Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato. (Nella specie, il P.M. aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere, che aveva escluso la configurabilità del reato contestato, non esplicitando critiche specifiche al provvedimento impugnato, ma replicando il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio).
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Massima In tema di ricorso per cassazione, l'“error in procedendo” per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, co. 1, lett. d, c.p.p.) è configurabile solo quando la prova richiesta, confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, risulti effettivamente decisiva, cioè tale che, se assunta, avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa; la decisività va verificata in rapporto alla capacità della prova di inficiare le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. In materia di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde in concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2009, n. 22445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22445 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/05/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 965
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 7595/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
ND UÈ, LO PA, DO MA, LU MA, NN LA, OV CE, GI AC, CE SE, IE LL OR, SE AB;
avverso la sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 6 febbraio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori US per PA;
LI e ER per MA e LU.
FATTO E DIRITTO
Secondo quanto si legge nelle premesse della sentenza in epigrafe, la Giunta del Comune di Napoli, per risolvere il problema dell'accumulo di autovetture rimosse dalla sosta vietata o sottoposte a sequestro mai ritirate (circa 750) dai legittimi proprietari dai depositi comunali (in concessione alle ditte "Autosoccorso 3 M", "Soccorso stradale AC" e "Napoli 2000", riunite nel Consorzio "Neapolis Città Futura"), e per risolvere il problema delle pressanti richieste di tali ditte concessionarie, sin dalla scadenza delle concessioni (31 ottobre 1991) volte a ottenere i compensi ad esse dovuti per prelievo, trasporto e custodia di dette autovetture, si induceva, a seguito di richiesta del Comando della Polizia municipale, alla emanazione della Delib. n. 1191 del 1998 con la quale si prevedeva che il Comune stesso acquisisse la proprietà di tali veicoli e contemporaneamente li trasferisse alle ditte anzidette, previo pagamento di un prezzo al Comune pari al doppio della valutazione dell'UTE, ai fini della loro demolizione. Ciò, senza l'espletamento delle specifiche procedure previste per l'alienazione dei veicoli rimossi dall'art. 215 C.d.S., artt. 395 e 397 reg. C.d.S., dopo l'esperimento di una complessa procedura, da parte della Intendenza di Finanza, ovvero per la confisca o la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto, secondo la normativa di cui agli artt. 193 e 213 C.d.S. e di cui alla L. n. 689 del 1981 e al D.P.R. n. 571 del 1982 (secondo quest'ultimo procedimento il sequestro conduce alla confisca e il bene entra nel patrimonio dello Stato solo dopo di essa). In entrambi i casi, e sino al compimento dei menzionati atti finali delle procedure, la proprietà dei veicoli rimane del privato, avendone la Pubblica amministrazione solo il possesso.
Si veniva in tal modo a legittimare la pretesa dei compensi dei custodi nei confronti del Comune di Napoli, dovuti, come già detto, dal momento della cessazione della custodia e ammontanti a svariati miliardi.
Il Pubblico ministero, in relazione ai fatti di cui sopra, aveva elevato le seguenti imputazioni ai soggetti sotto indicati dei quali due assessori (PA e MA), altri funzionari comunali o esponenti della Polizia municipale e altri ancora titolari delle ditte di rimozione.
UL (capo a). Il reato era contestato a 1) ND, 2) PA 3) MA 4) LU, 5) LA 6) CE, 7) AC GI, 8) CE, 9) LL OR. Gli imputati (secondo l'accusa) avevano indotto in errore i componenti della G.M. (l'imputazione è ex art. 48 c.p.). A seguito di tale induzione in errore il Comune di Napoli, avendo il possesso o la disponibilità dei veicoli, rimossi o in sequestro, ancora di proprietà dei privati, se ne appropriava alienandoli alle ditte appartenenti al Consorzio con obbligo di provvedere alla demolizione.
