Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 14014
CASS
Sentenza 4 marzo 2015

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È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).

È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado ha riformato, su impugnazione del P.M., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 14014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14014
Data del deposito : 4 marzo 2015

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