Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 21075
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Sentenza 25 marzo 2004

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Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, l.f.), non è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico ma è sufficiente la consapevolezza che la disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 21075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21075
    Data del deposito : 25 marzo 2004

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