Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 21251
CASS
Sentenza 10 febbraio 2010

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra società del gruppo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 21251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21251
    Data del deposito : 10 febbraio 2010

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