Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 2
La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni.
È inammissibile, per difetto di specificità, l'appello del P.M. che si limiti a riprodurre una memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 29612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29612 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 887
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1252/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nonché dalle parti civili costituite per i minori Wu.El. , Po.Al. , To.Mi. , Bu.Ma. , T.I. e i rispettivi genitori esercenti la potestà genitoriale, nonché dai genitori di Ma.Ma. in proprio, nel proc. penale nei confronti di:
1) RO.La. nata in (omesso) ;
2) D'.Fi. nata a (omesso) ;
3) CO.Da. nata a (omesso) ;
4) C.P. nata in (omesso) ;
5) OL.Fr. nata in (omesso) ;
6) M.E. nata in (omesso) ;
7) P.G. , nato a (omesso) ;
8) B.S. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 31 marzo 2009 della Corte d'appello di Brescia;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Uditi i difensori delle parti civili e degli imputati che hanno concluso come da verbale d'udienza;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierno processo coinvolge sei insegnanti di ruolo della scuola materna "(omesso) ":
Ro.La. nata in (omesso) ;
D'.Fi. nata a (omesso) ;
Co.Da. nata a (omesso) ;
C.P. nata in (omesso) ;
Ol.Fr. nata in [...] il (omesso) ;
M.E. nata in (omesso) ;
nonché un ausiliario (P.G. nato a (omesso) ) ed un sacerdote (B.S. nato a (omesso) ),
quest'ultimo dimorante in alcuni locali siti nel medesimo stabile in cui sorgeva l'edificio scolastico.
A tutti, secondo la tesi accusatoria, è stato contestato il reato p. e p. dall'art. 416 c.p. perché si associavano tra di loro e con persone allo stato non identificate per commettere più delitti al fine di abusare in maniera sistematica di bambini frequentanti la scuola materna "XXXXXXX", sia all'interno dell'istituto, sia conducendoli al di fuori dei locali dello stesso, anche mediante violenze sessuali di gruppo ed al fine di produrre materiale pedo- pornografico.
Individualmente poi, in concorso tra alcuni di loro nonché con persone non identificate, agli imputati sono stati contestati i singoli reati-fine, connotati da condotte di abuso sessuale di varia natura ed intensità, realizzate sia all'esterno, che all'interno dell'istituto.
Gli ulteriori capi di imputazione sono 36 in danno di 24 bambini, allievi della suddetta scuola materna, e fanno riferimento in genere al reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c., art. 609 octies c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri non identificati, in qualità di insegnanti presso la scuola materna "XXXXXXX", mediante abuso dell'autorità derivante dal fatto che la vittima era loro affidata per ragioni di educazione e di istruzione, con violenza consistita nell'agire nonostante l'espressa opposizione della stessa e con minaccia consistita nel dirle che se avesse parlato con la mamma l'avrebbero uccisa, costringevano in più occasioni gli allievi suddetti, minori degli anni dieci, dopo averli indebitamente condotti all'esterno dell'istituto scolastico, a subire atti sessuali consistiti nello spogliarli, nel baciarli sulla bocca, nel toccarli nelle parti intime, nello spalmare del miele sul loro corpo per poi leccarli;
commettendo i fatti in più persone riunite e quindi in gruppo.
Alcuni capi di imputazione fanno riferimento al reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 600 ter e 600 sexies c.p., perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commettendo gli abusi sessuali suddetti e fotografandoli, sfruttavano alcuni minori per realizzare esibizioni pornografiche e produrre materiale pornografico;
con le aggravanti dell'essere i fatti commessi in danno di persona minore degli anni quattordici;
dell'essere i fatti commessi da insegnanti e quindi da incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni e su minore affidato per ragioni di educazione ed istruzione;
dell'essere i fatti commessi con violenza e minaccia.
I fatti sono stati commessi, secondo la tesi accusatoria, fino al (omesso) .
2. Il Tribunale di Brescia, al termine di un lungo e complesso dibattimento, le cui udienze si sono svolte dal 2004 al 2007, con sentenza pronunziata in data 6 aprile 2007, ha assolto tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
3. Il Tribunale ha considerato innanzi tutto le dichiarazioni dei minori coinvolti nella vicenda e le testimonianze dei genitori a partire dalla rivelazione primigenia del (omesso) . Le dichiarazioni dai minori sono state rese dapprima ai genitori e, successivamente, al g.i.p. in sede di incidente probatorio. In generale e preliminarmente il tribunale ha segnalato una peculiarità del processo data dal fatto che, in seguito alla prima ed alle successive rivelazioni, e precisamente a partire dal (omesso) e fino all'autunno, si svolgevano ripetute e frequenti riunioni, nel corso delle quali i genitori che avevano appreso il racconto dei figli portavano a conoscenza degli altri l'esistenza di fatti sospetti, connotati nel senso dell'abuso sessuale informando, altresì, circa alcuni particolari specifici di detti fatti e circa i bambini coinvolti nelle narrazioni.
Si era così determinata una situazione che il tribunale denomina come "dichiarazioni a reticolo", evidenziando come l'instaurazione tra i genitori, in un contesto emotivo particolarmente pregnante e segnato dalla convinzione circa la veridicità dei fatti narrati dai bambini, di un costante circuito informativo, che per un verso aveva condizionato l'approccio emotivo con i figli, provocando l'instaurazione di meccanismi di pressione e suggestione, tali da compromettere in radice la genuinità delle narrazioni;
per altro verso aveva favorito la rielaborazione in chiave soggettiva dei racconti per tale via appresi - dai quali sarebbero stati espunti gli elementi palesemente fantastici od incoerenti con l'idea dell'abuso sessuale - nonché la rilettura e l'enfatizzazione di una serie di comportamenti dei bambini, solo a posteriori ritenuti effetto di trauma od espressione di sessualizzazione non confacente all'età. Ha ulteriormente osservato il tribunale che, anche se il bambino, ove lasciato esprimere spontaneamente, di solito è in grado di fornire una ricostruzione aderente ai dati reali, è altresì nota la sua minore resistenza ai meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito di interrogazioni provenienti da soggetti che, nella sua percezione, rivestono particolare autorevolezza ed hanno con lui un legame affettivo intenso, potendo, proprio in ragione di ciò, instaurarsi una dinamica di assecondamento rispetto a ciò che l'adulto "si attende o teme di sentire".
