Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile.
Sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa la vendita a prezzo di mercato di un bene immobile costituente l'unico ramo d'azienda di una società e che, pur se seguita dall'effettivo conseguimento del corrispettivo, aveva tuttavia privato l'impresa della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita).
Concorre nel reato di bancarotta preferenziale il creditore che, consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, fornisce un contributo causale determinante alla violazione della "par condicio". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta di soci dell'impresa poi dichiarata fallita, i quali, in un momento successivo alla manifestazione dei segnali di decozione, avevano anticipato delle somme di denaro necessarie per consentire all'ente il compimento di un'operazione economica e ne avevano poi ottenuto l'immediata restituzione).
Commentari • 9
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È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2014, n. 40998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40998 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
40 9 9 8 / 14 le 38 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1543 Piero Savani - Presidente - Grazia Lapalorcia PU - 20/05/2014 Carlo Zaza R.G. N. 30172/2013 Paolo Micheli relatore Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di . CO DR, nato a [...] il [...] • IR RI, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28/02/2013 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
• udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Edoardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato sub c), con eliminazione della relativa pena, ed il rigetto nel resto di entrambi i ricorsi;
udito per la ricorrente IR l'Avv. Pier Luigi Meloni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, il 28/02/2013, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Oristano in data 05/04/2010, in forza della quale EN DD, DR CO e RI IR erano stati condannati a pene ritenute di giustizia per reati di bancarotta correlati al fallimento della MI s.r.l. (esercente attività di commercio di autoveicoli), dichiarato nel marzo 2005. In particolare, il CO e la IR che si vedevano confermare la condanna, mentre il DD veniva assolto all'esito del giudizio di secondo grado per non avere commesso i fatti a lui addebitati erano stati ritenuti responsabili - dei reati contestati ai capi a) e c) della rubrica, sul presupposto che essi avessero concorso: - a cagionare il fallimento della società anzidetta per effetto di operazioni dolose, segnatamente attraverso la vendita a Intesa Leasing s.p.a., il 02/08/2004, di un immobile costituente l'unico ramo dell'azienda (concesso in pari data in locazione finanziaria alla BU s.r.l., che nel precedente mese di marzo aveva stipulato un preliminare di compravendita con riserva di nominare l'acquirente, poi appunto individuato nella Intesa Leasing). L'alienazione era stata resa possibile dalle anticipazioni effettuate il 29/07/2004 dai soci CO e IR, ciascuno per l'importo di 96.500,00 euro, onde estinguere un debito della fallita verso la Banca CIS ed ottenere così la cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene, ma attraverso quell'operazione la MI si era trovata nell'impossibilità di proseguire l'attività, così venendosene a determinare lo stato di insolvenza o quanto meno l'aggravamento di detto stato;
-->>> in una condotta di bancarotta preferenziale, giacché la gran parte dei 675.000,00 euro percepiti a seguito della vendita indicata al punto precedente era stata utilizzata per eseguire pagamenti in favore di alcuni creditori (fra gli altri, gli stessi CO e IR) a titolo di restituzione delle anticipazioni da costoro effettuate alla società (nonché a banche e ad altri soggetti, fra i quali la titolare della BU s.r.l., UC IR). Nel riportare alcuni stralci della decisione di primo grado, cui poi prestava piena adesione (tranne che in ordine al coinvolgimento nei fatti sub judice del DD, che riteneva non essersi più interessato della MI da epoca largamente antecedente), la Corte di appello segnalava come assumesse particolare rilievo in chiave accusatoria il ruolo che la suddetta IR aveva assunto all'interno della stessa società, in prossimità dell'operazione di vendita descritta al capo a): come dichiarato dall'amministratore LT NG, il quale aveva definito la propria