Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 5
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili.
La mancata indicazione in sentenza (nella specie, di appello) delle parti civili non ne determina la nullità.
La mancata o incompleta indicazione in sentenza - nel caso di specie di appello - del capo di imputazione non ne determina la nullità, in quanto l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all'imputato può essere desunta dal contenuto complessivo della decisione.
La circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti a un medesimo gruppo, l'interesse che esclude l'effettività della distrazione e la configurabilità del reato non può ridursi alla partecipazione al gruppo stesso né identificarsi nel vantaggio della società controllante, in quanto il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione patrimoniale.
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, i finanziamenti infragruppo non sono “senza causa” solo perché privi di garanzie immediate: il giudice deve valutare (con giudizio ex ante) se l'operazione, pur onerosa nell'immediato, sia sorretta da una logica economico-giuridica e, soprattutto, se generi per la società depauperata (e per i suoi creditori) un vantaggio compensativo concreto, idoneo a neutralizzare l'effetto pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale. È illogica e contraddittoria la motivazione che, pur dando atto di un contesto di interdipendenza finanziaria “simul stabunt, simul cadent” (solidarietà, fideiussioni incrociate, congelamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2008, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
M
3% 1 137 /09 Udienza
REPUBBLICA ITALIANA pubblica in
In nome del popolo italiano data 17/12/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4508
QUINTA SEZIONE PENALE REGISTRO GENERALE
16100/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Rotelle Mario Presidente
dott. Nappi Auciello Consigliere dott. Scalore Vito Consigliere dott. Вчино Pade Autorio Consigliere dott. Didone Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA RI, n. a Genova il 19 ottobre 1956
TT CO, n. a Genova il 21 luglio 1946 LA Mario, n. a Rapallo il 19 gennaio 1924
avversO
la sentenza della Corte d'appello di Genova deposi- tata il 26 settembre 2007
Sentita la relaZIne svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. R. Eurice pelehaye che ha chiesto il rijete del ricense cuelle, un commissibili есей а Кадошатно е меда i difensori Avv.TI Faxce Midorice farine Ersilioudit i
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di 3
Genova ha adottato le seguenti decisioni:
a) ha confermato la dichiaraZIne di colpevolezza di RI IA e CO TT in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e al delitto di bancarotta impropria loro contestati nelle rispettive qualità di ammini-
e di sindaco, stratore anche di fatto, IA,
TT, della SIEF s.r.l., fallita l'11 novembre
1993; b) ha confermato la dichiaraZIne di colpevolezza di Mario LA in ordine al delitto di banca- rotta patrimoniale contestatogli nella qualità di falli- amministratore di diritto della SIEF s.r.l.,
ta l'11 novembre 1993; c) ha confermato la dichiaraZIne di colpevolezza di RI IA in ordine ai delitti di banca-
e al rotta fraudolenta patrimoniale e documentale delitto di bancarotta impropria contestatigli nella sua qualità di amministratore prima di diritto e poi di fatto della IA & TT s.r.l., falli- ta il 2 dicembre 1993; d) ha confermato la dichiaraZIne di colpevolezza di RI IA e Mario LA in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro contestati nelle rispettive quali- tà di amministratori di diritto e di fatto della il 20 ottobre Italiana Residence s.r.l., fallita
1993. Contro la sentenza ricorrono per cassaZIne AU ZI IA, Mario LA e CO TT.
2. Per RI IA hanno redatto distinti ri- corsi i suoi difensori TO Fasce e DR Ver- nazza, che hanno entrambi evidenziato in premessa l'appartenenza di tutte le società fallite a un 1-
L.S.H.I. (Lucky facente alla capo nico gruppo, Stars Holding International) S.A., titolare delle
- partecipaZIni anche di altre società operanți nel mercato immobiliare e turistico, il cui vero domi- nus non era certo RI IA, giovane im- prenditore titolare di una quota dell'8,75% della holding, ma il finanziere Morino Marabese, titolare del 51% del capitale, che, con l'altro investitore ing. ZA, titolare del 15% della holding, e il suo collaboratore geom. CA, titolare di una quota dell'8,75%, aveva apprezzato il progetto im- prenditoriale di IA e lo aveva perciò incari- cato di organizzare le società, assumendone formal- mente l'amministraZIne per brevi periodi. Il fal- limento della holding lussemburghese e delle con- 3
era sopravvenuto inatteso per unapromesso acquirente di trollate italiane l'inadempienza di partecipaZIne e per la crisi della lira nel 1992. un
2.1- L'avv. Vernazza, premesso che le società SIEF
-
erano rimaste so- s.r.l. e IA & TT s.r.l. stanzialmente inattive fino a quando non ne avevano assunto il controllo i finanziatori Marabese e AC chera, propone tredici motivi d'impugnaZIne, illu- strati anche da una successiva memoria. Con il primo motivo il ricorrente deduce viZI di motivaZIne in ordine al ruolo di amministratore di fatto che RI IA avrebbe assunto dopo la cessaZIne dal formale incarico di amministratore s.r.l. e Italiana di diritto delle società SIEF che erroneamente i Residence lamentando s.r.l., giudici di secondo grado abbiano considerato non contestata tale qualità, oggetto invece di specifi- che censure nell'atto d'appello. Con il secondo motivo il ricorrente deduce in su- bordine violaZIne della legge penale in ordine al- l'attribuZIne a RI IA della qualità di amministratore di fatto in mancanza di elementi in- dicativi di un suo ruolo di gestione delle società
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaZIne fallite. della legge penale e viZI di motivaZIne in ordine al dolo dei delitti di bancarotta documentale con- testati. Rileva che, contrariamente a quanto asse- rito dai giudici del merito, il dolo deve essere specifico nel delitto di sottraZIne della contabi- lità, contestato per la Italiana Residence s.r.l.;
e che erroneamente i giudici del merito abbiano de- sunto la prova del dolo della bancarotta documenta-
e per la IA le contestata per la SIEF s.r.l.
