Sentenza 27 settembre 2012
Massime • 1
In materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2012, n. 44963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44963 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/09/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2222
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 21157/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OZ SI, nato a [...] il [...];
2. OL NN, nata a [...] il 23/0571962;
3. EL UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/12/2010 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. Oddo Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni e nota spese;
uditi per l'imputato OZ gli avv.ti Aricò Giovanni e Vaccaro Giovanni, per l'imputata OL l'avv. Di Benedetto Giovanni e per l'imputato EL l'avv. Sarzana Carla di San Ippolito, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca in data 16/02/2007, la Corte d'Appello di Palermo condannava SI OZ e NN OL alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, UR EL alla pena di anni quattro di reclusione e tutti i predetti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui alla L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, commesso dalla OL quale amministratore unico, dal EL quale amministratore di fatto e dal OZ come socio, componente del collegio sindacale e consulente della Iniziative Turistiche s.r.l., esercente attività turistico- alberghiera e dichiarata fallita in Sciacca il 10/05/2000, in particolare distraendo:
2.1. la somma di L. 350.000.000, registrata in contabilità come uscita in contanti il 31/12/1997 per l'acquisto dalla ITM s.r.l. di quote delle società STM e TM s.r.l., ritenuta non riferibile a detta causale in quanto a quella data risultava unicamente un contratto preliminare fra la fallita e SI OZ, RU TT, NN OL e AD BA con i quali costoro assumevano l'obbligo di acquistare le quote per conto della Iniziative Turistiche, assolto solo l'anno successivo e limitatamente al versamento alla ITM, rappresentata da ER OB, della somma di L. 100.000.000, fatto per il quale venivano ritenuti responsabili il OZ, la OL ed il EL;
2.2. somme erogate a titolo di finanziamento alle società I Pini s.r.l. e Gestioni s.r.l., entrambe gestite dal EL, con formazione di crediti insoluti verso la Gestioni per L. 24.000.000 e verso la I Pini per L. 346.558.448, fatto per il quale venivano ritenuti responsabili la OL ed il EL;
2.3. la somma di L. 72.790.000, registrata in contabilità come uscita per pagamenti di compensi a lavoratori occasionali non dipendenti negli anni 1997 e 1998, le cui ricevute venivano quasi integralmente disconosciute dai lavoratori escussi, fatto per il quale venivano ritenuti responsabili la OL ed il EL;
2.4. nonché tenendo la contabilità in maniera inattendibile per la registrazione nella stessa nel 1998 di un credito di L. 245.290.000 per un contributo della regione Sicilia per una campagna di promozione turistica sul mercato russo, condizionato alla presentazione di un rendiconto di spese documentate che la fallita non era in grado per quell'anno di produrre, della riduzione del capitale sociale il 28/07/2007 da L.
1.000.000.000 a L. 199.000.000 a distanza di quattro mesi dell'aumento dello stesso capitale da L.20.000.000 a L.
1.000.000.000 con imputazione in contropartita su conti finanziamento soci e debiti verso soci, tale da indurre in errore sull'effettivo versamento del precedente aumento di capitale viceversa non integralmente avvenuto, e di altre voci anomale specificamente individuate dal curatore e dai consulenti dell'accusa, fra le quali quelle collegate ai fatti distrattivi sopra indicati. 3, Gli imputati ricorrenti deducono:
3.1. nei ricorsi proposti dalla OL e dal EL violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine all'eccepita nullità della sentenza di condanna di primo grado per mancanza di correlazione con l'accusa contestata, che faceva esclusivo riferimento per l'imputazione di bancarotta patrimoniale alla distrazione di proventi conseguenti all'attività del complesso alberghiero Torre KA per somme non inferiori a L.
