Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società, ovvero "holding", ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato.
In tema di ricorso per cassazione, per il combinato disposto del comma quarto dell'art 585 cod.proc.pen.e dell'art 167 disp. att. stesso codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art 581 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 14.12.1999
Dott. LO Cognetti Consigliere SENTENZA
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N. 2186
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Gennaro Marasca Consigliere N. 15183/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) TI CO n. Milano il 02.08.1946. 2) TI AR n. Milano il 31.07.1944. 3) GI EL n. Chioggia il 16.04.1936. 4) LL LO n. Napoli il 05.06.1934.
avverso la sentenza corte d'appello di Milano del 29.10.1998- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito, per la parte civile, l'avv. Balestrini Ubaldo. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv. G. Maris per i TI, avv. E. Liggia per GI, avv. Costagnino ed avv. L. Ghia per LL. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18.06.1993 il tribunale di Milano aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, TI CO alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il delitto di bancarotta documentale in relazione al fallimento (dichiarato l'8.11.1988) di tre società (spa GE, SR AL e spa -M), costituire al fine della realizzazione di un progetto per la costruzione e la gestione di un campo da golf, e patrimoniale per aver imputato alla AL canoni di abitazione e spese della personale abitazione qualificata come foresteria della società. Il TI era stato ritenuto amministratore di fatto della GE e della -M (al cui consiglio di amministrazione si erano susseguiti GI EL e LL - quanto alla prima - mentre TI AR era stato amm.re unico della seconda) nonché amministratore unico della AL.
Le altre imputazioni di bancarotta per dissipazione e distrazione (TI CO quanto alle tre società, LL AL quanto alla sola GE, TI AR per la -M e GI per entrambe) erano state dichiarate improcedibili per amnistia, previa derubricazione in ipotesi di bancarotta semplice.
L'impugnata sentenza riteneva, invece, la responsabilità di TI CO per tutte le originarie imputazioni di bancarotta fraudolenta e lo condannava, con la diminuente per il rito ex art. 442 c.p.p., alla pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Riteneva, inoltre, TI AR colpevole della sola bancarotta documentale ai danni di -M; GI ZI e LL LO della dissipazione in danno di GE ed il solo GI anche di concorso nella bancarotta documentale contestata a TI AR (-M), condannando TI AR ed il LL ad anni 1 e mesi 4 di reclusione nonché il GI ad anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione.
Il ricorrente DU NR ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dissipazione, poiché le somme erano state utilizzate per la realizzazione del progetto e non sussisteva alcun obbligo di restituzione a favore dei sottoscrittori.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo di bancarotta fraudolenta, anche se il TI avesse accettato il rischio per i creditori.
2) Quanto alla bancarotta documentale relativa a GE e -M, la possibilità di ricostruzione della contabilità avrebbe dovuto escludere il reato.
DU RC, nel contestuale ricorso, proponeva solo il secondo motivo di TI CO.
TA VE allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 216 L.F. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della bancarotta distrattiva e dissipativa, per mancanza dello stesso elemento oggettivo del reato. 2)-3) Violazione di legge e mancanza/illogicità di motivazione in ordine a partecipazione concorsuale alla bancarotta fraudolenta per mancanza di attività eziologicamente legata alla dissipazione commessa da TI CO, amministratore di fatto della GE spa e vero "dominus" delle tre società.
4) e 5) Si tratta di censure simili a quelle proposte nel primo e secondo motivo da TI CO.
AC AR allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 216 L.F. ed omessa motivazione in ordine alla configurabilità dell'ipotesi distrattiva - dissipativa di bancarotta fraudolenta, attesa la destinazione del danaro a fini inerenti allo scopo sociale.
2) - 3) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concreta condotta comportante contributo causale alla diminuzione patrimoniale, tenuto anche conto del ruolo di "testa di legno" spiegato dal LL all'interno della GE ed alla posizione dominante di TI CO.
Chiedevano tutti l'annullamento dell'impugnata sentenza. Presentava conclusioni scritte, all'udienza, il difensore delle parti civili.
