Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta documentale di cui all'art. 216, primo comma n. 2 seconda ipotesi, della legge fallimentare (che prevede la condotta di chi tiene i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. Non occorre, pertanto, che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel risultato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2001, n. 31356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31356 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 11/05/2001
1. Dott. F. NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. A. AMATO - Consigliere - N. 860
3. Dott. A. DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. G. MARASCA - Consigliere - N. 28107/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da FE CH, n. Nicastro il 23.10.43 Avverso la sentenza 23.3.00 corte app. Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Passacantando che ha concluso per il rigetto. Motivi della decisione
FE CH era condannato dal Tribunale di Novara quale amministratore della Cedim srl, dichiarata fallita il 25.8.94, per bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale, nonché per le due ipotesi delittuose di cui all'art. 2621 c.c. A seguito di gravame, la corte d'appello di Torino assolveva l'imputato dalle imputazioni di falso in bilancio e di illegale ripartizione di utili e riduceva la pena. Ricorre personalmente il FE, che lamenta:
- il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'escussione di testimoni;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dolo delle fattispecie: in ordine alla bancarotta patrimoniale, poiché la sottrazione è supportata da una inammissibile presunzione;
a quella documentale, poiché la corte assume la sussistenza del dolo generico, anziché di quello specifico, come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale che si giustifica non sulla base dell'incidenza che la prova avrebbe sul processo ad avviso della parte, ma in relazione alla rigorosa valutazione dell'indispensabilità della rinnovazione stessa ai fini della decisione, sicché il diniego da parte del giudice di secondo grado si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, come nella specie. - Ove sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni, se non abbia saputo giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, se ne deve dedurre che li ha dolosamente distratti, posto che il fallito ha l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, onde dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento.
- Per l'integrazione della bancarotta documentale di cui allo art. 216, c. 2 n. 2 seconda parte l.f. (che prevede la condotta di chi tiene i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa o caotica tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (cass. Sez. 5^, 25.9.86, n. 9838, Scippa;
id., 3.4.92, n. 3951, De Simone). Non può essere condivisa l'opinione (cass. Sez. 5^, 22.1.92, Zampini), secondo la quale la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione..." designa non solo un aspetto obiettivo della fattispecie, bensì anche lo scopo cui tende l'agente e postula quindi il dolo specifico. Trattasi, invero, di locuzione avverbiale che connota la condotta, senza implicare in alcun modo un particolare atteggiarsi dei motivi o degli scopi avuti di mira dall'agente. Non occorre, dunque, che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al patrimonio od al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture è suscettibile di produrre quel risultato.
Nè giova, per individuare il dolo specifico, rimarcare la "pregnanza" della locuzione sotto il profilo oggettivo e soggettivo insieme. Le suggestioni semantiche non possono travolgere il dato letterale, che conclama l'inesistenza nella figura delittuosa che ne occupa, di un fine ulteriore ed estrinseco rispetto alla fattispecie, cui mira la condotta criminosa.
La dottrina avverte, al riguardo, che occorre guardarsi dal confondere la figura del dolo specifico con il dolo particolarmente qualificato dai caratteri obiettivi della condotta, siccome finalisticamente orientata verso un determinato risultato. Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2001