Sentenza 23 giugno 2011
Massime • 1
È inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all'imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2011, n. 27068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27068 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 23/06/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 996
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11835/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IN, n. a Pescara il 22.12.1975;
contro l'ordinanza della Corte d'appello dell'Aquila, emessa il 10.1.2011;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. GERACI V., che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Pescara, il 29 dicembre 2005, condannò IN LL alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 c.p. per essersi allontanato dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari.
2. Contro la decisione della Corte d'appello dell'Aquila, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, ricorre il difensore dell'imputato, che - senza indicazione di alcuno dei casi elencati nell'art. 606 c.p.p. - denuncia la nullità dell'ordinanza "sul rilievo che laddove l'appellante ha richiesto (seppure in forma stringata) ma con argomentata motivazione l'assoluzione del reato contestatogli e in subordine la riduzione della pena, le richieste erano meritevoli della verifica dibattimentale come pure la richiesta subordinata di riduzione della pena".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce genericamente una nullità dell'ordinanza, che il Collegio ritiene d'individuare nell'art. 125 c.p.p., comma 3, che prescrive che "le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità".
Effettivamente la motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello è molto sintetica, consistendo nella constatazione che "il proposto appello sviluppa motivo del tutto generico e aspecifico, che non esprime alcuna critica specifica contro uno o più punti della decisione, con censure nei confronti di individuati passaggi di motivazione della sentenza appellata, che pertanto potrebbe attagliarsi a qualsiasi sentenza avente il medesimo oggetto". Trattasi di motivazione assertiva e alquanto sbrigativa, il cui contenuto esplicativo va correlato al contenuto dell'atto d'appello, in linea con il principio più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di motivazione della decisione d'appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.
È, perciò, necessario per la Corte di legittimità procedere all'esame diretto dell'atto d'appello, tanto più che, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, l'inammissibilità dell'appello può e deve essere rilevata nel giudizio di legittimità.
2. L'appellante, in punto responsabilità per la contestata evasione, al fine di giustificare l'allontanamento dello LL dal luogo degli arresti domiciliari e la sua presenza in un locale pubblico, si limitò a prospettare che l'imputato "trovandosi solo in casa, aveva - per mera dabbenaggine - ritenuto di poter raggiungere il padre (pure identificato tra i presenti del locale) per farsi accompagnare in ospedale".
Da ciò l'appellante deduceva il "difetto della prova del dolo ben potendo ritenersi, per contro, sussistente una causa scriminante della condotta dallo stato di necessità che l'indusse ad uscire da casa".
Rileva il Collegio l'assoluta genericità di siffatto motivo, del tutto scollegato dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado impugnata, secondo cui lo LL fu arrestato, in flagranza del reato di evasione, "all'interno di un circolo privato tra gli avventori dediti al gioco d'azzardo") ne' l'appellante si fece minimamente carico dell'esauriente motivazione con cui il giudice di primo grado escluse, comunque e sotto ogni profilo, l'ipotesi dello stato di necessità.
L'appellante, a fronte degli argomenti sviluppati nella sentenza di primo grado, continuò a coltivare autonomamente la propria linea difensiva, così ignorando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il motivo non è specifico quando non sottopone a critica la giustificazione addotta dal giudice a fondamento della condanna, venendo così meno la correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Egualmente generica deve valutarsi la richiesta di circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., a fronte del motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice, fondato sulla non irrilevante gravità del fatto commesso, anche alla luce dei numerosi precedenti e delle pendenze giudiziarie dello LL. Del tutto incongrua risultava poi la richiesta di riduzione di pena, che era stata già determinata nel minimo edittale.
3. La Corte territoriale, dunque, pur nella laconicità della motivazione, ha fatto corretta applicazione dell'art. 581, comma 1 lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) del codice di rito che, a pena d'inammissibilità, prescrivono che nell'atto d'impugnazione siano enunciati, oltre ai capi o punti della sentenza e alle richieste, "i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".
Ritiene invero il Collegio che, pur nella libertà della loro formulazione, i motivi d'impugnazione, anche nel giudizio d'appello, devono indicare con chiarezza, a pena d'inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di evitare impugnazioni generiche o dilatorie.
In punto di diritto, ciò implica che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d'inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un articolo del codice possa integrare "l'indicazione specifica" richiesta dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), soprattutto quando, come nel caso in esame, non è dato cogliere, dalla lettura della sentenza di primo grado, la benché minima inosservanza o violazione di legge.
In punto di fatto, non è sufficiente a integrare il necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte spiegazioni della condotta dell'imputato, soprattutto quando esse - come nel caso in esame - sono state esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse dal giudice di primo grado.
A determinare l'ammissibilità dell'appello non basta la richiesta che il giudice dell'impugnazione proceda a rivedere la decisione del primo giudice. Nè può ritenersi che, rispetto al giudizio di cassazione, le esigenze di specificità dei motivi siano attenuate nel giudizio d'appello, competente a rivalutare anche il fatto. Tale rivalutazione, essendo l'appello un'impugnazione fondata sul principio di specifica devoluzione, può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente investito il giudice d'appello con il mezzo d'impugnazione, che serve sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice sia ad evitare impugnazioni dilatorie, che impegnano inutilmente e dannosamente le risorse giudiziarie, limitate e preziose, e che concorrono a impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2). In conclusione, la genericità dell'appello è stata ben ritenuta dalla Corte territoriale che, sia pure con motivazione sommaria e sbrigativa, ha correttamente adottato la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, contro la quale il ricorrente ha espresso censure inammissibili per genericità.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011