Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).
Commentari • 3
- 1. Il falso ‘salva-bilancio’: quando la deroga diventa bancarotta impropria (Cass. Pen. n. 10160/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Sc.An. in ordine a reati fallimentari commessi in relazione vuoi al fallimento della Legno Market F.lli Sc. Srl (che aveva subito un incendio di vaste proporzioni tra il 7 e l'8 agosto 2001), vuoi al fallimento della Nuove Iniziative Srl. Quanto al fallimento della Legno Market, dichiarato il 19 maggio 2010: - bancarotta impropria da reato societario (artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fall, in relazione all'art. 2621 cod. civ.), ascritta all'imputato nella veste di amministratore di diritto dal 20 ottobre 1994 al 18 febbraio 2005 e consistita nella falsificazione dei …
Leggi di più… - 2. Sussiste il reato di bancarotta se il dissesto è stato causato dal sistematico inadempimento fiscale (Cass. Pen. n. 17140/2024)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2025
Con la sentenza n. 17140/2024, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministratore di una società fallita può essere ritenuto responsabile per bancarotta impropria anche se non vi è stata una distrazione patrimoniale diretta, ma il dissesto è stato causato da una gestione aziendale caratterizzata dal sistematico inadempimento fiscale e dal mancato pagamento di debiti d'imposta. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di M., confermando la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva rideterminato la pena e confermato le pene accessorie per il reato di bancarotta impropria. Il caso: omessi versamenti fiscali e fallimento della Electric …
Leggi di più… - 3. Bancarotta impropria e falso in bilancio: oltre alla volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche il dolo generico di falso(Cassazione penale n. 47900/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 42257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42257 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1315
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 21435/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IR N. IL 09/03/1959;
avverso la sentenza n. 1425/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. G. Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi altresì per la ricorrente l'avv. F. Lemme e l'avv. R. Chiosi, che hanno depositato nota di udienza (ove si rileva l'intervenuta prescrizione del reato) cui si riportano in subordine, richiamando, in via principale, i motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. NI RE veniva rinviata a giudizio per rispondere, nella qualità di componente del c.d.a. della Gruppo Nardini s.p.a., dichiarata fallita il 03-06/11/2000, del reato di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), in relazione all'art. 2621 c.c., per avere esposto, in concorso con gli altri componenti del c.d.a. ZZ CO e AR TR (capo A) nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e con il solo ZZ CO (capo C) nei bilanci relativi agli anni 1998 e 1999, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, così cagionandone o concorrendone a cagionare il dissesto e inducendo in errore il pubblico tra cui i creditori;
a NI e ZZ venivano altresì ascritte due imputazioni di ricorso abusivo al credito (capi B e D).
Con sentenza deliberata il 02/10/2006, il Tribunale di Modena dichiarava ZZ CO e AR TR colpevoli dei reati sopra indicati, nonché di altri reati agli stessi ascritti, li condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e assolveva ZZ CO da alcune imputazioni. Con la sentenza indicata, il Tribunale di Modena assolveva NI RE dalle imputazioni alla stessa ascritte per non aver commesso il fatto.
Con sentenza deliberata il 13/11/2012, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha dichiarato NI RE - giudicata separatamente dai coimputati - colpevole dei reati di cui alle imputazioni sub A) e C), condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parti civili costituite ZO Ermanno, Accessorio Moderno s.r.l., OR RI (in proprio e quale l.r. di Elka s.r.l.), OR NN A1 (in proprio e quale l.r. di Confezioni Sorelle OR s.n.c.), Banca Antoniana Popolare Veneta;
la Corte di appello, inoltre, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI in ordine ai reati di cui alle imputazioni sub B) e D) per essere gli stessi estinti per prescrizione.
La Corte di merito aderisce alla ricostruzione dell'elemento oggettivo dei reati contestati anche a NI operata dalla sentenza di primo grado: le vicende societarie che hanno condotto al dissesto della Gruppo Nardini s.p.a., avuto riguardo, in particolare, alla progressiva spoliazione delle risorse aziendali perpetrata da ZZ sono risultate soprattutto dalle relazioni di AG (prima commissario giudiziale, poi curatore fallimentare), dal consulente del P.M. e dalle testimonianze assunte in dibattimento;
sono state puntualmente descritte le falsificazioni dei bilanci e delle note integrative intervenute con appostazioni di cifre ingentissime (per molti miliardi di lire) a conti che indicavano l'allocazione di imponenti risorse come funzionali alla gestione (e, quindi, indirizzate alla ricapitalizzazione e al consolidamento dell'impresa), anziché ad immobilizzazioni in beni di lusso del tutto inutili, acquisiti a carico dell'impresa e per il godimento personale di ZZ e della famiglia, ovvero con appostazione di suoi indebiti prelievi quali crediti verso clienti o anticipi a fornitori;
il giudice di primo grado ha motivato in modo del tutto condivisibile circa il superamento delle soglie di cui all'art. 2621 c.c., e la sussistenza del nesso di causalità tra le sistematiche falsificazioni e il dissesto, in termini di condicio sine qua non, avendo le stesse consentito le immani distrazioni di ZZ e le perduranti somministrazioni dei fornitori e delle banche, poi tramutatesi in crediti inesigibili fino a multipli del patrimonio netto che cagionarono direttamente il dissesto.
Pur dando per dimostrato che ZZ gestiva in modo personalistico la società (come un'"azienda familiare") e da "sovrano assoluto" e che vi fosse una precisa ripartizione dei compiti nella quale la parte economica, finanziaria e amministrativa era delegata allo stesso ZZ, laddove la parte tecnica e il rapporto con gli stilisti spettava alla moglie NI, che non si ingeriva nella stretta amministrazione, la Corte di merito aderisce alla ricostruzione della presenza del necessario elemento soggettivo imposta dalla rivisitazione del materiale probatorio già offerto al giudice di primo grado. Le deposizioni testimoniali in ordine alla ripartizione dei compiti in base alle quali il Tribunale di Modena ha fondato il suo convincimento circa il difetto di prova dell'elemento soggettivo in capo a NI, non dicono che l'imputata non avesse un ruolo importante e non in grado di comprendere quello che seguiva, cui presenziava e che firmava.
La partecipazione di NI ai c.d.a. era reale, come presenza fisica, sicché l'affermazione secondo cui non era a conoscenza delle decisioni assunte non è corretta;
che poi l'imputata fosse sempre acquiescente al volere di ZZ non è del tutto esatto e, in ogni caso, costituisce un rilevante elemento positivo nel giudizio di responsabilità, sia dal punto di vista oggettivo (sotto il profilo degli obblighi civilistici di vigilanza e di partecipazione e conseguentemente penalistici di impedimento dell'evento ex art. 40 cpv. c.p.), sia dal punto di vista soggettivo, di consapevole partecipazione e concorso nel rafforzamento del proposito criminoso di ZZ, tanto più che NI non si asteneva o era assente alle deliberazioni, ma le approvava. Se poi per partecipazione fittizia si intende non effettivamente partecipativa e consapevole (secondo le dichiarazioni di ZZ, scarsamente attendibile, e di Sammartino, secondo cui "firmava e basta", "quando c'era bisogno di una firma la si chiamava"), la conclusione si basa su una valutazione dei dichiaranti contraddetta da altri indici di segno opposto, da ritenersi prevalenti, e comunque non esclude che l'imputata non capisse ciò di cui si trattava, pur non occupandosi a fondo delle questioni. Dal 1998 l'organo amministrativo era composto solo da ZZ e da NI (marito e moglie conviventi) e quindi le riunioni del c.d.a. erano a loro limitate, anche se erano sempre presenti tutti i membri del collegio sindacale e talora anche altre persone a fungere da segretari.
