Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
Va considerata apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2013, n. 43972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43972 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 1423
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 17620/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RO N. IL 01/08/1952;
GI LE N. IL 28/12/1955;
RO EL TT N. IL 08/05/1956;
avverso la sentenza n. 335/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 05/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto al Giordano, rigetto dei ricorsi di GL e La OC;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Zullino per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Rocco Mauro per GL, NI per Giordano, Coppi per La OC per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 5 ottobre 2012 e depositata il 6.12.2012 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di RO IA, LE GI, LA CC EL TT (addetto all'ufficio tecnico comunale il primo, sindaco e componente della commissione edilizia il secondo, responsabile dell'ufficio tecnico la terza) per concorso in abuso d'ufficio continuato, in relazione ad una pratica edilizia del comune di Montalbano Jonico, per fatti contestati fino al 12.3.2007, come decisa dal Tribunale di Matera in data 23.3.2011.
2. Ricorrono i tre imputati a mezzo dei rispettivi difensori, enunciando i motivi che seguono:
2.1 IA:
- vizio di motivazione con riferimento agli artt. 605 e 546 c.p.p., perché la Corte distrettuale avrebbe confermato la prima sentenza con un mero richiamo per relazione a quella motivazione, senza alcun confronto con i motivi d'appello relativi alla mancanza di alcun dolo di arbitrano vantaggio a terzi, alla confusione tra inedificabilità e immodificabilità, in definitiva risolvendosi in motivazione autoreferenziale e di stile;
- violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art.323 c.p.;
- omessa valutazione di prove favorevoli;
- violazione di legge e omessa motivazione in ordine al concorso di persone nel reato.
2.2 GI.
- difetto assoluto di motivazione, essendo mancato alcun confronto con i motivi d'appello relativi alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in ordine: alle contestate violazioni di legge in relazione alla tipologia di opere oggetto del permesso di costruire, alle possibili conoscenze dei componenti della commissione, alla qualificazione dell'intervento, alla natura non regolamentare del piano regolatore generale, al dato temporale della successione degli accadimenti;
quanto all'elemento soggettivo, in ordine alla partecipazione del sindaco ai lavori della commissione ed alla sua conoscenza dell'atto che si andava a compiere;
da ultimo, in ordine alla sussistenza del concorso nelle condotte altrui;
- vizi della motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2.3 LA CC (sono stati presentati due ricorsi dai due difensori, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile):
- nullità della sentenza per motivazione assolutamente mancante o solo apparente, su punti essenziali dedotti con l'appello relativamente, tra l'altro, alla doppia ingiustizia, alla violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 9 e 10, alla valutazione giuridica della composizione della commissione edilizia ed alle sue implicazioni soggettive, alla ritenuta illegittimità degli atti amministrativi ed al loro riflesso sull'elemento psicologico della ricorrente;
il richiamo alla prima sentenza sarebbe stato di mero stile e con apprezzamento complessivo del tutto generico;
- violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, quanto al significato della partecipazione del sindaco alla specifica attività della commissione edilizia ed alla ritenuta violazione del D.P.R. n.380 del 2001, art. 36 nonché delle previsioni dello strumento urbanistico;
- violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato;
- violazione di legge e carenza assoluta della motivazione in ordine ai punti della quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della diminuente ex art. 323 bis c.p.. 2.4 La parte civile ha depositato un'articolata memoria con specifiche confutazioni del contenuto dei motivi dei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. È assorbente la constatazione della fondatezza delle censure di omessa motivazione, proposte dai tre ricorsi, nei termini che seguono.