Il meccanismo suggestivo - ha osservato il tribunale - può esprimersi non soltanto attraverso la domanda posta dall'adulto, ma può anche derivare da un complesso di fattori associati, non ultimi quelli di carattere gestuale ed emotivo, attraverso i quali l'adulto, spesso in modo inconsapevole, fa comprendere al bambino l'oggetto della propria aspettativa.
Ulteriore forma, meno diretta, ma ugualmente distorcente, di inquinamento delle dichiarazioni può poi derivare, pur in assenza di suggerimento (anche indiretto) di contenuti, dalla ed. "confabulazione forzata" conseguente alla pressione psicologica esercitata dall'interrogante a fronte della quale il minore può essere indotto ad esprimere una qualche narrazione ricorrendo ad elementi fantastici o tratti dal proprio patrimonio di esperienze.
4. All'origine della vicenda oggetto del presente processo si ponevano le rivelazioni provenienti dalla piccola B.L. , emerse, per la prima volta, la sera del (omesso) e raccolte, anche in seguito, essenzialmente dalla madre, Sa.Ni. .
Di particolare importanza ai fini probatori erano inoltre le trascrizioni di due colloqui registrati dalla madre il (omesso) (ossia nei giorni immediatamente successivi al primo racconto), che rivestivano fondamentale importanza in quanto consentivano di attingere direttamente la voce della bambina e di cogliere le modalità della conversazione con la madre.
L..B. aveva iniziato a fare le proprie rivelazioni alla madre Ni..Sa. la sera del (omesso) , lo stesso giorno in cui i bambini dell'asilo avevano fatto un'uscita da scuola per la manifestazione denominata "Festa della primavera". Dopo essere stata rimproverata dal padre per il suo comportamento esuberante ed essersi recata in bagno, B.L. aveva iniziato a raccontare alla madre della "festa della primavera", dicendole in tale contesto che vi erano degli uomini africani che le davano fastidio e che facevano rumore, che usciva spesso da scuola, che nell'ambito di queste uscite veniva portata dalle maestre ad uno spettacolo ove vi erano dei "fragoloni", nel corso del quale, fra l'altro, tra bambini si scambiavano baci sulle guance. Nel successivo colloquio (registrato), avvenuto il (omesso) , la bambina riferiva alla madre di un'uscita dalla scuola in bicicletta;
descriveva sue compagne travestite da NE o da AP SS;
diceva che delle signore (che spiegavano cose "che solo i grandi sanno") le avevano baciate e faceva riferimento ad adulti che continuava a definire come "fragoloni".
Nel prosieguo della conversazione, la bambina diceva di essere uscita dall'asilo in macchina e non più in bicicletta, che le autovetture erano delle maestre La..Ro. e Fi..D'. ;
faceva riferimento ad uno spettacolo dei "fragoloni" e a baci che avrebbero ricevuto le sue compagne A. e D. .
La mattina del (omesso) avveniva un secondo colloquio fra la Sa. e la figlia, anch'esso registrato.
In questo colloquio vi erano, fra l'altro, riferimenti a "fragoloni buoni" e a "fragoloni cattivi", e la bambina a seguito di domande della madre, affermava che "l'avevano toccata", senza tuttavia fornire più precisi elementi in merito.
Osservava il Tribunale che emergevano con evidenza le insistenze alle quali era stata sottoposta la bambina, nonché la frammentarietà e la confusione del racconto, costellato da numerose risposte di cui non si coglieva il significato e segnato dal continuo sforzo della piccola B.L. di assecondare la madre, introducendo altresì elementi fantasiosi.
Inoltre la Sa. aveva riferito di racconti di B.L. nei giorni immediatamente successivi al (omesso) , nel corso dei quali la bambina aveva narrato di essere stata spalmata di miele e poi di essere stata leccata su varie parti del corpo, comprese le parti intime, associando al gesto una sensazione di disgusto. B.L. , ancora nei giorni successivi del (omesso) , aveva raccontato di aver mangiato la "cacca" messa in una ciotola che le aveva porto l'uomo nero;
aveva detto che era stata spalmata una torta di crema sul suo viso;
aveva narrato che le avevano infilato uno stuzzicadenti nel "culetto" ed aveva infine riferito di un asino torturato.
Il Tribunale, esaminando nel dettaglio questi racconti, ne riteneva la complessiva inattendibilità, considerate le pressioni esercitate dalla Sa. sulla figlia, l'incongruenza in alcuni casi e la mancanza di connotati sessuali in altri e la ricostruzione degli stessi, in chiave necessariamente abusante, che ne aveva fatto la Sa. medesima.