NI seguiva personalmente e a tempo pieno una parte decisiva della gestione sociale, ossia il settore della produzione e operativo degli ordini e delle collezioni, nonché i rapporti con la clientela:
nel verbale del c.d.a. del 01/12/1999, a crisi già iniziata, NI interviene personalmente esponendo dati sulla situazione contabile e amministrativa e prospettando un incremento del fatturato. Non è esatto che non vi siano atti da lei firmati che riconducono alle falsità di cui all'imputazioni: il bilancio del 1999 è stato sottoscritto dall'imputata, così come il verbale del c.d.a. e la relazione sulla situazione patrimoniale della società ex art. 2447 c.c.. Inoltre, numerosi verbali del c.d.a. e delle assemblee (mai specificamente smentiti dalle generiche affermazioni dei testi e dei coimputati) testimoniano una partecipazione attiva e non meramente passiva di NI, espressamente sempre presente. Dal complesso della documentazione emerge una consapevolezza e non un'ignoranza della situazione sociale, anche sotto il profilo economico e patrimoniale da parte dell'imputata (socia, amministratrice e moglie di ZZ), ulteriormente corroborata dalle operazioni riguardanti più da vicino la sfera economica familiare: la c.d. "sede di rappresentanza", favolosamente ristrutturata e abbellita, era solo l'abitazione di residenza della famiglia ZZ - NI;
la vicenda relativa al versamento dell'aumento di capitale di 5 mld. di lire deliberato nel 1997 da parte di ZZ, subito accreditato sul conto corrente della madre dell'imputata con contestuale giroconto di nuovo sul conto corrente personale di ZZ e contemporanea appostazione fittizia di "anticipo per acquisto immobile" mai deliberato ne' eseguito dagli organi sociali;
la fatturazione a favore della azienda agricola dell'imputata, della madre e del fratello di piante e lavori per 294 milioni di lire nel 1995 e l'affidamento della gestione del parco per 15 milioni mensili all'azienda della cognata.
È del tutto inverosimile sostenere che l'imputata, che seguiva la fase operativa della società ed era a conoscenza del fatturato e quindi del flusso di cassa, non fosse al corrente della gestione familiare e della casa in cui viveva con i congiunti e quindi, pur presenziando alle riunioni del c.d.a., potesse essere inconsapevole, almeno in linea generale, che per sostenere spese di tale fatta ed entità nel corso degli anni, non fosse necessario nascondere i prelievi fraudolenti del marito con appostazioni false, per consentire le somministrazioni dei fornitori da lei ben conosciuti e la continuazione dell'erogazione dei crediti, nascondendo l'erosione, fino all'annullamento, del patrimonio sociale e favore dell'incremento di quello personale (di ZZ e di casa sua). Tale consapevolezza appare in concreto tutt'altro che generica, poiché non solo la condotta acquiescente, anzi di esplicita approvazione (comprendente anche l'intenzione di ingannare i terzi allo scopo di recare a sè o ad altri un ingiusto profitto ex art. 2621 c.c.) ha rafforzato il proposito criminoso di ZZ (e di
AR) nelle materiali condotte di copertura delle spoliazioni con i falsi, ma ha investito anche la consapevolezza, almeno come accettazione del rischio, della possibilità che da dette condotte si potesse verificare il dissesto. Se anche si volesse parlare nel caso concreto di mera inerzia, potendosi desumere la consapevolezza in capo all'imputata del contenuto dei verbali del c.d.a., la riconosciuta inerzia ex art. 40 c.p., comma 2, non violerebbe comunque il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NI RE, avv. R. Chiosi e avv. F. Lemme, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), in relazione all'omessa motivazione circa la valutazione negativa di una prova a discarico. Nel corso del giudizio di primo grado era stato sentito il consulente tecnico della difesa Mandrioli ed era stata acquisita la sua consulenza. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla mancata valutazione delle prove a discarico fornite dalla difesa attraverso l'indicata consulenza tecnica, così violando l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
