Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 2
È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).
È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado ha riformato, su impugnazione del P.M., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 14014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14014 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 04/03/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 518
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 30474/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CO, nato il [...];
EL ER, nato il [...];
TI CL, nato il [...];
avverso la sentenza n. 2432/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda il reato di cui all'art. 589 cod. pen. per prescrizione e per l'annullamento delle statuizioni civili;
udito per i ricorrenti i difensori Avv. SIMONI FULVIO FRANCESCO del Foro di Milano e Avv. LUIGI CARMELO MATTEO del Foro di Roma che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. UC NC, ON DI e BR RG erano tratti a giudizio avanti il Tribunale di Ancona per rispondere dei reati di cui all'art. 449 c.p. e art. 589 c.p., commi 2 e 3, in relazione all'incendio occorso la mattina del 25/8/1999 presso la raffineria API di Falconara Marittima, a causa del quale i dipendenti IU OR e OL IO riportarono gravissime ustioni che li condussero a morte nei giorni seguenti. L'incendio si era sviluppato presso la sala pompe prodotti bianchi area SIF (Senza Imposta di Fabbricazione) e aveva interessato tutta la sala e tre serbatoi limitrofi contenenti benzina. Causa ultima accertata era stato il riversamento di circa 50 m3 di benzina da una falda apertasi nel corpo della pompa di movimentazione P4254 che non avrebbe dovuto essere in servizio al momento del fatto;
la benzina si era nebulizzata in vapori infiammabili che erano esplosi provocando la rottura di altre tubazioni nella sala pompe, da cui erano conseguentemente fuoriusciti e preso fuoco altri 20 m3 di prodotti combustibili.
IU OR e OL IO, rispettivamente capoturno OM (reparto di movimentazione spedizione prodotti) e capofabbrica, entrambi di turno in quel momento, si erano portati immediatamente sul luogo, in ragione dei loro incarichi, non appena avvertiti della fuoriuscita del liquido infiammabile, ed erano stati investiti dall'esplosione della benzina raccoltasi nel frattempo. Due erano i fattori causali cui si riferiva l'addebito ascritto ai predetti imputati:
- l'indebita circolazione della benzina ecologica, durante il trasferimento dal serbatoio denominato TK 52 al serbatoio nazionale, nelle tubazioni dell'area SIF attraverso la valvola 279 e la valvola di by pass P4056, lasciate aperte in violazione della procedura prevista, il che aveva consentito che il combustibile giungesse anche nelle pompe P4254 e P4255 della diversa area SIF, anch'esse indebitamente lasciate aperte;
- il collasso strutturale della pompa di movimentazione P4254 nella quale, come detto, sebbene non in servizio, in ragione del predetto erroneo allineamento del circuito di trasferimento della benzina ecologica e del conseguente afflusso di benzina, si creava per la pressione una falla da cui fuoriusciva il combustibile con notevole spinta.
In relazione a tali fattori, si contestava in particolare al UC (quale vicedirettore della raffineria, responsabile del servizio operativo e manutenzione) di aver omesso di mettere in opera le risorse umane e strumentali adeguate per una corretta gestione dell'impianto, di assicurare l'applicazione delle corrette procedure gestionali e operative, di individuare azioni correttive necessarie per migliorare il sistema di gestione;
ed inoltre a ON DI (quale responsabile della manutenzione dell'area SIF), a BR RG (quale responsabile della sezione manutenzione del servizio operativo) e allo stesso UC di aver omesso di chiedere e programmare interventi di manutenzione preventiva sulla predetta pompa P4254, sebbene la ditta incaricata avesse segnalato di non aver potuto sottoporla a regolare verifica.
2. All'esito dell'istruzione dibattimentale condotta attraverso l'assunzione di prova testimoniale, l'esame della perizia eseguita in sede di incidente probatorio (prof. Godono) e l'espletamento di una seconda perizia (prof. Volpicelli), con sentenza del 4/5/2005 il Tribunale di Ancona pronunciava, per quel che in questa sede interessa, sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, nei confronti degli imputati odierni ricorrenti per non aver commesso il fatto.
