Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 21036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21036 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 721
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 44766/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
SS SE, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 25/9/2012 del G.u.p. del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 settembre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Brescia applicava su richiesta delle parti a SS SE la pena di anni uno e sei mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia lamentando la violazione della L.Fall., art. 219, comma 2, n.
1. In proposito il PG ricorrente sottolinea come, alla luce di quanto affermato da Sezioni Unite Loy, la c.d. continuazione fallimentare disciplinata dalla disposizione succitata solo formalmente si atteggia a circostanza aggravante, costituendo invece un mero meccanismo teso alla disciplina del concorso formale tra più reati di bancarotta attraverso il riconoscimento del cumulo giuridico delle relative pene. Conseguentemente tale meccanismo avrebbe dovuto trovare applicazione con dinamiche analoghe a quelle previste per la continuazione ordinaria, dovendosi escludere la possibilità di porre la continuazione fallimentare in comparazione con le riconosciute attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Le Sezioni Unite hanno di recente affermato come, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengano la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L.Fall. art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p., (Sez. Un., n. 21039 del 27/01/2011 - dep. 26/05/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).
Nell'occasione, però, il Supremo Collegio ha avuto altresì modo di precisare che la disposizione menzionata "postula l'unificazione quoad poenam di fatti - reato autonomi e non sovrapponigli tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica;
b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene... sono aumentate") implica il necessario richiamo all'art. 64 c.p., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria" aggiungendo altresì come sia "indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante".
Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che "la L.Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzì onatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante".
3. In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nella L.Fall., art. 219, comma 2, n. 1, il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ma che ciò non di meno è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente.
Ed in tal senso decisivo appare soprattutto il meccanismo di calcolo dell'aumento di pena prescelto, il quale, nel discostarsi vistosamente da quello previsto dall'art. 81 c.p., per la continuazione "ordinaria", non si ispira solo al lessico proprio delle norma che configurano circostanze aggravanti, ma, come per l'appunto osservato nella sentenza citata, sostanzialmente rinvia all'art. 64 c.p., unica disposizione idonea a rivelarne l'effettiva misura.
4. Deve dunque concludersi che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 c.p., e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione dovesse essere ritenuta minusvalente.
Contrariamente a quanto eccepito dal P.G. ricorrente, dunque, il G.u.p. di Brescia ha correttamente interpretato il contesto normativo di riferimento e altrettanto correttamente ha accolto un patteggiamento che comportava l'applicazione di una pena determinata sul presupposto dell'assoggettabilità della continuazione fallimentare al bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013