Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32051
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, l. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Commentari2

  • 1Bancarotta distrattiva: serve il pericolo concreto nella “zona di rischio penale” (Cass. Pen. n. 30469/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025

    1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bo.Re. in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) della rubrica perché estinto per prescrizione; e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura Ferrari venduta sottocosto capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale capo B), …

     Leggi di più…

  • 2Sulla bancarotta impropria da reato societario
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 18 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32051
Data del deposito : 24 giugno 2014

Testo completo