Articolo 223 del Codice penale
Articolo 211 bisArticolo 224
Versione
1 luglio 1931
Art. 223.

(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura di sicurezza speciale per i minori, e non puo' avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa e' sostituita la liberta' vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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