Riteneva, infatti, in estrema sintesi, che le prove raccolte, poiché contrastanti, non consentivano di affermare l'esistenza di una prassi aziendale, tollerata dai vertici, di lasciare aperte le valvole dei circuiti nei periodi di non utilizzo delle linee di trasferimento dei prodotti e che, inoltre, nemmeno era emersa con certezza la causa del collasso della pompa P4254.
3. Pronunciando sui contrapposti appelli del PM, del responsabile civile API e degli imputati, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 2/7/2013, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava UC NC, BR RG e ON DI responsabili del reato di omicidio colposo aggravato e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, condannava ciascuno alla pena (sospesa) di un anno e due mesi di reclusione.
Dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al reato di incendio colposo perché estinto per intervenuta prescrizione.
Condannava i predetti al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese processuali.
Riteneva la Corte territoriale che, in realtà, non sussistesse una sostanziale e irresolubile contrapposizione tra le raccolte deposizioni testimoniali e che, piuttosto, un'attenta valutazione delle diverse dichiarazioni consentisse di ritenere provata l'esistenza di una prassi in uso presso lo stabilimento di non mantenere la chiusura delle valvole prevista dagli schemi operativi;
rilevava, in particolare, che le deposizioni di segno contrario erano contraddistinte da un tenore espositivo generico e si riferivano prevalentemente a quanto previsto nelle procedure scritte, piuttosto che a quanto di fatto realmente accadeva.
Osservava, quindi, che non poteva negarsi una ricaduta di tale prassi sulla sicurezza dell'impianto poiché comunque si generava una situazione di più difficile controllo e intervento in caso di problemi insorti al momento del trasferimento di prodotto, non essendo delimitabile il tratto di tubazioni interessate dalla sua circolazione.
Analoga colpevole trascuratezza era ravvisabile, secondo i giudici di secondo grado, in relazione al mancato rigoroso controllo della chiusura delle pompe non interessate dal circuito di trasferimento, in difformità a quanto prescritto dalle procedure.
In tale contesto era ritenuta ininfluente una verifica dell'ipotesi, prospettata dalle difese, della volontaria predisposizione dell'anomalo circuito descritto finalizzata al prelievo furtivo del carburante, atteso che anche tale eventualità sarebbe stata, comunque, resa possibile dall'esistenza della anomala prassi predetta e non poteva, pertanto, considerarsi idonea ad escluderne l'efficacia causale rispetto all'evento determinatosi.
Analogamente reputava la Corte ingiustificato il dubbio espresso dal primo giudice in ordine alle cause del crollo della pompa P4254. Riteneva, infatti, essere stata congruamente avvalorata dai periti, anche attraverso la puntuale confutazione delle varie obiezioni opposte dai consulenti di parte, la spiegazione causale secondo cui il collasso fu determinato dall'azione di sforzo provocata da un corpo estraneo introdottosi in epoca imprecisata all'interno della struttura, il quale, rimasto in posizione libera durante le fasi di funzionamento della pompa, si era poi nel tempo incastrato tra la parte rotante e la carcassa, rimanendovi infisso nel punto più stretto, e aveva pertanto generato verso la parete di ghisa, per effetto della pressione del liquido circolante nella pompa, pur saltuariamente funzionante, una forza capace di determinare nel tempo una incrinatura via via accentuatasi fino a provocare la rottura strutturale della pompa.
Quanto poi alle omissioni ascritte agli imputati rilevava che, in rapporto alle cause della rottura della pompa, la mancata manutenzione predittiva della stessa (l'ultima risalendo al 1997) aveva assunto un indubbio rilievo eziologico atteso che, come puntualmente evidenziato dai periti, se l'azienda avesse richiesto verifiche regolari si sarebbero potuti riscontrare il danneggiamento prodottosi all'interno della pompa e la rottura della parte rotante. Tali verifiche, poi, secondo la Corte, investivano certamente gli obblighi di garanzia gravanti sugli imputati: quanto al UC, per le responsabilità organizzative e di vigilanza che certamente riguardavano il servizio operativo nel quale si erano riscontrate le descritte diffuse trascuratezze;
quanto agli altri due imputati, in ragione delle specifiche attribuzioni loro conferite nel settore della manutenzione.
4. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei difensori.
UC NC articola a fondamento del proprio ricorso otto motivi.
4.1. Con i primi tre deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un rapporto causale fra la condotta a lui ascritta e i tragici eventi, con particolare riferimento agli addebiti relativi rispettivamente:
all'allestimento della linea di trasferimento dal serbatoio TK 52 al deposito nazionale ed all'asserita esistenza di una scorretta prassi di esercizio dell'impianto; all'omessa manutenzione ed al collasso della pompa P4254; alle cause di tale collasso ed alla presenza del "corpo estraneo".
4.1.1. Sotto il primo profilo lamenta che la Corte d'appello ha omesso di verificare la plausibilità logica dell'assunto accusatorio secondo cui l'allestimento anomalo della linea 29 e lo stato di apertura delle valvole che avevano consentito l'indebito afflusso del combustibile nella pompa P4254 costituissero il risultato della supposta anomala prassi operativa o questo non fosse piuttosto imputabile, secondo ipotesi ritenuta plausibile dal primo giudice, a manovre volontarie di terzi, verosimilmente finalizzate ad un prelievo furtivo di benzina e, dunque, a un decorso causale del tutto autonomo e indipendente dalla condotta dell'imputato e avulso dagli addebiti di colpa a lui rivolti.
Rimarca al riguardo, in particolare, che la Corte di merito ha omesso di considerare che, secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, sul punto non specificamente contrastata da quella d'appello, l'ultimo trasferimento che aveva interessato la valvola di by pass P4056 datava al 20/8/1999 e, in quella occasione, tale valvola era senz'altro chiusa, perché altrimenti il trasferimento allora programmato non avrebbe potuto avere luogo. A tale rilievo peraltro il tribunale aveva aggiunto quello secondo cui dopo quella data non vi erano state altre operazioni che potessero comportare un diverso assetto della valvola, annoverando espressamente tale circostanza tra gli "elementi sicuri" della ricostruzione dell'evento. Analoga contraddizione è segnalata dal ricorrente con riferimento alla riconduzione, alla presunta scorretta prassi operativa, della indebita apertura della valvola 279. Posto, infatti, che costituisce dato processualmente incontroverso che nei due giorni immediatamente precedenti il sinistro erano state regolarmente effettuate operazioni di trasferimento di benzina ecologica dal serbatoio TK 52 al deposito nazionale dei tutto identiche a quella in programma la mattina del 25/8/1999 e posto che tali operazioni presupponevano necessariamente la chiusura della valvola 279, rimane per ciò stesso automaticamente falsificata, secondo il ricorrente, la conclusione secondo cui in tale ultima data la predetta valvola sarebbe stata aperta perché lasciata in tal modo abitualmente per una sciatta prassi aziendale. Diversamente del resto - rileva ancora il ricorrente - l'evento disastroso si sarebbe dovuto verificare già il 23 o il 24/8/1999.
4.1.2. Con riferimento poi alla spiegazione causale del collasso della pompa P4254, basata sulla supposta azione di un corpo estraneo, rileva che tale assunto poggia su conclusioni dei periti meramente ipotetiche e congetturali, e peraltro nemmeno tra di esse pienamente convergenti. Rimarca, in particolare, che il reperto rinvenuto all'interno della pompa era troppo piccolo perché si potessero su di esso eseguire le necessarie prove di carico tese a verificare la consistenza del materiale e che nemmeno potevano risultare probanti le verifiche eseguite sul campione prelevato dal torrino di basamento della pompa, in mancanza di prova attendibile che tale campione fosse per natura e caratteristiche meccaniche assimilabile al corpo estraneo, il contrario convincimento sul punto essendo fondato esclusivamente su un esame visivo del reperto. Secondo il ricorrente, l'incertezza sul punto compromette in radice il giudizio controfattuale circa l'efficacia impeditiva dell'attività di manutenzione la cui omissione è posta a fondamento del giudizio di responsabilità.
