Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, l. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
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1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bo.Re. in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) della rubrica perché estinto per prescrizione; e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura Ferrari venduta sottocosto capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale capo B), …
Leggi di più… - 2. Sulla bancarotta impropria da reato societarioDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 18 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32051 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2037
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 36276/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
SA LV, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 15/11/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano confermava la condanna di SA LV per il reato di bancarotta documentale semplice commesso nella sua qualità di socio accomandatario della Cora Costruzioni s.a.s. dichiarata fallita il 21 luglio 2009.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore articolando due motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del reato, non avendo la Corte distrettuale argomentato sull'idoneità della condotta contestata a ledere l'interesse tutelato dall'art. 217 L.Fall., e sulle giustificazioni addotte dall'imputato per il mancato reperimento della contabilità. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghi vizi motivazionali in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo è invero inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato in diritto.
2.1 Sotto quest'ultimo profilo va infatti ribadito che è estraneo al fatto tipico descritto dell'art. 217 L.Fall., comma 2, l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, evento che invece caratterizza una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale. L'accertamento di tale evento non è dunque necessario ai fini della configurabilità del suddetto reato, nel mentre l'unica pronunzia di questa Corte evocata dal ricorrente di apparente segno contrario (e cioè Sez. Fer. N. 43548 del 2 settembre 2004, giacché l'altra menzionata nel ricorso non afferma quanto sostenuto) in realtà, lungi dal mettere in discussione il suddetto principio (che anzi ha espressamente riaffermato) si è limitata a sostenere del tutto condivisibilmente che, nel caso in cui oggetto di contestazione siano mere irregolarità o errori formali nelle registrazioni comunque inidonei a compromettere la completezza o l'attendibilità delle scritture in quanto dalle stesse emerge l'effettivo contenuto e significato dei dati annotati, il reato non sussiste per difetto di offensività della condotta.
Principio certamente non invocabile dal ricorrente nel caso di specie, dove oggetto di contestazione è l'omessa tenuta delle scritture contabili non rinvenute dal curatore e non consegnate al medesimo, come invece preciso dovere dell'imputato nella sua qualità di responsabile della gestione della fallita.
2.2 Quanto invece ai denunciati difetti di motivazione attinenti non meglio precisate giustificazioni offerte dall'imputato al mancato rinvenimento della contabilità, è appena il caso di evidenziare come la sentenza abbia motivato sul punto rilevando come sia stato lo stesso SA ad indicare al curatore - con modalità che rasentano la fraudolenza - dapprima che i libri si trovavano presso la sede della fallita (che nel frattempo era stata venduta) e poi presso il commercialista della medesima (che invece ha negato la circostanza). Motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato evidenziando in tal modo la genericità del ricorso sul punto, senza nemmeno tener conto della natura anche colposa del reato, invece puntualmente evidenziata dalla Corte distrettuale.
3. Coglie invece nel segno il secondo motivo, ancorché per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte dal ricorrente. Nel rigettare l'istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata in prime cure la Corte milanese, infatti, ha motivato in ordine al difetto della prova della solvibilità del Corasiniti, dedotta dalla sua presunta irreperibilità di fatto e dalla circostanza che egli è stato dichiarato fallito anche personalmente.
Rilevato che effettivamente - come eccepito dal ricorrente - l'asserita irreperibilità dell'imputato non è in alcun modo giustificata dalla Corte distrettuale, ne' emerge dagli atti, atteso che, ad esempio, l'estratto contumaciale della sentenza impugnata gli è stato regolarmente notificato al domicilio eletto, deve preliminarmente osservarsi come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano da tempo chiarito che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. E nell'enunciare tale principio, il Supremo Collegio ha altresì precisato come, nell'esercitare il poter discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche (Sez. Un., n. 24476 del 22 aprile 2010, Gagliardi, Rv. 247274). Del tutto illegittimo risulta dunque il rigetto della richiesta dell'imputato motivato esclusivamente in riferimento alla sua presunta incapacità di adempiere alla sanzione sostitutiva, per di più sulla base di premesse fattuali in parte non corrispondenti alle risultanze processuali.
4. La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente alla denegata sostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale si atterrà ai principi affermati da questa Corte. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della conversione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014