Ha depositato motivi nuovi TI CO, per violazione di legge in relazione alla mancata concessione di attenuanti generiche. Il LL ha depositato due memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di DU NR deve essere rigettato siccome infondato. Nel primo motivo il ricorrente deduce in sostanza che le somme raccolte con le sottoscrizioni associative erano state utilizzate interamente al fine di "realizzare l'impresa economica che gli imputati si erano prefissi".
È necessario partire dalle originarie contestazioni, che pongono in luce la sorte dei fondi raccolti mediante sottoscrizioni, in relazione allo scopo di ciascuna delle tre società dichiarate fallite, come ricostruito dai giudici di merito.
La AL SR aveva promosso la sottoscrizione ricevendo mandato da ciascun sottoscrittore di acquistare (al prezzo unitario di L. 14.000.000) quote associative del Villarasca Country Club, previa cessione in pegno di azioni della GE spa affidate in custodia alla stessa AL SR, sino alla consegna della quota di Villarasca.
Il contratto prevedeva la possibilità di "riscatto" delle quote, dopo 14 mesi al prezzo di L. 25.000.000.
Il fallimento (con un passivo, pari all'importo delle sottoscrizioni, di L. 5.500.000.000) come risulta - in punto di fatto - dall'impugnata sentenza, fu causato dall'impossibilità di fare fronte a rimborsi ed ordinaria amministrazione.
Nel capo b) della rubrica si contesta a TI CO la distrazione delle "disponibilità versate dai sottoscrittori" alla AL SR per finalità diverse da quelle cui erano destinate.
A sua volta la GE spa, che con la provvista fornita dalla AL SR avrebbe dovuto acquistare il terreno "Villarasca" destinò il capitale sociale facendo versamenti alla -M spa oltre che per spese ingiustificate, secondo quanto descritto nel capo a) a carico di TI CO, LL e GI.
In relazione al fallimento della terza società, la -M spa, che avrebbe dovuto gestire il golf club e reclamizzare il marchio, l'impugnata sentenza ha escluso la bancarotta fraudolenta contestata al capo c) ritenendo solo quella documentale a carico dell'amministratore TI AR, con il concorso del fratello CO e di GI, membro - quest'ultimo - del consiglio di amministrazione.
L'impugnata sentenza ritiene sussistente la "distrazione - dissipazione", assumendo che i sottoscrittori dell'iniziativa AL SR erano semplici creditori - mutuatari e non avevano comunque assunto alcun rischio nell'impresa, in base al "contratto". Nel primo motivo di TI CO si contesta una tale interpretazione, assumendosi sostanzialmente la tesi dell'associazione in partecipazione, siccome il sottoscrittore veniva a "partecipare" ai guadagni nell'usufruire di un sovrapprezzo sulle quote sottoscritte.
Questa corte non deve entrare nel merito dell'interpretazione di un atto negoziale se non nella misura in cui possa ravvisarsi una violazione di legge o un vizio di motivazione.
Senza esorbitare dai limiti del sindacato di legittimità può affermarsi - al solo fine di riconoscere l'infondatezza del motivo di ricorso - che la costituzione in pegno di azioni di una società non comporta lo status di socio, che anzi la garanzia implicita in quel diritto reale conferma la posizione creditoria.
L'art. 2352 c.c. nel conferire il diritto di voto al titolare del pegno contrappone al socio un "creditore" sia pure pignoratizio. Ogni altro diritto spettante al socio in quanto tale (tipico quello ex art. 2422 c.p. citato dal ricorrente) è estraneo alla posizione del creditore pignoratizio.
L'azione individuale nei confronti dell'amministratore (art. 2395 c.c.), cui ugualmente si fa riferimento nel motivo di ricorso, può
spettare anche al "terzo" estraneo alla società, perciò nulla prova in ordine all'attribuzione dello status di socio.
Di conseguenza rimane legittima l'interpretazione del contratto operata dall'impugnata sentenza.
I sottoscrittori, cui era attribuito il potere di ottenere il rimborso della quota non potevano partecipare al rischio dell'impresa, che anzi rientrava nel programma imprenditoriale il soddisfacimento di quel diritto.
È, pertanto, perfettamente conforme ai principi affermati da questa corte la motivazione dell'impugnata sentenza laddove afferma (pag. 16) l'esigenza di tutela della posizione del ceto creditorio anche nel caso di società collegate.