posizione processuale con richiesta di applicazione di pena, la IR aveva «preso autonomamente decisioni relative alla società fallita e riguardanti la chiusura dell'officina, il licenziamento degli operai, l'apertura di conti correnti bancari, le trattative con i clienti per la vendita di 2 autovetture e con gli istituti di credito per i pagamenti dei debiti, pagamenti ai fornitori e restituzione di caparre ai clienti». Gli assunti del NG erano stati documentalmente riscontrati, risultando una nomina della IR quale procuratore generale della società datata 01/03/2004: la donna aveva poi rinunciato a detta nomina, ma gli imputati avevano evidentemente deciso di portare a termine quell'operazione con altri strumenti e, probabilmente, con una minore esposizione a rischi da parte dell'amministratrice della BU s.r.l. Ed infatti lo strumento scelto fu quello del preliminare di vendita in favore della IR, che versò una caparra di euro 450.000,00 e, in seguito, indicò come acquirente definitivo la società di leasing, la quale infine cedette l'immobile di Via Bonn in leasing alla BU s.r.l., che lo acquisì in modo definitivo». Nel contempo, quanto ai soci IR e CO, sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale segnalavano come l'entità delle somme da loro messe a disposizione fosse indicativa di una piena consapevolezza delle reali finalità dell'operazione (con la destinazione del ricavato a restituire quel denaro, come pure a rifondere la IR ed a pagare altri creditori, diversamente dai propositi di ampliamento dell'attività e/o di risanamento aziendale manifestati in occasione di un'assemblea tenutasi il 16/02/2004, e da ritenere fittizi): infatti, il curatore aveva confermato che la società versava già dal 2001 in gravi difficoltà finanziarie, ed attraverso la vendita veniva a realizzarsi la sostanziale dismissione di tutti i mezzi che consentivano alla MI s.r.l. di operare sul mercato, sì da determinare inevitabilmente la cessazione dell'attività medesima.
2. Propone ricorso il difensore del Cossu, deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova e violazione degli artt. 40, 43, 112 cod. pen., 216 e 223 legge fall.; rappresenta in particolare che all'esito del giudizio di merito non sarebbe emersa la prova di un impoverimento + della società fallita, con il risultato che «la mancata dimostrazione di una diminuzione della dotazione patrimoniale, a seguito della condotta censurata, impedisce di ravvisare il reato. Sia il giudice di prime cure che quello di secondo grado sono incorsi nell'errore di ritenere sussistente un depauperamento per il solo fatto che sia intervenuta una vendita di un bene della società, omettendo di considerare che la contropartita della vendita, ovvero quel corrispettivo, valutato dai medesimi giudicanti congruo, è entrato a far parte delle casse societarle lasciando così il patrimonio societario invariato in termini di valore rispetto al momento antecedente la vendita medesima>. Deve peraltro considerarsi, secondo il ricorrente, che nella relazione curata ai sensi dell'art. 33 del r.d. n. 267 del 1942 il curatore aveva spiegato come le A 3 cause del fallimento dovessero rinvenirsi in fattori del tutto diversi da condotte ascrivibili al CO, neppure reputando significativa la vicenda della vendita dell'immobile, mentre era pacifico che la destinazione dell'intera somma provento dell'alienazione fu quella del pagamento dei debiti societari, in particolare verso creditori garantiti da privilegio (fra i quali alcuni lavoratori, per stipendi pregressi). Quanto alla necessità di intendere la vendita de qua in antitesi rispetto alle finalità imprenditoriali della MI s.r.l., in quanto avrebbe inevitabilmente posto la stessa nell'impossibilità di operare, la difesa rileva che già dal verbale di assemblea societaria del 16/02/2004 risultava evidente la piena buona fede di tutti gli imputati, ivi compreso l'amministratore della società il glà ricordato LT NG - che aveva assunto determinazioni - su cui il socio CO non aveva comunque possibilità di incidere. Infatti, in quella sede era emersa la necessità di contenere le spese poiché l'andamento dell'attività aveva avuto una netta contrazione, il che imponeva di ridurre gli spazi dedicati ad officina;
