Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 5
In tema di concorso in bancarotta preferenziale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.
Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, pro solvendo, pro soluto o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori.
In tema di bancarotta preferenziale, la compensazione volontaria, pur consentita in linea generale dall'art.1252 cod.civ. e dall'art.56 L.fall., può integrare il reato di cui all'art. 216, comma terzo, L. fall. nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri.
È ammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso sentenza di assoluzione di primo grado, la quale, ancorché non formalmente articolata per capi e per punti, censuri il percorso logico e motivazionale del primo giudice, gravando la soluzione assolutoria adottata, stante il suo effetto pienamente devolutivo che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2014, n. 16983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16983 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI LF - Presidente - del 05/03/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 636
Dott. SETTEMBRE IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 27859/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN NG N. IL 01/04/1964;
RE CH N. IL 19/05/1945;
MA DR N. IL 29/10/1945;
AU IC N. IL 23/04/1949;
MA AU LL N. IL 30/09/1947;
TT DO N. IL 22/06/1946;
avverso la sentenza n. 105/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 23/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Elisabetta Cesqui, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, per i capi A, AA, B, AA e C;
il rigetto dei ricorsi di LI per i reati di cui al capo E, con riferimento ai punti E1, E2 ed E3 e rideterminazione della pena in conseguenza dell'estinzione per prescrizione degli altri reati, con la diminuzione di 36 mesi di pena;
il rigetto del ricorso proposto da MA, con riferimento al capo EE, e conferma della condanna nel resto.
Per la parte civile, Curatela del fallimento AR 2000, è presente l'Avvocato Pirastu Luca, il quale conclude chiedendo rigettarsi i ricorsi. Deposita nota spese.
Per il ricorrente LI IO NG sono presenti l'Avvocato Casula Salvatore e Delogu Mariano, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente RE LE sono presenti l'Avvocato Porcella Luigi e Aricò Giovanni. L'avv. Porcella chiede l'accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente DD RE sono presenti l'Avvocato Manca Bitti Guido e Ravenna Massimiliano, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente GR OL sono presenti l'Avvocato Diddi Alessandro e Bellavista Mario, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente MA AU EL è presente l'Avvocato Comi Vincenzo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente BO LF è presente l'Avvocato Manca Bitti Guido, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 febbraio 2005, il Tribunale di Lanusei ha condannato LI IO NG alla pena di mesi nove di reclusione per il reato previsto dall'art. 224, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 217, comma 1, n. 2 della legge fallimentare (capo D) per avere, in qualità di amministratore unico, dal 2 ottobre 1995 al 2 febbraio 1996 e, di Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dal 2 febbraio 1996 al 4 dicembre 1996 della società AR 2000 S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale civile di Lanusei il 25 luglio 1997, dissipato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti legate all'acquisizione dell'intero capitale della Marsiva s.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari il 15 febbraio 1995;
alla pena di anni tre mesi e sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 e art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1 e art. 223, comma 1, della legge fallimentare (capi E2-E3) per avere, nelle medesime qualità, distratto beni attraverso erogazioni, rispettivamente per L.
1.340.000.000 in favore della ST PL srl e, l'altra, per L. 155 milioni in favore della ST Holding s.r.l., con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e dei più fatti di bancarotta.
La vicenda processuale riguarda l'attività di gestione di AR 2000 S.p.A. costituita il 2 ottobre 1995 tra LI IO NG e GR OL e avente ad oggetto la produzione e la vendita di carta da giornale e ogni altro genere di carta, oltre agli atti necessari per l'attività sociale, con capitale iniziale di L. 200 milioni, versato per tre decimi, rispettivamente, con una quota di 98 milioni appartenente a LI IO NG e di 102 milioni appartenente a GR OL. Fra il 13 il 27 novembre 1995 L'NE SA S.p.A. acquistò l'intera partecipazione di LI IO NG ed una porzione di quella di GR OL e il 19 giugno 1996 L'NE SA S.p.A. cedette la propria quota a ST Holding s.r.l. di cui LI IO NG era amministratore unico. Il 19 novembre 1996 la ST Holding s.r.l. divenne l'unico socio di AR 2000 S.p.A., acquistando anche l'intera partecipazione di GR OL. Il 27 dicembre 1996 la ST Holding s.r.l. trasferì parte delle azioni (400) in favore di AR IS. Nel mese di febbraio 1996 venne adottata una prima operazione di aumento di capitale rimasta inattuata e, subito dopo, il 24 marzo 1997 un aumento da L. 200 milioni a L. 10 miliardi, che venne sottoscritto, però, soltanto nei limiti di 1 miliardo di L. dalla Erica s.r.l., mentre il resto non venne mai sottoscritto. Nei primi tre anni il ruolo di amministratore unico era ricoperto da LI IO NG, mentre in data 5 febbraio 1996 l'assemblea deliberò la trasformazione della struttura dell'organo amministrativo in collegiale e il consiglio di amministrazione venne costituito dal predetto LI IO NG, GR OL e MU LL, con nomina di LI IO NG quale amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione in data 4 dicembre 1996 venne rinnovato nelle persone di RE LE, RE RE e BE TR, con affidamento a RE RE della carica di amministratore delegato. Infine, nel mese di giugno 1997, il consiglio impose lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, con nomina di AR IS quale liquidatore.
La vicenda fallimentare civile si è svolta in due fasi: con decreto del 13 marzo 1997 il Tribunale Lanusei aveva aperto, d'ufficio, un procedimento per l'accertamento dello stato d'insolvenza della AR 2000 S.p.A., conclusosi con l'archiviazione in data 8 aprile 1997. Con istanza di fallimento del 18 marzo 1997, ISA CART s.r.l. aveva posto a sostegno della domanda un credito per la fornitura di merci pari a L. 227 milioni e rispetto a tale istanza d fallimento AR 2000 S.p.A. aveva dedotto l'esistenza di una truffa ai propri danni precisando, in querela, di avere preso contatti con tale MA AU EL, avendo necessità di liquidità, e questi si era presentato come amministratore di ISA CART s.r.l. e della MEKART S.r.l. Tra MA AU EL e l'amministratore in carica, LI IO NG, era stato raggiunto un accordo in forza del quale il primo riceveva somme di danaro e acquistava da AR 2000 S.p.A. titoli cambiari procedendo allo sconto e comperava, con le somme ottenute, materie prime per la cartiera. In cambio, AR 2000 S.p.A. avrebbe consegnato al MA la somma complessiva di circa L. 1.425.000.000, ricevendo forniture per la più limitata somma di circa L. 512.000.000. AR 2000 S.p.A. ha lamentato che MA AU EL si era reso irreperibile, mentre i titoli a lui consegnati erano stati presentati comunque all'incasso da ISA CART s.r.l. che, insistendo dell'istanza di fallimento, aveva comunque separato la propria posizione rispetto a quella di MA AU EL e di MEKART S.r.l. Il Tribunale civile di Lanusei sulla base di questi elementi ha pronunziato il fallimento della AR 2000 S.p.A. con sentenza del 25 luglio 1997. Le ragioni del fallimento sono state individuate:
- nella inadeguatezza dei mezzi finanziari di cui la società AR 2000 S.p.A. disponeva. In particolare, AR poteva contare su un finanziamento complessivo di 2.325.000.000 circa, erogato da L'NE SA S.p.A., in qualità di socio, somme interamente corrisposte ed utilizzate, per le quali LI IO NG, quale presidente del consiglio di amministrazione di AR 2000 S.p.A. e l'amministratore delegato di L'NE SA S.p.A., Campana Paolo, stabilirono un piano di rientro da parte di AR 2000 S.p.A. entro il mese di dicembre 1996, con restituzione anche degli interessi calcolati sul valore medio dei BTP, con possibilità per L'NE SA S.p.A. di compensare tale credito con eventuali debiti contratti con AR 2000 S.p.A. per l'acquisto, da quest'ultima, di carta da giornale. Effettivamente il debito di AR 2000 S.p.A., nell'anno 1997, venne quasi interamente estinto per compensazione (con un residuo debito di circa L. 3 milioni) con le somme dovute da L'NE SA S.p.A. per fornitura di carta.
- Nel mese di dicembre 1996 e sino ad aprile 1997 AR 2000 S.p.A. fu impegnata in un gravoso programma d'interventi di manutenzione straordinaria degli impianti della Nuova Cartiera di AR, sulla base di un contratto di affitto stipulato con Nuova Cartiera, in liquidazione straordinaria che ponevano a carico dell'affittuario, AR 2000 S.p.A., tali oneri. In effetti, le somme sostenute nella fase di avvio dell'impianto assorbirono completamente le disponibilità economiche.
- L'esposizione debitoria di AR 2000 S.p.A. nel maggio 1996 aveva raggiunto i 13 miliardi di L. e nel luglio 1997, alla data del fallimento, i 25 miliardi di lire.
- La cronica assenza di liquidità costituiva un problema consistente per l'approvvigionamento della materia prima che, per prassi mercato, doveva essere pagata in anticipo. Per tale motivo l'amministratore delegato, LI IO NG, sulla base degli accordi di cui si è detto con MA AU EL, consegnò allo stesso e a ISA CART s.r.l. titoli emessi a fronte di crediti inesistenti, emettendo fatture per operazioni non eseguite e ciò al fine di ottenere lo sconto delle cambiali. Tali espedienti necessari a sostenere le spese di gestione ordinaria e consentire il funzionamento dello stabilimento, evidenziavano oggettivamente nel mese di maggio 1997 la sussistenza di uno stato irreversibile d'insolvenza di AR 2000 S.p.A.
Poiché AR 2000 S.p.A. era inserita in un più ambito ampio progetto industriale teso alla autoproduzione del legname, quale materia prima per la carta, in tale ambito si ritenne importante acquistare la società Marsiva s.p.A. che svolgeva attività di forestazione produttiva e che era titolare di un patrimonio boschivo significativo. Tale società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari in data 14 febbraio 1995 per cui era necessario che ritornasse in bonis, attraverso una proposta di concordato che, AR 2000 S.p.A., presentò nel febbraio 1996, per l'acquisto della quota capitale detenuta dalla società FINAM SpA nell'ambito della società Marsiva s.p.A., provvedendo alla costituzione di un fondo fiduciario, mediante tre consistenti assegni, rispettivamente di 476 milioni di L., 524 milioni di L. e di 1 miliardo, per complessivi 2 miliardi di lire. La proposta venne omologata con sentenza del 18 ottobre 1996, ma non vi fu alcun pagamento in favore dei creditori, con conseguente riapertura del fallimento di Marsiva s.p.A. in data 15 luglio 1997.
Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità di LI IO NG per i reati di cui ai capi D, E2 e E3.
Il capo D, relativo all'art. 224, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 217, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, riguarda la circostanza di avere consumato notevole parte del patrimonio di AR 2000 S.p.A. in operazioni imprudenti, con riferimento alla acquisizione di Marsiva s.p.A. e, in particolare, per avere garantito l'adempimento degli obblighi derivanti dalla proposta di concordato, omologata con sentenza del 18 ottobre 1996 dal Tribunale di Cagliari per l'importo di L. 28 miliardi, effettuando il pagamento del deposito fiduciario pari a circa L. 2 miliardi, benché AR 2000 S.p.A. non disponesse di mezzi adeguati a far fronte agli impegni assunti.
Il Tribunale ha rilevato che Marsiva S.p.A. non disponeva di proprie risorse finanziarie e che lo sfruttamento del patrimonio boschivo era difficilmente realizzabile per l'esistenza di numerosi contratti di affitto con più proprietari terrieri, per una morosità di oltre cinque anni del pagamento dei canoni, per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto da parte di diversi affittuari, per l'indisponibilità di macchine e per lo stato di abbandono dei cantieri sin dall'anno 1990. Sotto altro profilo il deposito fiduciario di L. 2 miliardi costituiva una minima parte rispetto all'impegno dell'intera operazione, stimato in poco meno di 39 miliardi di lire. In terzo luogo, l'onere sopportato da AR 2000 S.p.A. nel rilevare il capitale sociale di Marsiva s.p.A. (nel marzo 1996) era intervenuto in un momento in cui AR 2000 S.p.A. era impegnata in un gravoso programma di manutenzione, per i costi stimati e relativi al contratto di affitto concluso con Nuova Cartiera.
Il capo E) riguarda il reato di bancarotta per distrazione di somme, posto in essere da LI IO NG, quale all'amministratore di AR 2000 S.p.A. con riferimento a tre episodi: erogazione di denaro in favore della MEKART s.r.l. per il capo E1; in favore della ST PL s.r.l., capo E2 e in favore della ST Holding s.r.l., capo E3. Il Tribunale ha condannato LI IO NG con riferimento agli ultimi due episodi.
In particolare, l'erogazione in favore della ST PL s.r.l., oggetto del capo E2 riguarda le somme che, a partire dal 31 maggio 1996, AR 2000 S.p.A., ha versato in favore di ST PL s.r.l. con sei distinte erogazioni, fino alla data del 4 novembre 1996, per complessive L.
1.340.000.000. Si trattava del corrispettivo della cessione della legna nel bosco di Talana. Secondo il Tribunale tale rapporto di fornitura presentava evidenti anomalie, in primo luogo per il cumulo di cariche ricoperte da LI IO NG all'epoca dei fatti, quale amministratore delegato, sia di AR 2000 S.p.A. che di ST PL s.r.l., con evidente conflitto di interessi, come rilevato, tra l'altro, dal collegio sindacale in occasione della riunione del 3 giugno 1996. In secondo luogo, le erogazioni erano avvenute al di fuori di una convenzione scritta. In terzo luogo, vi era un'evidente sproporzione tra gli importi corrisposti da AR 2000 S.p.A. e il valore reale dei beni, con un disavanzo in favore della ST PL s.r.l., di L. 423 milioni circa. Tale eccedenza era stata anche riconosciuta dall'amministratore unico di ST PL s.r.l., subentrato a LI IO NG, tanto da proporre di compensare questa eccedenza, con una fornitura di legna tagliata, che aveva un valore maggiore rispetto a quella da tagliare. Ma anche in questo modo l'eccedenza sarebbe stata limitata a circa 201 milioni. Ulteriore anomalia era costituita dal fatto che la riduzione del prezzo non era documentata in alcun modo, pur provocando un pregiudizio evidente e risultava ignorata dalla amministrazione di AR 2000 S.p.A..
Quanto al capo E3), relativo all'erogazione di somme in favore di ST Holding s.r.l, AR 2000 S.p.A. effettuò due distinti bonifici in favore di ST Holding s.r.l. in data 27 giugno e 11 luglio 1996 con un assegno di L. 55 milioni e uno di L. 100 milioni. Nella riunione del 18 luglio 1996 il collegio sindacale di AR 2000 S.p.A. chiese dei chiarimenti, in quanto tale finanziamento risultava privo di ogni giustificazione. LI IO NG dopo avere fornito una spiegazione inconsistente, condivise alla fine i rilievi e formulò una richiesta di restituzione dell'importo di L. 155 milioni. Somma che, però, fino alla data del fallimento non è mai restituita, rimanendo nella disponibilità di ST Holding s.r.l. Con riferimento a tutti gli altri reati contestati il Tribunale ha provveduto ad assolvere gli imputati.
Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello il pubblico ministero del Tribunale di Lanusei, i difensori di LI IO NG e la parte civile costituita, in persona dei Curatori del fallimento di AR 2000 S.p.A., in liquidazione. Nel giudizio di appello si è provveduto a separare la posizione dell'imputato IG RI a causa del mancato buon fine della notifica dell'atto di citazione.