Altro punto debole della motivazione sul punto è, secondo il ricorrente, l'assenza di alcuna convincente motivazione circa la risalenza nel tempo del fenomeno di logoramento della pompa, correttamente invece ritenuto dal tribunale tema cruciale del giudizio tuttavia non risolvibile alla stregua delle contraddittorie risposte offerte dai periti.
Ancora, secondo il ricorrente, tale ricostruzione postula contraddittoriamente che la pompa abbia potuto funzionare negli anni precedenti con un corpo estraneo incastrato al suo interno, ipotesi recisamente esclusa dal perito prof. Godono.
4.1.3. Altre critiche sono poi svolte: con riferimento alla struttura logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte, secondo il ricorrente risolventesi nella mera, ma in sè del tutto insufficiente, considerazione della inidoneità esplicativa delle alternative ricostruzioni proposte dalle difese;
sulla inidoneità delle tracce rilevate sulla macchina a dimostrare che il corpo estraneo si trovasse dentro la pompa prima dell'evento; sul misconoscimento da parte dei giudici d'appello della rilevanza, secondo il ricorrente invece cruciale, di tale aspetto e, della vicenda;
sulla contraddizione in cui incorre la Corte d'appello nell'affermare, peraltro solo quale ipotesi "verosimile e non smentita", che tale corpo estraneo possa essere entrato in occasione della sostituzione della pompa, avvenuta nel 1994, e, dall'altro, che la pompa ha tuttavia da allora funzionato fino al 1997 senza dar segno di problemi, essendo peraltro sottoposta, nel 1997, anche a prove vibrazionali;
sulla contraddizione in cui conseguentemente incorrono i periti, e con essi i giudici di secondo grado, nell'affermare che i controlli vibrazionali avrebbero, invece, certamente evidenziato la presenza del corpo estraneo;
sulla contraddittorietà, infine, rispetto a tali premesse, dell'addebito di colpa fondato proprio sull'assunto che le verifiche vibrazionali avrebbero evidenziato con certezza la presenza del corpo estraneo. Analoghi rilievi critici vengono, quindi, svolti con riferimento all'ulteriore ipotesi prospettata in sentenza secondo cui il corpo estraneo potrebbe essere entrato nella pompa attraverso la manichetta, in occasione di precedenti prelievi di carburante, rilevandosi al riguardo che in realtà, come rilevato dagli stessi periti, nella pompa P4254 non esisteva alcuna manichetta. Infine il ricorrente rileva che l'assunto espresso in sentenza secondo cui i periti avrebbero escluso che il corpo estraneo abbia potuto essere entrato nella pompa dopo l'evento, attraverso gli ampi squarci determinatisi sul corpo della pompa, integra vizio di travisamento della prova posto che, in realtà, almeno uno dei periti, il Prof. Volpicelli, ha sul punto fornito risposte in termini di possibilità e, diversamente da quanto affermato in sentenza, non ha mai svolto sul punto alcuna ulteriore precisazione nel senso ritenuto dai giudici d'appello.
4.2. Con il quarto e il quinto motivo UC NC deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento agli addebiti riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione e la manutenzione.
4.2.1. Sotto il primo profilo (quarto motivo) lamenta il ricorrente l'indeterminatezza degli addebiti di colpa formulati in imputazione, e poi anche ritenuti in sentenza, senza specificazione delle condotte doverose omesse, dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati dai vertici della raffineria, delle azioni correttive che avrebbero dovuto essere adottate per migliorare il sistema di gestione.