ciò in quanto i costi di gestione dell'immobile erano divenuti insostenibili, e vi era la prospettiva di concentrare l'attività in locali di ridotte dimensioni, da prendere in locazione. La difesa del CO contesta poi che l'operazione di vendita dell'immobile, piuttosto che intendersi l'unica soluzione perseguibile per cercare di salvare l'azienda, avrebbe disvelato sin dall'inizio l'unico intento di sottrarre i beni alla procedura esecutiva ed ai creditori per asservirlo alla BU s.r.l.», come sostenuto dai giudici di merito: l'affermazione è apodittica, e in ogni caso non tiene conto che nessuno dei ricorrenti avrebbe ottenuto vantaggi economici da quel presunto asservimento, visto che non avevano alcun interesse nella BU. In punto di elemento psicologico, non sarebbe pol stata offerta la prova della consapevolezza in capo all'imputato dello stato d'insolvenza della società, tanto più che il CO e il IR risultano avere esclusivamente subito le conseguenze dannose del fallimento della società. Stando alla ricostruzione offerta nell'interesse del ricorrente, dalle risultanze istruttorie appare evidente che il CO fosse assolutamente ignaro della reale situazione economica della società, perciò egli non si era mai trovato nella condizione soggettiva di potersi rappresentare gli effetti depauperanti dell'operazione di vendita contestata: visto che egli si recava in azienda raramente, e non si era mai ingerito nella gestione della stessa, fu in pratica reso edotto dal NG solo di quanto strettamente necessario ai fini della cancellazione dell'ipoteca. Parimenti, avrebbe valenza neutra il dato della prossimità temporale dell'operazione di anticipazione rispetto alla stipula del contratto definitivo, sottolineata invece dalla Corte territoriale, non essendo neppure provato che il CO sapesse della coincidenza tra il soggetto che aveva stipulato il preliminare 4 (con riserva di individuare l'acquirente) e quello che poi avrebbe perfezionato il contratto di locazione finanziaria.
2.2 Con il secondo motivo di doglianza, la difesa del CO lamenta identici vizi della sentenza impugnata quanto alla contestazione di bancarotta preferenziale, rubricata al capo c) dell'imputazione. Si sostiene in particolare il difetto di prova che il CO abbia concorso nel fatto contestato, neppure essendo emerso che egli pretese la restituzione delle somme anticipate: la semplice ricezione delle somme non è infatti sufficiente per ipotizzare la responsabilità del creditore, occorrendo invece una condotta istigatrice che non può ravvisarsi nella semplice richiesta di pagamento, peraltro mai dimostrata (in altre parole, è ben possibile che l'amministratore provvide spontaneamente alla restituzione, e che il CO si limitò a ricevere il denaro). In ogni caso non era scontato l'esito fallimentare, né che i soci o lo stesso amministratore comprendessero che vi era uno stato di decozione tale da arrivare a quel risultato, mancando quindi la prova del dolo specifico di recare danno a taluni creditori a vantaggio di altri.
2.3 Il difensore del CO eccepisce infine, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del reato sub c).
3. Propone a sua volta ricorso il difensore di RI IR.
3.1 Con un primo motivo di doglianza, la difesa dell'imputata deduce illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall. Nell'interesse della ricorrente si fa rilevare come la lettera della norma appena ricordata richieda che le "operazioni dolose" ipotizzate siano state la causa esclusiva del fallimento della società, a differenza dalle fattispecie contemplate al comma precedente, dove è sufficiente che le condotte ivi previste abbiano anche soltanto concorso a cagionarne il dissesto. La tesi difensiva è pertanto che non sia possibile «estendere la previsione anche a vicende nelle quali le asserite operazioni dolose abbiano al massimo solamente concorso al dissesto e non ne siano state invece la causa esclusiva, perché diversamente ragionando si viola il principio di legalità stabilito dagli artt. 