Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, l.f.), non è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico ma è sufficiente la consapevolezza che la disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 21075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21075 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 25/03/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 562
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 032947/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU CO, N. IL 14/10/1958;
avverso SENTENZA del 24/04/2003 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con sentenza 24 aprile 2003 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna di OR OC pronunciata dal Tribunale di Melfi il 7 novembre 2001 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, relativa al fallimento della s.n.c. Italia Trans di cui il OR era socio.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del OR. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché la Corte di merito non avrebbe erroneamente derubricato il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice, difettando il dolo specifico richiesto per la sussistenza del più grave reato. Contesta inoltre la sussistenza della bancarotta patrimoniale desunta dall'uso di tessere Viacard che avrebbero dimostrato l'esistenza di veicoli sottratti all'attivo fallimentare. Le tessere infatti avrebbero potuto essere utilizzate anche su veicoli di proprietà di terzi.
Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe applicato l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall., pur non sussistendo la bancarotta fraudolenta documentale e dunque la pluralità di fatti di bancarotta. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione non è stata oggetto dei motivi d'appello, come ha espressamente rilevato la sentenza impugnata, sì che per questa parte la doglianza è inammissibile. È peraltro giurisprudenza di questa Corte che la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. Non occorre, pertanto, che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel risultato (Cass. pen., Sez. 5^, 11/05/2001, n. 31356, Feroleto, Cass. Pen., 2002, 2493). Quanto al secondo motivo la Corte di merito ha osservato che il giudice di primo grado, pur ritenendo sussistente in motivazione l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall., non ne aveva tenuto conto nel determinare il trattamento sanzionatorio, avendo applicato sulla pena base, pari al minimo edittale, la riduzione conseguente all'applicazione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 l. fall., e diminuendo ulteriormente la pena per effetto delle attenuanti generiche, nella misura di mesi sei. Il ricorrente non ha pertanto interesse a dolersi della ritenuta sussistenza dell'aggravante, che ne' il giudice di primo grado ne' a fortiori quello d'appello, hanno applicato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004