Art. 10. (Gruppi) 1. La riforma in materia di gruppi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle societa' controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c) prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle societa' controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c) prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.