Rileva ancora che il riferimento alle responsabilità organizzative e di vigilanza gravanti su esso ricorrente nell'organizzazione aziendale, non dice nulla sulla rimproverabilità degli eventi contestati in mancanza della specificazione di quali doveri inerenti a tale posizione di garanzia sono stati in concreto violati. Tanto più inoltre - rimarca il ricorrente - risulta insufficiente il mero generico riferimento alle responsabilità organizzative di vigilanza, ove si consideri che il sinistro è avvenuto all'interno di una struttura organizzativa assai complessa, caratterizzata, come pure espressamente riconosciuto in sentenza, da "5 gradi diversi di responsabilità ... (e da) un'abbondante produzione normativa interna per le singole attività operative". In tale contesto nulla, secondo il ricorrente, autorizzava a ritenere che l'ipotizzata prassi scorretta, relativa alla gestione dell'impianto, fosse conosciuta e tollerata dai vertici aziendali, la stessa Corte d'appello, del resto, riferendo una tale consapevolezza espressamente al solo reparto operativo e, dunque, soltanto agli operatori e ai soggetti che sovraintendono alle operazioni di trasferimento del carburante.
4.2.2. Sotto il secondo profilo (quinto motivo) lamenta il ricorrente che i giudici a quibus muovono da una premessa indimostrata, che cioè la pompa P4254 fosse a tutti gli effetti ancora operativa. Rileva che le affermazioni del giudice d'appello, circa il persistente utilizzo della pompa, risultano in realtà in aperto conflitto con le affermazioni di segno contrario contenute nella stessa sentenza e, comunque, con le deposizioni dei testi per ampi stralci sul punto testualmente riportate in ricorso. Assume che conseguentemente è ingiustificato l'addebito di colpa per omessa manutenzione, atteso che nessuna regola cautelare imponeva tale attività se non sul presupposto di un certo numero di ore di effettivo utilizzo della pompa.
4.3. Con il sesto motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione del rilievo interruttivo del nesso causale attribuibile alla condotta tenuta dalle stesse vittime, nonché omessa motivazione sui motivi di impugnazione proposti con appello incidentale.
Lamenta che, sul punto, la Corte d'appello ha omesso qualsiasi considerazione in ordine al rilievo, formulato nei motivi di gravame, secondo cui la condotta tenuta, nell'occasione, dalle stesse vittime e, segnatamente, il loro gettarsi dentro la nube di vapori di benzina (in contrasto con le procedure di emergenza, loro ben note, e con la loro vasta esperienza) fosse stata condizione sine qua non del loro decesso, autonoma e indipendente dalla serie causale che aveva portato all'incendio e tale, dunque, da integrare causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2. 4.4. Con il settimo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e mancanza di motivazione in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero.
Rileva che tale gravame si risolve inammissibilmente nella mera trascrizione del contenuto dell'istanza, formulata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., con la quale le costituite parti civili avevano chiesto che l'organo dell'accusa impugnasse la sentenza di assoluzione.
Evidenzia che, sul punto, era stata sollevata tempestiva eccezione dalle difese degli imputati e del responsabile civile nel corso del giudizio di appello, sulla quale la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi.
4.5. Con l'ottavo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Premesso che la costituzione di parte civile, sia delle persone fisiche rappresentate dall'Avv. Crispiani (CA FR, NA TT, IS AL, VI IL, EN AT, IL VA, CO IO, LL RI,MO De AO, AN DI ed LD MI ), sia delle associazioni "Comitato del Quartiere di Fiumesino" e "Comitato dei Cittadini residente a Villanova" (rappresentate dall'Avv. Pesaresi), era stata ammessa limitatamente al delitto di cui all'art. 449 cod. pen. di cui al capo a) di imputazione, atteso che il danno che costoro possono lamentare è connesso a tale illecito e non al reato di omicidio colposo, rileva che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al delitto di incendio colposo perché estinto per intervenuta prescrizione, da ciò discendendo che, posto che la sentenza di primo grado aveva assolto gli imputati dall'accusa relativa a tale delitto, non sussisteva il presupposto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. perché il giudice d'appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, potesse pronunciarsi sugli interessi civili. Venendo, infatti, a mancare un accertamento di responsabilità, viene meno la premessa per l'applicazione dell'art. 185 cod. pen.. Soggiunge che, non essendo stato proposto appello da alcuna delle costituite parti civili, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen. che conferisce al giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
5. BR RG e ON DI articolano a fondamento del ricorso congiuntamente proposto sei motivi, interamente sovrapponi bili ai motivi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso proposto dal coimputato UC, sopra esposti.
