Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2001, n. 31356
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Sentenza 11 maggio 2001

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Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta documentale di cui all'art. 216, primo comma n. 2 seconda ipotesi, della legge fallimentare (che prevede la condotta di chi tiene i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. Non occorre, pertanto, che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel risultato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2001, n. 31356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31356
    Data del deposito : 11 maggio 2001

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