Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta, la cessione di un credito senza corrispettivo in favore di società appartenente a medesimo gruppo.
Commentario • 1
- 1. Bilanci inattendibili e bancarotta impropria: limiti del concorso dell’ex amministratore nella falsità contabile (Cass. pen. n. 21001/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 giugno 2025
1. Premessa La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. V, n. 21001/2025, affronta il tema della responsabilità penale degli amministratori in ipotesi di bancarotta impropria da reato societario, con particolare riguardo all'accertamento del concorso del soggetto privo di qualifica formale (extraneus) nel delitto presupposto di falso in bilancio. Il caso sottoposto al vaglio del Supremo Collegio concerneva la posizione di un soggetto che aveva rivestito la carica di amministratore unico della società fallita sino a una certa data, e che veniva ritenuto responsabile – in concorso con il successore – della bancarotta impropria derivante da false rappresentazioni contabili nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2013, n. 28520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28520 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/04/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1356
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 33062/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SA IM, nata a [...] il [...];
2. LU CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/02/2012 della Corte d'Appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti depositati dal ricorrente SA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per la rideterminazione della pena nei confronti dell'SA ad anni due e mesi quattro di reclusione e per il rigetto nel resto;
udito per la parte civile l'avv. Foppiani Dario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi depositando nota spese;
udito per l'imputato SA l'avv. Krogh Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto del 15/07/2010, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di IM SA e CE LU per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e 223, commesso dal LU quale amministratore unico e dall'SA quale consulente e successivamente liquidatore della Nuova CR Bilance s.r.l., dichiarata fallita in Rovereto il 10/07/2008, distraendo l'azienda in favore della CR RI s.r.l., amministrata dall'SA, che non corrispondeva i relativi canoni e non restituiva i beni ricevuti, pesi legali pignorati presso la società, macchinali, impianti, attrezzature ed automezzi venduti alla Elettro & C. s.r.l., amministrata dal LU, alla Adige Welding s.rl, alla ABC Bilance s.r.l. ed alla Costruzioni Meccaniche Conci senza che il corrispettivo venisse versato alla società, materiale ferroso destinato alla rottamazione, le somme corrisposte dai clienti Ghella s.p.a. per Euro 60.610, ABC Bilance per Euro 12.498,77, F & F BI per Euro 12.000 ed Euro 19.680, Agricola Zini per Euro 9.000, YM Libia per Euro 15.900, ND per Euro 5.000, Bettoni per Euro 3.200, Guatta per Euro 4.900, ED Cles per Euro 5.800 e LO Polipese per Euro 5631,32, la somma di Euro 1.970 destinata alla società Colainertis ed a questa non versata e la somma di Euro 18.720 dovuta dalla cliente AR, della quale veniva ordinato il pagamento alla CR RI invece che alla fallita;
occultando le scritture contabili o comunque tenendole in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società; e cagionando il fallimento della società per effetto delle corrispondenti operazioni dolose. Con la stessa sentenza la pena inflitta in primo grado veniva ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione per effetto del riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti, mentre veniva confermata la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza dei fatti distrattivi, il ricorrente SA deduce mancanza di motivazione in ordine alle compensazioni intervenute in ordine per le cessioni dei beni strumentali ed alla legittimità del versamento della somma pagata dalla AR alla CR RI per aver quest'ultima effettivamente eseguito i lavori commissionati dalla prima.
2. Sull'affermazione di responsabilità, il ricorrente SA deduce mancanza di motivazione in ordine al breve periodo nel quale l'imputato aveva esercitato le funzioni di liquidatore prima di dimettersi dall'incarico, alla collocazione temporale dell'affitto dell'azienda prima di detto periodo e della sottrazione del materiale ferroso e della somma destinata alla Colainertis in epoca successiva, ed alla riconducibilità a persona diversa dall'imputato dell'affidamento in custodia dei beni pignorati e dell'incasso degli assegni emessi in pagamento dai clienti. Con i motivi aggiunti il ricorrente lamenta altresì violazione di legge e mancanza di motivazione sul contributo concorsuale dell'imputato quale estraneo, tale dovendo essere ritenuto in quanto mero consulente, e sulla rappresentazione da parte dello stesso dell'eventualità del dissesto. Il ricorrente LU deduce contraddittorietà rispetto al riconoscimento, nella stessa sentenza impugnata, dell'essere stato l'SA era artefice del reato, e mancanza di motivazione sulla conoscibilità, da parte dell'imputato, delle reali intenzioni del coimputato, unico a poter disporre giuridicamente delle somme distratte.