2.2. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La motivazione della sentenza impugnata riconosce che ZZ gestiva in modo personalistico la società, comportandosi come un sovrano assoluto, che vi era una ripartizione dei compiti in forza della quale la parte tecnica e il rapporto con gli stilisti spettava a NI, il sistema contabile era estremamente complesso. Per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputata la sentenza impugnata cade in costanti contraddizioni e incoerenti argomentazioni logiche: l'operato di NI è caratterizzato da "consapevolezza e non ignoranza", poi degrada in "consapevolezza almeno in linea generale", per essere infine considerato mero "rafforzamento del proposito criminoso altrui", ovvero "accettazione del rischio" fino a spegnersi nella figura della "mera inerzia colpevole", restando pertanto oscura la definizione dell'elemento psicologico del reato. Illogicamente la sentenza impugnata da un lato riconosce che nell'arco di cinque anni il fatturato si era triplicato, mentre, dall'altro, ritiene inverosimile sostenere che l'imputata, a conoscenza del fatturato e quindi del flusso di cassa, potesse essere inconsapevole, almeno in linea generale, che per le spese effettuate non fosse necessario nascondere i prelievi fraudolenti del marito con appostazioni false. Alle incongruenze motivazionali inerenti alla qualificazione della condotta, si aggiunge l'illogicità della motivazione laddove ammette l'incremento del fatturato, ma disconosce la possibilità, almeno astratta, di godere del buon andamento societario.
2.3. Falsa applicazione della L. Fall., art. 223, in relazione all'elemento psicologico del reato. Il reato di bancarotta fraudolenta commessa attraverso la violazione dell'art. 2621 c.c., richiede, oltre al dolo generico e al dolo specifico, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, mentre la sentenza impugnata fa riferimento alla consapevolezza, almeno come accettazione del rischio, della possibilità che dalle condotte in questione potesse derivare il dissesto.
2.4. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), relativamente alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra il reato di cui all'art. 2621 c.c., e il dissesto. La Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado secondo cui era sufficiente la mera idoneità delle false rappresentazioni in bilancio per l'integrazione di tutte le fattispecie di reato. Il denunciato vizio di motivazione pare avere riguardo alle origini dello stato di dissesto erroneamente collocato nel 1993, periodo in cui invece la società, fino al 1998, ha visto un aumento esponenziale del fatturato. Ignorando questo dato, l'impianto della sentenza impugnata giunge all'affermazione di una causalità "oggettiva" in contrasto con i principi cardine in tema di reati fallimentari. È contraddittorio sostenere che una società, che abbia un reddito e un fatturato in aumento e l'assenza di contenzioso fino al 1998, possa ritenersi in stato di dissesto conclamato fin dal 1993. La Corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto accertare se le falsità in bilancio siano state in concreto idonee a trarre in errore i terzi sulla reale situazione economico-patrimoniale della società, inducendoli a compiere atti che non avrebbe diversamente compiuto. Dalla sentenza di primo grado risulta che gli istituti bancari non sono stati in alcun modo tratti in inganno, avendo anzi sfruttato e/o abusato della situazione, approfittandosi della passione per gli oggetti d'arti del coimputato ZZ. Quanto ai fornitori, la solvibilità aziendale è stata garantita per diversi anni proprio per la fiducia che istituti bancari accordavano al gruppo, che hanno finito per essere gli artefici del tracollo, potendo poi beneficiare degli oggetti d'arte di altissimo valore economico. Non può dirsi sussistente il nesso causale tra falsità in bilancio e lo stato di dissesto della società, essendosi i giudici di merito limitati alla valutazione della mera idoneità, in contrasto con la L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1).
3. Con atto depositato il 27/03/2014, la difesa ha dedotto due motivi aggiunti.
3.1. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 223, in relazione all'art. 2621 c.c., e vizio di motivazione. Il concorso dell'imputata con il marito si sarebbe realizzato mediante più condotte considerate in alternativa tra loro (consapevolezza e non ignoranza;
consapevolezza almeno in linea generale;
accettazione del rischio;
mera inerzia incolpevole) tra le quali non è indicata quella considerata più idonea a radicare la colpevolezza dell'imputata. La bancarotta fraudolenta impropria realizzata attraverso il falso bilancio richiede il dolo intenzionale, del tutto antitetico rispetto all'accettazione del rischio, ossia al dolo indiretto o eventuale, nonché all'inerzia incolpevole e alla consapevolezza eventualmente accompagnata dall'ignoranza.
3.2. Mancanza di motivazione con riferimento all'omessa argomentazione sull'elemento oggettivo dei reati contestati all'imputata. La Corte di appello ha omesso l'esposizione delle ragioni e delle prove poste a base della pronuncia di condanna in ordine all'elemento oggettivo dei reati, limitandosi ad operare un rinvio alla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato, mentre, come rappresentato dalla difesa della ricorrente, deve essere rilevata l'estinzione dei reati per prescrizione.
2. Il primo motivo è inammissibile, per difetto del requisito della specificità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274): la dedotta omessa valutazione della consulenza tecnica indicata dal ricorso è svincolata dal puntuale raffronto delle relative risultanze con il complessivo quadro probatorio, sicché la doglianza è inammissibile.
3. Il secondo dei motivi aggiunti non è fondato. La sentenza di appello ha richiamato in termini adesivi la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati ascritti a NI RE e ai coimputati condannati dal Tribunale di Modena, accompagnando tale richiamo dalla concisa, ma puntuale descrizione dei passaggi essenziali dell'iter argomentativo dei primi giudici e degli elementi di prova dagli stessi valorizzati o disattesi (le relazioni del curatore e del consulente del P.M., da una parte, la consulenza della difesa, dall'altra). Devono, pertanto, ritenersi adempiuti gli oneri motivazionali in relazione ad un profilo - quello appunto afferente all'elemento oggettivo dei reati ascritti all'imputati - sul quale la decisione di appello è in linea con quella di primo grado, che aveva assolto l'imputata solo sulla base dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato;
la Corte di appello, peraltro, ha avuto cura di precisare come, sotto il profilo oggettivo, dovessero valere le considerazioni svolte per il coimputato AR, ossia che, in quanto amministratore, avrebbe dovuto impedire la falsificazione dei bilanci, con le conseguenti responsabilità penali derivate dalla mancata osservanza di tale obbligo.
4. Passando all'esame del quarto motivo, afferente alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati ascritti, deve rilevarsi che esso non è fondato.
La doglianza relativa all'epoca di origine del dissesto non è fondata. La Corte di merito ha dato conto della falsa immagine di azienda sana e ricapitalizzata offerta dalle descrizioni contabili oggetto delle imputazioni, descrizioni rispetto alle quali la situazione effettiva era ben diversa, in quanto caratterizzata dalla perdita del patrimonio netto avvenuta ben prima della sua effettiva ed inevitabile emersione. In linea con questa ricostruzione la sentenza di primo grado aveva, tra l'altro, messo l'accento sull'artificioso e fittizio aumento di capitale del 1994 e sull'aggravamento della già disastrosa situazione finanziaria della società. In questo quadro, l'espansione del fatturato non si pone in termini di incompatibilità con le fattispecie ascritte all'imputata, volte appunto alla creazione di una falsa immagine della società attraverso, come rimarcato dalla Corte di appello di Bologna, appostazioni di cifre molto ingenti a conti che indicavano l'allocazione di imponenti risorse come funzionali alla gestione e, quindi, al consolidamento dell'impresa, anziché ad immobilizzazioni in beni di lusso del tutto inutili ovvero con appostazione di indebiti prelievi quali crediti verso clienti o anticipi a fornitori. La vicenda complessiva, così come ricostruita dai giudici di merito, delinea una condizione di dissesto la cui - inevitabile - emersione è stata differita nel tempo attraverso le condotte oggetto delle imputazioni, fino al momento in cui il dissesto è divenuto "conclamato".
