diminuente del rito;
B) i restanti due imputati alla pena di anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione, diminuendo la pena base di anni tre, mesi sei di reclusione, per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., ad anni due di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e aumentando la stessa di mesi quattro per la bancarotta documentale, per poi giungere alla pena irrogata, per effetto della diminuente del rito. Quanto alle statuizioni civili, la sentenza impugnata, dopo avere premesso che allo stato non risultava dimostrato alcun danno morale, ha ridotto la provvisionale all'importo di Euro 28.000,00 "corrispondente alla somma ritenuta oggetto di bancarotta fraudolenta", per poi rimettere alla valutazione del giudice civile la determinazione della totalità dei danni patrimoniali sofferti dalla curatela del fallimento.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 548, comma 3, in relazione all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2, lett. d) e art. 601 cod. proc. pen..
In particolare, si sottolinea che la scelta della Corte territoriale di procedere al giudizio nel corso dell'udienza del 22/02/2013, nonostante che solo il giorno precedente fosse scaduto il termine per impugnare nei confronti della MA, contumace in primo grado, aveva condotto a non esaminare l'atto di impugnazione, proposto personalmente dall'imputata con atto spedito, in data 21/02/2013, a mezzo posta, con raccomandata indirizzata alla cancelleria del G.u.p. del Tribunale di Brescia e del quale la Corte d'appello non poteva avere notizia il giorno successivo. Da tale premessa discende la richiesta di declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'udienza camerale e degli atti successivi, ivi inclusa la sentenza di secondo grado sia nei confronti della MA che nei riguardi degli altri coimputati, la cui posizione è strettamente connessa e dipendente da quella della prima, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare, con riferimento alla ritenuta cogestione dell'attività sociale, i ricorrenti rilevano che non si era registrata alcuna confusione patrimoniale tra la società fallita e i componenti della famiglia ND, giacché le somme incassate sui conti personali di ND UI e MA IS avevano ricevuto un'esclusiva destinazione sociale, come era ben noto ai fornitori. La soluzione, imposta dall'esistenza di protesti in danno del legale rappresentante della società, non era pertanto finalizzata a consentire la gestione economica da parte dei ritenuti amministratori di fatto, i quali, su incarico del primo, avevano sottoscritto i peraltro residuali e accessori contratti di locazione e di vigilanza. I ricorrenti aggiungono: A) con riferimento alla bancarotta per distrazione, che anche il pur ridotto importo di Euro 28.268,65 era stato destinato al soddisfacimento di creditori sociali;
B) con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, che l'amministratore aveva plausibilmente spiegato l'assenza delle scritture contabili e aveva contribuito alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in tal modo dimostrando l'assenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice in relazione alla condotta concretamente contestata;
C) con riferimento alla bancarotta di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., che la Corte territoriale, oltre a descrivere la vicenda in termini contraddittori - evocando, per un verso, una forma di autofinanziamento dell'impresa, per altro verso, l'idoneità degli omessi pagamenti a provocare il dissesto -, non aveva approfondito il tema del rilievo eziologico delle condotte contestate rispetto al fallimento;
inoltre, non aveva considerato che le omissioni contributive e previdenziali non paiono rientrare nella nozione di operazioni dolose, sia perché non esprimono comportamenti commissivi, sia perché sono destinate a ledere interessi diversi da quelli della società.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, sottolineando che, in violazione del divieto della reformatio in pejus, la Corte territoriale, invece di limitarsi ad operare le riduzioni rese necessarie per l'esclusione della distrazione delle immobilizzazioni materiali e dell'aggravante del danno di particolare gravità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua circostanza aggravante, muovendo dall'unitaria determinazione della pena operata dal giudice di primo grado, aveva indebitamente operato una scomposizione delle sanzioni irrogate da quest'ultimo.
Con ulteriore articolazione dello stesso motivo, si censura il fatto che, senza alcuna giustificazione, nei confronti unicamente della MA e di ND UI, era stata operata, in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, una riduzione della pena inferiore ad un terzo.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., criticando il fatto che la Corte territoriale, con riguardo alla posizione di ND OM e RA, aveva operato un aumento, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, immotivatamente superiore (quattro mesi di reclusione anziché due mesi di reclusione) rispetto all'aumento irrogato nei confronti degli altri due imputati.
