Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 22474
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 22474/2016 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali. Le parti in causa, due imputati, avevano presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, confermando la loro colpevolezza per bancarotta fraudolenta. Le richieste dei ricorrenti vertevano sulla mancata assunzione di prove decisive, sul travisamento delle dichiarazioni testimoniali e sull'inutilizzabilità di una perizia contabile. Il giudice ha rigettato i ricorsi, argomentando che la condotta degli imputati era stata adeguatamente accertata e che la modifica normativa riguardante il falso in bilancio non aveva comportato l'abrogazione della rilevanza penale del falso valutativo. La Corte ha stabilito che, anche dopo le modifiche legislative, il falso valutativo mantiene la sua rilevanza penale, affermando che il delitto di false comunicazioni sociali sussiste quando l'agente si discosta consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

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Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 22474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22474
Data del deposito : 31 marzo 2016

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