6.000.000.000 e per quella di bancarotta documentale alle annotazioni contabili sui rapporti fra la fallita e le società Torre KA s.coop.r.l., Adrias Pubblicità s.r.l., Prima Visione s.r.l. ed Eurotravel s.r.l., laddove gli imputati venivano condannati per condotte diverse e peraltro, per la bancarotta documentale, aggiunte nella sentenza impugnata rispetto a quelle considerate nella decisione di primo grado, limitate alle annotazioni del credito verso la Regione Sicilia e del conto di debito verso soci a seguito della riduzione del capitale;
3.2. nel ricorso proposto dalla OL violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sulla configurabilità in generale dei reati contestati, lamentando la ricorrente l'omessa valutazione della distanza dei fatti dalla dichiarazione di fallimento e dell'irrilevanza, rispetto al dissesto, delle condotte contestate, le quali pertanto non ponevano in concreto pericolo l'integrità del patrimonio della fallita;
3.3. In tutti i ricorsi violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sulla distrazione relativa all'acquisto delle partecipazioni, lamentando i ricorrenti, anche ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la mancata considerazione dell'arricchimento della fallita a seguito delle effettiva acquisizione delle quote e l'omesso accertamento anche peritale sulla valutazione di queste ultime, denunciando il EL carenza motivazionale sull'effettività del pagamento a fronte dell'uscita contabilizzata ed osservando il OZ che quest'ultima costituiva corresponsione di un acconto della maggior somma di L. 650.000.000 valutata come prezzo dell'operazione;
3.4. nei ricorsi proposti dalla OL e dal EL violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sulla distrazione relativa ai finanziamenti ad altre società, evidenziando la sussistenza di vantaggi compensativi in operazioni interne allo stesso gruppo e lamentando il EL mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla sentenza del Tribunale di Ravenna in data 05/08/2008 con la quale l'imputato veniva assolto per fatti analoghi verificatisi fra le società Gestioni e I Pini;
3.5. nei ricorsi proposti dalla OL e dal EL violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sulle distrazioni relative ai pagamenti in favore dei lavoratori occasionali, osservando entrambi i ricorrenti che detti pagamenti venivano eseguiti dal capocameriere AT LV, a ciò incaricato, cambiando in contanti assegni emessi dal EL;
3.6. in tutti i ricorsi violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'ipotesi di bancarotta documentale, osservando in particolare la OL che le uniche condotte esaminate a tal fine nella sentenza di primo grado non integravano il reato, trattandosi di singole annotazioni, e che l'appostazione del credito verso la regione Sicilia era sorretta dalla convinzione di reperire i documenti necessari e quella del debito verso soci era oggetto di una scelta contabile priva di rilevanza penale, il EL che le irregolarità non evidenziavano l'intento di impedire la ricostruzione dell'andamento economico della società, ed il OZ che il precedente aumento del capitale sociale era stato effettivamente versato con assegni nelle casse della società;
3.7. nel ricorso proposto dalla OL violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputata nonostante la stessa fosse priva di competenze specifiche, di fatto estranea all'amministrazione della società in quanto impegnata unicamente nella registrazione delle prenotazioni alberghiere presso la sede di Ravenna e non in grado di sindacare le scelte del EL, verso il quale vi era un rapporto fiduciario;
3.8. nel ricorso proposto dal OZ violazione di legge, mancanza o illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la cui posizione non era tale da implicare consapevolezza dell'ipotizzata distrazione e del quale non veniva evidenziato nella sentenza, al di là della generica conoscenza delle vicende contabili della fallita, l'effettivo e consapevole contributo alla realizzazione dei fatti di bancarotta documentale;
3.9. nel ricorso proposto dal EL violazione di legge e difetto motivazionale sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione relativa ai pagamenti ai lavoratori occasionali, non essendo attribuibile all'amministratore di fatto una responsabilità a titolo di omesso controllo;
3.10. in tutti i ricorsi violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta aggravante del danno rilevante, lamentando il OZ l'oggettiva qualificazione in tal senso della distrazione addebitatagli, la OL omessa valutazione del danno rispetto all'attivo patrimoniale, ed il EL la non consentita applicazione analogica in malam partem alla bancarotta impropria prevista dalla L. Fall., art. 223, di una fattispecie prevista esclusivamente dal precedente art. 216;
3.11. nei ricorsi proposti dalla OL e dal EL violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sul giudizio di mera equivalenza fra le aggravanti e le attenuanti generiche;
3.12. nel ricorso proposto dal OZ violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione sulla determinazione della pena;
3.13. nel ricorso proposto dalla OL violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione dell'importo della provvisionale riconosciuta in favore della curatela fallimentare rispetto all'entità delle distrazioni e nella condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di secondo grado laddove gli appelli degli imputati venivano parzialmente accolti.