Falso (capo b). Concorso in falsità ideologica (reato continuato di cui all'art. 479 c.p., art. 61 c.p, n. 2). Secondo la contestazione (elevata nei confronti di ND, PA, MA, LU, LA, CE, AC GI, CE, LL OR), nella richiesta di adozione della Delib. della G.M. gli imputati avevano falsamente attestato, al fine di commettere il reato di cui al capo a), che: 1) i proprietari delle vetture rimosse, benché a conoscenza della rimozione effettuata e della località ove le stesse erano rimaste in custodia, non avevano provveduto al ritiro. 2) Il valore delle autovetture era scarso o nullo, anche sulla base della valutazione dell'UTE, peraltro incompetente essendo competente l'ufficio tecnico comunale. Nella richiesta di adozione delle delibere si affermava anche che non erano applicabili le norme sul codice della strada e relativo regolamento, mentre erano applicabili le norme del D.P.R. n. 915 del 1982 (sullo smaltimento dei rifiuti) e che L' Avvocatura del Comune aveva espresso un parere favorevole sulla bozza di delibera (secondo la tesi accusatoria l'Avvocatura non era competente a emettere il parere: oltretutto, la bozza di delibera che le era stata presentata era in parte diversa da quella definitiva).
Truffa (capo c). (Reato contestato a ND, PA, MA, LU, LA, CE, AC GI, CE, LL
OR). La truffa era consistita nel porre in essere artifizi e raggiri, inducendo in errore la Commissione straordinaria di liquidazione per il dissesto del Comune di Napoli: artifizi e raggiri ravvisati nell'avere rappresentato alla medesima che i veicoli erano stati acquisiti al patrimonio del Comune ed alienati ai rappresentanti delle ditte aderenti al Consorzio in base alla ripetuta Delib.; nell'avere affermato che il valore complessivo dei veicoli (L. 30.000.000) era congruo ed era stato determinato dall'UTE (mentre in realtà era sottostimato perché vari veicoli erano in buone condizioni); nell'avere taciuto, infine, che era in corso un contenzioso circa la legittimazione passiva del Comune di Napoli in merito al pagamento delle indennità di custodia dei mezzi. In tal modo procuravano alle ditte aderenti al Consorzio l'ingiusto profitto consistente nel pagamento di un'anticipazione dei compensi per la custodia pari a L.
1.700.000.000 senza controlli sulle modalità dell'avvenuta custodia, con corrispondente danno per il Comune di Napoli.
Truffa (capo d). La truffa (contestata ai medesimi soggetti di cui sopra, oltre che a AB) concerneva l'induzione in errore del responsabile del Pubblico Registro Automobilistico, con artifizi e raggiri consistiti nel rappresentare la previsione della richiamata delibera secondo cui la proprietà dei veicoli era del Comune e la radiazione doveva essere eseguita dallo stesso Comune di Napoli. In tal modo conseguendo le ditte aderenti al Consorzio il profitto del mancato pagamento di L. 74.400 per ciascun mezzo per la radiazione dei veicoli (essendo esenti i veicoli di enti pubblici) con corrispondente danno del P.R.A..
In relazione alle imputazioni di cui sopra il G.u.p. assumeva le seguenti statuizioni.
Escludeva, anzitutto, la sussistenza del peculato. Non esaminava l'aspetto inerente alla violazione delle già richiamate normative del codice della strada e del regolamento relativo sulla alienazione dei veicolo rimossi (art. 215 C.d.S., artt. 395 e 395 reg. esec. C.d.S.) e dei veicoli sequestrati (artt. 193 e 213 C.d.S. L. n. 689 del 1991 e D.P.R. n. 571 del 1982), e neppure quello relativo all'art. 48 c.p., in quanto riteneva, in via preliminare, non configurabile il peculato perché i pubblici ufficiali non agivano uti domini ma secondo un rapporto di immedesimazione organica alla P.a.. Infatti, "l'esercizio dei poteri pubblici in riferimento alla destinazione di beni altrui, di cui (i Pubblici ufficiali) abbiano la disponibilità, non si risolve in una signoria di fatto ingiustificata od ingiustificabile, trattandosi di atti pertinenti alla azione della P.A., non sussumibili nel concetto di appropriazione".
