Sentenza 23 settembre 2014
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Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale viene addebitato sia successivamente dichiarato fallito. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre dalla data della dichiarazione di fallimento.
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 15; 640, L. fall., art. 218) Il fatto La Corte di Appello di Firenze parzialmente riformava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 24 marzo 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di concorso in ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 r.d. n. 267 del 1942 (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, punti 1 e 2), unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta impropria aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e per i delitti di concorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44857 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/09/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2613
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MAIO Guido - rel. Consigliere - N. 42682/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
AN RT N. IL 24/07/1956;
inoltre:
AN RT N. IL 24/07/1956;
avverso la sentenza n. 1682/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 07/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RT Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato;
annullamento con rinvio limitatamente al capo c).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/02/2013 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GR RT per i reati di bancarotta semplice (capo b) e ricorso abusivo al credito (capo c), per intervenuta prescrizione, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale (capo a), contestatagli nella qualità di amministratore della Saullo s.r.l., dichiarata fallita in data 22/12/2004.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna e il difensore dell'imputato.
3. Il Procuratore generale lamenta vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla ritenuta estinzione per prescrizione del reato sub c), sottolineando la mancata considerazione della rilevanza assunta dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
4. Il difensore dell'imputato lamenta erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte territoriale argomentato in ordine alla sussistenza del dolo richiesto a fronte dell'omessa tenuta delle scritture contabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, giacché, nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la contestata "recidiva reiterata, specifica e recente". Posto che la sentenza di primo grado è del 27/11/2007, occorre prendere atto che, in relazione al reato di cui al capo c) (ossia il reato di cui alla L. Fall., art. 225, che richiama il precedente art. 218 e la pena ivi prevista: da sei mesi a tre anni di reclusione), è più favorevole la nuova disciplina introdotta con la L. n. 251 del 2005. Ed, infatti, applicando la normativa vigente e tenendo conto che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato (Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Di Canio, Rv. 248502), si muove da un tetto di cinque anni, ossia di sei anni, ex art. 157 c.p., comma 1, che, per effetto dell'aumento di quattro anni di cui all'art. 161 c.p., comma 2, conduce ad un termine prescrizionale di dieci anni, laddove la previgente disciplina comporterebbe un termine di quindici anni (dieci anni ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4, tenendo conto dell'aumento derivante dalla ritenuta recidiva, + 1/2, ex art. 160, u.c., = quindici anni). Il termine di prescrizione è quindi destinato a scadere il 22/12/2014, al netto delle eventuali sospensioni, prendendo le mosse dalla data della dichiarazione di fallimento.
A questo riguardo, pur consapevoli del diverso orientamento espresso in passato da questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 4021 del 09/06/1997 Zarri, Rv. 208331), ritiene il Collegio di aderire all'opzione interpretativa recepita da Sez. 5, n. 23796 del 04/05/2004, Narducci, Rv. 228906, secondo la quale il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito. Tale soluzione, nonostante la L. Fall., art. 218, non faccia menzione della necessità della dichiarazione di fallimento, riposa sia su dati letterali, giacché la norma è inclusa nel capo I del Titolo VI del R.D. n. 267 del 1942, intitolato Reati commessi dal fallito, sia su argomenti sistematici, tratti in particolare: a) dalla L. Fall., artt. 222, 223 e 225, che richiedono il fallimento della società,
senza che sia dato intendere perché la rafforzata tutela del singolo creditore dell'imprenditore individuale, espressa dall'orientamento qui avversato, non sia assicurata anche nel caso di imprenditori collettivi;
b) dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, che considera unitariamente le fattispecie di cui alla L. Fall., artt. 216, 217 e 218, in tal modo palesando una base offensiva comune dei vari reati, colta nell'interesse dei creditori concorsuali a non vedere le proprie ragioni pregiudicate da atti che riducono la garanzia patrimoniale;
c) dalla L. Fall., art. 221, che, sia pure su un piano storico, rivela il presupposto inespresso del legislatore di sanzionare le condotte descritte solo in caso di dichiarazione di fallimento.
Ne discende che è proprio dalla data di quest'ultima (nella specie, 22/12/2004), che decorre il termine decennale di prescrizione non ancora spirato.
In relazione al capo c), la sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Premesso che la questione dell'individuazione del dolo richiesto per l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili è nuova, giacché nell'atto di appello è stata solo prospettato il problema della distinzione tra il "dolo generico" richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e l'elemento soggettivo della bancarotta semplice documentale, va comunque rilevato che il giudice di primo grado aveva sostanzialmente sottolineato che l'imputato non aveva tenuto le scritture contabili e aveva costruito ad arte bilanci fittizi, al fine di ottenere indebiti finanziamenti dalle banche, pressoché unici creditori dell'impresa fallita. Il che è sufficiente ad esprimere l'obiettivo dell'imputato di conseguire un profitto ingiusto e di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Tali considerazioni, idonee a palesare le ragioni del dolo richiesto dalla fattispecie contestata, sono state genericamente attinte dai sopra ricordati motivi di appello, cui la Corte territoriale ha replicato, aggiungendo alle esaustive considerazioni del giudice di prime cure, che la seconda ipotesi di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, richiede il dolo generico.
3. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorso dell'imputato consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui ai capo c), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del GR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014