Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, ancorché effettuata a favore di società del medesimo gruppo, qualora gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta.
Commentario • 1
- 1. Finanziamenti infragruppo e bancarotta per distrazione: il giudice deve valutare i vantaggi compensativi e la tutela concreta dei creditori (Cass. Pen. n. 16206/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, i finanziamenti infragruppo non sono “senza causa” solo perché privi di garanzie immediate: il giudice deve valutare (con giudizio ex ante) se l'operazione, pur onerosa nell'immediato, sia sorretta da una logica economico-giuridica e, soprattutto, se generi per la società depauperata (e per i suoi creditori) un vantaggio compensativo concreto, idoneo a neutralizzare l'effetto pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale. È illogica e contraddittoria la motivazione che, pur dando atto di un contesto di interdipendenza finanziaria “simul stabunt, simul cadent” (solidarietà, fideiussioni incrociate, congelamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41293 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/09/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 3513
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 018951/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC GI N. IL 12/02/1940;
avverso SENTENZA del 18/03/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Valori Federico.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CA GI in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestatogli per avere, nella qualità di amministratore di diritto della VM Canale 51, fallita il 25 luglio 1995, partecipato all'attività distrattiva di attrezzature televisive, acquisite a rate negli anni 1988/1989 dalla Sirte SR per circa L.
2.500 milioni e rivendute il 20 agosto 1990 alla Antenna 3 e alla Mary Club, società facenti parte del medesimo gruppo di imprese, riconducibili a RI DU (coimputato, giudicato separatamente) al prezzo notevolmente inferiore di L. 1.227, peraltro mai conseguito. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidato a quattro motivi.
I primi due attengono all'elemento oggettivo del reato. Si sostiene (1^ mot.) che la VM ha utilizzato per i pagamenti dovuti alla Sirte denari provenienti dal socio di maggioranza NE, la quale perseguiva, come tutte le altre società del gruppo, il fine di conservazione del maggior numero di "mass media", strumenti indispensabili per la produzione del reddito;
la scelta operata consentiva perciò al gruppo stesso di continuare l'esercizio della attività televisiva che altrimenti si sarebbe perduta;
la cessione d'azienda non fu gratuita, ma comportava un esborso a carico delle società acquirenti non indifferente, per quanto inferiore al prezzo di acquisto;
sicché, in definitiva, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di società di gruppo e della disposizione di cui all'art. 2634 c.c., poteva affermarsi che il contegno tenuto dalla VM non aveva pregiudicato in alcun modo la garanzia generica offerta ai propri creditori, rappresentati in gran maggioranza da società del medesimo gruppo. Mentre la Corte di merito (2 mot.) ponendosi fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, si era limitata ad affermare l'avvenuto depauperamento della VM SR in favore di altre società consorelle, senza tener nella giusta considerazione le argomentazioni difensive riguardanti la congruità economica dell'operazione posta in essere tra le società del gruppo RI, puntualmente esposte nei motivi di appello.
Gli altri due motivi riguardano l'elemento soggettivo del reato. Sotto la denuncia di analoghi vizi di inosservanza della legge penale (3 mot.) e di mancanza/manifesta illogicità della motivazione (4 mot.) si imputa al giudice d'appello di avere svolto considerazioni insufficienti e inficiate da error in iudicando, avuto riguardo al ruolo di semplice spettatore inerte e di amministratore soltanto apparente ricoperto dal CA;
desunto la sua consapevolezza in ordine ai fatti distrattivi commessi dall'amministratore di fatto della società in accordo con il RI da elementi privi di valenza dimostrativa, non aventi valore neppure presuntivo;
agganciato la responsabilità personale al dato formale della qualifica di amministratore e non, dunque, a fatti specifici e all'esercizio concreto delle funzioni inerenti a tale qualifica, in spregio al rispetto dell'assioma che tutti i documenti del processo siano oggetto di corretta lettura da parte del giudice di merito. Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica (sez. 5^, 17 novembre 2005, Dequigiovanni;
Sez. 5^, luglio 2002, Arienti). Nè l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 2634 c.c., comma 3, permette di affermare - come, invece, sembra presupporre il ricorrente - che la presenza di un gruppo societario legittimi per ciò solo qualsiasi condotta di asservimento all'interesse delle partecipi al novero del gruppo. Anche dopo la riforma - soprattutto nel contesto concorsuale - l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società impone all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società a cui egli è preposto, non essendogli consentito di sacrificare l'interesse in nome di un diverso interesse anche se riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, e che non procurerebbe riflesso alcuno a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito (cfr. Cass. Civ. Sez. 1^, 24 agosto 2004, n. 16707; Cass. Sez. 5^, 22 febbraio 2007, Pollice). In questa ottica, è evidente che non è sufficiente, al fine di escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili, la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorre che gli ipotizzati benefici indiretti della fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta, in guisa tale da non renderla capace d'incidere sulle ragioni dei creditori della società fallita (Cass. Sez. 5^, 24 maggio 2006, Bevilacqua ed altri). Nel caso concreto si è di certo fuori da tale ambito, come mostra chiaramente la circostanza che non si è neppure indicato dal ricorrente quali siano stati, accanto al vantaggio asseritamente attenuto dal gruppo di imprese per effetto dell'operazione economica incriminata, benefici, sia pure indiretti, tali da incidere positivamente sulle ragioni dei creditori della VM SR, conseguiti da questa società, che, a seguito di quella operazione, ha cessato ogni attività, restando debitrice nei confronti della Sirte e totalmente insoddisfatta dei crediti vantati verso le società cui erano state rivendute le attrezzature televisive. E in questo contesto non ha alcuna efficace incidenza che l'attività televisiva sia stata continuata da altre società, come pure la deduzione che i pagamenti dovuti alla Sirte fossero stati finanziati dalla NE, socia della VM SR.
Ai principi giuridici ed ai risultati processuali come innanzi riportati si sono attenuti sostanzialmente le decisioni dei giudici del merito, sicché vanno disattesi, in quanto infondati, i primi due motivi di impugnazione.
Le censure vertenti sull'effettivo ruolo svolto dall'imputato e sulla consapevolezza degli atti di disposizione da altri posti in essere sono deduzioni attinenti al fatto. Il ricorso trascura la motivazione della sentenza d'appello, fondata su dati fattuali più che eloquenti, siccome per se stessi dimostrativi che la responsabilità dell'imputato non è stata affermata in base al semplice dato di avere il CA acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore: pur non avendo egli personalmente stipulato i contratti di rivendita delle attrezzature televisive, inspiegabilmente sottoscritti dall'amministratore precedente quando era già dimissionario, la vicenda relativa al trapasso dei beni era a lui ben nota, per aver dato atto della cessione dei rami d'azienda nella relazione 30 giugno 1991 da lui redatta per l'esercizio 1990, e in nessun modo si adoperò per rimediare ad una situazione che contestualmente contemplava la cessazione di ogni attività da parte della società amministrata e il persistente esborso di denaro per far fronte agli impegni assunti nei confronti della Sirte. E va ricordato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'amministratore di diritto risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con questi, sia in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale. Da un lato, infatti, l'art. 40 c.p., comma 2, stabilisce che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"; dall'altro, è obbligo dell'amministratore vigilare sul generale andamento della gestione, nonché di fare quanto in suo potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. Sez. 5^, 3 giugno 2005, n. 44279, Ambrosin).
Sicché sono inammissibili i motivi sub 3) e 4).
Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008