In ordine al reato di falso, riteneva che le affermazioni contenute nella richiesta di deliberazione della Polizia municipale davano conto di un quadro probatorio non limpido e anzi incerto sui punti 1) e 2), perché era risultato che alcuni proprietari non erano stati affatto avvisati della rimozione dei veicoli e che alcuni veicoli si trovavano in condizioni discrete e non paragonabili a rottami, come affermato. Sarebbe stato quindi necessario un approfondimento istruttorie, ma il reato era prescritto (applicando il nuovo regime della prescrizione).
Sulla truffa di cui al capo c), osservava che difettava nella specie la condotta ingannatoria, perché la Commissione di liquidazione, proprio per il suo ruolo, non poteva non sapere, e in effetti sapeva, dell'esistenza del contenzioso. Difettava, altresì, l'evento di profitto e di corrispondente danno, considerato che il prezzo di vendita ai concessionari delle autovetture, pur verosimilmente sottostimato, teneva conto della attività di demolizione comportante certamente un costo: la transazione posta in essere dalla Commissione liquidatrice per L.
1.700.000.000 per il periodo anteriore riguardava importi certamente dovuti dal Comune per il periodo sino al 31 dicembre 1992 (data in cui erano scadute le concessioni). Comunque, difettava anche il dolo in quanto i comportamenti erano indirizzati alla risoluzione di un problema di interesse pubblico (liberazione delle aree). Dichiarava quindi non luogo a procedere per insussistenza del fatto, formula comunque prevalente sulla dichiarazione della già intervenuta prescrizione del reato. Infine, per quanto concerne il reato di truffa di cui al capo d), osservava che: nel comportamento degli esponenti della Polizia municipale difettava, in concreto, l'elemento dell'inganno, in quanto il dottor Loria, direttore dell'ufficio provinciale ACI, come si ricavava dalle sue stesse dichiarazioni, ben sapeva che i veicoli non erano di proprietà del Comune ma erano veicoli rimossi;
la proprietà di essi era passata ai custodi;
i veicoli non potevano essere di proprietà del Comune, perché l'ente pubblico non aveva presentato targhe e documenti relativi ai veicoli in quanto, in loro luogo, la Polizia municipale aveva presentato una dichiarazione di mancanza di possesso dei documenti: il presunto truffato si era indotto a eseguire l'operazione per l'autorevolezza del richiedente e perché sapeva dell'interesse pubblico sotteso alla operazione. Nonostante anche tale reato fosse prescritto, gli imputati dovevano essere assolti perché il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza di non luogo a procedere ha proposto impugnazione il Pubblico ministero, anzitutto contestando la motivazione con la quale si è ritenuta la insussistenza del reato di peculato, rilevando che comunque sarebbe stato configurabile il reato di abuso di ufficio. Ha altresì contestato anche la motivazione concernente gli altri reati, senza peraltro enunciare alcuna considerazione sulla maturazione del termine prescrizionale.
La Corte ritiene il ricorso inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.
L'atto di impugnazione (peraltro qualificato come appello depositato in data 16 aprile 2007, quando già vigeva da più di un anno la L.20 febbraio 2006 che aveva soppresso l'appello del Pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere, individuando nella Corte di cassazione il giudice dell'impugnazione) non rispetta il requisito di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c), secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di individuare i capi e i punti dell'atto impugnato che si intende sottoporre a censura e di esprimere un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche (e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato) le quali siano capaci di contrastare quelle in esso contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o errato.
