Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).
Commentari • 3
- 1. Bancarotta impropria: il sistematico mancato versamento di imposte è un’operazione dolosa (Cass. Pen. n. 16111/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
Leggi di più… - 2. Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025
1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
Leggi di più… - 3. Bancarotta fraudolenta impropria:https://www.fiscooggi.it/
La Cassazione, con la sentenza 8756 del 5 marzo 2026, ha stabilito che l'ingente e preordinata omissione dei versamenti erariali può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (articolo 223, comma 2 legge fallimentare, oggi “Codice della Crisi”, Dlgs n. 14/2019). Le "operazioni dolose" riguardano abusi di gestione, infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o atti pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa. La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Marsala, che aveva condannato tre amministratori di una srl, poi dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2014, n. 29586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29586 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1482
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 37964/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AR N. IL 19/10/1958;
ER NC N. IL 09/02/1947;
avverso la sentenza n. 297/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. Aniello, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione BE AR e BE FR, avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 12 dicembre 2012, con la quale, per quanto qui di interesse, è stata confermata quella di primo grado (del 2006), di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria e documentale.
In particolare agli imputati, nella qualità, il primo, di amministratore anche di fatto e, il secondo, di membro del consiglio di amministrazione della società SOGECO S.r.l., dichiarata fallita il 20 dicembre 2001, è stato addebitato di avere cagionato il fallimento della società con operazioni dolose (L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2) e cioè omettendo sistematicamente di versare i contributi previdenziali e assistenziali ed altre voci retributive e accumulando, dal 1988 al 1996, un debito di oltre 1 milione e 800.000 Euro;
inoltre è stato loro addebitato di avere falsamente appostato in bilancio crediti inesistenti. Le parti civili risultavano essere state soddisfatte e il giudice dell'appello ha revocato le correlate statuizioni in sentenza.
Deducono:
l'erronea applicazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, e il vizio della motivazione.
Le operazioni dolose capaci di cagionare il fallimento, evocate dalla norma in questione, non sono state specificamente indicate dal legislatore.
Ad avviso del difensore dovrebbe trattarsi di una condotta attiva, integrata da una pluralità di azioni coordinate vero l'esito preordinato e quindi di un "facere" idoneo a determinare l'insolvenza della società; ma, più specificamente, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 17690 del 2010), deve trattarsi di atti positivi che comportino un'indebita diminuzione dell'attivo societario e quindi risultino intrinsecamente pericolosi per la natura economico-finanziaria dell'impresa. Il difensore ricorrente fa discendere da tale premessa la conclusione che la condotta posta in essere dagli imputati, meramente omissiva, non possa integrare la fattispecie in esame, che pretende la realizzazione di condotte commissive.
Nel caso di specie, il mancato pagamento era l'effetto dello stato di insolvenza della società e non era stato registrato alcun reimpiego delle risorse sottratte al pagamento stesso.
Inoltre, non era stato considerato che l'importo indicato nel capo d'imputazione era stato determinato anche da interessi di mora e da sanzioni e non era stato neppure valutato quanto dovuto dagli imputati a titolo di "condono".
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito, con assoluta uniformità di valutazione, che la nozione di operazioni dolose di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2, corrisponde al comportamento degli amministratori che cagionino il fallimento con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa (Sez. 5, Sentenza n. 2905 del 16/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212613). Invero era stato, anche in precedenza, specificato che non deve necessariamente trattarsi di fatti in sè costituenti reato ma di qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione al quale consegua il fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 6992 del 08/04/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178604). Con la precisazione, dovuta alla condivisibile sentenza n. 17690 del 2010, citata anche nel ricorso, secondo cui è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento.
In tal senso, la stessa sentenza, afferma e chiarisce che le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare un'indebita diminuzione dell'attivo, rimanendo invece irrilevanti, ai fini che qui ci occupano, quei comportamenti che non possono essere messi in relazione diretta con l'indebolimento economico e patrimoniale dell'impresa.
Discende da tali premesse che, come osservato nel provvedimento qui impugnato, anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare, a sua volta, la dichiarazione di fallimento. E ciò tanto più quando, come nel caso di specie, la condotta accertata non è stata soltanto quella dell'omesso versamento di contributi e ritenute, ma anche del previo mancato accantonamento delle somme necessarie e soprattutto della previa falsa predisposizione di bilanci positivi a fronte, come si attesta in sentenza e non si contesta da parte della difesa, di una situazione reale assolutamente negativa: una situazione che è stata indebitamente protratta nel tempo sì da far lievitare in maniera incontrollabile l'importo del debito verso l'erario e verso gli enti contributivi e soprattutto l'importo delle sanzioni.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014