Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2010, n. 43207
CASS
Sentenza 12 novembre 2010

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È inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata.

Non si ha nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di mancato inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore, in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire. (Fattispecie relativa all'omessa documentazione delle dichiarazioni rese dal difensore nel giudizio d'appello circa l'inadeguatezza della relazione dei fatti effettuata dal consigliere relatore).

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …

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  • 2Aggiotaggio, pericolo presunto, titoli, andamento positivo, irrilevanzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2010, n. 43207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43207
Data del deposito : 12 novembre 2010

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