Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 51194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51194 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
5 1 1 94/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIULIANA FERRUA - Presidente - N. "2881 Dott. - Consigliere - SILVANA DE BERARDINIS Dott. REGISTRO GENERALE N. 7397/2013 - Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. GERARDO SABEONE - Rel. Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: ая CARRARA NA N. IL 08/03/1974 avverso la sentenza n. 3818/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO, del 10/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE Gabriele Mazgotin Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il Higetto del ti colo Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2012 il G.U.P. Presso il Tribunale di Bergamo applicava, su richiesta delle parti, a AR NA la pena di anni uno e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia lamentando la violazione dell'articolo 219 comma secondo n. 1 legge fall. In proposito il PG ricorrente sottolinea come, alla luce di quanto affermato da Sezioni Unite LO, la c.d. continuazione fallimentare disciplinata dalla disposizione succitata solo formalmente si atteggia a circostanza aggravante, costituendo invece un mero meccanismo teso alla disciplina del concorso formale tra più reati di bancarotta attraverso il riconoscimento del cumulo giuridico delle relative pene. Conseguentemente tale meccanismo avrebbe dovuto trovare applicazione con dinamiche analoghe a quelle ав previste per la continuazione ordinaria, dovendosi escludere la possibilità di porre la continuazione fallimentare in comparazione con le riconosciute attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Le Sezioni Unite hanno di recente affermato come, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengano la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'articolo 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'articolo 81 cod.pen. (v. Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2011 n. 21039). Nell'occasione, però, il Supremo Collegio ha avuto altresì modo di precisare che la disposizione menzionata «postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica;
b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene [...] sono aumentate") implica il necessario richiamo all'art. 64 cod. pen., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria» aggiungendo altresì come sia «indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante». 1 Circostanza che la sentenza LO riconosce non corrispondere, però, sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che «l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante». In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nell'articolo 219 comma secondo n. 1 legge fall. la natura sostanziale delle circostanze, ciò non di meno è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente. Ed in tal senso decisivo appare soprattutto il meccanismo di calcolo dell'aumento di pena prescelto, il quale, nel discostarsi vistosamente da quello previsto dall'articolo 81 cod.pen. per la continuazione "ordinaria", non si ispira solo al lessico proprio delle norma che configurano circostanze aggravanti, ma, come per l'appunto osservato nella sentenza citata, sostanzialmente rinvia all'articolo 64 cod.pen., unica disposizione idonea a rivelarne l'effettiva misura. Deve dunque concludersi che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'articolo 69 cod.pen. e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una о рій attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'articolo 219 qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione dovesse essere ritenuta minusvalente. Contrariamente a quanto eccepito dal P.G. ricorrente, dunque, il G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo ha correttamente interpretato il contesto normativo di riferimento e altrettanto correttamente ha accolto un patteggiamento che comportava l'applicazione di una pena determinata sul presupposto dell'assoggettabilità della continuazione fallimentare al bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente addi 18 DIC 2013 u Sabone Luxeам IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise