Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
In tema di bancarotta, per la configurabilità dell'ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili è necessario il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre nella diversa ipotesi di irregolare tenuta della contabilità è sufficiente il dolo generico, atteso che in questa seconda ipotesi la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2004, n. 46972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46972 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 03/11/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2046
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 29881/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN VO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 3/5/'02;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il S. Procuratore Generale Dott. L. Ciampoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Livorno in data 14/3/'01 D.Lvo AL veniva condannato, in esito a giudizio abbreviato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e della diminuente per il rito, alla pena principale di due anni di reclusione ed a quella accessoria prevista dalla legge, in quanto colpevole, in concorso con ON ES e SC AL, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216 co. 1 n. 2 R.D. 16/3/'42, n. 267, del quale era chiamato a rispondere per avere, quale socio ed amministratore di fatto della "Due + Due s.n.c." corrente in Cecina, dichiarata fallita con sentenza del 18/5/'94, tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari ed avere distrutto, in tutto o in parte, dette scritture, al fine di procurare a sè ed ai soci un ingiusto profitto.
Con la stessa sentenza il AL veniva assolto dai reati di omessa annotazione di corrispettivi e di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'I.V.A. e delle imposte dirette relative al '92, per non essere i fatti previsti dalla legge come reato, nonché dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per insussistenza del fatto, mentre in ordine al reato di omessa conservazione di fatture veniva dichiarato non doversi procedere a carico dello stesso, per essere esso estinto per prescrizione. Affermava, fra l'altro, il Giudice di primo grado:
a) che la responsabilità penale del AL, relativamente al delitto del quale veniva dichiarato colpevole, emergeva dalle dettagliate relazioni del curatore fallimentare, dalle indagini esperite dalla G. di F., nonché dalle dichiarazioni dello stesso imputato e da quelle rese dai soci RE, Di Lieto ed ES;
b) che le ultime annotazioni di operazioni commerciali, riscontrate documentalmente, risalivano all'Ottobre '91, nonostante la societa' avesse continuato ad operare nel campo del commercio e dell'installazione di impianti idrotermosanitari, nonché dei piccoli interventi di manutenzione edilizia, fino a pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, intervenuta nel Maggio '94;
c) che a causa della mancata annotazione delle operazioni commerciali e della mancata fatturazione di esse, la ricostruzione della gestione e l'accertamento della consistenza patrimoniale della societa' erano divenuti assai ardui;
d) che per il reato di bancarotta fraudolenta documentale era sufficiente il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture contabili, con la consapevolezza che ciò avrebbe reso difficile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società, mentre non era necessario il proposito di rendere tale ricostruzione impossibile;
e) che detto dolo generico era da ritenersi sussistente nel AL, tenuto conto del lungo arco durante il quale le omesse registrazioni e fatturazioni si erano protratte;
f) che la circostanza aggravante della pluralità dei fatti, di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/'42, era da ritenersi sussistente e contestata all'imputato in punto di fatto, pur nella omessa indicazione, in rubrica, della relativa norma di legge. Contro il capo ed i punti di tale decisione relativi al delitto del quale era stato ritenuto colpevole, l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di esserne assolto ed invocare, in subordine, il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219 co. ult. della legge fallimentare ed il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante, con conseguente riduzione della pena inflittagli.
In particolare, l'appellante deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti, per genericità del capo d'imputazione; la mancanza di prova dell'avvenuta distruzione di documenti e scritture contabili della società, nonché dell'elemento psicologico del reato, consistente nel dolo specifico;
sosteneva che l'irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili avrebbe dovuto essere considerata come integrante, semmai, gli estremi del reato di bancarotta semplice e che l'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/'42 non gli era stata contestata.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 3/5/'02, dichiarava le circostanze attenuanti generiche - già riconosciute all'imputato - prevalenti sull'aggravante, riduceva ad un anno ed otto mesi di reclusione la pena allo stesso inflitta e confermava, nel resto, nei confronti del medesimo, la decisione impugnata, affermando e ritenendo:
1. che non sussisteva la dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto l'accusa formulata nei confronti dell'imputato era idonea a contestargli specificamente i fatti dei quali era chiamato a rispondere;
2. che dalle relazioni del curatore fallimentare in data 18/10/'94 e 30/1/'95 emergeva come la contabilità della società di che trattasi fosse così incompleta da non consentire di ricostruirne i movimenti nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento e come i pochi libri e documenti rinvenuti fossero relativi agli anni 1990/'91, quindi irrilevanti ai fini della ricostruzione della contabilità sociale nei detti tre anni;
3. che le relazioni redatte successivamente (v. in particolare quella del 20/5/'96) dalla G. di F. avevano evidenziato come neppure attraverso le fatture rinvenute fosse stato possibile ricostruire la contabilità in questione e come il volume d'affari fosse stato determinato attraverso le dichiarazioni rese, al riguardo, da alcuni clienti;
4. che dalla relazione della G. di F. in data 24/3/'95 era inoltre emerso come relativamente all'anno '92 fossero state reperite solo novanta fatture circa, non registrate, mentre dalla successiva relazione, quella del 20/5/'96, era risultato che presso i fornitori della società erano state recuperate quasi altre novanta fatture, relative anno stesso anno, dal che doveva dedursi che almeno queste esistevano presso la società ed erano state soppresse;
5. che per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale non era necessario che fosse stata distrutta tutta la documentazione contabile, essendo sufficiente che ne fosse stata eliminata una parte tale da non consentire la ricostruzione della contabilità;
6. che l'elemento soggettivo del reato doveva ritenersi esistente in capo al AL, in considerazione del fatto che egli era sempre stato il vero "dominus" della società, non era sprovveduto ed aveva esperienza di reati fallimentari, essendo stato dichiarato fallito in precedenza;
7. che la circostanza aggravante prevista dall'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/'42 era stata contestata in fatto all'imputato il quale da essa aveva potuto quindi difendersi, nonostante la mancata indicazione, in rubrica, della relativa norma di legge;
8. che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non poteva essere riconosciuta al AL in quanto i soli crediti ammessi al passivo fallimentare ammontavano a L. 78.836.616, somma di denaro rilevante in considerazione del tipo di attività svolta dalla società.
Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
- che la sua responsabilità penale, in ordine al delitto del quale è stato dichiarato colpevole, sarebbe stata affermata illegittimamente e con motivazione carente relativamente alla ritenuta esistenza dell'elemento psicologico del reato, erroneamente individuato nel dolo generico, mentre si tratterebbe di dolo specifico, essendo necessaria, nell'agente, la consapevolezza del disordine contabile della società e la rappresentazione certa che esso sia idoneo a rendere impossibile, ai creditori, la ricostruzione dell'intero movimento d'affari;
- che, inoltre, mancherebbe in atti la prova dell'avvenuta distruzione di libri e scritture contabili, neppure individuati ed elencati;
- che la mera difficoltà del curatore fallimentare nel ricostruire la contabilità sociale ed il mancato reperimento di alcune fatture non sarebbero sufficienti ad integrare gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta contestatogli, mancando la prova che egli avesse preordinato l'irregolare e carente tenuta dei libri e delle scritture contabili allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
- che la circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/'42 non gli sarebbe stata contestata e le decisioni che l'hanno ritenuta esistente a suo carico sarebbero affette da nullità per mancanza di correlazione con l'accusa mossagli;
- che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità gli sarebbe stata negata illegittimamente in quanto l'ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare non sarebbe, di per sè, indice di danno non tenue e, comunque, questo dovrebbe essere valutato in relazione ai singoli rapporti fra creditore e fallito. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle censure mosse alla sentenza impugnata è fondata. Invero, per la configurabilità delle ipotesi di reato consistenti nella sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili deve ritenersi necessario, a mente dell'art. 219 co. 1 n. 2 R.D. 16/3/'42, n. 267, il dolo specifico consistente nello "scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", mentre nei casi di irregolare tenuta della contabilità, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico in quanto la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie normativa - l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa - e non ad un elemento ulteriore, quello del pregiudizio dei creditori, non necessario per la consumazione del delitto (v. conf. Cass. sez. 5^ pen., 16/12/'99, Amata;
11/5/'01, Feroleto ed 1/7/'02, Arienti).
Nella fattispecie in esame al AL è stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale come commesso sia attraverso la tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari, sia attraverso la distruzione, in tutto o in parte, di essi.
Orbene, il Giudice di primo grado ha ritenuto genericamente che fosse sufficiente, ad integrare il delitto di che trattasi, il dolo generico, mentre la Corte d'Appello, pur in presenza di apposito motivo di impugnazione sul punto, si è limitata ad affermare la sicura esistenza dell'elemento psicologico del reato, in capo al AL, in quanto costui "fin dall'inizio della società e, quindi, per tutto il periodo considerato, era stato il vero dominus della società e non era del tutto ignaro della legge fallimentare, nè sprovveduto".
I Giudici di merito non hanno distinto fra le due forme di condotta attribuite all'imputato e non hanno motivato, distintamente come avrebbero dovuto, in ordine al dolo specifico necessario per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione ed a quello generico, sufficiente per la bancarotta documentale attraverso la tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera non idonea a consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento d'affari della società.
La decisione impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza del delitto, con particolare riferimento alla ravvisabilità, nel AL, dell'elemento psicologico del reato del quale è stato dichiarato colpevole.
L'accoglimento di tale motivo d'impugnazione è assorbente degli altri che, quindi, non debbono essere esaminati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla, nei confronti di IV AL, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 3/5/'02 e rinvia ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per nuovo giudizio a carico del medesimo. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004