Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.
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1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
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1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 45672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45672 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
45 67 2/ 15 Ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. гран STEFANO PALLA Dott. - Consigliere - Dott. PAOLO ON BRUNO REGISTRO GENERALE N. 5675/2015 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ON N. IL 11/09/1958 ROVEDA FRANCO N. IL 23/05/1946 MANIGRASSO GIANNI N. IL 04/11/1966 OSTE' ALBERTO N. IL 11/10/1966 avverso la sentenza n. 3124/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per- 10 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi altresì: per la parte civile, l'avv. P. Farinoni, che si è associata alle conclusioni del P.G., depositando conclusioni e nota spese;
per LU l'avv. M. C. A. Boretti, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
per OS, l'avv. M. Lugano, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
per DA, l'avv. R. Dell'Atti, in sostituzione dell'avv. A. Misfud, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
per IG, l'avv. R. Sforza, in sostituzione dell'avv. F. Bonoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 06/11/2011, il Tribunale di NO, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato LU NI, DA AN, IG GI e ST ER colpevoli - LU quale presidente del c.d.a. e consigliere delegato, DA, quale consigliere delegato e capo Ufficio pianificazione e controllo, IG quale consigliere delegato e Area Manager per il Centro, OS qual consigliere e capo Uffici servizi nazionali di Servizi on Site s.p.a. (d'ora in poi, S.O.S.), dichiarata fallita il 21/02/2008 - dei reati di seguito indicati: - Capo A: fatti di bancarotta RA patrimoniale per distrazione di somme quantificabili in almeno 617 mila euro circa (A1); fatti di bancarotta RA AL, perché, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori, occultavano o comunque tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (A2); causazione del dissesto della società e abusivo ricorso al credito indicando nel bilancio al 31/12/2005 il valore del patrimonio netto in 819.693 euro anziché perdite per euro 1.644.168 ed esponendo fatti materiali non corrispondenti al vero con riferimento a varie voci (A3); causazione del dissesto attraverso le operazioni dolose sub B) (A4). Capo B): nelle qualità sopra indicate e in concorso con altri, truffa pluriaggravata e continuata, per aver promosso un articolato sistema di frode in danno di Hewlett Packard s.r.l. (d'ora in poi, H.P.) in relazione ai rapporti contrattuali con la stessa e relativi alla fornitura del sevizio di assistenza ai clienti, sistema basato sulla fatturazione di prestazioni inesistenti e su molteplici artifici e raggiri, così inducendo in errore H.P. circa l'effettivo volume delle prestazioni effettuate da S.O.S. e procurandosi un ingiusto profitto pari ad almeno 3.988.857 euro. Applicate a DA, IG e OS le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, gli imputati venivano 2 condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento Servizi On Site e a una provvisionale;
il Tribunale ha inoltre disposto la conversione in sequestro conservativo a garanzia dei crediti della parte civile il sequestro preventivo già disposto sull'immobile sito in Vergiate. Con sentenza deliberata il 05/02/2014, la Corte di appello di NO, sempre per quanto è qui di interesse, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub B) in quanto estinto per prescrizione, ha ritenuto i fatti di bancarotta ex art. 223, secondo comma, n. 1), I. fall. assorbiti nei fatti di bancarotta RA AL e ha rideterminato in melius la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di NO ha proposto ricorso per cassazione LU NI, attraverso il difensore avv. M. Boretti, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 150 e 161 cod. proc. pen. LU risultava difeso dall'avv. Boschi, ma domiciliato presso l'avv. Tassera: non risulta alcuna elezione di domicilio presso l'avv. Boschi, laddove nel caso di specie la citazione a giudizio è stata notificata via fax presso il difensore non domiciliatario in violazione dell'art. 150 cod. proc. pen., secondo cui le notificazione possono essere effettuate mediante impiego di mezzi tecnici a parsone diversa dall'imputato. La notificazione è avvenuta presso il difensore non domiciliatario senza alcuna indagine sulla residenza effettiva dell'imputato, laddove la notifica ex art. 157 cod. proc. pen. non è stata neppure tentata.
2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione. La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, valorizza la deposizione della teste NA, già procuratrice di H.P. e invitata da LU e DA a sostituirli nell'amministrazione di S.O.S nel luglio del 2006, epoca in cui il ricorrente cedeva le proprie azioni fuoriuscendo dalla società fallita a due anni di distanza, quando si erano susseguiti due c.d.a., il primo dei quali presieduto da NA, trovatasi nella doppia veste di amministratore di S.O.S. e di portatrice degli interessi della presunta persona offesa H.P., sicché è del tutto immotivata la credibilità ad essa riconosciuta, tanto più che NA ha sottoscritto una transazione di S.O.S. con H.P. che impegnava la prima per 3 milioni di euro e ha agito con il solo scopo di affossare S.O.S. (che aveva altri clienti, oltre a H.P.). La Corte di appello, identificando nelle truffe l'elemento materiale del reato ex art. 223 I. fall., ha trascurato lo spazio temporale tra le dimissioni di LU (2006) e il fallimento della società (2008), laddove se la situazione di dissesto 3 fosse stata identificabile già nel 2006, il successivo c.d.a. avrebbe dovuto mettere in liquidazione la società. CE, che è stato consulente della procedura fallimentare, ossia di una parte privata, e non del P.M., ha espresso solo giudizi, mentre la regolarità della tenuta della contabilità è confermata dalla regolare consegna dei libri contabili e del libri inventari, confermata da SS. Circa le difformità tra le valutazioni della professionista incaricata dalla società in bonis di promuovere l'azione di responsabilità verso gli organi amministrativi (ON) e quelle di CE, illogicamente la Corte di appello ha eletto quest'ultimo come base di valutazione, laddove la stessa sentenza impugnata afferma contraddittoriamente che non si può affermare con certezza che il dissesto sarebbe stato evitato con operazioni di trasparenza: non essendo possibile prefigurarsi che una determinata condotta avrebbe evitato il dissesto, non si può addebitare a un c.d.a. decaduto un reato a dolo specifico per circostanze verificatesi a distanza di anni. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica laddove esclude l'inattendibilità delle dichiarazioni di CE anche se confrontate con quelle dei testi ON e ES, mentre anche la testimonianza del curatore SS ha assunto valenza eccessiva nel giudizio della Corte, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., avendo questi acquisito le notizie riferite da altre persone. Contrariamente a quanto asserito, a livello contabile le spese, inerenti all'attività o meno, sono state sostenute, come attestano le fatture, e pertanto dovevano essere iscritte a bilancio, laddove la valutazione soggettiva del perito sul magazzino è priva di rilievo a fronte della valutazione operata nel 2008 di un magazzino effettivamente esistente (testimonianza SS), mentre l'art. 2426 cod. civ. sancisce espressamente i criteri di valutazione delle rimanenze e la svalutazione dei crediti effettuata in via forfettaria da CE non presente criteri di oggettività.
