Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
L'ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione si differenzia dalla fattispecie della consumazione di una notevole parte del patrimonio dell'imprenditore per effetto di operazioni manifestamente imprudenti, punita a titolo di bancarotta semplice, sia sul piano soggettivo, in quanto esige la coscienza e la volontà dell'agente di diminuire detto patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa, sia sul piano oggettivo, in quanto l'operazione fraudolenta è priva del pur minimo profilo di coerenza con le esigenze dell'impresa stessa. Ne consegue che il giudice può ritenere integrata "a fortiori" l'ipotesi di bancarotta semplice, qualora non sia raggiunta la prova del dolo tipico della dissipazione, anche nel caso di atti di gestione del tutto estranei alle esigenze di conduzione dell'impresa.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta per distrazione e locazione d’aziendahttps://www.dirittobancario.it/ · 4 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2002, n. 38835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38835 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.. Franco MARRONE RESIDENTE
Dott. Francesco NICASTRO CONSIGLIERE
Dott. Nunzio CICCHETTI "
Dott. Mario ROTELLA "
Dott. Maurizio FUMO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC UR N. IL 14/12/1959;
avverso SENTENZA del 05/12/2000 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere CICCHETTI NUNZIO;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giancarlo Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Basso Tommaso.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Milano in data 05.12.2000 confermava quella del tribunale di Lecco 25.02.2000 che aveva condannato CI RO per il reato di bancarotta semplice (art. 217 comma 1 n. 2 L.F.), perché come titolare della ditta Galma 2 aveva compiuto operazioni manifestamente imprudenti consistite nel versamento, in piccoli importi nell'arco di quattro anni, della somma di L. 315.000.000 a favore della ditta Caf-Com (Caffè Commercio) per conto della proprietaria Canali Marilena. Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 217 comma 1 n. 2 L.F., per aver adottato un criterio di valutazione dell'imprudenza estraneo a quello ritenuto dalla giurisprudenza.
2) - 3) Manifesta illogicità di motivazione in relazione all'art.192 c.p.p., per erronea valutazione della prova in ordine alla finalizzazione dei pagamenti, tenuto conto non solo di parametri strettamente economici ma anche delle componenti quantitative e temporali.
Chiedeva l'annullamento dell'impegnata sentenza. Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
Nell'espressione operazione manifestamente imprudente comportante, ai sensi dell'art. 217 comma 1 n. 2 L.F. , la consumazione di notevole parte del patrimonio è implicito un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa (Cass. Sez. 5 03.03.1999 n. 2876, Vichi) nel senso che l'iniziativa economica -
sia pure non conforme ai principi della prudenza e della tecnica commerciale - rientri comunque nell'ambito della gestione imprenditoriale.
Nella bancarotta fraudolenta per dissipazione, invece, è richiesta una cosciente e volontaria condotta di dispersione del patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa.
L'impugnata sentenza, nel sottolineare la caratteristica di atti economici del tutto estranei all'esercizio dell'impresa comportanti un depauperamento secco del patrimonio in mancanza di ogni possibilità di ottenere una controprestazione, motiva sostanzialmente un fatto materiale di vera e propria distrazione fraudolenta, dal momento che ritiene il preliminare di vendita (che avrebbe dovuto giustificare l'anticipazione di somme nel tempo in vista dell'acquisizione del bar gestito dalla ditta finanziata) solo un espediente tardivo.
Si comprende, pertanto, la richiesta del P.G. d'udienza che ha chiesto la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta (art. 216 comma 1 n. 1 L.F.).
Una tale soluzione, che in ogni caso non avrebbe potuto comportare aggravamento di pena in mancanza di impugnativa da parte del P.M., è tuttavia impedita dalla argomentata mancanza di dolo nella distrazione.
Invero precisa la corte territoriale la manifesta imprudenza di un'operazione economica eseguita senza l'osservanza di tutte quelle cautele cui deve sottostare il soggetto che gestisce l'impresa. In sostanza la struttura argomentativa motiva a fortiori la sussistenza della bancarotta semplice, deducendo la colpa da una condotta imprudente in modo talmente manifesto da consentire la configurazione dell'ipotesi criminosa più grave, ove fosse stato ravvisato il relativo elemento psicologico di dolo. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso rivela la sua infondatezza nella parte in cui richiama la necessità dell'operazione del tutto aleatoria, ai fini della configurabilità del reato previsto nel primo comma n.2 art. 217 L F , dimenticando la previsione - nell'ultima parte - dell'operazione manifestamente imprudente.
Per il resto il motivo contrappone una valutazione alternativa più favorevole a quella argomentatamene ritenuta in sentenza, quanto ad accertamento di irrilevanza (siccome espediente difensivo) del preliminare ed imprudenza dell'operazione, incorrendo così nella censura di merito non consentita in questa sede.
Anche il secondo ed il terzo motivo superano il limite del vizio denunziabile per cassazione poiché invocano ricostruzione diversa del fatto e valutazione alternativa delle risultanze processuali. Il ricorso, pertanto, va globalmente rigettato.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2002