Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra società del gruppo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2010, n. 21251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21251 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 333
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 26841/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AL N. IL 27/11/1944;
avverso la sentenza n. 2148/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Mazzacuva Elisabetta del Foro di Bologna, sostituto processuale dell'avv. Nicola Mazzacuva, difensore della parte civile Spa Ducati Energia, che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita nota spese;
udito l'avv. Lemme Fabrizio del Foro di Roma, difensore dell'imputato, che chiede l'accoglimento del ricorso e deposita note di udienza;
udito l'avv. Sgubbi Filippo del Foro di Bologna, che sviluppa ulteriormente gli argomenti addotti a sostegno del ricorso e chiede la cassazione della sentenza impugnata.
OSSERVA
1.- LL AL ricorre tramite difensori di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 12 febbraio 2009 che, in sostanziale conferma di quella di primo grado, aveva ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di bancarotta per distrazione, elidendo tuttavia l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 in origine contestatagli, reato secondo l'ipotesi di accusa da lui consumato nella qualità di amministratore di fatto della Spa LL, dichiarata fallita il 9 novembre 1998, nonché di presidente o consigliere delle altre società del gruppo, con l'assumere a carico delle società KL, TS e TM un debito di L. 14.910.000.000 nei confronti della Spa SE MA, altra società del gruppo, apparentemente a titolo di corrispettivo per l'acquisto di progetti, in realtà privo di causale e perciò fittizio, trasferendolo poi alla Srl Inteklim Sistemi, cui apparentemente i progetti figuravano essere stati rivenduti, e disponendone infine il pagamento rateale in favore della Spa YO NA, ultima cessionario del credito, cui venivano effettivamente e materialmente corrisposte quattro rate dell'ammontare complessivo di L. 3.381.08.000, somma sottratta alla garanzia del creditori.
2.- La Corte territoriale ripercorre puntualmente la complessa vicenda sulla base del dato documentale costituito dalla sequela di contratti che dal 2 dicembre 1993 all'aprile 1994, attraverso una serie di passaggi, aveva reso la Spa YO NA creditrice della Srl ER Sistemi della somma di L. 14.910.000.000, e titolare dei marchi OR, EC e AN GI.
In particolare il 2 dicembre 1993 SE MA si era impegnata a vendere per cinque anni alla Spa TS, che aveva assunto l'obbligo corrispettivo di acquistare, condizionatori con i marchi OR, EC e AN GI, di cui la TS era titolare ed in concreto utilizzava per produrre direttamente gli apparecchi, e proprio nella qualità di titolare dei marchi concedeva contestualmente alla SE MA la loro utilizzazione onde porta nella condizione di poter produrre i condizionatori oggetto del contratto.
L'indomani 3 dicembre 1993, SE MA vendeva a credito per 15 miliardi e 200 milioni di lire alle società ER, TS e TM la esclusiva proprietà di quegli stessi marchi che con il contratto del giorno prima aveva ricevuto in utilizzazione dalla TS, e di cui pertanto non era proprietario.
Il 25 marzo 1994 SE MA cedeva alle società YO NA e YO IN IO (nel contratto interveniva come garante KL) il ramo di azienda sito a Bariassina, ove i condizionatori venivano prodotti, cedendo così non solo l'obbligo, che incombeva alla venditrice in virtù del contratto del 2 dicembre 1993, della fornitura dei condizionatori alla TS, ma anche il credito di L. 15.200.000.000 che la cedente vantava nei confronti di TS, TM ed ERa per effetto della vendita dei marchi di cui s'è detto.
Con contratto del 6 aprile 1994 Inteklim, TS e TM cedevano a KL Sistemi per il prezzo di L. 14.910.000.000 la esclusiva proprietà dei progetti e dei marchi OR, EC e AN GI, e quindi anche il debito verso YO NA che sarebbe stato effettivamente, ancorché parzialmente, pagato - ma dalla S.p.a. LL - con il versamento di quattro rate trimestrali di L. 845.271.000 ciascuna.