& TT s.r.l. potesse desumersi dalla prova della ma senza alcuna dimo- bancarotta per distraZIne, straZIne di una connessione strumentale tra i fat- ti di bancarotta documentale e i fatti di bancarot- 1 ta patrimoniale, peraltro specificamente contestati nell'atto di appello. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violaZI-
-
ne di legge e viZI di motivaZIne in ordine al de- litto di bancarotta per distraZIne contestato per il trasferimento senza corrispettivo di immobili di proprietà della SIEF s.r.l. ad altra società, la
G.E.A.T. s.r.l., amministrata dallo stesso RI
IA. Sostiene che era stata documentalmente provata l'appartenenza alla famiglia IA degli immobili controversi, solo fittiziamente intestati alla SIEF s.r.l., che li aveva essa stessa ricevuti li aveva per simulaZIne e senza corrispettivo e poi restituiti in epoca in cui il fallimento della
SIEF s.r.l. non era neppure prevedibile. L'opponi- 4 bilità al fallimento della simulaZIne dell'acqui- era stata sto dei beni da parte della SIEF s.r.l. dibattuta in un giudiZI civile conclusosi con una transaZIne. Ma i giudici del merito hanno creduto erroneamente di risolvere il problema affermando che al momento del fallimento la società aveva il possesso dei beni, mentre in realtà era tutt'al più creditrice del prezzo della vendita. La precedente simulaZIne assoluta escludeva comunque che un tra- sferimento della proprietà dalla G.E.A.T. alla SIEF si fosse mai realizzato. E la retrocessione inter- venuta prima del fallimento rendeva opponibile al fallimento l'accordo simulatorio già risolto. Sic- ché doveva escludersi almeno il dolo della distra-
ZIne. Con il quinto motivo il ricorrente deduce viZI di motivaZIne della decisione impugnata in ordine al- l'addebito di distraZIne di taluni beni immobili che& TT s.r.l., si assumono della IA trasferiti senza corrispettivo a una società stra- niera, la IA facente capoVE ltd, a
RI IA. Sostiene che nell'atto di appel- società era dedotta l'appartenenza della lo si straniera a tal Combe e l'esistenza di un accordo per la cessione dei beni sin da tre anni prima del dissesto e nell'ambito di un'operaZIne di permuta delle aZIni della holding lussemburghese detentri- ce delle aZIni di tutto il gruppo. E lamenta l'o- messa motivaZIne sul punto da parte dei giudici d'appello, che si a richiamare la sono limitati sentenza di primo grado. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in ordine all'adde- bito di distraZIne di taluni beni che, risultando acquistati dalla SIEF s.r.l., non furono rinvenuti dal curatore in sede di inventario. Lamenta che i giudici d'appello abbiano esibito al riguardo una motivaZIne del tutto illogica sulla destinaZIne di taluni di tali beni e sui criteri di gestione della società da parte di RI IA, limi- tandosi poi a richiamare la sentenza di primo grado R
senza fornire alcuna risposta alle specifiche cen- sure loro rappresentate, con riferimento in parti- colare allo scarso valore di ciascuno dei beni in discussione, per lo più macchine per ufficio, cer- tamente estranei alla diretta gestione dell'imputa- to. Infatti la perdurante presenza dei beni nel pa- trimonio della società non risulta provata con cer- tezza tale da giustificare la presunZIne della lo- ro distraZIne. Con il settimo motivo il ricorrente deduce vizi di motivaZIne e mancata assunZIne di prova decisiva con riferimento all'addebito di distraZIne per il versamento senza causa di circa 17 milioni di lire alla G.E.A.T. s.r.l., proprietaria di immobili con- dotti in locaZIne dalla SIEF s.r.l. e amministrata da RI IA. Rileva che nell'atto d'appel- lo si era giustificato il pagamento di £.
9.400.000 quale risarcimento del danno da allagamento cagio- nato a [...] appartamento sottostante quello condotto in locaZIne dalla SIEF s.r.l., indicando a riprova una teste mai escussa perché renitente;
e il paga- mento di £. 8.000.000, quale corrispettivo conven- ZInalmente determinato per l'anticipata risoluZI- ne del contratto di locaZIne. Lamenta mancanza di motivaZIne su tali deduZIni da parte della corte d'appello.
Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in ordine all'adde- bito di distraZIne contestatogli per avere prele- vato dalla SIEF s.r.l. il denaro (£. 78.395.200) necessario al deposito per la richiesta di ammis- sione al concordato preventivo della Italiana
Residence s.r.l. Lamenta che i giudici del merito si siano fondati sulle dichiaraZIni del coimputato
Mario LA, sedicente prestanome di RI
IA, benché mancanti di qualsiasi necessario riscontro esterno, e abbiano omesso di considerare i numerosi elementi di prova che collegavano Lago- marsino all'avv. Carretto, consulente del gruppo capeggiato da Marabese. Rileva in particolare che era stato LA a prelevare il denaro dalla SIEF s.r.l. e a consegnarlo all'avv. Carretto, che lo depositò a corredo della richiesta di concordato della Italiana Residence s.r.l., mentre nessuna prova risultava di un contributo di RI A- nello, che, quale socio della G.E.A.T. s.r.l., non aveva alcun interesse a depauperarla in favore del- la Italiana Residence s.r.l.
