Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso sentenza di assoluzione di primo grado, la quale, ancorché non formalmente articolata per capi e per punti, censuri il percorso logico e motivazionale del primo giudice, gravando la soluzione assolutoria adottata, stante il suo effetto pienamente devolutivo che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 46451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46451 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3791
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 019368/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC ZI, N. IL 17/03/1962;
avverso SENTENZA del 22/02/2008 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. PLACCO.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RD PA avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 22 febbraio 2008 con la quale, a seguito di appello del Procuratore Generale contro la sentenza assolutoria di primo grado dai reati di ingiuria e minacce, veniva disposta la riforma della sentenza stessa ed affermata la penale responsabilità della RD per i detti reati, esclusa, quanto alla imputazione di minacce, l'aggravante del capoverso dell'art. 612 c.p.. La RD era stata accusata di aver proferito espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo di RD AF e IO Assunta il 23 giugno 2001.
Deduce:
1) il vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione della violazione del disposto dell'art. 581 c.p.p.. L'appello proposto dal PG sarebbe affetto da genericità perché non indicherebbe i capi e i punti del provvedimento impugnato, sui quali si sarebbe incentrato l'appello e tantomeno la indicazione dei motivi;
2) il vizio di motivazione in relazione alla assunta violazione dei principi posti dall'art. 599 e 603 c.p.p.. In particolare la Corte di merito, dopo aver disposto la rinnovazione del dibattimento, è giunta ad un verdetto opposto a quello di primo grado senza però indicare il tipo di valutazione effettuata sulle nuove prove dedotte dalla difesa della imputata;
3) la prescrizione dei reati.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo non tiene conto del fatto, posto in evidenza nella sentenza di appello, per cui l'impugnazione del PG, pur non formalmente articolata per capi e per punti, ha censurato tuttavia il percorso logico e motivazionale allegato dal primo giudice, gravando la soluzione assolutoria adottata.
Tanto appare pienamente sufficiente a far ritenere proposto un appello ammissibile soprattutto in considerazione del rilievo che si è trattato di un gravame del PG avverso sentenza assolutoria, volto ad ottenere una pronuncia di condanna. Hanno infatti rilevato le Sezioni unite di questa Corte che l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b). Ne consegue che, da un lato, l'imputato è
rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica;
dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (rv. 231675, Mannino;
rv 227357, Donelli). Il secondo motivo è inammissibile.
È indubbio che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (SS.UU. 231679, Mannino). Ed è altrettanto indubbio che tale dovere non può non riguardare, sul piano della motivazione, soltanto gli elementi di valenza opposta al senso della decisione adottata.
Tuttavia trova applicazione, in materia, anche il principio secondo cui la completezza della motivazione sussiste quando è esplicitato il percorso logico e valutativo operato dal giudice del merito senza che sia necessario, da parte sua, l'approfondito vaglio di tutti e di ciascun elemento dedotto dalle parti, laddove la motivazione dia conto del tessuto probatorio e/o indiziario analizzato e ritenuto rilevante e sufficiente, in termini tali, cioè, che la opposta prospettazione difensiva risulti con esso del tutto inconciliabile e incompatibile.
Nella specie, il giudice dell'appello ha analiticamente ripercorso le ragioni della ritenuta attendibilità dei testi della accusa, offrendo un apprezzamento svalutativo delle opposte emergenze e indicando, sia pure succintamente ma nel rispetto dei principi della logica, le ragioni di tale conclusione con riferimento alle testimonianze di segno diametralmente opposto dedotte dalla difesa della imputata. A ciò va comunque aggiunto che, come più volte osservato in questa sede, deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.p., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che,
quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (rv 240123).
Il ricorso in esame, viceversa, si limita a lamentare la omessa approfondita valutazione delle dette testimonianze, senza però precisare le concrete ragioni della rilevanza di tale censura, con riferimento allo specifico contenuto delle menzionate deposizioni. Il terzo motivo è pure infondato.
Il termine prescrizionale dei reati in discussione è quello complessivo, tenuto conto anche delle cause di interruzione, di anni sette e mesi sei. Non è pertanto ancora decorso, maturando nel dicembre 2008.
La soccombenza comporta la condanna della ricorrente alle spese sostenute nel grado dalla parte civile, spese che, sulla base della nota presentata, sono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008