Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2012, n. 1770
CASS
Sentenza 18 dicembre 2012

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Massime1

In tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile motivi di appello che si erano limitati ad una generica censura della valutazione probatoria, rispetto a non meglio specificate dichiarazioni della parte offesa che, in modo ugualmente generico, venivano censurate di contraddittorietà ed incoerenza).

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  • 1Cass. Pen., sez. V, 20 luglio 2018, n. 34504
    https://www.iusinitinere.it/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la corte d'appello di T. ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, per mezzo del difensore, da Tizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, avverso la sentenza del Gip del tribunale di A. del 25 marzo 2013, con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato. 2. La corte territoriale ha ritenuto la genericità dei motivi di impugnazione tanto in riferimento al censurato giudizio di equivalenza delle circostanze, che in relazione alla determinazione della pena. 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione della legge processuale e correlato vizio di …

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  • 2Impugnazione non indicante precise ragioni di dissenso: inammissibile!Accesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2012, n. 1770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1770
Data del deposito : 18 dicembre 2012

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