Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3721
CASS
Sentenza 24 novembre 2015

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L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quanto sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del "favor impugnationis". (In motivazione, la Corte ha precisato che non sussiste la genericità dei motivi allorché siano esposte, in modo estremamente succinto, ma intellegibile, le ragioni dell'impugnazione, anche in considerazione della possibilità per il giudice dell'appello di accogliere l'impugnazione sulla base di argomentazioni proprie e diverse da quelle dell'appellante, purché inerenti ai punti della sentenze attinti dal gravame).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3721
Data del deposito : 24 novembre 2015

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