Il concetto di "gruppo di società" - holding - (per altro l'impugnata sentenza esclude possa tecnicamente applicarsi alla fattispecie), ha solo una valenza per c.d. "finanziaria" e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico - patrimoniale tra le società, sicché la destinazione di risorse di una società verso altra "collegata" configura perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale allo scopo strettamente sociale e pertanto il reato di bancarotta fraudolenta.
Risulta, pertanto, infondata anche la seconda parte del motivo che, pur finendo per ammettere che i sottoscrittori sono "creditori", tende ad escludere il "dolo di bancarotta" fraudolenta. Risulta, pertanto, infondata anche la seconda parte del motivo che, pur finendo per ammettere che i sottoscrittori sono "creditori", tende ad escludere il "dolo di bancarotta" fraudolenta per approdare all'ipotesi di operazione manifestamente imprudente o rischiosa (art. 217 co. 1 n. 2 L.F.) come aveva fatto il primo giudice.
L'operazione imprudente (e dunque non fraudolenta), cui la previsione di bancarotta semplice fa riferimento, deve rimanere - infatti - sempre nell'ambito dello scopo sociale.
Quando, invece, vengono dirottate attività sociali nella direzione di altra società - sia pure collegata - si rimane fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 217 co. 1 n. 2 L.F.
Il secondo motivo di ricorso, comune all'imputato DU RC, è ai limiti dell'inammissibilità poiché se - da un canto - richiama un principio ormai costantemente affermato da questa corte (la possibilità di ricostruzione della contabilità esclude la bancarotta fraudolenta documentale) dall'altro fa riferimento ad accertamenti fattuali sia pure per lamentarne l'insufficienza. I motivi nuovi depositati in data 30.10.1999, che si riferiscono esclusivamente alla posizione di TI CO, sono inammissibili. Invero per il combinato disposto dell'art. 585 co. 4 c.p.p. in relazione all'art. 167 Disp. Att. c.p.p. la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame a norma dell'art. 581 co. 1 lett. a) c.p.p.. La "novità", infatti, è riferita ai "motivi", cioè alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza già investiti con il ricorso.
Non è possibile, invece, introdurre nuovi capi o punti d'impugnazione, oltre il termine assegnato per il ricorso. Siccome il TI non ha preso in esame, nel ricorso originario, il punto relativo al trattamento sanzionatorio (esclusione di aggravante, correttamente contestata in punto di fatto, e concessione di generiche), i motivi aggiunti non possono essere presi in considerazione.
In definitiva i ricorsi dei TI vanno globalmente rigettati. Passando all'esame del ricorso di TA VE, già si è detto, trattando del primo motivo del ricorso TI CO, come la condotta materiale di distrazione consiste nella diminuzione patrimoniale, per destinazione di risorse - appartenenti alla singola società - a finalità estranee a quella propria della stessa società.
Si è anche precisato in che senso debba intendersi il fine sociale, siccome rapportato a ciascuna entità giuridica, sia pure "collegata" ad altre, per giungere alla corretta definizione della "dissipazione - distrazione" e dunque alla configurazione della condotta materiale di bancarotta fraudolenta.
Il primo motivo va, pertanto rigettato.
Quanto al secondo, che investe la specifica partecipazione del GI, occorre precisare che il contributo causale alla realizzazione dell'evento "distrattivo" può consistere non solo in un comportamento attivo ma anche nell'omissione di un controllo, doveroso in relazione alla carica sociale ricoperta, sull'altrui condotta distrattiva, nella consapevolezza del contributo causale in tal modo apportato alla diminuzione della garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori.
L'impugnata sentenza motiva sufficientemente non solo sulla posizione particolare del GI nell'ambito della globale vicenda (azionista della AL SR, membro del consiglio di amministrazione della GE spa - cui la distrazione si riferisce - e della stessa Golf - Med spa;
egli stesso procacciatore di sottoscrizioni) che gli consentiva di raggiungere piena consapevolezza dell'impossibilità di assicurare la garanzia ai sottoscrittori - creditori con le azioni della GE spa, ma anche sulla concreta partecipazione all'attività dissipativa, accettando consapevolmente la spesa - ritenuta dalla corte di merito eccessiva e, pertanto, dissipativa - per provvigioni.
