Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2011, n. 21873
CASS
Sentenza 3 marzo 2011

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È generico, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, e nel caso di specie dell'atto d'appello, il motivo che si limiti ad una generica indicazione dell'articolo di legge asseritamente violato senza esplicitare chiaramente la censura mossa, e che non illustri le ragioni dell'asserita erronea valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2011, n. 21873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21873
    Data del deposito : 3 marzo 2011

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