2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale in ordine alla confusione tra i reati di truffa e quelli di bancarotta, nonché vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Nessuna valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'imputato è stata effettuata ed erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i pretesi artifici e raggiri (mai direttamente ascrivibili al ricorrente) costitutivi del reato di truffa possano integrare il reato di bancarotta RA AL, laddove l'eventuale sistema relativo alle chiamate fittizie avrebbe costituito un apporto finanziario alla società e non un dissesto, posto che, come afferma la giurisprudenza di legittimità, le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un'effettiva riduzione dell'attivo: qualora non sussista, a seguito della condotta, un effettivo depauperamento, non può trattarsi di operazione dolosa finalizzata alla 4 bancarotta RA. La circostanza che NA, già procuratore di H.P., abbia stipulato una transazione con la stessa H.P. non può integrare la volontarietà e la prevedibilità di un danno concretizzatosi con un'azione successiva e volontaria di un terzo, non estraneo e disinteressato. Contraddittoria è altresì la motivazione nella parte in cui considera perdite il sovradimensionamento di personale e di strutture interne finalizzato, nel ragionamento della Corte di appello, al meccanismo della frode, in quanto S.O.S. era produttiva e non certo sovradimensionata e se il meccanismo delle chiamate era simulato non vi era alcuna necessità di un sovradimensionamento a fronte di chiamate inesistenti. Inoltre, non vi è prova dell'ascrivibilità degli artifici e dei raggiri al ricorrente, posto che nessuno ha riferito che le disposizioni provenivano da lui e la stessa NA ha riferito di situazioni territoriali localmente individuabili e che gli interventi venivano gestiti dalle filiali, operanti con assoluta autonomia di cassa, laddove del tutto ignorata è stata la deposizione del teste IA, già responsabile di una filiale, che ha riferito di non aver mai raggiunto gli obiettivi e di non aver mai fatto ricorso al sistema delle chiamate parallele, il che dimostra che non vi era alcuna disposizione comunicata dal Presidente del c.d.a. e che l'attribuzione all'imputato del ruolo di istigatore e ideatore del preteso meccanismo è frutto di una mera congettura. La stessa NA ha riportato de relato ciò che altri le avrebbero riferito circa la conoscenza del sistema da parte dell'imputato, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., mentre la teste NI ha dichiarato che LU era contento del controllo che H.P. avrebbe operato sul partner S.O.S. e il teste RT ha riferito della funzione di Capo Area svolta da IG e della prassi di aprire chiamate parallele a nome di clienti reali, riferendo di una riunione con Paolo Misani, responsabile operativo di H.P., che dal 2004 aveva manifestato la necessità di scindere il compenso per ripartizioni in più parti, sicché i dipendenti di S.O.S. si limitavano ad imputare a sistema parametri in precedenza non richiesti e le scritture contabili ritenute false sono la diretta conseguenza di un comportamento lecito o, almeno, rispettoso delle imposizioni della stessa H.P.
2.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all'imputazione di bancarotta RA AL, erronea applicazione della legge penale nell'identificazione della fattispecie di bancarotta impropria e vizi di motivazione. Esclusa la configurabilità nel caso di specie di comportamenti truffaldini, venendo meno la truffa cade l'antecedente logico della bancarotta. Né è ravvisabile negli imputati l'elemento soggettivo del reato, posto che S.O.S. è vissuta ben due anni dal momento dell'uscita degli amministratori LU, DA e altri grazie al completo passaggio di consegne, in assenza del quale NA e il suo staff non 5 avrebbero potuto cominciare ad operare, né ON e CE avrebbero potuto svolgere le proprie valutazioni. Al momento dell'uscita degli imputati dalla società (2006) essi avevano consegnato una contabilità completa e ricostruibile, mentre nel 2008 il curatore SS si è trovato di fronte ad una situazione da "day after", con un magazzino a soqquadro, scritture contabili incomplete e libri sociali irreperibili.
2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e della legge processuale in relazione al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha illegittimamente sanzionato il comportamento processuale dell'imputato, ritenuto non collaborativo, omettendo di valutare molteplici elementi rilevanti (l'irripetibilità del fatto, l'incensuratezza, la qualità di imprenditore inserito nel tessuto sociale, la condotta esemplare).
2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e della legge processuale, nonché vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La motivazione non dà conto dell'individuazione della pena base, che, in considerazione di molteplici elementi, poteva essere contenuta nei minimi edittali.
2.7. Il settimo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e della legge processuale, nonché vizi di motivazione in relazione alle statuizioni civili. In sede di giudizio di primo grado, il Tribunale di NO ha trasformato in sequestro conservativo ai fini risarcitori della parte civile il sequestro preventivo dell'immobile di ES LL, esclusiva proprietaria dello stesso, che ne ha realizzato la costruzione con fondi di stretta e documentata provenienza personale.
2.8. Con atto a firma dell'avv. M. Boretti pervenuto il 28/09/2015, la difesa propone motivi giunti attinenti, in primo luogo, alla dedotta violazione dell'art. 161 cod. proc. pen., in quanto la notificazione del decreto di citazione a mezzo fax solo al difensore non domiciliatario non costituisce senz'altro idonea comunicazione dell'avviso di procedimento, risultando meramente speculativo il richiamo all'art. 161 cod. proc. pen. posto che la notificazione all'imputato contumace non è stata neppure tentata. Lamenta altresì il ricorrente il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza dell'imputato e non trovando applicazione la modifica all'art. 62 bis cod. pen. di cui al d. I. n. 92 del 2008, posto che l'ultima condotta ascrivibile a LU è relativa al 2006. Deduce infine il ricorrente l'errata individuazione del tempus commissi delicti, che, alla luce della sentenza n. 47502/12 della Corte di cassazione, non può essere individuato nella sentenza dichiarativa di fallimento, sicché dovendosi scindere la condotta del vari fatti in continuazione, dovrà essere applicato il beneficio di cui alla I. n. 241 del 2006. 6 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di NO ha proposto ricorso per cassazione DA AN, attraverso il difensore avv. A. Misfud, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'imputazione di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 223, secondo comma, n. 2), I. fall., nonché vizi di motivazione, in ordine alla configurabilità del reato malgrado non sussista diminuzione patrimoniale in conseguenza della condotta contestata. La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza contenuta nei motivi di appello circa la contraddittorietà tra, da un lato, l'accertamento che le operazioni contestate hanno prodotto ingenti profitti per la fallita e, dall'altro, la conclusione che dette operazioni siano state causa del dissesto e dell'epilogo fallimentare. La sentenza ha anche accertato le vicende relative al risarcimento e alla prosecuzione del rapporto contrattuale con H.P., il che mette in luce come le operazioni dolose in questione non abbiano cagionato alcuna diminuzione dell'asse attivo e come le conseguenze delle operazioni dolose siano state interamente assorbite dalla transazione realizzata dall'amministratrice subentrante NA, laddove le argomentazioni della Corte di appello circa il "destino di insolvenza" della società rappresentano impressioni del giudicante del tutto slegate da precise circostanze di fatto emerse nel processo.
3.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'imputazione di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521, 522 e 596 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in ordine alla nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché per difetto di contestazione laddove si modifica il nesso di causalità tra condotta ed evento. La sentenza impugnata ha individuato un nesso causale tra operazioni dolose e dissesto della società diverso da quello di cui all'imputazione, richiamando, sulla base delle dichiarazioni della teste NA, la necessità di riduzione del personale addetto, omettendo di rilevare la nullità per difetto di contestazione della sentenza di primo grado denunciata con il gravame. La Corte di appello, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che il meccanismo di frode così come ricostruito prevedeva interventi fittizi, ossia non seguiti da alcuna attività reale, interventi che, dunque, non richiedevano alcun sovradimensionamento delle strutture.
3.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'imputazione di bancarotta AL, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 2), I. fall., nonché vizi di motivazione. La revisione dei valori di bilancio è stata 7 effettuata dal consulente del nuovo amministratore (la commercialista ON) e dal consulente della curatela (CE) sulla base della documentazione proveniente dalla fallita ed in assenza di ostacoli superabili solo con particolare diligenza.
