Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2008, n. 1137
CASS
Sentenza 17 dicembre 2008

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Massime5

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili.

La mancata indicazione in sentenza (nella specie, di appello) delle parti civili non ne determina la nullità.

La mancata o incompleta indicazione in sentenza - nel caso di specie di appello - del capo di imputazione non ne determina la nullità, in quanto l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all'imputato può essere desunta dal contenuto complessivo della decisione.

La circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti a un medesimo gruppo, l'interesse che esclude l'effettività della distrazione e la configurabilità del reato non può ridursi alla partecipazione al gruppo stesso né identificarsi nel vantaggio della società controllante, in quanto il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione patrimoniale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2008, n. 1137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1137
Data del deposito : 17 dicembre 2008

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