Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.
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In situazioni di crisi di liquidità, la scelta di politica imprenditoriale di pagare alcuni debiti piuttosto che altri esclude si possa invocare la forza maggiore. L'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistic In tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Y 6 73/14 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3002/2013 ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - N. 7919/2013 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IP IE GI N. IL 30/01/1962 avverso la sentenza n. 1891/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/10/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. он - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 15/10/2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Lucca, ha condannato PI PI UI a pena di giustizia in relazione al fallimento della Tecnical Service srl, dichiarato il 16/10/2006, per aver distratto la somma di € 28.000 (capo A: art. 216, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 223 L.F.)), per aver favorito il creditore TA VE AR PA (capo B: art. 216, comma 3, L.F.) e per aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento della stessa nonostante avesse perso interamente il capitale sociale già alla data del 31/12/2005 (capo C: art. 217, comma 1, n. 4 e 224 L.F.).
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, gli avv.ti Roberto Sacchi e Massimo Megli, i quali avanzano le doglianze seguenti.
2.1. In relazione al capo A), lamentano l'errata applicazione di norme giuridiche e la manifesta illogicità della motivazione. Lamentano, in particolare, che la Corte d'appello e il Tribunale abbiano ravvisato una diminuzione patrimoniale reale in una mera appostazione contabile, costituita dalla voce "restituzione finanziamento soci" in realtà mai avvenuta, in quanto l'amministratore si era limitato a pareggiare i conti con una posta fittizia per ragioni di "mera simmetria contabile", avendo effettuato pagamenti che non erano stati seguiti dall'emissione, da parte del percettore, della relativa fattura. Fatto che, aggiungono i ricorrenti, nella redazione del bilancio a partita doppia genera la permanenza di una posta attiva di cassa, che non sarebbe stata vista favorevolmente dai creditori (in particolare dalle banche, che avrebbero potuto chiedere il rientro delle anticipazioni); da qui la decisione di contrapporvi la restituzione di un finanziamento-soci, per ragioni di politica aziendale. Si dolgono, inoltre, sempre in relazione al capo A), della mancata escussione richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. dei testi indicati in un elenco acquisito dal - Tribunale, contenente i nominativi dei soggetti che, seppur percettori di emolumenti dalla Tecnical Servce srl, non avevano emesso fattura.
2.2. In relazione al capo B), di dolgono della manifesta illogicità della motivazione. Deducono che erroneamente la Corte ha ritenuto che pagamenti fossero stati effettuati a ridosso del fallimento (ad agosto e settembre del 2006) e che immotivatamente ha attribuito la qualifica di "preferenziali" a pagamenti 2 ои effettuati solo per ottenere la prosecuzione delle forniture necessarie alla prosecuzione dell'attività. In ogni caso, aggiungono, non ha motivato in ordine alla prova della consapevolezza dello stato di dissesto (allorché venivano eseguiti i pagamenti) sia in capo al PI che alla TA AR PA.
2.3. In relazione al capo C) lamentano la errata applicazione di norme giuridiche. Premesso che il "dissesto" cui fa riferimento l'art. 217 L.F. è dato dalla "situazione di squilibrio economico patrimoniale che per la sua progressiva ingravescenza impone di essere fronteggiata o con provvedimenti di carattere economico-finanziario, commerciale, ovvero di carattere strutturale", deducono che la percezione dello stesso, da parte dell'imputato, non poté essere precedente al maggio 2005, allorché fu elevato il primo protesto a carico della società. Tuttavia, aggiungono, tale fatto palesò "difficoltà economico-gestionali", ma non determinò la percezione di quello stato che, per la legge civile, impone l'adozione di misure straordinarie, quali la riduzione del capitale sociale o l'avvio di "procedure conservative". Tale percezione, concludono i ricorrenti, l'imputato ebbe solo con l'assemblea del 30 giugno 2006, allorché non fu possibile approvare il bilancio, e da allora nessun atto che aggravasse il dissesto - fu - posto in essere. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. I giudici hanno ritenuto il PI responsabile del reato di cui al capo a) (distrazione) perché le scritture contabili societarie evidenziavano prelievi da parte dell'amministratore a titolo di "restituzione finanziamento soci" senza che vi fosse la prova di finanziamenti effettuati dai soci alla società. Questo fatto è senz'altro sufficiente come logicamente ritenuto dai giudici di merito a - - integrare il reato contestato, posto che l'inesistenza del credito, ovvero l'assenza di prova di un precedente finanziamento, priva di causa l'attribuzione fatta dall'amministratore a sé stesso. come hanno già fatto dinanzi ai giudici del merito I difensori insistono sul fatto che non vi è prova di prelievi da parte dell'imputato e che si è trattato di un artificio contabile posto in essere per pareggiare i conti, in quanto il PI aveva, in realtà, effettuato pagamenti a fornitori di beni e di servizi senza ricevere regolare fattura. La tesi è largamente confutata dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato che la situazione dedotta a titolo difensivo non risulta avere punti di appoggio adeguati e apprezzabili sul piano della prova, in quanto non supportata da alcun riscontro documentale (contratti, scritture, lettere, copie di assegni, brogliacci di cantiere o altro da cui risultasse che la società aveva beneficiato di prestazioni riconducibili alla sua attività caratteristica). Inoltre, che 3 è altamente inverosimile che il PI abbia effettuato, col denaro della società, pagamenti senza pretendere quantomeno una informale quietanza e senza lasciare traccia, nella documentazione societaria, dei pagamenti stessi (matrici di assegni, copie di bonifici, ecc.), in modo da poter dimostrare che il debito era stato onorato ed evitare di esporre la società al rischio di pagare due volte. Tanto basta per ritenere adeguatamente assolto l'onere motivazionale gravante sul giudicante, giacché gli argomenti addotti a sostegno della conclusione assunta si lasciano apprezzare per congruenza e logicità e non sono validamente contrastati da quelli spesi dai difensori, i quali - salvo quanto si dirà in ordine allo sforzo probatorio profuso non sono stati in grado di ancorare la tesi sostenuta ad alcun concreto elemento di prova (nemmeno l'imputato, che non si è sottoposto ad esame, ha sostenuto la tesi propalata dai difensori) ed hanno fornito spiegazioni, intorno alla condotta del PI, congetturali e incongruenti. Ciò che non è stato spiegato, infatti, è perché l'imputato, che aveva regolarmente pagatoi servizi ricevuti e non si era visto recapitare le relative fatture, non abbia seguito la strada maestra dell'autofatturazione - accantonata, nella tesi difensiva, con argomenti inconsistenti: l'auto fatturazione, dicono, non si attagliava al caso o avrebbe fatto presumere operazioni inesistenti ed abbia, - invece, fatto ricorso ad un "artificio contabile", rappresentato dalla voce "restituzione di finanziamento socio", che esponeva, esso si, l'amministratore al sospetto di una gestione personalistica e poco rispettosa dei diritti dei creditori. Invece, il caso rappresentato dalla difesa è proprio quello dell'autofatturazione, come certamente noto ai consulenti del PI (ai quali l'imputato, secondo i difensori, si sarebbe rivolto), in quanto l'art. 6, comma 8, del d.lgs. 471/1997 (ma anche previgente art. 41, sesto comma, del Dpr 633/1972 abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 471/1997), prevede che il cessionario di beni o servizi deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione, mediante autofattura, se - come nella tesi proposta non ha ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di - effettuazione dell'operazione. Il non aver mai spiegato, o averlo fatto con argomenti chiaramente incongrui, perché questa strada non sia stata seguita rende la tesi difensiva assolutamente inidonea a scardinare il ragionamento spiegato dai giudici territoriali in ordine alla contestata e ritenuta distrazione. E ciò senza considerare che non è corretto il presupposto del ragionamento difensivo, giacché non è vero che i pagamenti non fatturati dal percettore generano, nella redazione del bilancio a partita doppia, una posta attiva di cassa, che l'amministratore avrebbe dovuto in qualche modo spiegare, giacché la "posta attiva di cassa" consegue alla contabilizzazione di operazioni (quale, ad esempio, l'emissione di assegno a proprio favore) che determinano il passaggio di somme da un conto ad un altro (nella specie, dalla banca alla cassa), che avrebbero 4 des inevitabilmente lasciato traccia nella documentazione societaria: tracce del tutto assenti nel caso concreto.