I difensori degli imputati, riguardo agli appelli del PM e della parte civile, hanno eccepito che risulterebbe omesso l'obbligo di individuare i punti della decisione interessati dalla censura e l'indicazione, chiara e precisa, degli elementi posti a base delle compiute obiezioni formulate. La genericità riguarderebbe la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'appello. In particolare, nell'impugnazione del pubblico ministero non vi sarebbe alcuna specifica censura alla motivazione dei giudici di primo grado. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di specificità, evidenziando che entrambi gli appelli, della parte civile del pubblico ministero, indicano il tema devoluto attraverso il rinvio ai capi della sentenza.
La Corte d'Appello all'esito di una radicale rivisitazione della decisione adottata dal giudice di primo grado, con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, ha dichiarato:
LI IO responsabile dei reati ascritti ai capi A1, A2, A3 (relativi alla bancarotta preferenziale per l'esecuzione di pagamenti, mediante ripetute operazioni di vendita di prodotto finito e contestuale compensazione del credito vantato da L'NE SA S.p.A. in conseguenza di un finanziamento per L.
2.325.000.000 circa, favorendo tale ultimo creditore), E1 (bancarotta per distrazione, per avere consegnato alla società ME srl il complessivo importo di L.
1.425.000.000 circa, in parte con titoli cambiari, in parte in contanti, a fronte di una fornitura dell'importo di L. 523 milioni circa) reati unificati dal vincolo della continuazione, anche con i reati di cui ai capi E2 e E3 (episodi relativi alla distrazione di somme per la l'importo complessivo di L.
1.340.000.000 in favore della società ST PL srl, nonché per l'importo complessivo di L. 155 milioni, portato da due assegni, in favore della società ST PL), reati per i quali aveva riportato condanna in primo grado;
RE LE e DD RE, responsabili dei reati previsti ai capi A3, A4 (bancarotta preferenziale per avere favorito la posizione del creditore L'NE SA S.p.A., fornendo, rispettivamente, materiale cartaceo per L. 679 milioni circa e materie prime per L. 191 milioni circa, al fine di estinguere il precedente debito verso L'NE SA S.p.A.) e B2, B3, B4, B5 (bancarotta preferenziale, per avere agevolato il creditore L'NE SA S.p.A. attraverso, rispettivamente, la cessione al Credito Italiano del credito per eccedenza Iva, la vendita, con l'intermediazione di CO s.a.s. ed in favore di L'NE SA S.p.A. di scorte di carta di giornale, vincolate da pegno in favore del Banco di Sardegna per l'importo complessivo di L. 433 milioni circa, vendita con le medesime modalità, di scorte di carta da giornale vincolate da pegno, accreditando l'importo di L.
2.714.000.000 circa e vendita, con operazione diretta, a L'NE SA S.p.A. di materiale prodotto per l'importo di L. 290 milioni circa) e C (bancarotta preferenziale, realizzata al fine di favorire, ai danni di altri creditori, la società L'NE SA S.p.A., attraverso il pagamento dei canoni di affitto in favore della Nuova Cartiera per l'importo di L. 1 miliardo, onere per il quale il Banco di Sardegna aveva prestato garanzia fideiussoria a prima richiesta, a sua volta garantita da L'NE SA S.p.A., con una fideiussione prestata nell'interesse di S.p.A. AR 2000) unificati dal vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche per entrambi, equivalenti alle contestate aggravanti;
GR OL colpevole dei reati ascritti ai capi A1, A3, A4, B2, B3, B4, B5 e C, già sopra descritti, unificati dal vincolo della continuazione;
MA AU, colpevole del reato di cui al capo E-E (concorso nel delitto posto in essere da LI IO, con riferimento alla bancarotta per distrazione relativa alla consegna in favore della società ME srl della somma complessiva di L.
1.425.000.000 circa, per la quale la società ME srl ha emesso fattura n. 28 del 12 dicembre 1996, poi respinta dalla destinataria, relativamente al versamento della somma di L. 450 milioni, per l'acquisto del SC di UN);
BO LF, colpevole dei reati di cui ai capi AA) e BB), quale concorrente nel reato posto in essere da LI IO e altri, con riferimento al precedente capo A e B e, quindi, alla bancarotta preferenziale, già sopra descritta.
Ha poi disposto la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi nella competente sede, nei confronti dei seguenti imputati e con riferimento ai reati che seguono:
LI IO, in relazione a i reati di cui ai capi A1, A2, A3, B1 e F;
GR OL, in relazione ai reati di cui ai capi A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4 e B5;
RE LE e DD RE, in relazione ai reati di cui ai capi A3, A4, B2, B3, B4, B5, P;
MA AU in relazione alla reato di cui al capo E-E;
BO LF, in relazione reati di cui ai capi AA e BB;
ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati con riferimento alle seguenti posizioni:
LI IO, in ordine ai reati ascritti ai capi D e F;
RE LE e DD RE, in ordine al reato ascritto al capo P;
MA AU in ordine ai reati ascritti ai capi I e H-H. Avvero tale sentenza i difensori di RE LE, DD RE, GR OL, LI IO, MA AU e BO LF, con separati atti, propongono ricorso per cassazione, formulando numerosi e specifici motivi che saranno esaminati nella parte motiva della decisione.
La difesa della parte civile, amministrazione del fallimento della società AR 2000 s.p.a., in liquidazione, deposita in data 10 maggio 2013, memoria difensiva a sostegno delle considerazioni poste a base della sentenza di secondo grado, con specifiche indicazioni relative a tutti i reati oggetto di imputazione.
Con memoria del 14 febbraio 2014 il difensore di GR OL, avvocato Alessandro Diddi, ribadisce e puntualizza i motivi di doglianza e con altra memoria, depositata in pari data, l'altro difensore di GR OL, l'avvocato Mario Bellavista, formula nuove eccezioni relative alla ritualità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va esaminata la questione sollevata con memoria depositata il 14 febbraio 2014, dal difensore di GR OL, avvocato Mario Bellavista, avente ad oggetto la nullità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello nei confronti di GR OL. Secondo la difesa, l'ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio eletto da GR, non avendo rintracciato il destinatario ha proceduto all'affissione presso la casa comunale e ha inviato la relativa comunicazione a mezzo raccomandata, indicando sull'avviso di ricevimento di tale seconda raccomandata, l'annotazione "irreperibilità delle destinatario". Secondo la difesa l'agente postale avrebbe individuato l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, applicando, però, le norme ordinarie previste dalla L. n. 890 del 1982, con conseguente nullità della notifica.
La censura non può trovare accoglimento per una pluralità di motivi.
In primo luogo, la notifica deve ritenersi regolare perché il primo accertamento è stato ritualmente eseguito dell'ufficiale giudiziario, mentre la seconda verifica è stata operata dall'agente postale.
In secondo luogo, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa, poiché il difensore di fiducia dell'imputato ha ritualmente proposto il ricorso nei termini che saranno di seguito analiticamente evidenziati. Occorre aggiungere che, avendo il difensore di fiducia proposto tempestivo ed articolato ricorso per cassazione, non è immaginabile, sulla base delle regole deontologiche,che questo sia avvenuto senza il preventivo accordo con il cliente. Da ultimo, la doglianza costituisce motivo nuovo, rispetto a quelli oggetto del ricorso per cassazione depositato nei termini, con conseguente inammissibilità dei motivi nuovi avanzati con memoria dal secondo difensore, non trattandosi di esplicazione di doglianze già contenute nel ricorso ritualmente e tempestivamente proposto (Cassazione penale sez. 6, 10/01/2013 n. 4283). I difensori degli imputati DD, GR e BO, come meglio sarà precisato esaminando i singoli e rispettivi motivi di ricorso, hanno eccepito l'inammissibilità degli atti di appello della parte civile e del PM, precisando, in particolare per quest'ultimo, che risulterebbe omesso l'obbligo di individuare i punti della decisione interessati dalla censura e l'indicazione, chiara e precisa, degli elementi posti a base delle compiute obiezioni formulate. La genericità riguarderebbe la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'appello. In particolare, viene sostanzialmente eccepita l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per aspecificità dei motivi, che risultano strutturati, non sulla base della decisione di primo grado, ma in conseguenza delle tesi enunciate dalla difesa degli imputati in dibattimento. La doglianza non appare fondata. Come è noto, l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. Nello specifico, questa Sezione ha reiteratamente ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal P.G. avverso sentenza di assoluzione di primo grado, la quale, ancorché non formalmente articolata per capi e per punti, censuri il percorso logico e motivazionale del primo giudice, gravando la soluzione assolutoria adottata, stante il suo effetto pienamente devolutivo che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b) (Sez. 5, Sentenza n. 46451 del 21/10/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242600). La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto conforme agli affermati principi l'appello del pubblico ministero nel quale, seppure sinteticamente, si lamentava la mancata considerazione, nella sentenza assolutoria di primo grado del fatto, che gli imputati dovevano rispondere del reato di omicidio colposo contestato, in quanto titolari di una posizione di garanzia, in relazione al tipo di evento verificatosi in ragione delle rispettive qualifiche (Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008 - dep. 28/10/2008, Falcioni ed altri, Rv. 241477). Il quadro giurisprudenziale è in linea con il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo (Sez. 4, Sentenza n. 46486 del 20/11/2012 Cc. (dep. 30/11/2012) Rv. 253952) e si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo. Nell'ambito di tale cornice giurisprudenziale va condivisa la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di specificità, evidenziando che entrambi gli appelli, della parte civile e del Pubblico Ministero, definivano in maniera sufficientemente puntuale il tema devoluto, attraverso il rinvio ai capi della sentenza. Inoltre, come osservato dal Procuratore Generale in udienza, l'atto di appello articola i punti su cui si fonda la decisione impugnata, ribadendo quanto sostenuto durante il giudizio di primo grado, per cui deve condividersi quanto sostenuto dalla Corte territoriale, secondo cui, in definitiva, l'impugnazione ancorché non formalmente articolata per capi e per punti, sottoponendo a critica il percorso logico e motivazionale del primo giudice, esprime un sufficiente tasso di determinatezza, ai fini che qui rilevano.
Il tema della prescrizione di parte dei reati va esaminato sotto una pluralità di profili, poiché di difensori dei ricorrenti pongono una questione di costituzionalità del regime transitorio previsto dalla legge ed ex Cirielli, un problema di individuazione della normativa applicabile alle fattispecie in esame e un profilo relativo alla decorrenza del termine di prescrizione in tema di bancarotta preferenziale.
Sotto il primo aspetto, la difesa di MA AU deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 7 Convenzione EDU applicabile direttamente nell'ordinamento italiano, per mancata dichiarazione di prescrizione del reato EE) in base alla legge successiva più favorevole, prospettando una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 Cost., art. 7 CEDU e art. 15, comma 1, Patto internazionale diritti civili e politici. La questione è infondata. Il tema riguarda l'applicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione e la lesione del diritto dell'accusato al trattamento più mite, corollario del principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, garantito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Si tratta di una questione analoga ad altra già reiterata mente dichiarata non fondata. Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e all'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, interpretato alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola
contro
Italia), secondo cui "l'art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento più lieve" - della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai "processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione". La questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con le sentenze n. 236 e 314 del 2011, che hanno rilevato: che la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 non ha escluso la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius possa subire deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione;
che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo - che presuppone un'omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo - "riguard(a) esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena", risultando estranee all'ambito della sua operatività "le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità"; che, pertanto, tale principio "non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato". Conclusione, questa, avvalorata anche - come già sottolineato dalle decisioni citate - dal richiamo all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che, così come l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'NE Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla "legge che" prevede l'applicazione di una pena ~ . più lieve" e, quindi, anche sotto l'aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene. Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud. (dep. 24/04/2012). Nel caso di specie la decisione del Tribunale è precedente (25 febbraio 2005) alla nuova disciplina, con conseguente applicazione della normativa anteriore.
In particolare, con riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui ai capi E il termine, secondo la precedente disciplina applicabile al caso di specie, è di anni 22 e mesi 6, cui occorre aggiungere il periodo di sospensione, per cui al termine finale del 25 gennaio 2019, occorre aggiungere 193 giorni di sospensione. I reati, quindi non sono prescritti con riferimento alla posizione di LI IO e MA AU, rispettivamente condannati, con riferimento ai capi E1, E2, E3 ed E-E. Anche per quanto riguarda le ipotesi di bancarotta preferenziale trova applicazione la precedente disciplina in tema di prescrizione, per cui, poiché le fattispecie di reato sono punite con una pena che va da uno a cinque anni, secondo la disciplina anteriore, il termine è quello di 10 anni e, in caso di atto interruttivo, 15 anni. Nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio è del 17 gennaio 2001 per cui il termine di 10 anni è riferito alla data del 17 gennaio 2011 al quale occorre aggiungere 193 giorni di sospensione in primo grado per pervenire alla data del 29 luglio 2011 che risulta successiva all'atto interruttivo, rappresentato dal decreto di citazione in appello che è del 18 marzo 2011. Conseguentemente il termine di prescrizione per le ipotesi di bancarotta preferenziale va riferito alla data del 25 luglio 2012 cui occorre aggiungere 193 giorni di sospensione per pervenire alla data del 3 febbraio 2013. Con riferimento a tale data risulta maturato, in data anteriore alla prima udienza fissata davanti alla Corte di Cassazione, il termine di prescrizione con riferimento alle ipotesi di bancarotta preferenziale e cioè quelle di cui ai capi A, B e C.
Va subito anticipato che, poiché almeno alcuni tra i numerosi motivi di impugnazione, riferiti alla posizioni dei singoli ricorrenti, per quel che si dirà, non sono inammissibili, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità. Quanto al terzo profilo, la difesa di GR, DD e LI, con riferimento alla estinzione del reato per prescrizione, ha lamentato la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale, deducendo che per i reati di bancarotta preferenziale i termini decorrono dalla data dei singoli pagamenti e non dalla data del fallimento.
La questione è infondata, non sussistendo e non essendo state dedotte ragioni giuridicamente apprezzabili che consentano di derogare, in tema di bancarotta preferenziale, al consolidato orientamento in materia. Infatti, il dies a quo del decorso si rapporta - per costante e granitica giurisprudenza - alla data della dichiarazione di fallimento, momento in cui si concreta il pregiudizio per i creditori, essendo irrilevante la data dei singoli pagamenti. Il precedente citato dalla difesa di taluni dei ricorrenti, che individua il momento asseritamente consumativo con quello del pagamento del credito, risulta isolato nel panorama giurisprudenziale del giudice di legittimità (da ultimo cfr. Cass. Sez. 5, 25.3.2010, Olivieri, CED Cass., 247299 e Cass. Sez. 5 21/09/2010 n. 39614). Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati di bancarotta preferenziale per intervenuta prescrizione, con riferimento alla posizione di LI, RE, DD, ZU e BO, limitatamente agli effetti penali dei reati di cui ai capi A, AA, B, BB e C.
I motivi di ricorso debbono essere, però, valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7- 31 marzo 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1. Naturalmente il principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 5 febbraio-6 marzo 2007, n. 9399, RV 235843; Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011 - dep. 12/01/2012, Perrone, Rv. 252665). Tanto premesso, va detto che la valutazione della Corte va diversamente modulata con riferimento ai reati contestati, a seconda che non ricorra alcuna prescrizione del reato ovvero in dipendenza dell'esistenza di una causa di estinzione del reato già maturata in appello o nel presente grado di giudizio, considerando, poi, separatamente le fattispecie in cui alla condanna penale si accompagni o meno anche una pronuncia agli effetti civili. Pertanto, per i reati per i quali è maturata la prescrizione e non sono state adottate statuizioni agli effetti civili, la valutazione del giudice di legittimità è limitata alla mera evidenza della sussistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, ove risulti ictu oculi l'estraneità del ricorrente ai fatti contestati.
Per i reati per i quali sia decorso il termine di prescrizione, risultano irrilevanti i motivi attinenti al vizio di motivazione ed al trattamento sanzionatorio. Ove ricorrano anche statuizioni sul risarcimento del danno o restituzioni, tali vizi rilevano ai fini dell'eventuale annullamento con rinvio al giudice civile, mentre restano irrilevanti i profili relativi alla pena, alle circostanze ed alla continuazione.