Con il nono motivo il ricorrente deduce violaZIne di legge e viZI di motivaZIne in ordine all'adde-
+
bito di distraZIne di fondi dalla Italiana
Residence s.r.l. in favore della SIEF s.r.l. e del-
S
la Aemme s.r.l.
Quanto all'attribuZIne alla SIEF s.r.l. della som- ma di settecentottantamilioni di lire, corrispetti- vo pagato dal Banco di Sicilia per la cessione del credito IVA della Italiana Residence s.r.l., SO- stiene che il trasferimento di fondi, benché erro- neamente non iscritto in contabilità, trovava tito- lo in numerose prestaZIni effettuate dalla SIEF s.r.l. e lamenta che, pur ammettendo l'esistenza del credito, i giudici del merito abbiano egualmen- te ritenuto configurabile la distraZIne.
Quanto al trasferimento di fondi in favore della
Aemme s.r.l., sostiene che si trattò della restitu- ZIne di capitali anticipati dalla società per la ristrutturaZIne di un residence di proprietà della
SIEF s.r.l., in base a un rapporto rilevante benché non documentato neppure in contabilità. Con il decimo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivaZIne in ordine all'addebito di distraZI- ne di beni forniti dal mobilificio GE alla
Italiana Residence s.r.l. e non rinvenuti, lamen- tando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare quanto eccepito con l'appello: e cioè che la fornitura riguardava in parte paratie divi- sorie, erroneamente non inventariate dal curatore,
e per altra parte erano state personalmente pagate da RI IA, in ragione dei suoi rapporti personali con i fornitori. Con l'undicesimo motivo il ricorrente deduce vizi di motivaZIne in ordine all'addebito di distraZI- ne di fondi dalla Italiana Residence s.r.l. in fa- vore della SIEF s.r.l., trasferiti senza titolo.
Sostiene che si trattò di aggiustamenti contabili senza effettivi movimenti di fondi e che furono re- alizzati quando egli non aveva più alcun ruolo nel- la società. Lamenta che i giudici d'appello abbiano omesso di motivare sul punto.
Con il dodicesimo motivo ripropone l'ecceZIne di violaZIne degli art. 521 e 522 c.p.p. con riferi- mento all'addebito di distraZIne di taluni beni immobili della IA & TT s.r.l., che si as- sumono trasferiti senza corrispettivo a una società straniera, la IA VE ltd, facente capo a
RI IA. E lamenta altresì violaZIne dell'art. 216 comma 3 legge fall. e viZI di moti- vaZIne sul punto, in ragione della mancata quali- ficaZIne del fatto come bancarotta preferenziale.
Sostiene che a fronte di una contestaZIne che ipo- tizzava una distraZIne a favore di RI A- nello per il tramite della IA VE ltd, il tribunale ha ritenuto esistente una distraZIne per trasferimento di fondi senza titolo alla socie- tà straniera, fatto del tutto diverso. E i giudici d'appello, nel respingere l'ecceZIne proposta al riguardo, ne hanno frainteso il senso, replicando alla richiesta subordinata di qualificaZIne del fatto come bancarotta preferenziale, peraltro di- sattesa in ragione di un ulteriore fraintendimento, perché la difesa aveva dedotto che il trasferimento degli immobili era esecutiva di un preliminare di vendita stipulato due anni prima.
Con il tredicesimo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, mancante nell'intesta- ZIne sia di una parte dei capi di imputaZIne sia delle indicaZIni relative alle parti civili costi- tuite. 7
2.2- L'avv. Fasce propone cinque motivi d'impugna- ZIne, illustrati anche da una successiva memoria.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violaZIne di legge e viZI di motivaZIne con riferimento al- la dedotta esistenza del gruppo di società facenti capo alla holding lussemburghese, lamentando che i giudici del merito ne abbiano negato l'unicità non solo giuridica ma anche economica, determinante per un'adeguata valutaZIne delle transaZIni tra le diverse società collegate e per l'accertamento di vantaggi compensativi idonei a escludere le conte- state distraZIni.
In particolare deve pertanto escludersi che siano qualificabili come distrattivi i trasferimenti di fondi dalla Italiana Residence s.r.l. alla SIEF
s.r.l. o l'erogaZIne della SIEF s.r.l. in favore della Italiana Residence s.r.l. della somma neces- saria al deposito contestuale alla presentaZIne della domanda di concordato preventivo. Infatti era l'interesse del gruppo a determinare i corrispetti- vi delle operaZIni infragruppo, anche nell'inte- resse dei creditori delle singole società apparen- temente sacrificate nell'immediato.
Quanto alla contestata distraZIne di immobili del- la IA & TT s.r.l., i giudici del merito si limitano a escludere la prova di una permuta con aZIni della L.S.H.I. (Lucky Stars Holding Interna- tional) S.A., ma si tratta di affermaZIne che tra- scura quanto risulta dal verbale di assemblea e co- munque, nella prospettiva del gruppo, l'operaZIne avrebbe rilevanza penale solo se avesse determinato il dissesto, mentre in realtà si trattò di opera- ZIne vantaggiosamente funZInale alla quotaZIne in borsa della capogruppo.