6. Con memoria depositata in data 12/2/2015 la difesa di tutti e tre i ricorrenti ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, con il quale deduce l'intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo.
7. In data 3/9/2014 e poi in data 16/2/2015 le parti civili "Comitato del Quartiere di Fiumesino" e "Comitato dei cittadini residenti a Villanova" hanno depositato memorie, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, con le quali chiedono il rigetto dei ricorsi, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi dedotti. CONSIDERATO IN DIRITTO
8. È infondato il settimo motivo di ricorso, di rilievo logico preliminare.
Il gravame proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado rispetta i requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 581 cod. proc. pen., risultando in particolare chiaramente esposti gli specifici motivi di censura che ne sono posti a fondamento.
La circostanza che tali motivi risultino pienamente sovrapponigli a quelli dedotti dalle parti civili a fondamento della richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., di per sè non assume rilievo al predetto fine, ma anzi può a ben vedere ritenersi in un certo senso frutto di una possibile e non scorretta lettura della predetta norma, la quale, nell'imporre all'organo della pubblica accusa, di motivare (solo) il provvedimento con il quale giustifica la decisione di non proporre impugnazione, implica, a contrario, che, ove esso pervenga alla opposta decisione di dar seguito alla richiesta della parte civile, proponendo l'appello in relazione alle statuizioni penali in esercizio di un potere ovviamente allo stesso riservato, per gli stessi motivi segnalati nella richiesta, ben possa limitarsi a trascriverne il contenuto, ciò comunque essendo necessario ma anche sufficiente a significare la piena adesione a quelle censure, che con la testuale trascrizione nell'atto d'appello vengono ovviamente fatte proprie dalla parte pubblica appellante.
Non è dunque pertinente il richiamo da parte dei ricorrenti alla incontrastata giurisprudenza che afferma l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare per relationem alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata (v. ex aliis Sez. 6, n. 43207 del 12/11/2010, T., Rv. 248823), essendo tale principio affermato con riferimento a ipotesi, del tutto diverse da quella in esame, in cui il Pubblico Ministero, lungi dal trascrivere nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., in modo tale da chiaramente fare intendere di farle proprie, si limiti a un mero rinvio per relationem all'impugnazione separatamente proposta dalle parti civili, ciò non consentendo di ritenere rispettato il requisito di specificità dei motivi, il quale comporta che l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente (Sez. 6, n. 5500 del 30/03/1998, Pareglio, Rv. 210522).
9. Ciò posto, occorre prendere atto dell'estinzione (anche) del reato di omicidio colposo per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Trattandosi, infatti, di fatto anteriore all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. legge ex Cirielli) ed essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata anch'essa anteriormente a tale momento, in forza delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 10, commi 2 e 3, L. cit., occorre aver riguardo, ai fini dell'individuazione del regime prescrizionale applicabile, alla disciplina vigente al momento del fatto.
In ragione di tale criterio, nella specie deve trovare applicazione il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla citata legge, pari dunque ad anni dieci (trattandosi di omicidio colposo, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, punito dunque con pena inferiore nel massimo a dieci anni), prolungato della metà per effetto degli atti interruttivi ai sensi dell'art. 160 c.p., comma 3, anch'esso nella formulazione vigente al momento del fatto, per un totale dunque di quindici anni.
Ne discende che, alla data della odierna decisione la prescrizione deve ritenersi già maturata: segnatamente, considerate le sospensioni verificatesi nel corso del processo per complessivi 27 giorni, alla data del 21/9/2014.
10. In presenza di tale causa estintiva potrebbe pervenirsi a una pronuncia diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che il fatto addebitato non sussiste o che gli imputati non lo hanno commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Perché possa applicarsi, infatti, la norma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte (v. e pluribus Sez.