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, cod. pen.; in definitiva la precisione di cui all'art. 223, comma secondo, n, 2, legge fall., costituisce norma derogatoria al principio dell'equivalenza causale stabilito in generale dall'art. 40 cod. pen.». Né potrebbero assumere rilievo, quali operazioni dolose significative ai fini della norma incriminatrice de qua, «meri atti intrinsecamente pericolosi per la società, perché, a ben vedere, così ragionando si finisce col degradare il reato, da reato 105 di evento a reato di mero pericolo [...], ancora una volta in violazione del principio di legalità». Il difensore della IR segnala che l'MI s.r.l. risultava già in stato di decozione nel febbraio 2004, quando venne deliberata la vendita dell'immobile, e ciò dipendeva evidentemente da fattori preesistenti, come evidenziato dallo stesso curatore fallimentare che riferì di cause strutturali e di mercato: anzi, qualora non si fosse dato corso a quella alienazione che comunque avvenne ad un congruo prezzo di mercato, oggettivamente elevato il fallimento sarebbe - avvenuto prima, e si sarebbe registrato un passivo più consistente. Si legge nel ricorso che «si può parlare di "operazioni dolose" solo quando vengano commessi dall'organo amministrativo veri e propri abusi di gestione o atti di infedeltà ai doveri imposti dalla legge [...], del tutto configgenti con l'interesse sociale, che non sono oggettivamente riscontrabili nella vicenda in esame, nella quale l'operazione aveva uno scopo diametralmente opposto a quello di danneggiare la società». L'errore delle due sentenze di merito consisterebbe dunque nell'aver ravvisato impropriamente il connotato di dolosità dell'operazione non dalla sua portata offensiva, bensì dalle modalità di successivo impiego della somma incassata, non destinata al risanamento dell'azienda ma a soddisfare le ragioni di taluni creditori (fra cui gli stessi soci): così realizzandosi, di fatto, un assorbimento dell'addebito sub a) in quello di bancarotta preferenziale. Il difensore della IR lamenta altresì contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla valutazione riservata dai giudici di merito al verbale di assemblea del 16/02/2004 ed al contratto preliminare del 15/03/2004, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43, 110 cod. pen. e 223, comma secondo, n. 2, legge fall. La difesa evidenzia che l'imputata (essendo un ingegnere spesso impegnata all'estero, non esperta di gestioni imprenditoriali) agì rappresentandosi che la vendita dell'immobile, come illustrata dall'amministratore all'atto dell'assemblea, avrebbe salvato la società dal fallimento: ergo, sarebbe impossibile ipotizzare un suo concorso doloso nella veste di soggetto extraneus nel presunto reato proprio dello stesso amministratore, tanto più che il pur sintetico contenuto del verbale di quell'assemblea documenta come «i soci chiesero spiegazioni e chiarimenti, venendo infine davvero convinti della necessità di deliberare la vendita per poter realizzare un piano di rilancio dell'impresa», con la contestuale chiusura dell'officina. Inoltre, una volta stipulato il successivo contratto preliminare fra la MI e la BU (rispettivamente rappresentate dal NG e dalla IR), deve ritenersi che la IR si determinò a versare una somma di denaro, onde estinguere l'ipoteca sull'immobile, «nella sicura 6 convinzione, giuridicamente fondata, della cogenza e vincolatività del suddetto contratto, dal quale non si poteva più fare marcia indietro, se non a costo di provocare davvero l'immediato fallimento della società».
3.2 Con il secondo motivo, si rappresenta violazione degli artt. 40, 43, 110 cod. pen. e 216, comma terzo, legge fall., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza oggetto di ricorso;
ciò in quanto il creditore (socio o non socio) può incorrere nel reato di c.d. bancarotta preferenziale [...] - che è reato proprio dell'imprenditore/amministratore, rispetto al quale il creditore è extraneus - solo se in concreto tenga un comportamento diverso ed ulteriore rispetto alla mera richiesta di pagamento, che abbia avuto concreta efficienza causale, secondo le norme sul concorso di persone nel reato, rispetto al pagamento incriminato, tenuto con la piena consapevolezza di concorrere in una condotta dell'intraneus lesiva della par condicio creditorum». Elementi, questi, che nel caso in esame non sarebbero in ogni caso emersi, dovendosi tenere presente che l'anticipazione delle somme strumentali ad estinguere l'ipoteca gravante sull'immobile, per quanto avvenuta poco tempo prima della vendita, rimane un dato del tutto irrilevante e di mera suggestione;
tanto più che l'imputata, anziché versare il denaro alla MI, ben avrebbe potuto corrisponderla all'istituto che vantava il credito ipotecario, surrogandosi nei diritti di quest'ultimo, ed ottenerne la restituzione direttamente dalla società acquirente con contestuale estinzione della garanzia. Né la IR potrebbe comunque intendersi aver concorso nei contestati pagamenti preferenziali in favore di soggetti diversi da lei, in relazione ai quali ella non assunse alcuna iniziativa concreta.