Ritiene perciò la corte territoriale che nell'aprile 1994 la situazione era la seguente:
YO NA vantava nei confronti di KL Sistemi un credito di L. 14.910.000.000, e produceva i condizionatori con i marchi OR, EC e AN GI oggetto del contratto del 2 dicembre 1993, che doveva fornire a KL Sistemi. I fatti suesposti, la loro confusa sequenza, la difficile percezione della loro ratio indussero i giudici del merito a ritenere che il contratto del 3 dicembre 1993 e quello successivo collegato del 6 aprile 1994, che ne costituiva il naturale sviluppo, fossero simulati, di modo che il credito di L. 14.910.000.000 era insussistente e le somme corrisposte dalla KL e dalla LL Spa alla YO NA erano state pagate senza causa, il che costituiva il reato di bancarotta fraudolenta. In particolare la corte territoriale osserva che a prescindere dalle complesse alchimie difensive, il dato di fondo della vicenda era costituito dal pagamento "in denaro sonante", come testualmente si legge nella sentenza, della ragguardevole somma di tre miliardi e trecento milioni di lire, effettuato dalla Spa LL e dalla KL Sistemi in favore della YO NA senza un'effettiva causale, atteso che le argomentazioni difensive addotte a giustificazione della complessa operazione (e cioè il vantaggio del gruppo, la costituzione di una "dote del venditore", al più la simulazione relativa dei contratti) non dava ragionevole contezza dei fini non distrattivi dei pagamenti, che secondo i giudici del merito le due società avevano attuato, utilizzando risorse proprie per coprire un debito della SE MA - costituito dal prezzo negativo della compravendita del 25 marzo 1994 -, a detrimento delle garanzie dei creditori.
3.- Deduce il ricorrente errori di diritto nell'applicazione della L. Fall., art. 216 sotto diversi profili, ed in particolare:
a La Spa LL e la Spa Inteclim Sistemi avevano effettuato i pagamenti del debito di SE MA non con "denaro sonante", come aveva ritenuto la corte territoriale, ma mercè l'utilizzazione di un'apertura di credito concessa da istituto bancario cui avevano impartito ordini di bonifico in favore della YO NA, di modo che non avevano depauperato il proprio patrimonio, atteso che l'apertura di credito non costituiva un incremento del patrimonio della fallita in guisa di cespite patrimoniale, ma al più la sua utilizzazione aveva aumentato l'ammontare del passivo, e ciò ad avviso del ricorrente non costituirebbe il reato contestato, ma semmai quello di ricorso abusivo al credito;
b) L'imputato non poteva avere contezza della condizione di prossimità al fallimento del gruppo, atteso che la sua crisi si era sfilacciata progressivamente in un arco di tempo di diversi anni, di modo che quando furono stipulati i contratti del 93 e del 94 la sua gravità non era prevedibile;
c) Mancava nella specie la dolosa sottrazione alla garanzia dei creditori di cespiti patrimoniali della fallita senza ragione o corrispettivo, atteso che invece la complessa operazione aveva lo scopo di risanare l'azienda in virtù dell'eliminazione dei rami secchi e del potenziamento di quello che prometteva interessanti sviluppi, e cioè il settore del condizionamento d'aria, e del resto v'erano elementi fattuali dimostrativi di per sè dell'assurdità dell'assunto accusatorio, atteso che non era pensabile che un'impresa leader internazionale del settore condizionamento, quale era la YO NA, avesse potuto tenere bordone ad una distrazione costituente reato, e comunque non sarebbe concepibile una distrazione penalmente rilevante compiuta a rate, come era avvenuto nel caso di specie;
d) La distrazione nell'ambito di un gruppo di imprese non è penalmente rilevante per il dettato dell'art. 2634 c.c., atteso che nella specie i contratti del 93 e del 94 costituivano ragionevole proiezione di plausibili aspettative positive, non essendo necessaria l'effettiva concretezza dei vantaggi conseguiti dal gruppo, come ritenuto dalla corte territoriale;
e) Il teorema accusatorio dell'esposizione di passività inesistenti era smentito dall'imponente materiale documentale contabile acquisito agli atti;
f) Si rimprovera al LL di aver consumato il reato nella qualità di amministratore di fatto della Spa LL, trascurando di considerare che ci doveva essere un amministratore di diritto del tutto trascurato dal processo, salvo ipotizzare un'ipotesi di concorso, neppure contestata.