2.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché violazione dell'art. 78 c.p.p., lett. d) e art. 523 c.p.p., comma 2, in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3 e art. 189 cod. proc. civ.. In particolare, si sottolinea che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sul denunciato mutamento della domanda della parte civile (che, in sede di costituzione, aveva chiesto la condanna degli imputati al risarcimento di tutti i danni morali e materiali, mentre, in sede di conclusioni, aveva invocato il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali), e si era limitata, dopo avere preso atto dell'assenza di un danno morale, a ridurre l'entità della provvisionale alla somma di Euro 28.000,00, affermandone la corrispondenza alle distrazioni ritenute e perciò rendendo ingiustificato il rinvio per la determinazione della totalità dei danni patrimoniali al giudizio civile, dal momento che la curatela aveva circoscritto i danni patrimoniali richiesti proprio all'entità degli ammanchi distrattivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con riferimento alla posizione della MA, è fondato, dal momento che, in effetti, la Corte territoriale, per effetto della scelta di fissare l'udienza a ridosso della scadenza del termine per proporre impugnazione, non ha potuto esaminare l'appello ritualmente e tempestivamente proposto dall'imputata, mediante atto spedito in data 21/02/2013 alla cancelleria del G.u.p. presso il Tribunale di Brescia.
Trattandosi di motivo esclusivamente personale, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., il suo accoglimento non giova agli altri imputati.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla posizione della MA, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.
2. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato. Seguendo l'ordine delle censure prospettate, si rileva, in primo luogo, che le critiche sollevate con riguardo all'attribuzione a ND FR e UI del ruolo di amministratori di fatto sono assolutamente prive di specificità. Gli elementi indicati dalla Corte territoriale e, in particolare, la sottoscrizione di contratti di locazione di macchinari da parte di ND RA, la sovrapposizione di attività tra la società fallita e altre entità imprenditoriali riconducibili agli imputati, nonché il fatto che a ND UI erano intestati i rapporti di conto corrente utilizzati dalla società sono stati razionalmente intesi dalla sentenza impugnata come espressivi di una gestione unitaria dell'unica attività imprenditoriale. La pretesa dei ricorrenti di ricondurre la locazione dei macchinari a contratti residuali e accessori è del tutto priva di plausibilità, mentre il tentativo di spiegare la confusione dei pagamenti come il frutto dell'esistenza di protesti a carico del legale rappresentante finisce per ignorare la stretta interdipendenza delle realtà aziendali gestite dagli imputati. Con riguardo alla bancarotta per distrazione, i ricorrenti muovono dall'inesatta premessa per la quale la deviazione dalle finalità sociali sarebbe esclusa sol che si dimostri che i destinatari dei pagamenti abbiano rivestito (non importa quando e a che titolo) la qualità di creditori sociali, laddove ciò che rileva è invece la concreta e specifica destinazione del pagamento a soddisfare un debito sociale, il che presuppone non un generico e indeterminato status di creditore dell'accipiens, ma l'individuazione di una specifica ragione di credito, che nella specie la Corte territoriale, con motivazione che non palesa alcuna manifesta illogicità, non ha colto con riguardo all'importo di Euro 28.268,65.
Con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclusa la rilevanza dei comportamenti successivamente volti ad limitare, dopo la dichiarazione di fallimento, le difficoltà di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, la Corte territoriale ha sottolineato: a) che l'esame delle scritture contabili dimostrava che esse erano gravemente deficitarie sino al 31 dicembre 2005, mentre per il periodo successivo non erano state consegnate;
b) che le giustificazioni di ND UI e OM che la contabilità relativa agli anni 2007 - 2008 era andata smarrita era priva di ogni credibilità; c) che l'unitaria gestione di affari riconducibili alla famiglia ND attraverso conti correnti non intestati alla società e l'assenza di recenti scritture contabili poteva solo razionalmente esprimere l'intento di ostacolare una corretta e completa ricostruzione del patrimonio sociale.