Ciò premesso, in applicazione dei principi sopra espressi, il controllo di legittimità sarà diversamente modulato nei termini che seguono:
- I reati per i quali è stata disposta condanna agli effetti penali e per i quali non è decorso il termine di prescrizione, riguardano i capi E (E1, E2, E3) contestati a LI IO e capo EE) contestato a MA AU. Per tali fattispecie il controllo della Corte di Cassazione riguarderà i consueti criteri logici e giuridici sulla struttura della motivazione e sulle norme di legge. - I reati per i quali il termine di prescrizione è maturato in questo grado, ma che sono anche oggetto di condanna agli effetti civili in favore della costituita parte civile, riguardano i capi A1, A2, A3, relativi alla posizione di LI IO, RE LE (A3 e A4), DD RE (A3 e A4) e GR OL (A1, A3 e A4), nonché i capi B, relativi alla posizione di LI IO (capo B1), RE LE (capi B2, B3, B4 e B5), DD RE (capi B2, B3, B4 e B5) e GR OL (capi B2, B3, B4 e B5) e capi AA e BB, relativi alla posizione di BO LF. Per tali fattispecie i motivi di ricorso saranno valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. Conseguentemente divengono irrilevanti le censure aventi ad oggetto i profili sanzionatori, le circostanze del reato e i principi in tema di continuazione ex art. 81 c.p. e art. 219 LF pure prospettati. - I reati per i quali vi è stata declaratoria di prescrizione in appello, ma per i quali vi è una condanna agli effetti civili in favore della costituita parte civile, riguardano il capo F), relativo alla posizione di LI IO ed il capo P), relativo alla posizione di RE LE e DD RE. Valgono le medesime considerazioni del punto precedente.
- I reati dichiarati prescritti in appello o in cassazione per i quali non vi sono statuizioni civili, interessano il capo D, relativamente alla posizione di LI IO, il capo C, relativamente alla posizione di GR OL, i capi I ed H, relativamente alla posizione di MA AU e BO LF (capo HH). Per tali fattispecie la valutazione del giudice di legittimità è limitata alla chiara sussistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, ove risulti evidente l'estraneità dei ricorrenti ai fatti contestati. Una menzione a parte richiedono le condotte oggetto di bancarotta preferenziale relativamente alla cessione del credito, alla compensazione, alla costituzione di pegno, all'elemento soggettivo del reato, nonché al tema della responsabilità degli amministratori, trattandosi di questioni trattate da buona parte dei ricorrenti.
La vicenda relativa alla cessione del credito riguarda i fatti e le condotte oggetto del capo B2), che ruotano intorno alla cessione conclusa in data 16 maggio 1997 in favore della banca Credito Italiano, del credito annuale IVA del 1996 pari a L.
1.306.000.000 circa, che avrebbe favorito L'NE SA la quale, in data 21 febbraio 1996, aveva concesso al Credito Italiano una fideiussione per l'importo di L. 2 miliardi.
La condotta rileva in termini di bancarotta preferenziale, poiché, allo scopo di favorire l'NE SA spa che aveva concesso fideiussioni in favore di AR al Credito Italiano per 2 miliardi, alla Banca Commerciale Italiana per 2 miliardi, al Banco di Sardegna rispettivamente per 2 miliardi e mezzo e 2 miliardi 250 milioni, gli imputati hanno favorito la cessione al Credito Italiano del credito per IVA verso l'Erario (capo B2), e la vendita in più soluzioni all'NE SA parte delle scorte di carta da giornale, costituite in pegno in favore del Banco di Sardegna, accreditando il controvalore sui conti correnti della AR presso tale istituto di credito (capi B3 e B4), nonché la vendita ancora all'NE SA 300 tonnellate di prodotto accreditando il controvalore su un conto corrente della AR presso lo stesso istituto di credito (B5). I difensori degli imputati GR, DD e RE contestano con differenti motivazioni la materialità del reato e l'elemento soggettivo. Il credito Iva oggetto di cessione non sarebbe stato riscosso, per cui il Credito Italiano avrebbe comunque richiesto il pagamento dell'intero a L'NE SA, prelevando parte degli incassi nelle vendite dei giornali nella misura di 100 milioni mensili, fino alla concorrenza dell'intero importo. La questione è infondata, essendo irrilevante lo sviluppo della vicenda conseguente al rapporto tra cessionario (istituto di credito) e ceduto (Erario). Infatti, in tema di bancarotta preferenziale, è configurabile il reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l'incontro delle volontà fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell'impresa fallita, a nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, "pro solvendo" e che, ai sensi dell'art. 1198 cod. civ., quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. (Sez. 5, n. 24105 del 21/04/2004 - dep. 26/05/2004, Rondelli ed altri, Rv. 228103).
In motivazione questa Corte, richiamando consolidati principi, ha affermato la sussistenza della bancarotta preferenziale nel caso di cessione di crediti, perché l'effetto traslativo del credito si produce nel momento stesso in cui si realizza l'incontro dei consensi, indipendentemente poi dal fatto che la cessione vada a buon fine. La circostanza che, salvo patto contrario, la cessione avvenga eventualmente prò solvendo e che ai sensi dell'art. 1198 c.c. quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (come nel caso di specie), non toglie che, per effetto della cessione, si determina l'immediato depauperamento del patrimonio della società fallita, con sottrazione del credito alla garanzia dei creditori. Gli effetti penali derivano direttamente dai profili civilistici della cessione del credito, che - anche se stipulata a scopo di garanzia - comporta il medesimo effetto (tipico della cessione ordinaria), immediatamente traslativo del diritto al cessionario, e ciò tanto nella ipotesi di cessio pro solvendo che di cessio pro soluto. Con la conseguenza che la verifica dell'una o dell'altra ipotesi, ai fini che qui interessano, non rileva. L'esclusione di tale effetto traslativo immediato può legittimamente predicarsi nel solo caso in cui, dalle clausole del negozio di cessione a scopo di garanzia, sia desumibile una inequivoca volontà negoziale delle parti nel senso che il creditore cedente, non volendo privarsi della titolarità del credito, abbia inteso soltanto realizzare degli effetti minori, quale la mera legittimazione del cessionario alla riscossione del credito (Cassazione civile sez. 3^ 16/04/1999, n. 3797). Tali elementi non ricorrono e non sono neppure dedotti. A ciò va aggiunto, che la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia, ma senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia prò solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Inoltre, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo, essendo il cessionario tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto (Cassazione civile sez. 1, 03/07/2009, n. 15677). Tale onerosa e specifica dimostrazione non è stata neppure prospettata in ricorso. Il secondo profilo riguarda l'accordo finalizzato alla compensazione. La difesa degli imputati ed, in particolare, nei ricorsi proposti da US e DD, si contesta la configurabilità, anche in astratto, del reato di bancarotta preferenziale riguardo ai capi A2, A3, A4. La vicenda riguarda la cessione di 334,79 t di carta da giornale da AR 2000 S.p.A. in favore di L'NE SA S.p.A. con conseguente estinzione del debito attraverso una operazione di giro che non riguarda più il conto clienti, ma il conto creditori diversi (L'NE SA S.p.A. era già uscita dalla compagine sociale di AR 2000 S.p.A.), con la causale "compensazione". La fattispecie integra, secondo la Corte territoriale, l'ipotesi di bancarotta preferenziale che sanziona la condotta dell'imprenditore che si traduce in un indebito trattamento di favore nei confronti di taluni soltanto dei creditori, violando la par condicio e che assume rilevanza solo sul presupposto della riscontrata incapienza patrimoniale.
Secondo i difensori, al contrario, non sussisterebbe la bancarotta preferenziale realizzata attraverso la compensazione tra debiti e crediti, poiché tale circostanza costituisce il risultato di un negozio giuridico lecito, nonché l'effetto automatico previsto dal codice civile e consentito dall'art. 56 della legge fallimentare. Si discute, poi, sulla qualificazione del negozio come compensazione (della quale difetterebbero, però, i presupposti della omogeneità dei crediti, che non sarebbero liquidi, scaduti ed esigibili) o come datio in solutum, prospettandosi anche l'ipotesi di una vendita, avente ad oggetto la fornitura di carta, in favore di L'NE SA e che costituiva lo sviluppo fisiologico dei rapporti tra le due parti, poiché AR 2000 s.p.a. era l'unico fornitore de L'NE SA per un ammontare annuale complessivo di 11 miliardi di L. in merce.
La fattispecie negoziale in oggetto va correttamente qualificata quale compensazione volontaria ex art. 1251 c.c., ipotesi prevista dall'art. 56 della legge fallimentare e dall'art. 1186 c.c., ma che rileva dal punto di vista penale, ai sensi dell'art. 216, comma 3, come bancarotta preferenziale, se ricorrono i due elementi della pattuizione dell'accordo durante la fase di insolvenza e della intenzione di favorire alcuni creditori e danneggiarne altri. Quanto alla qualificazione del negozio è noto che la compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252 c.c., si traduce in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza. Consiste in un patto con cui o viene direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti, oppure vengono fissate condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti l'ipotesi rientrerebbe nella compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti. Pertanto, ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. la compensazione volontaria può aver luogo pure in difetto dei citati requisiti previsti in tema di compensazione legale o giudiziale (omogeneità, esigibilità, liquidità). Dovrà tuttavia pur sempre sussistere, come nel caso di specie, l'antecedente logico necessario, costituito dall'esistenza di due crediti reciproci derivanti da diversi rapporti (finanziamento e conseguente obbligo di restituzione e trasferimento di merci).
Il terzo profilo riguarda la costituzione di pegno di cui al capo B). I difensori di DD e RE hanno contestato la configurabilità del reato. La vicenda attiene alla vendita in più soluzioni all'NE SA di parte delle scorte di carta da giornale di AR, costituite in pegno in favore del Banco di Sardegna, accreditando il controvalore sui conti correnti di AR presso tale istituto di credito (B3 e B4), nonché la vendita, ancora all'NE SA, di 300 tonnellate di prodotto accreditando il controvalore su un conto corrente della AR presso lo stesso istituto di credito (capo B5).
Appare necessario, anche in questo caso, qualificare correttamente i negozi giuridici conclusi dalle parti coinvolte nella vicenda contrattuale e i conseguenti effetti penali. Il documento datato 30 maggio 1996 si riferisce ad una anticipazione bancaria garantita da pegno su merci. L'anticipazione bancaria è accompagnata dal rilascio di una garanzia che costituisce elemento essenziale della fattispecie negoziale. In tale ipotesi, infatti, al credito accordato dalla banca accede la prestazione, da parte del beneficiario, dell'anticipazione, di una garanzia costituita da pegno su merci. La caratteristica del modello contrattuale è data dal fatto che la somma prestata dalla banca rappresenta una percentuale del valore dei beni dati in garanzia, e tale proporzione tra somma prestata e valore dei beni dati in garanzia rimane normalmente costante per la durata del rapporto. Il negozio in oggetto, quindi, datato 30 maggio 1996 è caratterizzato dalla messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca (lire 3 miliardi) e dalla concessione del cliente di garanzia su merci o comunque documenti rappresentativi di merci. Nel caso di specie è garantita da pegno regolare, avendo ad oggetto merci individuate. Trattandosi di pegno regolare l'istituto di credito non ha la disponibilità della merce ricevuta in pegno, avendo rilasciato il documento nel quale la res è individuata. Correttamente qualificata la fattispecie, discende la inconsistenza del motivo di doglianza, fondato sulla mancata lesione di creditori privilegiati, poiché la fattispecie riguarderebbe la preferenza accordata ad un creditore garantito da pegno.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale in udienza, la censura è destituita di fondamento. Infatti, in tema di revocatoria fallimentare, la Corte ha reiteratamente affermato principio dell'irrilevanza della circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato. Così, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno è revocabile, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo. (Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 26/02/2010, Rv. 612098) Un cenno a parte richiede il profilo del dolo nel delitto di bancarotta preferenziale.
Come è noto la bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l'imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il pregiudizio degli altri creditori, però, non è collegato alla finalità dell'agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l'elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale (Cass. 4 agosto 2009 n. 31894). Con riferimento specifico alla questione evidenziata nei ricorsi e che sarà oggetto di specifico e separato esame, è evidente che la condotta del pagamento dei crediti è necessariamente connessa al profilo dell'elemento soggettivo, in quanto l'imprenditore può essere spinto ad adempiere al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie. La giurisprudenza in tali ipotesi giunge ad escludere il reato, difettando l'intenzione di favorire e cioè il dolo specifico richiesto dalla norma (in tal senso Cass. 16 novembre 1973 n. 8142 e 21 ottobre 1985 n. 9400). Una siffatta ricostruzione, però, merita di essere puntualizzata, dovendosi ritenere che l'insussistenza del reato debba essere collegata alla più rigorosa ipotesi della finalizzazione in via esclusiva o prevalente dell'azione dell'imprenditore alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale, mentre nelle ipotesi in cui tale finalizzazione si sommi a quella di avvantaggiare taluni creditori, in concreto, soddisfatti, la condotta deve ritenersi compatibile con la fattispecie della bancarotta preferenziale. In particolare, poiché la norma richiede il dolo specifico e non anche il dolo esclusivo, il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita. Diversamente opinando la fattispecie della bancarotta preferenziale risulterebbe difficilmente configurabile in concreto in tutte le ipotesi in cui l'apparente scopo di evitare il fallimento, nasconda invece l'ulteriore finalità concorrente, anche se non prevalente, di favorire taluni creditori beneficiati, in danno di altri. Conseguentemente dovrà ritenersi sussistente il reato di bancarotta preferenziale allorché l'imputato abbia agito pur ritenendo, comunque, di non essere in grado di evitare il dissesto o, comunque, in situazione tale da escludere fondatamente che tale risultato possa raggiungersi, attribuendo rilevanza soltanto all'ipotesi in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzare il riequilibrio finanziario e patrimoniale possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009 - dep. 28/07/2009, Scala, Rv. 244490, ma già Cass. 3 gennaio 1985 n. 23 che non esclude il delitto di bancarotta preferenziale nell'ipotesi di speranza, specie se infondata, di realizzare un accordo tra i creditori e di evitare il fallimento). Nel caso di specie non ricorrono e non solo allegati dalla difesa elementi che consentano di ritenere, come ragionevolmente perseguibile, l'obiettivo di evitare il fallimento, mentre le risultanze processuali consentono di affermare che, al tempo della commissione delle condotte, gli imputati non erano in grado di evitare il dissesto o di raggiungere un risultato favorevole, sulla base di un criterio di verosimiglianza e ragionevolezza. Inoltre, sotto il primo profilo, come evidenziato dal Procuratore Generale in udienza, nel tentativo di prospettare, nei rispettivi ricorsi, elementi tesi a dimostrare la sussistenza di una volontà di rilanciare l'attività societaria, la difesa degli imputati - pur con argomentazioni differenti - richiede alla Corte la rivalutazione di una serie di elementi di fatto che in questa sede non è consentita, che, in ogni caso, non sono in contrasto con la prevalente finalità di favorire taluni creditori beneficiati rispetto agli altri. Da ultimo, va anticipato il tema della responsabilità degli amministratori con e senza delega, affermando la correttezza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte territoriale ha opportunamente evidenziato che la previsione di cui all'art. 2381 cod. civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 cod. civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega;
tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40 c.p., comma 2, per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire. Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché dal grado di anormalità di questi sintomi e non in generale, ma per l'amministratore privo di delega (Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009). Pertanto, a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato l'art. 2392 cod. civ., riducendo gli oneri e le responsabilità degli amministratori senza delega - costoro sono penalmente responsabili, ex art. 40 c.p., comma 2, per la commissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvedono ad impedire;
detta responsabilità ben può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi. Conseguentemente il controllo di legittimità in questa sede dovrà riguardare la sussistenza di una motivazione congrua, con l'indicazione puntuale dei predetti segnali e la consapevolezza di questi ultimi in relazione alle condotte illecite poste in essere dagli imputati (Sez. 5, Sentenza n. 3708 del 30/11/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252945).