4. La parte civile Scapa Italia s.r.l. ha presentato memoria con richiesta di rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dei ricorsi proposti dalla OL e dal EL in ordine all'eccepita nullità della sentenza di condanna di primo grado per mancanza di correlazione con l'accusa sono infondati. Le imputazioni contestate agli imputati facevano riferimento alla distrazione o all'occultamento di proventi conseguiti dall'attività del complesso alberghiero Torre KA per somme non inferiori a L. 6.000.000.000, all'esposizione a tal fine di passività inesistenti, all'apposizione in contabilità di false annotazioni, con particolare riguardo ai rapporti intercorsi fra la fallita e le società Sicilia Torre KA, Adrias, Prima Visione ed Eurotravel, ed alla predisposizione di fittizie operazioni attestanti l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale. Le ipotesi d'accusa erano dunque formulate in termini sufficientemente ampi per comprendere i fatti per i quali è stata in concreto ritenuta la responsabilità degli imputati, relativi a specifici episodi distrattivi e ad annotazioni contabili riconducibili ai rapporti sopra indicati e, come osservato nella sentenza impugnata, analiticamente descritti nella consulenza tecnica del pubblico ministero con richiamo alla documentazione acquisita presso gli organi fallimentari: essendo pertanto consentite agli imputati la piena conoscibilità dei fatti stessi e la concreta possibilità di difesa dai relativi addebiti, il che esclude la sussistenza dell'invocata causa di nullità (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051). Non è pertinente in merito il richiamo del ricorso proposto dal OL alla necessità che sia il pubblico ministero a selezionare le specifiche condotte contestate;
i motivi di gravame non vertono infatti sulla genericità dell'imputazione, che non risulta peraltro mai eccepita nel corso del processo, ma esclusivamente sulla riferibilità alla stessa dei fatti per i quali è stata pronunciata condanna, che si è detto essere ravvisabile senza alcuna lesione del diritto degli imputati di opporre un'adeguata difesa.
2. Il motivo di ricorso proposto dalla OL in ordine alla configurabilità in generale dei reati contestati è infondato. Posto che l'evento dei reati previsti dalla L. Fall., art. 216, è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv.246879), data dalla sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura dei reati in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell'01/10/2009, Simonte, Rv.245350), per la configurabilità dei reati stessi non è richiesta l'esistenza di un nesso causale fra le condotte contestate ed il dissesto, e neppure alcuna coincidenza o prossimità temporale fra il verificarsi di quest'ultimo ed i fatti commessi;
i quali assumono pertanto rilevanza penale in qualunque periodo temporale siano stati realizzati, ed a prescindere dal versare o meno la fallita in stato di insolvenza in tale periodo (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv.246356), essendo sufficiente l'offensività data dal pericolo per le ragioni creditorie derivante dalla sottrazione di risorse dell'impresa, nella prospettiva anche futura ed eventuale di una possibile condizione di incapienza dei beni posti a garanzia dei creditori. Irrilevante è di conseguenza la valutazione sulla distanza di tempo intercorsa fra le condotte contestate e la dichiarazione di fallimento e sull'incidenza delle prime sulla seconda, della quale il ricorrente lamenta l'omissione.
3. I motivi di ricorso relativi alla distrazione relativa all'acquisto delle partecipazioni sono infondati. La mancata valutazione lamentata dai ricorrente in ordine all'effettiva acquisizione delle quote da parte della fallita e del relativo arricchimento di quest'ultima, quale contropartita dell'uscita contabilizzata, non ha alcuna incidenza sulla coerenza dell'assetto motivazionale della sentenza impugnata. La Corte territoriale fondava infatti le proprie conclusioni, in merito al carattere contabilmente ingiustificato e pertanto distrattivo dell'uscita di cui sopra, su un diverso piano argomentativo, vertente sull'irriferibilità sostanziale dell'uscita alla ragione contabile dell'acquisto delle partecipazioni, sia per la discrasia temporale fra quest'ultimo e l'annotazione del pagamento, corrispondente alla mera stipulazione del contratto preliminare, sia per l'impossibilità di ricondurre di fatto l'uscita alla causale attestata sulla base di una coincidenza numerica esclusa testimonialmente da ER OB, rappresentante legale della venditrice ITM, laddove lo stesso dichiarava di aver ricevuto dal EL solo due assegni, l'uno dei quale dell'importo di L. 100.000.000 e l'altro dell'importo di L. 200.000.000, ma risultato privo di copertura. Irrilevante essendo di conseguenza l'omessa valutazione peritale delle partecipazioni, nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nella ricostruzione dei giudici di merito che, secondo la prospettiva descritta, vede l'annotazione contabile come esposizione di una causale fittizia per un esborso in realtà non giustificato;
ne' vizi rilevabili in questa sede possono essere riscontrati nella desunzione della prova di tale esborso dalla registrazione dell'uscita, in mancanza di elementi dimostrativi della non effettività del pagamento, inconferente risultando a questo proposito l'accenno del ricorso proposto dal OZ sulla natura di acconto del versamento.
