Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2009, n. 31168
CASS
Sentenza 20 maggio 2009

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La bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, L. fall..

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza - né viola il divieto di "reformatio in peius" - la decisione con la quale il giudice di appello applichi la circostanza aggravante speciale della bancarotta (pluralità di fatti di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 L. fall.) in riforma della statuizione del giudice di primo grado che abbia, invece, applicato la disciplina della continuazione (art. 81, comma secondo, cod. pen.), in quanto la predetta circostanza è, in realtà, una deroga in "favor rei" alla disciplina generale del concorso dei reati, del cumulo delle pene e della continuazione, i cui presupposti non si discostano da quelli di cui all'art. 81 cod. pen., con la conseguenza che l'imputato può ben conoscere sin dall'inizio il significato dell'accusa ed esercitare il relativo diritto di difesa.

Commentario1

  • 1L’esenzione dai reati di bancarotta nell’ambito della procedura di concordato preventivo
    Andrea Fidanzia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    L'autore, dopo essersi soffermato sulla natura giuridica della c.d. esenzione prevista dall'art. 217 bis. legge fallimentare e sulla mancata corrispondenza di tale istituto con le ipotesi civilistiche di esenzione dalla revocatoria fallimentare, ha svolto una serie di riflessioni finalizzate a circoscrivere l'applicabilità della esenzione penalistica in oggetto ai soli pagamenti e operazioni compiuti nell'ambito di un concordato preventivo “omologato”, indicando, altresì, i limiti del sindacato del giudice penale sul piano concordatario. Infine, si è fatto un cenno alle ipotesi di non punibilità previste dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 , c.d. riforma “Rordorf” delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2009, n. 31168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31168
Data del deposito : 20 maggio 2009

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