Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2002, n. 42851
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Sentenza 21 novembre 2002

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Non è applicabile ai "testimoni di giustizia" la nuova disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1981, n. 82), come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevista per i collaboratori di giustizia, che stabilisce a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali (180 giorni) per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la netta distinzione esistente tra le figure del "collaboratore di giustizia" e quella del "testimone di giustizia", in base alla complessiva normativa di riferimento prevista per i secondi, in modo esplicito, nel capo II bis del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, nonché dalla specifica previsione di cui all'art. 16 bis , comma 1 l.c.).

Non è applicabile alle dichiarazioni dei c.d. "testimoni di giustizia" la disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, introdotto dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001, ed in particolare il regime di valutazione delle prove disciplinato dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. Infatti il "carattere di attendibilità" postulato dall'art. 16 quater non attiene ad una qualità soggettiva del dichiarante, tale da riverberare i suoi effetti in sede processuale, ma evidenzia soltanto la necessità di un sindacato di natura tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore della nuova figura dei "testimoni di giustizia", di cui allo specifico capo II bis del d.l. citato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2002, n. 42851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42851
    Data del deposito : 21 novembre 2002

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