5. Il tribunale è poi passato ad esaminare distintamente le dichiarazioni degli altri minori e le ha valutate complessivamente. Il Tribunale disattendeva la portata di tale complessivo materiale probatorio, osservando:
che le singole narrazioni, oltre a presentare significative discordanze, evocavano contesti, luoghi e circostanze spesso scarsamente plausibili e, talora, nitidamente fantasiosi, nonché modalità dei presunti abusi profondamente difformi, rivelando, in molti casi, dettagli contenutistici singolarmente coincidenti con informazioni apprese in modo distorto dall'interrogante;
che tutti i racconti dotati di un minimo di contenuto erano emersi soltanto dopo che i genitori - per lo più calati in un contesto emotivamente coinvolgente e convinti della realtà dell'abuso - avevano appreso della vicenda processuale, sicché anche i profili di omologia scontavano il dubbio (e spesso la certezza) di un approccio contaminante, che, anche nell'ottica di una valutazione complessiva, non offriva alcuna rassicurazione;
che tenuto conto del numero dei bambini coinvolti (ben ventiquattro) e del tenore delle narrazioni, spesso evocanti fatti altamente traumatici, era davvero singolare che nessun bambino avesse lasciato trapelare alcunché di significativo prima che i genitori venissero informati, od avesse manifestato comportamenti tali da destare serio ed immediato allarme e conseguente approfondimento. La notazione valeva anche per L..B. , la cui prima rivelazione, venuta all'attenzione di una madre già in stato di allerta, appariva del tutto vaga e frammentaria e non destava, di per sè, alcuna preoccupazione;
che non poteva neppure ritenersi che i minori non avessero mai dato corso a narrazioni, prima del propagarsi del caso, a causa delle minacce loro rivolte dai presunti abusanti, posto che non tutti i bambini avevano evocato intimidazioni ed era non verosimile, data la varietà delle personalità individuali e la naturale imprevedibilità delle reazioni dei soggetti in tenera età, che tutti avessero reagito allo stesso modo, chiudendosi in sè stessi e non cercando, invece (almeno alcuni di essi), la protezione delle figure familiari di riferimento;
che l'esame del progressivo sviluppo dei contenuti dava conto di come da un nucleo iniziale segnato da alcune somiglianze con il resoconto fornito dalla Sa. alla riunione del (omesso) ed evocante travestimenti da personaggi delle favole nonché presunti abusi commessi in un teatro, si giungesse (attraverso una via tortuosa, segnata dalla circolazione e dal fraintendimento delle informazioni e da narrazioni sempre più diversificate), alla collocazione dei fatti delittuosi all'interno e all'esterno dell'istituto scolastico da parte di Ma..Bu. , la quale, però, non aveva evocato spontaneamente la circostanza, ma era stata, sul punto, ripetutamente provocata dalle domande dei genitori, alle quali aveva per lungo tempo risposto negativamente;
che solo i racconti successivi a quello di Bu.Ma. , anche quando resi da bambini che avevano già parlato in precedenza, contenevano analogo riferimento (evocando anche altri particolari delle rivelazioni della Bu. ), il che portava a concludere che proprio la divulgazione delle informazioni si poneva, verosimilmente, alla base dei profili di convergenza;
che più in generale, appariva significativo che, laddove i genitori erano rimasti meno coinvolti nelle riunioni ed avevano evitato di reiterare per mesi gli interrogatori, le narrazioni, oltre che più circoscritte, risultavano vaghe, connotate da maggiore eccentricità e meno ricche (o del tutto prive) di connotati sessuali, talora persino finendo per delineare situazioni piacevoli.
6. A fronte della scarsa attendibilità dei racconti e della equivocità dei possibili riscontri, vi era viceversa la scarsa plausibilità della vicenda processuale, evidenziata dal quadro complessivo emerso con riguardo al contesto scolastico, sottoposto nel (omesso) a frequenti controlli e nel cui ambito avevano gravitato numerosi soggetti esterni, che non avevano segnalato alcuna anomalia.
7. Il Tribunale esaminava poi la problematica concernente le perizie psicologiche.
Osservava tuttavia a tale proposito il primo giudice, che mentre con riguardo alla verifica della capacità a testimoniare esistevano, ormai, nella letteratura scientifica orientamenti condivisi, con riferimento invece alla individuazione dei c.d. "indicatori di abuso" (PTSD e comportamenti sessualizzati), era (da una parte) pacifica l'inesistenza di una sindrome specifica di trauma sessuale ed incontroverso che l'assenza dei suddetti indicatori non escludesse, di per sè, la sussistenza del trauma, mentre (dall'altra) si registravano orientamenti variegati e profondamente discordanti circa la possibilità stessa di individuare, nel bambino, un quadro in grado di designare anche solo profili di compatibilità con situazioni di abuso. Ne derivava che appariva dubbia persino l'attendibilità di inferenze fra sintomatologia ed abuso sessuale formulate anche in termini di compatibilità.
Osservava il Tribunale che dagli atti peritali si desumeva un insufficiente approfondimento ed una troppo sbrigativa valutazione dei dati rilevati, e si evidenziava, altresì, in molti casi, anche un'inadeguata esplorazione di ipotesi esplicative di carattere alternativo, pur ricavabili dai dati suddetti.
Concludeva pertanto il Tribunale nel senso che - pur dovendo essere tenuti in debita considerazione comportamenti anomali e sessualizzati quale elemento potenzialmente idoneo a confortare, sia pure debolmente, il portato narrativo dei bambini - doveva escludersi che le valutazioni operate dai periti potessero valere quale elemento di riscontro delle ipotesi accusatorie, atteso che, se già sul piano teorico era incerta la possibilità di individuare una sintomatologia correlabile, sia pure in termini di mera compatibilità, all'abuso sessuale, sul piano concreto le conclusioni formulate risultavano fondate su presupposti fattuali incompleti rispetto agli sviluppi dibattimentali e, soprattutto, apparivano affette da seri vizi nell'impostazione metodologica, nell'approccio e nella raccolta dati.
8. Con riferimento agli accertamenti medico-legali, il Tribunale dava atto di aver conferito l'incarico a due collegi peritali, parzialmente coincidenti nelle persone, di accertare la presenza in zona genitale ed anale dei bambini, di segni ed anomalie che potessero essere correlabili con fatti di abuso sessuale. Occorreva tuttavia sottolineare, a tale proposito, che i quadri lesivi riportati dalla letteratura medico-legale (soprattutto nei casi in cui manchino chiari e devastanti indicatori di una violenta penetrazione) apparivano quanto mai poliedrici e variegati, tanto che gli stessi periti avevano sottolineato la difficoltà di esprimere giudizi certi.
