Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti.
Commentario • 1
- 1. Competenza del Tribunale di sorveglianza con mutamenti alla richiesta di misura alternativaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere N. 3124
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita rel. Consigliere N. 33579/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza n. 1226/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 23/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello F.M. che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. Il 3 maggio 2004 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale a provvedere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da TI VI in relazione alla pena residua di due mesi e due giorni di reclusione, oggetto del cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata il 28 novembre 2006, in quanto, nel frattempo, la Procura della Repubblica di Bari aveva adottato, il 9 dicembre 2003, un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti.
2. Il 22 novembre 2007 il Tribunale di sorveglianza di Bari sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., comma 6, con riferimento all'art. 25 Cost., comma 1, art. 111 Cost., comma 2, art. 97 Cost., comma 1 nella parte in cui non prevede che, nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze pronunciate da giudici di diversi distretti di Corte d'appello nei confronti della stessa persona e il pubblico ministero determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio di Procura che, al momento della presentazione dell'istanza da parte del libero sospeso ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, era competente per l'esecuzione.
3. La Corte Costituzionale, con sentenza del 10-12 giugno 2009 n. 178 dichiarava inammissibile la questione di legittimità.
4. Il 23 luglio 2009 il Tribunale di sorveglianza di Bari, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella predetta sentenza, declinava la propria competenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, osservando che, nelle more della decisione, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata aveva emesso, il 28 novembre 2006, un ulteriore provvedimento di cumulo nel quale era assorbito il precedente provvedimento della Procura della Repubblica di Bari e che il 13 febbraio 2007 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva concesso a VI, in relazione alla pena residua oggetto del cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata il 28 novembre 2006, l'indulto nella misura di tre anni di reclusione ai sensi della L. n. 241 del 2006. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art.28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli per le ragioni di seguito illustrate.
2. La competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 c.p.p. in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento. Nel caso in esame assume rilevanza il disposto di cui all'art. 677 c.p.p., comma 2, in base al quale, "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima".
Come si ricava dall'interpretazione letterale della norma, essa si applica "se la legge non dispone diversamente", sicché quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe.
Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., sentenze n. 38171 del 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004), una di tali deroghe è costituita dalla previsione contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 6, secondo cui l'istanza va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell'esecuzione. Viene, così, stabilito un criterio specifico che determina la competenza del tribunale di sorveglianza, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi della norma ora citata, rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello. In tal caso è applicabile il principio della perpetuano jurisdictionis, secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2004, n. 198, rv. 230544; Cass., Sez. 1^, 28 giugno 1993, n. 3084, rv. 194848). Si tratta di un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato".
La ratio di tale criterio risiede nell'esigenza di garantire, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, la celerità del procedimento ed il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione (cfr. Corte Cosi, sentenza n. 178 del 2009). Sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che, qualora, dopo la presentazione, da parte del condannato, dell'istanza di accesso ad una misura alternativa alla detenzione in riferimento alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre decisioni irrevocabili di condanna emesse da giudici di diversi distretti di corte d'appello e tali sentenze siano assorbite in apposito provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 c.p.p., rimane ferma, in attuazione del principio stabilito dall'art. 656 c.p.p., comma 6, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta della misura alternativa.
3. In attuazione di tali principi, nel caso di specie deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, cui TI VI aveva avanzato istanza di affidamento in prova al servizio sociale all'esito del provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione, emesso, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010