Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
È ammissibile l'appello con il quale la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado dei quali chiede il riesame, precisandone le ragioni. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che per il giudizio di appello rileva solo la genericità intrinseca al motivo stesso, prescindendosi - a differenza di quanto avviene nel giudizio di cassazione - dalla necessità del confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata).
Commentari • 3
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Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2015, n. 31939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31939 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/04/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 839
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A.M. - rel. Consigliere - N. 41381/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC PO AR, nato il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 19 luglio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, per essere il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 19 luglio 2013, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, con la quale lo stesso era stato condannato, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione a fini di spaccio di 10 g di eroina (fatto commesso l'11 ottobre 2006).
2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, sostenendo di avere formulato motivi di appello sufficientemente determinati, in punto di responsabilità penale, con riferimento alla mancanza di elementi di riscontro dell'attività di spaccio e alla mancanza del rinvenimento nell'abitazione di droga o denaro, nonché in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Deve essere dichiarata la prescrizione del reato. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'appello deve ritenersi ammissibile quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, precisandone le ragioni. In particolare, mentre per il giudizio di cassazione è generico anche il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, per il giudizio d'appello rileva solo la genericità intrinseca al motivo stesso, prescindendosi da ogni confronto con quanto argomentato dal giudice del provvedimento impugnato (ex plurimis, sez. 6, 12 febbraio 2014, n. 13449, rv. 259456).
Nel caso di specie, secondo l'ordinanza impugnata, il motivo di appello relativo all'affermazione della responsabilità sarebbe generico, perché l'appellante si sarebbe limitato a sostenere che non era stata trovata droga ne' denaro nella sua abitazione;
quello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe, del pari, generico perché semplicemente basato sulla mancata considerazione delle condizioni di vita personali, familiari e sociali dell'imputato. Dalla lettura dell'atto di appello emerge, quanto al primo motivo, che l'appellante ha dedotto una serie di elementi a sostegno della prospettata destinazione dello stupefacente al consumo personale, proprio e della propria moglie, consistenti: nella modestia del quantitativo sequestrato;
nel mancato rinvenimento di somme di denaro in suo possesso;
nell'insufficienza della riscontrata suddivisione in dosi e del rinvenimento di sostanze da taglio e materiali per il confezionamento delle dosi a provare la destinazione terzi;
nel mancato rinvenimento di stupefacenti nell'abitazione.
Si tratta di rilievi che non si presentano come intrinsecamente generici, perché si riferiscono con sufficiente chiarezza al capo della sentenza di primo grado relativo alla responsabilità penale e si basano su elementi effettivamente desunti dagli atti di causa. Tali rilievi, pur essendo inidonei a scardinare il costrutto logico- argomentativo della sentenza di primo grado, avrebbero dovuto essere comunque presi in considerazione nel merito dalla Corte d'appello, perché - come sopra ribadito - quest'ultima non può operare, in sede di giudizio preliminare di ammissibilità, alcun confronto fra i motivi di impugnazione e le argomentazioni del provvedimento impugnato, essendo un tale confronto riservato alla valutazione dell'ammissibilità nel giudizio di cassazione.
Nondimeno, deve rilevarsi che il reato contestato si è ormai prescritto il 15 agosto 2014, per la decorrenza del termine complessivo di sette anni e sei mesi, a partire dalla data della sua commissione (11 ottobre 2006), cui devono essere aggiunti 126 giorni di sospensione del decorso della prescrizione (tra le udienze del 9 dicembre 2008 e del 14 aprile 2009). Nè emergono dagli atti ragioni per ritenere sussistente la prova evidente che il fatto non sussiste, o non è stato commesso dall'imputato, o non costituisce reato. 4. - Il provvedimento impugnato in essere dunque annullato senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015