Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 45973
CASS
Sentenza 18 ottobre 2013

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Massime1

Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Commentario1

  • 1Sul divieto di reformatio in pejus. La pronuncia della Cassazione.
    Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 27 marzo 2014

    Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 5 dicembre 2013 - 24 marzo 2014, n. 13833. "Il divieto della reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi (così Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013)". È quanto di recente affermato e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13833 dello scorso 24 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 45973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45973
Data del deposito : 18 ottobre 2013

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