Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41293
CASS
Sentenza 25 settembre 2008

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Massime1

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, ancorché effettuata a favore di società del medesimo gruppo, qualora gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta.

Commentario1

  • 1Finanziamenti infragruppo e bancarotta per distrazione: il giudice deve valutare i vantaggi compensativi e la tutela concreta dei creditori (Cass. Pen. n. 16206/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, i finanziamenti infragruppo non sono “senza causa” solo perché privi di garanzie immediate: il giudice deve valutare (con giudizio ex ante) se l'operazione, pur onerosa nell'immediato, sia sorretta da una logica economico-giuridica e, soprattutto, se generi per la società depauperata (e per i suoi creditori) un vantaggio compensativo concreto, idoneo a neutralizzare l'effetto pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale. È illogica e contraddittoria la motivazione che, pur dando atto di un contesto di interdipendenza finanziaria “simul stabunt, simul cadent” (solidarietà, fideiussioni incrociate, congelamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41293
Data del deposito : 25 settembre 2008

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