3.3 La difesa segnala infine che l'intervenuta assoluzione del DD da parte dei giudici di secondo grado avrebbe dovuto comportare la riduzione della pena nei confronti degli altri imputati, venendo meno i presupposti per l'applicazione della pur contestata aggravante ex art. 112, n. 1, cod. pen. e per il conseguente giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto (risolto dai giudici di merito nel senso dell'equivalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche, ma senza che risultino aggravanti ulteriori rispetto a quella menzionata).
4. All'odierna udienza, il difensore della IR (nulla opponendo il Procuratore generale) ha prodotto copia della sentenza emessa dal Tribunale di Oristano il 30/01/2014, in forza della quale risulta essere stata assolta dagli addebiti in rubrica la coimputata UC IR. 29 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano un accoglimento soltanto parziale.
2. Deve innanzi tutto osservarsi che buona parte delle censure mosse nell'interesse dei ricorrenti riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di specificità del motivo rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche per la “ mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).
2.1 Quanto appena rilevato risulta evidente già in ordine al primo motivo del ricorso presentato dal difensore del Cossu, dal momento che i giudici di secondo grado hanno già segnalato come il curatore del fallimento - contrariamente alle doglianze difensive qui ribadite indicò comunque la vendita dell'immobile descritto al capo a) tra i fattori che incisero sull'irreversibilità del dissesto della società, divenuta sostanzialmente una scatola vuota perché privata di tutto il suo potenziale, con utilizzazione del corrispettivo della vendita per il pagamento di debiti assai rilevanti (assai più di quelli privilegiati dei lavoratori dipendenti) ma non assistiti da alcun titolo di preferenza rispetto alla massa del creditori». Né la pretesa congruità del prezzo corrisposto per la cessione del bene medesimo può escludere la ravvisabilità del delitto ivi ipotizzato al capo a), a dispetto sia delle argomentazioni della difesa che delle stesse conclusioni raggiunte dal Tribunale di Oristano nella sentenza non definitiva recante - - l'assoluzione della IR. Deve infatti convenirsi con l'analisi esposta nella sentenza qui impugnata, secondo cui la valutazione della fruttuosità dell'operazione in rubrica non può limitarsi alla presa d'atto del prezzo di vendita, pur da considerare congruo, dovendosi invece leggere «in rapporto alla destinazione impressa al denaro costituente il corrispettivo della cessione, ed al contestuale venir meno degli strumenti di operatività dell'azienda (attrezzature, locali, dipendenti) a quel punto destinata inevitabilmente al fallimento». Aderendo alla ricostruzione già offerta dal giudice di prime cure, la Corte territoriale ha chiarito che «la complessiva operazione di vendita dell'immobile e di tutti gli arredi ed attrezzature in esso esistenti [...] si colloca in un contesto temporale connotato da una indubitabile situazione di difficoltà finanziaria della 8 società fallita, risalente già all'anno precedente e comunque ingravescente in considerazione della progressiva diminuzione degli utili e del contestuale passaggio "a sofferenza" di diversi conti correnti bancari, segnale inequivocabile del difetto assoluto di liquidità. E' del tutto evidente che il fatto di privare la società della disponibilità dei beni che costituivano l'indispensabile presupposto dello svolgimento dell'attività sino a quel momento esercitata ha posto la MI s.r.l. nella condizione di non poter più operare quale soggetto economico. Né d'altro canto risulta decisivo il richiamo agli intenti palesati dal NG, a sostegno della proposta di vendita dell'immobile, nel corso dell'assemblea dei soci del 16/02/2004 ("il presidente suggerisce la vendita dell'immobile per acquisire nuova liquidità da destinare all'ampliamento . dell'attività di commercio autoveicoli usati, che in questo momento consentono ottima redditività, e rinnovo dei locali commerciali, destinando più spazio all'esposizione"). Invero, lungi dal rivelare un reale intento funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale giacché escluso dall'assoluta - genericità del programma e dall'assenza di qualunque concreto allaccio ad imminenti od a già avviate azioni di riconversione in affiancamento alla vendita di quel bene strategico la prospettata iniziativa di risanamento si disvela nella sua reale portata di completa dismissione del patrimonio sociale in base ai tempi ed alle modalità attuative della complessa operazione». Va del resto considerato che, dal punto di vista dell'elemento materiale, la norma incriminatrice di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. non richiede che le operazioni dolose