Analogamente deve essere inquadrato il trasferimen- to alla G.E.A.T. s.r.l. di immobili di proprietà di
RI IA e fiduciariamente intestati alla
SIEF s.r.l. L'esistenza del rapporto fiduciario ha fatto sì che si sia discusso solo della sua opponi- bilità al fallimento, mentre si sarebbe dovuto va- lutare anche la scarsa rilevanza strategica nella prospettiva del gruppo di quei beni, sostituiti con altri posti a disposiZIne da RI IA. Si trattò comunque di un'operaZIne che non ebbe inci- denza causale sul dissesto ed è perciò penalmente irrilevante. occorre valutare seEsclusa quindi la bancarotta, sia configurabile e applicabile ratione temporis la fattispecie prevista dall'art. 2634 C.C., ma si tratterebbe comunque di reato prescritto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- ZIne di legge e viZI di motivaZIne in ordine al- 8 la presunta qualità di amministratore di fatto at-
tribuita a RI IA. Sostiene che RI IA, quale amministrato- re della società capogruppo, determinò certamente le scelte strategiche delle società partecipate, ma non per questo può essere considerato amministrato- tale esse,ciascuna di perché un re di fatto di se la sua intru- ruolo sarebbe riconoscibile solo un sostanziale esautora- sione avesse determinato I giudici mento degli amministratori di diritto. del merito hanno enfatizzato in questa prospettiva la partecipaZIne dell'imputato al capitale di al- cune delle società fallite, ma tali partecipaZIni erano state già tutte dismesse al momento del fal- limento e, contrariamente a quanto sembrano presup- porre le sentenze di merito, egli non aveva una partecipaZIne maggioritaria nella capogruppo. Aggiunge che per il delitto di bancarotta documen- tale per sottraZIne della contabilità, contestato al fallimento della Italiana con riferimento Residence s.r.l., occorre il dolo specifico, neppu- re ipotizzabile in un momento in cui il fallimento non era nemmeno immaginabile. Quanto alla distraZIne di mobili e arredi da uffi- ció dalla SIEF s.r.l. in favore della G.E.A.T. s.r.l., sarebbe configurabile nella peggiore delle non la ban- ipotesi una ricettaZIne fallimentare, carotta fraudolenta, posto che si trattò di una vendita a prezzo di favore. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaZIne di legge e viZI di motivaZIne con riferimento ai reati di bancarotta documentale contestatigli per gli anni in cui egli rivestì la qualifica di ammi- nistratore di diritto delle società poi fallite. Lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di verificare adeguatamente la possibilità di qualifi- care i fatti come bancarotta semplice, considerato che la regolarità della contabilità della Italiana
Residence s.r.l. poteva desumersi dalla sua tempo- ranea ammissione alla procedura di concordato pre- ventivo. Sostiene che a RI IA potrebbe rimproverarsi solo un colposo disinteresse per la contabilità delle società nei brevi periodi in cui ne fu amministratore, quale coordinatore del grup- po. Mentre per il periodo precedente alla costitu- ZIne del gruppo, la palese difformità tra i falsi bilanci e la falsa contabilità rende evidente che egli neppure s'era curato di verificare la contabi- lità e quindi può rispondere solo a titolo di col-
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violaZI- pa.
ne di legge e viZI di motivaZIne con riferimento alle ipotesi di bancarotta per distraZIne conte- 9
state per il mancato rinvenimento di beni delle so- cietà fallite. Sostiene che, avendo RI A- nello fornito una giustificaZIne della destinaZI- ne dei beni, non rileva che la prova di tali desti- naZIne non sia piena, come ritenuto dai giudici del merito, in quanto deve ritenersi che sia suffi- ciente la plausibilità della giustificaZIne offer- ta. Così è avvenuto per il caso delle pareti mobili fornite dalla ditta GE alla Italiana
Residence s.r.l., lasciate dov'erano perché inuti- lizzabili altrove%;B e altrettanto deve ritenersi per il materiale obsoleto non rinvenuto dal curatore della SIEF s.r.l. Aggiunge che comunque sarebbe nel caso configurabi- le solo la ricettaZIne fallimentare, essendo reali e non fittizi i rapporti controversi. E ribadisce che il controverso pagamento alla Aemme s.r.l. non poté avere altra giustificaZIne che il rimborso delle spese di ristrutturaZIne di un immobile.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violaZI- ne dell'art. 219 legge fall. e lamenta che i giudi- ci del merito, negando rilevanza all'esistenza del collegamento tra le società del gruppo, abbiano er- roneamente escluso l'unificaZIne delle ipotesi di bancarotta contestate con riferimento ai distinti fallimenti.
3. Mario LA propone due motivi d'impugna- ZIne. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivaZIne della decisione impugnata in ordine al-
l'affermaZIne della sua responsabilità, lamentando che i giudici del merito gli abbiano addebitato, quale amministratore di diritto, la responsabilità per le condotte di RI IA, in mancanza di qualsiasi prova del dolo necessario per le impu- taZIni di bancarotta fraudolenta. Dalle testimo- nianze acquisite risulta invero che egli aveva un ruolo solo apparente di amministratore. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivaZIne della decisione impugnata nella commi- suraZIne della pena, l'unica non ridotta in appel- lo, nonostante il suo ruolo marginale di mero ese- cutore di ordini, che avrebbe giustificato la deru- bricaZIne delle imputaZIni in bancarotta sempli- ce.
4. CO TT deduce violaZIne dell'art. 40 com- ma 2 c.p. e dell'art. 216 legge fall., lamentando che gli sia stato erroneamente addebitato di non avere impedito la consumaZIne dei delitti conte- stati agli amministratori, in mancanza di un rigo- roso accertamento del dolo necessario per le impu- 10
taZIni di bancarotta fraudolenta. Infatti per il dolo anche eventuale non è sufficiente la semplice inerzia ma occorre la consapevolezza delle condotte illecite di cui viene addebitato il mancato impedi- mento.
6. Va esaminato innanzitutto il tredicesimo motivo del ricorso proposto dall'avv. Vernazza per AU ZI IA, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza, in quanto mancante nell'intestaZI- ne sia di una parte dei capi di imputaZIne sia delle indicaZIni relative alle parti civili costi- tuite.