3.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all'imputazione di bancarotta AL, vizi di motivazione. La sentenza impugnata richiama, a conferma delle dichiarazioni di CE, un'informativa della Guardia di Finanza non utilizzabile non essendo mai stata acquisita al fascicolo del dibattimento. Inoltre, nel caso di specie, le operazioni economiche non erano inesistenti, in quanto corrispondevano ad un effettivo flusso finanziario che, in quanto tale, era stato correttamente contabilizzato, a prescindere dal fatto che, successivamente, lo stesso si rivelò indebito e soggetto a retrocessione risarcitoria.
3.5. Il quinto motivo denuncia, in relazione all'imputazione di bancarotta per distrazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1), I. fall., nonché vizi di motivazione. Erroneamente la sentenza impugnata ritiene la sussistenza della bancarotta per distrazione nei confronti di tutti gli imputati sebbene le diverse ipotesi distrattive si presentino come del tutto eterogenee dal punto di vista delle modalità e dell'oggetto materiale della condotta. L'impostazione della sentenza impugnata è contraddetta dall'esame delle singole ipotesi distrattive, che non presentano alcun legame o nesso causale con gli utili derivanti dalla truffa e sono riconducibili a soggetti diversi da DA, rientrando, in particolare, nelle funzioni tipiche attribuite alla componente del c.d.a NI. La sentenza impugnata è assertiva laddove sostiene la non necessità di individuare i c.d. segnali d'allarme, laddove, con particolare riferimento alla distrazione di somme mediante il meccanismo dei rimborsi chilometrici, l'atto di appello aveva dedotto che esso era utilizzato per mascherare parte della retribuzione dei dirigenti (come confermato dalle dichiarazioni dei testi BA, IN e NO).
3.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non ha motivato in ordine alle censure proposte con l'atto di appello in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee. L'art. 219, secondo comma, n. 1) I. fall. non costituisce una circostanza soggetta al giudizio di bilanciamento, né risultano esplicitate le ragioni del giudizio di equivalenza rispetto alla residua aggravante ex art. 219, primo comma, I. fall., che deve essere riferita alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente dal fatto di bancarotta, laddove la sentenza impugnata non ha illustrato le ragioni per le quali il risarcimento di un milione di euro corrisposto dal ricorrente non sarebbe sufficiente ad annullare la gravità del danno patrimoniale cagionato. 8 3.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili. La Corte di appello non ha motivato in ordine alle censure proposte con l'atto di appello in ordine all'estensione" della costituzione di parte civile ai danni patrimoniali di cui all'ordinanza del Tribunale di NO in data 16/02/2012. Inoltre, posto che la truffa a danno di H.P. ha procurato solo profitti per la fallita, deve escludersi la sussistenza di un danno connesso alle operazioni dolose, residuando solo quello conseguente alle condotte distrattive, quantificabile in circa 600 mila euro, inferiore all'importo individuato a titolo di provvisionale.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di NO ha proposto ricorso per cassazione, IG GI, attraverso il difensore avv. F. Bonoli, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose. L'assunto che la presunta truffa abbia causato il fallimento della società è basato sulla relazione del curatore e su quanto dichiarato dalla teste NA nel giustificare le successive carenze gestionali addossando la responsabilità del dissesto alla cessazione del rapporto con H.P., laddove le stesse cifre risultanti dalla sentenza evidenziano dati non idonei a giustificare l'incidenza della presunta truffa. La sentenza fa riferimento a un "destino d'insolvenza" privo di significato giuridico, mentre a IG non può attribuirsi alcun contributo nella realizzazione della truffa. L'assunto accusatorio si basa sulle dichiarazioni de relato della teste NA, inutilizzabili in quanto le persone cui ha fatto riferimento non sono mai state escusse in dibattimento.
4.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché vizi di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta AL. IG non era un "responsabile amministrativo", ma un semplice consigliere d'amministrazione, che ha sempre fatto affidamento sulle relazioni del collegio sindacale. Il ricorrente, inoltre, non partecipò all'assemblea che approvò il bilancio del 2005 e si era già dimesso quando fu approvato il bilancio 2006. L'effettivo ruolo di mero dipendente rivestito dal ricorrente è formalizzato nella transazione intervenuta con la società.
4.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta per distrazione. Nessuno dei vari episodi distrattivi emersi nel dibattimento (sulla base della consulenza tecnica effettuata per conto della curatela, ossia della 9 parte civile) è riconducibile al ricorrente, laddove la sentenza impugnata non ha indicato cosa avrebbe distratto IG e quale sia stata la sua condotta dolosa, né la sussistenza del nesso causale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 47502 del 2012). Le condotte distrattive non possono essere attribuite a IG e ad altri amministratori privi di potere esecutivo, né la Corte di appello ha indicato i "segnali di allarme" di tali condotte conosciuti dal ricorrente ovvero la riconducibilità di esse a sua inerzia.
4.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha valutato in modo specifico la posizione del ricorrente nella società e il carattere apparente della carica.
4.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili, avendo individuato in modo apparente la prova dell'accertamento del danno ai fini della provvisionale.
5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di NO ha proposto ricorso per cassazione, ST ER, attraverso il difensore avv. M. Lugano, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 e 43 cod. pen. Con riferimento al reato di truffa dichiarato estinto per prescrizione, la sentenza impugnata deve essere censurata per la mancanza di prova circa profilo storico-fattuale del singoli episodi, la partecipazione del ricorrente al reato e la prova del dolo in capo allo stesso.
5.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 I. fall. e 110 cod. pen. I fatti distrattivi non sono stati provati, in quanto le spese per la ristrutturazione della sede di Legnano sono state oggetto di prova AL e testimoniale, laddove con riguardo ai prelievi di cassa vi è stata un'inversione dell'onere della prova e, quanto ai rimborsi chilometrici, gli stessi erano pacificamente erogati e previsti ad integrazione della retribuzione di alcuni dirigenti, mentre nessuna prova è stata offerta in ordine alle fatture di fornitori per prestazioni inesistenti. Quanto alla bancarotta AL, la Corte di appello non ha considerato che la contabilità era tenuta correttamente nel periodo di partecipazione del ricorrente al c.d.a. (come dimostrato dal consulente del coimputato LU), non assumendo rilievo ciò che è accaduto dopo le sue dimissioni ad anni di distanza. La presunta truffa non ha alcun nesso eziologico rispetto all'epilogo fallimentare e, quanto alla 10 causazione del fallimento con operazioni dolose, manca la prova del dolo specifico. OS ha svolto un ruolo solo operativo, in linea con la strategia della società di estendere la partecipazione al c.d.a. ai ruoli operativi: il ricorrente non ha mai assunto alcuna determinazione nella società, governata dai soggetti che l'hanno sempre amministrata, come confermato dal fatto che la stessa accusa ha diversificato le posizioni all'interno del c.d.a.
5.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 61, primo comma, n. 7 e 133 cod. pen. e omessa motivazione. La sentenza impugnata non ha compiutamente motivato in ordine ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. al fine di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche, laddove, rispetto alla sentenza di primo grado, l'eliminazione di una fattispecie per assorbimento e l'estinzione per prescrizione di un capo di imputazione hanno comportato solo la riduzione di 4 mesi di reclusione. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che alla bancarotta societaria non si applica la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.
5.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 185 cod. pen., 75 ss. cod. proc. civ. e 192 cod. proc. pen. I motivi relativi all'affermazione di responsabilità penale valgono anche per le statuizioni civili, tanto più che l'imputato ha opposto una transazione avvenuta con la società in bonis che deve ritenersi interamente liberatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti, nei termini di seguito indicati, con riferimento al capo relativo al reato di fallimento della società per effetto di operazioni dolose e, quelli proposti da DA AN, IG GI e ST ER, con riguardo al capo relativo al reato di bancarotta RA per distrazione;
per questi capi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame in merito anche al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, mentre, nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.