La trama argomentativa non si basa soltanto sul fatto che il GI ricoprisse la carica di consigliere di amministrazione, ma pone in rilievo i termini del concorso contestato in rubrica, senza neppure tralasciare di valutare - ritenendola un post-factum scarsamente rilevante - la sua "dissociazione", la cui riproposizione nel ricorso costituisce mera censura fattuale inammissibile in questa sede. Il terzo motivo tende a porre in risalto la figura "dominante" di TI CO, al fine di farne derivare ancora l'assenza di concorso da parte del ricorrente.
È il caso di ricordare come l'amministratore legalmente investito ha l'effettivo potere - dovere di impedire un evento che il c.d. amministratore di fatto tende a produrre.
L'infondatezza del motivo consegue, inoltre, da quanto già esposto circa le argomentazioni dell'impugnata sentenza in ordine alla fattiva partecipazione del GI.
Il quarto motivo riproduce la tesi "civilistica" sull'interpretazione del contratto, sulla quale già si è discusso in relazione al ricorso di TI CO per negarne il fondamento e, sotto altro profilo, la stessa ammissibilità.
La motivazione apprestata sul secondo motivo del congiunto ricorso dei TI deve intendersi interamente richiamata per rigettare anche il quinto motivo, che con identiche argomentazioni censura la condanna per concorso del GI nella bancarotta documentale relativa alla -M spa.
In definitiva il ricorso di GI EL va integralmente rigettato.
Passando all'esame del ricorso di AC AR, il primo motivo, che attiene all'elemento oggettivo della fattispecie distrattiva, deve seguire la sorte di quelli analoghi riguardanti TI CO (primo motivo) e GI EL (primo motivo), siccome detto dalle medesime argomentazioni.
Il secondo motivo, riguardante più specificamente il tema del concorso personale (i cui principi sono stati già delineati trattando del secondo motivo di GI) nella prospettiva - sviluppata anche nei motivi aggiunti - del vizio argomentativo anche sull'elemento soggettivo, impone l'analisi della breve motivazione contenuta in sentenza.
La corte milanese assume, in sostanza, che nella posizione di presidente del consiglio di amministrazione della GE spa, il LL "aveva l'onere di rendersi direttamente conto" delle vicende economiche della società al fine di evitare di compromettere le aspettative dei creditori.
Soggiunge, poi, che le disinvolte iniziative di TI CO (alla cui totale accettazione si era reso disponibile quale "testa di legno") erano da lui conosciute.
Tale consapevolezza viene dedotta dalle "ammissioni rese al curatore" e dall'"aver messo a disposizione del TI le sue personali conoscenze nella vana ricerca di finanziamenti (operazione Pantano)". Ritiene questa corte che l'affermazione di responsabilità, fondata sul nesso causale ex art. 40 cpv. c.p., imponeva al giudice di merito di approfondire anzitutto - sotto il profilo oggettivo - l'incidenza della carica del LL sull'evento, in stretta correlazione al periodo in cui essa era stata assunta e conservata.
Quanto, poi, alla consapevolezza - necessaria per sostenere la tesi del concorso morale - essa deve vertere sul fatto/evento dissipativo - distrattivo più che sulla ricerca dei finanziamenti. È necessario, pertanto, che la corte di merito sia più specifica nell'individuazione dei concreti elementi di prova dai quali evincere l'indispensabile elemento soggettivo, che deve accompagnare l'affermazione del concorso basato sul mancato impedimento dell'evento ex art. 40 cpv. c.p., al fine di evitare una motivazione assiomatica priva di reale consistenza.
La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di LL LO, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il rigetto delle impugnazioni degli altri ricorrenti deve comportare la loro condanna - in solido - al pagamento delle spese processuali e di quelle sopportate dalle costituite parti civili, queste ultime liquidate in dispositivo.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di LL LO, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi di TI CO, TI AR e GI EL, che condanna in solido alle spese processuali nonché a quelle sostenute dalle costituite parti civili, che liquida in complessive L.
2.500.000 di cui L.
2.250.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000