Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la specificità necessaria per la valida formulazione dei motivi di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, in considerazione della natura del mezzo proposto, avente natura di gravame di tipo devolutivo, atto a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è sufficiente che la parte indichi i punti della sentenza di primo grado da riesaminare e le ragioni della richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 42841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42841 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 753
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 12146/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AR AM N. IL 15/04/1976;
avverso l'ordinanza n. 375/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 19/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19.4.2012 la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto da RA AR TO, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 27.3.2009, con la quale il predetto veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 per i reati di cui agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, per genericità dei motivi di appello.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), atteso che i motivi d'appello proposti presentano quelle essenziali connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto ad una riposta dalla Corte territoriale in applicazione del principio del favor impugnationis;
che, nel caso di specie, l'appellante aveva sollecitato, non solo una rilettura delle risultanze probatorie acquisite, al fine di pervenire ad una differente valutazione delle stesse, ma anche una più esaustiva motivazione in ordine alla quantificazione della pena;
che tali censure venivano sollevate, non con mere formule generiche, ma indicando compiutamente gli elementi che avrebbero dovuto comportare un'analisi più approfondita da parte del giudice di prime cure.
3. Il P.M., in sede in persona del sostituto procuratore generale dr. Selvaggi Eugenio ha depositato requisitoria, con la quale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla corte distrettuale procedente per l'ulteriore seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nella linea interpretativa in base alla quale, in materia di impugnazioni, non possono applicarsi, in tema di specificità dei motivi, gli stessi parametri utilizzati nella verifica dell'inammissibilità del ricorso per cassazione. Nel giudizio di appello è, infatti, necessario e sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che ritiene debbano essere oggetto di riesame e le ragioni della richiesta (Sez. 6, n. 13553 del 14/03/2013), in considerazione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo dell'appello, atto a provocare un nuovo esame del merito (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012).
2. In base a tali principi, l'atto di appello proposto dal RA, contrariamente a quanto evidenziato dalla Corte di merito, non appare affetto da genericità, contenendo l'indicazione dei punti della sentenza di primo grado che si sono intesi devolvere alla cognizione del giudice d'appello e segnatamente l'accertamento compiuto in punto di responsabilità, stante l'assenza di elementi idonei a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, anche a livello di tentativo, nonché la specifica assenza dell'elemento psicologico del reato di furto. Con tali motivi risultano, dunque, rappresentate sufficientemente, seppur in modo estremamente sintetico, le ragioni che sorreggono l'appello, in conformità del disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c), con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila per il corso ulteriore.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014