Sentenza 24 novembre 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 24/11/2014
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 3542
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 8604/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI SO N. IL 18/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 5227/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 dicembre 2011, il Tribunale di Busto Arsizio condannava IC SO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di minaccia grave in danno di CA OR, così riqualificando l'originaria contestazione di tentata estorsione.
2. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 19 dicembre 2012, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato per genericità dei motivi.
2. Contro la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, avv. Fortunato Mario, deducendo vizio di motivazione, in relazione all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), poiché pur avendo l'appello rispettato l'onere di specificità dei motivi richiesti dalla norma, illustrando con sufficienti argomentazioni entrambe le richieste ivi contenute (assoluzione dell'imputato e, in subordine, riduzione della pena), la Corte territoriale, anticipando valutazioni che dovevano essere fatte nel contraddittorio tra le parti, ne ha dichiarato apoditticamente la genericità, così perseguendo un intento deflativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla semplice lettura dell'atto di appello emerge che l'imputato ha sollevato delle specifiche questioni che attengono:
1) all'elemento oggettivo del reato, in relazione alla frase "la tua vita da domani cambia da così a così", accompagnata da un gesto della mano consistito nel rovesciamento del palmo;
2) alla prova della seconda frase contestata ("ti butto giù dal balcone"), fondata sulle dichiarazioni de relato di un teste, mai ascoltato pur in presenza di espressa richiesta di parte;
3) al trattamento sanzionatorio, con riferimento specifico alla eccessività della pena, non avendo l'imputato mai avuto alcun contatto con la persona offesa, diverso da quello avuto nella circostanza contestata.
1.1 Nel caso di specie, quindi, l'atto di impugnazione riscontrava i requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., poiché le doglianze non erano scollegate dalla sentenza di primo grado impugnata, con la quale l'appellante, continuando a coltivare la propria linea difensiva, si era tuttavia comunque confrontato, così formulando motivi di appello che presentavano quelle necessarie, sia pur ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità.
2. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio che in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo (Sez. 4^, ord. N. 48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv. 251934; Sez. 6^, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718).
2.1 Si deve sottolineare che il ricorso per cassazione è caratterizzato da un "obbligo di specificità rafforzato", che comprende sia la specificità generale dell'art. 581 c.p.p., sia quella peculiare che trova fonte nella tassatività dei vizi di motivazione rilevanti in cassazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Principio, questo, che dovrebbe essere tenuto ben presente dalle Corti di merito allorché decidono sull'inammissibilità dell'atto di appello.
3. In definitiva il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Milano, per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano, per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015