Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione sulla specificità dei motivi deve essere diversamente compiuta quando nell'atto di impugnazione si prospetta un diverso inquadramento giuridico dei fatti, sostanziali o processuali, rispetto a quella fatta dal giudice "a quo", non potendovi essere in questo caso alcuna preclusione a che gli argomenti siano identici a quelli già prospettati in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 7773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7773 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
7 7 7 3/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 25 Francesco Ippolito - Presidente - CC 12/01/2016 Carlo Citterio Angelo Costanzo R.G.N. 30589/2015 Alessandra Bassi Relatore Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO MA, nato a [...]-Erzegovina), il 12/04/1981 avverso l'ordinanza del 20/02/2015 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento adottato fuori udienza il 20 febbraio 2015, la Corte di appello di Ancona, rilevata la genericità dei motivi dedotti nell'atto di impugnazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di MA RO avverso la sentenza del 13 novembre 2009 con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato il medesimo per il reato continuato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Ricorre l'Avv. Marcellino Marcellini, difensore di fiducia del RO e chiede l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione, evidenziando come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte anconetana, nell'atto d'appello fossero mosse specifiche censure alla sentenza di primo grado, non potendosi ritenere aspecifica l'impugnazione che riproponga al giudice d'appello questioni già sottoposte al vaglio del Tribunale;
e come, d'altra parte, la Corte d'appello sia entrata nel merito delle deduzioni difensive, il che ne conferma la specificità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Va in primo luogo rilevato che, come correttamente osservato dal ricorrente, la riproposizione nell'atto d'appello di medesime questioni di fatto già dedotte in primo grado non può di per sé rappresentare una causa di inammissibilità dell'impugnazione. L'appello costituisce difatti un mezzo d'impugnazione che introduce un giudizio di secondo grado di merito, di tal che non v'è alcun limite a che l'appellante sottoponga al vaglio del giudice di appello gli stessi argomenti sulla ricostruzione dei fatti e sul loro significato già esposti con memorie o in sede di discussione finale nel giudizio di primo grado, non - rilevando che su essi il primo giudice si sia già pronunciato (v. Sez. 3, n. 1470 del 20/11/2012, Labzaoui, Rv. 254259). Occorre, tuttavia, che l'appellante esprima una critica alle argomentazioni rese dal giudice di primo grado, evidenziandone lacune o vizi logici. Una ricostruzione dei fatti rappresentata nell'atto di appello che prescinda dalla motivazione della sentenza impugnata peccherebbe infatti di aspecificità, considerato che vale per l'appello, così come per ogni impugnazione, la regola dettata dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui è onere della parte che impugna un provvedimento offrire «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Questa "indicazione specifica" è infatti espressione di un "motivo" di impugnazione, che implica ontologicamente un confronto critico con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugnato.
3. Diversamente è da dire qualora la parte prospetti un diverso inquadramento giuridico, dei fatti, sostanziali o processuali, rappresentati nel provvedimento impugnato rispetto alla valutazione fattane dal giudice a quo. In questo caso, evidentemente, non vi può essere alcuna preclusione a che gli argomenti siano identici a quelli già prospettati in primo grado. Infatti, il raffronto non è (se non dialetticamente) con gli argomenti spesi dal giudice nel 2 сов provvedimento impugnato ma, direttamente, con la norma sostanziale o processuale che si assuma venga in questione. Occorre solo che la parte impugnante non si esprima con dissertazioni astratte, ma dia ragione della sua tesi in diritto confrontandola con la fattispecie concreta dedotta in processo, così come ricostruita dal giudice di primo grado o, eventualmente, come alternativamente individuata e sostenuta nell'atto di impugnazione.
4. Può dirsi dunque che l'approccio al tema in diritto, di cui è onerata a pena di inammissibilità la parte impugnante, non differisce a secondo del mezzo di impugnazione: che si tratti di gravame interamente devolutivo, di impugnazione di merito o di ricorso per cassazione è la regula juris implicata dall'atto di impugnazione che viene in questione, non il ragionamento in diritto espresso nell'atto impugnato. Invece, quanto ai motivi che si dirigono contro l'apprezzamento reso in fatto dal giudice a quo, pur essendo in ogni caso il provvedimento impugnato il termine di confronto, il vizio logico deducibile mediante ricorso per cassazione, a differenza di quanto avviene con un atto di appello, è ristretto al caso di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione», sicché alla Corte di cassazione, ad eccezione dei casi di travisamento della prova o di omessa considerazione di una prova decisiva, è inibita una valutazione fondata sull'esame degli atti a contenuto probatorio.
