Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen..
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- 2. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 7485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7485 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1330
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1934/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR EN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 23 novembre 2007 n. 3923. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, Dr. Oscar CEDRANGOLO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. NARDO Vinicio, il quale ha insistito per l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 marzo 2007 n. 239 il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio dichiarava colpevole del reato previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, commesso in Somma Lombardo (Malpensa) il 18
marzo 2006 (gr. 2950 di cocaina col 56% di principio attivo), e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità e con la diminuzione del rito, lo condannava alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo l'assoluzione, previa riapertura del dibattimento per l'espletamento di perizia sul valore delle pietre preziose trovate in casa dell'imputato e per acquisire la testimonianza di FA SC, titolare della carta di credito con cui era stato pagato il noleggio dell'autovettura utilizzata il giorno dell'arresto; in subordine chiedeva l'eliminazione dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, essendo risultato che la quantità effettiva della cocaina era di g. 1,581, pari a n. 10442 dosi droganti;
e, in ogni caso, la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse e comunque una congrua riduzione della pena.
Con motivi aggiunti il Difensore eccepiva la violazione dei diritti della difesa in relazione alle intercettazioni ambientali eseguite in carcere tra maggio e luglio del 2006, per le quali mancava il decreto autorizzativo.
Con sentenza del 23 novembre 2007 n. 3923 la Corte d'appello di Milano, rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza il ON ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. motivazione insufficiente e illogica (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconoscendo il suo inconsapevole coinvolgimento nella vicenda, dimostrato dall'effetto sorpresa e dalle discrasie sull'orario emerse dalle contravvenzioni elevate al ON nonché dalla circostanza che il ON si è presentato con un'automobile presa a noleggio a nome di un amico, in costanza del sospetto che qualcuno - MI GE, cambista in Venezuela - avesse architettato tutto per coinvolgerlo a sua insaputa;
2. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) per la mancata esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione all'incerta identificazione del mercato di destinazione della droga, solo in transito per Malpensa;
3. contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in relazione alla mancata rinnovazione,
anche parziale, del dibattimento, giustificata con la scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato secco e, comunque, con il carattere non decisivo delle prove richieste, già peraltro nella disponibilità dell'imputato, mentre l'audizione del FA avrebbe fugato ogni sospetto sulle motivazioni del noleggio dell'automobile e la perizia sul valore delle pietre preziose avrebbe escluso l'inquadramento del ON in un grave contesto criminale;
4. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare proposta in appello per il mancato deposito dei decreti autorizzativi e della trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite.
L'impugnazione è inammissibile.
La sentenza d'appello ha ritenuto la colpevolezza del ON sulla base del dato di fatto, fondamentale e indiscutibile, che BA ES era il corriere della droga fra Caracas e Milano e che doveva consegnare i kg. 3,280 di cocaina trasportati nel doppio fondo del suo bagaglio a un destinatario che è risultato essere ON AR EN.
La predetta circostanza, incontrovertibilmente provata in base alla confessione dello stesso BA e alla successiva presentazione del ON per la consegna, constatata direttamente dalla polizia giudiziaria grazie alla collaborazione dello stesso BA, dimostra che l'operazione della Guardia di Finanza ha effettivamente registrato un segmento del grande traffico internazionale di cocaina. La giustificazione del ON, di doversi incontrare col BA per inviare per suo tramite del denaro alla moglie in Venezuela, da una parte non smentiscono la parte della vicenda relativa al trasporto e alla consegna della droga e, dall'altro, confermano la dichiarazione del BA di dover riportare in Venezuela una valigia piena di denaro, quale corrispettivo dello stupefacente consegnato. Per contro la tesi del coinvolgimento inconsapevole appare contraddetta da tutte le precauzioni da lui seguite per tenere celato l'incontro col BA.
La conclusione è che la ricostruzione della vicenda, desunta da prove dirette e incontestabili, appare pienamente motivata e che, per converso, il vizio eccepito risulta manifestamente insussistente. Il primo motivo del ricorso è perciò manifestamente privo di fondamento.
Lo stesso deve dirsi del secondo motivo, fondato su un orientamento valutativo che non è stato mai dominante ed è da tempo superato, che rapporta l'ingente quantità dello stupefacente all'ampiezza del mercato di destinazione invece che alla capacità drogante. Vige, infatti, il principio che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, deve ritenersi sussistente quando sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare, per un notevole periodo di tempo, le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, anche indipendentemente dalla valutazione della portata complessiva della domanda di mercato, trattandosi di un elemento di difficile accertamento, considerata l'impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto (v., per tutte, Cass., Sez. 6, 23 gennaio 2008 n. 10384, ric. Sartori). A quest'orientamento si è correttamente uniformata la sentenza impugnata, per cui la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati col predetto motivo di ricorso appaiono manifestamente insussistenti.
Per quanto riguarda il terzo motivo, la regula juris è che a seguito della nuova formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric. Simek), sia pure nei limiti dell'integrazione probatoria richiesta, non da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, il quale può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. La non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric. Palomba) - in virtù del rinvio dell'art. 443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p. - comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n. 1944, ric. De Carolis), sicché deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato e che, pertanto, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d). In questo senso si è determinata la Corte di merito, dichiarando inammissibile l'istanza di rinnovazione del dibattimento avanzata dal ON perché in contrasto con la scelta del giudizio abbreviato incondizionato precedentemente eseguita e rigettando la sollecitazione all'esercizio del potere d'ufficio di disporre la rinnovazione perché le prove richieste non solo erano già nella sua disponibilità al momento del fatto, ma non rivestivano neppure il carattere della decisività in quanto gli elementi a disposizione del giudice erano sufficienti per il giudizio.
Anche questo motivo di ricorso è perciò manifestamente infondato. E così il quarto e ultimo. Infatti, la sentenza d'appello ha disatteso l'eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per la mancanza in atti del decreto autorizzativi delle intercettazioni ambientali nel carcere di Busto Arsizio, dei relativi verbali e trascrizioni.
Il Giudice di secondo grado ha preso in esame e respinto l'eccezione sotto il duplice profilo dell'irrilevanza e dell'infondatezza dell'eccezione, osservando, per il primo e decisivo aspetto, che la motivazione della sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento a circostanze emerse dalle intercettazioni ambientali, sicché il giudizio di colpevolezza dell'imputato non aveva trovato in esse la propria motivazione.
Nel ricorso non si considera questa argomentazione, che toglie in partenza ogni rilievo alla questione proposta. Rispetto alla quale dev'essere inoltre rilevata la contraddittorietà derivante dalla prospettazione della lesione del diritto della difesa in relazione alla mancata allegazione del decreto e degli atti relativi, che avrebbe condizionato la scelta processuale iniziale e inciso concretamente sull'esercizio di quel diritto, restandone per converso esclusa la mancanza originaria, la sola di per sè idonea a determinare la lesione eccepita.
L'eccezione di nullità si rivela pertanto manifestamente irrilevante e infondata. Di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009