Il motivo è manifestamente infondato, perché l'art. 546 comma 3 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza è nulla solo se manchi della motivaZIne o di elementi essenziali del dispositivo o della sot- toscriZIne del giudice. Infatti nella giurisprudenza di questa Corte è in- discusso che «tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma,
c.p.p., non è previsto il capo di imputaZIne, po- sto che l'enunciaZIne dei fatti e delle circostan- ze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione» (Cass., sez.
II, 3 febbraio 1997, Strazzullo, m. 208462); e ciò vale a maggior ragione quando si tratti di sentenza d'appello, naturalmente strutturata con riferimento a quella di primo grado (Cass., sez. III, 22 gen- naio 1997, De Luca, m. 207103, Cass., sez. VI, 26 aprile 2000, VeZI, m. 220630).
Analogamente deve ritenersi per la mancata indica- ZIne delle parti civili, anche se ne vengano omes- se le conclusioni (Cass., sez. I, 4 ottobre 2007,
Barresi, m. 237736).
7. Pregiudiziale è anche l'esame del dodicesimo mo- tivo del ricorso proposto dall'avv. Vernazza per
RI IA, nel quale si lamenta che a fron- te di una contestaZIne che ipotizzava una distra- ZIne a favore di RI IA per il tramite della IA VE ltd di beni della IA
& TT s.r.l., il tribunale abbia ritenuto esi- stente una distraZIne per trasferimento di fondi senza titolo alla società straniera, fatto del tut- to diverso.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dall'imputaZIne riportata nell'epi- grafe della sentenza, infatti, ha RI IA contestato il trasferimento degli immobili venne senza corrispettivo a una società che faceva capo all'imputato. Il fatto addebitato dunque era il de- 11
pauperamento del patrimonio della società poi fal- lita, non l'arricchimento dell'imputato. Sicché non vi fu alcuna difformità tra i fatti contestati e quelli per i quali intervenne condanna.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, 521agli articoli 522 previsioni di cui e le c.p.p. hanno lo scopo di garantire il contradditto- rio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'eserci- ZI effettivo del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che non è possibile ipotizzarne una violaZIne in astratto, prescindendo dalla na- tura dell'addebito specificamente formulato nel-
l'imputaZIne e dalle possibilità di difesa che al- l'imputato sono state concretamente offerte dal re- ale sviluppo della dialettica processuale» (Cass., sez. V, 9 novembre 2004, Mauro, m. 231169).
8. In entrambi i ricorsi proposti per RI A- nello si censura la sentenza impugnata per l'attri- buZIne all'imputato della qualità di amministrato- re di fatto delle società fallite.
I motivi sono tutti infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero,
< i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 1. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funZIni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali» (Cass., sez. V, 13 aprile 2006, Binda, m. 234428). Sicché le norme pe- nali di cui sono destinatari gli amministratori so- no applicabili anche a chi, secondo la sopravvenuta disposiZIne dell'art. 2639 C.C., svolga in modo continuativo e significativo i poteri tipici ine- renti alla qualifica o alla funZIne, benché in concomitanza con l'amministratore di diritto
(Cass., sez. V, 22 novembre 2007, Cristiano, m.
238893), perché «"significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'eserciZI di "tut- ti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma ri- chiedono l'eserciZI di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasio- nale» (Cass., sez. V, 14 aprile 2003, Sidoli, m.
224948). Ed è indiscusso in questa giurisprudenza che «l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindaca- bile in sede di legittimità, se sostenuto da moti- vaZIne congrua e logica» (Cass., sez. V, 17 otto- bre 2005, Carboni, m. 232456).
Nel caso in esame i giudici d'appello hanno errone- amente supposto che la qualifica di amministratore di fatto non fosse stata contestata da RI
IA, ma l'errore è irrilevante, posto che il ruolo dell'imputato risulta correttamente accertato 12 numerose prove anche testimoniali sulla base di dalla sentenza di primo grado cui quella d'appello si richiama. Infatti nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che « l'omesso esame di un moti- vo d'appello non è causa di nullità della sentenza
(Cass., il motivo è manifestamente infondato>> se sez. V, 17 ottobre 2005, Carboni, m. 232456).
Del resto l'avv. Fasce contesta la qualifica di am- ministratore soprattutto con riferimento alla non esclusività del ruolo di gestione svolto da AU ZI IA, che sarebbe giustificabile con la sua posiZIne di amministratore della società capogrup- po. Ma s'è visto come il ruolo di amministratore di fatto non presupponga affatto né l'esclusione dalla gestione dell'impresa dell'amministratore di dirit- to né l'assunZIne di tutti i poteri di gestione della società. Sicché la difesa svolta dall'avv.
Fasce, che non nega il ruolo di organizzaZIne e di orientamento svolto dall'imputato in tutte le so- cietà fallite, può essere effettivamente intesa co- me destinata alla contestaZIne della qualificaZI- ne giuridica non dei presupposti di fatto della de- cisione impugnata. E in questa prospettiva è mani- festamente infondata. Vanno pertanto disattesi sia il primo e il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. Vernazza sia il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. Fa- sce, nella parte in cui attiene appunto alla quali- fica di amministratore di fatto attribuita all'im-
putato. Ne risultano disattesi in parte qua anche i motivi nell'ambito dei quali l'avv. Fasce deduce in via subordinata la qualificaZIne come ricettaZIne fallimentare di talune delle ipotesi di bancarotta per distraZIne.
Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è indiscusso che la ricettaZIne fallimentare è con- figurabile solo con riferimento a condotte distrat- tive non riconducibili a chi debba risponderne come amministratore della società fallita (Cass., sez.
V, 9 marzo 2005, Martino, m. 231699).