Ciò era tanto più vero nel caso in esame, poiché la diagnosi doveva essere fatta a distanza di anni dalla data del presunto evento traumatico e, trattandosi di soggetti in tenera età, la maggior parte dei reperti tendeva a sparire con il decorso del tempo. Si registravano inoltre importanti divergenze tra gli studiosi sia circa la modalità di acquisizione dei reperti che in merito alla valenza indicativa da attribuire ai medesimi.
Rilevava pertanto il Tribunale che nell'apprezzamento delle risultanze peritali si imponeva particolare vaglio critico. Era stato inoltre sollevato il problema della inattendibilità delle valutazioni eseguite sulle sole fotografie ed a tale proposito osservava il Tribunale, che pur dovendosi ribadire l'importanza della visita diretta e la conseguente cautela nell'apprezzamento delle valutazioni espresse sul solo materiale fotografico, la problematica non poteva neppure essere sopravvalutata, posto che stante la necessaria brevità della visita sul minore eseguita dai collegi peritali, l'esame ponderato delle risultanze poteva poi avvenire solo sul materiale fotografico così realizzato.
Osservava ancora il Tribunale che non vi era neppure accordo fra gli studiosi in merito alla interpretazione, in relazione a fatti di presunto abuso sessuale, dei segni anali e vaginali riscontrabili sui minori e che in letteratura erano state proposte più classificazione dagli esperti della materia.
Anche per tale aspetto era quindi necessario un particolare vaglio critico nell'esame delle risultanze medico-legali delle visite effettuate sui minori coinvolti nella vicenda processuale.
9. Avverso questa pronuncia proponevano appello sia il P.M. che le parti civili.
La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 31 marzo - 23 giugno 2009 rigettava le impugnazioni del P.M. e delle parti civili confermando la pronuncia di primo grado e condannando le parti civili al pagamento delle ulteriori spese processuali.
10. Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia indistintamente nei confronti di tutti gli imputati, nonché alcune parti civili con distinti ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del P.G. è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il P.G. ricorrente deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'appello del pubblico ministero.
Nella impugnata sentenza si da atto che l'appello del P.M. era costituito dalla riproduzione testuale delle memorie depositate nel corso della discussione che avevano preceduto la sentenza di primo grado.
Però la circostanza, pacifica, che nell'atto di appello sia stato integralmente riportato il testo delle precedenti memorie depositate dal P.M., non rende, per ciò solo, carente di specificità l'appello.
Con il secondo motivo il P.G. ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione sia intrinseca che in rapporto alle risultanze processuali.
Contesta l'affermazione della Corte di merito secondo cui le rivelazioni e dichiarazioni dei minori offesi non potevano assurgere ex se a livello di prova;
e che, a fronte di ciò, i possibili riscontri avrebbero dovuto essere tali da assurgere essi ad autonoma fonte di prova.
In realtà l'autonoma fonte di prova stava già nelle dichiarazioni dei minori ed in particolare di quegli otto bambini che avevano riferito particolari non suscettibili di alterazione per induzione o mera suggestione.
Osserva il P.G. che il trauma infantile conseguente all'abuso è una realtà che non può essere eliminata;
esso tende inevitabilmente ad emergere o riemergere attraverso il linguaggio dei sintomi, essendo un'esperienza che va oltre le possibilità di pensiero e di parola della vittima e che è contrastata da forti comportamenti difensivi di rimozione, negazione, razionalizzazione, dissociazione. Se, da altro lato, occorre considerare il deficit della memoria infantile, è necessario comunque approfondire ed esaminare i processi di decodificazione e recupero dei ricordi infantili non essendo condivisibile la tesi che accredita la c.d. sindrome del "falso ricordo".
Nell'interrogare il bambino, non si può non tenere conto della necessità di contrastare quella pressione che blocca il racconto spontaneo e che proviene da due fronti: dal mondo interno del bambino per i meccanismi di rimozione, evitamento e dissociazione derivanti dal trauma e per la rottura dei legami di fiducia e di attaccamento nei confronti dell'adulto; dal mondo esterno con i divieti, le intimidazioni, le minacce.
La Corte d'appello non ha adeguatamente tenuto conto del fatto che la percezione di condotte "cattive" a cui il bambino non si è sottratto, sentendosene perciò in qualche modo partecipe, e che non ha neppure riferito ai genitori quando i fatti accadevano, porta a sensi di colpa e di vergogna che costituiscono ulteriore remora a riferire anche dietro domande specifiche.
Indicazioni coerenti con tali considerazioni risultavano altresì dalle valutazioni espresse dalla perizia psicologica svolta dai periti c. e m. .
Osserva inoltre il P.G. ricorrente che su alcune bambine erano state riscontrate tracce, talora particolarmente significative, anche soltanto a livello di mera anomalia.
In sintesi la Corte avrebbe dovuto riconoscere al portato narrativo dei minori l'efficacia di una valida, significativa e autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati per reati loro ascritti.
2. Sono stati poi proposti cinque ricorsi per cassazione dalle parti civili costituite da cinque dei 24 minori, parti offese nel processo, e segnatamente i minori Wu.El. , Po.Al. , To.Mi. ,
Bu.Ma. , T.I. , e dai genitori esercenti la potestà
genitoriale, nonché da uno solo dei genitori di Ma.Ma. in proprio.
I ricorsi delle parti civili ripercorrono e sviluppano ulteriormente le già menzionate censure dal P.G. alla sentenza impugnata.
3. L'imputata Ro.La. ha presentato memoria difensiva;
parimenti hanno fatto gli imputati Co.Da. e P.G. .
4. La stretta connessione tra i vari ricorsi e le censure che questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare il secondo motivo del ricorso del P.G. ed il primo dei ricorsi delle parti civili, quello in data 24/09/2009, sono in buona parte sovrapponibili) ne consente la trattazione congiunta non senza aver preliminarmente rilevato l'ammissibilità dei ricorsi delle parti civili perché diretti ad ottenere, dagli imputati, la condanna al risarcimento dei danni;
ammissibilità che invece difetterebbe ove le impugnazioni delle parti civili fossero prive di specifico riferimento agli effetti civili della sentenza impugnata che si intendessero perseguire (v. Cass., sez. 2^, 23 maggio - 21 settembre 2007, n. 35224).
5. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che - come più volte affermato da questa Corte - le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorché la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o, come nel caso di specie, infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l'ambiente scolastico, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà.
Ed infatti - ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza (Cass., sez. 3^, 6 maggio - 8 luglio 2008, n. 27742) - si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa (Cass., sez. 3^, 3 luglio 1997, Ruggeri). In altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale - proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l'incidenza in concreto - presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne;
la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle;
nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno;
la qualità e la natura delle dinamiche familiari;
i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., sez. 3^, 4 ottobre 2007, Bagalà). È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva: ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni.
C'è sì la astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di rendere una testimonianza utile e precisa;
ma resta ferma l'esigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione (sui limiti di rilevabilità dei "condizionamenti familiari" del minore abusato v. Cass., sez. 3^, 4 ottobre - 21 novembre 2007, n. 42984). Più volte questa Corte (Cass., sez. 3^, 26 settembre - 29 ottobre 2007, n. 39994) ha affermato che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole generali in materia di testimonianza, in relazione alla attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, richiede la necessità di accertare, da un lato, la capacità a deporre, ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall'altro, il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute.
È vero - come puntualmente osserva la sentenza impugnata - che il minore in tenera età non può riferire ciò che non sa, ma è altrettanto vero che i concetti di spazio e di tempo sono per lui estremamente limitati e non si può quindi pretendere una narrazione logica in ogni sua parte. Cfr. Cass., sez. 3^, 23 maggio - 21 settembre 2007, n. 35224, secondo cui è manifestamente illogico che un bambino possa inventarsi completamente fatti che esulano del tutto dalla sua esperienza anche fantastica;
però - ha precisato Cass. sez. 3^, 4 ottobre 2007 - 21 novembre 2007, n. 42984 - occorre pur sempre un ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni. Solo un siffatto esame complessivo, una volta accertata la capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può consentire di escludere l'intervento di fattori inquinanti idonei ad inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità. Cfr. Cass., sez. 3^, 7 novembre 2006 - 7 febbraio 2007, n. 5003, secondo cui la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessiva, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno.
In particolare - in una vicenda similare di ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna, analoga a quella di cui è processo - questa Corte (Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello) ha affermato che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte;
interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.
Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato (Cass., sez. 3^, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007, n. 9801; Cass., sez. 3^, 3 aprile -16 maggio 2008, n. 19729; per l'utilizzabilità delle deposizioni "de relato" aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali cfr. anche, più recentemente, Cass., sez. 3^, 11 giugno 2009 - 24 luglio 2009, n. 30964).
6. Punti di emersione di questa rilevata specialità dell'audizione dei minori abusati sono alcune disposizioni processuali che la differenziano dalle deposizioni testimoniali in genere. Ed infatti l'art. 498 c.p.p., comma 4, esclude per i testi minorenni l'esame diretto e il controesame condotto dalle parti (c.d. esame incrociato o cross examination), al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità della sua deposizione.
Il medesimo art. 498 c.p.p., al successivo comma 4 bis prevede poi che, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, l'esame del testimone minorenne possa svolgersi secondo le modalità "protette" indicate per l'incidente probatorio nell'art. 398 c.p.c., comma 5 bis, e cioè presso strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione del minore, e con la documentazione fonografica o audiovisiva, o in mancanza con le forme della perizia o della consulenza tecnica.
Ed inoltre l'art. 498, al comma 4 ter contempla che per determinati reati a sfondo sessuale l'esame del minore vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Sempre con riferimento ai reati sessuali l'art. 609 decies c.p., comma 2, prevede che l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'Autorità giudiziaria che procede (Cass., sez. 3^, 16 aprile - 14 maggio 2009, n. 20252); per l'assistenza in sede di deposizione testimoniale del minore v. Cass., sez. 3^, 28 settembre - 21 novembre 2005, n. 41676); assistenza peraltro non obbligatoria (Cass., sez. 3^, 25 marzo - 20 maggio 2003, n. 22066). Inoltre, stante la particolare vulnerabilità psichica dei minori, a maggior ragione valgono anche per le loro deposizioni testimoniali il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499 c.p.p., comma 2) e il divieto di domande suggestive, che tendono a suggerire le risposte (art. 499 c.p.p., comma 3; v. Cass., sez. 3^, 13 febbraio - 03 aprile 2008, n. 13981). Sulle particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore cfr. Cass., sez. 3^, 30 settembre - 11 novembre 2009, n. 42899. A ciò si aggiunge che, al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misure suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore. Cfr. Cass., sez. 4^, 8 giugno 2006, secondo cui non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell'analisi delle dichiarazioni del minore quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. "Carta di Noto"; criteri che si risolvono in validi suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Cass., sez. 3^, 10 aprile 2008, Gruden), ancorché non tali da comportare, nel caso di inosservanza di dette prescrizioni, la nullità dell'esame testimoniale. Giova anche l'indagine psicologica del minore abusato che comunque non è indefettibile (Cass., sez. 3^, 6 novembre - 4 dicembre 2007, n. 44971).
7. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazione della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziali, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazione;
nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, poi, quando la parte offesa di abusi sessuali sia in particolare un minore, le dichiarazioni rese da quest'ultimo, soprattutto ove espresse in termini prevalentemente sintomatici dell'abuso subito, se non proprio con quello che è stato definito il linguaggio dei simboli, piuttosto che in termini positivamente narrativi dello stesso, richiedono una specifica verifica di attendibilità, con la ricerca di elementi probatori, anche solo indiziari, dello stesso segno.
Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste, ma in quest'ultima evenienza (quella dell'abuso sessuale su minori) è richiesta al giudice di merito una articolata analisi critica - anche e soprattutto - degli elementi probatori di conferma. Cfr. Cass., sez. 3^, 17 ottobre 2007 - 28 gennaio 2008, n. 4069, che ha affermato che è affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.