Fatte queste doverose premesse appare opportuno esaminare analiticamente i singoli ricorsi ed i relativi motivi di censura. RE LE, presidente del Consiglio di Amministrazione di AR 2000 dal 4-12-1996 al 19-6-1997, risponde, in riforma della sentenza impugnata, dei reati di cui ai capi A3 e A4, da B2 a B5, C e P (quest'ultimo già dichiarato prescritto) e propone ricorso formulando censure di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a buona parte dei capi d'imputazione.
I capi A3 e A4 sono relativi a bancarotta preferenziale aggravata, consistita nell'avere, tramite forniture di materie prime (dal 2-12- 1996 al 30-12-1996) e di prodotto finito (fattura n. 3 del 14-1-1997) favorito l'NE SA spa, creditore di AR, per averla finanziata per 2.385. 800.000 L., compensando parte del suo credito con il corrispettivo spettante alla AR per dette forniture. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado e omessa valutazione di prove decisive, rappresentate dai verbali delle sedute del collegio sindacale e dell'assemblea della società (allegati al ricorso), da cui risulterebbe che nel periodo compreso tra il 28-11- 1996 e il 15-1-1997 la società era stata amministrata in via di supplenza dal collegio sindacale - in quanto nei confronti dell'amministratore LI era stato emesso un provvedimento interdittivo dal Tribunale di Cagliari e il consigliere GR si era dimesso - e, per quanto l'assemblea ordinaria dei soci avesse deliberato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione nelle persone del RE, presidente, del DD e del BE, consiglieri, tuttavia detta nomina era divenuta formalmente effettiva soltanto con la delibera dell'assemblea ordinaria del 15-1-1997, convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che aveva ratificato la Delib. 4 dicembre 1996. Con la conseguenza che le forniture effettuate in favore di NE SA medio tempore a compensazione del suo credito verso AR, non erano ascrivibili alla gestione RE che, come risultava documentalmente, non avrebbe potuto, ne' effettuarle, ne' impedirle e che neppure le conosceva, ma ai precedenti amministratori e alla gestione provvisoria del collegio sindacale (nonché al direttore di stabilimento, stanti le rilevanti dimensioni della AR), i cui componenti erano stati - peraltro - assolti dalle relative imputazioni. Infatti, il Consiglio di Amministrazione prima della ratifica della sua nomina si era limitato ad assumere decisioni relative all'approfondimento della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società che al 30-12-1996 non era stato ancora possibile accertare, come da verbale del Consiglio di Amministrazione in pari data. Inoltre, la predisposizione delle domande di concessione del contributo regionale in conto occupazione da parte del RE, ritenuta nella sentenza impugnata sintomatica di compimento di funzioni proprie della carica, era invece da attribuire alla sua precedente qualifica di direttore del personale che aveva continuato ad esercitare per gli atti improrogabili.
Va rilevato che i due imputati, RE e DD, erano stati assolti in primo grado poiché, secondo il Tribunale, non parteciparono formalmente alle pattuizioni relative alle operazioni di fornitura oggetto della fattura n. 484 del 1996 e delle tre fatture dell'anno 1997, poiché in quel periodo la gestione ordinaria era svolta dal collegio sindacale.
Le censure sono infondate.
Nell'approccio ai molteplici temi di discussione prospettati nei motivi di ricorso di RE (e degli altri imputati sul medesimo punto) è necessario premettere che, nel giudizio di legittimità, è preclusa alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò vale anche dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 in base alla quale è possibile denunciare come causa di annullamento della sentenza la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"; con tale disposizione, invero, si è ammessa la deducibilità del cosiddetto "travisamento della prova", riconducibile soltanto all'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" nè fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Alla stregua delle suesposte considerazioni devono considerarsi inammissibili, in quanto non consentite in questa sede, tutte quelle censure con le quali i ricorrenti s'indirizzano a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito. La Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze.
Buona parte dei rilievi oggetto del primo motivo esulano dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Per il resto, la Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che hanno fondato la responsabilità del ricorrente e di DD, per il quale ricorre una posizione analoga, osservando correttamente che di fatto i nuovi amministratori avevano operato fin da subito, mentre il collegio sindacale non aveva compiuto atti di amministrazione pur essendosi autoattribuito una funzione di supplenza e cita una serie di atti che gli amministratori avevano compiuto, rilevando pure che RE e DD erano già interni alla società AR e DD era stato designato su indicazione di GR OL. Essi avevano svolto una capillare attività ricognitiva che aveva reso chiara la situazione della società (produzione interrotta, personale in cassa integrazione, mancanza di materia prima, quasi esaurimento delle scorte) e che li aveva posti nelle condizioni di conoscere le forniture alla capogruppo NE SA (fatture 485/96 e 3/1997, intervenute, come pure le operazioni contabili di giroconto che registrarono la compensazione, nel pieno esercizio dei poteri da parte dei nuovi amministratori), i cui corrispettivi erano portati, in contesto di pieno dissesto, a detrazione del credito della stessa per finanziamenti. Quindi, la Corte territoriale, dopo avere esaminato gli effetti delle modifiche del nuovo diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 2392, comma 2 abrogativo della culpa in vigilando degli amministratori non delegati), non ancora la responsabilità a tale colpa, ma al fatto che RE, conoscendo, o comunque avendo segnali, dell'illiceità dell'operato del DD avrebbe dovuto impedirlo ex art. 40 cod. pen.. Infatti, in tema di reati fallimentari e societari, ai fini della affermazione della responsabilità penale degli amministratori senza delega e dei sindaci è necessaria la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché ricorrendo tali elementi (conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo in presenza di segnali inequivocabili) consegue l'obbligo giuridico degli amministratori non operativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito. La mancata attivazione di detti soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l'evento di danno (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009 - dep. 22/09/2009, Bossio ed altri, Rv. 245138).
Con motivazione adeguata ed esauriente la Corte territoriale ha evidenziato che RE LE, con funzioni di Presidente, RE RE, con funzioni di consigliere e BE TR, con lo stesso ruolo, sono stati nominati in occasione dell'assemblea dei soci di AR 2000 S.p.A. del 4 dicembre 1996. Nella stessa data RE RE è stato nominato amministratore delegato. Effettivamente, il collegio sindacale nella riunione del 10 dicembre 1996 ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 2368 c.c., stabilì che i sindaci avrebbero compiuto gli atti indispensabili di ordinaria amministrazione. Questo il dato formale, in realtà i consiglieri nominati il 4 dicembre iniziano ad esercitare le proprie funzioni prima della ratifica delle proprie nomine avvenuta il 15 gennaio 1996.
E ciò si ricava da una serie di dati fattuali evidenziati dalla Corte territoriale:
1. in data 6 dicembre 1996 sono state rilasciate procure speciali da parte dell'amministratore delegato:
2. sono stati espletati accertamenti e domande di concessione del contributo regionale, da parte del presidente RE LE;
3. RE LE, RE RE, BE e GR OL parteciparono alla riunione del 9 gennaio 1997 con i commissari straordinari e alle successive riunioni del 14 del 15 gennaio 1997 per il riconoscimento delle somme in esubero per la manutenzione degli impianti;
4. i due imputati RE e DD svolsero attività consiliare in data 4, 17 e 30 dicembre 1996 nel corso delle quali furono adottate significative decisioni riportate a pagina 104-105 della sentenza di secondo grado.
5. il collegio sindacale nella seduta 13-12-1996 aveva invitato gli amministratori a predisporre una situazione periodica dei costi e dei ricavi di competenza del periodo, onde verificare l'andamento economico della società in relazione a possibili perdite che avrebbero potuto richiedere interventi sul capitale sociale. Da tutti questi elementi emerge che gli amministratori non potevano non conoscere le criticità evidenti di AR 2000 S.p.A. soprattutto con riferimento all'inopportuna operazione di fornitura diretta di merce lavorata in favore della capogruppo, L'NE SA S.p.A., avvenuta senza ordinativo scritto e finalizzata alla compensazione di un credito chirografario. Tutto questo nonostante la consapevolezza dell'interruzione dello stato produttivo, della grave situazione del personale in cassa integrazione guadagni e dell'assenza di disponibilità di materia prima, dell'esaurimento delle scorte di magazzino, prelevate dalle giacenze di Nuova Cartiera.
Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che tali elementi sono rilevanti anche dopo la riforma delle D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha sostituito il generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione, con un obbligo di intervento, nel momento in cui gli amministratori sono stati opportunamente informati di operazioni ad alto sospetto di criticità e questo sulla base dei principi dell'agire informato e dell'obbligo di informarsi. Principi applicabili agli amministratori senza delega e a maggior ragione alla posizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato. Sussistevano, quindi, segnali particolari in relazione all'evento illecito che risultava concretamente conoscibile con conseguente obbligo giuridico degli amministratori di intervenire. Pertanto, la loro omissione ha contribuito a cagionare l'evento del danno (Cass. N. 36595 del 16 aprile 2009). Anche le censure attinenti il profilo della conoscibilità delle operazioni illecite da parte di RE LE (la posizione di RE RE è del tutto analoga) appaiono destituite di fondamento.
La Corte ha congruamente motivato, precisando che gli imputati avevano in concreto la possibilità di verificare la pericolosità delle operazioni oggetto delle due fatture n. 485 del 1996 e delle tre fatture dell'anno 1997, in quanto pregiudizievoli degli interessi patrimoniali di AR 2000 S.p.A. e ciò sulla base degli elementi sopra evidenziati. Le operazioni di compensazione e quelle di giro conto relative alle due fatture sono state realizzate durante il periodo di esercizio dei poteri da parte degli imputati. Conseguentemente, per RE (ma la valutazione va espressa, sin da ora negli stessi termini anche per DD), ricorre il dolo, quale generica consapevolezza dell'illiceità della condotta posta in essere anche in termini di dolo eventuale, dovendo rispondere alla stregua del criterio di cui all'art. 40 c.p. in concorso con l'amministratore di fatto, GR OL.
Il secondo motivo riguarda la condanna per bancarotta preferenziale, poiché allo scopo di favorire l'NE SA spa che aveva concesso fideiussioni in favore di AR al Credito Italiano per 2 miliardi, alla Banca Commerciale Italiana per 2 miliardi, al Banco di Sardegna rispettivamente per 2 miliardi e mezzo e 2 miliardi 250 milioni, il ricorrente avrebbe favorito la cessione al Credito Italiano del credito per IVA verso l'erario per un miliardo e 300 milioni circa (capo B2), e la vendita in più soluzioni all'NE SA di parte delle scorte di carta da giornale, costituite in pegno in favore del Banco di Sardegna, accreditando il controvalore sui conti correnti della AR presso tale istituto di credito (capi B3 e B4), nonché la vendita ancora all'NE SA di 300 tonnellate di prodotto, accreditando il controvalore su un contocorrente di AR, presso lo stesso istituto di credito (capo B5).
Sul capo B2), relativo alla cessione del credito IVA, pari a oltre 1 miliardo e 300 milioni di L., al Credito Italiano, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per mancata considerazione di prove decisive in punto di mancanza dell'elemento psicologico (che aveva giustificato l'assoluzione in primo grado, riformata in appello) e illogica valorizzazione di elementi successivi alla seduta del Consiglio di Amministrazione in data 14-3-97. Seduta nella quale il Consiglio aveva dato incarico all'amministratore delegato DD, onde conseguire l'immediata disponibilità finanziaria, di consentire la cessione del credito IVA, di difficile rimborso diretto in tempi brevi, ad un cessionario indeterminato, che due mesi dopo era stato autonomamente individuato dal DD, come da questi ammesso, nel Credito Italiano al fine di rinegoziare un debito in scadenza a tassi di cambio più favorevoli. All'epoca RE secondo la difesa avrebbe potuto, al più, ipotizzare un periodo di difficoltà finanziaria dovuto a crisi di liquidità, ma non uno stato di decozione, sia perché era in previsione l'aumento del capitale sociale ad 1 miliardo, sia perché erano in corso trattative con la società canadese IF che avrebbero potuto risolvere la momentanea situazione di crisi.
La doglianza è infondata. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato con puntuale rinvio alle emergenze in fatto, dalle quali risulta che la seduta del Consiglio di Amministrazione del 14-3-1997 è sostanzialmente coeva alla lettera con cui NE SA acconsentiva a mantenere operativa la fideiussione, dalla quale, in precedenza, e cioè nel novembre 2006, aveva tentato di sottrarsi, comunicando tale volontà di recesso al Credito Italiano. Il garante faceva presente che AR 2000 aveva proposto alla banca di cedere il credito IVA per sostituire - in realtà estinguere - il debito scaduto, rappresentato dall'anticipazione di 800.000 dollari. Il coimputato DD, nella coeva procedura di verifica dello stato d'insolvenza delle società aperta d'ufficio, aveva taciuto al GD di aver destinato alla cessione i crediti IVA, prospettandoli anzi come di imminente incasso e di consistenza superiore all'effettivo ammontare. L'accordo di cessione era stato tenuto in sospeso, da RE e DD, fino all'archiviazione della procedura indicata. Il debito era scaduto e quindi poteva essere escussa la garanzia fideiussoria de L'NE sarda. Venti giorni dopo, DD si sarebbe dimesso e il fallimento dichiarato nel mese di luglio. Conseguentemente lo stato di decozione era estremo e irreversibile e risultava sterile ed irragionevole la ricerca di nuovi partners e finanziatori prospettata al GD in sede civile. Correttamente la Corte ha ravvisato la sussistenza del dolo diretto, attesa la piena consapevolezza di danneggiare il ceto creditorio a favore del creditore chirografario.
I capi B3, B4 e B5 sono relativi alla cessione all'NE SA di circa 6.000 tonnellate di carta da giornale, costituite in pegno a favore del Banco di Sardegna a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente per tre miliardi di L., con contemporanea garanzia fideiussoria de l'NE SA spa a garanzia, sia del fido che di altra apertura di credito. Cessione, il cui controvalore era accreditato sui conti correnti della AR a detrazione dello scoperto, in tal modo favorendo il fideiussore a preferenza degli altri creditori. Al riguardo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla circostanza che l'apertura di credito garantita dal pegno fosse garantita anche da fideiussione della NE SA, fideiussione per contro da escludere sulla base delle dichiarazioni rese dai testi FL, SA e MA, di documenti e della consulenza tecnica di parte dell'imputato, a tenore dei quali la fideiussione garantiva soltanto il conto anticipi su fatture.
La doglianza è infondata.
Vanno richiamate in questa sede le considerazioni espresse in premessa riguardo alla corretta qualificazione della vicenda contrattuale e relative alla configurabilità del reato realizzato attraverso la citata cessione del credito e la costituzione di pegno a garanzia del ceto bancario. Per il resto, la corretta qualificazione negoziale supera ogni diversa impostazione che, nel caso di specie, sembra fondarsi più che altro sull'interpretazione delle deposizioni dei testi FL e MA da parte del consulente di parte. Inoltre, la deposizione FL allegata al ricorso è estremamente ampia e riguarda numerosissimi problematiche e il ricorrente non precisa la parte di interesse, mentre, dalla deposizione di MA non emerge l'assenza di fideiussione sul fido garantito da pegno. In ogni caso, il dato emerge documentalmente. Il contratto del 30 maggio 1996 relativo all'anticipazione bancaria garantita da pegno su merci, per quanto si è già detto in premessa, è la prova documentale che la fideiussione NE SA copriva anche la linea di credito assistita da pegno e ciò conferma l'infondatezza del motivo.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 2392 cod. civ. in ordine alla responsabilità dei componenti il consiglio di amministrazione per gli atti compiuti dall'amministratore delegato, avendo la Corte territoriale ignorato le modifiche al diritto societario apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003, intervenuto in corso del procedimento, con l'abrogazione della culpa in vigilando dei consiglieri di amministrazione, modifiche che - nella sentenza impugnata - si sostiene non avrebbero apportato sostanziali modifiche ai poteri ed agli obblighi degli amministratori senza deleghe. Il ricorrente precisa che tali modifiche avrebbero determinato, nel diverso procedimento con rito abbreviato a carico del consigliere BE e del procuratore TO, una pronuncia di assoluzione.
