Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile motivi di appello che si erano limitati ad una generica censura della valutazione probatoria, rispetto a non meglio specificate dichiarazioni della parte offesa che, in modo ugualmente generico, venivano censurate di contraddittorietà ed incoerenza).
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- 1. Cass. Pen., sez. V, 20 luglio 2018, n. 34504https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la corte d'appello di T. ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, per mezzo del difensore, da Tizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, avverso la sentenza del Gip del tribunale di A. del 25 marzo 2013, con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato. 2. La corte territoriale ha ritenuto la genericità dei motivi di impugnazione tanto in riferimento al censurato giudizio di equivalenza delle circostanze, che in relazione alla determinazione della pena. 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione della legge processuale e correlato vizio di …
Leggi di più… - 2. Impugnazione non indicante precise ragioni di dissenso: inammissibile!Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2012, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
1 7 70 / 1 3 M YO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIOVANNI DE ROBERTO 1730Presidente N. Dott. - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA - Consigliere -N. 17229/2012 Dott. DOMENICO CARCANO Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nei confronti di: 1) MB EN PE TO N. IL 10/12/1952 * C/ avverso la sentenza n. 167/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 24/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.U. LA COVIELL che ha concluso per l'annulle to suure rinovo Udit i difensor Avv. Я Udito, per la parte civile, l'Avv Ritenuto in fatto e diritto -Con sentenza del 24.10.11 la Corte di Appello di Messina in riforma 1. della sentenza emessa in data 2.10.2007 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, appellata dall'imputato MB CE US VA dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli per intervenuta prescrizione. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale della 2. Repubblica di Messina dolendosi della violazione della legge processuale penale in relazione al combinato disposto degli artt.581 e 591 lett. c) c.p.p. avendo la Corte territoriale erroneamente rigettato la richiesta formulata dall'accusa di declaratoria di inammissibilità originaria dell'appello proposto dall'imputato per assoluta genericità del gravame da lui proposto. Il ricorso è fondato.
3. Considerato il vizio denunciato, appare utile richiamare i motivi dedotti 4. con l'atto d'appello allegato allo stesso ricorso. Nel primo motivo www l'appellante, si era doluto dell'omessa debita considerazione delle dichiarazioni della persona offesa che, < oltre a non aver avuto riscontro nella altre dichiarazioni, sono inficiate da contraddittorietà ed incoerenza >>. Inoltre, quanto alle prove documentali, le stesse non hanno fornito al giudicante alcun elemento di prova idonea a confortare il narrato della p.o.>>. Con il secondo motivo, il MB aveva censurato l'omesso esame di un teste della difesa non correlando alla censura alcuna richiesta. La Corte territoriale ha omesso qualsiasi considerazione della richiesta 5. di declaratoria di inammissibilità proposta in dibattimento dal P.G.. È generico, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, e nel 6. caso di specie dell'atto d'appello, il motivo che si limiti ad una generica indicazione dell'articolo di legge asseritamente violato senza esplicitare chiaramente la censura mossa, e che non illustri le ragioni dell'asserita erronea valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale ( Sez. 6, Sentenza n. 21873 del 03/03/2011 Rv. 250246 Imputato: UD ). Nella specie risultava evidentemente privo del requisito della specificità 7. l'atto di gravame del MB limitatosi ad una generica censura della valutazione probatoria rispetto a non meglio specificate 1 Я dichiarazioni della p.o. che, parimenti del tutto genericamente, erano censurate di contraddittorietà ed incoerenza. Anche il parametro documentale era evocato del tutto genericamente senza alcun riferimento agli specifici documenti ed al loro contenuto. La seconda censura risultava evidentemente tronca non avendo fatto ad essa seguito alcuna istanza di riapertura del dibattimento. La Corte territoriale, quindi, non ha correttamente applicato le sopra 8. indicate norme processuali e, in particolare, non ha fatto corretta applicazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) che, a pena d'inammissibilità, prescrivono che nell'atto d'impugnazione siano enunciati, oltre ai capi o punti della sentenza e alle richieste, "i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Pur nella libertà della loro formulazione, i motivi d'impugnazione (anche nel giudizio d'appello) devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di evitare impugnazioni generiche o dilatorie. In punto di fatto, non è sufficiente a integrare il necessario requisito di specificità la generica prospettazione di inadeguata valutazione delle prove, essendo invece necessario indicare le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice ha compiuto delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento. Nè può ritenersi che le esigenze di specificità dei motivi siano attenuate - rispetto al ricorso per cassazione - nel giudizio d'appello, che è competente a rivalutare anche il fatto. Tale rivalutazione, essendo l'appello un'impugnazione devolutiva, può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente investito il giudice d'appello con il mezzo d'impugnazione (conforme alle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.), che serve sia a circoscrivere l'ambito del poteri del giudice sia a evitare impugnazioni dilatorie che concorrono a impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2). La mancanza nell'atto di impugnazione del requisito della specificità dei 9. motivi, rendeva l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione ( v., in 2 Я relazione al ricorso per cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266 Imputato: De Luca). 10. In conclusione, il giudice d'appello non ha correttamente concluso con la declaratoria d'inammissibilità dell'appello. 11. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'atto di appello. Così deciso in Roma, 18.12.2012 Il Consigliere estensore Il Presidente ✓ ovanni Giovanni de Roberto Angelo Capozzi upilli r.de me | DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIMIZIARIO Piera Esposito 3