Articolo 2629 del Codice civile
Articolo 2545 deciesArticolo 2545 octies
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19 aprile 1942
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Versione
5 marzo 1986
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Versione
16 aprile 2002
Art. 2629.

(( (Operazioni in pregiudizio dei creditori).)) ((Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))
Entrata in vigore il 16 aprile 2002
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