Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 7485
CASS
Sentenza 16 ottobre 2008

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Massime1

In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen..

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    Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 7485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7485
Data del deposito : 16 ottobre 2008

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