La doglianza è destituita di fondamento.
Vanno richiamate in questa sede le considerazioni espresse in premessa riguardo alla responsabilità degli amministratori, ribadendosi che, a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato l'art. 2392 cod. civ., riducendo gli oneri e le responsabilità degli amministratori senza delega - costoro sono penalmente responsabili, ex art. 40 c.p., comma 2, per la omissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvedono ad impedire;
detta responsabilità ben può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi. A ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte prende proprio in esame gli effetti della novella (da pag. 102) a proposito delle imputazioni di cui sopra e riferisce la responsabilità alla conoscenza o conoscibilità dell'operare illecito del DD. Quanto al riferimento alle posizioni di BE e TO, il rinvio è irrilevante, poiché la difesa non da conto che le posizioni non sono sovrapponibili, perché la sentenza citata muove dal presupposto che per i due imputati non risultava provata la conoscenza della condotta del consigliere delegato, perché i pagamenti eseguiti in favore de L'NE SA e, quindi, le compensazioni, non erano stati deliberati dal consiglio di amministrazione, mentre nella vicenda in esame RE è penalmente responsabile, ex art. 40 c.p., comma 2, per la commissione dell'evento che è venuto a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) o avrebbe dovuto necessariamente conoscere e che, pur potendo, non provvede ad impedire (Sez. 5, Sentenza n. 3708 del 30/11/2011) e ciò sulla base di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi, dei quali si è già detto.
Con il quarto motivo con riferimento al capo C, relativo al pagamento di cinque mensilità in favore di Nuova Cartiera realizzati attraverso un parziale aumento di capitale per l'importo di 1 miliardo, rispetto ai 10 miliardi deliberati, al fine di favorire la posizione di L'NE SA lamenta contraddittorietà della decisione nella parte in cui la Corte territoriale sostiene, da un lato, che non sussista responsabilità dell'amministratore di L'NE SA, ma dall'altro analogo trattamento non viene riservato agli amministratori di AR 2000 s.p.a. e, in particolare, al ricorrente;
deduce la legittimità ed onerosità della corresponsione immediata dei canoni di affitto poiché l'attività di AR 2000 s.p.a., nei primi mesi del 1997, aveva preso un impulso decisivo grazie al collegamento con la società canadese IF Inc., per cui se non avesse onorato il contratto di affitto tutta l'operazione sarebbe sfumata;
illogicità della decisione con riferimento alla condotta alternativa richiesta, risultando irragionevole disporre un aumento di capitale e non investire le risorse acquisite per sostenere nuovo impulso imprenditoriale.
Preliminarmente va osservato che, per quanto detto in premessa, con riferimento alla diversa incidenza del termine di prescrizione, il reato risulta prescritto e non vi è pronunzia agli effetti civili, quindi le doglianze rilevano sono ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, ove ricorra la prova della evidenza dell'estraneità
dell'imputato. Le risultanze processuali escludono tale condizione. La vicenda riguarda il rapporto tra la compagine sociale di AR e La Nuova Cartiera. Società costituita tra Burgo, Finanziaria SA, Credito Industriale Sardo, SIVA e SAF, che era stata assoggettata ad amministrazione straordinaria in data 13 maggio 1992 a seguito di dichiarazione di insolvenza determinata dalla condanna in sede Europea alla restituzione delle somme erogate da soggetti pubblici sotto forma di apporto al capitale sociale. All'atto dell'assoggettamento alla procedura la Cartiera era stata autorizzata all'esercizio di impresa per due anni. Nel maggio del 1993 è stato approvato dal CIPI un programma di riavvio delle attività fondato sulla diversificazione della produzione aziendale. Detto programma non ha avuto attuazione e la cartiera è rimasta, pertanto, inattiva. Dopo alcuni tentativi di vendita, mediante gara pubblica esperiti fra gennaio ed ottobre 1994 è stata autorizzata, nel gennaio 1995, una trattativa privata volta alla vendita e, successivamente, nel giugno 1995, in mancanza di acquirenti, all'affitto di azienda. L'NE SA S.p.A., quale socio di AR 2000 S.p.A., in questa fase assunse l'iniziativa di affittare il complesso industriale di proprietà della Nuova Cartiera e il Ministero dell'industria accordò preferenza a tale proposta di L'NE SA S.p.A. che assunse la gestione del complesso aziendale per il tramite della propria controllata AR 2000 S.p.A.. La Nuova Cartiera di AR, in amministrazione straordinaria, ha ceduto in affitto, con contratto del 29 novembre 1995, alla società AR 2000, lo stabilimento cartario sito in AR. Il contratto prevedeva la gestione in affitto per tre anni e l'impegno della società AR 2000 ad acquistare il complesso aziendale al termine del periodo di affitto. Le clausole contrattuali prevedevano, fra l'altro, il rimborso, da parte della Nuova Cartiera di AR, delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per il riavvio degli impianti, da effettuarsi a cura dell'affittuaria, sulla base di un capitolato. Le attività produttive, dopo il completamento delle opere di manutenzione straordinaria, sono riprese nell'aprile del 1997. Lo stabilimento della cartiera era fermo da quattro anni ed era indispensabile eseguire lavori di manutenzione straordinaria di cui si fece carico AR 2000 S.p.A. che comportano una spesa superiore a quella preventivata, pari a 8.381.000.000 di L. circa. All'esito di un contenzioso tra AR 2000 S.p.A. e Nuova Cartiera i lavori eseguiti furono stimati in L. 9.089.000.000.
Dopo tali onerosissime spese la produzione ebbe inizio nel mese di aprile 1997, ma con le difficoltà per l'approvvigionamento della materia prima e l'esaurimento delle scorte, nel mese di maggio 1997, il processo esecutivo si interrompe definitivamente. Le emergenze processuali non consentono in alcun modo di ritenere evidente la estraneità dell'imputato alla complessa vicenda negoziale che si è tradotta in un beneficio in favore del creditore Nuova Cartiera rispetto agli altri. Al contrario, correttamente e con motivazione puntuale, la Corte ha ritenuto sostanzialmente fittizio l'aumento di capitale che, in effetti, resta inattuato per 9/10 ed il miliardo di aumento di capitale transita direttamente nelle casse di Nuova Cartiera e costituisce una operazione per evitare che le banche agiscano nei confronti di L'NE SA. La tesi, che sarà evidenziata nel ricorso proposto da DD e GR, dell'insussistenza del reato poiché la transazione è stata operata da un terzo (che avrebbe sottoscritto ed erogato l'aumento parziale di capitale) e le somme sono transitate direttamente dal terzo al creditore (Nuova Cartiera), è inconsistente. È evidente, al contrario, che l'operazione, come osservato dal Procuratore Generale, non sarebbe stata possibile senza la volontà dei referenti di AR che, conseguentemente, ne erano perfettamente consapevoli. Il quinto motivo riguarda il capo P) relativo al ritardato fallimento, lamentando che gli artt. 217 e 224 della legge fallimentare, puniscono solo la condotta di chi, ritardando il fallimento, abbia in concreto aggravato lo stato di dissesto. Nel caso di specie la situazione economica e le prospettive erano - secondo la difesa - decisamente migliori rispetto al momento dell'ingresso di RE LE del consiglio di amministrazione. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. In ogni caso, ed anche per anticipare quanto sarà oggetto di ulteriori doglianze sullo stesso punto da parte di altri imputati, la questione rileva solo agli effetti civili, essendo maturato il termine di prescrizione. Non vi sono dubbi sulla sussistenza della fattispecie illecita, atteso che il reato nella sua materialità è stato ritenuto esistente anche dal Tribunale in primo grado, quale dato oggettivo e documentale del ritardo conseguente alla prima archiviazione da parte del Tribunale civile e successiva ritardata dichiarazione di fallimento. Mentre l'elemento soggettivo è connesso all'evidente sussistenza di una molteplicità di elementi sintomatici dell'irreversibile tracollo finanziario. Lo stato di insolvenza viene riferito dal giudice civile alla data del 30 maggio 1996, e una serie di indizi di dissesto erano plasticamente presenti nel mese di luglio 1996 e rappresentati da una cronica carenza di liquidità alla quale si cercava di porre rimedio attraverso strumenti inadeguati, anomali o illegittimi (cessione del credito in favore di banche, presentazione di cambiali allo sconto, costituzione di garanzia reale sul prodotto finito, allegazione di fatture per operazioni inesistenti), dalla rinunzia ad incassare corrispettivi, quale conseguenza della compensazione con L'NE SA S.p.A., dall'utilizzo delle scorte di magazzino non di proprietà di AR 2000 S.p.A., ma di Nuova Cartiera e tutto ciò per azzerare il credito chirografario di L'NE SA S.p.A., nonostante l'esistenza di creditori privilegiati e di una esposizione che a dicembre 1996 aveva raggiunto 24 miliardi di L., verso i fornitori. Tali elementi costituivano evidenti e chiarissimi segnali, non eludibili.
Con il sesto motivo deduce illogicità e contraddittorietà della decisione nella parte in cui la Corte dichiara che RE LE si sarebbe presentato di fronte ai giudici civili in occasione della prima procedura fallimentare, rilevando che tale circostanza, in fatto, non si è mai verificata. La circostanza non appare decisiva nell'ambito del complesso, articolato, e motivato quadro probatorio. Con il primo motivo anche i difensori di DD RE eccepiscono l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. In particolare, evidenziano che mai, nell'appello, viene menzionata la sentenza del Tribunale di Lanusei e ciò comporta che l'impugnazione è carente proprio riguardo al profilo della censura della sentenza, traducendosi in un vizio di aspecificità dei motivi, che invece sono strutturati non sulla base della decisione di primo grado, ma sulla base delle tesi enunciate dalla difesa degli imputati in dibattimento.
La doglianza è superata dalle considerazioni espresse in premessa riguardo all'impugnazione proposta in appello dal PM e dalla parte civile.
Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione della decisione con riferimento alla sussistenza del dolo della bancarotta preferenziale, attesa la compatibilità di tale intenzione con la volontà di risanare l'azienda attraverso le condotte oggetto di imputazione. Deduce l'insussistenza dei presupposti per la bancarotta preferenziale. In particolare, con riferimento al capo A3, A4 relativo alla compensazione tra crediti e debiti di AR 2000 s.p.a. e L'NE SA, evidenzia la erroneità del ragionamento della Corte territoriale che ritiene sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della bancarotta preferenziale, la mera consapevolezza dello stato di crisi di AR 2000 S.p.A.. Tale elemento è insufficiente in considerazione del dolo specifico cosiddetto "composto", che richiede sia la volontà di favorire qualcuno, sia quella di danneggiare altro creditore. Il motivo è inammissibile poiché, come evidenziato dal Procuratore Generale in udienza, la difesa introduce elementi di fatto e richiede alla Corte la rivalutazione di una serie di elementi di fatto che in questa sede non è consentita e che, in ogni caso, non sono in contrasto con la finalità prevalente di favorire taluni creditori beneficiati rispetto agli altri. Per il resto vanno richiamate le considerazioni espresse in premessa riguardo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale.
Con il terzo motivo deduce l'insussistenza dei presupposti per la riferibilità al ricorrente delle criticità economiche di AR 2000 s.p.a., evidenziando che DD RE non era mai stato socio di AR 2000 s.p.a., ma soltanto amministratore e le cause del fallimento non sono connesse all'operato di DD RE, infatti i debiti nei confronti dei fan dei fornitori non sono incrementati durante la gestione del ricorrente. Inoltre era stato proprio DD RE a proporre querela nei confronti di MA AU.
Il motivo, fondato su elementi di fatto incompatibili con la valutazione richiesta in questa sede, riguarda comunque circostanze irrilevanti e inidonee a ribaltare i concreti e numerosi elementi posti a sostegno della decisione impugnata.
Con il quarto motivo, ed in riferimento ai capi A3 e A4, segnala che le condotte incriminate avevano avuto inizio prima della nomina di DD, verificatasi il 4 dicembre 1996, ed anche l'accordo stipulato tra L'NE SA e AR 2000 s.p.a., il 19 giugno 1996, è precedente a tale momento.
Il motivo è infondato. RE RE, come evidenziato dalla Corte territoriale, con congrua ed articolata motivazione, gli effetti di quegli accordi hanno direttamente interessato la periodo di gestione dell'imputato che aveva perfetta conoscenza di tali operazioni poste in essere da AR 2000 S.p.A. in quanto in data 27 dicembre 1996 aveva richiamato ST Holding s.r.l. per ottenere la restituzione di erogazioni effettuate dal precedente amministratore, LI IO NG, prive di giustificazione ed oggetto dell'episodio di distrazione di cui al capo E3). Il 27 febbraio 1997 RE aveva anche respinto la fattura n. 28, emessa da MEKART s.r.l., poiché si trattava di una prestazione non richiesta ed oggetto del capo E1. Si trattava, va ribadito, di operazioni astrattamente valide, ma penalmente rilevanti poiché inserite in un contesto di pieno dissesto di AR 2000 S.p.A.. Tale dissesto - come osservato con riferimento al precedente ricorso - era chiaro, già dal mese di luglio 1996, per una serie di indizi che, in estrema sintesi, erano rappresentati da una cronica carenza di liquidità alla quale si cercava di porre rimedio attraverso strumenti anomali o illegittimi (cessione del credito in favore di banche, presentazione di cambiali allo sconto, costituzione di garanzia reale sul prodotto finito, allegazione di fatture per operazioni inesistenti), dalla citata rinunzia ad incassare corrispettivi, quale conseguenza della compensazione con L'NE SA S.p.A., l'utilizzo delle scorte di magazzino di Nuova Cartiera e tutto ciò per azzerare un credito chirografario nonostante l'esistenza di creditori privilegiati e di una foltissima esposizione verso i fornitori. Tali elementi costituivano chiari campanelli di allarme ed il fatto che l'imputato abbia gestito una obbligazione assunta precedentemente, sulla base della scrittura privata del 19 giugno 1996, non consente di escludere il reato poiché l'obbligo di attivarsi avrebbe imposto di sottoporre la questione all'organo di controllo.
Come si è detto, le medesime considerazioni relative alla preventiva attività di ricognizione delle criticità di AR 2000 S.p.A. e, conseguente, informazione sul reale stato economico e finanziario della società fallita vanno riferite anche la posizione di DD.
Conseguentemente, anche per DD, ricorre il dolo quale generica consapevolezza della illiceità della condotta posta in essere anche in termini di dolo eventuale dovendo rispondere alla stregua del criterio di cui all'art. 40 c.p. in concorso con l'amministratore di fatto, GR OL.
Con il quinto motivo e con specifico riferimento alla vicenda relativa alla compensazione deduce che si tratta di una modalità di estinzione dell'obbligazione perfettamente lecita. La doglianza è infondata dovendosi richiamare le considerazioni espresse in premessa, relativamente alla natura giuridica dell'operazione ed alla sua rilevanza penale.
