Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 7773
CASS
Sentenza 12 gennaio 2016

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L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione sulla specificità dei motivi deve essere diversamente compiuta quando nell'atto di impugnazione si prospetta un diverso inquadramento giuridico dei fatti, sostanziali o processuali, rispetto a quella fatta dal giudice "a quo", non potendovi essere in questo caso alcuna preclusione a che gli argomenti siano identici a quelli già prospettati in primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2016, n. 7773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7773
    Data del deposito : 12 gennaio 2016

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