È appena il caso di rilevare che il descritto percorso argomentativo non descrive affatto il generico dolo consistente nella consapevolezza dell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, ma, al contrario, la specifica volontà di impedire quella ricostruzione, chiaramente orientata a frustrare le ragioni creditorie. Quanto, infine, alla bancarotta di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., va considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito più volte che la "dolosità" delle operazioni si traduce nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società e che le "operazioni dolose", in quanto collocate nell'area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione dell'asse attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. In definitiva, la fattispecie postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247316). Da tali premesse discende che l'idoneità della condotta a ledere, come nella specie, interessi ulteriori non elide la sussumibilità della prima nella fattispecie contestata, quante volte essa comunque si traduca un abuso gestionale o in una infedeltà alla quale si accompagni l'indebita diminuzione dell'asse attivo e la prevedibilità del dissesto.
Ora, nella specie, correttamente la Corte territoriale ha colto nel protratto inadempimento delle obbligazioni contributive un comportamento che, andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti degli enti previdenziali, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, rendeva, proprio per l'ampiezza del fenomeno e la sua sistematicità, prevedibile il conseguente dissesto.
Rispetto a tale puntuale ricostruzione del quadro normativo, non colgono nel segno le critiche relative al carattere omissivo della condotta, giacché tale profilo strutturale non impedisce la configurabilità del reato (v., ad es., Sez. 5, n. 3506 del 23/02/1995, Barducco, Rv. 201057) o la deduzione di un vizio motivazionale che i ricorrenti pretendono di cogliere nel riferimento della sentenza impugnata all'autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento, giacché l'espressione mira a descrivere gli effetti di breve periodo - e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento dei ritenuti effetti di medio periodo, in ragione, come si diceva, della crescita esponenziale del debito.
3. Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati.
In particolare, non è ravvisabile la lamentata reformatio in pejus, giacché l'intervenuta assoluzione per la distrazione delle immobilizzazioni materiali ha mutato la struttura del reato continuato, talché, anche in ragione della ritenuta l'esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, la sentenza impugnata ha proceduto ad una rideterminazione della pena che incontrava, in difetto di appello del P.M., quale unico limite il quantum di pena irrogato dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258653). Con riferimento all'entità della riduzione di pena con riferimento alla posizione di ND UI (articolazione finale del terzo motivo) e all'entità dell'aumento di pena operato per ND OM e RA (quarto motivo), rileva la Corte, quanto al primo profilo, che la valutazione di congruità sostanzialmente espressa dalla sentenza impugnata riposa nella prossimità della riduzione al limite del terzo (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), mentre, quanto al secondo profilo, che la denunciata irragionevolezza della motivazione non può affatto essere desunta dal fatto che i coimputati per i quali è stato applicato, per la medesima condotta, un aumento inferiore sono stati ritenuti responsabili anche di altri reati, giacché è con riguardo alla singola condotta cui si riferisce la pena che occorre aver riguardo.
5. Il quinto motivo è, nel suo complesso, infondato.
La sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia in materia di definitiva liquidazione del danno, ne' ha certamente riconosciuto, sia pure ai fini della determinazione della provvisionale, la sussistenza di un danno non patrimoniale esteso al di là dei confini del danno morale, talché non è dato intendere l'interesse dei ricorrenti a coltivare una doglianza che miri ad isolare quest'ultimo come species della più ampia categoria del danno non patrimoniale. Quanto alla censura che coinvolge la decisione di rimettere la quantificazione del risarcimento al giudice civile, nonostante che la provvisionale sia stata parametrata all'ammontare del richiesto risarcimento del danno patrimoniale e che la sentenza impugnata abbia preso atto "dell'assenza ... di un danno morale", è assorbente il rilievo che l'importo della provvisionale, oltre a non essere precisamente equivalente agli importi delle distrazioni (talché la sentenza impugnata si esprime in termini di mera corrispondenza), concerne la sola sorte capitale, talché giustificato appare il rinvio alla distinta sede civilistica.
6. Alla pronuncia di rigetto dei ricorsi di ND RA, ND UI e ND OM consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente a MA IS, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di ND RA, ND UI e ND OM, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014