8. Altra considerazione di carattere generale è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori asseritamente abusati è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.
Il giudizio di legittimità invece rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
A questa Corte non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.
Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità del minore asseritamente abusato si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito.
Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni - secondo un connettivo di vario genere (di inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di una affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.
Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sulla analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone.
In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello) - nella già richiamata vicenda similare di ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna - ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio ne' manifestamente illogico del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente;
la possibilità di una indagine extratestuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.
Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
9. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune dei ricorsi proposti, dal P.G. e dalle parti civili, avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Brescia è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni dei minori e delle altre risultanze processuali;
dissenso peraltro espresso in termini generali - ossia in termini di ritenuta attendibilità ed idoneità delle narrazioni dei minori ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti dagli stessi - senza peraltro specifici riferimenti alle posizioni dei singoli imputati accomunate in un'indifferenziata ipotesi di concorso nell'asserita attività di abuso e senza alcuna specificazione di chi abbia fatto cosa.
Ma - si ripete - non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito.
Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.
Certo - può notarsi subito - sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello e del Tribunale di Brescia lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione;
mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo delle parti ricorrenti, le perplessità di alcune dichiarazioni dei minori che appaiono uscire dalle ambiguità del linguaggio simbolico, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.
Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5 vigente già all'epoca della sentenza di primo grado: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Cfr. anche - con riferimento specifico ai reati di violenza sessuale su minorenni - Cass., sez. 3^, 4 ottobre 2007, Bagalà, che ha precisato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, "al di là di ogni ragionevole dubbio", per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un'esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica;
in particolare nella disamina delle dichiarazioni, rileva soprattutto l'ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni.
Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
10. Passando in dettaglio a valutare le censure mosse dalle parti ricorrenti, deve innanzi tutto esaminarsi il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale, che è inammissibile.
Deve considerarsi che la Corte d'appello con ordinanza del 6 ottobre 2008 ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello del p.m. per difetto di specificità.
Ha osservato la Corte territoriale che era vero - come denunciato dalla difesa degli imputati - che l'appello del p.m. recava la trascrizione del contenuto di due memorie depositate nella fase conclusiva del giudizio di primo grado.
In questa parte effettivamente l'appello del p.m. difettava di specificità.
Ha infatti affermato in proposito questa Corte (Cass., sez. 4^, 3 luglio 2007, Scicchitano) che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di difetto di specificità. Analogamente Cass., sez. 6^, 11 marzo 2009, Anione, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
principio questo che può essere traslato all'atto d'appello che si limiti a riprodurre una memoria prodotta nel giudizio di primo grado la quale, ovviamente, non può tener conto delle motivazione della sentenza appellata.
La Corte d'appello di Brescia ha però considerato che l'appello del p.m. conteneva comunque anche una parte finale in cui si sottoponeva a critica la sentenza impugnata e quindi ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello del p.m..
Di ciò il P.G. non ha ragione di dolersi avendo la Corte d'appello ritenuto ammissibile l'appello del p.m. ed avendo conseguentemente proceduto ad una nuova valutazione, critica e complessiva, delle risultanze processuali pervenendo alla conclusione di confermare la sentenza di primo grado;
conclusione censurata con il secondo motivo del ricorso del P.G..
11. Il secondo motivo del ricorso del P.G. e gli altri motivi delle parti civili ruotano tutti attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di mancato raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati agli imputati. Richiamando una serie di elementi emergenti dalla dichiarazioni dei minori il P.G. e le parti civili pervengono alla conclusione che la Corte, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto riconoscere al portato narrativo dei minori l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati per reati loro ascritti.
Il PG e le parti civili però non fanno altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali;
d'altra parte predicano un'autosufficienza delle dichiarazioni dei minori le quali invece - come già sopra rilevato nella premessa in diritto - ove sintomatiche di un abuso sessuale, ma non positivamente narrative dello stesso, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma.
Quindi correttamente la Corte d'appello, e prima ancora il Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati agli imputati ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare la Corte d'appello ha ripercorso l'esame delle singole dichiarazioni dei minori distinguendo quelle degli otto bambini che le resero subito dopo le prime dichiarazioni della piccola B.L. e quelle - ritenute maggiormente contaminate - rese dopo l'estate del XXXX per pervenire ad una valutazione di insieme delle narrazioni via via esternate da un nutrito numero di bambini frequentanti l'asilo "XXXXXXX" nell'anno scolastico (omesso) ;
valutazione che - secondo l'apprezzamento di merito della Corte territoriale - non consente di delineare un quadro unitario, atto a raggiungere il grado di univocità e concretezza richiesto per integrare la prova in sede processuale penale.
Vi è una certa assonanza fra i racconti - prosegue la Corte - al di là della quale si coglie invece l'estrema divaricazione dei vari portati narrativi per la notevole diversità dei racconti, che giunge sino all'inconciliabilità.
La Corte ha in particolare escluso che, al di là del dato unificante delle "uscite" dei bambini dall'asilo, fosse rinvenibile un quadro comune unificante, che invece risultava frammentato, quasi come se i bambini a piccoli gruppi fossero stati fatti uscire insieme dall'asilo, per poi essere subito divisi, in modo tale da perpetrare su ciascuno di essi gli abusi con protagonisti attivi e modalità le più diverse.