5. Ciò detto a fronte di indirizzi interpretativi non sempre conformi e convergenti quanto al livello di specificità che deve caratterizzare i motivi di impugnazione nei diversi mezzi che l'ordinamento prevede (v. da ultimo Sez. 6 n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 e n. 27068 del 23/11/2011, Spinelli, Rv. 250449; e, per contro, Sez. 6 n. 13553 del 14.3.2013, Vathie n.m.; Sez. 3 n. 1470 del 20.11/2012, Labzaoui, Rv. 254259; Sez. 3 n. 1237 del 02/10/2'12, dep. 2013, Lomo. Rv. 254150) -, va dunque ribadito l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale anche i motivi d'appello devono essere contraddistinti da precisione, dovendo individuare i punti della decisione che si intendono sottoporre a nuovo scrutinio, atteso che la rivalutazione in fatto rimessa al giudice dell'appello deve avvenire nei rigorosi limiti dettati dall'art. 581 cod. proc. pen. che circoscrive l'ambito dei poteri del giudice della impugnazione così da impedire impugnazioni generiche aventi finalità dilatorie, che impegnino inutilmente e dannosamente le risorse giudiziarie, limitate e preziose, alla luce del principio della ragionevole durata del 3 processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. (v. Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246). I motivi d'appello, pur nella libertà della loro formulazione, devono dunque indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (Sez. 6, n. 1770 del 2012, Lombardo, cit;
Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, Tartaglione, Rv. 257434). Affinché possa escludersi che il motivo sia affetto da genericità, è pertanto necessario che l'atto individui il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e con esplicitazione tanto dei motivi di dissenso dalla decisione appellata quanto dell'oggetto di quella diversa sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195). Deve perciò ritenersi generico il motivo d'appello che si limiti alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale, essendo invece necessario indicare le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice ha compiuto delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento (Sez. 6, n. 21873 del 2011, Puddu, cit.).
6. Sulla scorta della premessa in diritto sopra svolta, ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello di Ancona abbia dichiarato l'inammissibilità della impugnazione proposta dal RO. Ferma restando la possibilità di sottoporre alla Corte di appello deduzioni già vagliate e disattese dal primo giudice, l'appellante aveva nondimeno l'onere di dedurre motivi connotati dal necessario carattere di specificità. Ora, nel caso in esame, come congruamente rilevato dalla Corte di merito, i motivi d'appello sono avulsi dai passaggi argomentativi del provvedimento impugnato sviluppati in risposta alle analoghe deduzioni proposte dall'imputato - in primo grado e si riducono alla mera prospettazione di una possibile ed astratta spiegazione del comportamento ascritto all'imputato non coerente con le risultanze probatorie in atti e con la ricostruzione storico-fattuale compiuta dal giudice della prima cognizione. In particolare, secondo quanto si legge nell'atto d'appello (e rilevato anche dalla Corte territoriale), anziché contrapporre specifici argomenti alla motivazione della sentenza di primo grado ovvero concreti elementi fattuali pertinenti agli elementi già considerati dal primo giudice, l'appellante si è limitato a ribadire quanto già dedotto in merito al fatto che le condotte violente costituivano espressione di una "crisi dell'imputato", senza niente rilevare, da un lato, in ordine agli accertati comportamenti violenti e minacciosi tenuti dal RO contro i pubblici ufficiali all'atto del fermo della donna per furto ed 4 all'affidamento del minore, pacificamente integranti il reato di resistenza a pubblico ufficiale;
dall'altro lato, in merito alla circostanza che - come congruamente argomentato dalla Corte distrettuale - lo stato emotivo dell'agente non è tale da escludere il dolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, salvo che ricorrano i presupposti di una causa di giustificazione, nella specie neanche prospettata dall'appellante.
7. Rilevata la correttezza logica e giuridica del provvedimento in verifica, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/01/2016. 5 Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandra Bassi Fran opolit DEPOSITATO IN CANCELLERIA| 25 FEB 2016 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DI CAS M E R P U Piera Esposito S E T O N I E Z R O C 50