2. Per chiarezza di esposizione, è opportuno esaminare in limine alcune questioni processuali poste dai ricorrenti.
2.1. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di LU (così come la analoga doglianza proposta con i motivi nuovi) è manifestamente infondato. La Corte di merito con motivazione non oggetto di specifiche censure da parte del www ricorrente e idonea a dar conto dell'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio eletto (Sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013 - dep. 05/03/2013, Imbastari, Rv. 254422) - ha rilevato che la notificazione presso l'avv. Tassera 11 era divenuta impossibile per il decesso dello stesso domiciliatario, sicché, all'evidenza, nessun ulteriore accertamento era necessario per ritenere integrata l'ipotesi dell'impossibilità della notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Sotto un diverso profilo, il consolidato indirizzo di questa Corte afferma che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011 dep. 19/07/2011, Pedicone, Rv. - 250121), sicché anche da questo punto di vista la doglianza del ricorrente è destituita di fondamento.
2.2. Varie doglianze articolate dai ricorsi denunciano la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. Le denunciate violazioni della disciplina processuale in tema di dichiarazioni de relato concernenti le deposizioni del curatore SS (secondo motivo del ricorso LU) e della teste NA (terzo motivo del ricorso LU;
primo motivo del ricorso IG) non meritano accoglimento. Osserva al riguardo il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014 dep. 02/12/2014, - Palau Giovannetti, Rv. 261316), esame, peraltro, che gli stessi ricorrenti neppure deducono di avere richiesto;
d'altra parte, quanto alla testimonianza di SS, la + sentenza di primo grado ha rilevato che tutti i testi de relato sono stati esaminati nel contraddittorio dibattimentale e hanno confermato, ampliandole, le dichiarazioni del curatore, mentre, quanto alla testimonianza di NA, il Tribunale ha rilevato che nessuna delle parti ha chiesto l'esame ex art. 195, . comma 1, cod. proc. pen., dei dichiaranti di riferimento, rilievi, entrambi, non oggetto di specifiche censure da parte degli imputati.
3. Le censure relative al capo concernente il reato di causazione del dissesto attraverso le operazioni dolose consistite nelle truffe di cui al capo B) meritano, C in parte, accoglimento.
3.1. Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore 12 complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato;
quanto all'elemento psicologico, sostanziandosi la fattispecie in esame in una eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale» in relazione alla quale «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell""operazione", a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 - dep. 07/05/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247313 5). La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le - 4 - "operazioni dolose" rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo: in una fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità, si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 - dep. 17/03/2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997); sempre con riguardo, ad un'ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame "autofinanziamento" operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo - e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014 - dep. 18/11/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione). Di conseguenza, fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento», «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di 13 gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014 - dep. 07/07/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). La configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose è stata affermata anche con rifermento a società che avevano emesso fatture nei confronti di società c.d. "cartiere" nel quadro di una vicenda comunemente definita "truffa carosello", osservandosi che poiché «il meccanismo della emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie nazionali (nella prospettiva della generazione del credito di IVA, invece non spettante, verso lo Stato) è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all'Erario esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) le società protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società» (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014 - dep. 02/10/2014, Crosta, in motivazione). Nelle ipotesi passate in rassegna, le operazioni illecite, in quanto tali, sono destinate non già a diminuire, ma ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, sicché il fallimento è riconducibile ad esse poiché - sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014 - dep. 18/11/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione), una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società: in forza di tale giudizio di prevedibilità, la natura preterintenzionale della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose rende ragione della riconducibilità di operazioni del genere nel paradigma punitivo di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall.
3.2. Alla luce delle considerazioni appena svolte, devono essere valutate le varie censure dei ricorrenti. Sotto un primo profilo, deve escludersi la fondatezza del secondo motivo del ricorso DA, che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e il difetto di contestazione in ordine alla ricostruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento svolta attraverso il riferimento alla riduzione del personale disposto dalla società poi fallita. Al riguardo, è opportuno ricordare che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi 14 mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un. n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13.10/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. Un. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, rv 205620). Ciò premesso, rileva il Collegio che l'imputazione formulata nei confronti degli imputati individuava univocamente le operazioni dolose nei fatti di truffa compiutamente delineati dall'imputazione sub B), operazione «tali da determinare tra l'altro l'interruzione dei rapporti contrattuali in essere con HP e il corrispettivo diritto in capo a quest'ultima al risarcimento del danno procurato». Nei termini indicati, l'imputazione enunciava chiaramente il fatto, attribuendo all'interruzione dei rapporti con H.P. valenza, nella ricostruzione del nesso di causalità, senz'altro rilevante, ma non esclusiva, come testimoniato univocamente dall'inciso «tra l'altro»; d'altra parte, la sentenza del Tribunale di NO ha affrontato diffusamente il tema del sovradimensionamento del personale correlato alle attività truffaldine, dando conto della tesi difensiva (secondo cui il carattere fittizio delle attività non avrebbe richiesto personale in aggiunta a quello preposto alle attività "reali") e delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattenderla, sicché gli imputati, attraverso l'iter del processo, si sono trovati nella condizione concreta di difendersi in ordine a tale profilo del fatto.