A fronte degli atti di appello che, pur diversamente articolati per estensione ed approfondimento delle censure (nessuno dei quali comunque intrinsecamente evanescente), ponevano tutti censure specifiche a punti determinanti della decisione di primo grado con riferimento alle obiettivamente differenti posizioni dei tre imputati, la Corte d'appello ha prima dato succinto conto del loro contenuto (p. 7 e 8) e, poi, richiamati alcuni punti della sentenza di primo grado (con note che affermavano che le pagine richiamate "dovevano intendersi integralmente trascritte"), senza tra l'altro distinguere le diverse posizioni (sicché le affermazioni oltre che assertive sono pure generali e generiche: in definitiva rilevano le sole parti superiori delle mezze pagine 9 e 10, le seconde essendo occupate da note prevalentemente giurisprudenziali). Nessuna delle argomentazioni specificamente dedotte negli atti d'appello è oggetto di un espresso confronto argomentativo, doverosamente attento anche alla diversità di ruoli e posizioni. IA aveva svolto deduzioni sulla mancanza dell'intenzione di favorire il AU o danneggiare l'odierna parte civile TU, sull'irrilevanza dell'errore nell'indicazione della Zona territoriale, sulla non vincolatività del suo parere. RO aveva dedotto sull'insussistenza della violazione di legge, sulla non rilevanza per questa posizione dell'erronea composizione della commissione edilizia e sulla contraddittorietà del punto per quanto attiene alla ritenuta sua irrilevanza per gli altri imputati suoi componenti, sulla sovrapposizione dei concetti normativi di inedificabilità e immodificabilità, sull'assenza di alcun dolo specifico o diretto.
GI (i cui motivi, più articolati, avevano almeno in parte contenuti suscettibili di apprezzamento ai sensi dell'art. 587 c.p.p.) aveva censurato, con specifiche argomentazioni, i punti dell'insussistenza di alcuna violazione di legge, del dolo intenzionale (in particolare approfondendo in fatto gli aspetti afferenti i rapporti tra TU e l'imputato e la sua sistematica partecipazione alle riunioni della commissione edilizia), della sussistenza del contestato concorso di persone, della condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (punto su cui manca alcun anche mero cenno di trattazione).
Se è vero che la motivazione della sentenza di primo grado era particolarmente attenta ed articolata, tuttavia la presenza di motivi specifici rendeva necessaria una risposta puntuale, dove anche l'eventuale richiamo del giudice d'appello al primo Giudice fosse specifico e soggettivamente pertinente. La motivazione della sentenza d'appello, che invece si risolve in definitiva nell'affermazione, generale, generica e indistinta, che a fronte degli appelli le argomentazioni del Tribunale sono condivisibili (rimandando il lettore alla loro diretta e personale lettura e alla conseguente necessaria individuazione dell'abbinamento tra argomenti del Tribunale, censure d'appello, valutazione dell'idoneità della prima a rispondere alle seconde: che è il tipico ruolo del giudice di merito del processo d'appello), costituisce emblematica fattispecie di motivazione apparente e quindi mancante. Peculiarità della motivazione d'appello è, infatti, proprio e solo il confronto con le deduzioni degli atti di impugnazione, la cui sola palese genericità, determinandone l'intrinseca originaria inammissibilità ex art. 581 c.p.p., lett. C e art. 591 c.p.p., renderebbe irrilevante la pur omessa trattazione del contenuto del motivo e la conseguente risposta argomentativa (Sez. 6, sent. 17912/2013; Sez.2, sent. 36406/2012;
Sez.6, sent. 22120/2009). Del resto, proprio il pregevole articolato contenuto della memoria presentata in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, e il confronto tra questo e le due mezze pagine che la motivazione d'appello dedica ai punti afferenti la responsabilità degli imputati, costituisce anche grafica attestazione dell'assoluta inidoneità dell'attuale motivazione d'appello ad assolvere il ruolo che le compete.
Inevitabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, è ovvia la precisazione che la mancata risposta alle doglianze non ne implica necessariamente la fondatezza (sicché il Giudice del rinvio è, in questi casi, nella pienezza ella propria cognizione dovendo assolvere, quali siano le proprie conclusioni, all'obbligo di puntuale motivazione).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013