Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 1070
CASS
Sentenza 14 dicembre 1999

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società, ovvero "holding", ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato.

In tema di ricorso per cassazione, per il combinato disposto del comma quarto dell'art 585 cod.proc.pen.e dell'art 167 disp. att. stesso codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art 581 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 1070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1070
    Data del deposito : 14 dicembre 1999

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