3.3. Ciò premesso, poiché le operazioni dolose ai fini dell'imputazione ex art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall. sono identificate con i fatti di truffa di cui al capo B), pur essendo stato quest'ultimo reato dichiarato estinto per prescrizione, devono essere esaminate le censure prospettate al riguardo dai ricorrenti. Le sentenze di merito hanno diffusamente ricostruito l'articolato meccanismo truffaldino utilizzato per anni da S.O.S. e le molteplici, convergenti, fonti di prova poste a sostegno di tale ricostruzione: le relazioni del curatore SS e del consulente CE nominato per affiancare la curatela, che avevano accertato come circa la metà degli interventi in garanzia effettuati dalla fallita fosse inventato mediante un sistema che prevedeva clienti fasulli, numeri di telefono intestati ai dipendenti e/o ai parenti degli stessi, numeri seriali degli apparecchi ripetuti più volte e altro». Anche GA NA ha riferito di aver verificato 15 la fondatezza degli accertamenti risultati dall'audit di H.P., che aveva fatto emergere il meccanismo truffaldino (e aveva condotto alle dimissioni del precedente consiglio di amministrazione composto dagli imputati e alla nomina della stessa NA): anche attraverso l'esame di documenti, NA accertò che vi erano registrazioni telefoniche di richieste di intervento o di customer satisfaction alle quali rispondeva non già un cliente, ma un dipendente di S.O.S.; rilevò l'apertura di "chiamate parallele" (contraddistinte da specifiche sigle, così come rivelato da alcuni dipendenti) e che le risposte positive determinavano un aumento di compensi;
verificò che la società poi fallita utilizzava il medesimo pacchetto di garanzia per una pluralità di macchine e non solo per il cliente che lo aveva acquistato. Tra i numerosi, ulteriori elementi di prova valorizzati dalle concordi sentenze di merito, può essere segnalata la testimonianza del maresciallo della Guardina di Finanza Nastasia che oltre a - riferire dei documenti sequestrati presso l'abitazione di OS ove erano indicate le percentuali di chiamate vere e di chiamate "fasulle" ha descritto le conseguenze dalla truffa, che comportava vantaggi di tre tipi: S.O.S. riceveva un compenso per prestazioni mai eseguite e, al raggiungimento di determinati obiettivi, erano, in secondo luogo, previsti bonus a vantaggio della società, che, infine, poteva usufruire di pezzi di ricambio per l'esecuzione delle riparazioni fasulle, non utilizzate per dette operazioni, ma conservate in magazzino per altri interventi. La sentenza di appello, in linea con quella di primo grado e integrantesi con essa (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha poi delineato il ruolo dei singoli imputati nell'attività truffaldina: LU e DA, azionisti della società e suoi amministratori di fatto e di diritto, ne costituivano il "motore", essendo, tra l'altro, responsabili della programmazione del raggiungimento di obiettivi in parte significativa frutto dell'attività truffaldina;
OS, componente del c.d.a. e responsabile dell'ufficio "servizi nazionali", con competenza su tutte le filiali, oltre che diretto responsabile delle filiali di Torino e di Bologna, che generavano una notevole quantità di "chiamate fasulle", e IG, componente del c.d.a. e responsabile dell'ufficio "attività nazionali", preposto al controllo sull'attività di tutte le filiali, oltre che diretto responsabile dell'area dell'Italia centrale. Rinviandosi, per l'esame delle censure articolate da alcuni imputati in ordine alla posizione di ciascuno di essi, alla trattazione svolta più oltre con riferimento all'imputazione ex art. 223, secondo comma, n. 2, 1. fall., può concludersi sul punto rilevando che il compendio probatorio delineato dai giudici di merito e qui descritto in termini di estrema sintesi, rende ragione dell'infondatezza delle doglianze dei ricorrenti. 16 3.3.1. Le doglianze di cui al ricorso LU non meritano accoglimento. Le censure che fanno leva sulle dichiarazioni di alcuni testi richiamate nel secondo (testimonianze SS, CE, ON, ES in particolare) e nel terzo motivo (testimonianze NA, Cortese, NI, RT) sono inammissibili in quanto, lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani>> dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349); nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774). Quanto alle censure relative al giudizio di attendibilità della teste NA, le doglianze, per un verso, omettono il puntuale confronto dei contenuti di tale deposizioni con i diversi (ed eterogenei, quanto alle fonti) elementi che hanno confermato il nucleo essenziale della testimonianza (ossia il meccanismo truffaldino in questione), sicché, sotto questo profilo, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove gli ulteriori rilievi circa il pregresso impegno lavorativo della teste preso H.P. - oltre a risultare manifestamente inidonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516) obliterano dato che proprio tale precedente esperienza - lavorativa aveva indotto gli esponenti di vertice di S.O.S. (un volta emersa, attraverso l'audit di H.P., la prassi illecita seguita) ad indicarla come nuovo amministratore della società. Analoghi rilievi valgono in merito alle doglianze relative ai contributi offerti dal curatore SS e dal suo consulente CE, 17 rispetto ai quali l'insistito riferimento alla loro provenienza dalla parte civile - oltre risultare inidoneo, di per sé, ad inficiare la valenza ad essi riconosciuta dai giudici di merito sviliscono il dato rappresentato dall'ufficio pubblico rivestito - dal curatore e del consulente nominato per affiancarlo;
gli ulteriori rilievi circa le difformità tra le valutazioni del consulente del curatore CE e quelle del consulente del nuovo cesto gestorio di S.O.S. (ON) oltre a presentare il profilo di aspecificità sopra richiamato non inficiano la valenza dimostrativa del - meccanismo truffaldino ricostruito dai giudici di merito in modo coerente con i dati probatori richiamati e privo di cadute di conseguenzialità logica. Quanto alla specifica posizione del ricorrente (oggetto, in particolare del terzo motivo), la Corte di merito, riassumendo la diffusa motivazione del giudice di primo grado, ne ha sottolineato il ruolo di presidente del c.d.a., consigliere delegato e direttore generale, ossia di dominus della società, responsabile insieme con DA di quei risultati dovuti per larga parte all'attività - truffaldina: a fronte della motivazione resa dalle concordi sentenze di merito, le doglianze del ricorrente volte a delineare un assetto, per così dire "decentrato" (ossia, in capo alle filiali) dell'attività truffaldina, sviliscono il carattere sistematico dell'attività stessa ("formalizzato" attraverso l'indicazione di specifiche annotazioni contrassegnanti le chiamate fittizie), la sua incidenza, invero imponente, sul complessivo fatturato della società e, con specifico riferimento a LU il ruolo anche operativo (di controllo delle filiali) dallo stesso rivestito. Le ulteriori censure quando non erroneamente fondate sulla denunciata violazione della disciplina ex art. 195 cod. proc. pen. già esaminata - deducono, laddove riferiscono, ad esempio, della reazione del ricorrente rispetto all'audit effettuato da H.P. o della dedotta necessità di "scissione" del compenso spettante alla fallita, questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.
3.3.2. Anche le doglianze di cui al primo motivo del ricorso OS non meritano accoglimento. La divergenza tra i componenti del c.d.a. di S.O.S. e le persone imputate per il reato di truffa non ha rilievo decisivo ai fini della prova della responsabilità di questi ultimi, mentre le doglianze circa il deficit probatorio correlato al mancato esame dibattimentale di rappresentanti o dirigenti di H.P. e alla mancata acquisizione dell'audit non inficiano l'articolato compendio probatorio sopra sommariamente descritto. Le ulteriori doglianze che, in sintesi, investono il profilo storico-fattuale dei singoli episodi e il danno cagionato ad H.P. obliterano il carattere sistematico del meccanismo truffaldino che ha operato con la modalità e nell'arco temporale compiutamente delineati dai giudici di merito, 18 laddove le censure concernenti la specifica posizione del ricorrente omettono il puntuale confronto con le argomentazioni dei giudici di merito (e, ad esempio, con il dato probatorio offerto dai documenti sequestrati presso la sua abitazione e indicanti le percentuali di chiamate vere e di chiamate "fasulle").
3.4. Esclusa dunque l'accoglibilità delle doglianze relative ai fatti di truffa integranti le operazioni dolose di cui all'imputazione ex art. 223, comma secondo, n. 2, 1. fall., devono ora essere esaminate le censure direttamente indirizzate a tale fattispecie, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo.
3.4.1. Molteplici doglianze (terzo motivo del ricorso LU;
primo motivo del ricorso DA;
secondo motivo del ricorso OS) denunciano, su un piano generale, l'insussistenza del fatto in quanto i fatti truffaldini qualificato come operazioni dolose non avevano determinato il depauperamento della società. Nei termini, appunto generali, con i quali sono state proposte, le censure non sono fondate per le ragioni esposte al par. 3.1.: come si è rilevato, l'incremento patrimoniale di breve periodo non esclude, di per sé, gli effetti di depauperamento di medio periodo, così come ritenuto dalla Corte di appello laddove, rimarcando l'altissima incidenza percentuale dell'attività illecita sul fatturato complessivo della società, ha sottolineato, in risposta ai motivi di appello e con argomentazione immune da vizi logici, che quell'attività ha creato tali scompensi economici da provocare il dissesto di S.O.S., con il crollo del risultato di esercizio dal 2005 al 2006, l'aggravio pari a 2 milioni di euro all'anno nei costi per il personale rivelatosi superfluo, la totale distruzione dell'avviamento e della reputazione della società, così da condurla al fallimento. Nei termini appena sintetizzati, la motivazione della sentenza impugnata priva di consistenza i rilievi difensivi incentrati, per un verso, sulla transazione intercorsa con la società ancora in bonis e, per altro verso, sulla gestione successiva a quella degli imputati, con prosecuzione del rapporto con H.P. (terzo motivo ricorso LU;
primo motivo del ricorso DA;
primo motivo del ricorso IG, che fa riferimento in termini peraltro del tutto generici anche a - carenze gestionali dei nuovi amministratori): la conclusione della Corte di merito circa la derivazione causale del dissesto dal meccanismo truffaldino non è inficiata dalla considerazione dell'intervenuta transazione che anche a volerla considerare del tutto compensativa degli illeciti profitti conseguiti risultava - inidonea a neutralizzare i fattori, sopra richiamati, che hanno determinato il dissesto della società; considerazione, questa, valida anche con riguardo alla prosecuzione (peraltro di breve durata) dell'attività sociale, concretizzatasi, come sintetizza la sentenza impugnata, in alcuni tentativi - falliti - di salvataggio. Con specifico riferimento al sovradimensionamento connesso all'attività truffaldina, le 19 censure proposte dal ricorso LU non meritano accoglimento, in quanto la valutazione della Corte di merito si salda al dato conoscitivo offerto al riguardo dal racconto della teste NA, puntualmente riportato dalla sentenza di primo grado.
