Articolo 2633 del Codice civile
Articolo 2510 bisArticolo 2545 septiesdecies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 luglio 1998
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Versione
16 aprile 2002
Art. 2633.

(( (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).)) ((I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))
Entrata in vigore il 16 aprile 2002
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