Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/1998, n. 2905
CASS
Sentenza 16 dicembre 1998

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In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art 223 comma 2 n. 2 del RD 16 marzo 1942 n. 267, prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto,non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato il dolo nel rilascio da parte della società,poi fallita, di fideiussioni con garanzie ipotecarie a favore di altre società, facenti capo ai medesimi soggetti presenti nella impresa fallita).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/1998, n. 2905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2905
Data del deposito : 16 dicembre 1998

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