Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2014, n. 16983
CASS
Sentenza 5 marzo 2014

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In tema di concorso in bancarotta preferenziale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, pro solvendo, pro soluto o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori.

In tema di bancarotta preferenziale, la compensazione volontaria, pur consentita in linea generale dall'art.1252 cod.civ. e dall'art.56 L.fall., può integrare il reato di cui all'art. 216, comma terzo, L. fall. nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri.

È ammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso sentenza di assoluzione di primo grado, la quale, ancorché non formalmente articolata per capi e per punti, censuri il percorso logico e motivazionale del primo giudice, gravando la soluzione assolutoria adottata, stante il suo effetto pienamente devolutivo che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen..

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2014, n. 16983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16983
Data del deposito : 5 marzo 2014

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