Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.
Commentario • 1
- 1. Sul divieto di reformatio in pejus. La pronuncia della Cassazione.Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 27 marzo 2014
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 5 dicembre 2013 - 24 marzo 2014, n. 13833. "Il divieto della reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi (così Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012; Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013)". È quanto di recente affermato e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13833 dello scorso 24 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 45973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45973 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 18/10/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2322
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 1993/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 15/11/2012 della Corte di Appello di Messina - sezione per i Minorenni;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con sentenza del 15/11/2012, la Corte di Appello di Messina - sezione per i Minorenni - confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Messina in data 31/05/2011 nella parte in cui aveva ritenuto A.S. colpevole dei reati di rapina aggravata (capo sub a) e lesioni (capo sub d) ai danni di A.M. nonché, di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze (capo sub b): la Corte, peraltro, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di porto di un coltello (capo sub c) e al reato di cui all'art. 703 c.p. (capo sub e).
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 421 ter c.p.p., per avere la Corte ugualmente celebrato il processo nonostante il ricorrente fosse impedito ed avesse intenzione di parteciparvi;
2.2. violazione dell'art. 603 c.p.p., per avere la Corte omesso di decidere sull'istanza di rinnovazione del dibattimento finalizzata ad ottenere una nuova CT sia sul sangue repertato sul pantalone e sulla maglietta del ricorrente sia sul luogo della rapina;
2.3. motivazione manifestamente illogica in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. In particolare, la Corte non aveva sufficientemente valutato le censure che erano state svolte avverso la testimonianza della parte offesa A.P. , quelle inerenti al negativo esito dell'esame "Stub", quelle sul motivo per cui le macchie di sangue si trovavano nella parte inferiore del pantalone e quelle sulla mancata refertazione delle impronte digitali.
2.4. violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., per avere la Corte inflitto una pena eccessiva e per non avere concesso le attenuanti generiche senza tenere conto della diminuente della minore età. Il ricorrente, infine, lamenta che, per il reato di lesione, ritenuto in continuazione, la Corte, nel rideterminare la pena, aveva irrogato la pena di mesi quattro di reclusione con ciò violando il divieto di reformatio in pejus rispetto alla pena inflitta di mesi uno e giorni quindici inflitta dal primo giudice.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 421 ter c.p.p.: la doglianza è manifestamente infondata per la semplice ed assorbente ragione che mai fu chiesto alcun rinvio per legittimo impedimento come emerge, peraltro, dallo stesso motivo di ricorso in cui, si sostiene solo che il ricorrente, nonostante avesse "rinunciato alla presenza della controscritta udienza perché ammalato", aveva "intenzione" di partecipare al dibattimento.
2. violazione dell'art. 603 c.p.p.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto, a fronte dell'accertamento tecnico irrepetibile svolto durante le indagini preliminare (cfr pag. 2 della sentenza impugnata), l'imputato si è limitato a chiedere in modo apodittico una nuova perizia senza illustrarne le ragioni. Stessa cosa dicasi anche per l'ulteriore perizia richiesta sul sangue ritrovato sul luogo del delitto. In conclusione l'assoluta genericità della doglianza ne determina l'inammissibilità.
3. manifesta illogicità della motivazione: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata. Il compendio probatorio a carico del ricorrente è univoco essendo costituito da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, correttamente analizzati e valutati dalla Corte territoriale con motivazione, ampia, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali. La Corte, poi, ha anche espressamente preso in esame tutti gli argomenti difensivi e li ha ampiamente disattesi con motivazione ineccepibile sotto il profilo logico e fattuale e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.
Di conseguenza, anche la suddetta censura essendo generica ed aspecifica rispetto all'ampia motivazione addotta dalla Corte territoriale va ritenuta manifestamente infondata.
4. violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.: la censura in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 4) è congrua ed adeguata e, quindi, incensurabile dovendosi ritenere correttamente esercitato il potere discrezionale riconosciuto sul punto al giudice di merito.