g) La riduzione della pena per la concessione delle attenuanti generiche è immotivatamente contenuta;
h) Infine la costituzione di parte civile della Spa Ducati Energia era inammissibile, perché effettuata in virtù di "rinnovazione" mutuata da precedente processo, dalla quale non è possibile desumere le ragioni della domanda, e del resto il petitum è estremamente generico.
Con i nuovi motivi depositati dall'avvocato Lemme le censure suesposte sono state ribadite ed in parte puntualizzate. 4.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento sotto tutti i profili dedotti.
I motivi di ricorso verranno presi in esame secondo l'ordine con cui sono stati esposti.
a) Se è pur vero che l'apertura di credito ex art. 1842 c.c. di per sè non costituisce un cespite che entra nel patrimonio del soggetto che ne fruisce, tuttavia non è dubbio che le somme che l'istituto bancario ponga a disposizione dell'altro contraente, nella specie le società Spa LL e Spa KL Sistemi, costituiscano risorse patrimoniali da impiegare per la gestione della normale attività d'impresa; nel caso di specie dette risorse furono invece utilizzate per pagare il debito che altra società del gruppo, e cioè la SE MA, aveva nei confronti della YO NA: si trattava perciò di operazione distrattiva. Il motivo va rigettato. b) la censura è inammissibile, proponendo il riesame del merito sul punto, che in questa sede di legittimità è precluso in presenza della motivazione ampia, ragionevole e condivisibile della sentenza impugnata.
c) si tratta di censura già prospettata con l'appello, ampiamente delibata dalla corte territoriale, e perciò inammissibile;
d) come ha più volte ritenuto questa Corte con ormai consolidato orientamento N. 12897 del 1999 Rv. 214862; N. 36764 del 2006 Rv. 234606; N. 11019 del 2007 Rv. 236936; N. 36595 del 2009 Rv. 245136), integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento di risorse infra-gruppo, ossia tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato senza contropartita economica da società che versi in gravi difficoltà finanziarie, a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita.
È il caso dei contratti del 1993 e di quello dell'aprile 1994, stipulati tra società dello stesso gruppo che versavano tutte in gravi difficoltà finanziarie, la cui ratio la corte territoriale, condividendo l'opinione del primo giudice, ha ritenuto non percepibile, tanto che ne ha ritenuto la simulazione assoluta con motivazione puntuale e convincente.
Il motivo va perciò rigettato.
e) il motivo è inammissibile, prospettando il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è inammissibile se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.
f) il motivo era stato già prospettato con l'appello, e la corte territoriale ne ha ampiamente motivato il rigetto. Con il ricorso la censura viene riproposta sic et simpliciter, senza alcuna notazione critica sull'argomentazione con cui il giudice di secondo grado aveva giustificato il suo rigetto.
Il ricorso sul punto è pertanto inammissibile per genericità. g) il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha congruamente motivato l'entità della riduzione di pena effettuata a seguito della concessione delle attenuanti generiche prevalenti: la coerenza logica e la ragionevolezza della motivazione preclude in questa sede di legittimità ogni ipotesi di riesame nel merito sul punto.
h) anche la censura relativa alla ritenuta legittimità della costituzione della parte civile Spa Ducati Energia, è stata oggetto di specifico motivo di appello, cui la corte territoriale ha dato risposta adeguata e ragionevole.
Resta solo da chiarire che alla Ducati Energia comunque competeranno, a titolo di risarcimento del danno, solo le somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute a tutti gli altri creditori, come saranno determinate nella separata sede civile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ducati Energia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ducati Energia, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010