dalle quali derivi il fallimento di una società comportino una diminuzione dell'attivo stricto sensu, da intendere in senso algebrico, bensì un «depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa», così come «la valutazione degli abusi di gestione o dell'infedeltà • al doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo concretizzanti tali operazioni non può essere assunta in via generale ed astratta, ma dipende dal rilievo del peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell'organismo societario e dalla situazione economico/patrimoniale in cui la condotta si compie»> [v. Cass., Sez. V, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv 247313: la pronuncia appena richiamata evidenzia, coerentemente al principio appena esposto, che «la fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall., in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa 9 societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato»]. Glà in precedenza, peraltro, si era precisato che la norma di cui al citato art. 223, comma secondo, n. 2, trova applicazione anche quando la condotta di uno dei soggetti ivi contemplati sia pure con l'eventuale concorso di chi non possa - considerarsi intraneus abbia aggravato una situazione di disseșto già esistente», con una nozione di aggravamento da intendersi «globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie» (Cass., Sez. V, n. 19806 del 28/03/2003, Negro, Rv 224947). Ergo, qualora una serie di operazioni non comporti una immediata diminuzione del patrimonio di una società, come quando un bene venga ceduto ad un congruo prezzo di mercato, ma ne derivino in ogni caso l'aggravamento di un dissesto già in atto e l'indefettibile fallimento, il reato deve ritenersi integrato sul piano oggettivo: e ciò certamente accadde nella fattispecie concreta, con una società che pur trovando nel proprio patrimonio l'equivalente in denaro del bene ceduto venne ad essere privata - della possibilità di svolgere l'attività imprenditoriale per cui era stata costituita. Altrettanto ineccepibili risultano le osservazioni della Corte cagliaritana sul fatto che la IR oltre ad avere stipulato il preliminare di vendita, per persona da nominare, ed essere titolare della società cui il bene era stato poi ceduto in leasing dal designato acquirente - fosse emersa come il soggetto cui faceva capo altra società (la Top Car s.r.l.) alla quale, dopo l'alienazione dell'immobile, erano stati ceduti arredi ed attrezzature della MI, al di là del rilievo che ciò fosse accaduto con contropartite reali o meno. Ciò non poteva che confermare, unitamente alla destinazione del prezzo di vendita dell'immobile all'estinzione di posizioni creditorie, anche non assistite da privilegio (come la caparra alla IR o le anticipazioni rese dai soci), «il senso complessivo dell'operazione che, distante da un'effettiva finalità risanatoria, ha di contro reso impossibile qualunque sviluppo differente dal fallimento, dimostrandosi assolutamente priva di qualunque utilità per la MI e come tale estranea alle finalità imprenditoriali della società fallita».
2.2 Le argomentazioni appena evidenziate consentono altresì di superare le censure della difesa della IR con il primo motivo del ricorso presentato nel di lei interesse. Deve infatti sottolinearsi che analizzando in parallèlo le - previsioni di cui ai nn. 1 e 2 del secondo comma dell'art. 223 legge fali. nella prima delle due ipotesi si conferisce rilievo a condotte che abbiano cagionato, ovvero concorso a cagionare, il dissesto della società, mentre nella seconda non si ha riguardo al dissesto bensì al fallimento: non a caso, l'odierno capo a) indica quale condotta da ascrivere gli imputati l'avere essi cagionato il fallimento della 49 10 MI s.r.l., e recita nella parte conclusiva della rubrica "determinandone o, comunque, aggravandone lo stato di insolvenza e il conseguente fallimento". Il fallimento, nozione giuridica da ricollegare al fatto storico di una pronuncia che lo abbia dichiarato, deve perciò ben distinguersi dal dissesto, nozione economica da intendersi in senso dinamico e dunque misurabile perché suscettibile di aggravamenti o miglioramenti nel corso del tempo: ne deriva che eventuali operazioni dolose che abbiano aggravato un dissesto già esistente, ma senza le quali il fallimento non si sarebbe prodotto (qualora le difficoltà in cui la società versava fossero state ancora reversibili), ben possono assumere rilievo penale, senza alcuna delle Implicazioni in termini di violazione del principio di legalità che la difesa dell'imputata paventa. In definitiva, come da costante giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche in epoca assai recente, deve ritenersi che «in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto» (Cass., Sez. V, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv 259051).