9. L'intero ricorso redatto per RI IA dall'avv. Fasce prospetta l'esistenza di un gruppo di società il cui comune interesse non solo esclu- derebbe la possibilità di considerare come distrat- tivi alcuni movimenti di beni e di fondi tra le so- cietà collegate, come si deduce segnatamente con il primo motivo d'impugnaZIne, ma, secondo quanto de- dotto con il quinto motivo, avrebbe comunque impo- sto l'unificaZIne a 219 norma dell'art. legge fall. di tutti i reati di bancarotta contestati con riferimento ai distinti fallimenti. 13
I motivi sono infondati.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta per distraZI- ne sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposiZIne patrimonia- le, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente eco- nomica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica»>» (Cass., sez. V, 1 luglio 2002, Arienti, m. 222387, Cass., sez. V, 14 dicembre 1999, Tonduti, m. 215668, Cass., sez. V, 9 marzo 1999, Spinelli, m. 213116, Cass., sez. V, 17 marzo 1995, Degli Antoni, m. 201318). Si è ritenuto in particolare che ««la diversità de- gli interessi tutelati dalla legge penale fallimen- tare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, impe- disce che alla materia fallimentare possa applicar- si la norma prevista dall'art. 2634, comma terzo,
c.c., secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata о del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti о fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamen-to o dall'appartenenza al- 10 stesso gruppo societario>>>>>> (Cass., sez. V, 5 giugno 2003, Longo, m. 227149). Sicché «integra la distraZIne rilevante ex art. 216 e 223, comma pri- mo, L. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche di cui sia socio ed effet- tivo gestore ad altra del medesimo gruppo in ana-
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loghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduZIne nel vigente ordinamento dell'art. 2634, comma terzo, C.C., la presenza di gruppo societario non legittima per ciò solo un qualsivoglia condotta di asservimento di una socie- tà all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di per- seguire prioritariamente l'interesse della specifi- ca società cui sia preposto e, pertanto, di non sa- crificarne l'interesse in nome di un diverso inte- resse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procure- rebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito» (Cass., sez. V, 8 novem- bre 2007, Belleri, m. 239108, Cass., sez. V, 4 di- cembre 2007, Spedicati, m. 238237).
E' vero che già prima della riforma dell'art. 2634 C.C. e a maggior ragione con il nuovo testo della 14
norma deve escludersi l'esistenza di una distraZI- ne, se la mancanza di corrispettivo sia solo appa- rente, in consideraZIne dei concreti vantaggi com- pensativi che rendano appunto solo apparente la di- minuZIne patrimoniale della società (Cass., sez. V, 24 maggio 2006, Bevilacqua, m. 234606). Sicché, quando si tratti di rapporti intercorsi tra società appartenenti a un medesimo gruppo, «al fine di ve- rificare se l'operaZIne abbia comportato o meno per la società che l'ha posta in essere un depaupe- ramento effettivo Occorre tener conto della com- plessiva situaZIne che, nell'ambito del gruppo, а quella società fa capo, potendo l'eventuale pregiu- diZI economico che da essa sia direttamente deri- vato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse econo- mico, sia pure mediato e indiretto» (Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1996, n. 2001, m. 496284).
Tuttavia «l'autonomia soggettiva e patrimoniale che pur sempre contraddistingue ogni singola società appartenente ad un gruppo impone all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui egli è preposto;
e dunque non gli consente di sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse che, se pure riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, non assumerebbe alcun rilievo per i soci di mino- ranza e per i terzi creditori della società con- trollata»; sicché «l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiret- ti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli ef- fetti immediatamente negativi dell'operaZIne com- piuta>> (Cass. civ., sez. I, 24 agosto 2004, n.
16707, m. 576187). In particolare l'interesse che può escludere l'effettività della distraZIne non può ridursi al fatto stesso della partecipaZIne al gruppo né identificarsi nel vantaggio della società controllante, perché il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unita- rio è solo la premessa dalla quale muovere per in- dividuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposiZIne del pro- prio patrimonio. E nel caso in esame l'esistenza di tali concreti e specifici vantaggi per le società fallite non è stata neppure allegata dal ricorren- te, che si è limitato ad addurre il generico van- taggio derivante dall'appartenenza al gruppo. Men- tre è evidente che non è certamente ammissibile che si trasferisca sui creditori delle società collega- te il rischio imprenditoriale della società capo- gruppo (Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, m. 15
210031). L'art. 2634 comma 3 c.c. infatti definisce non ingiuste nei confronti della società talune di- sposiZIni del suo patrimonio;
ma ciò non esclude che tali disposiZIni possano risultare ingiuste nei confronti dei creditori sociali, non può cui addossarsi il rischio di operaZIni che ne diminui- scano la garanzia patrimoniale. Né d'altro canto è possibile che la prospettata configurabilità del delitto di infedeltà patrimo- niale previsto dall'art. 2634 comma 1 c.c. in rela- ZIne all'art. 223 legge fall. escluda la configu- rabilità della bancarotta per distraZIne, perché i due reati, essendo in rapporto di specialità speci- fica, concorrono (Cass., sez. V, 16 gennaio 2007,
n. 6140, m. 236054, Cass., sez. V, 5 marzo 2008,
Scotuzzi, m. 239394). Quanto all'invocata unificaZIne di tutti i delitti di bancarotta, è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile so- lo quando una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della medesima procedura concorsuale, mentre risulta applicabile «la conti- nuaZIne al concorso di reati di bancarotta relati- vi a procedure concorsuali differenti» (Cass., sez.
V, 1 dicembre 2004, Lodi, m. 231401). Sicché il collegamento tra le società facenti capo a un unico gruppo, non escludendo la pluralità dei fallimenti, non ammette l'unificaZIne a norma dell'art. 219
legge fall. Vanno pertanto disattesi sia il primo sia il quinto motivo del ricorso redatto dall'avv. Fasce per Mau-
riZI IA.
