Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermando la responsabilità dell'imputato in ordine ad un autonomo fatto di reato di bancarotta per distrazione, in continuazione con altri fatti della stessa specie per cui lo stesso imputato era stato condannato in precedenza, e confermando la già decisa equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 l.fall. e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non ha applicato un aumento di pena per il nuovo fatto di reato. In motivazione la S.C. rileva, d'altra parte, l'utilità dell'esercizio della azione penale in siffatti casi, evidenziandone comunque le ricadute sul piano della condanna al risarcimento del danno cagionato dall'ulteriore fatto di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 50349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50349 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/10/2014
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 3088
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 51689/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;
nel procedimento nei confronti di:
LA TO DI, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 20/5/2013 del G.u.p. del Tribunale di Tolmezzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giovanni Foglialoro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Tolmezzo, a seguito di giudizio abbreviato, riteneva LA TO DI responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ad oggetto la distrazione di un'autovettura dal patrimonio della Microled s.r.l. poi dichiarata fallita. Ritenuto il reato in continuazione con gli altri per cui lo stesso imputato aveva già patteggiato con sentenza divenuta definitiva, non procedeva però ad applicare in riferimento al medesimo alcun aumento di pena, rilevando come nel precedente procedimento il LA TO fosse stato tra l'altro imputato per una serie di reati fallimentari unificati nell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, ritenuta poi subvalente rispetto alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 2. Avverso la sentenza ricorre il procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste deducendo l'errata applicazione della legge penale, osservando come il G.u.p. avrebbe fatto distorta applicazione dei principi affermati da Sezioni Unite n. 21039 del 2011 in merito all'applicazione nel procedimento di esecuzione della disciplina della continuazione fallimentare tra reati giudicati in separati procedimenti ed avrebbe dunque illegittimamente omesso di applicare al LA TO un seppur minimo aumento di pena per il nuovo episodio di bancarotta oggetto del presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come ricordato anche dal PG ricorrente, le Sezioni Unite hanno di recente affermato che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. LO, Rv. 249665).
2.1 Nell'occasione, però, il Supremo Collegio ha avuto altresì modo di precisare che la disposizione menzionata "postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, circostanze, adottato nella rubrica;
b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento (le pene ... sono aumentate) implica il necessario richiamo all'art. 64 c.p., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatola" aggiungendo altresì come sia "indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante". Circostanza che la sentenza LO riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che "la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatolo nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante".
2.2 In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nella L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ma che ciò non di meno è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente.
2.3 Ed in tal senso decisivo appare soprattutto il meccanismo di calcolo dell'aumento di pena prescelto, il quale, nel discostarsi vistosamente da quello previsto dall'art. 81 c.p., per la continuazione "ordinaria", non si ispira solo al lessico proprio delle norma che configurano circostanze aggravanti, ma, come per l'appunto osservato nella sentenza citata, sostanzialmente rinvia all'art. 64 c.p., unica disposizione idonea a rivelarne l'effettiva misura.
2.4. Va dunque ribadito che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 c.p., e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219, qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione venga ritenuta minusvalenze (in questo senso di recente Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, P.G. in proc. Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12 novembre 2013, P.G. in proc. Carrara, Rv. 258675).
3. Come già illustrato, nel caso di specie il G.u.p. del Tribunale di Tolmezzo ha giudicato un ulteriore fatto di bancarotta patrimoniale concorrente con quelli già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena, fatti tutti relativi al medesimo fallimento.
3.1 Alla luce dei principi affermati dalla menzionata sentenza LO delle Sezioni Unite (e in particolare quello per cui "la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale"), correttamente il predetto giudice, una volta rilevata l'autonomia del fatto oggetto della nuova contestazione, ha proceduto nei confronti dell'imputato e lo ha ritenuto colpevole del reato di bancarotta patrimoniale contestato.
3.2 Posto che, come ricordato, tutti i fatti sono stati commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale, l'applicazione della fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 1, n. 1, è imposta dallo stesso tenore della norma, non essendo consentito al giudice sottrarre alcuno di essi alla disciplina della c.d. continuazione fallimentare. Nè la circostanza che i suddetti fatti vengano giudicati separatamente può influire sull'estensione del richiamato principio, attese le evidenti implicazioni in merito alla tenuta costituzionale della citata disposizione che una sua disapplicazione in tal caso comporterebbe atteso, a tacer d'altro, che la - pur legittima - scelta di non procedere al simultaneus processus è subita dall'imputato, al quale non può dunque essere riservato un più deteriore trattamento sanzionatorio quale conseguenza di tale decisione.
3.3 Corretta a questo punto risulta anche la statuizione del giudice, rilevata la già decisa subvalenza dell'aggravante in questione rispetto all'attenuante riconosciuta all'imputato nell'altro giudizio, di non procedere ad alcun aumento di pena per il nuovo episodio di bancarotta. Ed infatti disporre diversamente avrebbe comportato sostanzialmente proprio quella disapplicazione della disciplina della disposizione da ultima menzionata e il ricorso, contra legem, a quella dell'art. 81 cpv. c.p., che si è visto risulterebbe irragionevolmente discriminatoria e che invece il PG ricorrente in ultima analisi ha invocato.
3.4 Pervero, nella specie, il giudice ha ritenuto comunque di rinnovare il giudizio di neutralizzazione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta attraverso la comparazione con l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, riconosciuta anche con riferimento alla nuova contestazione.
4. Non è dubbio che un verdetto di condanna senza irrogazione di pena possa apparire un'anomalia e che, una volta riconosciuta per le esposte ragioni la sua ineluttabilità in fattispecie del tipo di quella oggetto del presente giudizio, susciti il dubbio della stessa utilità dell'esercizio dell'azione penale per fatti di bancarotta in "continuazione" con altri già definitivamente giudicati. Va però evidenziato come non necessariamente un siffatto procedimento si concluda senza sanzione. Ed infatti, qualora vi sia costituzione di parte civile, il giudice, pur non irrogando alcuna pena "aggiuntiva", una volta accertata la responsabilità dell'imputato per la nuova contestazione può, sussistendone i presupposti, condannarlo al risarcimento dell'eventuale maggior danno cagionato dall'ulteriore reato accertato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014