3.4.2. Devono essere invece accolte, nei termini di seguito indicati, le doglianze relative all'elemento psicologico del reato. Come si è visto, le operazioni dolose integranti la fattispecie di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, 1. fall., possono anche essere tali da non determinare un immediato depauperamento della società, qualora la realizzazione delle operazioni stesse si accompagni alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa, nel «prevedibile caso di accertamento dei reati» (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014 - dep. 02/10/2014, Crosta). Manca nella sentenza impugnata un'adeguata valutazione circa la sussistenza di tale prevedibilità, offrendo al riguardo la motivazione della Corte distrettuale indicazioni contraddittorie. Da un lato, infatti, il giudice di appello osserva che l'espulsione di S.O.S. dal mercato a causa della condotta truffaldina era conseguenza presente agli imputati i quali confidavano che la condotta stessa non sarebbe stata scoperta, ma tale osservazione non risulta correlata a specifiche argomentazioni e a corrispondenti dati probatori in grado di rendere ragione della prevedibilità dell'evento rispetto agli illeciti concretamente posti in essere. D'altro canto, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento al «destino di insolvenza» al quale le condotte truffaldine avevamo avviato la società, espressione, questa, non priva della genericità lamentata da alcuni dei ricorrenti e, comunque, anch'essa non sostenuta da adeguati riscontri argomentativi e probatori, riscontri tanto più necessari se si pone mente alle peculiarità del caso di specie rispetto ai casi esaminati dalle pronunce di questa Corte richiamate al punto 3.1.: nel caso in : esame, infatti, le condotte illecite non avevano fatto sorgere, nell'immediato, alcun debito in capo a S.O.S., né si è in presenza di condotte antidoverose al cui accertamento sono preposte amministrazioni pubbliche di controllo. La verifica, sulla base degli elementi acquisiti e in relazione alle peculiarità del caso di specie, della riconoscibilità in capo ai ricorrenti della prevedibilità dell'accertamento delle condotte truffaldine e, dunque, della prevedibilità del dissesto come effetto di tali operazioni dolose implica valutazioni di merito rimesse al giudice del rinvio nel quadro dei principi sopra enunciati.
4. Le varie censure che investono il capo della sentenza impugnata relativo all'imputazione di bancarotta AL non meritano accoglimento.
4.1. In premessa, mette conto osservare come la Corte di appello abbia ritenuto che i fatti di bancarotta AL e i fatti di bancarotta "da reato 2 020 societario" oggetto di distinte imputazioni e di autonome statuizioni di condanna da parte del giudice di primo grado debbano essere qualificati come un'unica fattispecie di bancarotta RA AL, in quanto, da un lato, tutte le condotte in questione hanno contribuito a non rendere adeguatamente e complessivamente ricostruibile il movimento degli affari e il patrimonio della fallita e, dall'altro, la causazione del fallimento è derivata dalla truffa ai danni di H.P. e dai conseguenti squilibri patrimoniali determinato dall'illecito: sulla base di questo rilievo, la Corte distrettuale ha ritenuto inattuali le censure delle difese appellanti in ordine al reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, I. fall. e ha dichiarato assorbito detto reato in quello di bancarotta RA AL, procedendo, in conseguenza di tale statuizione, a una riduzione della pena irrogata. In motivazione, esaurito l'esame dell'imputazione di bancarotta RA AL, la Corte di appello ha rilevato che gli elementi valutati in relazione a tale imputazione risultano del tutto sufficienti ad integrare detta fattispecie, svolgendo, tuttavia, di seguito una serie di rilievi riferibili all'imputazione - pur dichiarata assorbita - ex art. 223, secondo comma, n. 1, I. fall. Ciò premesso, rileva il Collegio che la richiamata statuizione circa l'assorbimento dell'imputazione di bancarotta "da reato societario" in quella di bancarotta RA AL ha riformato in melius la sentenza di primo grado, sicché, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, essa non è sindacabile da questa Corte. Rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata sul capo relativo alla bancarotta RA AL (l'unico dei due in esame per il quale è stata confermata la condanna di primo grado), i - rilievi della Corte di appello in merito alla bancarotta "da reato societario" risultano, dunque, ultronei (ed espressamente indicati come non decisivi ai fini della conferma della condanna per il reato di bancarotta RA AL), sicché le censure proposte dai ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, I. fall. non sono comunque idonee ad incidere sul decisum e, pertanto, non devono essere esaminate da questa Corte: rientrano nel novero di tali censure alcune di quelle articolate nel secondo motivo del ricorso LU, le doglianze di cui al terzo e, in parte, al quarto motivo del ricorso DA (con riguardo, quanto a quest'ultimo, alle dichiarazioni di CE e all'informativa della Guardia di Finanza) e alcune delle doglianze di cui al secondo motivo del ricorso IG, mentre ne restano escluse le doglianze relative all'entità della riduzione della pena seguito dell'assorbimento indicato, doglianze, queste ultime, non correlate all'affermazione di responsabilità per il reato assorbito.