4. I motivi di ricorso proposti dalla OL e dal EL sulla distrazione relativa ai finanziamenti ad altre società sono infondati.
La tesi difensiva della sussistenza di vantaggi compensativi dell'operazione in quanto effettuata all'interno di un gruppo di società, riproposta dai ricorrenti, veniva discussa e coerentemente disattesa dai giudici di merito. La rilevanza di tali vantaggi, espressamente prevista nell'attuale formulazione dell'art. 2634 c.c., comma 3, non rende infatti inoperante il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952), la cui offensività tipica rimane inalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre pur ricomprese nello stesso gruppo (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv.218390; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv.245136). Insufficiente è di conseguenza la mera circostanza della collocazione della fallita all'interno di un gruppo;
perché la penale rilevanza della condotta sia esclusa occorre uno specifico vantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'operazione contestata per la fallita (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234606; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello, Rv.242546), trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv.241599).
Orbene, la motivazione della sentenza impugnata si svolgeva correttamente in questa ottica, evidenziando la modestia dei rapporti economici della fallita con le società finanziate, la collocazione dei complessi alberghieri gestiti dalle società in zone non vicine nè commercialmente complementari, trovandosi l'albergo Torre KA della fallita Sciacca e gli alberghi Torre Aitale e La Tonnara delle altre due società in Trabia, di Palermo, e la mancanza di un collegamento gestionale fra le società che rendesse ipotizzabile una migliore operatività delle stesse per effetto dello scambio reciproco di servizi e personale;
elementi assunti, secondo affidabili massime di esperienza, quali negativi rispetto alla sussistenza dei presupposti per un ritorno compensativo dei finanziamenti erogati.
Della prova costituita dalla sentenza assolutoria del EL in relazione a fatti verificatisi fra le società finanziate, di cui nel ricorso proposto dall'imputato si lamenta la mancata acquisizione, non è specificamente dedotta la decisività, non essendo precisati elementi valutativi essenziali a riguardo, quali la esatta natura dei fatti contestati e i rapporti fra le società; e comunque tale decisività non risulta da quanto dedotto, nel momento in cui le condotte oggetto della sentenza in esame si collocano nel quadro dei rapporti fra società diverse dalla fallita.
Sono infine irrilevanti le considerazioni contenute nel ricorso proposto dal OL in ordine all'addotta giustificazione della mancanza di solleciti della fallita per il pagamento dei crediti, nel momento in cui la motivazione della sentenza impugnata individuava la condotta distrattiva nel diverso e precedente momento dell'erogazione dei finanziamenti, effettuata in un periodo nel quale la Iniziative Turistiche si trovava in condizioni economiche sfavorevoli.
5. I motivi di ricorso proposti dalla OL e dal EL sulle distrazioni relative ai pagamenti in favore dei lavoratori occasionali sono infondati.
La prospettazione difensiva fondata sull'attribuzione della gestione dei pagamenti in esame all'iniziativa del dipendente AT, con l'adombrata ipotesi di un'attività illecita dallo stesso compiuta in danno della fallita, veniva infatti presa in considerazione dai giudici di merito e ritenuta inaccoglibile, con argomentazione immune da censure motivazionali, per l'inverosimiglianza dell'affidamento di un compito di tale delicatezza ad un capocameriere e per gli importi in taluni casi notevoli degli assegni emessi.