4. n. 12724 del 28/10/1988, Fermo, Rv. 180023). Tanto non può ritenersi accasa nella fattispecie che ci occupa. Non sono evidenziabili infatti elementi di prova, connotati dal requisito dell'evidenza, che rendano applicabile la regola di giudizio contenuta nella citata disposizione.
Le censure dedotte si rivelano, nel loro complesso, di carattere sostanzialmente valutativo degli elementi raccolti e non valgono a infirmare la ricostruzione dell'incidente operata dalla Corte d'appello, frutto di una lettura coerente dei dati oggettivi. Quella alternativa è meramente congetturale, non si fonda su elementi di univoca ed evidente lettura e non è tale pertanto da evidenziare palesi incongruenze, ictu oculi rilevabili e tali comunque da rendere palese la sussistenza di una delle predette cause di assoluzione.
11. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in punto di responsabilità per manifesta infondatezza dei ricorsi, non essendo questa predicabile avuto riguardo alla complessità della fattispecie ed alle numerose questioni sollevate dai ricorrenti.
In ragione delle considerazioni che precedono, deve dunque pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il (residuo) reato ascritto agli imputati estinto per prescrizione.
12. Quanto alle statuizioni civili, deve rilevarsi la fondatezza dell'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di UC NC e del sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse degli altri imputati.
12.1. Il presupposto per applicare l'art. 578 cod. proc. pen. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del Pubblico Ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (v. ex aliis Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133; Sez. 3, n. 1988 del 01/12/2004, dep. 2005, Praticò, Rv. 230585; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224580; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426). Tale orientamento giurisprudenziale deve essere condiviso. In effetti, la norma di cui all'art. 578 cod. proc. pen., che costituisce deroga al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ha inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia sta pronunciata sentenza di condanna: ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato. Nel caso di specie, per l'unico reato (incendio colposo) per il quale era stata ammessa la costituzione delle parti civili alle quali sono riferite le statuizioni impugnate, non vi è stata alcuna sentenza di condanna, ne' in primo grado (conclusosi, come detto, con l'assoluzione degli imputati da tutte le imputazioni), ne' nel secondo, che ha dichiarato non doversi procedere per tale reato per intervenuta prescrizione e pronunciato condanna degli imputati solo per il reato di omicidio colposo, al quale non è riferibile la costituzione delle predette parti civili ed al quale, dunque, devono ritenersi non correlabili le statuizioni predette. 12.2. Nè può nella specie trovare applicazione la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen.. L'ipotesi disciplinata da tale norma prescinde da una precedente sentenza di condanna, ma richiede che vi sia impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, attribuendosi in tal caso, al giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il potere di decidere comunque ai soli effetti civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). Nel caso di specie, in primo grado, come s'è ripetuto, non vi è stata alcuna statuizione civile non essendovi stata condanna penale e le parti civili non hanno proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione.
La decisione della Corte di merito risulta pertanto in parte qua erronea e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche con riferimento alle statuizioni civili. 13. Mette conto precisare che le considerazioni che precedono non varrebbero per MA EL, costituitasi parte civile all'udienza preliminare, in proprio e n.q. di esercente la potestà sul figlio minore OL NI, per far valere le pretese risarcitorie discendenti dall'omicidio colposo del congiunto OL IO. La costituzione di parte civile della stessa, però, deve intendersi revocata, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, essendo essa risultata assente in entrambi i giudizi di merito, ne' tanto meno avendo presentato le proprie conclusioni in quello di primo grado, ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen.. Le statuizioni civili contenute in dispositivo non possono pertanto intendersi ad essa riferite, come può del resto ritenersi indirettamente confermato dal fatto che, in dispositivo, nella liquidazione delle spese, si fa riferimento esclusivamente alle parti civili difese dagli Avv.ti Cristiani e Pesaresi, tra le quali non sono le predette, assistite da altro difensore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
annulla altresì le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015