10. Vanno ora esaminati i motivi con i quali si censura la decisione impugnata con riferimento al-
l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Con il terzo motivo del ricorso redatto dall'avv.
Vernazza per RI IA si sostiene che il dolo deve essere specifico nel delitto di sottra- ZIne della contabilità, contestato per la Italiana
Residence s.r.l.; e che erroneamente i giudici del merito abbiano desunto la prova del dolo della ban- carotta documentale contestata per la SIEF s.r.l. e per la IA & TT s.r.l. potesse desumersi dalla prova della bancarotta per distraZIne. Con il terzo motivo del ricorso redatto dall'avv.
Fasce per RI IA si sostiene che la con- dotta dell'imputato potrebbe integrare solo gli e- stremi della colpa della bancarotta semplice.
Entrambi i motivi sono infondati. 16
La giurisprudenza di questa Corte, nonostante qual- che inespresso dissenso, è da tempo orientata nel senso che, mentre "per le ipotesi di sottraZIne, distruZIne o falsificaZIne di libri e scritture contabili, per espresso dettato della legge (art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare), è ne- cessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudiZI ai creditori" (Cass., sez. V, 13 ottobre 1993, Trombetta, m. 195896), per le ipo- tesi di irregolare tenuta della contabilità, carat- terizzate dalla tenuta delle scritture "in guisa da non rendere possibile la ricostruZIne del patrimo- nio o del movimento degli affari", è richiesto, in- vece, il dolo intenZInale, perché la finalità del- l'agente è riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impre- sa, anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumaZIne del reato, qual è il pregiudi- ZI per i creditori (Cass., sez. V, 18 febbraio
1992, De Simone, m. 189813). Occorre aver presente, peraltro, che, diversamente dalla distinZIne tra dolo intenZInale e dolo diretto ○ eventuale, la distinZIne tra dolo generico e dolo specifico non attiene all'intensità, ma alla struttura del dolo;
e che, come rileva la giurisprudenza, l'intenZIne di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruZIne del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa fallita «cela, di per sé, sul piano pratico lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio» (Cass., sez. V, 24 mar- zo 1981, Benassi, m. 148926, Cass., sez. V, 8 no- vembre 1971, Bertazzoli, m. 119792). Sicché, nella prospettiva dell'accertamento, alle diverse confi- guraZIni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostan- ziale diversificaZIne nell'onere probatorio per l'accusa, perché è pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità dell'imprendito- re fallito (Cass., sez. V, 6 dicembre 1999, Amata,
m. 216267). Infatti un atteggiamento di superficia- lità caratterizza la bancarotta documentale sempli- ce, che può essere caratterizzata «dal dolo o in- differentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con CO- scienza e volontà o per semplice negligenza, di te- nere le scritture» (Cass., sez. V, 18 ottobre 2005,
Dalceggio, m. 233997).
Nel caso in esame RI IA, secondo la in- censurabile ricostruZIne dei giudici del merito, agì come dominus delle diverse società, utilizzate 17
come strumenti per la realizzaZIne degli interessi propri o di un'impresa sostanzialmente unica, in violaZIne dell'autonomia patrimoniale e giuridica e degli interessi dei rispettivi creditori alla conservaZIne della garanzia patrimoniale sui beni sociali. Per questa ragione la contabilità fu del tutto omessa, in modo da non lasciare traccia delle ragioni e delle modalità delle singole operaZIni,
e fu addirittura sottratta, quando necessario allo scopo dell'informale gestione unitaria dei pur di- stinti patrimoni sociali.
In tale situaZIne risulta certamente integrato il dolo della bancarotta fraudolenta, mentre l'ipotesi di una mera negligenza è del tutto disancorata dal- la realtà della vicenda ricostruita dai giudici del merito.
11. I rimanenti motivi dei ricorsi proposti per
RI IA, che attengono tutti alle conte- state ipotesi di bancarotta per distraZIne, sono inammissibili per violaZIne degli art. 581 c.p.p. e 606 c.p.p., perché propongono censure generiche o manifestamente infondate e attinenti al merito del- la decisione impugnata, congruamente giustificata riferimento all'ampia e analitica motivazione con esibita dai giudici di primo grado e a una plausi- bile ricostruZIne dei fatti.
Va rilevato innanzitutto che, secondo un'indiscussa giurisprudenza, deve rispondere di bancarotta frau- dolenta l'imprenditore o l'amministratore che non sia in grado di giustificare passività non imputa- bili alla gestione dell'impresa (Cass., sez. V, 28 gennaio 1985, Giusti, m. 168916, Cass., sez. V, 18 febbraio 1999, Galli, m. 212859).
E' vero che, come deduce l'avv. Fasce, per il supe- ramento di questa presunZIne può non essere neces- saria una prova rigorosa, perché, quando si tratti di beni di cui sia ardua la "tracciabilità", può risultare sufficiente anche una giustificaZIne plausibile di una non illecita loro destinaZIne.
Ma nel caso in esame si tratta talora di beni immo- bili, per il cui trasferimento si prospettano sto- rie giustificative opinabili e non sempre coerenti, talora di insiemi di beni strumentali del valore complessivo di decine di milioni di lire, deducen- dosi il valore non rilevante di ciascuno di essi ovvero giustificaZIni contraddittorie.
Le argomentaZIni esibite in proposito dai giudici del merito, che si integrano per il legittimo rin- vio della sentenza d'appello a quella di primo gra- do, possono risultare certamente opinabili, ma non sono censurabili in questa sede, perché nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassaZI- 18
ne non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile rico- struZIne dei fatti né deve condividerne la giusti- ficaZIne, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificaZIne sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»>»>, secondo una formula giurispruden- ziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999,
Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993,
Modesto, m. 196955).