A tali regole si sottrae l'impugnazione del Pubblico ministero il quale non ha esplicitato critiche specifiche in ordine al provvedimento del G.u.p. ma ha sottoposto al giudice della impugnazione uno scritto discorsivo contenente la enunciazione di fatti e argomenti giuridici a sostegno della tesi già espressa con atti destinati al G.u.p., verosimilmente replicando il contenuto della richiesta dei rinvio a giudizio o della memoria presentata davanti al Giudice, cosi ripetendo tali ragioni e argomenti, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, pur facendo precedere tale parte dello scritto enunciativo della propria tesi (il quale ribadisce quanto già esposto per sostenere l'ipotesi accusatoria) da alcune righe a pag. 3 in cui l'inquirente afferma di non aderire alla motivazione con cui il G.u.p. ha ritenuto insussistente il reato di peculato.
Invero, con riferimento al reato di peculato, il G.u.p. ha affermato la non configurabilità di tale ipotesi delittuosa in quanto i pubblici ufficiali (i componenti della giunta municipale) hanno agito secondo un rapporto di immedesimazione organica con la P.A. L'esercizio dei poteri pubblici, in riferimento alla destinazione dei beni altrui, si è attuato con un atto della Pubblica amministrazione costituito da una deliberazione della G.M.. Ha, quindi, sostenuto che sarebbero stati ontologicamente mancanti i requisiti indispensabili per la realizzazione del reato di peculato in quanto, essendo l'atto effettivamente (e non apparentemente) riconducibile alla P.A., non si sarebbe concretizzata alcuna "appropriazione", implicante una signoria di fatto sulla cosa, ingiustificata e ingiustificabile, tipica dell'agire uti dominus.
Il G.u.p., quindi, alla pag. 4 dell'ordinanza, ha criticato la tesi sostenuta dal Pubblico ministero "nella memoria conclusionale in atti, a tenore della quale la condotta degli imputati (...), essendosi dispiegata attraverso la violazione delle norme del codice della strada disciplinanti l'alienazione dei veicoli rimossi (...) e la confisca ed alienazione di quelli sequestrati (...), avrebbe comportato la solo apparente riconducibilità alla volontà della P.A. dell'atto dispositivo rappresentato dalla delibera di G.M. e, quindi, la sostanziale riferibilità del medesimo alla volontà ed al comportamento degli imputati".
Con l'atto di impugnazione il Pubblico ministero afferma, a sua volta che, poiché il Comune non aveva alcun potere di disporre dei veicoli, "...l'atto dispositivo solo apparentemente può essere ricondotto alla volontà della Pubblica amministrazione, mentre in concreto è riferibile esclusivamente alla volontà ed al comportamento degli indagati..." senza esporre alcun argomento critico sulla impossibilità giuridica di ritenere la sussistenza degli essenziali elementi costitutivi del reato di peculato per effetto dell'adozione di una Delib. della Giunta municipale. Con riguardo agli altri reati, risulta ancor più evidente che, a fronte di una articolata motivazione del G.u.p., il Pubblico ministero non ha tenuto in alcun conto il fatto che il Giudice ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di falso applicando l'art. 129 c.p.p., comma 1, e ha pronunciato non doversi procedere per insussistenza del fatto in ordine ai reati di truffa, pur affermando che detti reati erano estinti per prescrizione, ai sensi del secondo comma della norma citata.
Alla tesi accusatoria, il Pubblico ministero, senza tenere conto dell'essenziale aspetto della estinzione dei reati per prescrizione, e senza prospettare argomenti che in qualche modo possano incidere sull'intervenuto decorso del termine prescrizionale, o, comunque, sull'istituto della prescrizione, illustra i reati in argomento oltre che nelle pagine iniziali (da 1 a 3) della premessa espositiva su una parte dei fatti, nelle altre diciannove pagine (da 7 a 25), dopo un breve preambolo in cui ribadisce che, nel caso, il reato di falso è finalizzato a commettere quelli di truffa: tutto ciò, con lo stesso stile discorsivo, enunciando i fatti e i profili di diritto relativi alla sussistenza dei reati, non solo non tenendo conto della intervenuta prescrizione, e della deduzione di censure di merito, ma rinnovando la descrizione della intera vicenda fondante la tesi accusatoria, senza riferimenti alla motivazione del G.u.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009