Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
Integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14908 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
149 08 708 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/03/2008
SENTENZA
N. 1139/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NAPPI ANIELLO PRESIDENTE
1. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.PALLA STEFANO " N. 042986/2007
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO 11
4. Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) FR NO N. IL 31/01/1950
avverso SENTENZA del 10/07/2007
CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANDRELLI GIAN GIACOMO
E' presente l'avv. Marco Cappucci di Bologna che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
In fatto
MA FR è stato condannato dal Tribunale di Bologna in data
5.10.2004, per bancarotta preferenziale e semplice conseguente al fallimento di GENERAL TRADING Srl. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna con sentenza 10.7.2007.
Il ricorso avverso quest'ultima pronuncia si fonda sui seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale poiché la sentenza impugnata accerta l'esistenza di dolo eventuale, mentre per la responsabilità al titolo di bancarotta impropria preferenziale occorre la prova della volontà specifica di favorire il creditore, essendo la restituzione ai soci dei prestiti, espressione di una consueta prassi della società fallita;
carenza ed illogicità della motivazione circa l'addebito di bancarotta impropria preferenziale dal momento che occorsero anche molte altre restituzioni ai finanziatori della società, mai contestate;
le restituzioni incriminate avvennero in periodi in cui la società non evidenziò protesti né procedure esecutive ed il rientro dagli affidamenti fu imposto successivamente alla restituzioni ai soci;
carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta impropria documentale dal momento che le banche non comunicarono le operazioni che costituiscono il fondamento delle annotazioni contabili ed era impossibile al ricorrente provvedere alle lacune di registrazione per la sua incompetenza contabile, in presenza di solleciti al professionista;
le irregolarità contabili afferenti agli esercizi 1994 e 1995 non sono attribuibili all'imputato che ancora non aveva assunto la carica gestoria.
In diritto.
In via preliminare il difensore dell'imputato, all'odierna udienza, eccepisce la nullità del presente procedimento non essendo stato notificato estratto contumaciale della condanna della Corte d'Appello all'imputato. L'eccezione è infondata: infatti, stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, la valida proposizione di impugnazione da parte del difensore dell'imputato contumace produce l'effetto di consumare il diritto dell'imputato a proporre gravame, a nulla rilevando in contrario l'eventuale invalidità della notifica dell'estratto contumaciale (cfr. ex multis, Cass., sez. VI, 17.11.1998, Sambo, Ced
Cass., rv.213441). Venendo al ricorso, la Corte osserva che il primo motivo è infondato. Conviene il Collegio con la qualificazione giuridica fornita dai giudici di merito che, divergendo da un pregresso orientamento della Corte di Cassazione, Cass., Sez. V, 15.4.2004, Ribatti, CED Cass. 229032, hanno qualificato la restituzione di finanziamenti procacciati alla società (di poi fallita) quali pagamenti preferenziali, infatti essendo estranei a questi apporti di denaro la natura di conferimenti di capitale di rischio - rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale. Tuttavia, non può esser trascurata la specifica posizione del creditore soddisfatto in periodo di insolvenza o di forte difficoltà del debitore: non tanto per la disciplina che oggi assiste questa forma di finanziamento, con la postergazione rispetto agli altri creditori (l'art. 2467 cod. civ. è apporto della riforma societaria, successiva alla condotta qui censurata), quanto, invece, dalla connotazione soggettiva specifica del dolo che assiste questi pagamenti (così venendo anche al secondo mezzo del ricorso): vi è, invero, assenza di motivi giustificabili in termini di interesse societario nella soddisfazione del socio prima degli altri creditori (per es. le aziende di credito), poiché il primo, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società. Unica ragione, quindi, è il volontario e specifico perseguimento dell'interesse del creditore privilegiato, a danno della restante massa creditoria.
Nel resto il ricorso risulta inammissibile poiché richiede nuova valutazione sulla ricorrenza dell'insolvenza al momento del pagamento, con pretesa di nuova ricostruzione degli accadimenti che precedettero la dichiarazione di fallimento. La motivazione è del tutto adeguata: la mancata persecuzione di eventuali analoghe condotte di preferenzialità verso il sistema bancario non pregiudica il fondamento dell'attuale imputazione.
Manifestamente infondata è la censura relativa all'addebito di bancarotta impropria documentale semplice. La responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale permane anche quando l'amministratore abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché è costui il destinatario dell'obbligo penalmente sanzionato. Detta responsabilità, come reiteratamente affermato dalla Corte (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 5, 27.1.2005, De
Franceschi, CED Cass. 231707), è prevista anche a titolo di colpa. Pertanto, egli risponde sia per l'eventuale imperizia dell'incaricato (al titolo di "culpa in eligendo") sia per il negligente controllo del suo operato (culpa "in vigilando"). La mancata trasmissione dei dati da parte delle banche non giustifica l'omessa annotazione contabile quando, anche a distanza di tempo e, cioè, per oltre due anni (dalla data del fallimento della società) fu omessa non soltanto l'annotazione, ma anche la rettifica contabile alle prime annotazioni incomplete o incolpevolmente errate, rendendo, pertanto, irrilevante l'eccezione difensiva. La doglianza relativa all'assenza della qualifica gestoria anche in anni risalenti non fu dedotta nel gravame di appello e tanto rende in ammissibile il ricorso sul punto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008
Il Presidente
Il cons. estensore
Depositata in Cancelleria
Roma, li 9.APR: 2008. CELLIERE A
M
E
R
Carmela Lanzuise P
U
S