3. Sulla ritenuta aggravante del danno di rilevante entità, il ricorrente SA deduce mancanza di motivazione sulla necessità di fare riferimento agli episodi contestati e non all'entità dei passivo.
4. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente LU deduce mancanza di motivazione sulle modalità di determinazione della pena. Il ricorrente SA deduce violazione di legge nella determinazione della riduzione per il rito abbreviato in misura inferiore al terzo della pena-base individuata in primo grado, come imposto dai riconoscimento in appello di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in subordine chiedendo al correzione del relativo errore materiale ove considerato tale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto dal ricorrente SA sulla sussistenza dei fatti distrattivi è infondato.
I temi dei quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di merito, ossia il pagamento delle cessioni dei beni strumentali mediante compensazioni e la sussistenza di una lecita causale del versamento della cliente AR in favore della CR RI nel credito vantato da quest'ultima verso la prima, oltre ad investire solo taluni dei fatti contestati, sono genericamente richiamati, quanto al loro fondamento probatorio, nel riferimento ai dedotti motivi di appello. Ed a fronte di ciò la sentenza impugnata risulta congruamente motivata nell'osservare come le operazioni societarie indicate dall'appellante a giustificazione dei singoli atti di disposizione patrimoniale, fra le quali vanno evidentemente ricomprese quelle descritte nel ricorso, fossero prive di riscontri documentali, e nel ritenere di conseguenza non superato il dato obiettivo della sottrazione di beni alla fallita senza adeguato corrispettivo. Non senza considerare, quanto alla distrazione in favore della erotti RI della somma pagata dalla AR, che l'esistenza di diretti rapporti di credito e debito fra dette società, anche nella sottesa prospettiva della riconducibilità della prima di esse allo stesso gruppo della fallita, non sarebbe comunque tale da escludere il carattere distrattivo detta destinazione alla CR RI di una somma dovuta alla Nuova CR Bilance, in considerazione dell'autonomia delle società nei rapporti con le rispettive compagini creditorie e del pregiudizio comunque derivante per i creditori della società fallita dall'ingiustificato trasferimento di risorse verso un distinto soggetto giuridico (Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchla, Rv. 224952; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245136; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492).
2. Anche i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati sono infondati.
Entrambi i ricorrenti lamentano sostanzialmente profili di carenza motivazionale rispetto ad elementi che escluderebbero l'attribuzione a ciascuno di essi di una funzione gestionale ricollegabile ai fatti contestati. Elementi indicati segnatamente dall'SA nella collocazione temporale della maggior parte dei fatti in esame in epoche nelle quali l'imputato non rivestiva la carica di liquidatore della fallita ed all'estraneità del predetto alla custodia dei beni distratti ed alla ricezione dei versamenti dei clienti, e dal LU nell'esclusiva riferibilità all'SA
dell'amministrazione di fatto della fallita e della concreta disponibilità delle risorse patrimoniali della stessa. Per il vero, nella sentenza impugnata si evidenziava come taluni episodi di cui alle imputazioni dovessero essere ricondotti al periodo di amministrazione dell'SA quale liquidatore, ed altri alla diretta responsabilità degli imputati;
osservandosi in particolare che la vendita dei beni strumentali risaliva al 10/12/2007 e dunque alla fase della liquidazione, iniziata il 27/09/2007, che il liquidatore ometteva di consegnare le scritture contabili al curatore, nonostante gli inviti dello stesso, e che il LU era stato nominato custode dei pesi sequestrati e non più rinvenuti. Ma, a parte questo, la Corte territoriale rilevava in termini più generali che la teste PE riferiva come l'SA fosse, oltre che il commercialista, l'uomo di fiducia del LU;
che quest'ultimo era amministratore della società Elettro R & C, soda della fallita ed acquirente di taluni dei beni distratti;