Le ulteriori doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, aderendo alle concordi conclusioni del Tribunale di Modena, ha messo in evidenza la sussistenza, in termini di condicio sine qua non e non di astratta idoneità, del nesso di causalità tra le sistematiche falsificazioni e il dissesto, avendo dette falsificazioni consentito, oltre ad ingenti distrazioni, la prosecuzione delle somministrazioni dei fornitori e delle banche, poi tramutatesi in crediti inesigibili fino a multipli del patrimonio netto, con un passivo accertato di circa 93 milioni di Euro.
5. Il secondo e il terzo motivo, così come il primo dei motivi aggiunti, possono essere esaminati congiuntamente, chiamando in causa, sostanzialmente, le valutazioni della Corte di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati ascritti all'imputata: detti motivi non sono fondati.
Come questa Corte ha già affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012 - dep. 12/06/2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 252804). La Corte di merito ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, argomentando la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati imputati a Solignano sulla base non già di una maggiore plausibilità della tesi accusatoria, ma dell'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede l'imputata del tutto inconsapevole delle vicende societarie. La consapevole condotta acquiescente e di esplicita approvazione dell'imputata, con conseguente rafforzamento del proposito criminoso dei coimputati (e, segnatamente, di ZZ) nella realizzazione delle condotte materiali di copertura delle spoliazioni attraverso i falsi è motivata dalla Corte di merito sulla base, in primo luogo, di un'attenta ricostruzione delle risultanze evincibili dai vari verbali del c.d.a. della fallita, ricostruzione che, lungi dall'esaurirsi in un mero riscontro formale, rende ragione del giudizio di assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi dell'inconsapevolezza, in capo alla ricorrente, dei fatti di bancarotta in questione: dall'esame dei verbali dell'organo amministrativo, la Corte di appello ha tratto elementi dimostrativi di interventi specifici svolti dall'imputata in merito alla situazione contabile della società e, in ultima analisi, il motivato convincimento di una sua attiva partecipazione all'amministrazione della fallita, conclusione, questa, che rende congruamente ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo, tanto più che, come questa Corte ha già avuto modo di rimarcare, il componente del consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012 - dep. 12/06/2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 252803). Rilievi, questi, che rendono ragione delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello pur non obliterando il ruolo - da "sovrano assoluto" - svolto da ZZ.
Sempre nella prospettiva della ritenuta sussistenza della consapevolezza in capo all'imputata della situazione della società (consapevolezza che esclude la fondatezza della deduzione difensiva incentrata sull'andamento "in crescita" del fatturato), la Corte di merito ha valorizzato, per un verso, le operazioni riguardanti, più da vicino e in vario modo, la sfera economica della famiglia (l'abitazione/sede di rappresentanza, la vicenda, coinvolgente la madre della ricorrente, del versamento dell'aumento di capitale del 1997, le fatturazioni a favore di imprese dell'imputata o di suoi parenti o affini) e, per altro verso, il ruolo svolto da NI nella gestione operativa della società, ruolo in considerazione del quale era a conoscenza del fatturato e del flusso di cassa. L'apparato motivazionale delineato dalla sentenza impugnata è coerente con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica, resistendo, pertanto, alle critiche proposte dal ricorso. Nè la tenuta dell'impianto argomentativo della decisione impugnata è compromessa dai diversi riferimenti - richiamati dal ricorso - al concreto atteggiarsi dell'elemento psicologico (e, in particolare, dal richiamo all'accettazione del rischio): ad avviso del Collegio, infatti, l'apparato motivazionale complessivamente delineato dalla sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto sopra richiamato, laddove gli ulteriori riferimenti - in parte svolti solo ad abundantiam - rappresentano mere incongruenze argomentative inidonee ad inficiare la compattezza logica dell'impianto della motivazione resa dalla Corte di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 - dep. 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
6 Il ricorso, pertanto, è Infondato, mentre deve essere rilevata l'estinzione de, reati per essere decorso - alla data de, 06/05/2013 - il termine di prescrizione: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, mentre il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014