4.2. Venendo alla bancarotta RA AL, la Corte di merito ha rilevato che le scritture contabili comprendevano anche i ricavi inerenti alla truffa 21 in danno di H.P., nella misura, molto ingente, verificata e, di per sé, non consentivano di ricostruire il patrimonio sociale, che si giovava impropriamente di quei ricavi, esposti a retrocessioni risarcitorie conseguenti alla scoperta della truffa;
anche i fatti di distrazione non rendevano adeguatamente e complessivamente ricostruibile il movimento degli affari e il patrimonio della fallita (ad esempio, i costi asseritamente riguardanti gli immobili strumentali, ma in realtà sostenuti ad altro titolo). Le difese ricorrenti hanno, in primo luogo, contestato il legame tra i fatti di truffa e quelli di bancarotta AL che la sentenza impugnata individua come nucleo essenziale di quest'ultima imputazione, deducendo che la regolarità della contabilità era confermata dalla consegna dei libri contabili e dei libri inventari, ossia della contabilità completa e ricostruibile, ai nuovi amministratori, che in mancanza di essi non avrebbero potuto operare (secondo e quarto motivo del ricorso Lubina); che le operazioni economiche non erano inesistenti, corrispondendo ad un reale flusso finanziario, indipendentemente dal fatto che successivamente si rivelò indebito e soggetto a retrocessione risarcitoria (quarto motivo del ricorso DA); che la contabilità era tenuta regolarmente, non potendo assumere rilievo quanto accaduto a distanza di due anni dalle dimissioni degli imputati (secondo motivo del ricorso OS). Le censure non sono fondate. : Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di bancarotta RA AL, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione AL che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010 - dep. 28/01/2011, Clementoni, Rv. 249267): ai fini dell'integrazione del reato de quo, quindi, hanno rilevanza sia le falsificazioni relative alla formazione delle scritture (falso materiale), sia quelle aventi ad oggetto il contenuto di esse (falso ideologico) (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992 - dep. 03/04/1992, De Simone, Rv. 189812; conf.: Sez. 5, n. 2663 del 06/12/1985 - dep. 07/04/1986, Riva, Rv. 172332). Nel caso in esame, la Corte di merito ha rilevato che la documentazione contabile della fallita registrava l'ingente volume di affari riconducibile al meccanismo truffaldino analizzato, volume di affari che, corrispondendo per questa parte ad operazioni fittizie, dava dunque luogo a scritture С ideologicamente false, in quanto rappresentative di dati contabili in termini corrispondenti ad una situazione contabile della società così come macroscopicamente - alterata dalle condotte truffaldine: si è dunque in presenza di una manipolazione AL non esclusa dalla regolarità formale dei documenti consegnati ai nuovi amministratori, né dalla circostanza che la 22 : comesocietà, dopo il passaggio delle consegne, ha potuto proseguire, sia pure i fatti hanno dimostrato in modo del tutto precario, la propria attività. La - circostanza, poi, che la manipolazione AL in questione si ricollegasse al meccanismo truffaldino esaminato e, dunque, alla commissione di reati non preclude l'affermazione di responsabilità per il reato fallimentare: infatti, il delitto di bancarotta RA AL è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa (Sez. 5, n. 18962 del 07/03/2012 dep. 17/05/2012, Fattori e altri, Rv. : 252524), né il principio nemo tenetur se detegere (Sez. 5, n. 6650 del 22/01/1992 - dep. 02/06/1992, Zampini, Rv. 190500). Prive di pregio sono poi le doglianze che invocano la carenza dell'elemento soggettivo, deducendo l'erronea individuazione di esso sulla base dei fatti di truffa (terzo motivo ricorso LU): proprio la riconducibilità della falsità ideologica della documentazione contabile al carattere fittizio delle operazioni truffaldine e il ruolo rivestito dagli imputati nel meccanismo truffaldino con il quale ha a lungo operato S.O.S. rende ragione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo agli amministratori. Manifestamente infondata è la doglianza (terzo motivo del ricorso DA) tesa ad escludere la configurabilità, nel caso di specie, della bancarotta RA AL sulla base della dedotta ricostruzione della contabilità da parte del consulente della curatela grazie alla documentazione proveniente dalla stessa fallita. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste il reato di bancarotta RA AL non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, L n. 21588 del 19/04/2010 - dep. 07/06/2010, Suardi, Rv. 247965): è quest'ultima l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, come univocamente confermato dalla analitica ricostruzione operata dalle sentenze di merito, grazie alle quali si apprende che solo all'esito della consulenza espletata da CE il : curatore fu in grado di presentare al giudice delegato (e alla Procura della Repubblica) un supplemento di relazione nel quale ricostruì le vicende relative agli ultimi anni di vita di S.O.S. e, in particolare, i rapporti con H.P. E' di tutta evidenza che solo con uno sforzo di rilevante diligenza concretizzatosi anche nella nomina di un consulente del curatore fu possibile ricostruire le vicende - della fallita, il che rende ragione della manifesta infondatezza della censure del ricorso;
deve poi rilevarsi che è consolidato l'indirizzo in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza 23 impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314). Anche il secondo motivo del ricorso IG deve essere disatteso. Mentre sono inconferenti, rispetto al thema decidendum così come in precedenza definito, il rilievi circa la partecipazione del ricorrente all'approvazione dei bilanci, le ulteriori doglianze circa il ruolo svolto all'interno della compagine sociale non meritano accoglimento. La sentenza impugnata ha rilevato che IG era componente del c.d.a. e responsabile dell'ufficio "attività nazionali”, preposto al controllo sull'attività di tutte le filiali, oltre che diretto responsabile dell'area dell'Italia centrale, risultando quindi preposto alla vigilanza sul fatturato di una serie di filiali in cui si realizzavano i fatti di truffa: egli, inoltre, era stato indicato dalla teste NA come uno dei più attivi nell'indicare ai dipendenti la necessità di effettuare le "chiamate di fantasia". A fronte della motivazione offerta dai giudici di merito, che delinea la figura del ricorrente come pienamente inserito, con funzioni di rilievo, nel meccanismo truffaldino, le doglianze omettono il puntuale confronto con le ragioni argomentative della sentenza impugnata e fanno leva (laddove, ad esempio, richiamano il ruolo del collegio sindacabile) su deduzioni del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).
5. Passando all'esame delle censure concernenti il capo della sentenza della Corte milanese relativo ai fatti di bancarotta per distrazione, rileva, in premessa, il Collegio che esso non è oggetto di specifiche doglianze del ricorso proposto nell'interesse di LU (e, prima ancora, dell'appello proposto a favore del medesimo imputato). Ciò posto, mette conto osservare che la sentenza di primo grado ha illustrato i dati probatori dimostrativi dei fatti di bancarotta per distrazione ascritti agli imputati, valorizzando, in particolare, le dichiarazioni dei testi NA, ON e CE, queste ultime incentrate sugli accertamenti eseguiti su incarico, rispettivamente, della società e della curatela. La Corte di appello, richiamando tali ultime testimonianze, ha sottolineato l'accertamento di molteplici spese sostenute dalla società, ma non inerenti alla sua attività (viaggi, acquisti di prodotti alimentari, di oreficeria, profumeria, etc.), di rimborsi chilometrici non dovuti e non sostenute (in vari casi, sottolinea la sentenza impugnata, di evidente impossibile esistenza fisica), di spese edilizie non concernenti la società, confermando la sentenza di primo grado che ha ritenuto 24 provati tutti i fatti distrattivi con eccezione di quello relativo al sistema informatico.
5.1. Le doglianze dei ricorrenti che investono la sussistenza dei fatti in esame e la loro natura distrattiva non meritano accoglimento. Muovendo dalle censure proposte dal secondo motivo del ricorso OS, mentre la doglianza relativa ai prelievi di cassa è generica e quella concernente le fatture dei fornitori trova puntuale risposta nella sentenza di primo grado laddove ha rilevato pagamenti di fatture per prestazioni periodiche prive di riscontri in ordine alla prestazione stessa (riportata senza alcuna indicazione di dettaglio), il fatto distrattivo relativo alla sede di Legnano è stato esaminato dalla Corte di merito richiamando la testimonianza della NA, che ha dato conto del computo metrico estimativo in base al quale era stata rilevata l'ingente sovrafatturazione, e la stessa relazione del tecnico che aveva proceduto all'accertamento: a fronte della motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale, i rilievi del ricorrente, oltre che generici, risultano indirizzati a proporre questioni di merito. Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici, le doglianze dei ricorrenti (quinto motivo del ricorso DA;
secondo motivo del ricorso OS) deducono, al fine di escludere il carattere distrattivo dei pagamenti, che le somme in questione rappresentavano, in realtà, una parte della retribuzione dei dirigenti: la Corte di merito ha esaminato la questione, disattendendo la tesi difensiva sulla base del rilievo che i compensi non erano stati deliberati da alcun organo sociale, rilievo, questo, che si sottrae alle censure difensive, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, integra il delitto di bancarotta RA per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione (Sez. 5, n. 11405 del 12/06/2014 - dep. 18/03/2015, Clerici e altro, Rv. 263056; conf.: Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009 - dep. 09/12/2009, Gandolfi e altri, Rv. 245399). Neppure merita accoglimento la doglianza proposta dal terzo motivo del ricorso IG incentrato sulla prospettata necessità di un nesso causale tra condotta distrattiva e fallimento: l'orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, Corvetta e altri, Rv. 253493) è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito l'indirizzo pienamente consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del C reato di bancarotta RA patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014 - dep. 22/07/2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 - dep. 07/03/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014 dep. 18/11/2014, Simone, Rv. 25 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014 - dep. 19/06/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013 - dep. 11/03/2014, TI e altri, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061).