2. L'altro argomento speso dai difensori del PI per dimostrare l'erroneità della conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito riguarda la prova dei pagamenti sopra menzionati;
prova che, secondo la difesa, è stata indebitamente compressa. La censura è infondata, avendo i giudici rilevato che: -la tesi che lo "sbilancio contabile" consegua a pagamenti non seguiti da regolare fattura non è stata sostenuta dall'imputato, il quale non ha mai fornito spiegazioni, né al curatore né al giudice del dibattimento, intorno alle ragioni per cui la società si è trovata, in un determinato momento, a mostrare un attivo di cassa inesistente e non ha mai spiegato quali beni o servizi abbia acquistato con il denaro mancante (anche solo contabilmente); la tesi che il PI abbia inserito, in contabilità, la voce "restituzione finanziamento soci" per ovviare ad una lacuna documentale rappresenta una ipotesi fatta dal consulente AR, che avrebbe appreso la circostanza dallo stesso imputato;
- la difesa dell'imputato non ha chiesto, nei termini di cui all'art. 468 cod. proc. pen., l'ammissione di testimonianze dirette a dimostrare l'uso fatto del denaro societario, né che i 28 mila euro "mancanti" (o appostati come "restituzione finanziamento soci") rappresentassero il corrispettivo di servizi ricevuti dalla società. A tanto si è decisa solo dopo che il AR ha avanzato l'ipotesi sopra specificata. In queste condizioni non merita alcuna censura la decisione del Tribunale, avallata dalla Corte d'appello, motivata sul rilievo che l'evanescenza del dato di partenza (i servizi ricevuti dalla società, di cui nulla, per scelta dell'imputato, è dato sapere) non consente di stabilire alcun collegamento tra le somme contabilizzate nel modo anzidetto e quelle asseritamente corrisposte ai fornitori, e quindi non consente di supportare la tesi difensiva che lo "sbilancio contabile" sia conseguente a pagamenti non documentati, ma comunque effettuati nell'interesse della società. Peraltro, va rilevato che il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Cassazione penale, sez. I, 15/04/2010, n. 16772). Così come va rilevato che, anche laddove i soggetti indicati dalla difesa avessero confermato la ricezione di somme da 5 parte dell'imputato, si sarebbe comunque posta la necessità di accertare se quelle somme erano state diversamente contabilizzate, se si trattava delle sole somme percepite dalla società fallita e se erano relative a lavori da questa commissionati. Si imponeva, quindi, una ulteriore attività di accertamento e di verifica incompatibile col carattere della prova supposta dall'art. 507 cod. proc. pen., che deve essere, per fondare il ricorso per Cassazione, "decisiva". E tale è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario: tale non è quella abbisognevole di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (Cassazione penale, sez. un., 11/04/2006, n. 17050).
3. Anche la motivazione resa in ordine al bancarotta preferenziale è priva delle illogicità lamentate dal ricorrente. Solo assertiva, innanzitutto, è l'affermazione che la Corte abbia errato nel parlare di pagamenti effettuati a ridosso del fallimento, dal momento che non viene dedotto, né dimostrato, il travisamento della prova. Peraltro, la Corte territoriale, parlando di pagamenti "reiterati" nell'agosto e settembre del 2006 ha chiaramente inteso affermare che vi erano stati pagamenti effettuati "anche" nel mesi suddetti, ma non ha riferito all'estate del 2006 tutti i pagamenti preferenziali di cui ha ravvisato l'esistenza; anzi, ha chiaramente esposto che i pagamenti erano stati effettuati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento (pag. 2 della sentenza d'appello). Logica e congrua è, invece, la motivazione resa in ordine alla natura dei pagamenti effettuati a favore della TA AR PA, avendo evidenziato che furono eseguiti quando la società suddetta aveva smesso di effettuare forniture alla società fallita (l'ultima fattura è del gennaio 2006) e anche quando era già stata presentata istanza di fallimento da parte della IN srl. Trattasi di argomenti che, in base a logica ed esperienza, rimandano univocamente all'intenzione di favorire taluno dei creditori, anche perché la spiegazione alternativa, fornita dal difensore (i pagamenti efrano funzionali alla prosecuzione delle forniture necessarie alla attività d'impresa), è smentita dalle risultanze oggettive dell'indagine giudiziaria, certo essendo che i pagamenti contestati furono eseguiti proprio quando le forniture erano cessate. Al riguardo, poi, non può farsi a meno di rilevare, per gli indubbi riflessi che la normativa civilistica ha sull'interpretazione degli istituti penali del diritto fallimentare, che, in base all'art. 67, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, non sono soggetti all'azione 6 revocatoria "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso". Norma che è stata, fin dall'inizio, interpretata nel senso che la revocatoria è esclusa quando i pagamenti, "effettuati nei termini d'uso", siano stati eseguiti per ottenere la fornitura di beni e servizi necessari alla prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre, nella specie, i pagamenti furono eseguiti per ridurre l'esposizione debitoria verso un creditore e senza ottenere alcunché in cambio, quando già lo stato di decozione della società era conclamato. Logicamente, pertanto, in tale contesto è stato ravvisato il dolo di bancarotta, dato dalla preferenza intenzionalmente attribuita a taluno dei creditori, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Cass. 24-2-98 n. 4427 Rv. 211138). Nessun rilievo, infine, ha, nella configurazione della bancarotta preferenziale, lo stato soggettivo del creditore favorito, che potrà eventualmente rispondere di concorso nel reato proprio, ma non influenza in nessuna maniera la posizione dell'imprenditore che, intenzionalmente, attui pagamenti preferenziali.
3. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, concernente il reato di cui al capo C). La Corte ha motivato il giudizio di condanna in considerazione dell'inerzia, tenuta dall'amministratore, in ordine all'iniziativa del fallimento, che si imponeva fin dal 2005, perché già in quell'anno si era palesato il grave e irreversibile stato di dissesto della società. Per giungere a tanto ha fatto riferimento alle dichiarazioni del curatore, secondo cui "le difficoltà finanziarie della Tecnical Service srl sembrano essere state croniche" e già alla fine del 2005 la situazione debitoria della società era oggettivamente e da tempo "insostenibile"; ha tenuto conto dei primi protesti elevati a carico della società, risalenti al maggio del 2005, nonché dell'atteggiamento dei principali creditori, tra cui la TA AR PA, che già alla fine del 2005 si rifiutò di eseguire ulteriori forniture proprio in considerazione dei reiterati inadempimenti. Ha evidenziato che il bilancio chiuso al 31/12/2005 evidenziava una perdita di oltre 274.000 euro, con riduzione del capitale sociale sotto il limite legale, e tuttavia il PI non aveva, come pure avrebbe dovuto, convocato l'assemblea per assumere le iniziative di legge. Tutto ciò considerato, ed alla stregua di tanto, il motivo di ricorso in esame che non evidenzia alcuna reale incongruenza nella ricostruzione fattuale dei giudici di merito, né un travisamento (pure denunciato) della prova appare piuttosto funzionale ad un nuovo giudizio di fatto, cui questa Corte viene invitata con argomenti di tenore apodittico o suggestivo, laddove si riconosce che già nel maggio del 2005 il PI aveva, o poteva avere, la percezione "di una ingravescenza della situazione economica aziendale" e tuttavia si rimanda al giugno del 2006 al momento di approvazione del bilancio la consapevolezza, 7 ми nel PI, della gravità della situazione, distinguendo, in maniera per vero sibillina, tra "percezione di difficoltà economico-gestionali" e "percezione (dell'obbligo ndr) di riduzione del capitale sociale", tralasciando di considerare che ben altri oltre il bilancio sono gli strumenti a disposizione - dell'imprenditore (o dell'amministratore) per monitorare la gestione e rendersi conto dello stato economico e finanziario dell'impresa. Riduttiva è, infine, l'affermazione che il ritardo non produsse alcun danno per la società e per i creditori in quanto nessun atto nocivo, viene detto, fu posto in essere dopo il - mese di luglio 2006 (allorché fu depositata la prima istanza di fallimento) giacché il danno avuto di mira dal legislatore e che la norme tende ad evitare - non è solo quello conseguente all'attività dell'imprenditore, ma - come correttamente rilevato dalla Corte d'appello - anche quello collegato all'inutile passaggio del tempo, che aggrava di interessi passivi il debito dell'impresa, determina la svalutazione dei beni aziendali e allontana nel tempo la soddisfazione dei creditori. Per quanto sopra il ricorso va rigettato. Consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2013 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre)"Winter (Alfredo Lombardi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise uun 8