e che l'SA ed il LU si succedevano nell'amministrazione della erotti Enginnering, società il cui coinvolgimento nella vicenda è stato in precedenza sottolineato, laddove il secondo ne assumeva la gestione allorché l'SA, precedente amministratore, veniva nominato liquidatore della fallita. Ed in base a questi elementi concludeva coerentemente che l'SA ed il LU esercitavano una coamministrazione di fatto della fallita, la quale, prescindendo dai rispettivi periodi di esercizio delle cariche sociali e dal materiale coinvolgimento dell'una o l'altra delle condotte contestate, attribuiva comunque dette condotte ad entrambi gli imputati. Tale conclusione supera evidentemente le riportate censure dei ricorrenti. Ma supera altresì l'ulteriore doglianza proposta dall'SA, con i motivi aggiunti, nell'asserita mancanza di motivazione sulla responsabilità concorsuale dell'imputato quale extraneus in quanto consulente, nel momento in cui l'SA veniva invece ritenuto responsabile quale coamministratore di fatto della fallita. Nè i motivi aggiunti propongono censure in tema di violazione della contestazione, peraltro inammissibili in quanto attinenti ad un punto che non costituiva oggetto dei motivi principali, e comunque infondate laddove l'imputazione contestata, oltre al testuale riferimento ad una posizione di consulente, oltre che di liquidatore, dell'imputato, contiene una descrizione dei fatti contestati che comprende un sostanziale riferimento all'amministrazione di fatto della fallita. Quanto poi all'ulteriore motivo aggiunto, con il quale si denuncia mancanza di motivazione sulla rappresentazione, da parte dell'SA, dell'eventualità del dissesto, il vizio lamentato è escluso dall'irrilevanza della predetta componente psicologica, in quanto riferita ad un elemento, ossia il dissesto della fallita, estraneo alla struttura del reato di bancarotta in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell'01/10/2009, Simonte, Rv. 245350), laddove l'evento del reato è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di tenuta della contabilità in pregiudizio delle possibilità di verifica. Riducendosi pertanto l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale al dolo generico costituito dalla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 dell'01/07/2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932); e quello del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella fattispecie qui contestata, al dolo altrettanto generico dato dalla consapevolezza che una determinata tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita siffatte conseguenze (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444;
Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709).
3. Infondato è altresì il motivo proposto dal ricorrente SA sulla ritenuta aggravante del danno di rilevante entità. Il richiamo della sentenza impugnata alla decisione di primo grado consente infatti di escludere che i giudici di merito, come dedotto dal ricorrente, abbiano desunto la sussistenza dell'aggravante dall'entità del passivo e non dall'importo delle distrazioni contestate;
essendo viceversa la citata decisione chiaramente riferita a quest'ultimo criterio di valutazione nel rilevare la gravità del danno provocato dai fatti accertati.
4. Sono invece fondati, nei termini che seguono, i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.
Come esattamente osservato nel ricorso proposto dall'SA, dalla lettura della sentenza impugnata risulta confermata la determinazione della pena-base nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione. Detta pena veniva in primo grado aumentata ad anni quattro e mesi sei per effetto delle aggravanti e ridotta ad anni tre per il rito abbreviato. All'esito del giudizio di appello, come si è detto in premessa, venivano riconosciute in favore di entrambi gli imputati le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. Ma, per effetto di ciò, l'applicazione della diminuente dell'abbreviato sulla sola pena-base di anni tre e mesi sei avrebbe dovuto portare alla pena finale di anni due e mesi quattro;
erronea è pertanto la determinazione di detta pena finale viceversa stabilita con la sentenza impugnata in anni due e mesi otto di reclusione.
L'accoglimento del motivo di ricorso, in quanto non riferibile unicamente alla posizione personale dell'SA, giova anche al ricorrente LU ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto per entrambi gli imputati con rideterminazione della pena loro inflitta nella corretta misura di anni due e mesi quattro di reclusione.
I ricorsi devono per il resto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell'impegno processuale si liquidano in Euro 2.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (art. 442 c.p.p.) in accoglimento del ricorso di SA e, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., per il LU, rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione per ciascuno.
Rigetta nel resto i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013