Con il sesto motivo, con riferimento alla vicenda relativa al pegno e alla cessione del credito Iva da parte di AR 2000 s.p.a. ed in favore di due istituti di credito (capo B2 e B5), evidenzia che la seconda operazione non avrebbe modificato la posizione de L'NE SA, quale garante con il fideiussore, tanto è vero che poiché l'Erario non aveva pagato il credito Iva, il Credito Italiano ha richiesto a L'NE SA la estinzione del debito per un ammontare di 2 miliardi di lire. Quanto al pegno, ha evidenziato che l'operazione di smobilizzo della carta costituita in pegno era finalizzata soprattutto alla tutela di AR 2000 s.p.a., e non al fine di favorire la posizione di L'NE SA che aveva prestato garanzia per l'anticipazione bancaria.
La doglianza è infondata dovendosi richiamare le considerazioni espresse al punto precedente, con specifico riferimento alla costituzione di pegno a garanzia dell'anticipazione bancaria e, soprattutto, alla compensazione volontaria.
Con il settimo motivo, relativo al capo C, avente ad oggetto il pagamento dei canoni in favore di Nuova Cartiera, attraverso l'operazione di aumento di capitale limitatamente all'importo di L. 1 miliardo, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la bancarotta preferenziale.
La doglianza è infondata dovendosi richiamare le considerazioni espresse con riferimento alla analoga posizione del ricorrente RE e precisandosi che il reato si è prescritto prima della udienza davanti al giudice di legittimità per cui, in assenza di pronunzie agli effetti civili, l'indagine va limitata, ai sensi dell'art. 129 c.p., comma 2, alla sola sussistenza di una prova evidente dell'assenza di responsabilità dell'imputato, nel caso di specie certamente non ricorrente.
Con riferimento al capo P, relativo al ritardo nella richiesta di fallimento, ha contestato i profili di responsabilità. Il motivo è infondato per quanto già espresso con riferimento ad analoga censura oggetto del precedente ricorso di RE.
Con il nono motivo ha lamentato violazione delle norme in tema di prescrizione, con riferimento alla decorrenza della stessa dalle date dei pagamenti ed errato calcolo delle sospensioni.
Il motivo è infondato per quanto precisato in premessa riguardo al tema della prescrizione.
Con il decimo motivo e con riferimento al trattamento sanzionatorio deduce l'errata applicazione dei criteri in tema di continuazione ai sensi dell'art. 219 della legge fallimentare, evidenziando che, avendo beneficiato delle attenuanti generiche, dovendosi applicare la norma speciale prevista all'art. 219 in tema di continuazione fallimentare, tale aumento avrebbe dovuto essere neutralizzato dalla concessione delle attenuanti generiche. In ogni caso, l'aumento non avrebbe dovuto superare un terzo della pena stabilita per il reato base, e cioè per il capo A3, punito con la pena di anni uno e mesi sei, con conseguente aumento massimo di mesi sei e non di anni tre. I profilo sollevati sono irrilevanti essendo maturato il termine di prescrizione per tutti i reati di bancarotta preferenziale. Con il primo motivo la difesa di GR OL lamenta la violazione delle norme in tema di ammissibilità degli appelli proposti dal pubblico ministero e della parte civile, evidenziando che in tali atti non sono stati indicati i punti della decisione che sono oggetto di doglianza, in deroga al principio di specificità funzionale alla operatività dell'effetto d'evolutivo. La motivo è infondato per quanto dedotto in premessa sul tema specifico dell'ammissibilità dell'appello.
Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sulla memoria difensiva che viene presa in esame dalla Corte territoriale soltanto con riferimento al profilo dell'inammissibilità degli appelli. Al contrario, trattandosi di decisione di appello intervenuta dopo la sentenza di primo grado assolutoria, la mancata risposta dei giudici di secondo grado alle prospettazioni della difesa inficia la completezza e la coerenza logica della decisione (Cass., Sezioni Unite 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti). La doglianza è infondata poiché il mancato esame delle memorie rileva ai fini della nullità della decisione limitatamente alla sussistenza di profili ulteriori rispetto a quelli esaminati nella sentenza di primo grado e superati criticamente dalla decisione di secondo grado di condanna. Nel caso di specie la difesa non ha prospettato questioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di valutazione critica da parte della Corte territoriale. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione di disposizioni di diritto sostanziale e omessa o illogica motivazione con riferimento alla materialità del reato, riguardo agli fattispecie di cui ai capi A1, A3 e A4.
In particolare, non sussisterebbe, secondo la difesa, la bancarotta preferenziale realizzata attraverso la compensazione tra debiti e crediti, poiché tale risultato costituisce un effetto automatico previsto dal codice civile e consentito dall'art. 56 della legge fallimentare. Non vi sarebbe stata una datio in solutum, ma solo la compensazione tra il debito di AR 2000 s.p.a., derivante dal finanziamento erogato da L'NE SA, con i crediti derivanti dalla fornitura di carta, in favore di L'NE SA, che costituivano lo sviluppo fisiologico dei rapporti tra le due parti, poiché AR 2000 s.p.a. era l'unico fornitore di L'NE SA per un ammontare complessivo di 11 miliardi di L. in merce. Il motivo è superato da quanto dedotto in premessa riguardo alla condotta oggetto di bancarotta preferenziale posta in essere attraverso la compensazione volontaria, con l'ulteriore precisazione che la compensazione ex art. 1251 c.c. è consentita dall'art. 56 della legge fallimentare e dall'art. 1186 c.c., ma rileva penalmente ai sensi dell'art. 216, comma 3, come bancarotta preferenziale, se ricorrono - come nel caso di specie - i due elementi della conclusione dell'accordo durante la fase di insolvenza e dell'intenzione di favorire alcuni creditori e danneggiarne altri. Con il quarto motivo lamenta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato. Secondo la decisione della Corte d'Appello quando in data il 19 giugno 1996 è stato concluso l'accordo che prevedeva l'ipotesi di compensazione, le parti avrebbero agito con la consapevolezza che, dopo circa un anno, AR 2000 s.p.a. sarebbe stata dichiarata fallita. Deduce che le forniture di carta nel corso dei mesi in cui AR 2000 s.p.a. ha svolto attività produttiva non sono state tutte utilizzate per compensare il debito nei confronti di L'NE SA e ciò evidenzierebbe l'intenzione della società di contribuire a fornire liquidità.
La doglianza è infondata per quanto già dedotto in premessa riguardo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, precisandosi, altresì che il Tribunale civile ha riferito lo stato di insolvenza alla data del 30 maggio 1996, mentre la dedotta destinazione - solo - parziale della carta alla compensazione costituisce un fatto privo di riscontro probatorio e, sostanzialmente, irrilevante, nell'ambito della complessiva operazione che è censurabile nel suo momento genetico. Infine, è del tutto irrilevante il riferimento alla pattuizione degli interessi, riguardo alla quale occorre considerare che in sede di finanziamento non era prevista nessuna applicazione di interessi, che le parti, legittimamente, hanno inserito nell'accordo del 19 giugno 1996.
Il quinto motivo, riguarda il capo B2), relativo alla cessione conclusa il 16 maggio 1997 in favore del Credito Italiano, del credito annuale del 1996 pari a L.
1.306.000.000 circa, che avrebbe favorito L'NE SA la quale, in data 21 febbraio 1996, aveva concesso al Credito Italiano una fideiussione per l'importo di L. 2 miliardi. La difesa eccepisce il difetto della materialità del reato. Il credito Iva oggetto di cessione non è stato mai riscosso, per cui il Credito Italiano ha comunque richiesto il pagamento dell'intero a L'NE SA, prelevando parte degli incassi nelle vendite dei giornali nella misura di 100 milioni mensili, fino alla concorrenza dell'intero importo.
Il motivo è superato da quanto dedotto in premessa riguardo alla cessione del credito quale negozio immediatamente traslativo che rende irrilevante il mancato adempimento da parte del debitore ceduto.
Il sesto motivo riguarda i capi B3, B4, B5 relativi alla bancarotta preferenziale avente ad oggetto la vendita di 6000 tonnellate di carta, gravate da pegno, in favore del Banco di Sardegna. La difesa deduce l'insussistenza della violazione della par condicio creditorum, poiché il credito vantato dal Banco di Sardegna era comunque privilegiato.
Il motivo è infondato per quanto dedotto in premessa riguardo all'apertura di credito garantita da pegno, che rende irrilevante la circostanza che l'istituto bancario, cessionario fosse un creditore privilegiato. L'eventus damni è in re ipsa, per la lesione della par condicio, mentre le operazioni di verifica della natura dei crediti costituiscono un evento successivo, irrilevante ai fini che qui interessano. Non assume alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo. (Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 26/02/2010). L'operazione è penalmente rilevante se al momento in cui è stato concluso l'accordo sussisteva lo stato di insolvenza. Nel caso di specie la data di costituzione del pegno è il 30 maggio 1996 che rappresenta proprio la data alla quale fa riferimento il Tribunale civile per definire lo stato di insolvenza, poiché con quella operazione di anomalo reperimento di risorse economiche AR 2000 s.p.a. è costretta a garantire una esposizione debitoria attraverso due strumenti di tutela in favore della banca, il pegno e la precedente fideiussione prestata da L'NE SA. Proprio questo evidenzia che AR 2000 s.p.a., agli occhi degli istituti di credito, costituiva un soggetto non più affidabile economicamente.
Il settimo motivo attiene al capo C) relativo al pagamento dei canoni di locazione vantati da Nuova Cartiera, eseguito direttamente in favore dei commissari straordinari di tale società, attraverso lo strumento dell'aumento di capitale, limitatamente all'importo di 1 miliardo di lire. La difesa deduce che il pagamento è avvenuto da parte di un terzo, che ha sottoscritto l'aumento di capitale. Sotto tale profilo lamenta errata applicazione di una norma di diritto sostanziale, con riferimento all'art. 216, comma 3, della legge fallimentare.
La questione è infondata, per quanto già dedotto con riferimento alla posizione degli altri imputati, dovendosi precisare che il reato è prescritto e, in assenza di statuizioni civili, le doglianze rilevano ai limitati ai fini di una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p., comma 2 per evidente estraneità dell'imputato ai fatti.
L'ottavo motivo riguarda l'attribuzione a GR OL della qualifica di amministratore di fatto di AR 2000 s.p.a.. La difesa denuncia illogicità della motivazione e violazione dell'art. 2639 c.c.. Secondo la difesa la Corte confonde la posizione del socio con quella dell'amministratore, giungendo a conseguenze irragionevoli. Infatti, secondo l'ipotesi descritta in sentenza, GR OL, quale azionista di maggioranza di L'NE SA, avrebbe sostanzialmente plagiato l'amministratore delegato di L'NE SA, imponendogli la cessione di AR 2000 s.p.a. Da ciò deriverebbe l'ulteriore conseguenza che GR OL, dovrebbe essere ritenuto anche l'amministratore di fatto di L'NE SA.
Il motivo è infondato. La Corte d'Appello, a pagine 97-101, evidenzia tre elementi sintomatici relativi all'ingerenza di GR OL nella operazione che hanno portato L'NE SA ad uscire da AR 2000 s.p.a., ancorando il ruolo di amministratore di fatto di GR ad un consistente quadro probatorio.
In particolare, non è contestata, neppure in sede di ricorso per cassazione la circostanza di essere l'azionista di maggioranza de L'NE SA e, quindi, di essere il referente di tutte le operazioni di tale soggetto. In effetti, dalle risultanze processuali emerge che GR OL rivestiva la qualità di socio di AR 2000 S.p.A., quale fondatore unitamente a LI IO NG e di azionista di maggioranza ed editore di L'NE SA S.p.A., società che controllava AR 2000 S.p.A.. Correttamente la Corte territoriale ha affermato che tutte le iniziative economiche rilevanti di L'NE SA S.p.A. non potevano essere estranee alla volontà di GR OL, come pure la decisione di L'NE SA S.p.A. di uscire dalla compagine sociale di AR 2000 S.p.A.. Gli elementi a favore di tale assunto possono sintetizzarsi nella:
1. contestualità tra le dimissioni di GR OL da consigliere di amministrazione di AR 2000 S.p.A. e la fuoriuscita della controllante in data 18 giugno 1996;
2. contestualità tra il trasferimento della partecipazione azionaria di AR 2000 S.p.A. e la conclusione dell'accordo tra quest'ultima e L'NE SA S.p.A. per la restituzione del finanziamento;
3. atteggiamento di favore di AR 2000 S.p.A., oggetto di bancarotta preferenziale, nel soddisfare prima della massa dei creditori il socio uscente, pur non avendo alcun interesse concreto se non a causa dell'intervento di GR OL.
La difesa di quest'ultimo, con riferimento specifico ai reati di cui ai capi A3, A4, ha lamentato la disapplicazione del disposto dell'art. 2639 del codice civile, non sussistendo la prova diretta, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, di una ingerenza specifica di GR OL nelle relative condotte, in particolare non vi è alcun documento che dimostri che il ricorrente abbia autorizzato, ad esempio, la fornitura di carta in favore di L'NE SA. Tali elementi escludono che possa configurarsi l'ipotesi di chi eserciti in concreto e con un minimo di continuità le funzioni proprie degli amministratori o una di esse, coordinata con le altre, come richiesto dalla giurisprudenza.
La doglianza è generica e priva di specificità, non avendo il ricorrente documentato le trattative, i diversi periodi ed operando un generico richiamo alla giurisprudenza in materia di amministratore di fatto. In ogni caso, le risultanze processuali consentono di individuare almeno sei elementi sintomatici dell'esercizio in concreto e con un minimo di continuità, da parte di GR, delle funzioni proprie degli amministratori o di talune di esse.
1. gli amministratori di AR 2000 S.p.A. facevano tutti capo al soggetto controllante e alla persona di GR OL, infatti LI IO NG era il direttore della testata giornalistica dipendente dalla capogruppo, RE RE ha dichiarato che era stato GR a proporgli l'incarico di amministratore delegato di AR 2000 S.p.A. al posto di LI IO NG (dichiarazioni rese in sede di esame dell'8 maggio 2004), sebbene, al tempo, GR non avesse alcun ruolo formale all'interno di AR 2000 S.p.A.;
2. l'inserimento all'interno di AR 2000 S.p.A. di personale di fiducia di GR OL, come per l'acquisto di azioni da parte di AR IS, divenuta socia acquistando 400 azioni in data 27 dicembre 1996;
3. una serie di episodi evidenziati già dal giudice di prime cure, relativi all'attività di amministratore di fatto di GR OL, pur in assenza di una investitura formale;
4. trattative con soggetti economici rilevanti che hanno determinato una modifica radicale dei programmi produttivi di AR 2000 S.p.A., come per il caso di Nuova Cartiera e della società canadese IF;
rapporti gestiti direttamente da GR OL;
5. interesse specifico di GR OL a dare attuazione all'accordo di restituzione di finanziamenti da parte di AR 2000 S.p.A., in favore di L'NE SA S.p.A. in un momento in cui tale interesse certamente non sussisteva per AR 2000 S.p.A. a causa della estrema difficoltà economica, del periodo di stasi produttiva e dell'affanno finanziario irreversibile di AR 2000 S.p.A.;
6. ulteriore riscontro, viene individuato dalla Corte territoriale nel fatto che l'ingerenza di GR OL nelle operazioni commerciali di AR 2000 S.p.A. viene riferita dal curatore del fallimento LV il quale, alle udienze del 9 e 22 marzo 2002, dichiara di avere appreso tale dato dalla lettura delle dichiarazioni rese a verbale dal consigliere di amministrazione di AR 2000 S.p.A. Murrone e da martucci, rese davanti al giudice delegato nel corso della procedura fallimentare.
Correttamente e con motivazione congrua l'insieme di tali elementi è stato ritenuto sufficiente a ritenere provati i poteri di fatto esercitati da GR OL in un momento in cui la società AR 2000 S.p.A. aveva i propri amministratori di diritto. Tutti questi elementi consentono di superare, secondo la Corte territoriale, l'assenza di una formale autorizzazione da parte di GR OL all'attuazione dell'accordo di rientro e cioè alle operazioni di fornitura di carta da parte di AR 2000 S.p.A., in favore di L'NE SA S.p.A..