5.2. Esclusa, dunque, la fondatezza delle doglianze attinenti alla sussistenza dei fatti distrattivi contestati, occorre esaminare le censure proposte dai tre - ricorsi DA, IG e OS - relative alla specifica attribuzione di tali fatti a ciascuno dei ricorrenti indicati. Sul punto, la sentenza impugnata ha osservato che le varie condotte distrattive facevano parte di un complessivo disegno di spoliazione, portato avanti in modo massiccio da tutti gli amministratori e, in particolare, da quelli che erano a conoscenza dell'illecita provenienza di una parte degli utili dalla truffa in danno di H.P. e, dunque, di un provento illecito diviso tra gli amministratori: gli imputati erano tutti componenti del c.d.a., sicché ben conoscevano o dovevano conoscere i conti (e i relativi ammanchi) di S.O.S., erano a conoscenza della truffa, rivestivano anche ruoli operativi nella società ed erano a conoscenza del fatturato illecito della società e del conseguente spazio per condotte distrattive. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dal vizio denunciato. Rileva infatti il Collegio che, sotto un primo profilo, l'argomentare della Corte di merito consegna la motivazione sul punto in esame ad un'alternativa irrisolta in ordine al titolo in relazione al quale è stata riconosciuta la responsabilità dei ricorrenti. Per un verso, infatti, il rilievo che, in considerazione del ruolo rivestito nell'organizzazione societaria, essi dovevano conoscere» i conti della fallita sembra evocare (secondo una prospettiva coltivata - su un piano generale e in uno con quella del concorso commissivo dalla sentenza di primo grado con riguardo alle posizioni di IG e di OS) un concorso ex art. 40 cod. proc. pen. (rispetto al quale comunque non vengono compiutamente verificati i presupposti della responsabilità per omesso impedimento), mentre gli ulteriori riferimenti alla conoscenza diretta degli ammanchi e alla partecipazione a un complessivo disegno di spoliazione sembrano delineare un concorso fondato sul dato della conoscenza del fatturato illecito della società e del conseguente spazio per condotte distrattive: tale argomentare, però, instaura, in buona sostanza, una relazione tra la partecipazione ai fatti di truffa e la partecipazione ai fatti distrattivi che, in assenza di indicazione di dati probatori dimostrativi di tale relazione (ossia del C fatto che i secondi erano legati, sul piano delle risorse distratte e con riguardo agli autori delle distrazioni, ai primi da un nesso di interdipendenza), risulta inidonea ad offrire congruo sostegno argomentativo alla statuizione di condanna. Sotto un diverso profilo, i giudici di merito non hanno chiarito i rapporti tra i fatti distrattivi in questione e i ruoli rivestiti dai tre ricorrenti in seno al c.d.a. e, 26 più in generale, nel concreto assetto della società: da una parte, infatti, la sentenza impugnata attribuisce a tutti gli imputati un ruolo operativo, laddove dalla sentenza di primo grado si apprende che solo DA e OS (oltre a LU) facevano parte del comitato di gestione della società (articolazione, questa, di cui peraltro non viene fornita alcuna indicazione utile a qualificarla nel quadro dei diversi sistemi gestori previsti dal codice civile e a collocarla con precisione nell'assetto della società), sicché non risultano ricostruite in termini univoci la posizione dei ricorrenti e le relative attribuzioni (l'una e le altre indispensabili per individuare eventuali posizioni di garanzia) e, comunque, la natura e la portata dell'operatività" a ciascuno riconosciuta;
dall'altra (e prima ancora), non risulta ricostruito il rapporto tra i fatti distrattivi e le attribuzioni esercitate dal consiglio di amministrazione e dai suoi componenti, ossia, in altri termini, se i primi siano riconducibili al concreto esercizio di tali attribuzioni ovvero si collochino al di fuori di queste e, in tale ultima ipotesi, in quali termini si configuri il concorso dei singoli ricorrenti. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata, non risulta, sul punto in esame, "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione di conferma della condanna dei tre ricorrenti per i fatti di bancarotta per distrazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516), sicché, in parte qua, deve essere annullata con rinvio.
6. L'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine al capo relativo al reato di fallimento della società per effetto di operazioni dolose (art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall.) e, nei confronti di DA AN, IG GI e ST ER in ordine al capo relativo al reato di bancarotta RA per distrazione determina l'assorbimento delle questioni relative al trattamento sanzionatorio, tutte suscettibili di rivalutazione all'esito del giudizio di rinvio in merito ai capi concernenti l'affermazione di responsabilità per i reati indicati, nonché, per le medesime ragioni, di quelle concernenti le statuizioni civili (comprese quelle relative all'individuazione del danno risarcibile in rapporto alle dedotte transazioni). Devono invece essere esaminate due doglianze proposte dai ricorsi LU e DA. Il settimo motivo del ricorso LU, afferente alla misura cautelare del sequestro conservativo, è inammissibile in questa sede, fermo restando che la misura è suscettibile di revoca attraverso gli strumenti propri delle misure cautelari. 27 La doglianza relativa all'estensione" della costituzione di parte civile articolata nel corpo del settimo motivo del ricorso DA e prospettata in - termini che, ove accolta, imporrebbe l'annullamento senza rinvio sul punto - non merita accoglimento (fermo il già indicato assorbimento degli ulteriori profili di censura proposti con il settimo motivo dal ricorrente e il conseguente nuovo esame rimesso al giudice del rinvio). Dalla sintesi dello svolgimento del processo offerta dalla sentenza di primo grado, risulta che all'udienza del 19/10/2011 la parte civile già costituita in udienza preliminare - dichiarò di voler estendere la - costituzione nei confronti degli imputati anche ai danni patrimoniali;
nel corso della stessa udienza, fu disposta la rinnovazione della notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato PE, che solo alla successiva udienza del 12/01/2012 fu dichiarato contumace. Risulta, pertanto, che all'udienza del 19/10/2011 non erano stati completati gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti (Sez. 6, n. 10958 del 24/02/2015 - dep. 13/03/2015, P.C. in proc. L, Rv. 262988), sicché la costituzione di parte civile risulta tempestiva, non assumendo rilievo la circostanza che in precedenza la stessa era stata ottenuta solo per i danni non patrimoniali.
7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di tutti i ricorrenti quanto al capo relativo al reato di fallimento della società per effetto di operazioni dolose e, nei confronti di DA AN, IG GI e ST ER, quanto al capo relativo al reato di bancarotta RA per distrazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di NO per nuovo esame su tali capi, nonché sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili, mentre, nel resto, i ricorsi devono essere rigettati. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti quanto al capo relativo al reato di fallimento della società per effetto di operazioni dolose e, nei confronti di DA AN, IG GI e ST ER, quanto al capo relativo al reato di bancarotta RA per distrazione;
rinvia per nuovo esame su tali capi, nonché sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili ad altra sezione della Corte di appello di NO. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 01/10/2015. Il Presidente In Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA AmploCop Stipuro"Гана add 17 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise