Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2014, n. 13446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13446 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 12/02/2014
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 313
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 28074/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME UC N. IL 15/03/1985;
avverso l'ordinanza n. 146/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 26/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio per l'inammissibilità.
CONSIDERATO IN FATTO
1. LI CA ricorre a mezzo del difensore avv. Fabrizio Lamanna avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione che egli aveva proposto contro la condanna per evasione, deliberata il 6.12.2011 dal Tribunale di Taranto (il fatto è del 16.10.2007), enunciando motivi:
- di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché non sarebbe stata motivata la responsabilità dell'imputato;
- violazione di legge, perché per l'ammissibilità dell'appello sarebbe sufficiente l'indicazione del punto della decisione di cui è chiesta la rivisitazione (il ricorrente richiama Cass. sent 12066/1992) con l'indicazione delle ragioni della richiesta che, nella fattispecie, secondo il ricorrente pur con sintesi sarebbero state appunto indicate;
sul punto si deduce che l'intento dell'atto d'appello era quello di evidenziare la natura solo genericamente indiziaria degli elementi probatori a carico dell'imputato, conseguenza della superficialità delle indagini.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo è manifestamente infondato, affrontando un aspetto (la motivazione della responsabilità dell'imputato) del tutto estraneo all'unico tema che è oggetto del giudizio in questo momento, quello dell'ammissibilità dell'appello originario.
4. In ordine al secondo motivo si deve osservare e premettere quanto segue. Nell'attuale sistema processuale penale, il giudizio d'appello ha il compito di verificare e rivalutare l'adeguatezza del dispositivo deliberato in primo grado rispetto all'imputazione ed al contenuto, probatorio e in rito, del fascicolo processuale (nei limiti del devoluto, salvi i poteri d'ufficio ex artt. 129 e 597 c.p.p., con pienezza di apprezzamento e quindi con gli stessi poteri del primo giudice del merito).
Il giudizio di legittimità, invece, ha il compito di verificare se la decisione del giudice d'appello ha bene applicato norme sostanziali o processuali espressamente sanzionate e, specialmente per quanto qui rileva, se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune dai vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorati quando in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità.
Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è la sentenza. Invece nel giudizio di appello la motivazione della sentenza di primo grado, in realtà, diviene un parametro essenziale per la decisione solo quando il giudice di secondo grado giudichi necessario modificarne il dispositivo (in ragione del c.d. obbligo rafforzato di motivazione: per tutte, Sez. 6, sentenze n. 8705/2013, 5879/2013 e 22120/2009; 18081/2011, 46742/2013). Questo spiega la diversa dizione normativa che indica il contenuto (ed i limiti) della cognizione dei due giudizi: i "punti" della decisione (SU sent. 10251/2007), per il primo (597.1); i "motivi" proposti, per il secondo (609.1).
4.1 La diversità strutturale dei due giudizi di impugnazione spiega altresì sia il diverso contenuto che in essi assume il (medesimo) requisito di "specificità" del motivo (sempre necessario pena la sua originaria inammissibilità: 581 c.p.p., comma 1, lett. c - e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), sia l'inconfigurabilità nel giudizio d'appello della causa di inammissibilità del motivo costituita, per il giudizio di cassazione, dalla sua "manifesta infondatezza" (606.3).
4.2 Quanto al requisito della "specificità" del motivo ed al suo diverso atteggiarsi nei due giudizi sono esemplari, per la nitidezza dell'argomentare e la chiarezza dell'insegnamento, oltretutto nella loro significativa distanza temporale, le sentenze di questa Corte suprema Sez. 1 n. 12066/1992 e Sez.2 n. 36406/2012. La prima decisione doveva risolvere la questione di diritto dell'ammissibilità dell'atto di appello presentato dopo la deliberazione ma prima del deposito della sua motivazione. Pur in tale peculiare contesto, la sentenza riflette dichiaratamente in via generale e sistematica sull'applicabilità della categoria della genericità ai motivi di impugnazione per il giudizio di appello. Osserva in particolare che "nell'ambito dei punti investiti dai motivi la cognizione del giudice di appello non è vincolata alle alternative proposte con i motivi della parte (così come avviene per il giudizio di cassazione), bensì può estendersi, a guisa di nuovo giudizio, su tutte le questioni prospettabili e su tutto il materiale del giudizio ... Nell'ambito del giudizio di appello è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta (cfr. art. 581 c.p.p., lett. c). Nell'ambito del devoluto il giudice di appello potrà riesaminare liberamente il materiale del giudizio, senza essere vincolato alle ragioni dei motivi". Ciò che è necessario per l'ammissibilità dei motivi d'appello è pertanto (solo) che essi "non siano inficiati da una evidente genericità di per sè soli".
La seconda decisione ha chiarito con netta affermazione che il giudice d'appello è tenuto (nell'ambito e per l'effetto del principio devolutivo) a rivisitare "in toto" i capi ed i punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione: da qui l'ammissibilità dell'appello che pur riproponga censure già esaminate e confutate dal giudice di primo grado. Tale pronuncia spiega che "in punto di genericità non possono applicarsi all'appello gli stessi parametri che operano rispetto al ricorso per cassazione. Infatti, nell'ambito del giudizio di appello è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Ciò in quanto con i motivi d'appello, che non siano inficiati da una evidente genericità di per sè soli, l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione da al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato2. Nel caso concreto deciso dalla Corte, l'appello "per ciascun capo indicava, in modo sintetico ma puntuale, le ragioni delle censure. Nè può affermarsi che tali censure erano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado" perché, spiega, "tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e punti impugnati".
4.3 L'affermazione che la riproposizione di questioni tutte già prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice non integra la genericità del motivo di impugnazione per il giudizio di appello (per la strutturale destinazione di questo grado alla piena rivisitazione del merito) è ribadita anche da Sez. 3, sent 1470/2013.
Questa pronuncia, tuttavia (e richiamandosi a corrispondente affermazione contenuta in Sez. 4, ord. 48469/2011) contiene un assunto che non può essere condiviso nella sua concreta formulazione, perché quantomeno fuorviante: quello secondo cui "in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alla peculiarità di quest'ultimo". In realtà, come ben evidenziato già nelle richiamate sentenze Sez. 1 n. 12066/1992 e Sez.2 n. 36406/2012 (e come efficacemente spiegato pure da Sez. 6, sent. 21873/2011, secondo cui "non può ritenersi che, rispetto al giudizio di cassazione, le esigenze di specificità dei motivi siano attenuate nel giudizio di appello, che è competente a rivalutare anche il fatto", nonché da Sez. 6 sentenze 1770/2013 e 9093/2013), il requisito della specificità del motivo deve sempre essere valutato con il medesimo "rigore" in entrambe le impugnazioni (per l'appello e per la cassazione), costituendo come già accennato requisito indefettibile di entrambe, pena l'inammissibilità del motivo stesso.
La diversità dell'operare del medesimo requisito nei due giudizi attiene pertanto non alla minore o maggiore intensità del "rigore" nella sua valutazione, bensì alla diversità strutturale dei due giudizi. Così, la riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato non è causa di genericità del motivo d'appello perché il giudizio di secondo grado ha per contenuto la rivisitazione integrale del punto "attaccato", con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel motivo, quindi potendosi, fisiologicamente, rivedere e modificare l'apprezzamento con cui il primo giudice aveva disatteso la stessa richiesta (immediatamente esemplificativo il diverso possibile giudizio sull'"equità" di una determinata pena per un determinato fatto e in relazione ad un determinato imputato). Lo è invece per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez.5, sent 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). In sintesi, mentre per il giudizio di cassazione è generico anche il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, per il giudizio d'appello rileva solo la genericità intrinseca al motivo stesso, prescindendo da ogni confronto con quanto argomentato dal giudice del provvedimento impugnato (argomentazioni cui ben può il giudice d'appello richiamarsi per rigettare l'impugnazione che si fondi sulla reiterazione di deduzioni già disattese).
La genericità intrinseca del motivo d'appello si determina quando esso, pur nella libertà della formulazione, non indichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in modo pertinente al punto della decisione cui il motivo stesso si riferisce (per tutte, Sez.6, sentenze 1770/2013 e 21873/2011 cit.)- 4.4 Deve pertanto essere affermato il principio di diritto che il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, in sè considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), la deduzione che lo sorregge non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare dove la verifica autonoma del giudice d'appello deve indirizzarsi e da consentire, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.
4.5 È poi certamente illegittima una valutazione preventiva del giudice d'appello che riconduca all'inammissibilità originaria del motivo di ricorso la sua "manifesta infondatezza". La manifesta infondatezza del motivo è causa di inammissibilità che presuppone una valutazione della censura nel suo contenuto. Essa può definirsi l'evidente intrinseca inidoneità delle ragioni dedotte a fondare la conclusione che si intende perseguire con l'impugnazione, in relazione al contenuto del provvedimento impugnato. In altri termini, la previsione dell'inammissibilità per manifesta infondatezza attribuisce al giudice la possibilità di una sorta di anticipazione della decisione con rito semplificato (e quindi con una contrazione delle usuali forme del contraddittorio previste per le varie tipologie del giudizio): il legislatore richiede l'evidenza della intrinseca inconsistenza della censura, e ciò giustifica sul piano sistematico l'eccezione alla pienezza dell'esercizio del diritto di difesa nelle forme usuali, in congrua consonanza con i principi della ragionevole durata del processo e dell'efficienza della giurisdizione.
Proprio per la sua natura di apprezzamento che giudica nel loro contenuto le questioni dedotte, la "manifesta infondatezza" dell'impugnazione può essere causa di inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione solo nei casi in cui il non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore l'abbia espressamente prevista ( 606. 3; 4 1.1, 48. 2, 634. 1, 666. 2). Nessuna norma tra quelle che disciplinano in via generale le impugnazioni (in particolare non l'art. 591, sull'inammissibilità dell'impugnazione) e in modo specifico il giudizio d'appello (artt. 593 - 605) prevede la possibilità per il giudice del secondo grado di merito di anticipare una valutazione di infondatezza dell'atto di appello, pur quando essa sia evidente, a momento antecedente la sentenza.
Sicché, a fronte di un motivo d'appello che superi il vaglio della specificità, nessun apprezzamento sulla sua infondatezza pur evidente può legittimare una preliminare dichiarazione di originaria inammissibilità da parte del giudice del merito, che eviti la fase del giudizio. Nè osta alla conclusione indicata, in quanto con esso non contraddittorio ma coerente a tale ricostruzione sistematica, l'insegnamento della Corte di legittimità che esclude il vizio di motivazione quando il giudice d'appello ometta di rispondere, in sentenza, a motivo d'appello che sia manifestamente infondato (da ultimo Sez. 5, sent 27202/13): infatti, ogni vizio della motivazione, tra quelli previsti dall'art. 606 c.p.p., lett. e), rileva in quanto, oltre che sussistente, sia pure determinante per la deliberazione;
il che non è quando la deduzione rimasta priva di risposta sia valutata dal giudice di legittimità manifestamente infondata.
5. Quando delibera l'inammissibilità originaria dell'appello, il giudice del secondo grado di merito deve dar conto specifico della sussistenza, nel caso concreto, e quindi confrontandosi puntualmente con quel determinato atto di impugnazione, di una delle ragioni indicate dall'art. 591 c.p.p.. Nel valutare la sussistenza del requisito della specificità della doglianza difensiva, non potrà poi ignorare il tenore della motivazione del provvedimento impugnato, quando ciò possa essere utile al giudizio positivo: si pensi ad un motivo d'appello che chiede pena equa, senza particolari approfondimenti, a fronte di una motivazione che sul punto della quantificazione della sanzione si sia limitata ad affermare assertivamente l'adeguatezza della pena in concreto applicata.
6. Venendo ora al contenuto del secondo motivo di ricorso, osserva questa Corte suprema che la Corte di Lecce Sez. dist. di Taranto ha efficacemente dato conto dell'assoluta evanescenza delle "ragioni" poste a sostegno della richiesta assolutoria, riportando anche il testo della relativa doglianza ("non si è volutamente e definitivamente sottratto alla giustizia, ne' tantomeno la sua condotta integra gli estremi del reato de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo"). Risulta evidente che la seconda parte è locuzione di stile adattabile a qualsiasi processo, imputato e contestazione. La prima parte introduce, con due affermazioni del tutto assertive e generiche, un primo elemento irrilevante sul piano della responsabilità (la non definitività dell'allontanamento) ed un secondo (la mancata volontarietà dell'allontanamento) che nella sua indeterminata apoditticità non permette di comprendere dove la verifica autonoma del Giudice d'appello avrebbe dovuto indirizzarsi. La Corte d'appello ha poi evidenziato come sui tre punti del trattamento sanzionatorio (pena edittale, attenuanti generiche, "ogni altro beneficio di legge") l'atto di impugnazione contenesse solo le tre richieste, collocate graficamente dopo la conclusione della parte argomentativa e sprovviste di alcuna deduzione a sostegno. Erra la difesa ricorrente nel richiamare la sentenza 12066/1992, a fondamento di un - come visto sub 4.2 - inesistente principio di diritto che affermerebbe la sufficienza della mera richiesta/indicazione del punto della decisione destinatario dell'appello. Come invece e appunto prima ricordato, nell'esporre l'insegnamento contenuto in tale sentenza, è stato detto tutt'altro (nè poteva essere diversamente, stante l'inequivoco contenuto dell'art. 581 c.p.p., lett. c): la sentenza chiarisce che innanzitutto il motivo d'appello non deve essere inficiato di genericità in sè (il che è quanto invece palese nel caso di specie); la sufficienza dell'indicazione del punto della decisione "attaccato" (con motivo specifico) è connessa al fatto che il giudice d'appello non è poi vincolato alle specifiche ragioni dedotte a sostegno del motivo, potendo rivalutare la decisione sul punto anche per ragioni diverse da quelle prospettate dall'appellante. Quando queste però siano "inficiate da genericità in sè", e quindi non conformi a quanto precisato sub 4.4, la mera indicazione del punto della decisione è del tutto irrilevante. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014