Con il nono motivo, con riferimento alla estinzione del reato per prescrizione, lamenta la mancata declaratoria da parte della Corte, deducendo che per i reati di bancarotta preferenziale i termini decorrono dalla data dei singoli pagamenti e non dalla data del fallimento.
La doglianza è infondata per quanto precisato in premessa sulla questione della prescrizione e della decorrenza del termine per il reato di bancarotta preferenziale.
Con il decimo motivo, con riferimento al regime sanzionatorio, lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni relative alla continuazione, deducendo che l'aumento di pena non avrebbe potuto essere superiore, complessivamente, ad un terzo ai sensi dell'art. 219 della legge fallimentare, come ribadito dalla giurisprudenza a Sezioni Unite della cassazione (Cass., Sezioni Unite, n. 21039 del 2011) Per quanto detto in premessa, si tratta di questioni irrilevanti riguardando il profilo della pena, in presenza di una causa di estinzione del reato.
Analoghe considerazioni riguardano il motivo successivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione della disposizione riguardante l'aggravante del danno di rilevante entità, poiché la valutazione del pregiudizio va effettuata con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori, mentre la Corte utilizza come parametro principale l'entità del passivo e la differenza tra attivo e passivo. Con la precisazione che la Corte territoriale a pagina 191 rinvia anche al criterio del danno in concreto cagionato dal ricorrente.
Lamenta, infine, l'omessa motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Per quanto detto in premessa, si tratta di questioni irrilevanti riguardando il profilo della pena, in presenza di una causa di estinzione del reato.
Con memoria del 14 febbraio 2014 il difensore di GR OL, avvocato Alessandro Diddi, ribadisce, in premessa, i motivi di impugnazione sopra evidenziati e deduce ulteriormente quanto segue:
rileva l'incostituzionalità dell'art. 216, u.c., in relazione all'art. 223, a proposito del trattamento sanzionatorio e, in particolare, della pena accessoria, limitatamente alle parole, "per la durata di 10 anni", diversamente da quanto prevede la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 37 c.p., con evidente disparità di trattamento tra condannati alla medesima pena principale, ai sensi dell'art. 27 Cost.. La questione è irrilevante attesa la prescrizione di tutti i reati.
Deduce la violazione dell'art. 603 codice di rito e dell'art. 606 c.p.p., comma 2, lett. B) richiedendo la rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Il motivo è inammissibile in quanto nuovo.
In base all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011, sul caso Dan
contro
Moldavia, nel momento in cui il giudice d'appello riforma una sentenza assolutoria disponendo la condanna, s'impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, come affermato dalla Cassazione Penale, Sezione Sesta, nella decisione n. 16566 del 12 aprile 2013, nell'ipotesi di sentenza di appello che ribalti la decisione di assoluzione di primo grado, il giudice di appello deve confrontarsi in maniera esplicita con la decisione di primo grado e rilevare se la diversa decisione sia conseguenza, di una valutazione alternativa dello stesso materiale probatorio o, invece, di specifici errori logici o di fatto. Secondo la cassazione, nell'ipotesi di una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio, ricorrendo il ragionevole dubbio, la soluzione dovrà essere favorevole all'imputato; nell'ipotesi di specifici errori logici o di fatto occorrerà individuare tali errori. In ogni caso, sulla base della giurisprudenza comunitaria quando la decisione di secondo grado è frutto di una diversa valutazione delle prove orali, sarà necessario rinnovare la attività istruttoria dibattimentale al fine di consentire un diverso apprezzamento dell'attendibilità della prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.
La questione è infondata poiché i principi enunciati in memoria non sono applicabili alla fattispecie in esame nella quale il ruolo ed il peso della prova costituenda, ed in particolare della prova testimoniale, è assolutamente trascurabile rispetto alla valenza dei dato documentale, come emerge chiaramente dalla motivazione della decisione impugnata e dalla stessa struttura e consistenza dei motivi di ricorso di tutti gli imputati.
Insiste nella violazione delle norme in tema di continuazione, con riferimento agli artt. 81 c.p. e art. 219 della legge fallimentare dovendosi dare prevalenza, nell'ipotesi di più condotte tipiche di bancarotta, alla norma speciale rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 81 c.p., con il limite dell'aumento non superiore al terzo. Si tratta di questioni superate dalla intervenuta prescrizione dei reati.
Con altra memoria depositata alla medesima data del 14 febbraio 2014, il difensore di GR OL, avvocato Mario Bellavista, deduce la nullità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello nei confronti di GR OL. L'ufficiale giudiziario recatosi presso il domicilio eletto da GR OL, non avendo rintracciato il destinatario procedeva con la affissione presso la casa comunale e spediva la relativa comunicazione a mezzo raccomandata, indicando, sull'avviso di ricevimento di tale seconda raccomandata, la annotazione "irreperibilità delle destinatario". Secondo la difesa l'ipotesi di irreperibilità determinerebbe la applicazione dell'art. 170 c.p. che non richiede che venga lasciato alcun avviso poiché si presume che il destinatario non ritorni all'indirizzo, diverso il caso della assenza temporanea della quale si applicano le ordinarie disposizioni previste dalla L. n. 890 del 1982, art.
8. In questo caso, in sostanza, l'agente postale avrebbe individuato l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, applicando, invece, le norme ordinarie previste dalla L. n. 890 del 1982, con conseguente nullità della notifica.
La questione è infondata per quanto dedotto in premessa. Con il primo motivo la difesa di LI IO NG contesta la sussistenza degli elementi, sia oggettivo, che soggettivo, del reato di bancarotta preferenziale di cui ai capi A1, A2, A3, con riferimento specifico alla fornitura di carta in favore di L'NE SA, precisando che tali operazioni erano precedenti alla situazione di insolvenza e sono proseguite anche dopo la estinzione del debito. In particolare, secondo la difesa, non sussisteva alcuna ragione per la quale, AR 2000 s.p.a., avrebbe dovuto interrompere la fornitura in favore di L'NE SA e quindi rinunziare ad l'unico cliente che, nel solo 1996, aveva acquistato carta da giornale per oltre 11 miliardi di lire.
La censura è infondata.
Le doglianze riguardano la vicenda relativa all'eredito vantato da L'NE SA S.p.A. per L.
2.325.000.000 circa per finanziamento in favore di AR 2000 S.p.A. estinto per compensazione con debiti derivanti da forniture di carta da giornale, documentati da fatture. Secondo la ricostruzione del giudice a quo la prima fattura relativa ad una sua fornitura di carta da AR 2000 S.p.A. a L'NE SA S.p.A. (fattura n. 10 del 17 aprile 1996) in realtà costituisce una fornitura indiretta dalla società fallita AR 2000 S.p.A. alla capogruppo con il dato, solo apparente, della triangolazione con CO s.a.s.. Infatti, dal punto di vista di AR, le anomalie relative alle modalità di triangolazione appaiono insuperabili. Innanzitutto, la consegna della fornitura non passa attraverso CO s.a.s., che ha sede a Fabriano, ma direttamente presso il centro stampa di L'NE SA S.p.A. In secondo luogo, la fornitura è precedente all'emissione dell'ordine da parte di CO s.a.s.. Infine, nel documento di consegna della merce, viene indicato che la fornitura deve avvenire a partire dal mese di giugno, mentre inizia dalla data del 9 aprile 1996. Si tratta di valutazioni assolutamente congruenti che non potevano non essere note al LI, indipendentemente dal reale e consapevole coinvolgimento, nei dettagli dell'operazione, del legale rappresentate di CO.
I capi successivi riguardano la cessione di 334,79 t di carta da giornale da AR 2000 S.p.A. in favore di L'NE SA S.p.A. con l'estinzione del debito attraverso una operazione di giro che non riguarda più il conto clienti, ma il conto creditori diversi (L'NE SA S.p.A. nelle more è uscita dalla compagine sociale di AR 2000 S.p.A.), con la causale "compensazione". La fattispecie integra l'ipotesi di bancarotta preferenziale che sanziona la condotta dell'imprenditore e che si traduce in un indebito trattamento di favore nei confronti di taluni soltanto dei creditori, violando la par condicio e che assume rilevanza solo sul presupposto della incapienza patrimoniale, certamente ricorrente nel caso di specie. La giurisprudenza correttamente richiamata dalla Corte territoriale inserisce tra gli atti di pagamento preferenziali, sia la restituzione ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che la compensazione.
Con riferimento a tale ultima fattispecie vanno richiamate le considerazioni espresse in premessa in ordine alla qualificazione del negozio come compensazione volontaria, dovendosi ribadire che la bancarotta preferenziale sussiste nonostante la legittimità in astratto dell'istituto della compensazione, nel momento in cui ricorre il requisito dell'incapienza patrimoniale, la lesione della par condicio e il fine principale di agevolare alcuni creditori a danno di altri, eventualmente concorrente con quello di ripianare la situazione sociale, nel caso in cui questo secondo fine non risulti fondato su criteri di ragionevolezza.
Con il secondo motivo contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, con specifico riferimento alla cessione di credito in favore del Credito Italiano (capo B), precisando che l'operazione era giustificata dall'esigenza di ottenere disponibilità finanziarie utili per la gestione, e non al fine di favorire taluno dei creditori in danno degli altri. D'altra parte, L'NE SA non era il creditore che ha beneficiato direttamente dei pagamenti, ma solo di garante che aveva prestato fideiussione e la cessione era stata effettuata, non per estinguere una precedente esposizione, ma a garanzia del credito della Banca nascente da una anticipazione di L. 800 milioni.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse in premessa con riferimento all'operazione di cessione del credito di cui al capo B), dovendosi aggiungere, con riferimento anche alle doglianze oggetto del motivo precedente, che l'eventualmente concorrente ed accessoria intenzione di ripianare la situazione sociale, non risultava fondata su criteri di ragionevolezza. A tal fine gli elementi che escludono la ragionevolezza di una ripresa e la evidenza della incapienza patrimoniale, possono sintetizzarsi nei termini che seguono:
nel momento in cui L'NE SA S.p.A. esce dalla compagine sociale di AR 2000 S.p.A. la situazione di quest'ultima è già di dissesto ed era certamente nota proprio sulla base dei cospicui finanziamenti concessi con innumerevoli garanzie rilasciate proprio da L'NE SA S.p.A.;
in data 30 maggio 1996 AR 2000 S.p.A. era stata costretta a rendere indisponibile una parte consistente del prodotto finito, cioè la carta, in favore del Banco di Sardegna, ponendola a garanzia di una anticipazione di credito;
non sussisteva un interesse di AR 2000 S.p.A. a preferire L'NE SA S.p.A. attraverso la compensazione rispetto agli altri creditori, trattandosi di un credito chirografario. A tali considerazioni occorre aggiungere che il fine primario dell'operazione era certamente quello di svincolare L'NE SA dal negozio fideiussorio. D'altra parte, già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la materialità del reato di bancarotta preferenziale realizzata attraverso questa operazione, escludendo l'elemento soggettivo. Al contrario non vi sono dubbi in ordine alla conoscenza, da parte dell'amministratore di fatto e di quelli di diritto, della finalità primaria di affrancare il garante e non rileva la circostanza che la liberazione di NE SA dal vincolo di garanzia personale costituisca un effetto indiretto dell'operazione, sia di cessione del credito, che di costituzione del pegno, entrambi a beneficio diretto di istituti di credito ed indiretto e costante, in favore di NE SA.
Con il terzo motivo la difesa contesta la sussistenza dei singoli episodi di bancarotta per distrazione (oggetto del Capo E) e dell'elemento psicologico del reato, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti e fornendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La doglianza non può essere presa in esame. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere provata I responsabilità dell'imputato.
Anche anticipando quanto sarà oggetto dei motivi di ricorsi di MA AU, va ribadito che l'operazione "SC di UN", di cui al capo E) riguarda l'emissione da parte di AR di due assegni, in data rispettivamente 25 e 31 ottobre 1996, per gli importi di 200 e 250 milioni, in favore di LC e ME, in acconto sulla fornitura di legno ceduto alla ME, dalla ST PL e ceduto dalla ME alla AR, alla Isacart e alla YS, caratterizzata dalla fittizietà dell'intera operazione finalizzata a finanziare la ST PL (di cui era amministratore LI, amministratore anche di AR), fittizietà desunta dalla mancanza di un ordine relativo alla fornitura, dalla emissione degli assegni in epoca notevolmente antecedente alla fattura n. 28 del 12-12-1996 della ME - annullata con nota di credito 31-12-1996, in concomitanza con il mutamento della persona dell'amministratore di AR -.
Con riferimento ai Capi E1 ed E2 vi è una doppia conforme riguardo all'esborso oggettivo della somma di L. 450 milioni, senza che la società AR potesse ottenere alcuna contropartita. Sono insuperabili e sostanzialmente non contestati i dati oggettivi riconosciuti anche nella sentenza di primo grado e l'elemento soggettivo correttamente evidenziato dalla Corte territoriale. La macchinosità dell'anomala operazione ha determinato una perdita secca per la società, della quale il ricorrente aveva piena consapevolezza, avendo anche ammesso che non vi era stato alcun reale corrispettivo, pur giustificando tale risultato sulla base di considerazioni risultate del tutto irragionevoli. Correttamente la Corte territoriale evidenzia l'accordo finanziario illecito, inteso a dare liquidità alla AR che ne era perennemente carente e che presuppone, oltre all'apporto essenziale del ricorrente, la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa e quindi la consapevole violazione della par condicio creditorum. Con il quarto e quinto motivo la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, precisando che il Tribunale civile, che aveva rigettato la prima istanza di fallimento, aveva escluso lo stato di insolvenza di AR 2000 s.p.a., anche quattro mesi dopo che LI IO NG aveva lasciato la carica ricoperta. In particolare, ha evidenziato, con riferimento all'elemento soggettivo, che non era ragionevole sostenere che LI IO fosse consapevole dello stato di insolvenza della società, mentre il Tribunale civile aveva inizialmente ritenuto che, all'epoca delle operazioni, non vi fossero profili di insolvenza.
La doglianza introduce elementi irrilevanti riferiti alla prima decisione del Tribunale Civile Lanusei che non costituisce elemento o presupposto del reato in esame ed è superata dalle puntuali motivazioni in ordine alla consapevolezza dello stato di dissesto, sopra evidenziate, desunta dai chiari ed inequivocabili elementi oggettivi illustrati dalla Corte territoriale.
Con il sesto motivo lamenta l'inapplicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219, con riferimento alla fattispecie della bancarotta impropria, come evidenziato dalla giurisprudenza della cassazione (Cass. N. 8829 delle 2009).
La questione è stata superata dal successivo orientamento di questa Corte che ha affermato che l'aggravante prevista all'art. 219 trova applicazione anche nell'ipotesi di bancarotta impropria prevista all'art. 223 L.F., ricorrente nell'ipotesi in esame (Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2010, n. 17690). Con il settimo motivo deduce l'insussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità.
La censura è infondata, poiché la Corte Territoriale, a pagina 191, motiva adeguatamente, evidenziando tra l'altro, come ribadito dal PG in udienza, che tale pregiudizio può riguardare anche il profilo del consistente stato passivo riscontrato.
Con l'ottavo motivo lamenta l'omessa dichiarazione di prescrizione dei reati di bancarotta preferenziale sulla base della precedente disciplina vigente.
La doglianza è irrilevante per l'intervenuta prescrizione dei reati ed è superata dalle precisazioni contenute nella premessa della parte motiva di questa decisione.