2.3 In ordine allo specifico coinvolgimento del CO e della IR nella vicenda, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Corte territoriale ha poi precisato che le anticipazioni effettuate dai due imputati erano state obiettivamente strumentali a consentire che il bene pervenisse al destinatario finale libero da vincoli, mentre sul piano del dolo doveva rilevarsi che: - era impossibile che i soci, in quanto primi investitori dell'azienda, si fossero accontentati di un programma di risanamento vago e indeterminato come quello palesato dall'amministratore all'atto dell'assemblea tenutasi nel febbraio 2004, visto che il NG era venuto a prospettare la cessione del principale cespite patrimoniale della società; onde estinguere l'ipoteca esistente e realizzare la vendita de qua, il CO e la IR avevano messo a disposizione somme obiettivamente consistenti: ciò era accaduto nel successivo mese di luglio, quando vi era stato il tempo necessario per apprezzare la reale situazione di dissesto della MI, la totale assenza di iniziative imprenditoriali alternative [...] ed il concreto intento di quell'operazione, certamente non coincidente con alcun interesse della società fallita;
il fatto che la restituzione delle anticipazioni da loro effettuate fosse avvenuta nel giro di tre giorni rendeva palese che essi fossero ben 11 consapevoli dello stato di decozione della società, in crisi di liquidità già da tempo. Osservazioni, in vero, logicamente ineccepibili, oltre che basate su risultanze di merito non sindacabili in questa sede (non potendo certamente rilevare, alla luce degli elementi indicati, la circostanza che l'uno o l'altro degli imputati fosse emerso all'esito delle indagini come un soggetto più o meno aduso a frequentare la sede della società fallita). Altrettanto privo di significato concreto deve intendersi il dato che il CO e la IR, come soci, non avrebbero comunque mirato al fallimento e ne avrebbero anzi subito | successivi effetti economici: in vero, poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra compimento di operazioni dolose [...], per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento e interesse alla società poi fallita, stante la diversità concettuale tra l'elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest'ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti» (Cass., Sez. I, n. 3942 del 13/12/2007, Muratori, Rv 238367).
2.4 In ordine al delitto ex art. 216, comma terzo, legge fall., deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte concorre nel reato di bancarotta preferenziale il creditore consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, il quale fornisca un contributo determinante dal punto di vista causale alla violazione della par condicio» (Cass., Sez. V, n. 39417 del 24/09/2008, Manganello, Rv 241740). Stante l'immediatezza della restituzione delle somme rispetto al momento abbondantemente posteriore ai segnali di decozione - in - cui queste erano state anticipate, appare del resto ineccepibile la considerazione logica dei giudici di merito, secondo cui si dovrebbe ipotizzare una condotta spontanea dell'amministratore della quale il CO o la IR si sarebbero limitati a prendere atto;
altrettanto corretta è l'osservazione inerente l'irrilevanza della astratta possibilità degli imputati di surrogarsi nelle ragioni del creditore garantito da ipoteca, visto che ciò non avrebbe fatto conseguire il risultato della cessione di un bene libero da pesi (se non a seguito dell'effettivo pagamento del prezzo). Deve comunque prendersi atto della sopravvenuta prescrizione del reato sub c), financo in difetto di statuizioni civili da esaminare, e gli elementi appena evidenziati escludono senz'altro la possibilità di applicare il disposto dell'art. 129, comma 2, del codice di rito. 12 3. Come appena sottolineato, il delitto di bancarotta preferenziale deve dichiararsi estinto ex art. 157 cod. pen.: visto che la dichiarazione di fallimento risale al 31/03/2005, e che è necessario tenere conto di cause di sospensione per complessivi 120 giorni verificatesi nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale (per rinvii dovuti a impedimento dei difensori), il termine massimo di prescrizione risulta maturato il 28/01/2013, già prima della decisione assunta in grado di appello. L'incidenza della declaratoria di penale responsabilità per il capo c) della rubrica in punto di trattamento sanzionatorio, in vero, va correlata al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., in ragione della presunta pluralità dei fatti di bancarotta: aggravante che i giudici di primo grado ritennero espressamente equivalente alle attenuanti generiche, comunque riconosciute in favore di entrambi i prevenuti.