La diminuente della minore età è stata concessa sebbene ritenuta equivalente dal Tribunale.
È fondata, invece, la doglianza secondo la quale la Corte territoriale aveva violato il divieto di reformatio in pejus, per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, va rilevato che il Tribunale aveva determinato la pena in anni sei, mesi due di reclusione ed Euro 1050,00 di multa, secondo le seguenti modalità: P.b. anni cinque ed Euro 900,00 di multa (rapina di cui capo sub a, dichiarata l'equivalenza delle aggravanti con la diminuente della minore età) + anni uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa (detenzione e porto di armi di cui al capo sub b) + gg quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa (porto di un coltello di cui al capo sub e) + mesi uno e gg quindici di reclusione (lesioni di cui al capo sub d) + Euro 30,00 (art. 703 c.p., di cui al capo sub e).
La Corte di Appello, dopo avere dichiarato la prescrizione dei reati di cui ai capi sub e) ed e), ha rideterminato la pena in anni sei ed Euro 1000,00 di multa secondo le seguenti modalità "p.b. anni cinque per il più grave delitto di rapina, otto mesi + quattro per i delitti di porto di arma e lesioni ed Euro 1000,00 di multa". La Corte, quindi: ha confermato la pena inflitta dal Tribunale per il reato di rapina, ha diminuito la pena per il porto di arma da fuoco a mesi otto di reclusione, mentre ha aumentato la pena per il reato di lesioni da quella di un mese uno e gg quindici di reclusione (inflitta dal Tribunale) a quella di mesi quattro di reclusione: la multa di Euro 1000,00 corrisponde alla somma alla quale il ricorrente è stato condannato per i reati sub a) e b).
In punto di diritto, va rilevato che, recentemente le SSUU, con la sentenza n 33752/2013 hanno ribadito che non sussiste "più alcun contrasto giurisprudenziale in ordine al fatto che il divieto di reformatio in peius debba riguardare non solo il risultato sanzionatorio) finale ma anche tutti gli elementi del calcolo, essendosi più volte ribadito nelle sentenze emesse dalle sezioni semplici della Corte di cassazione (adeguatesi ai principi espressi dalle Sezioni Unite) che la obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato, comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun modo compensata da un aumento della misura di altro elemento (unica sentenza dissonante è quella emessa da Sez. 3^, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino). Ed infatti già con la pronuncia n. 5987 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034, le Sezioni Unite, nel ricostruire i rapporti tra l'art.597 c.p.p., commi 3 e 4, hanno stabilito che, pur regolando aspetti diversi del giudizio di appello, le due disposizioni interagiscono, aggiungendosi al generale divieto della reformatio in peius stabilito dal comma 3, il dovere altresì per il giudice, nei casi previsti dal comma 4, di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento della impugnazione;
e ciò "anche quando, oltre all'imputato, è appellante il pubblico ministero, la cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti o a circostanze".
I principi affermati da tale sentenza sono stati riaffermati dalla sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066, con la quale le Sezioni Unite, nuovamente intervenendo per risolvere il contrasto interpretativo mai sopitosi, hanno ribadito in maniera esplicita (anche alla luce della Relazione preliminare al vigente codice) come nel giudizio di appello il divieto della reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguardi solo l'entità della pena complessiva ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, fra essi compresi "sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione". Di conseguenza, alla stregua del suddetto principio di diritto, la maggiorazione della pena per il reato di lesioni, va ritenuta illegittima, e, quindi, sul punto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Peraltro, essendo questa Corte nelle condizioni di emendare il suddetto errore previa rideterminazione della sola pena per il reato di lesioni in quella di mesi uno e gg 15 di reclusione, la complessiva pena dev'essere rideterminata in anni cinque, mesi nove e giorni 15 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla Senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni cinque, mesi nove, giorni quindici di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Rigetta nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013