La Corte non ha mancato di sottolineare le incongruità delle narrazioni: c'è stato chi ha parlato di bambini travestiti e chi invece ha riferito i travestimenti ai "grandi"; chi ha parlato di uscite a piedi e chi di bambini stipati in auto a gruppi di sette/otto ovvero ancora di pulmini;
chi ha parlato di luoghi esterni all'asilo; chi della palestra della scuola (luogo ben noto ai minori, sul quale pertanto non potevano equivocare) e chi addirittura del giardino della scuola "XXXXXXX"; chi ha parlato di gite piacevoli, di pranzi, di merende e di bagni in piscina e chi invece ha detto di essere stato tenuto con la testa sott'acqua o costretto a mangiare e leccare ogni genere di schifezza;
chi ha dichiarato che l'abusante si chiamava "g. " (nelle duplici versioni di bambino e di adulto, di buono e di cattivo); chi ha detto che erano due anziani rispondenti al nome di "f. " e di "G. " e chi, ancora, ha parlato di una pluralità di persone (con tutta la variegata gamma di travestimenti); chi ha raccontato di messe nere e chi di uomini che si rotolavano nel fango;
chi di bambini tenuti sdraiati in una stanza chiusa a chiave e chi di gite al castello e così via, secondo una fioritura di racconti dipanatasi dapprima nel (omesso) e poi dalla tarda estate del medesimo anno, senza possibilità di rinvenire negli stessi un minimo tessuto connettivo. Neppure il ruolo delle maestre - prosegue la Corte d'appello - è univoco, poiché vi sono minori che le hanno evocate come complici;
altri che le hanno evocate come oppositrici degli adulti che li prelevavano ed altri ancora che non le hanno evocate affatto. Ha altresì notato la Corte che laddove un minore nel racconto aveva chiamato in causa la presenza di altri minori, indicandone il nome, il racconto a sua volta effettuato da coloro che erano stati indicati non corrispondeva mai, neppure a grandi e generiche linee, a quello del primo chiamante.
12. La sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico.
Ha osservato come le prime dichiarazioni della bambina B.L. - la "rivelazione primigenia" da cui muoveva e si snodava tutta la vicenda dell'asilo "XXXXXXX" e dalla quale erano poi originate via via gli altri racconti dei bambini - non contenessero riferimenti sessuali e che tali riferimenti fossero sorti solo a seguito delle stimolazioni poste in essere dalla madre;
così sono stati - secondo la Corte - anche i primi racconti dei bambini sentiti all'inizio della vicenda (oltre a B.L. , D.A. , R.D. , D.C.
, T.I. , O.S. , B.H. e Qu.Gi. ),
taluni gioiosi ed innocui, altri con riferimenti a fatti di possibile natura sessuale, ma inverosimili in sè e contradditori fra loro. La Corte d'appello ha altresì dato conto del clima complessivo in cui si erano inseriti i racconti degli altri bambini a decorrere dalla tarda estate XXXX e del possibile comportamento di "compiacenza" del minore (nel senso di tendenza a dire ciò che l'adulto vuole sentire) di cui si erano avuti "lampanti esempi" anche nel corso degli incidenti probatori.
Richiamando poi l'esame peritale, ha rilevato la Corte che con riferimento agli otto minori che avevano, in modo variegato, riferito di penetrazioni, nessun riscontro era risultato di lesioni positivamente osservate dai genitori in parallelo all'accadere degli ipotetici fatti;
nessun riscontro era stato positivamente acquisito in esito alle visite pediatriche e seguite nel (omesso) da alcuni di essi (B.L. , D.A. e R.D. ), mentre solo per due di essi (R.D. e T.I. ) erano stati rilevati, in sede di accertamenti medico - legali eseguiti nel 2006, reperti di una qualche significatività.
In particolare ha osservato la Corte che le perizie medico-legali, anche in ragione del fatto che erano state svolte nel 2006, quando ormai erano passati oltre tre anni dalla data degli ipotetici fatti, non avevano consentito di attribuire ai "segni" rilevati un significato univoco e sovente neppure di stabilirne la possibile datazione.
Quanto poi alle perizie psicologiche concernenti i minori, l'esito di tali accertamenti peritali - ha osservato la Corte d'appello - è stato nel senso dell'esistenza di "elementi sintomatici di pregressi atti di abuso sessuale, fisico e psicologico" e della "compatibilità" delle dichiarazioni rese "con atti di abuso sessuale".
La Corte però - ancora una volta con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità - ha condiviso i rilievi svolti dal Tribunale, che aveva criticato, con riferimento in particolare alla raccolta dei dati anamnestici e degli eventuali comportamenti sessualizzati dei minori, come descritti dai genitori, una certa sbrigatività nella valutazione del loro portato, posto che senza e seguire l'approfondimento individuale necessario, i periti si erano limitati a compilare delle caselline riassuntive atte a far risaltare più che altro un dato quantitativo.
Ed ha specificamente aggiunto la Corte territoriale che non vi era una relazione biunivoca fra disturbo postraumatico da stress ed abuso sessuale e che pertanto, anche ove si fosse ritenuto per accertato che i bambini esaminati presentassero i sintomi da PTSD (post- traumatic stress disorder), stante l'assoluta non univocità del dato, non sarebbero state revocate in dubbio le conclusioni raggiunte circa l'inattendibilità, singola e complessiva, delle narrazioni dei minori.