Quanto alla distraZIne relativa ai beni trasferiti dalla SIEF s.r.l. alla G.E.A.T. s.r.l., va comunque rilevato che è priva di fondamento la dedotta ori- ginaria appartenenza di quei beni alla famiglia dell'imputato, perché secondo la giurisprudenza ci- vile la simulaZIne assoluta non opponibile al curatore fallimentare (Cass., sez. I, 9 febbraio
1987, n. 1382, m. 450847) e la stessa simulaZIne relativa può essere opposta solo quando risulti da scrittura avente una data certa anteriore al falli- mento (Cass., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8426, m.
537866), che il ricorrente riconosce essere stata ritenuta insussistente nel giudiZI civile.
Quanto alla distraZIne di taluni beni immobili della IA & TT s.r.l., trasferiti senza corrispettivo a una società straniera, la IA In- vestement ltd, i giudici del merito hanno escluso che esista una documentaZIne certa di tale permuta e il ricorrente deduce l'esistenza di un compromes- so che sarebbe stata trascritto due anni prima nel libro delle assemblee della IA & TT s.r.l., senza chiarire quale sia il contenuto di tale contratto preliminare né perché si sarebbero attesi due anni per dar seguito a un affare conclu- so per dotare di liquidità una società che, secondo le allegaZIni difensive, ne aveva urgenza.
Quanto ai pagamenti effettuati dalla IA
TT s.r.
1. alla G.E.A.T. s. r.l., è singolare che in un rapporto che lo coinvolgeva in una situaZIne di conflitto di interessi il ricorrente pretenda di fornire per testimoni a distanza di anni la prova della loro effettiva destinaZIne;
si tratta dunque di prova manifestamente irrilevante in una situa- ZIne di colpevole carenza di documentaZIne conta- bile di una spesa di circa dieci milioni di lire.
Quanto ai pagamenti effettuati dalla SIEF s.r.l. per conto della Italiana Residence s.r.l., che il ricorso dell'avv. Fasce giustifica ma non nega, va rilevato che, contrariamente a quanto si deduce nel ricorso dell'avv. Vernazza, il ruolo di RI
IA e la funZIne subalterna di Mario MA sino non risultano solo dalle dichiaraZIni del coimputato, bensì da tutte le prove utilizzate per 19
l'attribuZIne al ricorrente della qualità di ammi- nistratore di fatto, sicché è inammissibile la de- duZIne che il pagamento sia stato effettuato per iniziativa e responsabilità d'altri. Quanto alla distraZIne di fondi dalla Italiana
Residence s.r.l. in favore della SIEF s.r.l. e del- la Aemme s.r.l., il ricorrente adduce giustifica- ZIni prive di riscontro contabile. Quanto all'errore dal curatore che avrebbe omesso di inventariare alcuni beni, si tratta di deduZIne priva di qualsiasi pur agevole riscontro probato- rio, come quella del pagamento personale da parte
RI IA di altri beni rinvenuti e non quella, relativa alla distraZIne di fondi dalla
Italiana Residence s.r.l. in favore della SIEF
s.r.l., che si riferirebbe ad aggiustamenti conta- bili senza movimenti effettivi.
12. Il primo motivo del ricorso di Mario RS con il quale il ricorrente si duole della re- no, sponsabilità addebitatagli quale amministratore di diritto, è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta, invero, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40 comma secondo c.p., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal pun- to di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'am- ministratore effettivo distraeva, occultava, dissi- mulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, e- sponeva o riconosceva passività inesistenti (Cass., sez. V, 12 dicembre 2005, Procacci, m. 233758). A tal fine, è necessario, sotto il profilo soggetti- vo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'aZIne dell'amministra- tore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il sog- getto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'ac- cettaZIne del rischio che questi si verifichino
(dolo eventuale) possono risultare sufficienti per 20
l'affermaZIne della responsabilità penale (Cass., sez. V, 26 gennaio 2006, Filippi, m. 233637). caso in esame A tali principi si sono attenuti nel i giudici del merito, che hanno adeguatamente argo- mentato il proprio convincimento della perfetta consapevolezza della situaZIne da parte dell'impu- tato, che accettò l'incarico sapendo della mancanza di una regolare contabilità.
Inammissibile è invece il secondo motivo del ricor- so, relativo alla misura della pena, adeguatamente giustificata dai giudici del merito come corrispon- dente alla gravità dei fatti accertati.
13. Infondato infine è anche il ricorso di CO
TT, che lamenta di essere stato considerato re- sponsabile a titolo di dolo di una condotta omissi- va solo colposa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di responsabilità per bancarotta, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, aven- do i sindaci il potere dovere di chiedere agli
-
amministratori notizie sull'andamento delle opera- ZIni (Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, Martone, m.
236630, Cass., sez. V, 22 aprile 1998, Bagnasco, m.
211368). Nel caso in esame i giudici del merito hanno incen- surabilmente ritenuto che durante sette anni del-
l'incarico, CO TT omise qualsiasi controllo o rilievo non per mera negligenza, ma perché coin- teressato nelle attività del suo amico RI
IA, che affiancò anche in altre attività. Ne consegue che l'affermaZIne della colpevolezza del ricorrente risulta adeguatamente giustificata.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimen- to.
Roma, 17 dicembre 2008
Il Presidente
Consiglier Il consigliere relatore
(dr. Aniello Nappi)
Depositata in Cancelleria
Roma, 1.3.GEN.2009...
IL CANCELLIERE
Camela Lanzuise