6. I motivi di ricorso sull'ipotesi di bancarotta documentale sono infondati.
Il carattere fraudolento dell'appostazione in contabilità di un credito verso la Regione Sicilia, nonostante difettasse la condizione dell'esposizione del rendiconto delle spese, veniva invero congruamente motivato nella sentenza impugnata con riferimento alla registrazione della voce a distanza di mesi dalla conclusione dell'esercizio, in modo da ingenerare la falsa rappresentazione della già conseguita esigibilità del credito;
argomentazione che supera il richiamo, contenuto nel ricorso della OL, alla buona fede degli imputati in quanto convinti di poter reperire la documentazione necessaria. Per il resto, i ricorrenti si limitano a proporre considerazioni di mero carattere valutativo sull'idoneità delle singole annotazioni contestate a conseguire il risultato complessivo dell'impedimento alla ricostruzione delle condizioni economiche della società e sull'effettività del versamento del capitale, trascurando oltretutto di appuntare rilievi sulle determinanti osservazioni della Corte territoriale in ordine al collegamento di talune delle voci contestate con i fatti distrattivi in precedenza esaminati.
7. Il motivo di ricorso proposto dalla OL in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata è infondato. Le considerazioni della ricorrente sulla mancanza di specifiche competenze della stessa, sulla sua prevalente operatività presso la sede di Ravenna e sul suo rapporto fiduciario con il EL sono infatti ben presenti nel quadro valutativo coperto dalla motivazione della sentenza impugnata;
nella quale la responsabilità della OL veniva coerentemente affermata osservandosi che la predetta, malgrado la sua non costante presenza nella struttura alberghiera di Sciacca, non solo accettava consapevolmente la carica amministrativa e consentiva altrettanto volontariamente a rimettere la gestione al EL, ma partecipava attivamente ed in prima persona ad operazioni comprese fra quelle oggetto di contestazione, quali in particolare l'aumento di capitale e l'acquisizione delle partecipazioni, e ricopriva altresì la carica di amministratore unico della Gestioni s.r.l., società coinvolta in taluni atti distrattivi.
8. Il motivo di ricorso proposto dal OZ in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato è infondato. Anche rimanendo nei limiti della prospettazione difensiva, che riduce la posizione dell'imputato a quella di un mero consulente della fallita evidenziandone l'insufficienza ai fini della responsabilità per i fatti in ordine ai quali è intervenuta condanna, segnatamente la distrazione delle somme formalmente registrate come pagamento per l'acquisizione delle quote e le condotte di bancarotta documentale, la Corte territoriale motivava il proprio giudizio in termini corrispondenti ai principi sulla responsabilità concorsuale dei concorrenti per i reati fallimentari;
principi per i quali detto concorso è fra l'altro ravvisabile laddove il consulente fornisca all'amministratore della fallita consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni a i creditori o lo assista nei relativi negozi (Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003 (12/01/2004), Bonandrini, Rv.226973; Sez. 5, n. 10742 del 15/02/2008, Cattoli, Rv.239480). I giudici di merito osservavano infatti che i testi ER e EC riferivano come il OZ avesse assistito il EL in tutte le fasi della vicenda relativa alla compravendita delle quote, e che lo stesso imputato aveva ammesso di aver suggerito all'amministratore la riduzione del capitale sociale, operazione costituente oggetto di una delle appostazioni contabili contestate nell'ambito dell'imputazione di bancarotta documentale. Ma, a prescindere da questo, la tesi difensiva non considera che l'imputato era altresì socio della fallita e membro del collegio sindacale della stessa;
qualifiche espressamente menzionate delle imputazioni, e correttamente valutate dalla Corte d'Appello nell'attribuire all'imputato un'intraneità nella gestione della fallita già per questo ben diversa da quella di un mero consulente. Siffatta intraneità veniva peraltro ulteriormente circostanziata sul piano generale con i riferimenti ai contatti costantemente tenuti dall'imputato con i dipendenti della fallita, ammessi dallo stesso OZ;
e sul piano delle condotte specificamente contestate richiamando l'inclusione dell'imputato fra le persone fisiche le quali si impegnavano ad acquistare le quote per conto della fallita, la materiale disponibilità della contabilità della Iniziative Turistiche, rinvenuta in formato elettronico nello studio del OZ, e la redazione di documenti nei quali quest'ultimo segnalava all'amministratore le critiche condizioni economiche della società, a conferma di una conoscenza dettagliata della situazione della fallita e, quindi, della non corrispondenza alla realtà di appostazioni contabili il cui controllo rientrava fra i doveri connessi alla funzione sindacale attribuita all'imputato. La motivazione della sentenza impugnata è pertanto immune da censure nella ritenuta responsabilità concorsuale del OZ.
