Articolo 10 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 ottobre 2001
Art. 10. (Gruppi) 1. La riforma in materia di gruppi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle societa' controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c) prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2001
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