Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art 223 comma 2 n. 2 del RD 16 marzo 1942 n. 267, prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto,non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato il dolo nel rilascio da parte della società,poi fallita, di fideiussioni con garanzie ipotecarie a favore di altre società, facenti capo ai medesimi soggetti presenti nella impresa fallita).
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- 1. Bancarotta impropria: il sistematico mancato versamento di imposte è un’operazione dolosa (Cass. Pen. n. 16111/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
Leggi di più… - 2. Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/1998, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 16/12/1998
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
" Andrea Colonnese " N. 2288
" Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 22740/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RR RO, n. a Napoli il 23 maggio 1926
RR LE, n. a Napoli il 14 ottobre 1928
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 23 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Martusciello che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore avv. M. Preziosi
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli confermò la dichiarazione di colpevolezza dei fratelli RO e LE RR in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per avere cagionato il fallimento, dichiarato il 14 marzo 1984, della immobiliare Arcobaleno srl, amministrata da RO RR, con operazioni dolose consistite nel far rilasciare dalla società poi fallita due fideiussioni per complessivi sei miliardi e trecento milioni di lire, con garanzie ipotecarie per cinque miliardi e novecento milioni di lire, in favore della RRfer spa, amministrata da LE RR, e di altre società collegate, di cui conoscevano le difficili condizioni patrimoniali. Confermò altresì la dichiarazione di colpevolezza di LE RR in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, quale amministratore della RRfer spa dichiarata fallita il 6 luglio 1983, distratto o comunque dissipato beni della società, vendendo sottocosto nel primo semestre del 1983 merci per oltre quattro miliardi di lire acquistate nel medesimo periodo, con una perdita di circa un miliardo di lire.
Ricorrono per cassazione gli imputati con due distinti ricorsi, uno proposto dall'avv. Massimo Preziosi, l'altro proposto dall'avv. Armando d'Episcopo.
Nel ricorso proposto dall'avv. Preziosi sono dedotti quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 216 1. fall., lamentando che gli sia stata contestata una condotta, l'aver cagionato il fallimento della società, che non corrisponde ad alcuna delle fattispecie di bancarotta patrimoniale previste dalla legge fallimentare, ma criminalizza due operazioni lecite, come il rilascio delle fideiussioni.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 110 c.p. e 216 l. fall., lamentando che sia stato ipotizzato il suo concorso in bancarotta per aver ottenuto fideiussioni dall'immobiliare Arcobaleno srl in favore di società tutte partecipate in eguale misura con suo fratello.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 216 I. fall., lamentando che sia stata considerata fraudolenta la vendita sottocosto di merci, senza considerare che si trattò tutt'al più di bancarotta semplice.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, lamentando che i giudici del merito non abbiano tenuto conto del suo ruolo minore nella vicenda.
Nel ricorso proposto dall'avv. D'Episcopo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata e si lamenta che i giudici d'appello si siano limitati a ribadire le giustificazioni esibite dai giudici di primo grado e a recepire le indicazioni peritali sul valore patrimoniale della società Arcobaleno, senza considerare che in definitiva tutte le società appartenevano ai due ricorrenti, i quali avevano messo in gioco l'intero loro patrimonio per evitare il fallimento e non avevano distratto alcunché, ma erano rimasti vittime della crisi mondiale del ferro e, abbandonati anche dai dipendenti, non avevano potuto tenere regolarmente la contabilità. Aggiungono i ricorrenti che manca la prova del dolo nella addebitate condotte di dissipazione, perché le merci furono vendute sottocosto per far fronte alla vertiginosa caduta internazionale dei prezzi del ferro. Lamentano, infine, che non sia stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
I ricorsi sono inammissibili. 1 primi due motivi del primo ricorso sono manifestamente infondati.
L'art. 223 n. 2 l. fall., invero, prevede come autonoma ipotesi di bancarotta il comportamento degli amministratori che cagionino il fallimento della società con dolo o per effetto di operazioni dolose. È questa l'ipotesi di bancarotta contestata a entrambi i ricorrenti, che correttamente ne sono stati dichiarati colpevoli, avendo i giudici del merito accertato che, con le fideiussioni per somme esorbitanti rispetto al suo patrimonio, essi addossarono inopinatamente alla società immobiliare il carico della situazione di dissesto in cui già versavano le altre società da essi amministrate. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, "l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al secondo comma, n. 2, seconda parte dell'art. 223 L.F. (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico - finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa" - dia luogo alla decozione" (Cass., sez. V, 17 dicembre 1997, De Bellis, m. 209934, Cass., sez. V, 8 aprile 1988, Grappone, m. 178604, Cass., sez. V, 3 luglio 1967, Ambrosio, m. 105541). Nè ha rilievo il fatto che gli imputati disponevano dell'intero capitale di tutte le società, perché i creditori della società immobiliare subirono certamente un grave danno nel vedere esteso a tale società il peso del dissesto delle altre;
e proprio lo scopo di operare su tutte le società come su un unico patrimonio personale giustifica la configurazione del contestato concorso di entrambi i fratelli nelle operazioni che cagionarono il fallimento della società immobiliare.
Quanto alla bancarotta per distrazione o per dissipazione, i giudici del merito, in particolare quelli di primo grado alle cui motivazioni rinvia la corte d'appello, hanno ben chiarito che l'acquisto e l'immediata rivendita sottocosto di merci per oltre quattro miliardi di lire nel corso di un semestre non aveva alcuna giustificazione razionale e, quindi, integrava gli estremi della dissipazione, se non della distrazione. E queste valutazioni non appaiono censurabili nel giudizio di legittimità. Quanto alla bancarotta documentale, i giudici del merito affermano che le carenze di contabilità coincidono con le operazioni fideiussorie dell'immobiliare e hanno, pertanto, un'evidente finalità fraudolenta, quella di impedire una ricostruzione della situazione patrimoniale della società nel periodo immediatamente precedente il fallimento. Sicché anche questa valutazione, plausibilmente fondata su prove documentali, si sottrae a censure in questa sede.
Infine attengono al merito della decisione impugnata le censure relative all'entità della pena e alla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, perché la relativa decisione è congruamente giustificata con riferimento alla gravità dei fatti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999