Con il nono motivo, infatti, la difesa rileva l'errata applicazione, sia della aggravante del danno di particolare gravità, che della continuazione, per avere la sentenza impugnata applicato erroneamente la disciplina del reato continuato, mentre avrebbe dovuto disporre il solo aumento stabilito dalla disciplina speciale, con il vincolo dell'aumento entro il terzo della pena base. Quanto al primo profilo la Corte territoriale motiva adeguatamente avuto riguardo sia all'entità dello stato passivo, assolutamente consistente (26 miliardi, espunti altri crediti per 46 miliardi), sia alle dimensioni dell'impresa ed alla natura delle complesse operazioni eseguite, oltre che in considerazione del danno complessivamente provocato al ceto creditorio. Quanto alla continuazione, sebbene la Corte abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 81 c.p., la regola in concreto applicata è corretta e quindi l'aumento applicato di mesi sei per ogni episodio, ai sensi dell'art. 219 L.F.. Conseguentemente, così come richiesto dal PG, in conseguenza della declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi A e B (in particolare A1, A2, A3 e B1), occorrerà rideterminare la pena, escludendo quella di mesi 36, pari all'aumento di mesi nove per ciascuna delle quattro ipotesi sopra indicate (anni 8 e mesi 6 cui occorrerà sottrarre anni 3, pari a mesi 36, pervenendo alla pena di anni 5 e mesi 6).
Con il decimo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto in considerazione che al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, LI IO NG aveva un solo precedente penale per diffamazione a mezzo stampa, sanzionato con una multa. La censura è infondata avendo la Corte adeguatamente motivato la decisione, per l'assenza di elementi di positiva valutazione, in considerazione della reiterazione dei comportamenti illeciti e fraudolenti, riferiti ad un contesto temporale abbastanza limitato, caratterizzati dallo sprezzo verso comportamenti deontologicamente corretti, con continua violazione delle norme in tema di affidamento negoziale.
MA AU risponde, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, del reato di concorso quale extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto al LI (capo EE), mentre è stata dichiarata la prescrizione dei reati sub HH) e I), per i quali era stato assolto in primo grado.
Con il primo e secondo motivo lamenta vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del capo EE) con riferimento alla citata operazione "SC di UN", ritenuta sulla base della querela 13-3- 1997 di DD RE (legale rappresentante di AR 2000, subentrato a LI) e delle relazioni dei curatori fallimentari, omettendo l'esame dei risultati delle prove acquisite in dibattimento ed utilizzate in primo grado per la pronuncia assolutoria. La Corte territoriale aveva, in sostanza, desunto la prova dell'apporto del MA al piano distrattivo del LI: a) dalla stipulazione solo in forma orale di un accordo finanziario tra i due inteso a fornire liquidità alla AR, b) dalla disparità tra i pagamenti in contanti e le cessioni cambiarie, c) dalla mancata previa effettuazione da parte del LI di indagini sulla persona del MA (risultato coinvolto in una serie di società milanesi, in gran parte fallite o in liquidazione). Elementi dai quali la stessa Corte aveva ricavato la prova della consapevolezza in capo al MA della situazione di crisi in cui versava la AR, con costantemente necessità di liquidità. Il ricorrente elenca, invece, un serie di prove contrarie alle conclusioni della Corte cagliaritana in ordine alla disparità tra i pagamenti in contanti e le cessioni cambiarie e sul rapporto tra i pagamenti in contanti e le forniture di materie prime, concludendo, quindi, che eventuali errori di contabilizzazione in ordine agli acquisti di merce andavano addebitati esclusivamente alla società AR.
I motivi di ricorso, che pure introducono una serie di elementi fattuali, imponendo una rivisitazione di tali dati non consentita in sede di legittimità, sono infondati.
La vicenda riguarda l'accordo in conseguenza del quale AR avrebbe dovuto consegnare a ME, di cui MA era procuratore, gli effetti cambiari dei propri clienti, affinché MA li presentasse allo sconto. I proventi avrebbero dovuto essere utilizzati da AR per pagare in anticipo i propri fornitori, con la corresponsione di una percentuale sul fatturato in favore del MA. Dell'operazione "SC di UN", oggetto del capo E-E si è già detto: riguarda l'emissione da parte di AR di due assegni per complessivi 450 milioni, in data rispettivamente 25 e 31 ottobre 1996, in favore di LC e ME, in acconto sulla fornitura di legno ceduto alla ME, dalla ST PL e ceduto dalla ME alla AR, alla Isacart e alla YS. Il concorso del MA si fonda sulla fittizietà dell'intera operazione finalizzata a finanziare la ST PL (di cui era amministratore LI, amministratore anche di AR). / / Appare insuperabile il dato oggettivo della mancanza di un ordine concernente la fornitura, dell'emissione degli assegni in epoca notevolmente antecedente alla fattura n. 28 del 12-12-1996 della ME - annullata con nota di credito 31-12-1996, in concomitanza con il mutamento della persona dell'amministratore di AR. Secondo il ricorrente il versamento tramite i due assegni costituiva l'acconto da parte di AR sulla fornitura di legname da parte di ME, poi non potuta effettuare per l'imprevedibile rifiuto della ST PL di consentire a MEKART s.r.l. l'accesso per la raccolta della legna (in concomitanza con la sostituzione al LI del DD quale amministratore di AR). Il che avrebbe determinato l'emissione di note di credito ritualmente prodotte di cui la Corte territoriale non aveva tenuto conto. Inoltre la ME aveva ceduto ad AR il proprio credito di 580 milioni verso ST PL restando creditrice, nei confronti di AR, la quale aveva in tal modo la "disponibilità di "legna in piedi" per un importo equivalente o superiore alle sue anticipazioni", di 130 milioni, con conseguente danno e non vantaggio del MA, di cui non era quindi configurabile un apporto causale all'eventuale progetto distrattivo del LI, ma il ruolo di vittima di un inganno posto in essere da LI, con conseguente difetto dell'elemento psicologico.
Va ribadito che la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, se, come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento. La Corte territoriale con motivazione assolutamente adeguata individua l'illiceità della condotta nell'accordo finanziario inteso a dare liquidità alla società AR, che presuppone, oltre al volontario contributo alla condotta dell'intraneus LI, la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa (in realtà tale ulteriore elemento non è necessario, per quanto si dirà) e quindi la consapevole violazione della par condicio creditorum. Quanto all'elemento soggettivo, va precisato, infatti, che il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879 e Sez. 5, Sentenza n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162). Le risultanze processuali non lasciano dubbi sulla volontarietà dell'apporto essenziale di MA alla condotta dell'"intraneus" LI, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale di AR ai danni dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società.
Con il terzo motivo e quarto motivo la difesa di MA denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rispettivamente del concorso nel reato di abusivo ricorso al credito (capo HH) e nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo I), dei quali la sentenza impugnata, in riforma di quella di primo grado che aveva pronunciato assoluzione, ha dichiarato la prescrizione. Il capo HH) si basa sul reato di cui al capo F (emissione di fatture per operazioni inesistenti) secondo la cui prospettazione LI, per conto AR, aveva fatturato una serie di vendite inesistenti (assenza di previo ordine, mancata consegna della merce, annullamento di tutte le operazioni con note di credito emesse nell'esercizio successivo ad opera del nuovo amministratore di AR) a vari clienti tra i quali ME (a tale società per l'importo di 656 milioni di L., oltre IVA) per poi cedere i relativi crediti a factors e istituti di credito. Il ricorrente, a dimostrare l'effettività delle operazioni, assumeva l'interposizione di ME tra AR ed NE SA, alla quale la prima aveva fatturato un quantitativo di merce pari a quello acquisito da AR, come da testimonianza del m.llo FL (udienza 14-6-2002), del tutto trascurata - secondo la difesa - nella sentenza impugnata, per beneficiare di agevolazioni previste dalla legge sull'editoria e la prevista cessione di carta da giornale a società milanesi.
Occorre premettere che i reati oggetto dei capi HH) e I), sono prescritti e non ci sono statuizioni civili, quindi le doglianze rilevano solo per un eventuale assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per l'ipotesi di evidente estraneità dell'imputato.
Tale presupposto non ricorre in alcun modo. Le doglianze sono generiche e non puntuali. La Corte motiva adeguatamente evidenziando tra l'altro che i formali acquirenti non avevano avuto alcuna reazione a fronte della mancata consegna della merce, neppure quando LI aveva comunicato a cessionari e ceduti la variazione delle scadenze di alcune fatture a causa il ritardato ritiro da parte degli acquirenti. Questi ultimi avevano contabilizzato le fatture, ma non avevano corrisposto alcuna somma, inoltre due storni non vennero annotati da ME. Tali macroscopiche anomalie consentono da sole di superare le doglianze della difesa. Il capo I) si riferisce all'emissione della fattura n. 29 del 31-12-1996 per vendita alla YS di legname di provenienza ST PL per il quale in pari data era stata emessa nota di credito nei confronti di AR per impossibilità di eseguire la fornitura. Il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che, come ritenuto nella sentenza di primo grado, la data della fattura doveva essere erronea, posto che nel marzo 1997 la società ME ne aveva chiesto il pagamento, essendosi nel febbraio dello stesso anno manifestate la difficoltà di entrare in possesso della legna. Inoltre, non essendo MA ne' socio ne' amministratore di YS, mancava il suo interesse a far evadere le imposte a tale società. Le censure non appaiono decisive, non superando le evidenti e reiterate anomalie dell'operazione. In primo luogo, va puntualizzato che dalle risultanze processuali emerge che il pagamento era chiesto ad AR non ad YS. Per il resto l'operazione SC di UN era interamente fittizia e non era ragionevole emettere una fattura verso un acquirente, mentre si emetteva - in pari data - una nota di credito verso un altro acquirente, per impossibilità della fornitura. Inoltre, la Corte territoriale evidenzia correttamente che MA non aveva spiegato le ragioni dell'emissione in pari data di documenti contabili dissonanti tra loro, "a prescindere dalla sua formale inesattezza".
Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 10, comma 3, legge 251/2005 per contrasto con l'art. 7 Convenzione EDU applicabile direttamente nell'ordinamento italiano, per mancata dichiarazione di prescrizione del reato EE) in base alla legge successiva più favorevole. In subordine, sottopone alla Corte la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 Cost., 7 CEDU e 15, comma 1 e Patto internazionale diritti civili e politici.
La questione è trattata nelle premesse generali alla presente decisione, con riferimento specifico al tema della prescrizione dei reati.
Il difensore di BO LF pone a sostegno del proprio ricorso le seguenti argomentazioni:
con il primo motivo deduce l'inammissibilità degli appelli proposti dal pubblico ministero ed alla parte civile. In particolare, con riferimento al capo A-A, il pubblico ministero appellante fa riferimento alla responsabilità di BO, solo in virtù della sua attività di intermediazione, mentre, con riferimento al capo B- B, manca ogni motivazione della censura, facendo un rinvio alla precedente fattispecie, peraltro, non perfettamente sovrapponibile. Vanno richiamate in questa sede le considerazioni contenute nella premessa della parte motiva della decisione con riferimento alle analoghe censure proposte dalla difesa di GR e DD, precisandosi, altresì, che nell'atto di appello del pubblico ministero si fa puntuale riferimento alla posizione dell'imputato BO, per il capo AA, alle pagine 15-16 e per il capo BB a pagina 18.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla condanna per i reati di bancarotta preferenziale, con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato per gli episodi di cui ai capi AA) e BB). BO LF, quale amministratore di CO s.a.s. risponde in qualità di extraneus, per cui - secondo la difesa - avrebbe dovuto avere la consapevolezza dello stato di dissesto di AR 2000 s.p.a. e della finalità di soddisfare il creditore L'NE SA con preferenze rispetto agli altri. Tali profili risultano difficilmente sostenibili in presenza di una compensazione che produce automaticamente l'estinzione dei debiti e dei crediti. In particolare, l'imputazione di cui al capo B-B riguarda la contestazione al BO di avere svolto attività d'intermediazione nella fornitura di carta, da parte di AR 2000 s.p.a., in favore di L'NE SA. La carta era oggetto del pegno prestato in favore del Banco di Sardegna. La difesa deduce l'insussistenza di un supporto probatorio e di motivazione. La censura è fondata, sussistendo un vizio di motivazione, nella decisione impugnata, riguardo alla prova dell'elemento soggettivo inteso quale volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore e, conseguentemente, consapevolezza della finalità di soddisfare il creditore L'NE SA, con preferenze rispetto agli altri, tenendo conto delle specifiche e diverse caratteristiche delle operazioni oggetto dei capi sub AA e BB. Occorrerà considerare che non rileva, invece, la specifica conoscenza del dissesto della società da parte di BO, in quanto il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore, consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. In particolare, con riferimento al capo BB, la motivazione della Corte territoriale è certamente lacunosa, mentre con riferimento all'imputazione di cui al capo A-A), muovendo dalle molteplici anomalie della triangolazione individuate dalla Corte territoriale occorrerà verificare, in concreto, se l'attività d'intermediazione svolta dal BO nella vendita della merce sottoposta a pegno consente di ritenere provato il volontario apporto alla condotta dell'intraneus e la consapevolezza della finalità di soddisfare il creditore L'NE SA rispetto agli altri. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 129 c.p.p. riguardo alla mancata declaratoria di assoluzione per i reati di cui al capo H- H, di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La difesa evidenzia che sensi dell'art. 1260 c.c., il creditore, AR 2000 s.p.a., era legittimato a cedere il proprio credito, indipendentemente dal consenso del debitore, che in questo caso era CO s.a.s., e quindi BO. Pertanto la responsabilità di quest'ultimo va valutata al momento genetico dell'emissione delle fatture da parte di AR 2000 s.p.a. Secondo la difesa, in tale fase, non vi era alcuna emergenza che potesse indurre, BO LF, anche solo a sospettare che le fatture non fossero effettive.
La censura è infondata. Per il reato di cui al capo HH), come precisato in premessa, vi è stata declaratoria di prescrizione già in grado di appello e non vi è pronunzia agli effetti civili, quindi, il ricorso rileva solo limitati ai fini dell'art. 129 c.p.p., comma 2 per l'ipotesi di evidenza della estraneità dell'imputato al reato. Tale evidenza della prova non sussiste in concreto poiché la Corte territoriale rileva almeno tre elementi sintomatici della fittizietà dell'operazione, che in sintesi possono individuarsi, nel consenso prestato dall'imputato e dagli altri soggetti coinvolti, quali acquirenti, alle cessioni dei crediti originati dalle fatture finalizzate a ottenere un anomalo credito presso le banche, nel fatto che la consegna ed il pagamento seguivano la fatturazione e non la precedevano, come nelle altre operazioni e nell'assoluta indifferenza del ricorrente e degli altri soggetti rispetto all'inadempimento del venditore.
Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 219 della legge fallimentare con riferimento alla questione degli aumenti per la continuazione già evidenziati nei precedenti ricorsi. La doglianza è irrilevante attesta l'intervenuta prescrizione dei reati. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente ai reati di bancarotta preferenziale nei confronti di LI IO, RE LE, DD RE, GR OL e BO LF estinti per prescrizione con decurtazione della relativa pena nei confronti del LI, nella misura indicata in motivazione ed il rigetto agli effetti civili di tutti i ricorsi, ad eccezione di quello di BO LF, per il quale va disposto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il rigetto dei ricorsi di MA e LI determina la condanna al pagamento delle spese processuali, altre alla condanna di tutti gli imputati (ad eccezione del BO), in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione dell'attività espletata e del consistente valore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI IO, RE LE, DD RE, GR OL e BO LF, agli effetti penali, relativamente ai reati di cui ai paci A), AA), B), BB) e C), perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena nei confronti del LI di anni tre di reclusione;
rigetta agli effetti civili i ricorsi dei predetti LI, RE, DD e GR;
annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di BO, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
rigetta nel resto il ricorso di LI, nonché il ricorso del MA che condanna al pagamento delle spese processuali;
condanna tutti gli imputati, ad eccezione del BO, in solido, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 5.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014