3.1 La soluzione di considerare la bancarotta preferenziale ai fini della ravvisabilità dell'aggravante ricordata appare in linea con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte, che anche a proposito di concorso materiale di reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice (per quanto previsti da diversi articoli della legge fallimentare) ritiene da tempo debba integrarsi l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. e non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta» (Cass., Sez. V, n. 4406 del 21/11/2007, Dalpiaz, Rv 238337). Tale interpretazione ha ricevuto l'avallo delle stesse Sezioni Unite, che con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011 (ric. P.M. in proc. Loy.) hanno puntualizzato + che di fronte al dato testuale non univoco (più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli), l'applicabilità dell'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. alla pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, è imposta dalla necessità di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l'art. 3 Cost., situazioni di palese e Irragionevole disparità di trattamento: ove si ritenga, infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello cioè tra più fatti di bancarotta tutti semplici o tutti fraudolenti, mentre il concorso esterno tra fatti di bancarotta semplice e fatti di bancarotta fraudolenta rientrerebbe nella sfera di operatività dell'art. 81 cod. pen., si finirebbe col punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più 13 fatti di bancarotta fraudolenta, dovendo il primo soggiacere al più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 cod. pen.». Argomenti che, a fortiori, debbono valere in caso di concorso di reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta preferenziale, essendo entrambi contemplati dall'identico art. 216 del r.d. n. 267 del 1942. 3.2 Va parimenti segnalato che nel giudizio di comparazione non risulta assunse rilievo alcuno la pur contestata aggravante ex art. 112, n. 1, cod. pen.: Il Tribunale di Oristano, infatti, concesse ai due odierni ricorrenti le attenuanti previste dall'art. 62-bis cod. pen. «da ritenersi equivalenti all'aggravante dell'art. 219 comma 2 legge fall.», senza operare riferimenti di sorta alla ulteriore aggravante in rubrica. Aggravante che in effetti, come correttamente dedotto dalla difesa della IR, non potrebbe comunque intendersi ravvisabile all'esito della disposta assoluzione del DD (anche a prescindere da quella concernente la IR, posteriormente pronunciata).
3.3 In definitiva, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alle aggravanti ritenute dai giudici di merito: quella di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall., da intendere venuta meno all'esito della prescrizione dell'addebito di bancarotta preferenziale;
e quella di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., seppure (a differenza dell'altra) non considerata espressamente ai fini del bilanciamento. Occorre tenere presente che in ogni caso, anche a prescindere dall'esito del giudizio di comparazione, nel caso d'unico reato di bancarotta composto di una pluralità di fatti, qualora dall'accoglimento dell'appello dell'imputato derivi una pronuncia d'assoluzione o di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente a taluno dei fatti stessi, trova applicazione il disposto dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., con il conseguente obbligo del giudice d'appello di ridurre in misura corrispondente la pena complessiva irrogata» (Cass., Sez. I, n. 17777 del 27/03/2008, Caprioglio, Rv 240279); ed è altresì evidente che il giudice del rinvio dovrà determinare l'entità della riduzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., da Intendersi necessitata in difetto di una possibilità di bilanciamento con circostanze di segno contrario.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub c), perché estinto per prescrizione, ed in relazione alle contestate aggravanti, che elimina. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 14 Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 20/05/2014. Il Presidente Il Consigliere estensore Piero Savani Paolo MicheliPewa DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 2 - 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cantela Lanzuise 15