Ancora con riferimento a comportamenti sessualizzati, la Corte ha osservato che erano state poche, sul complesso dei minori interessati, le condotte segnalate dai genitori aventi una qualche rilevanza e che quelle atte a destare maggior allarme erano state poste in essere da bambine (R.D. e T.I. ) che, in forme diverse, vivevano situazioni di disagio familiare. 13. La Corte ha poi segnalato che numerose narrazioni contenevano la descrizione di fatti "estremi": - B.L. ha raccontato di aver mangiato escrementi e ha detto che le era stata spalmata una torta in faccia, che insetti avevano camminato su di lei e che le avevano infilato stuzzicadenti nel sederino;
- R.D. ha detto che la leccavano sulla faccia e in bocca con la lingua, che un uomo le toccava la "farfallina" e le faceva male, che le mettevano il miele dappertutto anche nella "farfallina" e poi cominciavano succhiarla;
D.A. ha raccontato che le grattavano dentro la "farfallina", ma erano bravi e facevano piano;
- A.N. ha detto che la maestra Ro.La. la picchiava;
- T.I. ha narrato che le avevano fatto le punture nella vulva e nell'ano, che le avevano messo una spada nel sederino, che con delle sigarette le avevano fatto uscire il sangue, che le avevano messo una crema sugli occhi perché non vedesse dove la portavano, che le avevano messo le cose nel sederino e nella vagina;
- Ma.Ma. ha detto che "g. "
metteva il suo pene nella vagina e nel sederino, facendola piangere, che le metteva il pisello nell'occhio che poi faceva pipì e dopo anche la cacca e lei piangeva perché le faceva schifo, che le metteva la testa sott'acqua e non la faceva proprio mai respirare;
- Bu.Ma. ha raccontato che le mettevano supposte lunghe 10/15 centimetri, che aveva mangiato gli escrementi di un uomo che glieli faceva davanti, che aveva bevuto latte con dentro formiche, che le erano state tagliate le unghie in modo da farle molto male, che ON B.S. , con due strumenti che vibravano, le mangiava e le tagliava la vulva, che avevano messo il "ghiaccio di ferro" (dal quale usciva della polvere che faceva più male delle supposte) ai maschi "dietro" e alle femmine "davanti";
Po.Al. ha narrato che le maestre la spingevano contro un muro e la prendevano a calci e che lei e Ma.Ma. venivano tenute sdraiate su di un letto in una stanza chiusa a chiave;
De.Ro.Ma.El. ha raccontato che degli uomini le mettevano le supposte, sia nella vulva che nell'ano, facendole molto male, che un uomo con la barba e un giovane l'avevano picchiata sulle mani, sulle braccia e sul sederino, che sempre un uomo con la barba le aveva fatto la pipì in faccia, che la maestra l'aveva rinchiusa in una gabbia con uomini mascherati che la picchiavano e che le facevano mangiare escrementi;
- To.Mi. ha detto che gli buttavano la sabbia negli occhi, gli mettevano il nastro adesivo sulla bocca, gli torcevano il braccio, lo picchiavano sugli stinchi, lo frustavano e lo picchiavano con un bastone, lo avevano sporcato con il sangue di una gallina sgozzata;
- S.S. ha raccontato che era stata picchiata sul viso;
- S.S.P. ha detto che uomini cattivi la pizzicavano, le davano pugni sulla pancia e le facevano male;
- Di.Le.Be. ha narrato che era stato picchiato con il manico di un coltello.
Ha osservato la Corte che, a fronte di un tale evidente cumulo di "atrocità", nessun genitore aveva potuto osservare nei bambini alcuna lesione in acuto.
Si trattava peraltro di minori che per l'età, dai quattro ai sei anni appena compiuti, avevano ancora per lo più bisogno dei genitori per lavarsi e per cambiarsi e che pertanto non avrebbero certamente potuto nascondere evidenze in tal senso.
Ha anche considerato la Corte che un bambino in così tenera età, che avesse subito oltraggi di tal fatta, per quanto possa essere minacciato di non dire niente ai genitori e per quanto potesse vergognarsene, non sarebbe riuscito a nascondere i segni psicologici dell'accaduto, estrinsecandosi gli stessi in cadute dell'umore, in mutismo, abbattimento, svogliatezza, invece, in nessuno dei minori interessati, all'epoca in cui si sarebbero svolti i presunti fatti, i genitori avevano notato sintomi di grave disagio psichico o sofferenza.
14. Ulteriore elemento negativo - secondo la Corte d'appello - era costituito dal contesto in cui sorgeva l'asilo XXXXXXX. Il plesso scolastico si trovava nel (omesso) ed era collocato nell'ambito (omesso) .
Questa conformazione rendeva altamente inverosimile che gruppetti di alunni potessero uscire (o rientrare) con le maestre senza essere osservati, poiché, quale che fosse l'uscita prescelta, il gruppetto avrebbe dovuto percorrere un tratto interno con possibilità di essere osservato dagli altri frequentatori anche casuali dell'oratorio, senza contare poi la possibilità di essere visti una volta giunti all'esterno sulla pubblica via.
Inoltre dall'orario della scuola materna e dai dati di presenza del personale si desumeva come fosse quasi impossibile per gli imputati organizzare incontri che necessitavano di preventivi accordi, di una certa programmazione e di libertà di movimento all'interno della scuola, in contraddizione con la pressoché costante presenza di esterni.
In sostanza sarebbe stato assai problematico organizzare le uscite dei bambini senza che il personale della scuola si accorgessero di alcunché.
15. La valutazione complessiva, operata dai giudici di merito, è che le narrazioni dei minori, singolarmente prese ed altresì congiuntamente analizzate, non hanno superato il rigoroso vaglio di attendibilità necessario ai fini di pervenire ad una sentenza di condanna.
In sintesi quindi la Corte d'appello, come già prima il tribunale, è pervenuta alla conclusione, fondata su una motivazione ampiamente sufficiente e immune da contraddittorietà o illogicità sia intrinseca (all'interno del contesto argomentativo che la esprime) sia estrinseca (se posta in relazione con atti processuali indicati dal P.G. ricorrente), che le dichiarazioni dei minori, parti offese dei contestati abusi sessuali, per il loro contenuto essenzialmente sintomatico piuttosto che narrativo degli abusi stessi, e perché resi in un contesto di progressiva suggestione, non assurgono a livello di prova, ma avrebbero richiesto positivi riscontri tali da colmare il deficit probatorio (che avrebbero potuto essere anche meramente indiziari);
tali riscontri sono invece mancati e quindi la valutazione complessiva, che ha tenuto conto di tutte le altre risultanze processuali, comprese le consulenze sopra richiamate, è stata quella di mancato raggiungimento da parte dell'accusa della prova - "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., comma 1) - delle condotte abusive addebitate agli imputati.
16. Pertanto tutti i ricorsi - quello del P.G. e quelli delle parti civili - vanno rigettati con conseguente condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del P.G. e delle parti civili e condanna queste ultime singolarmente al pagamento al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010