9. Il motivo di ricorso proposto dal EL sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione relativa ai pagamenti ai lavoratori occasionali è infondato.
Il rilevo difensivo sulla dedotta impossibilità di attribuire all'imputato una responsabilità per omesso controllo non tiene infatti conto della diversa impostazione della motivazione della sentenza impugnata sul punto, nella quale si evidenziava una partecipazione viceversa attiva dell'imputato alla realizzazione della condotta, consistente nell'emissione degli assegni con i quali i pagamenti distruttivi venivano effettuati.
10. I motivi di ricorso sulla ritenuta aggravante del danno rilevante sono infondati.
La tesi dell'inapplicabilità dell'aggravante in esame ai fatti di bancarotta impropria previsti dalla L. Fall. art. 223, dedotta nel ricorso proposto dal EL con riferimento al testuale richiamo della L. Fall., art. 219, comma 1, ad indicazione dei fatti per i quali le pene sono aumentate laddove gli stessi abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, a quelli previsti dai soli artt. 216, 217 e 218 della legge, non è sostenibile alla luce dell'ormai nettamente prevalente orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv.247320; Sez. 5, n. 30932 del 22/06/2010, Poli, Rv.247970; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv.251215; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv.252009; contra Sez. 5, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv.246154), per il quale da un lato il richiamo della L. Fall., art. 223, alla fattispecie di cui al precedente art. 216 nella sua integralità non può che intendersi come implicitamente riferito anche all'elemento accidentale di quest'ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma 1, norma che deve pertanto ritenersi anch'essa indirettamente richiamata dall'art. 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto;
e dall'altro, laddove si ritenesse l'aggravante in esame non ravvisabile nei fatti di bancarotta commessi dal gestore di società, si perverrebbe all'irragionevole risultato di sottoporre l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al più configurabile l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., n.
7. I ricorsi proposti dagli altri imputati si limitano a contrapporre alla decisione dei giudici di merito diverse valutazioni sulla qualificabilità nei termini della rilevanza del danno corrispondente alle distrazioni contestate, ritenuta con la sentenza impugnata con giudizio che non presenta aspetti di manifesta illogicità. 11. I motivi di ricorso proposti dalla OL e dal EL sul giudizio di mera equivalenza fra le aggravanti e le attenuanti generiche sono infondati.
Premesso che il giudizio di comparazione fra le circostanze è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorché la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in materia (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci, Rv.246134), la motivazione della sentenza impugnata realizza appieno tali criteri nell'evidenziare l'intensità del dolo desumibile per la OL dall'attitudine ad operare insidiosamente in forme occulte, manifestata nel fornire uno schermo formale ad un amministratore di fatto che non poteva esercitare personalmente l'attività imprenditoriale per precedenti vicende fallimentari, e per il EL dalle plurime condanne per calunnia, reati tributari, minaccia e falsità in registrazioni obbligatorie;
rimanendo pertanto oggetto di mere e per quanto detto irrilevanti valutazioni alternative i rilievi proposti dalla OL sull'incensuratezza, la scarsa dimestichezza con le problematiche contabili ed il disinteresse dell'imputata e l'imprevedibilità del fallimento, e quelli proposti dal EL sulla aspecificità dei precedenti penali dello stesso. 12. Il motivo di ricorso proposto dal OZ sulla determinazione della pena è infondato.
La sentenza impugnata era congruamente argomentata con riferimento agli elementi ritenuti dai giudici di merito determinanti a fini sanzionatori nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 c.p., quali in particolare il crescente coinvolgimento dell'imputato nelle iniziative della fallita ed il rilievo tecnico del contributo concorsuale dallo stesso offerto;
ne' vizi motivazionali sono evidenziati dal richiamo del ricorrente ai diversi aspetti dell'incensuratezza e del comportamento processuale dell'imputato. 13. I motivi di ricorso proposti dalla OL sulla determinazione dell'importo della provvisionale riconosciuta in favore della curatela fallimentare e sulla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di secondo grado sono infondati.
La provvisionale veniva invero determinata, conformemente alla previsione di cui all'art. 539 c.p.p., comma 2, nella misura del danno accertato, coerentemente ritenuto pari all'importo complessivo delle distrazioni. Corretta era altresì la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili, non esclusa dal parziale accoglimento dell'appello (Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv.242611). I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alle tabelle vigenti ed alla complessità del procedimento si liquidano in Euro 8.000 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012